Le Sezioni Unite tornano sulle fideiussioni ABI: cosa cambia per le garanzie specifiche, per quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e per la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Un socio garantisce personalmente il finanziamento ottenuto dalla propria società. Un amministratore firma una fideiussione richiesta dalla banca per concedere un’apertura di credito. Un familiare presta garanzia per un mutuo o per un’altra operazione bancaria. Quando il debitore principale smette di pagare, la banca può rivolgersi direttamente al fideiussore e chiedergli somme anche molto elevate. A quel punto capita di scoprire che il contratto contiene clausole identiche o molto simili a quelle dello schema ABI esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005.
Da anni queste clausole sono al centro di un vastissimo contenzioso. La domanda, però, non può essere ridotta alla formula “clausole ABI uguale fideiussione nulla”. La questione è molto più articolata e le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno appena fornito nuovi e importanti chiarimenti. La pronuncia riguarda, in particolare, le fideiussioni specifiche, quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 e gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” sulla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
Da dove nasce il problema delle cosiddette clausole ABI?
Nel 2005 la Banca d’Italia concluse un’istruttoria relativa allo schema ABI della “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, cioè della fideiussione omnibus. Si tratta della garanzia con la quale il fideiussore può obbligarsi, entro un importo massimo, per una pluralità di obbligazioni del debitore verso la banca, comprese quelle che potranno sorgere in futuro.
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 non dichiarò genericamente illegittimo l’intero schema ABI. La Banca d’Italia accertò invece che tre specifiche disposizioni — gli artt. 2, 6 e 8 — “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme” contenevano previsioni in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 sulla tutela della concorrenza. Le altre disposizioni dello schema non risultarono invece lesive della concorrenza.
Le tre clausole interessate erano quella di reviviscenza, quella di deroga all’art. 1957 c.c. e quella normalmente definita di sopravvivenza.
Cosa prevedeva la clausola di reviviscenza?
L’art. 2 dello schema ABI stabiliva, in sostanza, che il fideiussore fosse tenuto a rimborsare alla banca le somme che questa avesse incassato in pagamento delle obbligazioni garantite e che successivamente fosse stata costretta a restituire in conseguenza dell’annullamento, dell’inefficacia o della revoca di quei pagamenti o per altra ragione.
La garanzia, quindi, poteva “rivivere” rispetto a somme che erano già state pagate dal debitore ma che la banca aveva dovuto successivamente restituire. È da qui che deriva la denominazione di clausola di reviviscenza.
E la clausola di sopravvivenza?
È diversa dalla precedente e la distinzione è importante.
L’art. 8 dello schema ABI prevedeva che, qualora le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, la fideiussione continuasse comunque a garantire l’obbligo del debitore di restituire alla banca le somme ricevute.
La reviviscenza riguarda quindi pagamenti già effettuati che la banca è costretta a restituire; la sopravvivenza opera invece rispetto all’invalidità dell’obbligazione principale e al conseguente obbligo restitutorio del debitore. La stessa Banca d’Italia descrive distintamente le due fattispecie nel provvedimento del 2005.
Perché è importante l’art. 1957 c.c.?
L’art. 1957 c.c. tutela il fideiussore impedendo, in linea generale, che rimanga indefinitamente esposto dopo la scadenza dell’obbligazione principale. La norma prevede che il creditore debba proporre le proprie istanze contro il debitore entro il termine previsto e continuarle con diligenza.
L’art. 6 dello schema ABI derogava a questa disciplina, liberando sostanzialmente la banca dal rispetto dei termini stabiliti dall’art. 1957. Anche questa previsione fu compresa tra quelle censurate dalla Banca d’Italia nel 2005.
L’effetto concreto può essere rilevantissimo: se la clausola derogatoria viene dichiarata nulla, torna ad applicarsi la disciplina codicistica. Ma, come vedremo, la nuova sentenza delle Sezioni Unite chiarisce che ciò non significa necessariamente che la banca debba avere iniziato una causa entro quel termine.
Le Sezioni Unite si erano già occupate delle fideiussioni ABI nel 2021
Il primo punto da tenere fermo è che la sentenza n. 24825/2026 non cancella quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la fondamentale decisione n. 41994 del 2021.
In quella occasione la Cassazione stabilì che i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale sono, in linea generale, parzialmente nulli per le sole clausole che riproducono quelle dell’intesa vietata. La regola, quindi, non è la nullità automatica dell’intera fideiussione.
L’intero contratto può essere travolto soltanto quando, applicando l’art. 1419 c.c., risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità. Le Sezioni Unite del 2021 hanno indicato la nullità parziale come soluzione ordinaria, in coerenza con il principio di conservazione del contratto; la nullità dell’intero negozio rappresenta invece un esito ulteriore che richiede i presupposti stabiliti dall’art. 1419 c.c.
È quindi sbagliato affermare, senza ulteriori verifiche, che la presenza delle tre clausole determini automaticamente la nullità totale della garanzia.
Cosa aggiunge allora la sentenza n. 24825 del 2026?
La nuova decisione affronta problemi che la sentenza del 2021 aveva lasciato aperti e sui quali, negli anni successivi, si erano formati orientamenti non completamente uniformi.
Il primo riguarda il periodo temporale. Cosa succede se la fideiussione è stata stipulata prima o dopo il periodo 2002-2005 considerato nell’accertamento della Banca d’Italia?
Il secondo riguarda il tipo di fideiussione. Il provvedimento del 2005 aveva esaminato lo schema della fideiussione omnibus: cosa accade invece quando la garanzia è specifica, cioè riferita a una determinata posizione debitoria?
Il terzo riguarda l’art. 1957 c.c.: se è nulla la clausola che esonerava la banca dal rispetto di quella disposizione, una clausola distinta di pagamento “a prima richiesta” consente comunque al creditore di impedire la decadenza con una semplice richiesta stragiudiziale?
Le Sezioni Unite rispondono a tutte e tre le questioni.
Una fideiussione stipulata dopo il 2005 può essere ancora contestata?
Sì, ma non automaticamente.
Le Sezioni Unite stabiliscono che, anche quando la fideiussione sia stata stipulata in un momento anteriore o successivo al periodo 2002-2005, il giudice deve verificare se il modello negoziale utilizzato sia effettivamente riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.
Il fatto che il contratto sia del 2010, del 2015 o di un altro anno non esclude quindi, da solo, la possibilità di applicare la disciplina antitrust. Ma cambia radicalmente il problema della prova.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 può essere utilizzato come elemento probatorio, ma le Sezioni Unite precisano espressamente che, quando si esce dal suo ambito temporale, non è sufficiente da solo. Il giudice deve ricostruirne contenuto e portata e valutare gli ulteriori elementi acquisiti al processo.
Quindi basta confrontare la fideiussione con il vecchio modulo ABI?
No. È probabilmente la conseguenza pratica più importante della decisione.
Se una fideiussione stipulata fuori dal periodo preso in considerazione dalla Banca d’Italia contiene parole identiche alle clausole dello schema ABI, questa coincidenza è certamente rilevante, ma non consente da sola di concludere che il contratto derivi da un’intesa anticoncorrenziale operante anche in quel diverso momento storico.
Le Sezioni Unite richiedono un accertamento concreto del giudice sulla riconducibilità del modello utilizzato a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Il provvedimento del 2005 rimane un elemento importante, ma fuori dal proprio ambito temporale deve essere accompagnato da ulteriori elementi probatori.
Questo rende molto meno convincente una contestazione costruita esclusivamente sul confronto grafico tra il contratto firmato e il vecchio modello ABI.
E se la fideiussione garantisce un solo finanziamento?
Anche in questo caso la risposta delle Sezioni Unite è significativa.
Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 aveva direttamente a oggetto lo schema della fideiussione omnibus. La sentenza n. 24825/2026 affronta invece espressamente il caso della fideiussione specifica che riproduca le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.
La Corte esclude che la natura specifica della garanzia sia sufficiente, di per sé, a renderla estranea alla problematica antitrust. Anche in questo caso il giudice deve verificare se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza.
Non esiste quindi una regola secondo cui “solo le fideiussioni omnibus possono essere contestate”.
Ma neppure vale la regola opposta: la presenza delle tre clausole in una fideiussione specifica non comporta automaticamente la loro nullità. Il provvedimento Banca d’Italia del 2005, proprio perché riguardava un diverso ambito oggettivo, costituisce anche in questo caso un elemento probatorio che, da solo, non risolve la controversia.
Cosa significa concretamente “elemento di prova da solo non sufficiente”?
Significa che non si può utilizzare il provvedimento del 2005 come una sorta di certificato universale di nullità applicabile a qualsiasi fideiussione bancaria contenente quelle clausole, indipendentemente dalla data e dal tipo di garanzia.
Il giudice deve verificare se, nel diverso ambito temporale o oggettivo della controversia concreta, il contratto possa effettivamente essere ricondotto a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza.
Le Sezioni Unite non forniscono nella massima un elenco chiuso dei documenti o degli elementi che devono necessariamente essere prodotti. Per questo sarebbe improprio trasformare la sentenza in una nuova formula automatica del tipo “bastano tre contratti di altre banche” oppure “serve necessariamente una determinata perizia”.
Il principio è un altro: fuori dall’ambito direttamente accertato dalla Banca d’Italia, occorre una prova ulteriore rispetto al solo provvedimento n. 55/2005.
Se vengono dichiarate nulle le clausole ABI, cade tutta la fideiussione?
Di regola, no.
Qui resta pienamente valido il principio delle Sezioni Unite n. 41994/2021. Una volta accertato che determinate clausole del contratto “a valle” riproducono quelle dell’intesa anticoncorrenziale, la conseguenza ordinaria è la nullità parziale di quelle clausole.
Il resto della fideiussione continua a produrre effetti, salvo che venga dimostrato, secondo l’art. 1419 c.c., che senza le clausole nulle il contratto non sarebbe stato concluso.
Questo passaggio è fondamentale soprattutto per chi riceve una richiesta di pagamento: ottenere la nullità di una clausola può avere effetti molto importanti, ma non significa necessariamente che l’intero debito del garante scompaia.
Bisogna capire quale conseguenza concreta produca l’eliminazione della singola clausola nel rapporto specifico.
La nullità della deroga all’art. 1957 libera automaticamente il fideiussore?
No. Ed è qui che interviene il terzo importante principio stabilito dalla sentenza n. 24825/2026.
Supponiamo che venga accertata la nullità della clausola con cui il fideiussore aveva rinunciato alla tutela dell’art. 1957 c.c. La disciplina del codice civile torna allora ad applicarsi. Potrebbe sembrare che la banca, per evitare la decadenza, debba necessariamente iniziare entro il termine previsto un procedimento giudiziario.
Le Sezioni Unite chiariscono invece che, se nel contratto è presente anche una distinta clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza mediante un’istanza stragiudiziale inviata tempestivamente al garante. Non è quindi necessariamente richiesta, in questa ipotesi, l’instaurazione di un’azione giudiziaria entro quel termine.
È un principio estremamente rilevante nella pratica.
Ma la clausola “a prima richiesta” non era tra quelle censurate dalla Banca d’Italia?
No. Anche questo particolare merita attenzione.
Nel provvedimento del 2005 la Banca d’Italia sottolineò l’importanza della clausola di pagamento “a prima richiesta” per il funzionamento della garanzia bancaria e non la incluse tra le disposizioni ritenute lesive della concorrenza. Il provvedimento concluse infatti che soltanto gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, se applicati uniformemente, erano in contrasto con la disciplina antitrust.
Per questo la nuova sentenza può attribuire alla clausola “a prima richiesta”, se presente e valida nel singolo contratto, un effetto autonomo anche dopo l’eliminazione della diversa clausola di deroga all’art. 1957.
Sono due pattuizioni che non devono essere confuse.
Cosa significa “a prima richiesta” ai fini dell’art. 1957?
La sentenza del 2026 affronta un problema molto specifico e occorre evitare di attribuirle effetti più ampi di quelli effettivamente decisi.
Le Sezioni Unite stabiliscono che, ai fini di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta consente al creditore di attivarsi con una richiesta stragiudiziale rivolta al garante entro il termine previsto dalla norma, anche quando la compresente clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 sia stata dichiarata nulla per violazione della normativa antitrust.
La sentenza non deve quindi essere banalizzata nell’affermazione che qualunque clausola “a prima richiesta” elimini tutte le tutele del fideiussore. Il principio riguarda specificamente le modalità con le quali il creditore può impedire la decadenza ex art. 1957.
Un esempio pratico
Una società ottiene nel 2014 un finanziamento di 250.000 euro. L’amministratore presta una fideiussione personale specificamente riferita a quel finanziamento. Nel modulo compaiono clausole sostanzialmente corrispondenti a quelle di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 dello schema ABI.
La società smette successivamente di pagare e la banca si rivolge al garante.
Il fideiussore non può limitarsi ad affermare: “Ci sono le tre clausole ABI, quindi la mia fideiussione è nulla”.
La garanzia è specifica, non omnibus, ed è stata stipulata nel 2014, quindi fuori dal periodo 2002-2005 direttamente interessato dal provvedimento Banca d’Italia. Secondo le Sezioni Unite, il giudice deve comunque valutare la possibile riconducibilità del modello negoziale a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza, ma il provvedimento del 2005, da solo, non è sufficiente a dimostrarlo.
Supponiamo poi che, all’esito dell’accertamento, venga dichiarata nulla la clausola di deroga all’art. 1957. Non per questo il fideiussore può ancora concludere automaticamente di essere liberato. Se nel contratto è presente una valida clausola di pagamento a prima richiesta e la banca ha tempestivamente inviato al garante un’istanza stragiudiziale, la nuova sentenza stabilisce che tale richiesta può essere sufficiente a evitare la decadenza.
È proprio questo esempio a dimostrare perché le fideiussioni bancarie non possano essere valutate attraverso formule prestampate.
E se la banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo?
Molte controversie sulle fideiussioni sorgono proprio quando il garante riceve un decreto ingiuntivo, un precetto o una formale richiesta di pagamento.
In queste situazioni non basta verificare se nel contratto compaiano le parole “reviviscenza”, “art. 1957” o “prima richiesta”. È necessario ricostruire l’intero rapporto: data della fideiussione, natura omnibus o specifica, contenuto effettivo delle clausole, obbligazione garantita, momento della sua scadenza e atti compiuti dalla banca nei confronti del debitore e del garante.
Dopo la sentenza n. 24825/2026 diventa ancora più importante verificare anche la prova disponibile dell’eventuale intesa anticoncorrenziale quando la fideiussione sia collocata fuori dall’ambito direttamente esaminato nel 2005.
E, se viene invocato l’art. 1957 c.c., occorre controllare non soltanto quando la banca si sia attivata, ma anche come lo abbia fatto e se il contratto contenga una valida clausola di pagamento a prima richiesta.
Le tre cose da controllare immediatamente
La prima è la data della fideiussione. Se ricade fuori dal periodo 2002-2005, il provvedimento della Banca d’Italia può essere utilizzato, ma non basta da solo a dimostrare l’intesa anticoncorrenziale nel diverso periodo.
La seconda è il tipo di garanzia. Anche una fideiussione specifica può essere interessata dalla questione antitrust, ma, poiché il provvedimento del 2005 riguardava lo schema omnibus, anche l’estensione al diverso ambito oggettivo richiede l’accertamento indicato dalle Sezioni Unite.
La terza è l’intero contenuto del contratto. Se viene eliminata la deroga all’art. 1957, bisogna verificare se sopravviva una clausola di pagamento a prima richiesta e se la banca abbia inviato tempestivamente una richiesta al garante.
Gli errori da evitare
Il primo è credere che la coincidenza testuale con il modello ABI comporti automaticamente la nullità dell’intera fideiussione. Le Sezioni Unite del 2021 hanno indicato come regola la nullità parziale delle clausole interessate, salvo il diverso risultato eventualmente derivante dall’art. 1419 c.c.
Il secondo è pensare che le fideiussioni stipulate dopo il 2005 non possano più essere interessate dalla disciplina antitrust. La sentenza del 2026 esclude questa conclusione: il giudice può compiere l’accertamento anche per contratti anteriori o successivi, ma il provvedimento del 2005 non basta da solo.
Il terzo è ritenere che la problematica riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus. La nuova pronuncia affronta espressamente anche le fideiussioni specifiche.
Il quarto è pensare che la nullità della deroga all’art. 1957 determini automaticamente la liberazione del garante se la banca non ha iniziato una causa entro il termine. In presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta, una tempestiva istanza stragiudiziale al garante può essere sufficiente.
Il quinto è affidarsi a contestazioni standard senza esaminare il singolo contratto e la documentazione del rapporto.
Cosa cambia davvero dopo il 28 agosto 2026?
La sentenza n. 24825/2026 non elimina la tutela riconosciuta ai fideiussori e non ribalta il principio affermato nel 2021. Lo rende più preciso.
Le fideiussioni specifiche e quelle stipulate fuori dal periodo 2002-2005 non sono automaticamente escluse dall’applicazione della disciplina antitrust. Ma neppure possono beneficiare automaticamente dell’accertamento contenuto nel provvedimento Banca d’Italia del 2005.
Il giudice deve verificare concretamente se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza. Quando ci si trova fuori dall’ambito temporale o oggettivo direttamente esaminato dall’Autorità, quel provvedimento è un elemento di prova, ma non è sufficiente da solo.
La sentenza chiarisce inoltre un secondo aspetto di grande rilievo pratico: la nullità della clausola che derogava all’art. 1957 non impedisce alla distinta clausola di pagamento a prima richiesta di produrre i propri effetti. Se questa è presente, la banca può impedire la decadenza mediante una tempestiva istanza stragiudiziale rivolta al garante.
In conclusione
La domanda corretta non è più: “La mia fideiussione contiene le clausole ABI, quindi è nulla?”
Le domande da porsi sono diverse.
Quando è stata stipulata la garanzia? È omnibus oppure specifica? Riproduce realmente le clausole dello schema ABI? Esistono gli elementi necessari per dimostrare che il modello utilizzato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza? Quali clausole potrebbero essere colpite da nullità? L’eliminazione di quelle clausole produce un effetto concreto sulla pretesa della banca? È presente una clausola di pagamento a prima richiesta? E quando e in quale forma la banca si è attivata?
Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 resta fondamentale, ma aveva un preciso ambito: stabilì che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI della fideiussione omnibus, nella misura in cui fossero applicati uniformemente, erano contrari alla normativa antitrust.
Le Sezioni Unite del 2021 hanno stabilito che, quando vi sia effettivamente un contratto “a valle” dell’intesa vietata, la conseguenza ordinaria è la nullità parziale delle clausole riproduttive dell’intesa, salva l’applicazione dell’art. 1419 c.c.
Le Sezioni Unite del 2026 aggiungono ora che l’accertamento può riguardare anche fideiussioni specifiche e contratti stipulati fuori dal periodo 2002-2005, ma in questi casi il provvedimento amministrativo, da solo, non basta. E chiariscono che la clausola di pagamento a prima richiesta può consentire alla banca di evitare la decadenza ex art. 1957 con una richiesta stragiudiziale tempestivamente inviata al garante.
La conseguenza pratica è chiara: una fideiussione bancaria va esaminata integralmente e caso per caso. Né il fideiussore né la banca possono affidarsi a formule automatiche.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
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