Avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate: cosa fare e quando pagare

Ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate provoca quasi sempre preoccupazione. Importi da versare, sanzioni, interessi e termini indicati in fondo al documento possono far pensare che sia già iniziata una procedura di riscossione.

L’avviso bonario, più correttamente denominato comunicazione di irregolarità, non è però una cartella di pagamento e non significa necessariamente che il contribuente abbia commesso un’evasione fiscale.

È una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente che, a seguito del controllo della dichiarazione, sono emerse differenze, errori o versamenti apparentemente mancanti. Prima di pagare è quindi necessario capire che cosa viene contestato e verificare se la richiesta sia corretta.

Che cos’è l’avviso bonario

Le comunicazioni di irregolarità vengono emesse principalmente a seguito:

  • del controllo automatizzato della dichiarazione;
  • del controllo formale;
  • della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il controllo automatizzato confronta i dati indicati nella dichiarazione con i versamenti eseguiti, i crediti utilizzati e le altre informazioni disponibili negli archivi dell’amministrazione finanziaria.

Può far emergere, ad esempio, un errore di calcolo, un versamento omesso o insufficiente, un credito riportato in misura diversa, una rata non pagata oppure un modello F24 che non risulta correttamente abbinato alla dichiarazione.

Il controllo formale è più approfondito e può riguardare anche la documentazione utilizzata per beneficiare di deduzioni, detrazioni o altri vantaggi fiscali.

Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi. La loro funzione è rendere noto al contribuente l’esito del controllo e consentirgli di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte oppure di fornire chiarimenti e documenti prima dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella. (Agenzia delle Entrate)

L’avviso bonario non è sempre corretto

La presenza dell’intestazione dell’Agenzia delle Entrate non significa che la somma richiesta sia necessariamente dovuta.

I controlli automatizzati possono non riconoscere correttamente un versamento, un credito, una compensazione o una dichiarazione integrativa. Può inoltre accadere che il contribuente abbia pagato, ma che il modello F24 sia stato compilato con un codice tributo, un anno di riferimento o un altro dato errato.

Prima di procedere al pagamento è opportuno verificare almeno:

  • l’anno d’imposta interessato;
  • la dichiarazione sottoposta a controllo;
  • il tributo contestato;
  • i versamenti effettuati;
  • i crediti utilizzati in compensazione;
  • gli eventuali modelli F24;
  • le dichiarazioni integrative presentate;
  • le detrazioni o deduzioni disconosciute;
  • la corrispondenza tra gli importi indicati nella comunicazione e quelli effettivamente dovuti.

Pagare immediatamente senza effettuare questi controlli può comportare il versamento di somme non dovute e rendere poi necessario richiederne il rimborso.

Cosa fare se la richiesta è corretta

Se, dopo la verifica, il contribuente riconosce la correttezza della comunicazione, può pagare l’importo richiesto beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Per le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione o di quella definitiva emessa dopo l’eventuale rideterminazione delle somme.

Se l’avviso telematico è stato trasmesso all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione, il termine è di novanta giorni dalla data in cui l’avviso è stato reso disponibile all’intermediario.

Anche per le comunicazioni derivanti dal controllo formale il termine ordinario è di sessanta giorni. La misura della riduzione delle sanzioni è però diversa: nel controllo automatizzato la sanzione viene ridotta a un terzo di quella ordinaria, mentre nel controllo formale viene ridotta a due terzi. La percentuale concreta può variare anche in relazione alla data in cui è stata commessa la violazione. (Normattiva)

Cosa fare se l’avviso è sbagliato

Se il contribuente ritiene che la richiesta sia totalmente o parzialmente infondata, non dovrebbe limitarsi a ignorarla.

È opportuno segnalare tempestivamente all’Agenzia gli errori riscontrati e produrre i documenti necessari. L’amministrazione può così correggere o annullare la comunicazione oppure rideterminare l’importo effettivamente dovuto.

La richiesta di assistenza può essere presentata attraverso il servizio CIVIS, disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. È inoltre possibile rivolgersi agli uffici territoriali o utilizzare gli altri canali di assistenza messi a disposizione dall’amministrazione.

Nel Cassetto fiscale, all’interno della sezione “L’Agenzia scrive”, il contribuente può visualizzare la comunicazione, effettuare il pagamento e attivare una richiesta di assistenza. (Agenzia delle Entrate)

Nella segnalazione è importante spiegare con precisione perché la richiesta non è corretta, allegando i documenti rilevanti: ricevute degli F24, dichiarazioni, certificazioni, fatture, quietanze, contratti o qualsiasi altro elemento utile.

Una contestazione generica potrebbe non essere sufficiente. L’ufficio deve essere messo nella condizione di individuare facilmente l’errore e verificare la documentazione.

L’importo può essere rateizzato?

Sì. Le somme indicate nella comunicazione possono essere versate fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

La prima rata deve essere pagata entro lo stesso termine previsto per il pagamento in unica soluzione:

  • sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al controllo automatizzato o formale;
  • novanta giorni per l’avviso telematico trasmesso all’intermediario;
  • trenta giorni per la comunicazione relativa alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Le rate successive devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sono maggiorate degli interessi previsti. (Agenzia delle Entrate)

La rateizzazione consente quindi di diluire il pagamento, ma richiede particolare attenzione alle scadenze. Il mancato o insufficiente pagamento delle rate può determinare la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo delle somme residue.

Cosa succede se una rata viene pagata in ritardo

La legge prevede alcune ipotesi di lieve inadempimento nelle quali il contribuente non decade automaticamente dalla rateizzazione.

In particolare, la decadenza può essere evitata quando il ritardo nel pagamento della prima rata non supera sette giorni oppure quando l’insufficiente versamento non supera il 3 per cento dell’importo dovuto e, in ogni caso, 10.000 euro.

Anche in queste situazioni possono comunque essere dovuti sanzioni e interessi sulla parte non pagata o pagata in ritardo. È inoltre possibile, ricorrendone i presupposti, regolarizzare l’inadempimento mediante ravvedimento. (Agenzia delle Entrate)

Il lieve inadempimento non dovrebbe quindi essere considerato una proroga ordinaria. È una disciplina di salvaguardia che opera entro limiti precisi.

La sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre

Un aspetto particolarmente importante riguarda le comunicazioni ricevute durante l’estate.

Il termine per il pagamento delle somme richieste a seguito dei controlli automatizzati e formali è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.

Durante questo periodo il termine non decorre. I giorni trascorsi prima del 1° agosto devono essere conteggiati e quelli residui riprendono a decorrere dal 5 settembre.

La sospensione riguarda anche il termine per il pagamento della prima rata. (Agenzia delle Entrate)

Per esempio, se una comunicazione viene ricevuta pochi giorni prima del 1° agosto, il termine comincia a decorrere, si arresta durante il periodo di sospensione e riprende il 5 settembre. La data esatta deve essere calcolata considerando il giorno di ricevimento e gli eventuali giorni festivi.

Non bisogna quindi presumere che ogni avviso ricevuto in estate scada automaticamente il 5 settembre: la sospensione interrompe il computo, ma il termine residuo continua a decorrere dopo quella data.

Cosa succede se l’avviso viene ignorato

Se il contribuente non paga e non fornisce chiarimenti, l’Agenzia può procedere all’iscrizione a ruolo delle somme e alla successiva emissione della cartella di pagamento.

In questa fase viene generalmente meno il beneficio delle sanzioni ridotte previsto per la definizione tempestiva della comunicazione. Alle somme possono inoltre aggiungersi ulteriori interessi e oneri di riscossione.

Ignorare l’avviso bonario è quindi quasi sempre la scelta peggiore, anche quando il contribuente ritiene di non dover pagare.

Se la richiesta è corretta, conviene valutare il pagamento o la rateizzazione entro il termine. Se è errata, occorre attivarsi per ottenerne la correzione.

È possibile impugnare direttamente l’avviso bonario?

La comunicazione di irregolarità, di regola, non è strutturata come un vero e proprio avviso di accertamento o una cartella di pagamento. La sua funzione principale è consentire il contraddittorio e la regolarizzazione prima dell’avvio della riscossione.

In questa fase la strada normalmente più utile è quindi verificare la richiesta e presentare all’Agenzia i chiarimenti e i documenti necessari.

Le situazioni concrete possono però essere diverse. Quando la comunicazione esprime una pretesa tributaria particolarmente definita o emergono questioni che non possono essere risolte attraverso l’assistenza amministrativa, è opportuno valutare tempestivamente la strategia da seguire senza attendere passivamente la cartella.

I cinque errori da evitare

Il primo errore è pagare senza controllare. Anche una comunicazione generata automaticamente può contenere una richiesta non corretta.

Il secondo è ignorare la scadenza pensando che l’Agenzia invierà semplicemente un altro avviso identico.

Il terzo è inviare una contestazione generica senza allegare i documenti che dimostrano il pagamento o il diritto al credito.

Il quarto è confondere l’avviso bonario con la cartella di pagamento. Sono fasi diverse e la prima offre normalmente maggiori possibilità di chiarimento e di definizione con sanzioni ridotte.

Il quinto è iniziare una rateizzazione senza essere certi di poter rispettare le scadenze trimestrali.

Come comportarsi in pratica

Quando si riceve una comunicazione di irregolarità è opportuno:

  1. annotare immediatamente la data di ricevimento;
  2. individuare il tipo di controllo effettuato;
  3. verificare dichiarazione, versamenti e documenti;
  4. calcolare correttamente il termine, tenendo conto dell’eventuale sospensione estiva;
  5. decidere se pagare, rateizzare o chiedere la correzione;
  6. conservare la comunicazione, le ricevute e tutta la documentazione trasmessa all’Agenzia.

La rapidità è importante, ma non deve sostituire la verifica.

In conclusione

L’avviso bonario non deve essere ignorato, ma neppure pagato automaticamente.

È una fase nella quale il contribuente può ancora verificare la pretesa, ottenere la correzione degli errori, fornire documenti oppure regolarizzare la posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni.

La prima domanda da porsi non è quindi “come posso pagare?”, ma “la somma richiesta è davvero dovuta?”.

Solo dopo aver risposto a questa domanda sarà possibile scegliere correttamente tra pagamento, rateizzazione e contestazione.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: avviso bonario, comunicazione di irregolarità, Agenzia delle Entrate, controllo automatizzato, controllo formale, rateizzazione, cartella di pagamento, diritto tributario, Luca Tantalo, ADR Center

Anche la Cassa Forense aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali


 

Dopo una certa resistenza, nella seduta dell’8 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha preso atto dell’applicabilità della normativa sulla “Rottamazione delle Cartelle di pagamento” anche alle somme iscritte per contribuzione previdenziale a Cassa Forense nei ruoli relativi ai periodi dal  2000 al 2016.

Anche queste pendenze potranno quindi essere oggetto di definizione agevolata, ai sensi del D.L. 193/2016, convertito con Legge 225 del 1° dicembre 2016, previa domanda di adesione, da formularsi entro il 31/03/2017, direttamente ad Equitalia (http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html)

Notifica in ambito tributario valida solo con l’esibizione della cartolina di ricevimento (Cass. sez. Tributaria, ordinanza n. 14861/12; depositata il 5 settembre)

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 14 giugno – 5 settembre 2012, n. 14861

Presidente Merone – Relatore Virgilio

Fatto e diritto

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La C. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 10/06/07, depositata il 12 marzo 2007, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente – per IRPEG relativa all’anno 1998 – a seguito dell’omessa impugnazione del prodromico avviso di accertamento.

Il giudice a quo ha respinto l’eccezione della contribuente di mancata notificazione dell’avviso di accertamento presupposto, osservando che “l’invio della raccomandata contenente l’avviso di accertamento è stato seguito dall’ufficio postale di Sesto San Giovanni: la raccomandata risulta spedita il 10.11.03 come da comunicazione rilasciata dall’Ente Poste e dal talloncino contenente il numero della raccomandata medesima”; inoltre, ha rilevato che la cartella “conteneva tutti gli elementi necessari per individuare l’avviso di accertamento, talché l’appellata ben avrebbe potuto venire a conoscenza del contenuto del medesimo con specifica richiesta all’Ufficio”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso si pone il quesito “se, nell’ipotesi di mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica dell’avviso di accertamento, tale notifica debba considerarsi invalida e conseguentemente debba dichiararsi l’illegittimità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla regolare notifica al contribuente dell’avviso di accertamento”.

Il motivo è manifestamente fondato (con assorbimento del secondo), sulla base dei seguenti principi: a) in tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l’ufficio postale e non dell’effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l’unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante, e alla cui mancanza – salva l’ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8 in caso di smarrimento – non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell’ufficio postale (Cass. nn. 2572 del 1995, 16184 del 2009, 13639 del 2010); b) poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato: poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez. un., n. 5791 del 2008).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, rilevata preliminarmente l’inammissibilità del controricorso per tardività, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto ivi richiamati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

che, mentre si ravvisano giusti motivi (anche in considerazione dell’epoca in cui si è formata la giurisprudenza sopra richiamata) per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, l’intimata va condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

 P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.