Quando una vecchia notizia continua a distruggere reputazione, lavoro e vita personale
“Avvocato, ogni volta che qualcuno cerca il mio nome su Google trova ancora quell’articolo.”
Negli ultimi anni questa frase è diventata sempre più frequente.
Vecchie vicende giudiziarie, articoli di cronaca, indagini concluse da anni, notizie incomplete o non aggiornate continuano spesso a comparire nei risultati dei motori di ricerca, con conseguenze pesantissime sulla reputazione personale e professionale di chi ne è coinvolto.
Molte persone pensano che non si possa fare nulla. Altre credono che esista soltanto il cosiddetto “diritto all’oblio”.
La realtà è molto diversa.
Non esiste solo il diritto all’oblio
La tutela della reputazione online oggi è un settore estremamente complesso e articolato.
In molti casi è possibile ottenere:
la deindicizzazione da Google;
la rimozione del risultato dalle ricerche effettuate con nome e cognome;
l’anonimizzazione dell’articolo;
la rimozione di pagine aggregate o profili automatici;
l’aggiornamento della notizia;
la limitazione dell’indicizzazione sui motori di ricerca;
interventi presso il Garante Privacy;
la contestazione di risultati non pertinenti o associati erroneamente al nominativo della persona.
E non è necessario che l’articolo sia falso.
Questo è un punto fondamentale.
Anche articoli veri possono diventare illeciti o sproporzionati
Molti contenuti erano perfettamente leciti al momento della pubblicazione, ma col passare del tempo possono diventare:
non aggiornati;
incompleti;
sproporzionati;
privi di interesse pubblico attuale;
eccessivamente lesivi della reputazione.
Pensiamo, ad esempio, a:
procedimenti conclusi con assoluzione;
vecchie indagini mai sfociate in condanne;
vicende ormai risalenti;
persone che non svolgono più attività pubbliche o imprenditoriali;
articoli che riportano soltanto la fase iniziale accusatoria;
risultati che continuano ad apparire anche quando il nome non compare realmente nel contenuto.
In questi casi è spesso possibile intervenire.
Google non valuta sempre correttamente le richieste
Uno degli aspetti più delicati riguarda il fatto che i motori di ricerca tendono frequentemente a utilizzare risposte standardizzate.
Capita spesso che:
casi completamente diversi vengano trattati allo stesso modo;
contenuti non pertinenti vengano associati automaticamente a una persona;
richieste fondate sul diritto all’oblio vengano confuse con contestazioni sulla veridicità dei fatti;
articoli molto vecchi continuino a essere ritenuti di interesse pubblico senza una reale verifica dell’attualità della notizia.
Per questo motivo è fondamentale impostare ogni richiesta in modo tecnicamente corretto.
Ogni situazione richiede una strategia diversa
Non esiste una formula valida per tutti i casi.
Vecchie vicende imprenditoriali
Spesso è decisivo dimostrare:
la cessazione dell’attività;
l’assenza di ruoli pubblici;
il tempo trascorso;
l’assenza di interesse attuale per consumatori o utenti.
Articoli giudiziari
Può essere importante evidenziare:
assoluzioni;
archiviazioni;
prescrizioni;
esiti favorevoli;
reinserimento sociale;
esecuzione della pena.
Pagine aggregate o profili automatici
Molti siti creano automaticamente pagine che raccolgono tutti gli articoli associati a un nome, amplificando enormemente il danno reputazionale.
Risultati non pertinenti
Esistono casi in cui Google collega un nominativo a contenuti nei quali quella persona non è nemmeno citata.
Anche questi casi possono essere contestati.
Non sempre bisogna agire solo contro Google
A seconda della situazione può essere opportuno:
contattare direttamente la testata giornalistica;
chiedere anonimizzazione o aggiornamento;
richiedere misure tecniche che impediscano l’indicizzazione;
presentare reclamo al Garante Privacy;
valutare ulteriori azioni a tutela della reputazione personale e professionale.
La reputazione online oggi conta moltissimo
Basta una ricerca su Google per influenzare:
rapporti professionali;
opportunità lavorative;
relazioni commerciali;
affidabilità percepita;
vita privata e sociale.
Per questo motivo la tutela della reputazione online richiede non soltanto conoscenze giuridiche, ma anche esperienza pratica nella gestione concreta dei rapporti con:
motori di ricerca;
testate giornalistiche;
piattaforme online;
Garante Privacy.
Studio Legale Tantalo
Lo Studio assiste privati, professionisti e imprenditori nelle attività di:
diritto all’oblio;
deindicizzazione da Google;
tutela della reputazione online;
rimozione di articoli e link dannosi;
anonimizzazione contenuti;
reclami al Garante Privacy;
gestione di articoli di cronaca giudiziaria;
tutela dell’identità digitale.
Ogni posizione viene analizzata singolarmente per individuare la strategia più efficace.
La Cassazione chiarisce quando serve la querela di falso e quando, invece, il contribuente può limitarsi a disconoscere la copia prodotta in giudizio
Con l’ordinanza n. 12443 del 4 maggio 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione affronta una questione molto pratica e frequente nei giudizi contro Agenzia delle Entrate-Riscossione: cosa accade quando l’Agente della riscossione, per dimostrare la notifica delle cartelle presupposte, produce in giudizio non l’originale dell’avviso di ricevimento, ma soltanto una fotocopia?
La risposta della Corte è importante: se la fotocopia dell’avviso di ricevimento viene ritualmente e tempestivamente disconosciuta, non ha l’efficacia dell’atto pubblico e il contribuente non è tenuto a proporre querela di falso contro quella copia.
La pronuncia è molto utile perché delimita con precisione due piani che spesso vengono confusi: da un lato, il valore probatorio dell’avviso di ricevimento originale; dall’altro, il diverso regime della copia fotostatica prodotta in giudizio.
Il caso: intimazione di pagamento e cartelle asseritamente notificate
La vicenda nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle emesse per tributi erariali, tra cui Irpef, Irap e Iva.
La contribuente contestava, tra l’altro, la regolare notifica delle cartelle presupposte. Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva prodotto in giudizio copie degli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate con cui le cartelle sarebbero state notificate.
La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello della contribuente, ritenendo che gli avvisi di ricevimento, anche se prodotti in copia fotostatica, conservassero natura di atto pubblico e che, quindi, per contestare la sottoscrizione apposta su di essi, fosse necessaria la querela di falso. Il semplice disconoscimento della firma, secondo la CTR, non avrebbe imposto ad ADER alcun obbligo di verificazione.
La Cassazione non condivide questa impostazione e cassa la sentenza.
Avviso di ricevimento originale: serve la querela di falso
La Corte parte da un principio pacifico: l’avviso di ricevimento della raccomandata, quando è prodotto in originale, ha natura di atto pubblico.
Questo significa che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale: la consegna del plico, la data, l’identità del soggetto che lo ha ricevuto, nei limiti propri dell’attività certificativa.
Di conseguenza, se il contribuente intende contestare l’avvenuta consegna risultante dall’avviso di ricevimento originale o sostenere che la firma apposta non sia la sua, normalmente deve proporre querela di falso. Non basta una semplice contestazione.
Questa regola serve a tutelare l’affidabilità degli atti formati nell’ambito del procedimento notificatorio.
Ma la fotocopia non è l’originale
Il punto decisivo dell’ordinanza è un altro: cosa succede se ADER non produce l’originale, ma soltanto una fotocopia?
Qui entra in gioco l’art. 2719 c.c., secondo cui le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche solo se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente oppure se non viene espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte.
La Cassazione chiarisce che questa regola vale anche per le copie di atti pubblici. Dunque, anche se l’avviso di ricevimento originale ha natura di atto pubblico, la sua semplice fotocopia non conserva automaticamente quell’efficacia se viene disconosciuta in modo rituale e tempestivo.
Questo è il cuore della decisione: la querela di falso serve contro l’atto pubblico originale, non contro una fotocopia che sia stata validamente disconosciuta.
Il principio di diritto
La Cassazione enuncia un principio molto chiaro:
La fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, se disconosciuta ritualmente e tempestivamente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c.; la mancata produzione in giudizio del documento originale esonera quindi la parte interessata dall’onere di proporre querela di falso contro la fotocopia disconosciuta.
In termini pratici: se l’Agente della riscossione produce solo copie degli avvisi di ricevimento e il contribuente le disconosce correttamente, il giudice non può semplicemente dire che occorreva querela di falso. Deve invece verificare se il disconoscimento sia stato specifico e tempestivo e, se del caso, valutare la necessità della produzione dell’originale o della verificazione.
Il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo
Attenzione, però: la decisione non autorizza contestazioni generiche.
La Cassazione ricorda che il disconoscimento della copia deve essere formale, specifico e non equivoco. Non bastano formule di stile come “si contesta tutto” o “si impugna la documentazione avversaria”.
Occorre individuare il documento contestato e spiegare chiaramente che si disconosce la conformità della copia all’originale o l’autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta.
Inoltre, il disconoscimento deve essere tempestivo: va effettuato nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento. Nel processo tributario, questa regola si applica in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Questo passaggio è essenziale. La pronuncia è favorevole al contribuente, ma solo se la difesa è tecnicamente corretta.
Che cosa avrebbe dovuto fare il giudice tributario
Secondo la Cassazione, la CTR veneta ha sbagliato perché si è limitata ad affermare che, per contestare le firme sugli avvisi di ricevimento, fosse comunque necessaria la querela di falso, anche se gli avvisi erano stati prodotti solo in fotocopia.
Il giudice d’appello avrebbe invece dovuto compiere un accertamento preliminare.
Se il disconoscimento era formale, specifico e tempestivo, e se ADER intendeva continuare ad avvalersi di quei documenti, sarebbe stato necessario verificare la ritualità del disconoscimento e procedere secondo le regole applicabili, con eventuale verificazione o produzione dell’originale.
Se invece il disconoscimento fosse stato generico, il giudice avrebbe comunque dovuto valutare l’efficacia rappresentativa della copia anche attraverso altri mezzi di prova o presunzioni.
La CTR, invece, non ha svolto né l’una né l’altra verifica. Da qui la cassazione con rinvio.
Perché la decisione è importante nei giudizi contro ADER
Questa ordinanza è particolarmente rilevante nei giudizi tributari e nelle opposizioni contro atti della riscossione, perché spesso la prova della notifica delle cartelle presupposte viene fornita mediante copie di relate, referti di notifica o avvisi di ricevimento.
Il tema è decisivo quando il contribuente impugna un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo, un’ipoteca o altro atto successivo, sostenendo di non avere mai ricevuto le cartelle precedenti.
In questi casi, la regolare notifica degli atti presupposti è spesso il vero punto della causa.
La Cassazione ricorda che ADER può certamente provare la notifica, ma se sceglie di produrre soltanto fotocopie, deve accettare il regime probatorio proprio delle copie. E se quelle copie vengono validamente disconosciute, non possono essere trattate come se fossero originali dotati di fede privilegiata.
Non è una “scorciatoia” per annullare tutte le cartelle
È bene evitare equivoci.
Questa ordinanza non dice che ogni cartella è nulla se ADER produce una fotocopia. Non dice neppure che basti negare genericamente di avere ricevuto l’atto.
Dice una cosa più precisa: la fotocopia dell’avviso di ricevimento ha efficacia probatoria se non viene contestata; ma se viene disconosciuta in modo rituale e tempestivo, perde l’efficacia propria dell’atto pubblico e la parte che intende avvalersene deve fornire una prova adeguata.
Il contribuente, quindi, deve agire con precisione. L’amministrazione, dal canto suo, deve essere pronta a produrre documentazione idonea, soprattutto quando la notifica è contestata.
Le questioni assorbite: prescrizione, sanzioni e interessi
La contribuente aveva proposto anche altri motivi di ricorso, relativi alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, al mancato consolidamento del credito per effetto della sola mancata impugnazione di precedenti intimazioni, e all’applicazione di interessi sulle sanzioni.
La Cassazione, avendo accolto il primo motivo sulla prova della notifica, ha dichiarato assorbiti gli altri.
Tuttavia, il fatto che tali questioni siano rimaste assorbite non le rende irrilevanti. Anzi, esse confermano quanto spesso i giudizi tributari ruotino intorno a una sequenza di atti: cartella, intimazione, eventuali precedenti atti interruttivi, prescrizione, interessi e sanzioni.
Ma tutto parte da un dato essenziale: la prova della corretta notifica degli atti presupposti.
Conclusione
L’ordinanza n. 12443/2026 della Cassazione è importante perché ristabilisce un equilibrio probatorio corretto.
L’avviso di ricevimento originale è un atto pubblico e, per contestarne il contenuto, serve normalmente la querela di falso. Ma la fotocopia dell’avviso di ricevimento non può essere automaticamente equiparata all’originale se la parte contro cui è prodotta la disconosce in modo rituale e tempestivo.
Nel contenzioso tributario, questa distinzione può fare la differenza.
Per il contribuente, significa che la contestazione delle notifiche deve essere formulata con precisione, subito e senza formule generiche.
Per ADER, significa che la prova della notifica non può essere affidata in modo disinvolto a copie fotostatiche, soprattutto quando la controparte le contesta correttamente.
In definitiva, la Cassazione ricorda un principio semplice ma fondamentale: anche nella riscossione tributaria, la prova deve essere rigorosa, e le garanzie processuali non possono essere sacrificate in nome della sola efficienza della riscossione.
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Cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010, n. 22041
Presidente Lupi – Relatore Carleo
Ricorrente Serit Sicilia spa
Fatto e diritto
Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La Serit Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 223/16/07, depositata in data 23.1.2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso della stessa contribuente avverso alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per tasse auto. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 dpr 602/73, e dell’art. 2697 cc, concludendo la censura con il seguente quesito: “statuisca l’Ecc.ma Corte che la relata di notifica eseguita dal messo notificatore/ufficiale di riscossione, staccata dal plico chiuso e sigillato contenente la cartella esattoriale in un unico originale consegnato al destinatario, si sostanzia nella matrice di cui all’art. 26 comma quarto del dpr n. 602/73, costituendo pertanto prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento”; 3) ciò premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la ragione, posta dalla CTR a base della decisione, si fonda su un duplice ordine di profili, il primo dei quali è costituito dalla considerazione che “per tre avvisi e due intimazioni si è anche accertata l’inesistenza o irritualità della notifica” mentre il secondo è rappresentato dal rilievo che “la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 2697 cc e 26 quarto comma del dpr n. 602/1973, dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha prodotte)”. Tutto ciò considerato, appare evidente come il quesito formulato sia incompleto, eludendo una delle autonome rationes decidendi della decisione impugnata, laddove il quesito deve essere invece formulato in termini esaustivi rispetto ai punti nodali della decisione senza costringere il giudice di legittimità a ricercare la conferenza della censura attraverso l’estesa lettura dell’intero ricorso, giacché, altrimenti, verrebbe a vanificarsi la ratio dell’innovazione normativa di cui all’art. 366 bis cpc. E ciò, senza considerare che nella specie la ricorrente, anche nell’intero corpo del ricorso, ha omesso di affrontare la questione relativa alla mancata prova delle cartelle effettivamente notificate, costituenti gli atti presupposti degli avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento successivamente inviati. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;
considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Come noto, la sentenza n. 19.246/2010 delle Sezioni Unite ha scatenato il panico tra chi, seguendo l’orientamento fino ad allora prevalente e consolidato, si era costituito in giudizio nei canonici dieci giorni dalla notifica dell’opposizione e non entro cinque giorni.
La giurisprudenza più recente, però, in modo unanime sta decidendo in senso favorevole a chi, come detto uniformandosi al precedente e prevalente orientamento, aveva effettuato la costituzione nei dieci giorni dalla notifica; in pratica, con dette sentenze, che riportiamo di seguito, oltre a quella del Tribunale di Varese pubblicata su questo blog l’8 ottobre 2010, viene statuito che il c.d. overruling comporta che il nuovo orientamento va applicato solo ai nuovi giudizi, con rimessione in termini dell’opponente. In alcuni casi, come nella sentenza n. 625 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, è stato deciso che non è necessaria neppure la rimessione in termini e che il comportamento dell’opponente va considerato corretto. Detto orientamento ci pare senz’altro condivisibile ed auspichiamo che venga applicato costantemente.
Tribunale di Velletri, 15 ottobre 2010 – Est. Cataldi.
Rimessione in termini – Espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo – Tutela della parte incolpevole – Atto processuale tardivo e già compiuto – Ripetizione dell’atto – Non necessità – Ragionevole durata del giudizio.
La norma sulla rimessione in termini, nonostante la sua collocazione originaria nell’ambito della disciplina della trattazione della causa, va interpretata, anche per effetto della sopravvenuta modifica dell’art. 111 Cost., come espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo, e quindi come strumento per evitare che dal mutamento dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile. Pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente necessario, la restituzione delle facoltà processuali, altrimenti precluse alla parte incolpevole, non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l’atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza; nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato, ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, può anche concretizzarsi nel ritenere l’adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che, in buona fede lo abbia compiuto, la sanzione processuale, e ad entrambe le parti la regressione del processo e l’invalidazione ex post di tutti gli altri atti del giudizio (esito a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio).
Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi , sentenza 20 ottobre 2010, n. 625 – Est. Levita
Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Irretroattività delle nuove regole processuali – Sussiste – Cd. Overruling – Rimessione in termini – Esclusione – Affidamento incolpevole – Sussiste
L’overruling realizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010, giustifica l’errore cui è incorsa la parte che abbia seguito l’indirizzo giurisprudenziale previgente. La parte incorsa in errore, però, piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione deve essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante (conformi: Trib. Varese, sez. I civile, sentenza 8 ottobre 2010; Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 2010; contra, per la remissione in termini: Trib. Torino, ord. 11 ottobre 2010; Trib. Pavia, 15 ottobre 2010).
Tribunale di Milano, 13 ottobre 2010 – Est. Laura Cosentini.
Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Principio di valido affidamento sul diritto vivente.
Nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi esistente il principio secondo il quale è possibile fare affidamento sul diritto vivente, quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale dell’attore opponente non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale).
Tribunale di Pavia, 14 ottobre 2010 – Est. Balba.
Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Rimessione in termini.
Per effetto della recente riforma del codice di procedura civile, l’istituto della rimessione in termini, collocato nell’art. 153, ha assunto portata generale, non limitata alle sole ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa; ne consegue che detto istituto può consentire la rimessione in termini dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo che non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale.
Corte di Cassazione Civile sez. II 19/10/2010 n. 21447
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24-6-2004 Z.S. impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Albenga il decreto emesso il 31-3-2004 dal Prefetto di Savona con il quale quest’ultimo, a seguito dell’accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., aveva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida per giorni 15, ordinandogli contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di Guida di Savona.
A sostegno del ricorso deduceva la violazione di legge in quanto il suddetto decreto non gli era stato tempestivamente notificato, e l’insussistenza della violazione in fatto.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Savona chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace adito con sentenza dell’11-11-2004 ha rigettato il ricorso, osservando in particolare che l’art. 223 C.d.S., nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza – ricorrente nella fattispecie – prevede l’emissione dell’ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto come un atto dovuto.
Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Per ragioni di priorità logico – giuridica occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso con il quale lo Z., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., assume che il giudice di prime cure ha omesso di prendere in considerazione quanto previsto dal comma 9, di tale disposizione secondo cui “qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il Prefetto può disporre la sospensione della patente”;
infatti il tasso alcoolimetrico cui si era sottoposto l’esponente e che era stato effettuato in due occasioni intervallate da uno spazio temporale di circa 10 minuti, aveva determinato un valore pari a 1,28 g/l la prima volta ed un valore pari a 1,31 g/l la seconda; pertanto, poichè nessuno dei suddetti valori aveva superato la soglia di 1/50 richiesta dal menzionato comma 9, la sanzione amministrativa della sospensione cautelativa della patente inflitta al ricorrente non avrebbe potuto essere irrogata.
La censura è fondata.
Il Giudice di Pace di Albenga ha premesso che il Prefetto di Savona, a seguito dell’accertamento da parte dei Carabinieri di Albenga della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., aveva disposto a carico dello Z. la sospensione della patente di guida per giorni 15 e gli aveva ordinato contestualmente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale Patenti di guida di Savona;
rilevato poi che dal relativo verbale di contravvenzione era emerso che i risultati dell’esame alcoolemico cui si era sottoposto lo Z. avevano evidenziato alla prima prova un tasso alcolico di 1,28 g/l ed alla seconda di 1,31 g/l, superiori a 0,50 g/l, limite indicativo dello stato, di ebbrezza, ha confermato il suddetto provvedimento prefettizio assumendo che l’art. 223 C.d.S., comma 3, laddove è previsto che il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente nelle ipotesi di reato diverse dalle lesioni colpose e dall’omicidio colposo, nelle quali rientra lo stato di ebbrezza, configura tale ordinanza come un atto dovuto.
Orbene da tali considerazioni consegue che, dopo che allo Z. era stata contestata la violazione dell’art. 186 C.d.S., (consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all’accertamento del reato), al medesimo è stata irrogata una sanzione in base all’art. 223 dello stesso codice (nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogatale dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti); è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell’uno e nell’altro caso (Cass. 28-8-2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9, all’accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall’art. 223, comma 3, stesso codice alla configurabilità di “altre ipotesi di reato” rispetto a quelle richiamate dal comma 1, dello stesso articolo.
Pertanto ricorre la violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, – per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata – considerato che la sanzione comminata allo Z. era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest’ultimo in sede di contestazione.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 223 C.d.S., sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’esponente non era stato fermato dai verbalizzanti mentre era alla guida del proprio motoveicolo, ma era stato sottoposto all’accertamento etilometrico dopo un’ora da quando egli era sceso dalla moto e si trovava a piedi.
Con il terzo motivo lo Z., deducendo vizio di motivazione, rileva che la sentenza impugnata non ha considerato adeguatamente il primo motivo di opposizione relativo all’ingiustificato ed illegittimo ritardo con il quale l’esponente aveva ricevuto in data 7- 6-2004 la comunicazione della restituzione della patente, benchè l’ordinanza impugnata avesse stabilito la restituzione del documento entro il 5-4-2004.
Gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l’opposizione proposta ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona di sospensione della patente di guida del 31-3-2004.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura controversa della lite, per compensare interamente le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dallo Z. ed annulla il provvedimento del Prefetto di Savona del 31.3.2004;
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA;
nei confronti di:
TRIBUNALE DI ROMA;
con ordinanza depositata il giorno 4 agosto 2008 nel procedimento n.
2157/2006 iniziato da I.G., quale madre esercente la
potestà sui figli minori A.D. e A.V.;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 5 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.G. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma nell’interesse dei figli minori chiedendo che venisse disposto il contributo per il loro mantenimento.
Il Tribunale, con provvedimento in data 20 giugno 2008, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale per i minorenni di Roma il quale ha sollevato conflitto ritenendo competente il giudice originariamente adito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del tribunale ordinario di Roma.
E’ principio acquisito, quello secondo cui “Competente a conoscere della controversia concernente l’entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’altro genitore per il figlio ancorchè minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall’art. 38 disp. att. c.c. – vertenti direttamente sull’interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale -, ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una “lite” tra due soggetti maggiorenni, che ha come “causa petendi” la comune qualità di genitori e come “petitum” il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 20 aprite 1991, n. 4273).
Sull’assetto del riparto di competenza così determinato non ha inciso la legge n. 54/2006. Se invero “La contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti ai loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati art. 155 c.c. e ss., ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 3 aprile 2007, n. 8362), deve rilevarsi come a tale soluzione la Corte sia pervenuta, pur in assenza di un’esplicita previsione normativa, in esito ad un’operazione condotta con gli ordinari strumenti ermeneutici, valorizzando esigenze ravvisabili unicamente in caso di necessità di una contestuale pronuncia di misure sull’esercizio della potestà o sull’affidamento del minore e di decisioni in ordine al mantenimento del medesimo.
Quando tuttavia tali esigenze di concentrazione delle tutele non siano attuali in quanto la controversia attenga unicamente alla misura e alle modalità del contributo economico al mantenimento e sia invece stabilizzato o comunque non venga in considerazione, quale contestato presupposto per la decisione, il rapporto dei genitori con il minore non vi è ragione per adottare soluzioni interpretative difformi da quella richiamata e stabilizzata, posto che neppure dalla recente riforma può trarsi un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che, sia pure invocato dalla dottrina, non ha finora trovato il consenso del legislatore.
Avendo ad oggetto la domanda introduttiva unicamente la misura e le modalità di contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli ne consegue che deve dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario.
Nulla sulle spese in difetto di attività processuale delle parti private.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma e ne cassa la pronuncia declinatoria.
Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile
Circolare n. 4275 del 28 settembre 2010
Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative – Procedimento di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Alcuni uffici giudiziari, in particolare Uffici del Giudice di Pace, hanno chiesto chiarimenti in merito alla modifica normativa di cui al numero 2) della lettera b) del comma 212 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti “soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30” del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
A seguito di tale riforma, pertanto, i processi in oggetto, antecedentemente esenti “da ogni tassa e imposta”, sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario dovuto per le modifiche a richiesta d’ufficio mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria quali diritti di copia ed imposta di registro.
Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto, rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione della spesa, disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto, le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto.
Si ritiene opportuno precisare, rispondendo sul punto ad alcuni quesiti, che la procedura disciplinata dall’articolo 23 della legge 689/81 ed il relativo regime fiscale, è specifica e non può pertanto trovare applicazione in tipologie analoghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione pubblica.
Si precisa altresì, richiamando sul punto la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, del 30 ottobre 2009, n. 266, che il regime fiscale delle opposizioni, di cui all’articolo 23 della legge 689/81, non trova applicazione nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.
Si pregano i sigg. Presidenti delle Corti di Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.
Per la Corte di Cassazione gli autovelox gestiti direttamente dalle forze di Polizia, anche urbana, non devono essere necessariamente collocati nelle strade individuate dall’apposito Decreto Prefettizio e pertanto le relative sanzioni sono valide.
Cassazione civile sez. II, 12 ottobre 2010, n. 21091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 349/2009 proposto da:
COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell’avvocato CARNUCCIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta Delib. G.C. 5 novembre 2008, n. 78 e giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.U.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 298/2008 del TRIBUNALE di LOCRI, SEZIONE DISTACCATA di SIDERNO del 9/07/08, depositata il 22/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l’appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. G.U. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, (eccesso di velocità) rilevata il (OMISSIS) mediante apparecchiatura “Velomatic 512” direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l’illegittimità dell’atto per due ragioni: difetto della contestazione immediata pur essendo stato l’accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168);
omessa produzione del certificato di omologazione dell’apparecchiatura “Velomatic 512 matr. 1590” utilizzata per l’accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea.
Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per quattro motivi, cui l’intimato non ha resistito.
Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha espresso l’avviso che il ricorso sia fondato.
Detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), (“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”), tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 C.d.S. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 D.L. cit..
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell’ipotesi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1, lett. e).
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La tesi del Tribunale, infatti, è smentita dal rilievo che l’accertamento eseguito ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è invece oggetto di espressa, distinta previsione all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f) e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è – a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame -“direttamente gestita” dall’organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 D.L. cit. è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (art. 4, comma 1, D.L. cit.), non anche di quelle “direttamente gestite” – come nella specie – dagli organi di polizia (sulla legittimità dell’utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008).
Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si osserva che l’omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura destinata all’accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.
Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che l’efficienza dell’apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da fornirsi dall’opponente, del difetto di costruzione, installazione o funzionamento.
Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, ed accolti per l’assorbente considerazione che, come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi ulteriori riferimenti).
Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con il rigetto dell’opposizione proposta al Giudice di pace.
Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione e condanna l’opponente alle spese processuali, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorari, quanto al giudizio di primo grado, Euro 50,00 per esborsi, 100,00 per diritti e 500,00 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in Euro 200,00 per esborsi e 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.
Non solo il Giudice di Pace ha accolto le nostre richieste, annullando la nota cartella esattoriale e condannando l’Equitalia Gerit e la Prefettura di Viterbo al rimborso delle spese ed al risarcimento del danno, ma la stessa Gerit ha pagato spontaneamente dopo pochi giorni dalla notifica della sentenza! Che stia cambiando qualcosa? O forse sono troppo bravo io, modestamente?
All’udienza del 19 dicembre il Giudice di Pace non solo ha annullato la cartella, ma ha condannato la Gerit e la Prefettura di Viterbo al rimborso delle spese legali ed al risarcimento del danno. C’è ancora speranza…