Qualcuno insulta nei commenti sotto il mio post: posso essere responsabile anche io?

Cassazione n. 22999/2026: chi gestisce un blog non deve controllare preventivamente ogni commento, ma se viene a conoscenza di contenuti diffamatori e non li rimuove tempestivamente può essere chiamato a risarcire il danno

Pubblichiamo un post su un blog o su una pagina professionale e qualcuno, nei commenti, attacca pesantemente una terza persona. Quel commento non lo abbiamo scritto noi. Possiamo semplicemente ignorarlo sostenendo che ciascuno risponde di ciò che pubblica personalmente? La risposta non è sempre affermativa. Con l’ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la responsabilità risarcitoria del gestore di un blog che, pur avendo acquisito conoscenza di commenti diffamatori pubblicati da terzi, non li aveva rimossi tempestivamente. La distinzione decisiva è questa: non esiste un obbligo generale di controllare preventivamente ogni messaggio degli utenti; ma, quando il gestore viene effettivamente a conoscenza di un contenuto lesivo e può intervenire, la sua inerzia può diventare fonte di responsabilità. (apps! avvocati)

È un principio particolarmente attuale. Nei giorni scorsi il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha richiamato l’attenzione degli iscritti proprio sui profili di responsabilità civile, penale e deontologica connessi alla mancata rimozione di commenti offensivi o diffamatori pubblicati da terzi su blog, pagine e profili social riconducibili all’attività professionale. Il richiamo è rivolto a quella categoria, ma il problema è evidentemente più ampio e interessa professionisti, imprese, associazioni e, più in generale, chiunque gestisca spazi online nei quali gli utenti possano pubblicare contenuti. (Ordine CDLNA)

Il caso: il commento lo scrivono gli altri, ma a pagare è anche il blogger

La controversia nasceva da una vicenda tra giornalisti. Un giornalista freelance aveva pubblicato sul proprio blog un post fortemente critico nei confronti di un articolo scritto da un collega, sostenendo sostanzialmente che la notizia pubblicata da quest’ultimo fosse falsa o non adeguatamente verificata. Sotto il post erano poi comparsi commenti di terzi dal contenuto pesantemente denigratorio nei confronti del giornalista criticato. Quest’ultimo aveva agito per il risarcimento dei danni e il Tribunale di Verona aveva ritenuto responsabile il gestore del blog proprio perché, pur essendo a conoscenza dei commenti, non li aveva rimossi tempestivamente. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione e la Cassazione ha infine rigettato il ricorso del blogger. Il risarcimento riconosciuto in sede di merito era stato quantificato in 23.000 euro, utilizzando in via equitativa i criteri delle Tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da diffamazione. (Alessandro Del Ninno)

È importante capire su che cosa si fonda la responsabilità. La Cassazione non afferma che chi apre un blog diventi automaticamente garante di qualsiasi frase pubblicata da migliaia di lettori. Al contrario, esclude espressamente un dovere generale di selezione e controllo preventivo dei commenti dei terzi. Il problema nasce successivamente, quando il gestore viene a conoscenza del carattere diffamatorio del contenuto e, pur avendo la possibilità di eliminarlo, consente che rimanga online e continui a essere diffuso. In quel momento la sua condotta non è più completamente neutra. (apps! avvocati)

Non bisogna quindi leggere tutti i commenti prima che vengano pubblicati

No. Ed è forse la parte più importante della decisione per chi gestisce un sito o una pagina con molto traffico. La Cassazione distingue nettamente il controllo preventivo dal controllo successivo alla conoscenza dell’illecito. Sul normale gestore di un blog non grava l’obbligo di esaminare in anticipo ogni singolo messaggio lasciato dagli utenti. La responsabilità sorge invece quando venga dimostrato che egli conosceva i contenuti diffamatori e non si è attivato tempestivamente per rimuoverli. (Studio Legale Scarlino)

Nel caso concreto la conoscenza non era una semplice supposizione: i giudici avevano ritenuto provato che il gestore fosse consapevole dei commenti e che non li avesse eliminati se non dopo l’avvio del giudizio. La pronuncia, quindi, non introduce una responsabilità automatica fondata sul solo fatto di essere proprietari di un sito. Occorre accertare la conoscenza effettiva del contenuto e la successiva omissione. (apps! avvocati)

Da questo punto di vista è importante anche non costruire una regola inesistente del tipo “la responsabilità nasce soltanto dopo una diffida formale”. La Cassazione non individua una particolare forma attraverso la quale il gestore debba venire a conoscenza dell’offesa: ciò che rileva è che quella conoscenza risulti concretamente provata. Una segnalazione, una comunicazione ricevuta dal diretto interessato o le stesse attività compiute dal gestore sul proprio spazio online potranno assumere rilievo a seconda delle circostanze.

Perché non cancellare equivale a partecipare alla diffusione?

La spiegazione utilizzata dalla giurisprudenza è piuttosto severa. Quando il gestore sa che sul proprio spazio è presente un contenuto diffamatorio e decide di lasciarlo online, consente consapevolmente che l’offesa continui a essere accessibile e venga ulteriormente diffusa. La Cassazione richiama sul punto anche l’orientamento formatosi in sede penale, secondo il quale il blogger può concorrere nella diffusione del contenuto denigratorio quando, dopo averne avuto conoscenza, non provveda tempestivamente alla rimozione. L’ordinanza n. 22999/2026 è però una decisione civile: nel caso concreto ciò che viene confermato è l’obbligo di risarcire il danno, mentre i riferimenti alla responsabilità penale sono utilizzati dalla Corte per ricostruire il quadro giurisprudenziale. (apps! avvocati)

Questa precisazione è importante perché sarebbe improprio affermare che la Prima Sezione civile abbia “condannato penalmente” il blogger. Non è avvenuto questo. Ha confermato la responsabilità civile già riconosciuta dai giudici di merito e ha richiamato, a sostegno del proprio ragionamento, principi elaborati anche dalla giurisprudenza penale.

E la libertà di espressione?

Il blogger aveva invocato anche l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di espressione. La Cassazione ha però ricordato che tale libertà non è assoluta e deve essere bilanciata con il diritto alla reputazione altrui. La critica può essere aspra e anche fortemente soggettiva, ma la tutela si indebolisce quando il contenuto offensivo poggia sull’attribuzione di fatti non veri. Nel caso esaminato, i giudici avevano accertato la presenza di commenti lesivi della reputazione professionale fondati su fatti non veritieri e la conoscenza degli stessi da parte del gestore. (apps! avvocati)

Questo significa anche che non ogni commento sgradevole deve essere cancellato per timore di una causa. Un giudizio negativo, una critica severa o un’opinione antipatica non coincidono automaticamente con la diffamazione. Bisogna considerare il contenuto concreto, il contesto, la riconoscibilità della persona interessata, il linguaggio utilizzato e l’eventuale attribuzione di fatti determinati. La decisione della Cassazione non impone quindi di trasformare ogni spazio di discussione in un ambiente nel quale sia ammessa soltanto l’approvazione.

E se nel commento non compare il nome della persona offesa?

Anche questo particolare emerge dalla vicenda esaminata. Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante che il nome della persona non fosse espressamente riportato, perché il destinatario dell’offesa risultava comunque agevolmente identificabile. È un principio importante anche nella comunicazione sui social: evitare di scrivere il nome non garantisce automaticamente l’anonimato della persona presa di mira se dal contesto, dalla professione, dalle circostanze narrate o da altri elementi è possibile comprenderne chiaramente l’identità. (apps! avvocati)

Lo stesso vale, evidentemente, per formule come “quel medico del tale ospedale”, “l’amministratore del nostro condominio” oppure “l’avvocato che segue quella causa” quando il contesto rende immediatamente comprensibile a chi ci si riferisca. Ai fini della tutela della reputazione ciò che conta non è soltanto la presenza materiale del nome e cognome, ma la concreta identificabilità del destinatario.

La stessa regola vale automaticamente per Facebook e Instagram?

La prudenza qui è necessaria. L’ordinanza n. 22999/2026 decide un caso relativo a un blog, quindi non sarebbe corretto scrivere che la Cassazione, con questa specifica decisione, abbia disciplinato indistintamente Facebook, Instagram, LinkedIn, gruppi WhatsApp e qualsiasi altra piattaforma. Esistono inoltre discipline specifiche per i fornitori di servizi online e situazioni tecniche molto diverse tra loro.

Tuttavia il principio di fondo relativo al comportamento di chi gestisce direttamente uno spazio comunicativo dopo avere acquisito conoscenza di contenuti diffamatori presenta un evidente interesse anche per le pagine social. Non a caso il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, proprio richiamando questa ordinanza, ha invitato i professionisti a prestare attenzione ai commenti pubblicati su blog, pagine e profili social riferibili all’attività professionale. Anche Il Sole 24 Ore ha evidenziato che il problema può riguardare analogamente avvocati e studi professionali. (Consulenti Del Lavoro)

La conclusione corretta, quindi, non è “ogni titolare di una pagina Facebook risponde sempre di tutto ciò che scrivono gli utenti”, ma una molto più concreta: quando il titolare conosce un contenuto manifestamente lesivo pubblicato nel proprio spazio e dispone degli strumenti per rimuoverlo, ignorare deliberatamente il problema può esporlo a conseguenze giuridiche.

Cosa fare quando arriva una segnalazione?

Immaginiamo che sotto un post della pagina di un professionista compaia questo commento: “Il dottor Rossi falsifica i certificati e truffa i clienti”. Il titolare della pagina riceve un messaggio del dottor Rossi che gli segnala il commento e ne chiede la cancellazione. A quel punto sarebbe rischioso rispondere semplicemente: “Non l’ho scritto io, vedetevela con chi lo ha pubblicato” e lasciare il messaggio online per settimane.

Questo non significa nemmeno che ogni segnalazione debba determinare una cancellazione automatica. Può esistere una critica legittima, possono essere contestati fatti veri oppure il carattere illecito del contenuto può essere dubbio. Ma una segnalazione circostanziata impone quantomeno di esaminare rapidamente ciò che è stato pubblicato. Quanto più evidente è il carattere diffamatorio, tanto più pericolosa diventa l’inerzia.

In presenza di un contenuto chiaramente offensivo o dell’attribuzione gratuita di fatti gravemente lesivi, la scelta prudente è rimuoverlo tempestivamente, conservarne eventualmente copia ai fini probatori e, se necessario, bloccare ulteriori interventi dello stesso utente. La cancellazione del commento non significa riconoscere che la persona segnalante abbia ragione su ogni aspetto della vicenda; significa impedire che uno spazio sotto il proprio controllo continui a essere utilizzato per diffondere un contenuto potenzialmente illecito.

E chi ha scritto materialmente il commento?

Naturalmente rimane responsabile anche l’autore. La pronuncia non trasferisce la responsabilità dall’utente al gestore del blog. Introduce, piuttosto, la possibilità che si aggiunga una responsabilità del gestore per il proprio comportamento successivo alla conoscenza dell’illecito.

Si possono quindi avere due condotte distinte: quella di chi scrive e pubblica il messaggio diffamatorio e quella di chi, pur potendolo rimuovere e sapendo che è presente nel proprio spazio, ne consente consapevolmente l’ulteriore permanenza e diffusione. È quest’ultima situazione che interessa la Cassazione n. 22999/2026.

Il problema è ancora più delicato per una pagina professionale

Per un professionista può aggiungersi un ulteriore livello di attenzione. Una pagina utilizzata per l’attività professionale non è soltanto uno spazio personale: rappresenta pubblicamente lo studio, l’impresa o la categoria di appartenenza. Per questo una consapevole tolleranza di contenuti denigratori può assumere rilievo non soltanto sul piano civilistico ma, a seconda dell’ordinamento professionale interessato, anche sotto il profilo deontologico.

È proprio ciò che ha sottolineato il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro nella comunicazione diffusa a settembre: la tolleranza consapevole di commenti offensivi conosciuti e concretamente rimovibili può coinvolgere anche i doveri professionali di dignità, decoro, lealtà e correttezza. (Ordine CDLNA)

Non significa automaticamente che la stessa disciplina deontologica si applichi in modo identico a ogni professione; significa però che chi utilizza i social come strumento professionale dovrebbe considerarne la gestione dei commenti una parte dell’attività di comunicazione e non un elemento totalmente estraneo.

Quanto può costare non intervenire?

Nel caso deciso dalla Cassazione, il danno non patrimoniale riconosciuto dai giudici di merito era stato liquidato in 23.000 euro. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata anche la determinazione del quantum, effettuata mediante i criteri delle Tabelle di Milano in materia di diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa. (Alessandro Del Ninno)

Naturalmente non esiste una tariffa fissa di 23.000 euro per ogni commento non cancellato. L’entità del danno dipende dalle circostanze concrete: gravità delle affermazioni, diffusione, posizione sociale e professionale della persona offesa, durata della permanenza online, numero e contenuto degli interventi e conseguenze effettivamente prodotte. Ma la vicenda mostra che considerare i commenti degli utenti come un problema del tutto estraneo al gestore può diventare economicamente molto costoso.

In conclusione

L’ordinanza della Corte di cassazione, Prima Sezione civile, n. 22999 del 10 luglio 2026 traccia una linea abbastanza chiara. Chi gestisce un blog non è obbligato a controllare preventivamente ogni parola scritta dai propri lettori. Ma quando viene a conoscenza di contenuti diffamatori pubblicati da terzi non può necessariamente rimanere passivo: se non si attiva tempestivamente per rimuoverli, può essere chiamato a rispondere civilmente del danno derivante dalla loro ulteriore diffusione. (apps! avvocati)

La decisione riguarda direttamente un blog e non deve essere trasformata in una regola automatica per qualsiasi piattaforma digitale. Il recente richiamo del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro dimostra però quanto il problema sia ormai concreto anche per chi utilizza Facebook, Instagram, LinkedIn o altri strumenti social nell’ambito della propria attività professionale. (Consulenti Del Lavoro)

La regola pratica è quindi semplice: non occorre vivere davanti allo schermo controllando ogni nuovo commento, ma quando si viene informati dell’esistenza di un contenuto potenzialmente diffamatorio è opportuno non ignorarlo. Bisogna leggerlo, valutarlo rapidamente e, quando il carattere lesivo sia evidente, intervenire. Dire “non l’ho scritto io” può non essere più sufficiente dopo che si è scelto consapevolmente di lasciarlo online.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Diffamare qualcuno sui social è molto pericoloso

In questi giorni, sto leggendo sui social (quanto aveva ragione Umberto Eco…) gravissime offese nei confronti di personaggi pubblici e non, pronunciate da una pluralità di soggetti. Mi sono permesso, qualche volta, di avvisare il responsabile che la diffamazione è reato, e che oltre alla possibile condanna penale, il fatto espone l’autore anche al risarcimento del danno in favore del diffamato. Cio nonostante, gli autori dei post o dei commenti (salvo un caso in cui ha chiesto scusa e poi ha cancellato), hanno preso il consiglio ben poco sul serio, ridacchiando e sfidando il diffamato ad agire legalmente. E’ inspiegabile il motivo per cui persone “normali”, che a quattr’occhi con il loro interlocutore non la offenderebbero, si sentano autorizzate a farlo su Internet, e per di più di fronte a decine di migliaia di persone.

La questione, invece, non va affatto sottovalutata. Professionalmente, mi sto occupando sempre più spesso di queste situazioni, la maggior parte delle volte assistendo il diffamato (ma non sempre), che è sempre riuscito ad ottenere cifre interessanti per il danno subito, anche in via transattiva.

Ricordiamo che il reato è quello previsto dall’articolo 595, comma 3, del Codice penale che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro chi offenda l’altrui reputazione comunicando con il mezzo della stampa o con un mezzo di pubblicità.
Per quanto concerne i social la Cassazione ritiene che i social network vadano inquadrati nei mezzi di pubblicità e che l’azione civile deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione ex D. Lgs. 28/10.

Per consulenze e informazioni, scrivere a info@studiotantalofornari.it, oppure al n. di WhatsApp Business 0632609190.

Diffamazione su Internet: sì al sequestro anche se l’articolo viene pubblicato sul blog (Cass. Penale 7155/2011)

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 gennaio – 24 febbraio 2011, n. 7155
Presidente Amato – Relatore Sabeone

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 25 giugno 2010, ha confermato il decreto del 13 maggio 2010 del GIP del Tribunale di Milano con il quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di (…), era stata applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo dell’articolo pubblicato sul sito http://www.societàcivile.it/blog intitolato “Basso Impero” limitatamente ad alcune espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro di (…).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una motivazione illogica, incompleta e insufficiente sul punto della mancata equiparazione, ai fini dell’applicazione delle garanzie in tema di sequestro, tra pubblicazioni su carta stampata e pubblicazioni su siti internet;
b) una violazione di legge in merito alla presunta ma non definitivamente accertata diffamatorietà degli incisi oscurati.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2. Giova premettere come nel presente giudizio non sia in discussione, come non lo era neppure nella precedente e immediata fase di merito, l’esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora che sottostanno all’impugnato provvedimento cautelare (v. pagine 3-4 dell’ordinanza del Tribunale e il ricorso per la cassazione di tale ordinanza).
Oggetto del contendere è, da un lato (primo motivo del ricorso), la pretesa illogicità dell’impugnato provvedimento sul punto della ritenuta equiparazione alle pubblicazioni su supporto cartaceo delle pubblicazioni a mezzo rete internet ma senza la conseguenziale equiparazione anche delle garanzie giurisdizionali.
Inoltre, si contesta (secondo motivo del ricorso) la presunta ma non definitivamente accertata diffamatorietà delle frasi oggetto del provvedimento cautelare e, quindi, l’inesistenza delle condizioni di legge per operare, in via generale, il sequestro (articolo 1 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 561, articolo 21, primo comma della Costituzione).
3. Quanto a tale ultimo motivo può evidenziarsi, per affermarsene immediatamente l’infondatezza, un duplice ordine di considerazioni: il primo, dato dalla mancata contestazione in sede d’impugnazione, circa la ritenuta esistenza da parte del primo Giudice, del fumus boni iuris.
Il secondo che la “definitivamente accertata diffamatorietà” delle frasi contenute nell’art. pubblicato su internet non è un requisito previsto dalla normativa in tema di sequestro preventivo ma soltanto dall’articolo 1 del citato R.D.Lgs. 561/46, applicabile al solo sequestro probatorio.
Invero, il R.D.Lgs. n. 561 del 1946, all’articolo 1, primo comma, nel sancire che non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria, si ricollega all’articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di stampa e con riferimento al sequestro pone una garanzia negativa, rafforzata da riserva di legge specifica (recitando: “si può procedere a sequestro soltanto con atto motivato dell’autorità giudiziaria nella caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi ovvero nel caso di stampa clandestina).
Il successivo secondo comma del suddetto articolo 1 costituisce, a sua volta, una deroga all’enunciato divieto e di conseguenza deve essere interpretato rigorosamente: in tale ottica questa Corte ha già avuto modo di segnalare che il sequestro ivi previsto non può essere quello probatorio, sia per ragioni storiche (essendo stata la figura del sequestro preventivo introdotta solo con il codice di rito del 1988) sia, soprattutto, perché sarebbe contraria alla logica ed alle finalità tipiche dell’istituto, volto ad impedire l’aggravamento o il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa, la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre solo copie (v. le sentenze 24 gennaio 2006 n. 15961, 7 dicembre 2007 n. 7319 e 12 giugno 2008 n. 30611 di questa stessa Sezione).
4. Quanto al primo, occorre ancora prendere le mosse dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) che tutela l’esercizio dell’attività d’informazione, le notizie di cronaca. Le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse in quanto espressione di un chiaro diritto di libertà: quella della manifestazione del proprio pensiero.
Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l’esercizio delle attività dianzi indicate.
Il sequestro preventivo, a sua volta, allorché cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale.
Occorre, quindi, che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.
A tal ultimo proposito si osserva come nell’impugnata ordinanza si faccia riferimento al “fumus commissi delicti,” ritenuto sussistente dal Gip (v. pagina 2 della motivazione) e come il decidente abbia, poi, condiviso e fatte proprie le asserzioni in merito alla sussistenza del reato ipotizzato e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, a cagione del mantenimento in rete delle frasi oggetto del procedimento penale (v. pagina 4 della motivazione).
Essendo le suddette motivazioni logicamente espresse e correttamente ispirate ai principi penali sostanziali e processuali e non venendo neppure in contestazione la loro sussistenza,ecco che, in conclusione, appare legittimo il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.