Danno causato dall’intelligenza artificiale: dal 30 settembre sarà più facile ottenere il risarcimento?

Il nuovo d.lgs. 160/2026 cambia le regole della prova nelle cause per danni da intelligenza artificiale: il giudice potrà ordinare l’esibizione dei log, il nesso causale potrà essere presunto e, in alcuni casi, sarà possibile agire direttamente contro l’assicurazione

Un sistema di intelligenza artificiale seleziona automaticamente i candidati per un posto di lavoro e discrimina qualcuno. Un software utilizzato da una banca attribuisce erroneamente un profilo di rischio e determina il rifiuto di un finanziamento. Un sistema impiegato da un’impresa produce un’informazione sbagliata che provoca un danno economico. Oppure un algoritmo utilizzato professionalmente prende parte a una decisione che danneggia una persona. Il problema, fino a oggi, era anche molto pratico: come fa il danneggiato a dimostrare che cosa è realmente accaduto dentro un sistema che non controlla e del quale non possiede né i dati né la documentazione tecnica?

Dal 30 settembre 2026 la risposta cambia in maniera significativa. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, che adegua la normativa italiana al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e introduce, tra l’altro, specifici strumenti processuali per le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA. Il decreto entrerà in vigore il 30 settembre. (Gazzetta Ufficiale)

La novità non consiste nell’introduzione di una responsabilità automatica di chi utilizza l’intelligenza artificiale. Sarebbe una lettura sbagliata. Il legislatore interviene soprattutto su uno dei problemi più difficili di queste controversie: la prova.

Il problema dell’“algoritmo che sa tutto e non dice niente”

Immaginiamo un consumatore che sostenga di aver subito un danno a causa di una decisione presa con l’ausilio di un sistema di IA. Il risultato finale è visibile: la domanda viene respinta, il contratto non viene concluso, un servizio viene negato oppure viene presa una decisione sfavorevole. Quello che spesso non è visibile è tutto ciò che è avvenuto prima: quali dati sono stati utilizzati, come ha funzionato il sistema, quali parametri sono stati applicati, quale intervento umano vi sia stato e quali controlli fossero previsti.

Quasi tutte queste informazioni sono normalmente nella disponibilità dell’impresa, del fornitore o del soggetto che utilizza la tecnologia, non della persona che lamenta il danno. È una evidente asimmetria informativa e il nuovo decreto prova a correggerla.

L’art. 17 stabilisce che, nelle azioni risarcitorie per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, il giudice possa ordinare all’altra parte, o anche al terzo che li possieda, di esibire gli elementi di prova pertinenti relativi al funzionamento del sistema, purché chi chiede l’esibizione presenti fatti ed elementi capaci di rendere verosimile la propria domanda, compreso il collegamento tra l’output dell’IA e il danno lamentato. (Leggi Edilizia.com)

Cosa potrà essere chiesto di esibire?

Il decreto è molto concreto. Tra i documenti e le informazioni che potranno essere acquisiti figurano i registri del sistema, i cosiddetti log, la documentazione relativa alla gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni sui parametri e sulle modalità della sorveglianza umana. (Leggi Edilizia.com)

Questo passaggio, a mio avviso, è uno dei più importanti dell’intera riforma. Nei futuri contenziosi non sarà sufficiente dire: “Il software funzionava correttamente”. Potrebbe essere necessario dimostrarlo attraverso i dati che documentano concretamente il funzionamento del sistema.

Naturalmente il giudice non potrà ordinare indiscriminatamente la consegna di qualsiasi informazione. La richiesta deve essere necessaria e proporzionata e il decreto impone di tutelare i segreti commerciali e le altre informazioni riservate. Non viene quindi meno la protezione del know-how aziendale: si cerca piuttosto un equilibrio tra il diritto alla prova e la riservatezza delle informazioni tecniche. (Leggi Edilizia.com)

E se l’impresa non consegna i documenti?

Qui la disciplina diventa particolarmente incisiva.

Se la parte non esegue senza giustificato motivo l’ordine di esibizione, anche soltanto in parte, il giudice può trarne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Ma quando l’inadempimento riguarda proprio la documentazione espressamente indicata dalla legge — log, gestione dei rischi, documentazione tecnica e sorveglianza umana — il giudice, dopo aver valutato gli altri elementi disponibili, può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato. (Leggi Edilizia.com)

Per un’impresa è una conseguenza da non sottovalutare. Non conservare correttamente la documentazione sul funzionamento di un sistema di IA potrebbe quindi diventare un problema non soltanto organizzativo o regolatorio, ma direttamente processuale.

Se a non adempiere all’ordine è invece un terzo, il decreto prevede una sanzione pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro. (Leggi Edilizia.com)

La novità più forte: il nesso causale può essere presunto

Chi chiede un risarcimento deve normalmente dimostrare non soltanto il danno, ma anche che quel danno sia stato causato dalla condotta del soggetto convenuto. Nelle vicende che coinvolgono sistemi complessi di intelligenza artificiale questa prova può diventare estremamente difficile.

L’art. 18 introduce allora una presunzione importante: quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria. (Leggi Edilizia.com)

La precisazione è fondamentale. Non significa che in qualunque controversia nella quale compaia un algoritmo il nesso causale sia automaticamente presunto. La regola opera quando il danno deriva dalla violazione di uno degli obblighi previsti dal Regolamento europeo.

Sarà quindi necessario individuare prima quale obbligo sia stato violato e dimostrare che quella violazione sia effettivamente rilevante rispetto al danno contestato. Solo allora opererà l’inversione prevista dalla norma, lasciando alla controparte la possibilità di fornire prova contraria.

“Il mio sistema era certificato”: potrebbe non bastare

Un altro passaggio merita attenzione. L’art. 19 stabilisce espressamente che la conformità del sistema agli obblighi previsti dal Regolamento europeo, anche quando sia certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. (Leggi Edilizia.com)

È una regola ragionevole. Una certificazione dimostra il rispetto di determinati requisiti, ma non può trasformarsi automaticamente in una immunità civile rispetto a qualsiasi danno concreto.

Il principio ricorda, sotto certi aspetti, quello che già conosciamo in altri settori: rispettare uno standard costituisce certamente un elemento importante, ma il giudice deve comunque verificare ciò che è realmente accaduto nel caso specifico.

Si potrà agire direttamente contro l’assicurazione

Il decreto introduce anche un meccanismo particolarmente interessante sul piano pratico. Chi intende promuovere un’azione per danni da IA può chiedere preventivamente al soggetto ritenuto responsabile se disponga di una polizza di responsabilità civile relativa a quel danno.

Il destinatario della richiesta deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza, i suoi estremi e la compagnia assicuratrice. In caso di mancata o incompleta risposta, il giudice potrà tenerne conto sul piano probatorio. Soprattutto, il nuovo art. 20 attribuisce al danneggiato azione diretta contro l’impresa di assicurazione, nei limiti del massimale previsto dal contratto. (Leggi Edilizia.com)

Anche questa è una novità destinata ad avere conseguenze concrete. La solvibilità del responsabile diventa meno centrale quando esiste una copertura assicurativa direttamente azionabile dal danneggiato.

Naturalmente l’assicurazione può opporre le eccezioni derivanti dal contratto anteriori al sinistro e conserva, nei casi previsti, il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato. (Leggi Edilizia.com)

Un esempio pratico

Immaginiamo che un’impresa utilizzi un sistema di IA per valutare automaticamente determinate richieste dei clienti e che un errore produca un danno economico significativo.

Il cliente vede soltanto il risultato finale. Non sa quali dati siano stati utilizzati, quale versione del sistema fosse operativa, se vi siano stati errori, se fosse prevista una verifica umana o se qualcuno abbia modificato successivamente l’output.

Con la nuova disciplina, se riesce a fornire elementi sufficienti a rendere plausibile che il danno sia collegato al funzionamento del sistema, potrà chiedere al giudice di acquisire proprio queste informazioni.

Se poi emerge che è stato violato uno degli obblighi imposti dall’AI Act e che da quella violazione deriva il danno, il collegamento causale sarà presunto fino a prova contraria.

Non significa che il cliente abbia automaticamente vinto la causa. Significa però che non dovrà più affrontare da solo la quasi impossibile impresa di dimostrare dall’esterno ciò che è avvenuto all’interno di un sistema tecnologico controllato esclusivamente dalla controparte.

Il decreto riguarda soltanto le grandi piattaforme tecnologiche?

No, ed è forse uno degli equivoci più pericolosi.

Le nuove regole processuali dell’art. 17 riguardano le azioni, contrattuali o extracontrattuali, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. Non sono quindi pensate soltanto per i grandi produttori internazionali di software. Possono interessare anche imprese che utilizzano professionalmente sistemi di IA nei propri processi decisionali o nei rapporti con clienti e utenti. (Leggi Edilizia.com)

Naturalmente gli obblighi concretamente applicabili dipenderanno dal tipo di sistema, dal ruolo ricoperto dal soggetto e dalle disposizioni dell’AI Act. Ma è un errore pensare che “noi usiamo soltanto software comprato da altri” sia sufficiente per escludere qualsiasi problema.

La questione sarà sempre: chi ha fatto cosa, con quale sistema e in violazione di quale obbligo?

Cosa dovrebbero fare adesso le imprese

Non credo serva reagire alla nuova normativa con il panico né con centinaia di pagine di procedure inutili. Serve però sapere quali sistemi di intelligenza artificiale vengono effettivamente utilizzati, per quali finalità e con quali conseguenze sulle persone.

Diventa soprattutto importante conservare la documentazione relativa al loro funzionamento, alle versioni utilizzate, agli eventuali controlli umani, agli incidenti e alle decisioni adottate. Se tra alcuni anni nasce una causa, sarà difficile ricostruire a posteriori ciò che un sistema faceva oggi se nessuno ne ha conservato traccia.

Le imprese dovrebbero inoltre verificare le proprie coperture assicurative. Il nuovo diritto di azione diretta del danneggiato rende ancora più importante comprendere se e in quale misura la polizza di responsabilità civile copra effettivamente danni connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. (Leggi Edilizia.com)

E il decreto contiene anche novità penali

Il d.lgs. n. 160/2026 non riguarda soltanto la responsabilità civile. Introduce e coordina anche disposizioni penali e modifica il d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, inserendo il nuovo art. 25-vicies relativo a reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Tra questi rientrano il nuovo art. 437-bis c.p., relativo a determinate omissioni e alterazioni riguardanti sistemi di IA ad alto rischio, e il reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l’intelligenza artificiale previsto dall’art. 612-quater c.p. (Cosimo.dev)

È però un capitolo diverso e merita un approfondimento autonomo. Per chi si occupa di responsabilità civile, la novità più immediata resta il nuovo sistema della prova.

Attenzione: non nasce una responsabilità automatica per l’intelligenza artificiale

È probabilmente la precisazione più importante.

Dal 30 settembre non sarà sufficiente dire: “Mi ha danneggiato un algoritmo, quindi devo essere risarcito”.

Il danneggiato dovrà comunque allegare fatti concreti, individuare il danno e costruire una domanda sufficientemente plausibile. L’ordine di esibizione non è uno strumento esplorativo senza limiti: il giudice deve verificare pertinenza, necessità e proporzionalità e proteggere le informazioni riservate. Anche la presunzione del nesso causale opera soltanto nelle condizioni espressamente previste dalla legge. (Leggi Edilizia.com)

La riforma cerca quindi di riequilibrare la posizione delle parti senza trasformare chi sviluppa o utilizza sistemi di IA in un assicuratore universale di qualsiasi risultato negativo.

In conclusione

Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato appena due giorni fa e destinato a entrare in vigore il 30 settembre, segna un passaggio importante nella responsabilità civile legata all’intelligenza artificiale. (Gazzetta Ufficiale)

La vera novità non è una nuova definizione astratta di responsabilità. È molto più concreta: chi lamenta un danno potrà accedere più facilmente alle prove che normalmente sono esclusivamente nelle mani di chi controlla il sistema; in presenza della violazione degli obblighi dell’AI Act il nesso causale potrà essere presunto; la certificazione di conformità non basterà da sola a escludere la responsabilità e, se esiste una polizza, il danneggiato potrà agire direttamente contro l’assicuratore.

In un settore nel quale spesso il principale ostacolo non è sapere che un danno si è verificato, ma riuscire a capire perché si è verificato, il cambiamento è tutt’altro che marginale.

E c’è una conseguenza pratica anche per chi utilizza professionalmente sistemi di intelligenza artificiale: in futuro non sarà importante soltanto poter dire di aver rispettato le regole. Sarà importante essere in grado di dimostrarlo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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La ricevuta della spedizione di una raccomandata è prova della ricezione e va contestata espressamente (Cassazione 13488/2011)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente – Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere – Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere – Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere – Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente:

sentenza sul ricorso 11429-2009 proposto da: B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BANTI 34, presso lo studio dell’avvocato BRUNI ANNA MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBAGALLO GIOVANNI ANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro SARP ASSICURAZIONI RISCHI PERSONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (OMISSIS), S.G. nato a (OMISSIS), FONDIARIA SAI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3397/2008 del TRIBUNALE di CATANIA, SEZIONE 5^ CIVILE, emessa il 21/07/2008, depositata il 21/07/2008 R.G.N. 5385/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. B.C. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Catania, depositata il 21 luglio 2008, che – in relazione a controversia promossa per il risarcimento dei danni da sinistro stradale nel quale il fabbricato della predetta era stato danneggiato a seguito dell’urto da parte del veicolo di proprietà e condotto da S. G., assicurato per la R.C.A. con la SARP – per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo, osservando che: a. va preferito l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la ricevuta di spedizione ha valore solo se il destinatario non contesti d’aver ricevuto la lettera o il telegramma, sorgendo, a seguito della contestazione del destinatario, l’onere per il mittente di provarne il ricevimento, attraverso la produzione del relativo avviso, cosi da mettere il giudice in grado di verificare documentalmente se, a chi e quando il plico sia stato recapitato; mentre il destinatario si può limitare ad una generica contestazione; b. nel caso in esame, lo S. ha sempre inequivocamente contestato d’aver ricevuto tra il 1996 ed il 2000 degli ulteriori atti di costituzione in mora; mentre l’attrice si è limitata a richiamare la copia del telegramma già prodotta, senza fornire alcuna prova dell’effettiva ricezione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. Col primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2729 e 1335 c.c., in rel. all’art. 360 c.p.c., n. 3 e chiede alla Corte “se, ai sensi della prima di tali disposizioni, la produzione in giudizio del telegramma o della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dell’ufficio postale, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisca prova certa della spedizione e da essa consegua la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. da parte dello stesso e, se a fronte di tale presunzione semplice, il destinatario possa limitarsi in giudizio ad affermare genericamente di non aver ricevuto l’atto o, invece, spetti al medesimo l’onere di dare la prova con qualsiasi mezzo di non avere avuto notizia dell’atto senza sua colpa”.

3. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1335, 2943 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e chiede alla Corte se “ai fini dell’art. 2947 c.c., l’atto di costituzione in mora, inviato al debitore con telegramma a mezzo del servizio postale che si presume giunto a destinazione e a conoscenza del medesimo – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce atto di interruzione della prescrizione ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 2943 c.c.”.

4. Il primo motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che un telegramma (cosi come una lettera raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto (v. Cass. 3^, 4.6.2007 n. 12954; 2^, 13.3.2006 n. 8649; Lav. 16.1.2006 n. 758; 3^, 24.11.2004 n. 22133; 3^, 27.2.01 n. 10284, conf. N. 3908/92, 1265/99, 4140/99, 13959/00). Siffatta produzione, ovviamente, non dà luogo ad una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell’atto, essendo sempre possibile la specifica confutazione della circostanza e la prova contraria. Nel caso di specie tale confutazione, per quanto ritenuta “inequivoca” dal giudice di merito, non risulta essere idonea, non essendo stati addotti elementi di prova al riguardo (quali la circostanza che il plico non contenga alcuna lettera o ne contenga una di contenuto diverso: Cass. n. 22133/04; assenza del destinatario dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all’epoca della convocazione: 8649/06) o sollecitati accertamenti (presso gli uffici dell’amministrazione postale) atti a verificare l’assunta mancata ricezione. In altri termini, l’opponente dopo avere, nell’atto introduttivo, negato di avere ricevuto atti interruttivi, a seguito della produzione in giudizio, da parte dell’attrice, della copia del telegramma, non poteva limitarsi ad insistere sulla precedente generica negazione, ma aveva l’onere di confutare specificamente, nei termini sopra indicati, la concreta rilevanza probatoria dell’atto ex adverso prodotto, al fine di superare la presunzione da esso derivante. Non risultando che ciò sia avvenuto, la censura deve essere accolta, restando assorbita ogni decisione in ordine al secondo motivo, peraltro non specificamente riferibile alla ratio della decisione impugnata, la quale aveva trattato solo dell’onere probatorio circa la ricezione del telegramma, non dell’idoneità di questo a rappresentare valido atto interruttivo della prescrizione (idoneità argomentabile tra le altre, da Cass. n. 9046/07).

5. Pertanto, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa rimessa, per nuovo esame del merito della domanda al medesimo Tribunale in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

Sinistri stradali: il danneggiato ha la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cassazione 291 del 2011).

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 novembre 2010 – 10 gennaio 2011, n. 291
Presidente Trifone – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

A..R. e P..M. , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore R.R. , convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano B.E. , L’Abeille – Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a. e SAI – Società Assicuratrice Industriale s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti nell’incidente verificatosi il (OMISSIS) allorché l’autovettura sulla quale viaggiavano, condotta da A..R. , era stata violentemente tamponata prima da un veicolo rimasto sconosciuto, e poi dall’Alfa 75 guidata dal B. .
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese.
Con sentenza del 5 luglio 2001 il Tribunale di Milano, dichiarata la concorrente responsabilità, per la quota di un terzo, del B. , e per la quota di due terzi di A..R. nella causazione del sinistro, condannò il B. e il suo assicuratore AXA s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dai R. , in ragione di un terzo.
Proposto gravame da R..R. e da P..M. , la Corte d’appello, in data 6 giugno 2005, lo ha respinto.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione R.R. e P..M. articolando due motivi e notificando l’atto a E..B. , Axa Assicurazioni (già Abeille s.p.a.) Fondiaria – SAI s.p.a. e A..R. .
Solo AXA Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 1292 e 2055 cod. civ., anche in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. La censura ha ad oggetto l’affermazione della Certe territoriale secondo cui la domanda volta ad ottenere la condanna di E..B. al risarcimento integrale dei danni, quale condebitore tenuto in solido con R.A. , vettore delle appellanti, sarebbe nuova e quindi inammissibile. Tanto sul rilievo che gli attori avevano evocato in giudizio l’impresa designata S.A.I. s.p.a. (per l’automobilista rimasto sconosciuto), il B. e la compagnia assicuratrice dello stesso; che,. esclusa ogni responsabilità del guidatore rimasto sconosciuto e determinata nella misura di un terzo quella del B. , la doglianza con la quale R..R. e M.P. si erano lamentate in sede di gravame che quest’ultimo e AXA s.p.a. non fossero stati condannati al risarcimento integrale dei danni presupponeva un diverso rapporto di solidarietà; che, invero, passata in giudicato la esclusione della solidarietà inizialmente invocata, non restava che la responsabilità individuale del B. , accertata nella misura di un terzo.
Secondo le esponenti tali argomentazioni violerebbero il principio per cui il creditore di una obbligazione al cui adempimento sono solidalmente tenute più persone può chiedere a una sola di esse il risarcimento dell’intero danno.
1.2 Col secondo mezzo le impugnanti lamentano violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. con riferimento alla loro condanna al pagamento delle spese processuali, evidenziando che queste dovevano invece essere poste a carico della controparte e distratte a favore dell’avvocato Beniamino Sangiorgio, che si era dichiarato antistatario.
2 Il primo motivo di ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati, perché la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili (confr. Cass. civ. 5 ottobre 2004, n. 19934).
Tanto premesso, si tratta ora di stabilire se, qualora, come nella specie, il danneggiato abbia agito per far valere la responsabilità di un solo soggetto nella produzione del danno e nel corso del giudizio si pervenga all’affermazione della concorrente responsabilità di quel soggetto e di altro non originariamente convenuto, il danneggiato stesso possa in appello chiedere la condanna all’intero risarcimento del primo, ex art. 2055 cod. civ., o se tale domanda debba considerarsi inammissibile perché nuova.
La soluzione della questione dipende dai principi testé esposti e, più in generale, dai canoni fondamentali in tema di obbligazioni solidali, dettati dagli artt. 1292 e segg. cod. civ.: di tali canoni invero l’art. 2055 c.c. – a tenor del quale, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno – rappresenta una particolare applicazione in tema di fatti illeciti. Infatti, come innanzi esplicitato, la graduazione delle colpe ha mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. Sicché, la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o, addirittura, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta rinuncia alcuna alla solidarietà tra tutti coloro ai quali lo stesso fatto dannoso risulti in definitiva imputabile.
Per queste ragioni non può condividersi il convincimento del giudice di merito e cioè che la domanda di integrale risarcimento proposta nei confronti di uno dei coobbligati sia nuova sotto il pirofilo della causa petendi: la natura solidale intrinseca all’obbligazione da fatto illecito imputabile a più persone cede solo a fronte di una specifica rinunzia del creditore danneggiato. Il che comporta che, anche se la richiesta di graduazione delle colpe sia stata ritualmente introdotta non dal danneggiato, ma da colui che originariamente è stato chiamato a rispondere in via esclusiva del fatto illecito, e il dibattito processuale si sia correttamente svolto su questo tema, nessuna mutazione della causa petendi può ritenersi verificata ad opera del danneggiato che, in sede di gravame, senza contestare l’accertato concorso di colpa, insista tuttavia nella richiesta di integrale risarcimento nei confronti del solo corresponsabile evocato in giudizio.
3 A ciò aggiungasi, a confutazione dei rilievi formulati in controricorso, che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade in campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. A norma dell’art. 41, comma secondo, cod. pen., invero, l’imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite va esclusa solo laddove a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, con conseguente degradazione del legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell’art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l’obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude la responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no.
In sostanza, ai fini della applicazione dell’art. 2055 cod. civ., è da ritenersi sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte, tale unicità dovendo essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, e non anche intesa come identità delle azioni degli autori del danno, ovvero delle norme giuridiche da essi violate, così che risulta del tutto irrilevante che le condotte lesive si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità (confr. Cass. civ. 12 marzo 2010, n. 6041; Cass. civ., 2 luglio 1997, n. 5944).
4 Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: la graduazione delle colpe tra i soggetti responsabili di un medesimo fatto illecito, avendo soltanto la funzione di ripartire internamente tra i coobbligati l’obbligazione risarcitoria, non elimina affatto la solidarietà tra loro esistente, di talché la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.