Consulenza legale e tributaria
Cassazione civile sez. trib., 13 ottobre 2010 n. 21101
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPI Fernando – Presidente – Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere – Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere – Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere – Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 2032-2009 proposto da: A.A.P., A.M., A.R., A.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato ACUNTO VINCENZO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso; – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE; – intimata – avverso la sentenza n. 210/2007 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 19.10.07, depositata il 30/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI. E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I fratelli A.A.P., O., R. e M. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef relativa all’anno 2003 emesso nei confronti della defunta genitrice D.I.M. – nell’ambito della quale gli odierni ricorrenti sono stati chiamati in giudizio nella asserita qualità di eredi-, la C.T.R. Campania, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’avviso opposto, in particolare premettendo (per quel che in questa sede ancora rileva) che, pur verificandosi solo con l’accettazione la confusione patrimoniale tra de cuius ed erede, che fa nascere in capo a quest’ultimo la responsabilità per le obbligazioni tributarie del primo, i chiamati all’eredità possono essere legittimamente chiamati in causa per l’accertamento in sede contenziosa di un debito tributario contestato al de cuius.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 nonchè artt. 549, 485, 486 e 752 c.c., rilevando che i ricorrenti non erano eredi ma solo chiamati all’eredità, che l’amministrazione non aveva provato la loro qualità di eredi e infine che la disposizione di cui al citato art. 7 – che prende i considerazione il chiamato all’eredità e non l’erede, salvo prova di rinuncia o di mancanza del titolo di erede legittimo o testamentario, è derogatoria dei principi del codice civile e non si applica ad ipotesi di obbligazioni tributarie diverse dalla imposta di successione) è manifestamente fondato. Giova infatti evidenziare che, come affermato nella sentenza impugnata, solo l’erede, a seguito della confusione dei patrimoni, può rispondere delle obbligazioni (anche tributarie) del de cuius e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa” (v. Cass. n. 2820 del 2005), senza che possa in contrario invocarsi il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, norma che, comportando una eccezione ai principi generali in tema di obbligazioni, è strettamente applicabile all’ipotesi in essa contemplata, ossia l’imposta di successione, ipotesi del tutto diversa da quella di un debito ereditario (nella specie, obbligazione tributaria del de cuius), dovendo peraltro evidenziarsi che il creditore che voglia ottenere l’accertamento giudiziale di un credito vantato nei confronti di un soggetto deceduto nel caso in cui non vi siano (ancora) eredi, può sempre proporre istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c.. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010
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