Ho scoperto per caso un accertamento mai notificato: ho comunque 60 giorni per impugnarlo?

Cassazione n. 24973/2026: la conoscenza piena ed effettiva dell’atto può far partire il termine per il ricorso anche se la notificazione è invalida

Un contribuente scopre casualmente che l’Agenzia delle Entrate ha emesso anni prima un avviso di accertamento nei suoi confronti. Sostiene di non averlo mai ricevuto, chiede l’accesso agli atti e ottiene finalmente una copia del provvedimento. A questo punto può aspettare, confidando nel fatto che la notifica originaria fosse nulla, oppure deve impugnare immediatamente? La risposta fornita dalla Corte di cassazione con l’ordinanza della Sezione tributaria n. 24973, depositata il 3 settembre 2026, è particolarmente importante: quando il contribuente acquisisce una conoscenza piena ed effettiva dell’atto impositivo, da quel momento può decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso, anche se la precedente notificazione era nulla o addirittura inesistente.

La decisione contiene però una distinzione fondamentale. La conoscenza tardiva dell’accertamento non sana automaticamente l’eventuale decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo. Ma il contribuente che vuole far valere proprio quella decadenza non può restare inattivo: deve comunque impugnare tempestivamente l’atto una volta che ne abbia avuto piena conoscenza e formulare nel ricorso la relativa eccezione. È il punto sul quale la vicenda decisa dalla Cassazione diventa particolarmente istruttiva.

Il caso: l’accertamento viene scoperto anni dopo

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011. Il contribuente sosteneva che l’atto non gli fosse stato validamente notificato. Nel 2019, venuto a conoscenza della sua esistenza, presentò un’istanza di accesso agli atti e il 12 giugno ottenne copia dell’accertamento. Il ricorso contro il provvedimento venne però proposto soltanto il 13 novembre dello stesso anno. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarò l’impugnazione tardiva, perché il contribuente aveva espressamente riconosciuto di avere avuto piena conoscenza dell’atto già il 12 giugno. La Cassazione ha confermato questa conclusione.

Il contribuente aveva tuttavia sollevato un problema tutt’altro che infondato: nel momento in cui aveva finalmente acquisito copia dell’accertamento, il termine entro il quale l’Amministrazione poteva esercitare il proprio potere impositivo era già scaduto. A suo giudizio, dunque, quella conoscenza tardiva non poteva sanare una notificazione invalida effettuata quando ormai l’Ufficio non avrebbe più potuto validamente esercitare il proprio potere. Su questo specifico punto la Cassazione distingue nettamente due questioni: una cosa è l’efficacia sostanziale dell’accertamento e l’eventuale decadenza dell’Amministrazione; altra cosa è il termine processuale entro il quale il contribuente deve reagire dopo avere acquisito piena conoscenza dell’atto.

Ma la legge non dice che i 60 giorni decorrono dalla notificazione?

Sì. L’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, ancora applicabile nel 2026, stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La Cassazione ritiene però che non si possa attribuire alla notificazione un valore puramente formalistico. La sua funzione è portare l’atto a conoscenza del destinatario e consentirgli di esercitare il diritto di difesa. Se è provato che il contribuente abbia comunque acquisito una conoscenza piena ed effettiva del provvedimento, secondo l’ordinanza n. 24973/2026 quella conoscenza può assumere valore equipollente alla notificazione ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

La Corte muove dalla considerazione che la notificazione non costituisce un requisito di esistenza dell’atto impositivo, ma una condizione della sua efficacia nei confronti del destinatario. Da ciò deriva, secondo il nuovo arresto, che l’invalidità o anche l’inesistenza della notifica non impediscono necessariamente al termine di impugnazione di iniziare a decorrere quando sia provata in altro modo la conoscenza piena dell’atto. La pronuncia prende posizione anche rispetto ad alcuni precedenti di segno diverso, ritenuti dalla stessa Cassazione non espressivi dell’orientamento prevalente.

Cosa significa “piena ed effettiva conoscenza”?

Non basta necessariamente sapere genericamente che “esiste un debito con il Fisco”. Ciò che assume rilievo è la conoscenza dell’atto in misura tale da consentire al contribuente di comprenderne contenuto e pretesa e di esercitare consapevolmente il diritto di difesa. Nel caso deciso dalla Cassazione non vi erano particolari dubbi: attraverso l’accesso documentale il contribuente aveva ottenuto materialmente copia dell’avviso di accertamento e aveva ammesso di averlo ricevuto in quella data.

È bene quindi non generalizzare la decisione fino a sostenere che qualsiasi informazione indiretta faccia automaticamente decorrere i sessanta giorni. La conoscenza deve essere piena, effettiva e provata. Diverso, per esempio, può essere il problema della semplice consultazione di dati riepilogativi o della scoperta dell’esistenza di un carico senza disponibilità dell’atto che ne costituisce il presupposto. La stessa giurisprudenza tributaria ha affrontato in passato in modo specifico il problema dell’estratto di ruolo, che non può essere automaticamente equiparato alla piena conoscenza dell’atto impositivo sottostante.

Se la notifica era nulla, allora il vizio scompare?

Non necessariamente. È proprio qui che occorre evitare l’equivoco più importante. Una cosa è stabilire da quando debba essere impugnato l’accertamento; un’altra è decidere se l’Amministrazione abbia esercitato tempestivamente il proprio potere e se l’atto sia efficace.

La Cassazione chiarisce che la conoscenza dell’atto acquisita quando il termine di decadenza dell’Amministrazione è già scaduto non può retroattivamente rendere tempestivo l’esercizio del potere impositivo. Se l’Ufficio doveva notificare validamente l’accertamento entro una determinata data e ciò non è avvenuto, la conoscenza acquisita dal contribuente anni dopo non fa tornare indietro l’orologio.

Ma questo non autorizza il contribuente ad aspettare indefinitamente. Una volta conosciuto l’atto, deve impugnarlo entro il termine processuale e far valere nel ricorso anche l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione.

Perché la decadenza del Fisco non viene rilevata automaticamente dal giudice?

Perché, secondo la Cassazione, la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo costituisce un’eccezione in senso stretto. Deve quindi essere fatta valere dal contribuente e non può essere rilevata autonomamente dal giudice in sua sostituzione.

È qui che emerge l’aspetto apparentemente paradossale della vicenda. Il contribuente può avere ragione nel sostenere che l’accertamento sia stato portato a sua conoscenza quando il Fisco era ormai decaduto, ma può perdere comunque la possibilità di ottenere l’annullamento se aspetta troppo a proporre il ricorso. Per far valere la decadenza occorre infatti instaurare tempestivamente il processo e dedurla.

La regola pratica diventa quindi molto semplice: scoprire oggi un vecchio accertamento potenzialmente illegittimo non significa avere tempo illimitato per contestarlo.

E la tardività del ricorso?

Su questo versante la disciplina è ancora più severa. Il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso tributario è perentorio e la sua inosservanza determina l’inammissibilità dell’impugnazione. La Cassazione, nell’ordinanza n. 24973/2026, precisa inoltre che la tardività del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione si sia formato un giudicato interno esplicito.

Questo significa che la tardività può diventare decisiva anche se la controparte non ha inizialmente impostato tutta la propria difesa su tale questione. Nel caso esaminato dalla Corte, il fatto che il giudice di primo grado avesse esaminato la validità della notificazione non aveva determinato un giudicato implicito sulla tempestività del ricorso. La questione processuale poteva quindi ancora essere rilevata.

Un esempio pratico

Immaginiamo che nel settembre 2026 un contribuente scopra che esiste un avviso di accertamento del quale sostiene di non avere mai ricevuto regolare notificazione. Chiede immediatamente accesso agli atti e il 15 settembre riceve dall’Agenzia delle Entrate copia completa dell’accertamento. Dopo averlo esaminato si accorge che, a suo giudizio, l’Amministrazione avrebbe anche esercitato il potere impositivo oltre il termine previsto dalla legge.

La scelta più rischiosa sarebbe pensare: “La notifica era nulla e il Fisco era decaduto, quindi posso contestare l’accertamento quando voglio”. Dopo l’ordinanza n. 24973/2026 questa impostazione può condurre all’inammissibilità del ricorso. Una volta acquisita la piena conoscenza dell’atto, è prudente considerare immediatamente il termine per l’impugnazione e formulare all’interno del ricorso tutte le eccezioni disponibili, compresa quella relativa alla decadenza dell’Amministrazione.

E se scopro la cartella invece dell’accertamento?

La questione può diventare più complessa perché bisogna distinguere l’atto della riscossione dagli atti impositivi che lo precedono e verificare quali di essi siano stati validamente notificati. Non è quindi corretto trasferire automaticamente a qualsiasi estratto di ruolo, cartella o intimazione la conclusione raggiunta nel caso dell’avviso di accertamento conosciuto attraverso accesso agli atti.

Occorre ricostruire la sequenza completa: quale atto è stato emesso, quando avrebbe dovuto essere notificato, quali notificazioni risultano dagli archivi, quando il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza e quale sia l’atto concretamente impugnabile. Proprio per questo, davanti a una vecchia pretesa fiscale, la verifica delle notifiche rimane essenziale anche dopo la nuova pronuncia.

Se chiedo accesso agli atti devo quindi stare attento?

Sì, ma questo non significa che sia sbagliato chiederlo. Al contrario, l’accesso agli atti è spesso indispensabile proprio per capire se una pretesa sia legittima e come siano avvenute le notificazioni. Ciò che cambia è la consapevolezza delle conseguenze.

Se attraverso l’accesso il contribuente riceve copia completa di un atto mai conosciuto prima, quella data potrebbe essere considerata il momento della piena conoscenza e quindi assumere rilievo per la decorrenza del termine di impugnazione. Nel caso deciso dalla Cassazione è accaduto precisamente questo.

Non bisogna quindi richiedere i documenti e poi lasciarli per mesi in un cassetto. Una volta ottenuti, occorre esaminarli immediatamente e verificare se sia necessario proporre ricorso.

La conoscenza successiva sana sempre la decadenza dell’Amministrazione?

No. È probabilmente il punto più importante dell’intera decisione. Bisogna tenere separati il piano sostanziale e quello processuale.

Sul piano sostanziale, se la piena conoscenza interviene quando il termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il proprio potere è già scaduto, ciò non rende automaticamente tempestivo l’accertamento. Sul piano processuale, però, quella stessa conoscenza può imporre al contribuente di proporre il ricorso entro sessanta giorni per poter far dichiarare dal giudice proprio quella decadenza.

È una distinzione apparentemente tecnica, ma dalle conseguenze estremamente concrete: un atto può essere contestabile perché tardivo e, contemporaneamente, diventare definitivo perché il contribuente ha contestato troppo tardi la sua tardività.

Cosa conviene fare quando si scopre un vecchio debito fiscale?

Il primo passo è ottenere la documentazione completa e non limitarsi alla descrizione sommaria della posizione. Bisogna ricostruire la sequenza degli atti, le modalità e le date delle notificazioni e l’eventuale momento nel quale il contribuente ne abbia già avuto conoscenza per altra via. Una volta ricevuta copia dell’atto, occorre calcolare immediatamente il termine per un eventuale ricorso, tenendo conto delle sospensioni eventualmente applicabili.

Il secondo passaggio è verificare separatamente i vizi della notificazione e la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo. Sono questioni collegate, ma non coincidono. Il terzo è evitare qualsiasi comportamento che presupponga erroneamente l’esistenza di un tempo indefinito per agire soltanto perché la notificazione originaria appare irregolare.

Gli errori da evitare

Il primo è pensare che una notifica nulla significhi automaticamente che il termine per il ricorso non potrà mai cominciare a decorrere. La Cassazione n. 24973/2026 afferma il contrario quando sia provata una successiva conoscenza piena ed effettiva dell’atto.

Il secondo è confondere la sanatoria della notificazione con la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento. La piena conoscenza successiva non può necessariamente sanare una decadenza già maturata, ma quest’ultima deve essere tempestivamente fatta valere dal contribuente. Il terzo è aspettare mesi dopo aver ricevuto, tramite accesso agli atti, copia completa dell’accertamento. Il quarto è presumere che una semplice informazione sommaria o un estratto equivalgano sempre alla piena conoscenza richiesta dalla Cassazione: la situazione concreta deve essere valutata con attenzione.

In conclusione

L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 24973 del 3 settembre 2026 contiene un avvertimento molto concreto: anche un accertamento mai validamente notificato può dover essere impugnato entro sessanta giorni dal momento in cui il contribuente ne acquisisce comunque una conoscenza piena ed effettiva. La notificazione formale non è, secondo la Corte, l’unico evento capace di far sorgere l’onere di reagire quando sia dimostrato che il destinatario ha realmente conosciuto il provvedimento.

Questo non significa che ogni vizio precedente venga cancellato. Se l’Amministrazione era già decaduta dal potere impositivo, il contribuente può far valere tale circostanza; ma deve farlo attraverso un ricorso tempestivo, perché la decadenza del Fisco costituisce un’eccezione che non viene automaticamente rilevata dal giudice. La tardività del ricorso, al contrario, può essere rilevata d’ufficio.

La conseguenza pratica è forse ancora più importante del principio giuridico: quando si scopre l’esistenza di un vecchio accertamento, di una cartella o di un’altra pretesa fiscale che si riteneva sconosciuta, non bisogna limitarsi a chiedersi se la notifica fosse valida. Occorre anche stabilire immediatamente quando sia stata acquisita la piena conoscenza dell’atto e da quale giorno possa iniziare a decorrere il termine per difendersi.

Nel contenzioso tributario, infatti, avere ragione sul merito può non bastare se il ricorso viene presentato troppo tardi.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Mi separo e gli utili restano nella società: possono contare per l’assegno di mantenimento?

Cassazione n. 24776/2026: gli utili societari non distribuiti non diventano automaticamente reddito personale del socio, ma possono concorrere a descriverne la reale capacità economica

Un coniuge è socio di una società che produce utili rilevanti, ma quegli utili non vengono distribuiti e restano quindi nel patrimonio sociale. Nel frattempo è in corso una separazione e bisogna stabilire l’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e il contributo per i figli. Quegli utili devono essere ignorati perché non sono stati materialmente incassati dal socio? La Corte di cassazione è tornata sulla questione con l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 24776 del 26 agosto 2026. La risposta deve essere formulata con attenzione: gli utili non distribuiti non possono essere automaticamente trasformati nel reddito personale del socio, ma possono rientrare tra gli elementi che il giudice considera per ricostruire la sua complessiva capacità economica. (osservatoriofamiglia.it)

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasce da una causa di separazione nella quale la Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Treviso, aveva posto a carico del marito un assegno di mantenimento di 1.500 euro mensili in favore della moglie e un ulteriore contributo di 1.500 euro per la figlia minore, oltre all’80% delle spese straordinarie. La Corte territoriale aveva riscontrato una rilevante disparità economica tra i coniugi: la moglie percepiva uno stipendio nell’ordine di 1.300-1.400 euro mensili ed era gravata dal mutuo dell’abitazione; il marito disponeva invece di una situazione reddituale e patrimoniale notevolmente più consistente. Tra gli elementi valutati vi erano anche gli utili non distribuiti di una società nella quale il marito deteneva una partecipazione dell’80%, insieme agli altri redditi, alle disponibilità patrimoniali e alla capacità di spesa concretamente manifestata. (osservatoriofamiglia.it)

Il marito ha contestato anche questo passaggio davanti alla Cassazione, ma il ricorso è stato rigettato. Il punto, però, non è che gli utili della società siano stati automaticamente attribuiti al socio: la decisione valorizza il dato societario come parte di una valutazione economica più ampia.

Gli utili della società appartengono al socio?

Non fino a quando non ne venga deliberata la distribuzione. La società e il socio restano soggetti distinti e il patrimonio sociale non si confonde con quello personale del partecipante. L’utile risultante dal bilancio non diventa, per il solo fatto di essere stato prodotto, una somma immediatamente disponibile nel patrimonio individuale del socio. È quindi scorretto leggere l’ordinanza come se la Cassazione avesse stabilito: “la società guadagna 100.000 euro, il socio possiede l’80%, quindi per il mantenimento ha guadagnato personalmente 80.000 euro”.

La decisione afferma invece che gli utili non distribuiti possono concorrere a rappresentare la complessiva capacità economica del coniuge, nell’ambito di una valutazione più ampia delle sue condizioni patrimoniali e reddituali. (osservatoriofamiglia.it)

Perché il giudice può considerarli se il socio non li ha incassati?

Perché, nella separazione, la valutazione economica non può necessariamente arrestarsi al solo reddito formalmente dichiarato o alle somme materialmente accreditate sul conto corrente. Il giudice deve comparare le reali condizioni economico-patrimoniali delle parti. Una partecipazione societaria può avere un valore rilevante anche quando gli utili non vengano immediatamente distribuiti e il risultato positivo della società può costituire, insieme ad altri elementi, un indice della solidità patrimoniale e della posizione economica del socio.

Nel caso deciso dalla Cassazione, proprio questo era accaduto: gli utili non distribuiti non erano stati considerati isolatamente, ma all’interno di una valutazione complessiva della situazione economica del marito. La pronuncia deve essere letta in questo senso, senza trasformarla in un criterio contabile automatico. (valeriamazzotta.it)

Conta molto anche la percentuale della partecipazione?

Può certamente rilevare nella valutazione concreta. Nel caso esaminato il marito deteneva l’80% della società. È evidente che una partecipazione di questa entità descrive una posizione societaria molto diversa da quella di un socio che possieda una quota minima e non abbia alcuna concreta capacità di incidere sulle decisioni relative agli utili.

Questo non significa che la percentuale societaria produca da sola un determinato risultato sull’assegno. Significa invece che il giudice può valutare, insieme agli altri elementi, la consistenza della partecipazione, la situazione economica della società e il peso che quella partecipazione assume nella complessiva situazione patrimoniale del coniuge. Proprio per questo la decisione non può essere generalizzata indiscriminatamente a qualsiasi socio di qualsiasi società.

Se gli utili servono per investimenti aziendali?

È un aspetto che può assumere grande importanza. Una società può decidere legittimamente di non distribuire gli utili perché deve effettuare investimenti, finanziare l’attività, ridurre l’indebitamento, accantonare riserve o affrontare esigenze finanziarie future. Il fatto che gli utili rimangano nella società non dimostra quindi automaticamente che il socio stia cercando di sottrarre risorse alla determinazione dell’assegno.

Ma non vale neppure la conclusione opposta: la decisione di non distribuire gli utili non impedisce in assoluto al giudice di considerarli come uno degli indicatori della complessiva situazione economica. Potrà essere molto diverso il caso di una società che necessita realmente di capitalizzare gli utili per continuare l’attività rispetto a quello di una società particolarmente redditizia, controllata quasi interamente dal coniuge, nella quale gli utili vengano sistematicamente trattenuti mentre il socio mantiene personalmente una capacità di spesa molto elevata.

Non basta quindi la dichiarazione dei redditi?

La dichiarazione dei redditi è certamente un documento essenziale, ma non costituisce necessariamente l’unico parametro utilizzabile dal giudice. Nelle controversie familiari può essere necessario prendere in considerazione anche patrimoni immobiliari, partecipazioni societarie, investimenti finanziari, redditi da locazione, disponibilità economiche e altri elementi capaci di descrivere in maniera più completa la situazione delle parti. Anche il tenore di vita concretamente sostenuto può fornire indicazioni.

Se, per esempio, un coniuge dichiara un reddito relativamente contenuto ma possiede un rilevante patrimonio, partecipa a società redditizie e sostiene spese personali di importo difficilmente compatibile con quanto formalmente dichiarato, il giudice può valutare l’intero quadro economico. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 24776/2026, la capacità economica del marito è stata ricostruita proprio attraverso una pluralità di elementi e non attraverso la semplice attribuzione degli utili della società al suo reddito personale. (valeriamazzotta.it)

Nella separazione conta ancora il tenore di vita matrimoniale?

Sì, ma occorre evitare di confondere separazione e divorzio. Nel giudizio di separazione, il matrimonio non è ancora sciolto e, ai fini dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c., la giurisprudenza continua a considerare la situazione economica comparativa dei coniugi anche in relazione al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Nella decisione del 2026 la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d’appello che aveva considerato, tra gli altri elementi, la disparità economica tra i coniugi e il tenore di vita mantenuto dalla famiglia durante il matrimonio. (osservatoriofamiglia.it)

Questo criterio non va automaticamente trasferito all’assegno divorzile, che risponde a una disciplina e a una funzione differenti. Quando si parla genericamente di “mantenimento dell’ex coniuge” si rischia quindi di sovrapporre istituti diversi.

E per il mantenimento dei figli?

Anche in questo caso la reale capacità economica dei genitori è decisiva. L’art. 337-ter c.c. stabilisce che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che, nella determinazione del contributo, devono essere considerate le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi trascorsi presso ciascuno di essi, le loro risorse economiche e il valore economico dei compiti domestici e di cura.

Non esiste quindi una regola secondo cui le spese debbano necessariamente essere sostenute al 50%. Nel caso esaminato dalla Cassazione la figlia minore era prevalentemente collocata presso la madre e la Corte d’appello aveva posto a carico del padre, oltre al contributo mensile, l’80% delle spese straordinarie, sulla base della significativa differenza economica tra i genitori. Anche questa parte della decisione è stata confermata. (osservatoriofamiglia.it)

Un socio di minoranza si trova nella stessa situazione?

Non necessariamente. Supponiamo che un coniuge possieda il 5% di una società della quale non è amministratore e nella quale non ha alcun potere concreto sulla distribuzione degli utili. È una situazione molto diversa da quella di chi possieda l’80% o il 100% di una società e abbia un ruolo determinante nella sua gestione.

La decisione della Cassazione non introduce una regola automatica valida per qualsiasi partecipazione. Il principio è piuttosto che, nella valutazione complessiva della capacità economica, il giudice può tenere conto anche degli utili non distribuiti di una società partecipata, attribuendo loro il peso che concretamente meritano in relazione alla situazione del singolo socio. Il problema non è quindi sapere semplicemente se esista un utile societario, ma comprendere quale significato economico abbia quella partecipazione nella situazione concreta del coniuge. (osservatoriofamiglia.it)

Una società può essere usata per “nascondere” il reddito?

La semplice mancata distribuzione degli utili non prova alcuna condotta elusiva. Una società è libera di destinare legittimamente gli utili a riserva o agli altri impieghi consentiti dalla legge e non si può quindi presumere automaticamente che ogni decisione di non distribuirli abbia lo scopo di ridurre artificialmente un assegno di mantenimento.

Ma la struttura societaria non può neppure diventare, in astratto, una barriera che impedisca al giudice di comprendere la reale forza economica della persona. Se dal complesso degli elementi emerge una situazione patrimoniale e una capacità di spesa sensibilmente maggiori rispetto a quelle risultanti dal solo reddito formalmente percepito, il giudice può tenerne conto. È esattamente questo il punto di equilibrio che emerge dalla decisione.

La pronuncia contiene anche un secondo principio importante

L’ordinanza n. 24776/2026 non riguarda soltanto gli utili societari. La Cassazione affronta anche la questione della decorrenza dell’aumento dell’assegno. In linea generale, l’assegno di mantenimento del coniuge e il contributo per il mantenimento dei figli decorrono dalla domanda giudiziale. La regola può operare anche quando, nel corso del processo o in grado d’appello, l’importo precedentemente fissato venga aumentato.

La Cassazione precisa che l’aumento può decorrere dalla domanda quando non dipenda da un successivo peggioramento o miglioramento delle condizioni economiche, ma da una diversa e più completa valutazione di fatti che esistevano già fin dall’inizio del giudizio. È una distinzione di grande rilievo pratico. (osservatoriofamiglia.it)

Un esempio sulla decorrenza

All’inizio della separazione viene stabilito provvisoriamente un assegno di 800 euro al mese. Due anni dopo, esaminando più approfonditamente la documentazione economica, la Corte d’appello conclude che, sulla base delle condizioni patrimoniali che esistevano già al momento della domanda, il contributo corretto avrebbe dovuto essere di 1.300 euro.

In questa situazione l’aumento può produrre effetti anche per il periodo precedente, perché non dipende da una ricchezza acquisita successivamente, ma da una diversa valutazione della situazione originaria. Diversa sarebbe l’ipotesi in cui il maggiore assegno derivasse, per esempio, da un rilevante incremento reddituale verificatosi soltanto due anni dopo l’inizio della causa. La distinzione può tradursi in arretrati molto consistenti. (osservatoriofamiglia.it)

Perché questa parte della decisione è importante?

Perché i giudizi di separazione possono durare a lungo e durante il processo vengono spesso adottati provvedimenti economici provvisori. Il fatto che un assegno sia stato inizialmente stabilito in una certa misura non significa necessariamente che quell’importo rappresenti definitivamente ciò che era dovuto fin dall’inizio.

Se la successiva decisione accerta che la situazione economica originaria era diversa da quella inizialmente ricostruita, l’aumento può essere retrodatato alla domanda. Per entrambe le parti diventa quindi essenziale fornire fin dall’inizio un quadro patrimoniale completo e corretto.

Cosa dovrebbe documentare il socio di una società?

Se gli utili non distribuiti assumono rilievo nella controversia, non basta limitarsi a dire: “Non li ho incassati”. Occorre spiegare la reale situazione societaria. Possono essere importanti, a seconda del caso, i bilanci, la quota di partecipazione, il ruolo del socio, la situazione finanziaria dell’impresa e le ragioni economiche per le quali gli utili siano stati destinati a riserva anziché distribuiti.

Se gli utili sono necessari per sostenere investimenti o per garantire l’equilibrio finanziario della società, è opportuno che questo emerga chiaramente dalla documentazione. Allo stesso modo, chi sostiene che l’altro coniuge disponga di risorse economiche molto maggiori di quelle formalmente dichiarate dovrebbe evitare affermazioni generiche e indicare elementi concreti dai quali desumere quella maggiore capacità economica.

Gli errori da evitare

Il primo è dire che “gli utili non distribuiti sono reddito del socio”: non è ciò che afferma la Cassazione. Il secondo è sostenere l’opposto, cioè che gli utili non distribuiti siano sempre irrilevanti perché formalmente appartengono alla società. Il terzo è estrapolare il dato societario dal resto della situazione economica: la decisione riguarda una valutazione complessiva nella quale assumevano rilievo la partecipazione dell’80%, gli altri redditi, il patrimonio e il tenore di vita. Il quarto è applicare automaticamente il caso di un socio di controllo a un piccolo socio di minoranza. Il quinto è dimenticare che la pronuncia riguarda una separazione e non consente di trasferire automaticamente gli stessi criteri all’assegno divorzile.

Un caso pratico

Un marito percepisce formalmente 3.000 euro mensili ma possiede l’80% di una società che negli ultimi esercizi ha prodotto utili rilevanti, regolarmente accantonati. La moglie, dalla quale si sta separando, percepisce 1.400 euro mensili. Il marito non può essere considerato automaticamente percettore dell’80% degli utili societari: fino alla distribuzione quelle somme appartengono alla società. Ma non può neppure pretendere che il giudice ignori completamente l’esistenza e i risultati economici di una partecipazione societaria così rilevante.

Il giudice potrà inserirli nella valutazione complessiva insieme allo stipendio, agli altri redditi, al patrimonio, alla capacità di spesa e alle ulteriori circostanze del caso. Se invece il coniuge possedesse soltanto una piccola partecipazione e non avesse alcuna influenza sulla gestione societaria, il peso concreto di quegli utili potrebbe essere molto diverso. È proprio per questo che non esiste una formula matematica valida per tutte le separazioni.

In conclusione

L’ordinanza della Cassazione, Prima Sezione civile, n. 24776 del 26 agosto 2026 non stabilisce che gli utili non distribuiti di una società debbano essere automaticamente imputati al reddito personale del coniuge socio. Stabilisce qualcosa di più prudente e, allo stesso tempo, molto importante: nella valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, gli utili non distribuiti possono concorrere a rappresentare la complessiva capacità economica del socio, insieme agli altri elementi reddituali e patrimoniali. (osservatoriofamiglia.it)

Società e socio rimangono distinti, ma questa distinzione non impedisce al giudice di valutare la partecipazione societaria e i risultati dell’impresa per comprendere quale sia la reale situazione economica del coniuge. La stessa ordinanza ribadisce inoltre che, quando un assegno viene successivamente aumentato sulla base di una migliore valutazione di condizioni già esistenti al momento della domanda, la maggiore misura può decorrere dalla domanda stessa e non soltanto dalla decisione che la riconosce. (osservatoriofamiglia.it)

La regola pratica può quindi essere riassunta così: né la dichiarazione dei redditi né il bilancio della società devono essere letti isolatamente. In una separazione conta la situazione economica effettiva nel suo complesso. E proprio perché gli effetti possono essere molto rilevanti, soprattutto quando vi sono imprese, partecipazioni societarie o patrimoni importanti, la ricostruzione deve essere fatta con documenti e dati concreti, evitando sia automatismi sia semplificazioni.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Ho garantito il debito di una società: posso contestare le clausole della fideiussione bancaria?

Le Sezioni Unite tornano sulle fideiussioni ABI: cosa cambia per le garanzie specifiche, per quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e per la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Un socio garantisce personalmente il finanziamento ottenuto dalla propria società. Un amministratore firma una fideiussione richiesta dalla banca per concedere un’apertura di credito. Un familiare presta garanzia per un mutuo o per un’altra operazione bancaria. Quando il debitore principale smette di pagare, la banca può rivolgersi direttamente al fideiussore e chiedergli somme anche molto elevate. A quel punto capita di scoprire che il contratto contiene clausole identiche o molto simili a quelle dello schema ABI esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005.

Da anni queste clausole sono al centro di un vastissimo contenzioso. La domanda, però, non può essere ridotta alla formula “clausole ABI uguale fideiussione nulla”. La questione è molto più articolata e le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno appena fornito nuovi e importanti chiarimenti. La pronuncia riguarda, in particolare, le fideiussioni specifiche, quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” sulla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Da dove nasce il problema delle cosiddette clausole ABI?

Nel 2005 la Banca d’Italia concluse un’istruttoria relativa allo schema ABI della “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, cioè della fideiussione omnibus. Si tratta della garanzia con la quale il fideiussore può obbligarsi, entro un importo massimo, per una pluralità di obbligazioni del debitore verso la banca, comprese quelle che potranno sorgere in futuro.

Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 non dichiarò genericamente illegittimo l’intero schema ABI. La Banca d’Italia accertò invece che tre specifiche disposizioni — gli artt. 2, 6 e 8 — “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme” contenevano previsioni in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 sulla tutela della concorrenza. Le altre disposizioni dello schema non risultarono invece lesive della concorrenza.

Le tre clausole interessate erano quella di reviviscenza, quella di deroga all’art. 1957 c.c. e quella normalmente definita di sopravvivenza.

Cosa prevedeva la clausola di reviviscenza?

L’art. 2 dello schema ABI stabiliva, in sostanza, che il fideiussore fosse tenuto a rimborsare alla banca le somme che questa avesse incassato in pagamento delle obbligazioni garantite e che successivamente fosse stata costretta a restituire in conseguenza dell’annullamento, dell’inefficacia o della revoca di quei pagamenti o per altra ragione.

La garanzia, quindi, poteva “rivivere” rispetto a somme che erano già state pagate dal debitore ma che la banca aveva dovuto successivamente restituire. È da qui che deriva la denominazione di clausola di reviviscenza.

E la clausola di sopravvivenza?

È diversa dalla precedente e la distinzione è importante.

L’art. 8 dello schema ABI prevedeva che, qualora le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, la fideiussione continuasse comunque a garantire l’obbligo del debitore di restituire alla banca le somme ricevute.

La reviviscenza riguarda quindi pagamenti già effettuati che la banca è costretta a restituire; la sopravvivenza opera invece rispetto all’invalidità dell’obbligazione principale e al conseguente obbligo restitutorio del debitore. La stessa Banca d’Italia descrive distintamente le due fattispecie nel provvedimento del 2005.

Perché è importante l’art. 1957 c.c.?

L’art. 1957 c.c. tutela il fideiussore impedendo, in linea generale, che rimanga indefinitamente esposto dopo la scadenza dell’obbligazione principale. La norma prevede che il creditore debba proporre le proprie istanze contro il debitore entro il termine previsto e continuarle con diligenza.

L’art. 6 dello schema ABI derogava a questa disciplina, liberando sostanzialmente la banca dal rispetto dei termini stabiliti dall’art. 1957. Anche questa previsione fu compresa tra quelle censurate dalla Banca d’Italia nel 2005.

L’effetto concreto può essere rilevantissimo: se la clausola derogatoria viene dichiarata nulla, torna ad applicarsi la disciplina codicistica. Ma, come vedremo, la nuova sentenza delle Sezioni Unite chiarisce che ciò non significa necessariamente che la banca debba avere iniziato una causa entro quel termine.

Le Sezioni Unite si erano già occupate delle fideiussioni ABI nel 2021

Il primo punto da tenere fermo è che la sentenza n. 24825/2026 non cancella quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la fondamentale decisione n. 41994 del 2021.

In quella occasione la Cassazione stabilì che i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale sono, in linea generale, parzialmente nulli per le sole clausole che riproducono quelle dell’intesa vietata. La regola, quindi, non è la nullità automatica dell’intera fideiussione.

L’intero contratto può essere travolto soltanto quando, applicando l’art. 1419 c.c., risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità. Le Sezioni Unite del 2021 hanno indicato la nullità parziale come soluzione ordinaria, in coerenza con il principio di conservazione del contratto; la nullità dell’intero negozio rappresenta invece un esito ulteriore che richiede i presupposti stabiliti dall’art. 1419 c.c.

È quindi sbagliato affermare, senza ulteriori verifiche, che la presenza delle tre clausole determini automaticamente la nullità totale della garanzia.

Cosa aggiunge allora la sentenza n. 24825 del 2026?

La nuova decisione affronta problemi che la sentenza del 2021 aveva lasciato aperti e sui quali, negli anni successivi, si erano formati orientamenti non completamente uniformi.

Il primo riguarda il periodo temporale. Cosa succede se la fideiussione è stata stipulata prima o dopo il periodo 2002-2005 considerato nell’accertamento della Banca d’Italia?

Il secondo riguarda il tipo di fideiussione. Il provvedimento del 2005 aveva esaminato lo schema della fideiussione omnibus: cosa accade invece quando la garanzia è specifica, cioè riferita a una determinata posizione debitoria?

Il terzo riguarda l’art. 1957 c.c.: se è nulla la clausola che esonerava la banca dal rispetto di quella disposizione, una clausola distinta di pagamento “a prima richiesta” consente comunque al creditore di impedire la decadenza con una semplice richiesta stragiudiziale?

Le Sezioni Unite rispondono a tutte e tre le questioni.

Una fideiussione stipulata dopo il 2005 può essere ancora contestata?

Sì, ma non automaticamente.

Le Sezioni Unite stabiliscono che, anche quando la fideiussione sia stata stipulata in un momento anteriore o successivo al periodo 2002-2005, il giudice deve verificare se il modello negoziale utilizzato sia effettivamente riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.

Il fatto che il contratto sia del 2010, del 2015 o di un altro anno non esclude quindi, da solo, la possibilità di applicare la disciplina antitrust. Ma cambia radicalmente il problema della prova.

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 può essere utilizzato come elemento probatorio, ma le Sezioni Unite precisano espressamente che, quando si esce dal suo ambito temporale, non è sufficiente da solo. Il giudice deve ricostruirne contenuto e portata e valutare gli ulteriori elementi acquisiti al processo.

Quindi basta confrontare la fideiussione con il vecchio modulo ABI?

No. È probabilmente la conseguenza pratica più importante della decisione.

Se una fideiussione stipulata fuori dal periodo preso in considerazione dalla Banca d’Italia contiene parole identiche alle clausole dello schema ABI, questa coincidenza è certamente rilevante, ma non consente da sola di concludere che il contratto derivi da un’intesa anticoncorrenziale operante anche in quel diverso momento storico.

Le Sezioni Unite richiedono un accertamento concreto del giudice sulla riconducibilità del modello utilizzato a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Il provvedimento del 2005 rimane un elemento importante, ma fuori dal proprio ambito temporale deve essere accompagnato da ulteriori elementi probatori.

Questo rende molto meno convincente una contestazione costruita esclusivamente sul confronto grafico tra il contratto firmato e il vecchio modello ABI.

E se la fideiussione garantisce un solo finanziamento?

Anche in questo caso la risposta delle Sezioni Unite è significativa.

Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 aveva direttamente a oggetto lo schema della fideiussione omnibus. La sentenza n. 24825/2026 affronta invece espressamente il caso della fideiussione specifica che riproduca le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.

La Corte esclude che la natura specifica della garanzia sia sufficiente, di per sé, a renderla estranea alla problematica antitrust. Anche in questo caso il giudice deve verificare se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.

Non esiste quindi una regola secondo cui “solo le fideiussioni omnibus possono essere contestate”.

Ma neppure vale la regola opposta: la presenza delle tre clausole in una fideiussione specifica non comporta automaticamente la loro nullità. Il provvedimento Banca d’Italia del 2005, proprio perché riguardava un diverso ambito oggettivo, costituisce anche in questo caso un elemento probatorio che, da solo, non risolve la controversia.

Cosa significa concretamente “elemento di prova da solo non sufficiente”?

Significa che non si può utilizzare il provvedimento del 2005 come una sorta di certificato universale di nullità applicabile a qualsiasi fideiussione bancaria contenente quelle clausole, indipendentemente dalla data e dal tipo di garanzia.

Il giudice deve verificare se, nel diverso ambito temporale o oggettivo della controversia concreta, il contratto possa effettivamente essere ricondotto a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

Le Sezioni Unite non forniscono nella massima un elenco chiuso dei documenti o degli elementi che devono necessariamente essere prodotti. Per questo sarebbe improprio trasformare la sentenza in una nuova formula automatica del tipo “bastano tre contratti di altre banche” oppure “serve necessariamente una determinata perizia”.

Il principio è un altro: fuori dall’ambito direttamente accertato dalla Banca d’Italia, occorre una prova ulteriore rispetto al solo provvedimento n. 55/2005.

Se vengono dichiarate nulle le clausole ABI, cade tutta la fideiussione?

Di regola, no.

Qui resta pienamente valido il principio delle Sezioni Unite n. 41994/2021. Una volta accertato che determinate clausole del contratto “a valle” riproducono quelle dell’intesa anticoncorrenziale, la conseguenza ordinaria è la nullità parziale di quelle clausole.

Il resto della fideiussione continua a produrre effetti, salvo che venga dimostrato, secondo l’art. 1419 c.c., che senza le clausole nulle il contratto non sarebbe stato concluso.

Questo passaggio è fondamentale soprattutto per chi riceve una richiesta di pagamento: ottenere la nullità di una clausola può avere effetti molto importanti, ma non significa necessariamente che l’intero debito del garante scompaia.

Bisogna capire quale conseguenza concreta produca l’eliminazione della singola clausola nel rapporto specifico.

La nullità della deroga all’art. 1957 libera automaticamente il fideiussore?

No. Ed è qui che interviene il terzo importante principio stabilito dalla sentenza n. 24825/2026.

Supponiamo che venga accertata la nullità della clausola con cui il fideiussore aveva rinunciato alla tutela dell’art. 1957 c.c. La disciplina del codice civile torna allora ad applicarsi. Potrebbe sembrare che la banca, per evitare la decadenza, debba necessariamente iniziare entro il termine previsto un procedimento giudiziario.

Le Sezioni Unite chiariscono invece che, se nel contratto è presente anche una distinta clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza mediante un’istanza stragiudiziale inviata tempestivamente al garante. Non è quindi necessariamente richiesta, in questa ipotesi, l’instaurazione di un’azione giudiziaria entro quel termine.

È un principio estremamente rilevante nella pratica.

Ma la clausola “a prima richiesta” non era tra quelle censurate dalla Banca d’Italia?

No. Anche questo particolare merita attenzione.

Nel provvedimento del 2005 la Banca d’Italia sottolineò l’importanza della clausola di pagamento “a prima richiesta” per il funzionamento della garanzia bancaria e non la incluse tra le disposizioni ritenute lesive della concorrenza. Il provvedimento concluse infatti che soltanto gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, se applicati uniformemente, erano in contrasto con la disciplina antitrust.

Per questo la nuova sentenza può attribuire alla clausola “a prima richiesta”, se presente e valida nel singolo contratto, un effetto autonomo anche dopo l’eliminazione della diversa clausola di deroga all’art. 1957.

Sono due pattuizioni che non devono essere confuse.

Cosa significa “a prima richiesta” ai fini dell’art. 1957?

La sentenza del 2026 affronta un problema molto specifico e occorre evitare di attribuirle effetti più ampi di quelli effettivamente decisi.

Le Sezioni Unite stabiliscono che, ai fini di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta consente al creditore di attivarsi con una richiesta stragiudiziale rivolta al garante entro il termine previsto dalla norma, anche quando la compresente clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 sia stata dichiarata nulla per violazione della normativa antitrust.

La sentenza non deve quindi essere banalizzata nell’affermazione che qualunque clausola “a prima richiesta” elimini tutte le tutele del fideiussore. Il principio riguarda specificamente le modalità con le quali il creditore può impedire la decadenza ex art. 1957.

Un esempio pratico

Una società ottiene nel 2014 un finanziamento di 250.000 euro. L’amministratore presta una fideiussione personale specificamente riferita a quel finanziamento. Nel modulo compaiono clausole sostanzialmente corrispondenti a quelle di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 dello schema ABI.

La società smette successivamente di pagare e la banca si rivolge al garante.

Il fideiussore non può limitarsi ad affermare: “Ci sono le tre clausole ABI, quindi la mia fideiussione è nulla”.

La garanzia è specifica, non omnibus, ed è stata stipulata nel 2014, quindi fuori dal periodo 2002-2005 direttamente interessato dal provvedimento Banca d’Italia. Secondo le Sezioni Unite, il giudice deve comunque valutare la possibile riconducibilità del modello negoziale a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza, ma il provvedimento del 2005, da solo, non è sufficiente a dimostrarlo.

Supponiamo poi che, all’esito dell’accertamento, venga dichiarata nulla la clausola di deroga all’art. 1957. Non per questo il fideiussore può ancora concludere automaticamente di essere liberato. Se nel contratto è presente una valida clausola di pagamento a prima richiesta e la banca ha tempestivamente inviato al garante un’istanza stragiudiziale, la nuova sentenza stabilisce che tale richiesta può essere sufficiente a evitare la decadenza.

È proprio questo esempio a dimostrare perché le fideiussioni bancarie non possano essere valutate attraverso formule prestampate.

E se la banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo?

Molte controversie sulle fideiussioni sorgono proprio quando il garante riceve un decreto ingiuntivo, un precetto o una formale richiesta di pagamento.

In queste situazioni non basta verificare se nel contratto compaiano le parole “reviviscenza”, “art. 1957” o “prima richiesta”. È necessario ricostruire l’intero rapporto: data della fideiussione, natura omnibus o specifica, contenuto effettivo delle clausole, obbligazione garantita, momento della sua scadenza e atti compiuti dalla banca nei confronti del debitore e del garante.

Dopo la sentenza n. 24825/2026 diventa ancora più importante verificare anche la prova disponibile dell’eventuale intesa anticoncorrenziale quando la fideiussione sia collocata fuori dall’ambito direttamente esaminato nel 2005.

E, se viene invocato l’art. 1957 c.c., occorre controllare non soltanto quando la banca si sia attivata, ma anche come lo abbia fatto e se il contratto contenga una valida clausola di pagamento a prima richiesta.

Le tre cose da controllare immediatamente

La prima è la data della fideiussione. Se ricade fuori dal periodo 2002-2005, il provvedimento della Banca d’Italia può essere utilizzato, ma non basta da solo a dimostrare l’intesa anticoncorrenziale nel diverso periodo.

La seconda è il tipo di garanzia. Anche una fideiussione specifica può essere interessata dalla questione antitrust, ma, poiché il provvedimento del 2005 riguardava lo schema omnibus, anche l’estensione al diverso ambito oggettivo richiede l’accertamento indicato dalle Sezioni Unite.

La terza è l’intero contenuto del contratto. Se viene eliminata la deroga all’art. 1957, bisogna verificare se sopravviva una clausola di pagamento a prima richiesta e se la banca abbia inviato tempestivamente una richiesta al garante.

Gli errori da evitare

Il primo è credere che la coincidenza testuale con il modello ABI comporti automaticamente la nullità dell’intera fideiussione. Le Sezioni Unite del 2021 hanno indicato come regola la nullità parziale delle clausole interessate, salvo il diverso risultato eventualmente derivante dall’art. 1419 c.c.

Il secondo è pensare che le fideiussioni stipulate dopo il 2005 non possano più essere interessate dalla disciplina antitrust. La sentenza del 2026 esclude questa conclusione: il giudice può compiere l’accertamento anche per contratti anteriori o successivi, ma il provvedimento del 2005 non basta da solo.

Il terzo è ritenere che la problematica riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus. La nuova pronuncia affronta espressamente anche le fideiussioni specifiche.

Il quarto è pensare che la nullità della deroga all’art. 1957 determini automaticamente la liberazione del garante se la banca non ha iniziato una causa entro il termine. In presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta, una tempestiva istanza stragiudiziale al garante può essere sufficiente.

Il quinto è affidarsi a contestazioni standard senza esaminare il singolo contratto e la documentazione del rapporto.

Cosa cambia davvero dopo il 28 agosto 2026?

La sentenza n. 24825/2026 non elimina la tutela riconosciuta ai fideiussori e non ribalta il principio affermato nel 2021. Lo rende più preciso.

Le fideiussioni specifiche e quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 non sono automaticamente escluse dall’applicazione della disciplina antitrust. Ma neppure possono beneficiare automaticamente dell’accertamento contenuto nel provvedimento Banca d’Italia del 2005.

Il giudice deve verificare concretamente se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza. Quando ci si trova fuori dall’ambito temporale o oggettivo direttamente esaminato dall’Autorità, quel provvedimento è un elemento di prova, ma non è sufficiente da solo.

La sentenza chiarisce inoltre un secondo aspetto di grande rilievo pratico: la nullità della clausola che derogava all’art. 1957 non impedisce alla distinta clausola di pagamento a prima richiesta di produrre i propri effetti. Se questa è presente, la banca può impedire la decadenza mediante una tempestiva istanza stragiudiziale rivolta al garante.

In conclusione

La domanda corretta non è più: “La mia fideiussione contiene le clausole ABI, quindi è nulla?”

Le domande da porsi sono diverse.

Quando è stata stipulata la garanzia? È omnibus oppure specifica? Riproduce realmente le clausole dello schema ABI? Esistono gli elementi necessari per dimostrare che il modello utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza? Quali clausole potrebbero essere colpite da nullità? L’eliminazione di quelle clausole produce un effetto concreto sulla pretesa della banca? È presente una clausola di pagamento a prima richiesta? E quando e in quale forma la banca si è attivata?

Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 resta fondamentale, ma aveva un preciso ambito: stabilì che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI della fideiussione omnibus, nella misura in cui fossero applicati uniformemente, erano contrari alla normativa antitrust.

Le Sezioni Unite del 2021 hanno stabilito che, quando vi sia effettivamente un contratto “a valle” dell’intesa vietata, la conseguenza ordinaria è la nullità parziale delle clausole riproduttive dell’intesa, salva l’applicazione dell’art. 1419 c.c.

Le Sezioni Unite del 2026 aggiungono ora che l’accertamento può riguardare anche fideiussioni specifiche e contratti stipulati fuori dal periodo 2002-2005, ma in questi casi il provvedimento amministrativo, da solo, non basta. E chiariscono che la clausola di pagamento a prima richiesta può consentire alla banca di evitare la decadenza ex art. 1957 con una richiesta stragiudiziale tempestivamente inviata al garante.

La conseguenza pratica è chiara: una fideiussione bancaria va esaminata integralmente e caso per caso. Né il fideiussore né la banca possono affidarsi a formule automatiche.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Ho una cartella e temo il pignoramento: chiedere la rateizzazione lo blocca?

Cosa succede davvero quando si chiede di pagare a rate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione: pignoramenti, fermo dell’auto, ipoteche, prescrizione e rischio di decadenza

Arriva una cartella di pagamento o un’intimazione e il contribuente non dispone della somma necessaria per pagare tutto immediatamente. La prima soluzione alla quale si pensa è spesso la rateizzazione. Ma la domanda più urgente è un’altra: se presento subito la richiesta, Agenzia delle Entrate-Riscossione può comunque pignorarmi il conto corrente, iscrivere un fermo sull’automobile o un’ipoteca sulla casa?

La risposta è importante: la presentazione della domanda di rateizzazione produce immediatamente alcuni effetti protettivi, perché per i debiti compresi nella richiesta non possono essere iscritti nuovi fermi o nuove ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Inoltre, dalla domanda e fino all’eventuale rigetto o alla successiva decadenza dal piano sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Ma ciò non significa che una rateizzazione cancelli automaticamente le procedure che erano già iniziate. Per capire cosa accade bisogna distinguere tre momenti: la presentazione della domanda, il pagamento della prima rata e l’eventuale successiva decadenza dal piano. È l’art. 19 del d.P.R. 602/1973 a disciplinare espressamente questi effetti.

Nel 2026 quante rate si possono ottenere?

Le regole sono cambiate dal 1° gennaio 2025 per effetto della riforma della riscossione. Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, quando le somme comprese nella singola istanza non superano 120.000 euro, il contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria può ottenere, su semplice richiesta e senza doverla documentare, fino a 84 rate mensili. La soglia di 120.000 euro riguarda ciascuna domanda di dilazione.

Se il debito è pari o inferiore a 120.000 euro ma si vuole ottenere un piano più lungo, fino a 120 rate, la situazione di difficoltà deve essere documentata secondo i parametri stabiliti dalla normativa. La documentazione è necessaria anche quando le somme comprese nell’istanza superano 120.000 euro. Non è quindi corretto affermare semplicemente che “oggi si possono avere 120 rate”: fino a 84, nel 2026, il procedimento è molto più semplice; per andare oltre occorre dimostrare la situazione economico-finanziaria e il numero di rate concedibili dipende dalla valutazione prevista dalla legge.

Il numero massimo ottenibile su semplice richiesta aumenterà negli anni successivi: 96 rate per le istanze presentate nel 2027 e 2028 e 108 per quelle presentate dal 2029.

Cosa succede appena presento la domanda?

Questo è il punto più importante. L’art. 19, comma 1-quater, d.P.R. 602/1973 stabilisce che dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto oppure alla decadenza dalla dilazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche; non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Restano invece ferme le misure cautelari già iscritte prima della domanda.

Immaginiamo quindi un contribuente che abbia ricevuto un’intimazione di pagamento ma nei cui confronti non sia ancora stato notificato alcun pignoramento. Se il debito è rateizzabile e viene tempestivamente presentata la relativa richiesta, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può nel frattempo iniziare una nuova esecuzione per quei carichi.

È però essenziale che nella richiesta siano effettivamente compresi i debiti interessati. Gli altri carichi scaduti rimasti fuori dal piano continuano a poter essere oggetto delle normali attività di riscossione.

Quindi basta presentare la domanda per bloccare un pignoramento già iniziato?

No. Ed è probabilmente l’equivoco più pericoloso.

La domanda impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive, ma non determina da sola l’estinzione di quelle che erano già iniziate. Per queste ultime la legge attribuisce un effetto ulteriore al pagamento della prima rata del piano.

L’art. 19, comma 1-quater.2, stabilisce infatti che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate soltanto se non si è ancora verificata una delle situazioni indicate dalla legge: non deve essersi tenuto un incanto con esito positivo, non deve essere stata presentata un’istanza di assegnazione, il terzo pignorato non deve avere reso una dichiarazione positiva e non deve essere già stato emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il momento nel quale viene presentata la rateizzazione è quindi decisivo. Chiederla prima del pignoramento è molto diverso dal farlo quando la procedura è già arrivata a uno stadio avanzato.

Il conto corrente è già stato pignorato: la prima rata lo sblocca?

Non necessariamente.

Nel pignoramento presso terzi, e quindi anche quando il terzo è una banca, bisogna verificare esattamente a quale fase sia arrivata la procedura. Se, per esempio, la banca ha già reso la dichiarazione positiva prevista dalla disciplina dell’espropriazione presso terzi, viene meno uno dei presupposti che consentirebbero al pagamento della prima rata di estinguere l’esecuzione.

È quindi sbagliato pensare: “Presento la rateizzazione, pago la prima rata e il conto viene sicuramente liberato”. Prima di formulare qualsiasi previsione bisogna controllare la data del pignoramento, gli atti successivi e soprattutto se il terzo abbia già reso una dichiarazione positiva o se sia già intervenuta l’assegnazione delle somme.

Per questo, quando esiste già un pignoramento, la tempestività diventa particolarmente importante.

E se sull’automobile c’è già un fermo amministrativo?

Anche in questo caso bisogna distinguere tra un fermo nuovo e uno già iscritto.

Dalla presentazione della domanda di rateizzazione non possono essere iscritti nuovi fermi per i debiti che vi sono compresi. Ma un fermo già esistente non viene cancellato semplicemente perché è stata richiesta la dilazione.

Dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende il fermo precedentemente disposto, purché tutti i debiti ai quali quel fermo si riferisce siano compresi nella rateizzazione. La sospensione consente di tornare a circolare con il veicolo, ma l’automobile non può essere venduta o rottamata come se il fermo non esistesse. La cancellazione definitiva avviene soltanto dopo il pagamento integrale del debito collegato alla misura.

È quindi importante non confondere tre situazioni molto diverse: mancata iscrizione di un nuovo fermo, sospensione di quello già esistente e cancellazione definitiva.

E l’ipoteca già iscritta?

La rateizzazione non cancella automaticamente neppure un’ipoteca già iscritta prima della domanda. La legge impedisce l’iscrizione di nuove ipoteche durante il periodo protetto, ma fa espressamente salve quelle già esistenti.

Con il progressivo pagamento del debito possono però ricorrere le condizioni per chiedere, con costi a carico del contribuente, la riduzione della somma garantita oppure la restrizione dell’ipoteca, liberando uno o più immobili. L’eventuale cancellazione segue invece le regole proprie della misura e, normalmente, il pagamento integrale del debito garantito.

Anche sotto questo profilo la rateizzazione offre una protezione importante dalle nuove iniziative, ma non fa scomparire automaticamente quelle adottate prima della domanda.

La domanda sospende anche la prescrizione?

Sì. Ed è un effetto molto importante da conoscere prima di presentarla.

L’art. 19, comma 1-quater, lett. a), prevede espressamente che dalla presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto o alla decadenza dal piano sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

Questo significa che la rateizzazione non è una scelta neutra rispetto al decorso del tempo. Chi si trovi di fronte a cartelle molto risalenti dovrebbe quindi evitare di presentare automaticamente la richiesta prima di avere verificato notifiche, natura dei crediti e termini prescrizionali applicabili.

A questo effetto previsto direttamente dalla legge si aggiunge un altro principio elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione. La Corte ha ripetutamente affermato che la richiesta di rateizzazione di un debito tributario vale, di regola, come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. La stessa giurisprudenza precisa però che la domanda di rateizzazione non costituisce per ciò solo acquiescenza alla fondatezza della pretesa tributaria.

Sono concetti diversi: si può non rinunciare in astratto a contestare il debito e, nello stesso tempo, compiere un atto che produce effetti sulla prescrizione.

Se rateizzo posso ancora sostenere di non aver mai ricevuto la cartella?

Qui occorre molta attenzione.

La Cassazione ha affermato che la domanda di rateizzazione riferita a determinate cartelle fa normalmente ritenere che il contribuente ne abbia acquisito conoscenza. È infatti difficile sostenere di non conoscere un atto rispetto al quale si è chiesto di pagare a rate le somme indicate. La giurisprudenza considera quindi la richiesta, di regola, incompatibile con la successiva allegazione di non avere mai ricevuto o conosciuto quelle cartelle.

Questo non significa che la rateizzazione sani automaticamente qualsiasi vizio della pretesa o impedisca in assoluto ogni successiva contestazione. La stessa Cassazione distingue chiaramente il riconoscimento del debito dall’acquiescenza all’“an debeatur”. Ma i termini di impugnazione, la conoscenza dell’atto e gli effetti sulla prescrizione devono essere valutati prima di presentare la domanda.

La regola pratica è quindi particolarmente importante: se si pensa che una cartella sia prescritta, mai notificata o comunque illegittima, è preferibile controllare la posizione prima di rateizzarla.

Quante rate posso non pagare?

Per le rateizzazioni soggette alla disciplina oggi vigente, la decadenza interviene in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Non occorre quindi smettere di pagare per otto mesi consecutivi: anche otto omissioni distribuite nel tempo fanno perdere il beneficio.

La conseguenza è particolarmente pesante: l’intero importo residuo diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e, per i carichi compresi nelle rateizzazioni richieste dal 16 luglio 2022 in poi, quei medesimi carichi non possono essere nuovamente rateizzati. Rimane possibile chiedere una dilazione per carichi diversi da quelli rispetto ai quali è intervenuta la decadenza.

Per questo il piano più lungo non è necessariamente sempre il migliore. La vera domanda dovrebbe essere quale rata possa essere sostenuta con regolarità per tutta la durata della dilazione.

Se la situazione peggiora posso chiedere più tempo?

La legge lo consente, ma con limiti precisi.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economico-finanziaria che aveva giustificato la dilazione, il piano può essere prorogato, purché non sia già intervenuta la decadenza. La proroga può però essere concessa una sola volta e nei limiti del numero massimo di rate previsto dalla normativa.

È quindi importante attivarsi prima di avere accumulato le otto rate non pagate. Una volta intervenuta la decadenza, chiedere una proroga non è più possibile.

E se alcune somme sono coinvolte in una verifica ex art. 48-bis?

Esiste un’ulteriore eccezione che può assumere particolare importanza per imprese e professionisti che devono ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione.

L’art. 19, comma 1-quater.1, stabilisce che non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di una verifica effettuata ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. 602/1973 in un momento anteriore all’accoglimento della richiesta di rateizzazione.

Per questo la semplice presentazione della domanda non elimina automaticamente lo stato di inadempienza rilevato nell’ambito di una verifica già effettuata dalla Pubblica Amministrazione. Anche in questa materia il momento nel quale ci si attiva può fare una notevole differenza.

Rottamazione-quinquies e normale rateizzazione sono la stessa cosa?

No. È importante non confondere i due istituti.

La normale rateizzazione disciplinata dall’art. 19 d.P.R. 602/1973 consente di dilazionare il debito, che rimane dovuto secondo le regole ordinarie. La Rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 è invece una definizione agevolata con regole proprie, applicabile soltanto ai carichi e alle condizioni previsti dalla legge.

Per la Rottamazione-quinquies nazionale il termine per presentare la domanda è scaduto il 30 aprile 2026. Chi ha scelto il pagamento rateale può arrivare fino a 54 rate bimestrali; la prima è scaduta il 31 luglio 2026 e la seconda scade il 30 settembre 2026. Dal 1° agosto 2026 maturano interessi nella misura del 3% annuo.

Anche la perdita dei benefici segue regole differenti da quelle della normale rateizzazione: la definizione diventa inefficace, tra l’altro, in caso di omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata; per l’unica rata e per l’ultima opera inoltre la specifica tolleranza di cinque giorni prevista dalla disciplina.

Chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies deve quindi seguire le regole di quella procedura e non applicare automaticamente quelle dell’art. 19.

E la nuova rottamazione delle entrate degli enti territoriali?

Nel 2026 è stata inoltre prevista un’estensione della definizione agevolata ad alcuni carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione da Regioni ed enti locali, ma soltanto quando l’ente interessato abbia adottato il necessario provvedimento di adesione.

Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 113/2026, i contribuenti interessati potranno presentare la dichiarazione di adesione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026; il pagamento sarà possibile in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali. Non si tratta quindi di una riapertura generalizzata della Rottamazione-quinquies nazionale, ma di una disciplina specifica riferita ai carichi degli enti territoriali che abbiano aderito.

Anche qui bisogna verificare concretamente l’ente creditore e il singolo carico prima di concludere che un determinato debito sia definibile.

Un esempio pratico

Immaginiamo che un contribuente riceva oggi un’intimazione di pagamento per 40.000 euro. Il debito è stato verificato e risulta dovuto; non sono ancora stati notificati pignoramenti e non risultano fermi o ipoteche. Nel 2026 può chiedere fino a 84 rate mensili su semplice richiesta. Dal momento della presentazione, per quei debiti, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né iniziate nuove procedure esecutive.

Cambiamo soltanto un elemento: prima della domanda la banca ha già ricevuto un pignoramento del conto. La presentazione della richiesta non lo estingue. Dopo l’accoglimento del piano e il pagamento della prima rata bisognerà verificare se la procedura si trovi ancora in una fase nella quale la legge ne consente l’estinzione. Se la banca ha già reso dichiarazione positiva, l’esito sarà diverso.

Cambiamo ancora un elemento: i 40.000 euro derivano da cartelle molto vecchie che il contribuente sostiene di non avere mai ricevuto. In questo caso, prima di chiedere la rateizzazione, è necessario ricostruire notifiche e prescrizione. La domanda sospende infatti espressamente i termini e, secondo la Cassazione, può valere come riconoscimento del debito e rendere difficilmente sostenibile la successiva affermazione di non avere mai conosciuto le cartelle.

Tre posizioni con lo stesso importo possono quindi richiedere decisioni completamente diverse.

Gli errori da evitare

Il primo è aspettare il pignoramento prima di valutare la rateizzazione. Se il debito è dovuto e si è già deciso di pagarlo a rate, agire prima dell’inizio dell’esecuzione offre una tutela molto maggiore.

Il secondo è credere che la semplice presentazione della domanda cancelli automaticamente pignoramenti, fermi e ipoteche già esistenti. Non è così: le misure pregresse seguono regole specifiche e, per le procedure esecutive, assume particolare importanza il pagamento della prima rata e lo stato nel quale si trova il procedimento.

Il terzo è chiedere il numero massimo di rate senza valutare la sostenibilità del piano. Otto rate non pagate, anche non consecutive, possono determinare la decadenza e rendere nuovamente immediatamente esigibile tutto il residuo.

Il quarto è aspettare di essere ormai decaduti per chiedere una proroga. Il peggioramento delle condizioni economiche può consentire una proroga, ma una sola volta e soltanto prima della decadenza.

Il quinto, e forse più importante, è presentare immediatamente la richiesta per vecchie cartelle senza averne controllato la legittimità, la notifica e la prescrizione.

Come comportarsi in pratica

Quando arriva una cartella o un’intimazione che non si è in grado di pagare integralmente, il primo passo dovrebbe essere ricostruire la posizione: quali sono i carichi richiesti, quando sono stati notificati, quali enti li hanno affidati alla riscossione, se esistono atti successivi, se è già iniziata un’esecuzione e se risultano fermi o ipoteche.

Bisogna poi verificare se vi siano motivi seri di contestazione. Solo se il debito risulta dovuto, oppure dopo aver valutato consapevolmente gli effetti della scelta, si passa alla rateizzazione e si individua un piano realmente sostenibile.

Se esiste già un pignoramento, occorre capire immediatamente a quale fase sia arrivato. Se c’è un fermo amministrativo, bisogna verificare che tutti i carichi che lo hanno determinato siano compresi nella richiesta. Se vi è un’ipoteca, non bisogna promettersi una cancellazione che la sola dilazione non produce.

La rateizzazione è quindi uno strumento molto utile, ma deve essere usata come una scelta giuridica e finanziaria consapevole, non come una risposta automatica alla paura di un’esecuzione.

In conclusione

Chiedere la rateizzazione può effettivamente impedire un pignoramento che non sia ancora iniziato. Dalla presentazione della domanda, infatti, l’art. 19 d.P.R. 602/1973 sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce, per i carichi compresi nella richiesta, l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche e l’avvio di nuove procedure esecutive.

Se però il pignoramento era già iniziato, la domanda da sola non basta. Il pagamento della prima rata può determinarne l’estinzione soltanto se la procedura non ha già superato uno dei momenti indicati dalla legge. Analogamente, un fermo già iscritto può essere sospeso dopo il pagamento della prima rata, mentre un’ipoteca preesistente non viene automaticamente cancellata.

Nel 2026, per somme fino a 120.000 euro comprese nella singola richiesta, è possibile ottenere fino a 84 rate mensili su semplice istanza. È una possibilità certamente utile, ma proprio la facilità di accesso alla dilazione non deve far dimenticare il controllo preliminare più importante.

Prima di chiedersi “in quante rate posso pagare?”, bisogna chiedersi “questo debito è davvero dovuto, è ancora esigibile e a che punto è la riscossione?”.

Solo dopo avere risposto a queste domande è possibile decidere consapevolmente se contestare, pagare o rateizzare.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Non siamo sposati e ci lasciamo: dobbiamo andare in tribunale per regolare i figli?

Affidamento, tempi di permanenza, mantenimento e spese: oggi anche i genitori non coniugati possono raggiungere un accordo con la negoziazione assistita, senza iniziare una causa

Due persone convivono per anni, hanno uno o più figli e poi decidono di separarsi. Non essendoci un matrimonio, non esiste naturalmente una separazione legale da chiedere al giudice. Rimane però tutto ciò che riguarda i figli: con chi vivranno prevalentemente, quanto tempo trascorreranno con ciascun genitore, come verranno organizzate vacanze e festività, chi sosterrà le spese, quale sarà l’eventuale assegno mensile e come saranno ripartite le spese straordinarie. Per molto tempo, anche quando i genitori erano perfettamente d’accordo, la strada normale per dare stabilità giuridica a queste condizioni era rivolgersi al tribunale. Oggi non è più necessariamente così.

L’art. 6, comma 1-bis, del d.l. 132/2014, introdotto nell’ambito della riforma della giustizia civile, consente espressamente anche ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio di concludere una convenzione di negoziazione assistita, con almeno un avvocato per parte, per raggiungere una soluzione consensuale sulle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori. Lo stesso strumento può essere utilizzato per il mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e per modificare condizioni stabilite in precedenza.

Essere sposati o non esserlo non cambia i diritti dei figli

È il primo punto da chiarire. Dal punto di vista dei rapporti con i genitori, non esistono figli di serie A e figli di serie B a seconda che siano nati all’interno o fuori dal matrimonio. Quando una coppia si separa, devono essere tutelati allo stesso modo il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e il suo diritto a essere mantenuto, educato, istruito e assistito.

La differenza riguarda semmai il procedimento. I coniugi devono regolare anche il loro rapporto matrimoniale attraverso separazione e, eventualmente, divorzio. Due genitori non sposati non hanno invece alcun vincolo matrimoniale da sciogliere: devono disciplinare esclusivamente l’esercizio della responsabilità genitoriale e gli aspetti economici riguardanti i figli.

La riforma ha quindi eliminato una differenza procedurale poco comprensibile: se i genitori sono d’accordo, anche quelli non coniugati possono oggi utilizzare la negoziazione assistita invece di iniziare necessariamente un procedimento davanti al tribunale.

Che cosa si può stabilire nell’accordo?

L’accordo deve essere costruito sulle esigenze concrete della famiglia. Non basta scrivere genericamente che “il figlio sarà affidato a entrambi”: più le regole sono chiare, minore è il rischio che sei mesi dopo nascano discussioni su ciò che ciascun genitore riteneva di avere concordato.

Si possono quindi disciplinare l’affidamento, il collocamento o la residenza abituale del figlio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, i giorni della settimana, i fine settimana, le vacanze scolastiche, il Natale, la Pasqua e il periodo estivo. Le indicazioni operative delle Procure richiedono infatti che, in presenza di figli, siano individuati l’affidamento, il collocamento e i tempi di frequentazione con ciascun genitore.

Naturalmente va regolato anche il mantenimento. L’accordo può prevedere un assegno periodico a carico di uno dei genitori, stabilirne modalità e decorrenza e disciplinare la partecipazione alle spese straordinarie. Il punto non è necessariamente dividere ogni costo al 50 per cento: la contribuzione deve essere costruita tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, delle esigenze del figlio e dell’organizzazione complessiva della famiglia.

Affidamento condiviso significa metà del tempo con ciascun genitore?

No. È uno degli equivoci più frequenti.

L’affidamento condiviso riguarda anzitutto l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione di entrambi alle decisioni più importanti per il figlio. Non significa automaticamente che il minore debba trascorrere esattamente sette giorni con la madre e sette con il padre oppure dividere matematicamente ogni mese a metà.

I tempi devono essere costruiti in funzione dell’interesse concreto del figlio: età, scuola, distanza tra le abitazioni, attività extrascolastiche, organizzazione lavorativa dei genitori e rapporti familiari. In alcune situazioni può funzionare una permanenza sostanzialmente paritaria; in altre può essere preferibile individuare una residenza prevalente presso uno dei genitori, assicurando comunque all’altro tempi ampi e significativi.

La stessa disciplina della negoziazione assistita impone agli avvocati di informare le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

E il mantenimento?

Anche su questo punto è meglio evitare formule standard. Non esiste una tariffa fissa per il mantenimento di un figlio e non esiste una regola secondo cui il genitore con il reddito maggiore debba sempre pagare una determinata percentuale.

Devono essere considerate le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore economico delle attività di cura svolte direttamente. Per questo, nelle procedure di negoziazione assistita con figli, le Procure richiedono normalmente documentazione reddituale che consenta al Pubblico Ministero di valutare la congruità dell’accordo. La Procura di Lecce, per esempio, richiede le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio di entrambi i genitori; analoghe indicazioni sono adottate da altri uffici.

È importante disciplinare bene anche le spese straordinarie. Scrivere soltanto “al 50%” può non bastare: bisogna sapere quali spese richiedono il preventivo accordo dei genitori e quali, per natura o urgenza, possono essere sostenute senza una preventiva autorizzazione. Molti tribunali e ordini professionali hanno adottato protocolli proprio per ridurre il contenzioso su questo punto.

Possiamo stabilire che non venga pagato alcun assegno?

È possibile costruire un sistema nel quale ciascun genitore provveda direttamente alle esigenze del figlio durante i periodi nei quali vive con lui, ma non basta chiamarlo “mantenimento diretto” perché sia necessariamente adeguato.

Se esiste una forte differenza tra i redditi, se i tempi di permanenza non sono equilibrati oppure se uno dei genitori sostiene stabilmente una quota molto maggiore delle spese ordinarie, può essere necessario prevedere anche un contributo periodico perequativo.

Il criterio rimane sempre l’interesse del figlio. I genitori possono trovare soluzioni molto flessibili, ma non possono utilizzare l’accordo per rinunciare a diritti che appartengono al figlio e non a loro.

Serve un solo avvocato per entrambi?

No. Nella negoziazione assistita familiare la legge richiede almeno un avvocato per parte. Ogni genitore deve quindi essere assistito dal proprio difensore.

La ragione è evidente: anche quando esiste un buon rapporto personale e l’intenzione comune è evitare una causa, i genitori possono avere interessi differenti sulla misura del mantenimento, sui tempi con i figli, sulla casa o su altre condizioni. La funzione della negoziazione è proprio consentire che questi interessi vengano discussi e composti in un contesto cooperativo, ma con ciascuna parte assistita autonomamente.

Questo distingue la negoziazione assistita anche dalla mediazione familiare. Nella prima gli avvocati assistono e rappresentano le rispettive parti per arrivare a un accordo giuridico; la mediazione familiare è invece un diverso percorso, condotto da un professionista terzo e imparziale, rivolto soprattutto alla comunicazione e alla riorganizzazione delle relazioni familiari. La legge prevede infatti che gli avvocati informino le parti anche della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.

Se siamo già d’accordo su tutto, perché non scrivere semplicemente un accordo tra noi?

Due genitori possono certamente organizzarsi spontaneamente, e nella maggior parte delle famiglie separate moltissime decisioni quotidiane vengono prese informalmente. Ma un accordo privato sottoscritto soltanto dai genitori non ha gli stessi effetti dell’accordo raggiunto con la procedura prevista dall’art. 6.

La negoziazione assistita consente invece di ottenere un accordo che, una volta completato il controllo previsto dalla legge, produce gli effetti e tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziale in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Non è quindi semplicemente una promessa tra due persone: prende il posto del provvedimento che altrimenti dovrebbe essere richiesto al giudice.

È una differenza molto importante soprattutto quando, in futuro, una delle parti non rispetta quanto concordato.

Chi controlla che l’accordo tuteli davvero i figli?

Il fatto che non sia necessario iniziare un processo non significa che l’accordo venga lasciato alla totale disponibilità dei genitori.

Quando vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il Pubblico Ministero verifica se le condizioni corrispondano all’interesse dei figli. Se la valutazione è positiva, autorizza l’accordo.

Se invece ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, oppure considera opportuno procedere al loro ascolto, il Procuratore lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del tribunale. Quest’ultimo deve fissare entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti e provvedere senza ritardo.

È quindi una procedura extragiudiziale, ma non priva di controllo pubblico. E quel controllo non riguarda la convenienza dell’accordo per il padre o per la madre: riguarda innanzitutto i figli.

Il figlio deve essere necessariamente ascoltato?

No. Non esiste un automatismo per cui ogni negoziazione assistita debba comportare l’audizione del minore.

È però la stessa legge a prevedere che il Pubblico Ministero possa ritenere opportuno procedere all’ascolto e, in tal caso, trasmetta l’accordo al Presidente del tribunale.

Il punto è particolarmente delicato perché il diritto del minore a essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano non significa trasferire su di lui la responsabilità della decisione. Non dovrebbe essere il figlio a “scegliere” tra il padre e la madre. Le sue opinioni devono essere considerate in funzione dell’età e della capacità di discernimento, mentre la responsabilità delle decisioni rimane degli adulti e, quando necessario, dell’autorità giudiziaria.

E la casa familiare?

Anche l’utilizzazione della casa nella quale vive il figlio può entrare nella regolamentazione complessiva quando è collegata al suo collocamento e al suo interesse. Proprio un decreto del Tribunale di Bologna del 15 maggio 2024 ha riguardato un accordo di negoziazione assistita tra genitori non sposati che prevedeva l’assegnazione alla madre, collocataria del figlio minore, della casa familiare di proprietà esclusiva del padre.

Bisogna però distinguere l’assegnazione della casa nell’interesse del figlio da un vero trasferimento della proprietà dell’immobile. Lo stesso art. 6 stabilisce che eventuali patti di trasferimento immobiliare contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori.

È quindi uno dei punti nei quali la redazione dell’accordo richiede particolare attenzione: “chi resta nella casa” e “chi diventa proprietario della casa” sono questioni giuridicamente molto diverse.

Possiamo regolare anche i rapporti economici tra noi due?

La negoziazione assistita familiare prevista dall’art. 6, comma 1-bis, ha come oggetto specifico l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e le successive modifiche.

Non bisogna quindi confondere la regolamentazione dei figli con la sistemazione di tutti i rapporti patrimoniali eventualmente esistenti tra due ex conviventi. Può essere necessario affrontare separatamente questioni come la proprietà di un immobile acquistato insieme, la restituzione di somme, un finanziamento comune o la divisione di altri beni.

Questo non impedisce naturalmente di cercare una soluzione consensuale anche a tali controversie, eventualmente utilizzando gli strumenti negoziali consentiti dall’ordinamento. Significa soltanto che non tutto ciò che riguarda economicamente due ex partner diventa, per il solo fatto che abbiano dei figli, una condizione dell’accordo familiare dell’art. 6.

E se nostro figlio è già maggiorenne?

La negoziazione assistita non riguarda soltanto i figli minori. La legge consente ai genitori di utilizzarla anche per disciplinare il mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio che non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza economica e per modificare condizioni già stabilite.

La disposizione contempla inoltre espressamente la possibilità di utilizzare la negoziazione per determinare l’assegno di mantenimento richiesto direttamente ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente. È quindi possibile che il rapporto oggetto dell’accordo non sia più soltanto quello tra padre e madre, ma coinvolga direttamente il figlio maggiorenne titolare della relativa pretesa.

Naturalmente, “maggiorenne” non significa automaticamente “economicamente indipendente”, così come il mantenimento non è destinato necessariamente a proseguire senza limiti. Ogni situazione deve essere valutata concretamente.

Se abbiamo già un provvedimento del tribunale possiamo cambiarlo con la negoziazione?

Sì. È un altro vantaggio importante della riforma.

L’art. 6, comma 1-bis, consente espressamente di utilizzare la negoziazione assistita anche per modificare condizioni già determinate.

Pensiamo a due genitori che cinque anni prima abbiano ottenuto un provvedimento giudiziale quando il figlio frequentava la scuola primaria. Nel frattempo possono essere cambiati gli orari scolastici, il luogo di lavoro dei genitori, le rispettive condizioni economiche, la residenza o le esigenze dello stesso ragazzo. Se entrambi riconoscono che le vecchie condizioni non funzionano più, non è necessario iniziare automaticamente una nuova controversia giudiziaria: possono cercare di modificarle consensualmente con la negoziazione assistita.

Lo stesso principio vale per l’assegno di mantenimento quando siano intervenuti cambiamenti rilevanti nelle condizioni economiche o familiari.

E se non troviamo l’accordo?

La negoziazione assistita non può trasformarsi in uno strumento per imporre una soluzione.

Se uno dei genitori non accetta le condizioni proposte oppure se le posizioni rimangono troppo lontane, sarà necessario rivolgersi al tribunale competente affinché sia il giudice a stabilire le modalità di affidamento e mantenimento sulla base dell’interesse dei figli.

Lo stesso vale quando l’accordo raggiunto non supera il controllo del Pubblico Ministero e non viene successivamente definito in modo consensuale.

Il vantaggio della negoziazione assistita non consiste quindi nella certezza di raggiungere sempre un accordo. Consiste nella possibilità, quando esiste un terreno comune, di costruire direttamente una soluzione familiare con l’assistenza dei rispettivi avvocati, evitando di trasformare necessariamente la fine della relazione di coppia in una causa.

Perché può essere una soluzione migliore?

Quando vi sono figli, la separazione della coppia non pone fine al rapporto tra i genitori. Per molti anni continueranno a dover parlare di scuola, salute, vacanze, sport, spese e decisioni importanti. Una soluzione imposta dal giudice può essere indispensabile quando il conflitto è insanabile, ma non dovrebbe essere automaticamente la prima scelta quando padre e madre sono ancora in grado di discutere.

Un buon accordo non deve limitarsi a stabilire chi “vince” il sabato sera o chi paga cento euro in più al mese. Deve cercare di prevedere il funzionamento concreto della famiglia dopo la separazione e ridurre le occasioni di conflitto futuro.

È proprio in questo senso che la negoziazione assistita può essere particolarmente utile: conserva la necessaria assistenza legale di entrambe le parti, mantiene il controllo del Pubblico Ministero sull’interesse dei figli, ma lascia ai genitori uno spazio molto maggiore per costruire una soluzione adatta alla propria famiglia.

In conclusione

Due genitori non sposati che decidono di separarsi non devono necessariamente iniziare una causa per regolare affidamento e mantenimento dei figli. Se riescono a raggiungere una soluzione condivisa, l’art. 6 del d.l. 132/2014 consente oggi di utilizzare la negoziazione assistita con almeno un avvocato per parte. L’accordo viene sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica e, se autorizzato, produce gli effetti e tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziale.

Si possono così disciplinare in modo preciso i tempi con ciascun genitore, il collocamento, il mantenimento, le spese e gli altri aspetti direttamente collegati alla vita dei figli; ed è possibile utilizzare lo stesso strumento anche successivamente per modificare condizioni che non siano più adeguate.

Non sempre una famiglia che cambia ha bisogno di un giudice che decida. Quando esistono responsabilità, informazioni corrette e la volontà di trovare un equilibrio, può essere molto più utile costruire un accordo destinato a funzionare nella vita quotidiana. Il vero risultato, soprattutto quando ci sono dei figli, non è ottenere condizioni migliori dell’altro genitore: è riuscire a creare condizioni che abbiano buone possibilità di essere rispettate da entrambi.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Ho vinto la causa: posso farmi rimborsare anche il costo del mio consulente tecnico?

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto: il compenso del CTP nominato nel processo rientra nelle spese di lite e può essere liquidato anche se non è stato ancora pagato

In molte cause civili l’avvocato, da solo, non basta. In una controversia per infiltrazioni può essere necessario un ingegnere; in una causa di responsabilità sanitaria un medico legale; in una divisione immobiliare un tecnico che assista la parte durante le operazioni peritali. Il consulente tecnico di parte può quindi rappresentare una voce di costo importante. Se la causa viene vinta, però, nasce una domanda molto concreta: anche il compenso del CTP può essere posto a carico della controparte soccombente? E, soprattutto, per ottenerne il rimborso bisogna dimostrare di averlo già materialmente pagato?

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno dato una risposta netta con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026. La decisione risolve un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità e stabilisce che il compenso del consulente tecnico di parte nominato durante il processo costituisce una vera e propria spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. La relativa liquidazione non richiede la prova dell’avvenuto pagamento: è sufficiente che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerare il professionista.

Il caso deciso dalle Sezioni Unite

La vicenda riguardava alcuni proprietari di fondi agricoli in Sicilia che avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalle ripetute esondazioni di un torrente. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche aveva riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione, pur attribuendo ai danneggiati un concorso di colpa. In appello, tra le altre questioni, i proprietari avevano chiesto anche la rifusione delle spese sostenute per l’assistenza dei propri consulenti tecnici. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva però respinto questa richiesta perché gli interessati non avevano dimostrato di aver materialmente pagato il professionista.

Proprio questo punto è arrivato davanti alle Sezioni Unite con l’undicesimo motivo di ricorso. La Corte ha rilevato l’esistenza di due orientamenti contrapposti: secondo il primo, il rimborso del CTP presupponeva la prova dell’effettivo esborso; secondo il secondo, era sufficiente dimostrare che la parte vittoriosa avesse assunto l’obbligo di remunerare il consulente. Le Sezioni Unite hanno espressamente dichiarato di non voler dare seguito al primo orientamento e di condividere invece il secondo.

Il compenso del CTP è una spesa processuale

Il principio dal quale parte la Cassazione è semplice ma decisivo: le somme che una parte ha sostenuto, o dovrà sostenere, per remunerare il proprio consulente tecnico nominato durante il processo rientrano tra le spese processuali dell’art. 91 c.p.c., esattamente come le spese sostenute per il difensore.

La conseguenza è importante perché, trattandosi di spese processuali, il giudice deve regolarle secondo le normali regole sulla soccombenza. Non siamo, quindi, di fronte a un autonomo danno che la parte debba necessariamente chiedere con una specifica domanda risarcitoria: il compenso del CTP fa parte delle spese della causa.

Devo dimostrare di avere già pagato il consulente?

No. È il punto sul quale le Sezioni Unite prendono posizione in modo più netto.

Secondo la Corte, ciò che conta è che la parte vittoriosa abbia assunto l’obbligazione nei confronti del professionista, anche se il pagamento non è ancora avvenuto al momento della sentenza. L’assunzione di quell’obbligazione è normalmente implicita nel conferimento dell’incarico, perché il mandato si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c. e, nel contratto di prestazione d’opera professionale, la preventiva determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale: in mancanza di accordo, esso può essere determinato anche dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c.

Le Sezioni Unite utilizzano un argomento particolarmente efficace: nessuno pretenderebbe che una parte, per ottenere dalla controparte il rimborso degli onorari del proprio avvocato, debba prima dimostrare di averli già integralmente pagati. Non esiste una ragione per trattare diversamente il consulente tecnico di parte.

Il giudice può liquidare il CTP anche se non lo chiedo?

Sì. Ed è un altro passaggio molto rilevante dell’ordinanza.

Poiché il compenso del consulente tecnico nominato nel processo costituisce una spesa processuale, deve essere liquidato d’ufficio. Le Sezioni Unite precisano che ciò vale anche in assenza di una specifica domanda della parte e persino in assenza della nota spese.

Questo non significa naturalmente che sia inutile documentare l’incarico e il costo. Significa soltanto che la natura processuale della voce impedisce di subordinare il diritto alla rifusione a una specifica domanda risarcitoria o alla dimostrazione del pagamento già eseguito.

Se conosco l’importo del compenso, cosa deve liquidare il giudice?

Se la parte documenta il costo dovuto al proprio consulente, l’importo può essere compreso nella rifusione delle spese, salvo che il giudice lo ritenga superfluo o eccessivo ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c. Le Sezioni Unite confermano quindi che rimane un controllo giudiziale sulla congruità della spesa: la decisione non trasforma qualsiasi importo indicato dal professionista in una somma automaticamente dovuta dalla controparte.

Se invece il costo non è documentato, il giudice può comunque procedere alla liquidazione d’ufficio, applicando le tariffe professionali eventualmente esistenti oppure, in via analogica, quelle previste dal d.m. 30 maggio 2002 per i compensi dei consulenti tecnici d’ufficio.

È quindi opportuno distinguere due questioni: la mancanza della prova del pagamento non impedisce il rimborso; la documentazione dell’ammontare, invece, può essere importante per consentire al giudice di liquidare proprio quella determinata somma.

Attenzione: il discorso cambia per la perizia fatta prima della causa

Le Sezioni Unite dedicano una parte specifica dell’ordinanza alla consulenza stragiudiziale e stabiliscono una distinzione molto importante.

Se il tecnico viene incaricato prima del processo per predisporre una perizia, valutare un danno, individuare le cause di un problema o consentire alla parte di decidere se e come agire, il relativo compenso non costituisce una spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. È invece, se ne ricorrono i presupposti, un danno emergente.

La differenza è tutt’altro che teorica: la spesa stragiudiziale non può essere liquidata d’ufficio. Occorre una domanda della parte e occorre provare il danno.

Se la perizia stragiudiziale l’ho già pagata, devo dimostrarlo?

Sì. Le Sezioni Unite distinguono chiaramente l’ipotesi in cui la parte affermi di avere già sostenuto la spesa.

Se il danneggiato chiede il risarcimento di una somma che dichiara di avere già pagato al proprio consulente nella fase stragiudiziale, deve provarne l’effettivo pagamento e l’entità. Se sostiene di avere sostenuto quella spesa ma non ne dimostra l’ammontare, il risarcimento non può essere riconosciuto.

È quindi importante conservare incarico, fattura, bonifico o altra documentazione idonea a dimostrare non soltanto che la consulenza sia stata eseguita, ma anche quale costo sia stato effettivamente sostenuto.

E se non ho ancora pagato il consulente stragiudiziale?

Qui la decisione delle Sezioni Unite introduce una precisazione particolarmente interessante.

La Corte afferma che non si può pretendere dal danneggiato la prova di un pagamento che non è ancora avvenuto. Il danno patrimoniale, infatti, non è costituito soltanto dalla perdita di denaro già materialmente sostenuta: può consistere anche nell’insorgenza di un debito nel patrimonio della persona danneggiata. La sola nascita di un’obbligazione causata dal fatto illecito o dall’inadempimento altrui può quindi costituire un danno risarcibile.

Se, dunque, la parte non ha ancora pagato il proprio consulente stragiudiziale, può chiedere comunque il risarcimento dimostrando di aver contratto la relativa obbligazione oppure la necessità o l’utilità della spesa che dovrà sostenere in futuro.

I tre principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite

La Corte riassume la propria decisione in tre principi.

Il primo riguarda il consulente nominato nel corso del processo: la nomina fa presumere che la parte abbia assunto l’obbligo di remunerarlo; la relativa spesa rientra nelle spese di lite ex art. 91 c.p.c. e deve essere liquidata d’ufficio indipendentemente dalla prova dell’avvenuto esborso. Questa regola non opera soltanto se l’altra parte dimostra che la prestazione è stata gratuita oppure che il debito si è estinto per altra ragione.

Il secondo principio afferma che il risarcimento del danno emergente consistente nella necessità di sostenere una spesa non presuppone necessariamente che quella spesa sia già stata materialmente sostenuta.

Il terzo distingue infine tra la spesa già sostenuta e quella ancora futura: nel primo caso il danneggiato deve provare il pagamento; nel secondo deve dimostrare alternativamente di avere già assunto l’obbligazione oppure la necessità o l’utilità della spesa da affrontare.

Un esempio pratico: la causa per infiltrazioni

Immaginiamo che un proprietario scopra gravi infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante.

Prima della causa incarica un ingegnere di effettuare un sopralluogo e redigere una relazione per individuare l’origine del problema. Quella consulenza è stragiudiziale. Il relativo costo potrà essere richiesto, ricorrendone i presupposti, come danno emergente: occorrerà formularne la domanda e fornire la prova richiesta dalle Sezioni Unite.

Successivamente viene instaurato il giudizio, il giudice nomina un CTU e il proprietario incarica lo stesso ingegnere di assisterlo durante le operazioni peritali come consulente tecnico di parte. Questa seconda attività ha invece natura processuale e il relativo costo rientra nelle spese di lite ex art. 91 c.p.c.

Lo stesso professionista, quindi, può svolgere due attività diverse nel corso della medesima controversia e i relativi compensi seguono regimi giuridici differenti.

Lo stesso problema si pone nella responsabilità sanitaria

La distinzione è particolarmente evidente nelle controversie di responsabilità medica.

Prima di iniziare un’azione, il paziente può avere necessità di incaricare un medico legale affinché valuti se vi sia stato un errore, se esista un danno e se sussista un nesso causale tra la condotta sanitaria e le conseguenze lamentate. Il compenso per questa valutazione preventiva appartiene alla fase stragiudiziale e dovrà essere fatto valere come danno emergente secondo le regole indicate dalla Cassazione.

Se successivamente viene nominato un consulente tecnico d’ufficio e il paziente designa il proprio medico legale come CTP, il compenso relativo all’attività svolta nel processo costituisce invece una spesa processuale.

Separare correttamente le due voci è quindi essenziale anche al momento di formulare le domande e documentare i costi.

Perché questa decisione è importante

La pronuncia delle Sezioni Unite elimina innanzitutto un problema pratico piuttosto frequente: quello della parte che abbia vinto la causa ma non abbia ancora materialmente pagato il proprio CTP al momento della decisione.

Secondo l’orientamento più restrittivo, la mancata prova dell’esborso poteva comportare la perdita del diritto alla rifusione. Le Sezioni Unite escludono questa conseguenza: ciò che conta è l’assunzione dell’obbligazione nei confronti del professionista, non il momento nel quale il pagamento viene effettuato.

La decisione chiarisce inoltre, con grande precisione, che la logica del pagamento già effettuato non può essere trasferita indiscriminatamente neppure sul terreno del risarcimento del danno. Un patrimonio può diminuire non soltanto quando esce materialmente del denaro, ma anche quando nasce un debito che dovrà normalmente essere pagato.

Cosa conviene fare in pratica?

La decisione delle Sezioni Unite rende meno gravoso l’onere probatorio, ma non rende inutile la documentazione.

Quando si nomina un CTP è opportuno conservare la lettera d’incarico, il preventivo o l’accordo sul compenso, le fatture e ogni altra documentazione relativa all’attività svolta. Se l’importo è documentato, il giudice dispone di un dato concreto da utilizzare nella liquidazione, fermo il potere di escludere le spese ritenute eccessive o superflue.

Per le consulenze svolte prima della causa la cautela deve essere ancora maggiore. Occorre distinguere chiaramente quella voce dalle spese processuali e inserirla correttamente nella domanda risarcitoria. Se il compenso è stato pagato, bisogna conservarne la prova; se non è ancora stato pagato, bisogna poter dimostrare l’obbligazione assunta o la necessità e utilità della spesa.

La differenza tra una spesa processuale e un danno emergente, insomma, può decidere concretamente se un costo sarà o meno recuperabile.

In conclusione

Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026 le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto importante: il compenso del consulente tecnico di parte nominato nel corso del processo costituisce una spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e deve essere liquidato d’ufficio anche se la parte vittoriosa non dimostra di avere già pagato il professionista. È sufficiente il conferimento dell’incarico, dal quale si presume l’assunzione dell’obbligo di remunerarlo, salvo che venga dimostrata la gratuità della prestazione o l’estinzione del debito.

Diverso è il costo della perizia stragiudiziale, che può costituire danno emergente ma richiede una domanda e la relativa prova. Se la spesa è già stata sostenuta, bisogna dimostrarne il pagamento; se invece non è stata ancora sostenuta, non occorre anticipare il denaro per ottenere tutela, ma è necessario dimostrare l’obbligazione già assunta oppure la necessità o l’utilità della spesa futura.

Il principio è semplice, ma molto concreto: vincere una causa significa anche stabilire chi debba sopportare i costi che si sono resi necessari per difendere efficacemente il proprio diritto. E, dopo questa decisione, la mancata anticipazione del compenso del CTP non può più essere utilizzata, da sola, per negarne la rifusione.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: consulente tecnico di parte, CTP, CTU, spese processuali, spese di lite, rimborso CTP, perizia stragiudiziale, danno emergente, Cassazione Sezioni Unite, Cassazione 24699/2026, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

Ho scritto “ok” su WhatsApp: ho concluso un contratto?

Messaggi, screenshot, e-mail e vocali: quando una chat può dimostrare un accordo, un debito o un incarico e quando invece non basta

Un’impresa invia su WhatsApp un preventivo da 8.000 euro e il cliente risponde: “Va bene, procedete”. Un professionista indica il proprio compenso e riceve un “confermato”. Un debitore, sollecitato per il pagamento, scrive: “Lo so, ti devo ancora 5.000 euro e te li restituisco entro settembre”. Quando nasce una controversia, non è raro sentir dire: “Era soltanto un messaggio WhatsApp, non ho firmato niente”. Ma una conversazione in chat non è affatto priva di conseguenze giuridiche. In molti casi può costituire una prova importante e, quando il contratto non richiede una forma particolare, lo scambio di messaggi può anche documentare la proposta e la successiva accettazione. Il punto, però, è evitare gli automatismi: non ogni “ok” conclude un contratto e non ogni screenshot dimostra da solo tutto ciò che una parte sostiene.

Quando si conclude un contratto?

La regola generale è contenuta nell’art. 1326 c.c.: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha formulato la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve essere conforme alla proposta; se contiene modifiche, equivale invece a una nuova proposta. Inoltre, se il proponente ha richiesto una determinata forma per l’accettazione, una risposta effettuata in forma diversa non produce l’effetto previsto. (Def Finanze)

Per molti contratti la legge non impone una particolare forma a pena di nullità. In questi casi ciò che conta è verificare se le parti abbiano effettivamente raggiunto un accordo sugli elementi necessari del rapporto. Uno scambio WhatsApp può quindi assumere una rilevanza molto concreta: se una proposta è sufficientemente determinata e il destinatario la accetta senza riserve, il fatto che l’accettazione sia stata inviata attraverso una chat non la rende automaticamente inefficace.

Pensiamo a un messaggio del tipo: “Per la sostituzione degli infissi il prezzo complessivo è 7.500 euro, montaggio compreso, lavori il 15 settembre” seguito dalla risposta “Confermo, va bene così”. È molto diverso da una conversazione nella quale si discute genericamente del lavoro, si ipotizzano prezzi diversi e, in mezzo a numerosi messaggi, compare un semplice “ok”. Il significato giuridico di una frase dipende dal contesto nel quale è stata utilizzata.

Quindi un semplice “ok” può essere vincolante?

Può esserlo, ma non perché la parola “ok” possieda un particolare valore giuridico. Bisogna stabilire che cosa il destinatario stesse accettando. Se il messaggio precedente contiene una proposta completa e inequivoca, la risposta può manifestare l’accettazione. Se invece alcuni elementi essenziali sono ancora da concordare, oppure dall’intera conversazione emerge che le parti stavano soltanto trattando, la stessa parola può avere tutt’altro significato.

È quindi sbagliato isolare un singolo messaggio. Nei rapporti conclusi attraverso WhatsApp, e-mail o altri sistemi di messaggistica, normalmente deve essere esaminata l’intera sequenza delle comunicazioni: ciò che viene scritto prima, la risposta ricevuta e, spesso, anche il comportamento successivo delle parti.

WhatsApp può essere utilizzato come prova in una causa?

Sì. L’art. 2712 c.c. comprende espressamente tra le prove le riproduzioni informatiche e stabilisce che esse formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. (Def Finanze)

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha ribadito che i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono sono utilizzabili come prova documentale e possono essere acquisiti anche mediante la riproduzione fotografica della chat, quindi attraverso screenshot, ferma la necessità di verificarne provenienza e attendibilità. La Corte ha inoltre ricondotto WhatsApp ed e-mail prive di firma alle riproduzioni informatiche dell’art. 2712 c.c., precisando però che esse non acquistano per questo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (Mister Lex)

La distinzione è importante: dire che una chat è utilizzabile come prova non significa equipararla automaticamente a un contratto sottoscritto con firma autografa o digitale.

Che cosa aveva deciso realmente la Cassazione nel 2025?

La vicenda esaminata dall’ordinanza n. 1254/2025 riguardava il pagamento di 28.050 euro richiesto per la fornitura e l’installazione di serramenti. Nella decisione di merito il contenuto di un messaggio WhatsApp del committente era stato utilizzato insieme ad altri elementi, in particolare una testimonianza e la documentazione relativa ai costi, per ricostruire il corrispettivo concordato.

La Cassazione non ha quindi affermato che “uno screenshot basta sempre a provare un contratto”. Nel caso concreto, il messaggio aveva un ruolo più limitato: corroborava altri elementi di prova. È proprio questa la lezione più utile della sentenza. La chat può essere estremamente importante, ma il suo peso dipende dal contenuto, dalla provenienza, dalle eventuali contestazioni e dal complesso delle altre prove disponibili. (Mister Lex)

Se contesto lo screenshot, non vale più nulla?

Anche qui la risposta richiede precisione. Se la riproduzione informatica non viene disconosciuta, opera l’efficacia prevista dall’art. 2712 c.c. Il disconoscimento idoneo a incidere su tale efficacia, secondo la Cassazione, non può però limitarsi a una generica affermazione come “contesto tutto” o “gli screenshot si possono modificare”: deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e indicare gli elementi per i quali la rappresentazione non corrisponderebbe alla realtà. (Mister Lex)

Neppure un valido disconoscimento determina necessariamente la completa inutilizzabilità della chat. La Cassazione distingue infatti il regime dell’art. 2712 c.c. dal disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c.: anche dopo la contestazione della riproduzione, il giudice può accertarne la conformità mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Mister Lex)

Questo è un passaggio importante anche nella pratica. Non basta negare genericamente di aver scritto un messaggio quando numero di telefono, contenuto della conversazione, risposte successive e altri documenti convergono tutti nella stessa direzione.

È sufficiente produrre uno screenshot?

La Cassazione ne ammette espressamente l’utilizzabilità, ma questo non significa che sia sempre prudente conservare soltanto una fotografia dello schermo. Se la controversia ha un valore significativo, è preferibile mantenere anche la conversazione originale e, quando possibile, il dispositivo sul quale è conservata.

Lo screenshot può infatti tagliare una parte del dialogo, non mostrare con chiarezza data e ora oppure non consentire di comprendere ciò che precede e segue la frase prodotta. Conservare la conversazione completa permette invece di ricostruirne meglio il contesto e facilita la verifica della provenienza e dell’attendibilità richiesta dalla giurisprudenza. (Mister Lex)

È quindi utile effettuare un’esportazione della chat, conservare eventuali allegati e non cancellare i messaggi originali quando si comprende che sta nascendo una controversia. Per questioni di particolare importanza economica o probatoria potranno poi essere valutate modalità di acquisizione più rigorose.

Un preventivo accettato via WhatsApp può diventare un contratto?

Può accadere, ma bisogna esaminare il contenuto del preventivo e della risposta. Se il documento inviato indica con sufficiente precisione prestazioni, corrispettivo e condizioni essenziali e il destinatario lo accetta senza modifiche, lo scambio può documentare l’accordo, purché si tratti di un contratto per il quale la legge non richieda una particolare forma.

Se invece il cosiddetto preventivo è soltanto indicativo, lascia aperte questioni essenziali oppure la risposta contiene riserve — “va bene il prezzo, ma dobbiamo ancora concordare i lavori” — non si può concludere automaticamente che il contratto sia perfezionato. L’art. 1326 c.c. prevede espressamente che un’accettazione non conforme alla proposta equivalga a una nuova proposta. (Def Finanze)

La definizione utilizzata dalle parti non è quindi decisiva: chiamare un documento “preventivo” non significa che sia sempre privo di effetti, così come intitolarlo “contratto” non risolve da solo il problema della sua validità.

E se per quel contratto la legge richiede la forma scritta?

Qui la situazione cambia e occorre particolare attenzione. L’art. 1325 c.c. considera la forma un requisito del contratto quando la legge la prescrive sotto pena di nullità, mentre l’art. 1350 c.c. indica una serie di atti che devono essere stipulati per iscritto, tra i quali i principali contratti relativi alla proprietà e agli altri diritti reali immobiliari. (Brocardi.it)

Per i documenti informatici interviene il Codice dell’amministrazione digitale. L’art. 20, comma 1-bis, stabilisce quando il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e possiede l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c.; negli altri casi, la sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono valutabili in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. (Normattiva)

Esiste però una regola ancora più rigorosa per gli atti dell’art. 1350, primo comma, nn. 1-12 c.c. L’art. 21, comma 2-bis, del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che, se tali scritture private sono formate come documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o firma digitale. Una normale conversazione WhatsApp non può quindi sostituire, per esempio, la forma necessaria per una compravendita immobiliare. (Normattiva)

La regola pratica è fondamentale: una chat può essere prova di ciò che le parti si sono dette, ma il fatto che abbia valore probatorio non significa necessariamente che soddisfi la forma che la legge richiede per la validità di un determinato negozio.

E il preliminare per comprare una casa?

Anche qui non bisogna affidarsi a formule semplicistiche. L’art. 1351 c.c. stabilisce che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Di conseguenza, quando il preliminare riguarda una compravendita immobiliare soggetta a forma scritta, non basta normalmente uno scambio informale di messaggi WhatsApp per sostituire il documento richiesto.

La chat può comunque essere utile per ricostruire le trattative, le richieste delle parti, eventuali impegni preparatori o altri fatti rilevanti. Ma una cosa è provare che vi siano state trattative molto avanzate, altra è dimostrare che sia stato validamente concluso un contratto preliminare.

Una chat può provare un debito?

Può fornire un elemento probatorio molto significativo. Supponiamo che una persona scriva: “Quando mi restituisci i 10.000 euro che ti ho prestato?” e riceva come risposta: “Adesso non riesco, a settembre ti restituisco i primi 5.000”. Quel secondo messaggio proviene dalla persona alla quale viene attribuito il debito e può assumere un peso rilevante nella ricostruzione del rapporto.

Lo stesso può accadere con frasi come “riconosco la cifra ma non riesco a pagarla tutta”, “ti chiedo altri due mesi” oppure con la proposta di un piano di rientro. Non è però corretto affermare in astratto che qualsiasi risposta costituisca automaticamente un riconoscimento di debito con determinati effetti giuridici. Bisogna esaminare le parole effettivamente utilizzate e il contesto nel quale sono state scritte.

La stessa Cassazione, nella sentenza n. 19622 del 16 luglio 2024, ha valorizzato congiuntamente diversi elementi — causali dei bonifici, e-mail, registrazione di una conversazione e una scrittura di riconoscimento del debito — mostrando ancora una volta come la prova di un rapporto economico possa derivare dalla convergenza di più documenti e circostanze. (Doctrine)

Una normale e-mail ha valore probatorio?

Sì, ma anche in questo caso occorre distinguere tra utilizzabilità come prova ed efficacia di una scrittura privata sottoscritta. Nell’ordinanza n. 1254/2025 la Cassazione ha ribadito che il messaggio di posta elettronica privo di firma, come il messaggio WhatsApp, costituisce un documento elettronico rappresentativo di fatti o dati giuridicamente rilevanti e può rientrare nell’art. 2712 c.c. (Mister Lex)

Diverso è il caso di un documento informatico munito delle firme elettroniche e dei requisiti previsti dal Codice dell’amministrazione digitale. Non è quindi corretto trattare come perfettamente equivalenti una normale e-mail, una PEC, un PDF firmato digitalmente e un messaggio WhatsApp: sono tutti strumenti digitali, ma hanno caratteristiche tecniche e conseguenze giuridiche differenti.

E i messaggi vocali?

Anche un messaggio vocale può avere rilevanza probatoria. L’art. 2712 c.c. menziona espressamente le registrazioni fonografiche e, più in generale, le rappresentazioni meccaniche di fatti e cose. (Def Finanze)

Se una persona invia spontaneamente un vocale nel quale conferma una determinata circostanza, il contenuto può quindi essere utilizzato nel quadro probatorio, naturalmente a condizione che se ne possano verificare la provenienza e l’integrità. Anche in questo caso è preferibile conservare il file originale e la conversazione nella quale è inserito, anziché limitarsi a predisporre autonomamente una trascrizione.

La trascrizione rende più agevole la lettura, ma non sostituisce necessariamente l’originale quando nasce una contestazione sul contenuto effettivo della registrazione.

Posso cancellare il messaggio dopo averlo inviato?

La cancellazione non elimina automaticamente ciò che è già accaduto. Il destinatario può avere effettuato uno screenshot, esportato la conversazione, inoltrato il messaggio o comunque conservarne una copia. E soprattutto, se attraverso quella comunicazione è già stata validamente manifestata una volontà negoziale, la successiva eliminazione dalla chat non equivale automaticamente a revocarla né a sciogliere il contratto eventualmente concluso.

Bisogna quindi evitare l’idea, piuttosto diffusa, che “elimina per tutti” abbia un effetto giuridico equivalente alla cancellazione del passato. È una funzione tecnica dell’applicazione, non uno strumento previsto dal codice civile per annullare dichiarazioni o contratti.

Posso produrre in giudizio una conversazione privata?

Il carattere privato di una conversazione non significa, di per sé, che essa non possa essere utilizzata per esercitare o difendere un diritto. Anche la disciplina sulla protezione dei dati contempla il trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Questo, però, non giustifica una utilizzazione indiscriminata dei dati: devono essere rispettati i principi di pertinenza e necessità rispetto alla concreta finalità difensiva. (Garante Privacy)

Soprattutto, utilizzare una chat nel contesto di una controversia è cosa molto diversa dal pubblicarla su Facebook, Instagram o altri social. La necessità di tutelare un proprio diritto può giustificare determinati trattamenti nell’ambito difensivo; non attribuisce automaticamente il diritto di diffondere pubblicamente conversazioni private contenenti dati personali propri o altrui.

E nel processo penale?

Anche nel processo penale le conversazioni digitali possono assumere valore probatorio, ma le regole di acquisizione devono essere tenute distinte da quelle civilistiche. Una decisione recente, Cassazione penale n. 6024, deliberata il 18 settembre 2025 e depositata il 13 febbraio 2026, ha ritenuto utilizzabili come prova documentale gli screenshot e i supporti digitali contenenti WhatsApp, SMS e altre comunicazioni consegnati spontaneamente agli investigatori da una persona che aveva partecipato alla conversazione. In quella situazione la Corte ha escluso la necessità del decreto di sequestro previsto dall’art. 254 c.p.p., rimettendo comunque al giudice la verifica dell’attendibilità del contenuto e della credibilità della fonte. (Mister Lex)

Non bisogna però trasformare questo principio in una regola generale sull’acquisizione di qualsiasi telefono o corrispondenza digitale: la sentenza riguarda specificamente la consegna spontanea da parte di uno dei partecipanti alla comunicazione.

Gli errori più frequenti

Il primo è pensare che un messaggio non possa avere conseguenze perché manca una firma. Nei contratti a forma libera ciò che conta è l’accordo e una conversazione digitale può documentarlo. Il secondo è l’errore opposto: pensare che qualsiasi “ok” equivalga automaticamente a un contratto. Bisogna sempre verificare se esistesse una vera proposta, sufficientemente determinata, e che cosa esattamente sia stato accettato.

Il terzo è confondere il valore probatorio della chat con l’idoneità a soddisfare una forma richiesta a pena di nullità. Per determinati negozi, soprattutto immobiliari, le regole sono molto più rigorose. Il quarto è produrre soltanto uno screenshot ritagliato cancellando la conversazione originale. Il quinto è contestare genericamente un messaggio senza indicare in che cosa sarebbe falso o alterato. Il sesto è dimenticare che messaggi, e-mail e vocali devono essere letti insieme alle altre prove e alle condotte successive delle parti.

Come comportarsi quando un accordo importante nasce su WhatsApp?

La cosa migliore è ridurre l’ambiguità. Se una trattativa si è svolta attraverso decine di messaggi, conviene riepilogare chiaramente quanto concordato: “Confermo quanto stabilito: lavori indicati nel preventivo del 25 agosto, prezzo complessivo di 6.500 euro, inizio il 10 settembre e saldo alla fine dei lavori”. Una risposta altrettanto chiara evita molte discussioni future.

Per accordi di valore significativo è comunque preferibile predisporre un documento organico che disciplini oggetto, prezzo, termini, responsabilità e ogni altra condizione rilevante. E quando la legge richiede una particolare forma, quella forma deve essere rispettata: WhatsApp non offre scorciatoie.

Se invece la controversia è già nata, non bisogna cancellare nulla. È opportuno conservare l’intera conversazione, gli allegati, i vocali, le e-mail collegate e ogni documento che possa consentire di ricostruire il rapporto nel suo complesso.

In conclusione

Dire “era solo WhatsApp” oggi ha ben poco significato giuridico. I messaggi WhatsApp, gli SMS e le e-mail possono essere utilizzati come prove documentali e la Cassazione ha espressamente confermato l’utilizzabilità degli screenshot, purché siano verificabili provenienza e attendibilità. Se non vengono validamente disconosciute, le riproduzioni informatiche possono inoltre avere l’efficacia prevista dall’art. 2712 c.c.; anche dopo un disconoscimento, però, il giudice può accertarne la conformità attraverso altri elementi di prova. (Mister Lex)

Quando il contratto è a forma libera, uno scambio sufficientemente chiaro può documentare proposta e accettazione e quindi assumere un ruolo decisivo nel dimostrare che l’accordo è stato raggiunto. Quando invece la legge prescrive una determinata forma a pena di nullità, bisogna rispettare le specifiche regole previste dal codice civile e, per i documenti informatici, dal Codice dell’amministrazione digitale. In particolare, una semplice chat non sostituisce i requisiti richiesti per i principali negozi immobiliari. (Normattiva)

La regola pratica può allora essere riassunta in poche parole: prima di scrivere “confermato”, “accetto”, “procedi” o “ti pagherò”, conviene leggere bene ciò a cui si sta rispondendo. Quel messaggio che oggi sembra informale potrebbe diventare, domani, uno dei documenti più importanti di una causa.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Posso lasciare una recensione negativa? Dal 2026 ci sono nuove regole

Hotel, ristoranti e strutture turistiche: quando una recensione è lecita, quando può essere rimossa e dove finisce il diritto di critica

Una notte in albergo è stata pessima, il ristorante non ha mantenuto ciò che prometteva, la camera era sporca oppure il servizio è risultato molto diverso da quello pubblicizzato. Tornati a casa, si apre Google, Booking o un’altra piattaforma e si racconta ciò che è accaduto. È un comportamento ormai normalissimo, ma dal 7 aprile 2026 in Italia esistono nuove regole specifiche sulle recensioni online nel settore della ristorazione e del turismo.

La legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto per la prima volta una disciplina espressamente dedicata alla lotta contro le false recensioni. Una recensione, per rientrare nei requisiti di liceità previsti dalla nuova normativa, deve provenire da chi abbia effettivamente utilizzato il servizio, essere pertinente all’esperienza vissuta, essere pubblicata entro trenta giorni e non essere ottenuta in cambio di sconti, benefici o altre utilità. Dopo due anni dalla pubblicazione, inoltre, la legge considera la recensione non più attuale e quindi non più lecita secondo questa disciplina. (Senato)

Questo, però, non significa affatto che non si possano più pubblicare recensioni negative. Al contrario, raccontare correttamente un’esperienza insoddisfacente rimane perfettamente possibile. Il problema nasce quando la recensione è falsa, riguarda un’esperienza mai vissuta, contiene accuse di fatti inesistenti, diventa gratuitamente offensiva oppure non rispetta i nuovi requisiti previsti per i settori interessati.

A quali recensioni si applica la nuova legge?

Il primo equivoco da evitare è pensare che le nuove regole riguardino qualsiasi recensione pubblicata su internet.

Non è così. Il Capo IV della legge n. 34 del 2026 è espressamente dedicato alle imprese della ristorazione e alle strutture del settore turistico situate in Italia, comprese quelle ricettive e termali, nonché alle attrazioni turistiche offerte sul territorio italiano. Parliamo quindi, ad esempio, di ristoranti, alberghi, residence, B&B e altre strutture ricettive, terme e attrazioni turistiche. (Ministero del Turismo)

La nuova disciplina specifica non riguarda invece, in quanto tale, la recensione lasciata a un avvocato, a un medico, a un concessionario d’auto, a un negozio di abbigliamento o a un’impresa edile. In questi settori continuano naturalmente ad applicarsi le norme generali sulla tutela del consumatore, sulle pratiche commerciali scorrette, sulla responsabilità civile e sulla diffamazione.

La distinzione è importante perché in rete si leggono spesso riassunti secondo i quali dal 2026 “tutte le recensioni devono essere pubblicate entro trenta giorni”. La legge n. 34 del 2026 non dice questo per qualsiasi attività economica: introduce quella particolare disciplina per il settore turistico e della ristorazione.

Entro quanto tempo bisogna pubblicare la recensione?

La novità forse più sorprendente riguarda il termine. L’art. 19 stabilisce che la recensione online è lecita, secondo la nuova disciplina, se viene rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio. (Doctrine)

Il legislatore ha evidentemente voluto privilegiare recensioni vicine temporalmente all’esperienza vissuta, riducendo il rischio di commenti pubblicati a distanza di molto tempo, quando i ricordi possono essere meno precisi o le condizioni della struttura possono essere cambiate.

Se quindi soggiorno in un albergo dal 10 al 15 agosto e voglio descrivere la mia esperienza, è opportuno farlo entro trenta giorni dalla fruizione del servizio. Non conviene aspettare mesi.

Questo termine non deve però essere confuso con un termine per presentare una querela, un reclamo o una richiesta di risarcimento. Riguarda la liceità della recensione online ai sensi di questa particolare normativa. I termini per esercitare eventuali diritti contro il professionista seguono regole completamente diverse.

Bisogna avere lo scontrino o la fattura per poter recensire?

No. Anche questo punto va chiarito.

La legge non stabilisce che soltanto chi possieda uno scontrino o una fattura possa scrivere una recensione. Prevede invece che la recensione accompagnata da evidenze del rilascio di documentazione fiscale si presuma autentica. (Mister Lex)

È una differenza importante. La ricevuta rappresenta una prova particolarmente forte del fatto che vi sia stata realmente una prestazione, ma la sua assenza non rende automaticamente falsa la recensione.

Pensiamo a una famiglia che soggiorna in albergo: la prenotazione e la fattura potrebbero essere intestate soltanto a uno dei componenti, mentre anche gli altri hanno personalmente utilizzato la struttura. Oppure al cliente di un ristorante che abbia partecipato a una cena pagata da un’altra persona. Il punto centrale della norma è l’effettiva e personale fruizione del servizio, non necessariamente l’intestazione del documento fiscale.

Naturalmente, se nasce una contestazione, poter dimostrare la propria presenza con prenotazione, ricevuta, pagamento, e-mail, fotografie o altra documentazione rende molto più semplice provare che la recensione nasce da un’esperienza reale.

Una recensione negativa è perfettamente lecita?

Può esserlo certamente. La legge contro le false recensioni non attribuisce ad alberghi e ristoranti un diritto a ricevere soltanto giudizi positivi.

Un cliente può scrivere che la camera era sporca, che ha aspettato un’ora per essere servito, che il personale è stato scortese, che la piscina pubblicizzata era chiusa o che ritiene il rapporto qualità-prezzo pessimo, purché distingua correttamente tra fatti e valutazioni personali.

Questo è un punto giuridicamente importante. Dire “ho aspettato un’ora prima di ricevere il primo piatto” significa riferire un fatto che, se contestato, dovrebbe poter essere sostenuto come vero. Dire invece “per me il servizio è stato pessimo” esprime un giudizio personale.

Il diritto di critica ammette per sua natura valutazioni soggettive e anche severe. La Cassazione continua però a distinguere la critica dalla falsa attribuzione di fatti: il giudizio può essere aspro, ma deve poggiare su un nucleo fattuale vero o ragionevolmente ritenuto tale e non trasformarsi in un’aggressione gratuita alla reputazione. (Corte di Cassazione)

Posso scrivere “sono dei truffatori”?

È proprio qui che una recensione rischia di trasformarsi in qualcosa di diverso.

Una cosa è descrivere un comportamento: “mi è stato addebitato un servizio che, secondo il contratto, ritenevo compreso nel prezzo”. Altra cosa è concludere: “sono truffatori”.

Attribuire a qualcuno una truffa, un furto, una frode, condizioni igieniche pericolose o altre condotte specifiche significa affermare fatti molto gravi. Se tali affermazioni non sono vere e dimostrabili, il rischio di una contestazione per diffamazione e di una richiesta di risarcimento aumenta considerevolmente.

È quindi quasi sempre preferibile raccontare precisamente ciò che è accaduto e lasciare che siano i lettori a formarsi il proprio giudizio. Una recensione dettagliata è anche molto più utile di una sequenza di insulti.

Scrivere “avevo prenotato una camera vista mare e mi è stata assegnata una camera affacciata sul parcheggio; ho chiesto la sostituzione e mi è stata negata” è informativo. Scrivere soltanto “ladri, disonesti, vergogna” fornisce pochissime informazioni agli altri utenti e può creare molti più problemi a chi lo pubblica.

E se la recensione racconta fatti veri ma usa toni molto duri?

La verità del fatto è fondamentale, ma non consente automaticamente qualsiasi forma espressiva.

Nel diritto di critica assume rilievo anche la cosiddetta continenza, cioè il rapporto tra il contenuto della critica e il modo in cui viene formulata. Non significa che una recensione debba essere gentile o diplomatica. Una persona profondamente insoddisfatta può utilizzare espressioni severe, ironiche o polemiche. Il limite viene superato quando il linguaggio diventa un’aggressione personale gratuita e non aggiunge nulla alla descrizione dell’esperienza.

La regola pratica è abbastanza semplice: criticare il servizio è molto più sicuro che insultare la persona.

“Il comportamento del direttore mi è sembrato arrogante e assolutamente inadeguato” è un giudizio sull’esperienza. Un insulto personale scollegato dai fatti ha una funzione diversa e può non essere protetto dal diritto di critica.

Chi non ha utilizzato il servizio può lasciare una recensione?

Per i settori soggetti alla nuova legge, il principio è chiaro: la recensione deve provenire da chi abbia effettivamente e personalmente utilizzato il servizio o la prestazione. Una recensione qualificata come verificata è espressamente considerata illecita se non proviene da una persona fisica che abbia realmente usufruito del servizio. (Senato)

Questo colpisce uno dei fenomeni più dannosi per le attività economiche: le recensioni scritte da persone che non sono mai state clienti, magari amici di un concorrente, conoscenti coinvolti in una lite o utenti mobilitati attraverso i social per abbassare artificialmente la valutazione di una struttura.

Se ho avuto una controversia con un ristorante, quindi, non posso invitare dieci amici a lasciargli una stella “per solidarietà” se quelle persone non vi hanno mai mangiato.

Allo stesso modo, il titolare non può organizzare una serie di recensioni entusiastiche scritte da amici, dipendenti o conoscenti che non hanno realmente usufruito del servizio.

È vietato offrire uno sconto in cambio della recensione?

La legge considera non lecita la recensione quando sia frutto della concessione o della promessa di sconti, benefici o altre utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. (Mister Lex)

La disposizione merita attenzione perché non riguarda soltanto il pagamento diretto di una recensione falsa. Anche formule apparentemente più innocenti come “lascia una recensione e riceverai uno sconto” entrano nel problema dell’incentivazione.

Il principio è comprensibile: una recensione dovrebbe rappresentare liberamente l’esperienza del cliente, non essere il risultato di un vantaggio economico promesso in cambio della sua pubblicazione.

Ancora più netto è l’art. 20, che vieta l’acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo e anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni. Per la violazione sono richiamati i poteri investigativi e sanzionatori dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando l’eventuale responsabilità penale quando ne ricorrano autonomamente i presupposti. (Senato)

Cosa succede dopo due anni?

È una delle parti più innovative e discutibili della nuova normativa.

L’art. 19 stabilisce che, per significativa mancanza di attualità, la recensione non è più lecita decorsi due anni dalla sua pubblicazione. (Senato)

Questo non significa, però, che allo scoccare del secondo anno tutte le recensioni scompaiano automaticamente da Google, Booking o dalle altre piattaforme. La legge prevede che il legale rappresentante della struttura, o un suo delegato, possa segnalare la recensione che non rispetta più i requisiti di liceità utilizzando la procedura prevista dal Digital Services Act, al fine di ottenerne la rimozione. (Doctrine)

Il meccanismo ha una logica particolare. Un giudizio negativo su un albergo scritto quattro o cinque anni prima potrebbe riferirsi a una gestione diversa, a camere successivamente ristrutturate o a servizi completamente cambiati. La legge ha scelto quindi di attribuire un peso specifico all’attualità dell’informazione.

Peraltro, la nuova disciplina non si applica alle recensioni già pubblicate prima della sua entrata in vigore, il 7 aprile 2026. (Confcommercio Ascom Bologna)

L’albergatore può far cancellare una recensione semplicemente perché non gli piace?

No.

Il fatto che una recensione sia molto negativa, abbassi la media della struttura o possa scoraggiare altri clienti non costituisce di per sé una ragione sufficiente per ottenerne la rimozione.

La nuova legge attribuisce alla struttura la possibilità di segnalare le recensioni che non rispettano i requisiti previsti: per esempio perché pubblicate da chi non ha usufruito del servizio, perché non pertinenti, incentivate, tardive o non più attuali secondo il limite biennale. La segnalazione finalizzata alla rimozione deve inoltre inserirsi nelle procedure previste dal Digital Services Act. (Senato)

Rimangono naturalmente le altre ipotesi nelle quali un contenuto può essere contestato perché diffamatorio, falso o comunque illecito secondo le regole generali.

Ma una recensione autentica, tempestiva, pertinente e correttamente formulata non diventa illecita soltanto perché il titolare non condivide il giudizio del cliente.

Se l’albergo mi offre un rimborso può chiedermi di cancellare la recensione?

Bisogna distinguere.

Le parti di una controversia possono certamente trovare un accordo economico sui problemi verificatisi durante il soggiorno. Un albergo può riconoscere un rimborso, una riduzione del prezzo o un altro importo per chiudere un reclamo.

Diverso è costruire o condizionare una recensione attraverso la promessa di un vantaggio. La nuova normativa vuole precisamente impedire che il contenuto delle recensioni venga comprato o influenzato economicamente.

Quando esiste una vera controversia tra cliente e struttura, è quindi molto più corretto tenere distinti i due piani: da una parte l’eventuale accordo sulla pretesa economica, dall’altra la gestione della recensione. Se l’accordo deve comprendere anche specifici impegni sulla pubblicazione o rimozione di contenuti, la clausola va valutata con attenzione alla luce delle norme applicabili e del caso concreto.

Una recensione anonima è vietata?

La legge concentra l’attenzione sull’effettività dell’esperienza, non introduce semplicemente una regola generale secondo cui ogni recensione debba mostrare pubblicamente nome, cognome e documento dell’autore.

Ciò che conta è che la recensione provenga realmente da una persona fisica che abbia utilizzato il servizio e che esistano sistemi idonei a contrastare quelle costruite artificialmente. Proprio sulle modalità operative di verifica l’AGCM ha avviato il 30 giugno 2026 una consultazione pubblica per le linee guida previste dall’art. 21 della legge, conclusasi il 15 luglio. Alla data del 26 agosto 2026, sul sito dell’Autorità risulta ancora pubblicato lo schema posto in consultazione e non risulta ancora pubblicato un successivo testo definitivo delle linee guida. (AGCM)

Questo è un punto da seguire, perché le linee guida dovranno concretizzare molti aspetti relativi ai sistemi di verifica e alle modalità con cui le imprese possono assicurare il rispetto dei nuovi requisiti.

Cosa deve fare chi vuole pubblicare una recensione negativa?

La strategia più semplice è anche quella giuridicamente più prudente: raccontare i fatti.

Conviene pubblicare la recensione tempestivamente, descrivere soltanto l’esperienza realmente vissuta, distinguere ciò che è accaduto dalle proprie valutazioni e conservare la documentazione. Prenotazione, fattura, scontrino, fotografie, e-mail e messaggi possono essere molto utili se la struttura contesta successivamente quanto scritto.

Se il problema è stato segnalato durante il soggiorno o la cena, è utile dirlo: “Ho segnalato il problema alla reception alle ore 18 e mi è stato risposto che non era possibile cambiare camera”. È molto più efficace di un insulto e offre a chi legge un’informazione concreta.

È inoltre preferibile evitare accuse di reati o comportamenti disonesti quando ciò che si vuole realmente raccontare è un disservizio contrattuale. Non tutto ciò che è scorretto, spiacevole o contestabile è una “truffa”.

Una recensione ben scritta non è quella meno severa. È quella che rende comprensibile perché il giudizio sia severo.

Cosa deve fare l’impresa davanti a una recensione falsa?

Anche il titolare dovrebbe evitare reazioni impulsive.

Prima di minacciare querele o richieste di risarcimento è opportuno verificare se il recensore sia effettivamente un cliente, confrontare ciò che scrive con prenotazioni e documentazione disponibile e distinguere le affermazioni fattuali dai giudizi soggettivi.

Se emerge che la persona non ha mai utilizzato il servizio, che la recensione è stata pubblicata fuori dai requisiti previsti dalla legge o che ricorrono gli altri presupposti di illiceità, potrà essere attivata la procedura di segnalazione alla piattaforma. Se invece il contenuto attribuisce falsamente fatti lesivi della reputazione, potranno essere valutati anche gli strumenti civilistici e penali previsti dall’ordinamento.

Ma la risposta pubblica alla recensione rimane spesso il primo strumento reputazionale. Una replica calma, precisa e documentata può essere più efficace, agli occhi dei futuri clienti, di una reazione aggressiva.

Le nuove regole eliminano il problema delle recensioni false?

Difficilmente una legge può eliminare da sola il fenomeno.

Il mercato delle recensioni artificiali comprende profili fittizi, pacchetti di interazioni, campagne coordinate e meccanismi tecnologicamente sempre più sofisticati. La legge n. 34 del 2026 introduce però principi molto chiari: chi recensisce deve avere realmente vissuto l’esperienza; la recensione deve essere tempestiva e pertinente; non può essere comprata o incentivata; le strutture devono poter segnalare contenuti che non rispettano questi requisiti. (Ministero del Turismo)

Allo stesso tempo, la nuova disciplina non deve diventare uno strumento per eliminare le critiche sgradite. Una recensione negativa autentica è utile proprio perché consente agli altri consumatori di conoscere anche ciò che non ha funzionato.

La tutela della reputazione dell’impresa e la libertà di critica del cliente devono quindi continuare a essere bilanciate.

In conclusione

Dal 7 aprile 2026, per alberghi, ristoranti e altre attività comprese nel settore turistico interessato dalla legge, le recensioni online hanno regole nuove. Devono provenire da persone che abbiano realmente utilizzato il servizio, essere pubblicate entro trenta giorni, riguardare l’esperienza effettivamente vissuta e non essere ottenute attraverso sconti o altri vantaggi. Dopo due anni, secondo la nuova disciplina, perdono il requisito dell’attualità e possono essere segnalate per la rimozione. (Senato)

Ma il principio più importante rimane semplice: una recensione negativa non è una recensione illecita.

Il cliente ha diritto di raccontare che la propria esperienza è stata pessima, anche con parole molto critiche. Deve però raccontare fatti veri, distinguere le proprie opinioni dalle accuse fattuali e non utilizzare la recensione come occasione per un’aggressione personale. Dall’altra parte, l’impresa ha diritto di difendersi dalle recensioni inventate, manipolate o pubblicate da persone che non hanno mai utilizzato il servizio.

Le stelle contano, ma contano ancora di più le parole con cui si spiega perché quelle stelle siano state assegnate.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Ho comprato un’auto usata dal concessionario e si è rotta: chi paga?

Garanzia legale, guasti dopo l’acquisto, normale usura e clausole “12 mesi”: quali sono i diritti di chi compra un’auto usata da un professionista

Si compra un’automobile usata da un concessionario, magari dopo averla provata per pochi minuti. Il venditore assicura che la vettura è stata controllata e che non presenta problemi. Dopo qualche settimana, però, si accende una spia, il cambio comincia a funzionare male, il motore perde potenza oppure l’auto deve essere portata in officina per una riparazione costosa.

A quel punto iniziano spesso le discussioni. Il concessionario sostiene che l’automobile è usata e quindi non può essere garantita come una vettura nuova; oppure afferma che la garanzia riguarda soltanto motore e cambio, che il componente è soggetto a usura o che il cliente avrebbe dovuto acquistare una copertura aggiuntiva.

La prima cosa da chiarire è che chi acquista un’auto usata da un professionista come consumatore beneficia della garanzia legale prevista dal Codice del consumo. Questa tutela è diversa dalle eventuali garanzie commerciali offerte dal concessionario, dal produttore o da società esterne e non può essere semplicemente eliminata dal contratto. (Ministero dell’Interno)

La garanzia esiste anche sulle auto usate?

Sì. La disciplina sulla garanzia legale si applica anche ai beni di seconda mano venduti da un professionista a un consumatore e quindi, naturalmente, anche alle automobili usate acquistate da un concessionario o da un rivenditore professionale. (Ministero dell’Interno)

La durata ordinaria della responsabilità del venditore è di due anni dalla consegna. Per i beni usati, tuttavia, venditore e compratore possono accordarsi per ridurre questo periodo, ma mai al di sotto di un anno. Questo significa che la famosa “garanzia di dodici mesi” non deriva automaticamente dal fatto che l’automobile sia usata: deve esistere un accordo che riduca la durata rispetto ai due anni ordinari. (Ministero dell’Interno)

Se nel contratto non è stata validamente pattuita questa riduzione, non si può semplicemente dare per scontato che ogni auto usata sia garantita soltanto per dodici mesi.

Essere usata non significa essere priva di garanzia

Naturalmente, un’automobile con dieci anni e 150.000 chilometri non può essere valutata come una vettura appena uscita dalla fabbrica. La legge tiene conto del tempo di precedente utilizzo e della normale usura del bene. La garanzia sui beni usati riguarda infatti i difetti di conformità e non il deterioramento che può ragionevolmente derivare dall’età e dall’uso precedente. (Ministero dell’Interno)

Questa distinzione è il centro di molte controversie.

Se dopo l’acquisto devono essere sostituite pastiglie dei freni normalmente consumate, pneumatici arrivati fisiologicamente alla fine della loro vita oppure altri componenti il cui deterioramento è coerente con chilometraggio, età e condizioni dichiarate dell’auto, non significa necessariamente che vi sia un difetto di conformità.

Diverso è il caso di un guasto grave e anomalo che esisteva già, almeno nella sua causa, al momento della vendita e che rende l’automobile diversa da ciò che era stato promesso o da ciò che un acquirente poteva ragionevolmente aspettarsi da un veicolo di quelle caratteristiche.

Non basta quindi dire “è un pezzo soggetto a usura” per chiudere la questione. Bisogna stabilire se quel determinato guasto costituisca davvero normale deterioramento oppure manifesti un problema già presente al momento della consegna.

Che cosa significa “difetto di conformità”?

L’automobile deve anzitutto corrispondere alla descrizione contenuta nel contratto e alle caratteristiche dichiarate dal venditore. Deve inoltre essere idonea all’uso normale di un veicolo di quella tipologia e presentare qualità, funzionalità, durabilità e sicurezza che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi, considerando naturalmente che si tratta di un bene usato. (Ministero dell’Interno)

Se l’annuncio indicava, ad esempio, un determinato chilometraggio, una specifica versione, determinati accessori o particolari condizioni del veicolo, questi elementi possono assumere rilevanza nella valutazione della conformità.

Lo stesso vale per dichiarazioni come “auto completamente revisionata”, “nessun lavoro da eseguire”, “motore appena rifatto” o altre affermazioni che abbiano concretamente inciso sulla scelta dell’acquirente. La conformità non si valuta soltanto sulla base del fatto che la vettura riesca ancora a muoversi: bisogna confrontare ciò che è stato consegnato con ciò che era stato pattuito e ragionevolmente promesso.

Se l’auto si rompe dopo tre mesi significa automaticamente che il concessionario deve pagare?

Non automaticamente, ma per il consumatore esiste una regola probatoria molto importante.

Il Codice del consumo stabilisce che, salvo prova contraria, un difetto di conformità che si manifesta entro un anno dalla consegna si presume esistente già in quel momento, a meno che questa presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con quella del difetto. In questa prima fase spetta quindi al venditore dimostrare che il problema è sorto successivamente alla consegna, ad esempio per un uso scorretto, un incidente, una cattiva manutenzione o altra causa sopravvenuta. (Normattiva)

È una tutela particolarmente importante nell’acquisto di un’auto usata, perché molti difetti non sono visibili durante una breve prova prima della firma. Un problema al motore, alla trasmissione o all’elettronica può manifestarsi soltanto dopo qualche settimana.

Se invece il difetto si manifesta dopo il primo anno, il quadro probatorio cambia: sarà il consumatore a dover dimostrare che il problema era già presente al momento della consegna, anche se si è manifestato soltanto successivamente. (Ministero dell’Interno)

Una relazione tecnica può quindi diventare decisiva, soprattutto quando è trascorso molto tempo dall’acquisto.

Il concessionario può rispondere: “La garanzia copre solo motore e cambio”?

Bisogna distinguere la garanzia legale dalla garanzia commerciale.

La garanzia legale deriva direttamente dalla legge e riguarda il difetto di conformità del bene. La garanzia commerciale è invece una protezione ulteriore che può essere offerta dal venditore, dal produttore o da un altro soggetto e può avere limiti propri: determinati componenti, franchigie, massimali, officine convenzionate o particolari procedure. (Ministero dell’Interno)

Una garanzia commerciale limitata a “motore e cambio” non può però cancellare i diritti che il consumatore possiede per legge nei confronti del venditore. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorda espressamente che la garanzia commerciale può ampliare la tutela legale, non ridurla. (Ministero dell’Interno)

Di conseguenza, se il problema riguarda un componente escluso dalla polizza aggiuntiva, bisogna ancora chiedersi se esso costituisca un difetto di conformità per il quale risponde il venditore. Sono due verifiche diverse.

E se nel contratto c’è scritto “vista e piaciuta”?

Neppure una formula generale può trasformare la vendita professionale a un consumatore in un acquisto completamente privo di tutela.

Il Codice del consumo considera inderogabili i diritti riconosciuti al consumatore: è nullo il patto concluso prima della comunicazione del difetto che elimini o limiti, anche indirettamente, le tutele previste dalla legge. (Ministero dell’Interno)

Questo non significa che l’acquirente possa lamentare successivamente qualsiasi caratteristica che conosceva perfettamente quando ha comprato la vettura. Un graffio chiaramente visibile, un accessorio dichiarato non funzionante o un difetto espressamente considerato nella trattativa non possono essere trattati nello stesso modo di un problema occulto manifestatosi dopo la consegna.

Ma una formula generica inserita nel contratto non consente al professionista di sottrarsi preventivamente a tutta la disciplina della garanzia legale.

Posso portare immediatamente l’auto dal mio meccanico e poi mandare il conto al concessionario?

È una scelta rischiosa.

Quando emerge un problema, il primo interlocutore dovrebbe essere il venditore. La garanzia legale grava infatti su chi ha venduto il bene al consumatore, non necessariamente sull’officina scelta dal cliente, sul produttore dell’automobile o sulla società che gestisce un’eventuale garanzia commerciale. (Ministero dell’Interno)

È quindi opportuno contestare tempestivamente il difetto per iscritto e mettere il concessionario nella condizione di verificare il veicolo e proporre il rimedio previsto dalla legge.

Se, senza alcuna comunicazione, il cliente porta l’automobile in un’altra officina, autorizza una riparazione costosa e successivamente presenta la fattura al venditore, può nascere una seconda controversia sulla necessità dei lavori, sul loro costo e sulla possibilità che il concessionario avrebbe avuto di eseguire direttamente la riparazione.

Naturalmente possono esistere situazioni di urgenza nelle quali non è ragionevole continuare a utilizzare il mezzo o attendere. Anche in quel caso, però, è prudente documentare il guasto, conservare i componenti sostituiti quando possibile e informare immediatamente il venditore.

Che cosa posso chiedere al concessionario?

La legge prevede anzitutto il ripristino della conformità attraverso riparazione o sostituzione, senza spese per il consumatore. Esiste una gerarchia tra i rimedi: riduzione del prezzo e risoluzione del contratto diventano utilizzabili nelle situazioni previste dalla legge, ad esempio quando i rimedi primari non siano praticabili o non vengano eseguiti correttamente. (Ministero dell’Interno)

Nelle automobili usate la sostituzione con un veicolo identico può essere concretamente difficile, perché ogni auto presenta età, chilometraggio, allestimento e storia differenti. Ciò non significa, però, che il concessionario possa limitarsi a rifiutare qualsiasi intervento.

Nella maggior parte dei casi la prima soluzione concreta sarà quindi la riparazione del veicolo a carico del venditore, se il problema rientra nella garanzia legale.

La riparazione deve essere gratuita?

Sì, quando viene effettuata nell’ambito della garanzia legale per rimediare a un difetto di conformità.

Il consumatore ha diritto al ripristino senza spese. Non dovrebbe quindi essere costretto a pagare manodopera, ricambi o costi necessari per eliminare il difetto coperto dalla garanzia. (Ministero dell’Interno)

Il problema concreto è spesso stabilire se tutti i lavori proposti dall’officina siano effettivamente collegati al difetto di conformità oppure se comprendano anche interventi di manutenzione e componenti normalmente usurati. È quindi utile che preventivo e fattura distinguano chiaramente le diverse voci.

Quanto tempo può tenere l’auto in officina?

La legge non stabilisce un numero fisso di giorni valido per qualsiasi riparazione. Il ripristino deve però avvenire entro un termine ragionevole e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, considerando la natura del bene e lo scopo per il quale è stato acquistato.

Un’automobile è normalmente un bene destinato a essere utilizzato quotidianamente per lavoro, famiglia e spostamenti. Una riparazione che si prolunga senza spiegazioni per settimane o mesi può quindi assumere un rilievo ben diverso rispetto a quella di un bene non essenziale.

Bisogna naturalmente considerare la complessità del guasto, la disponibilità dei ricambi e le circostanze concrete. Il venditore non può essere considerato inadempiente perché una riparazione tecnicamente complessa richiede qualche giorno in più, ma non può neppure lasciare indefinitamente il cliente senza automobile limitandosi a dire che “il pezzo non è ancora arrivato”.

Ho diritto automaticamente a un’auto sostitutiva?

Non necessariamente.

La garanzia legale impone che il ripristino avvenga senza notevoli inconvenienti, ma non prevede in termini generali e automatici che per ogni riparazione debba essere fornita gratuitamente un’altra automobile.

Il diritto a un veicolo sostitutivo può però derivare da una garanzia commerciale, dal contratto, dai servizi aggiuntivi acquistati o da specifici impegni assunti dal concessionario. La garanzia commerciale può infatti prevedere prestazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge, compresa proprio la disponibilità di un mezzo sostitutivo. (Ministero dell’Interno)

Prima di pagare autonomamente per il noleggio di un’altra auto pensando di addebitarne certamente il costo al venditore, è quindi opportuno verificare contratto e circostanze concrete.

Quando posso chiedere la riduzione del prezzo?

Se il difetto non viene eliminato secondo le modalità previste dalla legge, oppure ricorrono le altre condizioni stabilite dal Codice del consumo, il cliente può chiedere una riduzione proporzionale del prezzo.

Questo rimedio può essere particolarmente utile quando il consumatore intende conservare l’automobile nonostante un difetto o una caratteristica che ne diminuisce il valore, oppure quando il ripristino completo non sia concretamente possibile ma il mezzo rimanga utilizzabile.

La riduzione non viene determinata scegliendo una cifra arbitraria: dovrebbe riflettere la differenza tra il valore del bene conforme e quello del veicolo effettivamente ricevuto.

Posso restituire l’automobile e riavere i soldi?

In determinati casi sì, ma la risoluzione del contratto non è il primo rimedio disponibile per qualsiasi difetto.

Il Codice del consumo consente di arrivare alla risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135-bis, ad esempio quando il venditore non abbia ripristinato la conformità, il difetto permanga nonostante il tentativo di riparazione oppure emerga dalle circostanze che il problema non verrà risolto entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti. Per i difetti di lieve entità la risoluzione non rappresenta normalmente il rimedio appropriato. (Ministero dell’Interno)

Se un’automobile manifesta ripetutamente un grave problema meccanico che impedisce di utilizzarla, viene portata più volte in officina e il difetto continua a presentarsi, la situazione è evidentemente diversa da quella di un piccolo difetto estetico facilmente eliminabile.

Anche qui bisogna evitare automatismi: prima di comunicare unilateralmente che “restituisco la macchina e rivoglio tutto il prezzo” è necessario verificare se i presupposti per sciogliere il contratto esistano realmente.

E se il guasto dipende da una cattiva manutenzione?

La garanzia legale non trasforma il concessionario in responsabile di qualsiasi problema che si verifichi durante il periodo successivo alla vendita.

Sono esclusi i difetti sopravvenuti dovuti, ad esempio, a uso improprio, incidenti, mancata manutenzione o interventi eseguiti successivamente in modo scorretto. Il Ministero distingue espressamente i difetti originari dai problemi derivanti dall’uso o dalla cattiva manutenzione. (Ministero dell’Interno)

È quindi importante rispettare le manutenzioni previste e conservare fatture e documentazione degli interventi effettuati. Se il concessionario sostiene che il motore si è danneggiato perché l’acquirente non ha effettuato un controllo o ha utilizzato un lubrificante errato, la documentazione della manutenzione può assumere un ruolo decisivo.

E se ho comprato l’auto con partita IVA?

Il Codice del consumo tutela chi acquista come consumatore, cioè per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Se l’automobile viene acquistata nell’ambito dell’attività e il contratto è concluso tra professionisti, non si applica automaticamente la disciplina speciale della garanzia legale prevista per il consumatore. Lo stesso Ministero precisa che le regole degli artt. 128 e seguenti del Codice del consumo non si applicano ai rapporti tra professionisti o aziende. (Ministero dell’Interno)

Questo non significa che l’acquirente professionale sia privo di tutela: trovano applicazione le regole del codice civile e quelle eventualmente previste dal contratto. Ma termini, onere della prova e rimedi possono essere differenti.

Per questo è importante verificare chi risulta acquirente nel contratto e in quale qualità abbia effettuato l’acquisto.

E se compro l’automobile da un privato?

Anche in questo caso la disciplina è diversa.

La garanzia legale del Codice del consumo presuppone una vendita tra un professionista e un consumatore. Non si applica alla vendita di un’auto usata tra due privati. (Ministero dell’Interno)

La vendita privata rimane comunque soggetta alle norme del codice civile sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, ma i termini e le regole sono diversi e richiedono particolare rapidità nella contestazione.

È quindi sbagliato utilizzare indifferentemente le espressioni “garanzia di due anni” o “garanzia di un anno” senza prima verificare chi abbia venduto l’automobile.

Il concessionario dice che devo rivolgermi alla società che gestisce la garanzia

Può accadere che insieme all’auto venga consegnato un certificato di una società esterna che gestisce una garanzia convenzionale. Il cliente segnala il guasto e il concessionario risponde: “Deve chiamare loro, noi non c’entriamo”.

La risposta è incompleta.

Il consumatore può certamente utilizzare una garanzia commerciale quando essa offre una soluzione conveniente, ma la responsabilità derivante dalla garanzia legale rimane in capo al venditore. Il Ministero chiarisce espressamente che, per i difetti di conformità, il consumatore deve poter rivolgersi al venditore con il quale ha concluso il contratto. (Ministero dell’Interno)

I rapporti tra concessionario, società di garanzia, precedente proprietario e altri soggetti della catena commerciale non dovrebbero privare il consumatore dei diritti che la legge gli attribuisce nei confronti di chi gli ha venduto la vettura.

Che cosa conviene fare appena compare il problema?

La prima cosa è evitare di continuare a utilizzare l’automobile quando il guasto potrebbe aggravare il danno o compromettere la sicurezza. È poi opportuno documentare immediatamente il problema: fotografie delle spie, messaggi della centralina, video, diagnosi dell’officina, eventuale soccorso stradale e ogni altra informazione utile.

Il concessionario deve essere informato per iscritto, descrivendo il difetto e chiedendo di prendere in carico il veicolo nell’ambito della garanzia legale. È preferibile evitare comunicazioni esclusivamente telefoniche, perché a distanza di mesi può diventare difficile dimostrare quando il problema sia stato segnalato e quale risposta sia stata fornita.

È inoltre opportuno conservare contratto di acquisto, annuncio pubblicitario, eventuale scheda dei controlli effettuati prima della vendita, certificato di garanzia commerciale, documentazione della manutenzione e tutte le fatture relative agli interventi successivi.

Una perizia è sempre necessaria?

No, soprattutto quando il problema si manifesta poco dopo l’acquisto e il concessionario ne riconosce l’esistenza.

Può però diventare molto utile quando venditore e cliente danno spiegazioni opposte sull’origine del guasto. Se il concessionario sostiene che il motore si sia rotto per un uso scorretto e il compratore ritiene invece che il problema fosse già presente alla consegna, una relazione tecnica può consentire di ricostruire natura, causa e probabile epoca di insorgenza del difetto.

La prova tecnica assume ancora maggiore importanza quando il problema emerge dopo il primo anno, perché viene meno la presunzione favorevole al consumatore prevista per i difetti manifestatisi nei primi dodici mesi. (Ministero dell’Interno)

Gli errori da evitare

Il primo errore è credere che un’auto usata venduta da un concessionario non abbia garanzia. Il secondo è pensare che la durata sia automaticamente di dodici mesi: la legge consente di ridurla rispetto ai due anni, ma occorre un accordo e non si può scendere sotto un anno. (Ministero dell’Interno)

Il terzo è confondere la garanzia commerciale con quella legale e accettare senza verifiche che il venditore risponda soltanto di “motore e cambio”. Il quarto è far riparare immediatamente l’auto da un’altra officina senza mettere il concessionario nella possibilità di intervenire, salvo i casi in cui l’urgenza renda necessario un comportamento diverso.

Il quinto è continuare a utilizzare l’automobile nonostante un guasto serio, rischiando di aggravarlo. Il sesto è discutere per settimane soltanto al telefono senza inviare alcuna contestazione scritta. Il settimo è buttare la documentazione pubblicitaria: ciò che il concessionario ha dichiarato sulle condizioni della vettura può essere importante per stabilire che cosa il consumatore avesse diritto di aspettarsi.

In conclusione

Comprare un’automobile usata significa accettare che il veicolo abbia già avuto una vita e presenti un grado di usura coerente con età e chilometraggio. Non significa, però, accettare qualsiasi guasto che si manifesti subito dopo la consegna.

Quando la vendita avviene tra un concessionario professionale e un consumatore, esiste una garanzia legale di conformità. La responsabilità dura normalmente due anni e, per l’usato, può essere ridotta consensualmente ma non al di sotto di un anno. Se il difetto si manifesta entro i primi dodici mesi, opera inoltre una presunzione particolarmente importante a favore del consumatore. (Ministero dell’Interno)

La questione decisiva rimane stabilire se si tratti di normale usura o di un difetto già esistente al momento della consegna. Per questo contano il contratto, le caratteristiche promesse, il chilometraggio, la manutenzione e, quando necessario, la valutazione di un tecnico.

La frase “è un’auto usata” non chiude quindi la discussione. La domanda corretta è un’altra: il guasto è compatibile con ciò che il consumatore aveva acquistato e poteva ragionevolmente aspettarsi, oppure dimostra che il veicolo non era conforme al contratto?

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: auto usata, garanzia auto usata, concessionario, difetto di conformità, guasto auto usata, garanzia legale, Codice del consumo, riparazione auto, garanzia 12 mesi, tutela consumatore, compravendita auto, Luca Tantalo, ADR Center

Ho prestato soldi a un familiare senza scrittura: posso riaverli?

Bonifici tra genitori e figli, prestiti tra partner e somme date senza contratto: come dimostrare che il denaro doveva essere restituito

Un genitore versa 30.000 euro al figlio per aiutarlo ad acquistare una casa. Un fratello presta una somma all’altro per superare un momento di difficoltà. Durante una convivenza uno dei partner trasferisce all’altro 20.000 euro per consentirgli di affrontare una spesa importante. Nessuno firma nulla: tra familiari o persone legate affettivamente chiedere una ricevuta può sembrare quasi una mancanza di fiducia.

Passano alcuni anni, i rapporti cambiano e chi ha consegnato il denaro ne chiede la restituzione. La risposta è: “Non era un prestito. Me li avevi regalati”.

Da quel momento il problema non è più dimostrare che il denaro sia stato trasferito. Un bonifico può provarlo facilmente. Bisogna dimostrare qualcosa di diverso e molto più importante: che quella somma era stata consegnata con l’accordo che sarebbe stata restituita.

È questa la principale difficoltà dei prestiti tra familiari e persone legate da rapporti affettivi.

Per prestare denaro è necessario un contratto scritto?

In linea generale, no. Il codice civile definisce il mutuo come il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Non è prevista, in via generale, una forma scritta come requisito necessario per l’esistenza del contratto. (pacinieditore.xligo.com)

Un prestito può quindi essere concluso anche verbalmente e perfezionarsi con la consegna del denaro. Questo, però, non significa che sia prudente trasferire somme rilevanti senza lasciare alcuna traccia dell’accordo.

Finché le parti sono d’accordo, la mancanza di una scrittura non crea particolari difficoltà. I problemi cominciano quando chi ha ricevuto il denaro nega che dovesse restituirlo.

Il bonifico dimostra che si trattava di un prestito?

Non necessariamente.

La Cassazione ha più volte chiarito che chi chiede la restituzione di una somma sostenendo di averla concessa in prestito deve provare non soltanto di aver consegnato il denaro, ma anche il titolo della consegna, cioè l’esistenza dell’obbligo di restituzione.

La prova che 20.000 euro sono passati dal conto di una persona a quello di un’altra dimostra il trasferimento, ma non spiega da sola perché quel trasferimento sia avvenuto. La somma potrebbe essere stata versata a titolo di prestito, donazione, pagamento di un debito, contributo alle spese familiari o per un’altra ragione. La mera dazione di denaro, quindi, non basta automaticamente a fondare la richiesta di restituzione. (misterlex.it)

È proprio per questo che nei rapporti familiari una questione apparentemente semplice può trasformarsi, a distanza di anni, in una controversia difficile da provare.

Quanto conta la causale “prestito” nel bonifico?

Conta molto, ma non è necessariamente decisiva da sola.

La Cassazione, con la sentenza n. 19622 del 16 luglio 2024, ha esaminato una controversia nella quale diversi bonifici riportavano le causali “prestito” o “prestito infruttifero”. La Corte ha chiarito che la causale inserita da chi dispone il bonifico non costituisce, da sola, la prova diretta che il beneficiario abbia assunto l’obbligo di restituzione, perché si tratta pur sempre di un’indicazione proveniente dal disponente.

La causale può però costituire un importante elemento indiziario, da valutare insieme agli altri elementi disponibili. Nel caso deciso dalla Cassazione, ai bonifici si aggiungevano una e-mail, una conversazione telefonica e un riconoscimento parziale del debito. L’insieme di questi elementi è stato ritenuto idoneo a dimostrare la natura di prestito delle somme trasferite. (doctrine.it)

Scrivere “prestito infruttifero” è quindi certamente meglio che indicare causali generiche come “aiuto”, “trasferimento”, “regalo” o lasciare addirittura lo spazio vuoto. Per somme importanti, tuttavia, è preferibile che esista anche una dichiarazione proveniente da chi riceve il denaro.

Se chi ha ricevuto i soldi dice che erano un regalo, deve provarlo lui?

Non necessariamente. È uno degli aspetti che più spesso sorprende chi ha effettuato il versamento.

Se il creditore agisce sostenendo di avere concesso un prestito, spetta a lui provare il fatto costitutivo della propria richiesta: la consegna del denaro e l’esistenza dell’accordo restitutorio. Il fatto che il beneficiario ammetta di avere ricevuto la somma ma sostenga che si trattasse di una liberalità non comporta automaticamente l’inversione dell’onere della prova.

La Cassazione ha chiarito che la contestazione del beneficiario, il quale riconosca di avere ricevuto il denaro ma ne indichi una diversa ragione, non solleva chi chiede la restituzione dall’obbligo di dimostrare che esistesse un mutuo. (misterlex.it)

Non basta quindi dire: “Io ho dimostrato il bonifico, adesso lui deve provare che era un regalo”. Chi domanda la restituzione deve fornire elementi dai quali risulti che il denaro era stato consegnato con l’accordo di riaverlo.

WhatsApp, e-mail e messaggi possono provare il prestito?

Sì, e molto spesso sono proprio questi documenti a risolvere il problema.

Immaginiamo che, dopo avere ricevuto il denaro, il figlio scriva al padre: “Appena vendo l’appartamento ti restituisco i 30.000 euro”. Oppure che il partner invii un messaggio dicendo: “Questo mese non riesco ancora a restituirti la prima parte del prestito”.

Messaggi di questo tipo possono avere una notevole importanza probatoria, perché provengono proprio dal soggetto che ha ricevuto la somma e contengono un riconoscimento dell’obbligo di restituzione.

La Cassazione ha confermato nel 2025 che i messaggi WhatsApp e gli SMS possono essere utilizzati come prova documentale, anche attraverso gli screenshot, purché sia possibile verificarne la provenienza e l’attendibilità. (ecnews.it)

E-mail, messaggi, lettere e altre comunicazioni dovrebbero quindi essere conservati integralmente. In una futura controversia possono risultare molto più importanti della semplice ricevuta del bonifico.

E se una parte della somma è stata già restituita?

Anche i rimborsi parziali possono costituire elementi particolarmente significativi.

Se una persona riceve 30.000 euro e nei mesi successivi effettua tre bonifici da 2.000 euro con causale “restituzione prestito”, diventa certamente più difficile sostenere che la somma originaria fosse un regalo.

Il pagamento parziale può inoltre assumere rilievo come riconoscimento del debito, anche ai fini della prescrizione, purché sia possibile collegarlo in modo sufficientemente chiaro proprio all’obbligazione di cui si discute.

Ancora una volta, quindi, la causale e la documentazione sono fondamentali. Se tra le stesse persone esistono numerosi rapporti economici e vengono effettuati trasferimenti senza alcuna indicazione, ricostruire dopo anni a quale debito si riferisse un determinato pagamento può diventare molto difficile.

Se non abbiamo stabilito quando dovevano essere restituiti i soldi?

L’assenza di una data di restituzione non impedisce, di per sé, di qualificare il rapporto come mutuo.

L’art. 1817 c.c. prevede espressamente che, quando le parti non abbiano fissato un termine, questo possa essere stabilito dal giudice tenendo conto delle circostanze. Lo stesso vale quando sia stato convenuto che il debitore restituirà il denaro “quando potrà”. (def.giustiziatributaria.gov.it)

La frase “te li restituirò quando potrò” non equivale quindi necessariamente a una rinuncia alla restituzione.

È comunque molto meglio stabilire una data o almeno un criterio determinabile: “entro il 31 dicembre”, “in dieci rate mensili”, “alla vendita dell’immobile”, oppure un’altra modalità compatibile con le esigenze delle parti.

Attenzione alla prescrizione, soprattutto quando manca un termine

Questo è un punto particolarmente delicato.

Il diritto alla restituzione di una somma concessa a mutuo è soggetto, in linea generale, alla prescrizione ordinaria decennale. Quando è stata prevista una precisa scadenza, il problema è normalmente più semplice perché il diritto alla restituzione diventa esigibile secondo quanto concordato.

Più insidioso è il prestito nel quale non sia stato indicato alcun termine. La giurisprudenza ha affermato che, proprio perché il mutuante può chiedere al giudice la fissazione del termine ai sensi dell’art. 1817 c.c., la prescrizione può iniziare a decorrere sin dalla conclusione del contratto. Non è quindi prudente pensare che, in assenza di una data di restituzione, il credito possa essere richiesto senza limiti temporali. (brocardi.it)

Gli eventuali riconoscimenti del debito e gli atti validamente interruttivi della prescrizione possono naturalmente incidere sul calcolo. Quando sono trascorsi molti anni, quindi, è necessario ricostruire con attenzione date, comunicazioni e pagamenti prima di iniziare un’azione.

Una novità importante per i prestiti tra conviventi

Su questo punto è intervenuta nel 2026 una decisione particolarmente importante della Corte costituzionale.

Fino a poco tempo fa l’art. 2941 c.c. prevedeva la sospensione della prescrizione tra i coniugi, ma non tra conviventi di fatto. Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima questa differenza, stabilendo che la prescrizione deve rimanere sospesa anche tra i conviventi di fatto. (cortecostituzionale.it)

La vicenda dalla quale è nata la questione riguardava proprio un credito derivante da somme che una convivente sosteneva di avere concesso in prestito al partner. La Corte ha ritenuto irragionevole pretendere che, per evitare la prescrizione, una persona debba compiere atti di recupero del credito durante una stabile convivenza affettiva, mettendo così a rischio il rapporto familiare.

Per i prestiti tra conviventi questa decisione può quindi avere conseguenze molto importanti: il tempo trascorso durante la convivenza deve essere considerato alla luce della sospensione della prescrizione riconosciuta dalla Corte costituzionale. (gazzettaufficiale.it)

La regola, però, non può essere estesa indistintamente a qualsiasi rapporto familiare. Un prestito tra genitore e figlio adulto, tra fratelli o tra amici deve essere valutato secondo le specifiche cause di sospensione e interruzione previste dalla legge.

Un prestito tra familiari può essere senza interessi?

Sì, ma è opportuno dirlo chiaramente.

L’art. 1815 c.c. prevede che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario debba corrispondere gli interessi. Nulla impedisce, però, di concordare un mutuo gratuito, ed è proprio ciò che accade frequentemente nei rapporti familiari. (pacinieditore.xligo.com)

Se l’intenzione è semplicemente aiutare un figlio, un fratello o il partner senza ottenere alcun rendimento, conviene quindi specificare espressamente che si tratta di un “prestito infruttifero”, chiarendo che dovrà essere restituito soltanto il capitale.

Una formula precisa evita che, anni dopo, si apra una seconda discussione non soltanto sulla restituzione della somma, ma anche sull’eventuale debenza degli interessi.

Meglio il bonifico o il contante?

Per somme significative il bonifico è nettamente preferibile, soprattutto perché consente di dimostrare con certezza data, importo, provenienza e destinatario del trasferimento.

Chi sostiene di aver prestato in contanti 20.000 o 30.000 euro a un familiare senza alcuna ricevuta si trova inevitabilmente in una posizione probatoria molto più difficile. Potrebbe essere necessario ricorrere a testimonianze o ad altri elementi indiretti, con tutte le limitazioni e le incertezze del caso.

La tracciabilità non dimostra automaticamente il mutuo, ma almeno elimina una prima possibile contestazione: quella secondo cui il denaro non sarebbe mai stato consegnato.

Cosa succede se il prestito serviva per comprare una casa?

È un caso molto frequente.

Un genitore può trasferire una somma al figlio affinché paghi una parte del prezzo di un immobile. Quel trasferimento può però avere significati giuridici molto diversi. Potrebbe essere un vero prestito da restituire oppure una liberalità destinata a favorire l’acquisto dell’immobile.

Non basta quindi dimostrare che il padre abbia versato 50.000 euro utilizzati dal figlio per comprare casa. Se successivamente ne viene chiesta la restituzione, sarà necessario dimostrare che tra le parti esisteva un accordo per il rimborso.

Anche qui diventano importanti la causale del bonifico, le comunicazioni precedenti e successive, eventuali restituzioni parziali e ogni altro documento che consenta di comprendere quale fosse la volontà delle parti al momento del trasferimento.

E se chi ha prestato il denaro muore?

La mancanza di documentazione può creare problemi ancora maggiori nelle successioni.

Gli eredi possono subentrare nei crediti del defunto e chiedere la restituzione di un prestito ancora dovuto, ma dovranno poter dimostrare che quel credito esisteva. Un bonifico effettuato molti anni prima dal genitore a uno dei figli può essere interpretato in modi diversi se non esistono altri elementi capaci di chiarirne la natura.

La questione può diventare ancora più delicata nei rapporti tra coeredi, soprattutto quando uno sostiene che il fratello abbia già ricevuto importanti somme dal genitore e l’altro afferma invece che si trattasse di un prestito mai restituito.

Una breve scrittura predisposta al momento del trasferimento può evitare, molti anni dopo, una complessa controversia successoria.

Come fare un prestito familiare senza complicarsi la vita?

Non è necessario predisporre un contratto di venti pagine.

Per la maggior parte dei prestiti familiari può essere sufficiente una scrittura semplice nella quale siano indicati chi consegna il denaro, chi lo riceve, l’importo, la dichiarazione che la somma viene concessa a titolo di prestito, se il finanziamento sia infruttifero oppure produca interessi e quando o secondo quali modalità dovrà essere restituito.

È opportuno che il documento sia datato e sottoscritto da entrambe le parti e che il trasferimento venga effettuato con bonifico, utilizzando una causale coerente con quanto scritto.

Per esempio: “Prestito infruttifero come da accordo del 20 agosto 2026”.

Se non si vuole predisporre una vera scrittura, almeno una e-mail o uno scambio di messaggi nel quale entrambe le parti riconoscano con chiarezza la natura del prestito può essere molto utile. Naturalmente, per somme elevate o accordi complessi è preferibile una documentazione più strutturata.

E se il denaro è già stato prestato senza scrivere nulla?

Non significa che sia perduto.

Bisogna ricostruire tutto ciò che è rimasto del rapporto: bonifici, causali, messaggi, e-mail, richieste di restituzione, risposte del debitore, eventuali pagamenti parziali, riconoscimenti del debito e circostanze nelle quali il denaro era stato richiesto e consegnato.

La Cassazione ha espressamente ammesso che l’esistenza dell’obbligazione restitutoria possa essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi, senza che sia indispensabile produrre un contratto sottoscritto dalle parti. La causale del bonifico può quindi concorrere con altri elementi a dimostrare l’esistenza del prestito. (doctrine.it)

Prima di inviare una diffida è utile verificare tutta questa documentazione. Anche la risposta alla prima richiesta di restituzione può infatti diventare un elemento importante della futura prova.

Una risposta come “adesso non posso restituirteli” è molto diversa da “non ti devo nulla, erano un regalo”.

Gli errori da evitare

Il primo errore è pensare che tra familiari non serva documentare nulla. È proprio l’esistenza del rapporto di fiducia a rendere frequenti i trasferimenti informali e, successivamente, più difficili le controversie.

Il secondo è ritenere che il bonifico dimostri automaticamente un prestito. Prova il trasferimento del denaro, ma non necessariamente l’obbligo di restituirlo.

Il terzo è utilizzare una causale vaga quando sarebbe sufficiente scrivere “prestito infruttifero”. Il quarto è cancellare messaggi ed e-mail dopo alcuni anni, ritenendoli ormai inutili. Il quinto è lasciare trascorrere molto tempo senza verificare la prescrizione, soprattutto quando non è stata prevista una data di restituzione. Il sesto è chiedere la restituzione soltanto telefonicamente: quando nasce il problema, è importante che almeno le richieste successive lascino una traccia documentale.

In conclusione

Prestare denaro a un familiare senza un contratto scritto non significa rinunciare automaticamente alla possibilità di riaverlo. Il mutuo può esistere anche senza una scrittura formale.

Il vero problema è la prova.

Chi chiede la restituzione deve dimostrare non soltanto di avere consegnato il denaro, ma anche che chi lo ha ricevuto aveva assunto l’obbligo di restituirlo. Il bonifico è importante, la causale può rappresentare un indizio significativo, ma messaggi, e-mail, riconoscimenti del debito e pagamenti parziali possono diventare decisivi. (misterlex.it) (doctrine.it)

Per questo chiedere a un figlio, un fratello o un compagno di firmare una breve dichiarazione non significa necessariamente mancare di fiducia. Significa evitare che, se un giorno i ricordi delle parti saranno diversi, debba essere un giudice a stabilire se quei soldi fossero un prestito o un regalo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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