Comprare una casa spesso comincia in modo apparentemente innocuo. Si visita l’appartamento, piace, l’agente immobiliare avverte che ci sono altri interessati e propone di “fermarlo” con una proposta d’acquisto e un assegno. Si firma pensando che il vero impegno arriverà più avanti, magari al preliminare o addirittura dal notaio. Ed è proprio qui che possono cominciare i problemi.
La proposta d’acquisto di un immobile non è necessariamente una semplice manifestazione di interesse. A seconda di come è scritta, dell’accettazione del venditore e delle successive comunicazioni, può diventare un vero e proprio contratto preliminare, con conseguenze molto concrete: perdita della caparra, obbligo di pagare la provvigione all’agenzia e, in alcuni casi, persino possibilità per l’altra parte di chiedere l’esecuzione del contratto. Il tema è particolarmente attuale e riguarda una fase dell’acquisto immobiliare che, proprio perché precedente al notaio, viene spesso sottovalutata. NT+ Diritto
“È solo una proposta”: non sempre
Il primo errore è pensare che il documento predisposto dall’agenzia sia privo di conseguenze perché porta il titolo “proposta irrevocabile di acquisto”. In realtà bisogna leggere ciò che c’è scritto dentro, non il titolo stampato in alto.
L’art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto si conclude quando chi ha formulato la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Inoltre, se la proposta è dichiarata irrevocabile per un determinato periodo, l’art. 1329 c.c. prevede che la revoca effettuata durante quel periodo sia inefficace. Quindi, se firmo una proposta irrevocabile valida per dieci giorni, non posso necessariamente cambiare idea il giorno successivo semplicemente telefonando all’agenzia e dicendo che non voglio più comprare. Brocardi.it
La Cassazione ha precisato che, perché una proposta irrevocabile possa consentire la conclusione del contratto mediante la semplice accettazione, deve contenere gli elementi essenziali dell’accordo, in modo che non siano necessarie ulteriori pattuizioni. Se invece restano ancora da concordare elementi importanti, il documento può avere natura meramente preparatoria. È quanto affermato, tra l’altro, dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9694/2023. Mister Lex
Ed è questa la prima regola pratica: non tutte le proposte d’acquisto producono gli stessi effetti.
Che cosa succede quando il venditore accetta?
Se la proposta contiene già tutti gli elementi essenziali — immobile, prezzo, modalità principali dell’operazione, termini e altri elementi necessari — e il venditore la accetta conformemente a quanto previsto, quella che sembrava una semplice proposta può perfezionare un vero contratto preliminare.
Da quel momento non siamo più nella fase del “ci sto pensando”. Le parti hanno assunto obblighi giuridici.
L’art. 1351 c.c. richiede che il preliminare abbia la stessa forma prescritta per il definitivo; per la compravendita immobiliare, quindi, occorre la forma scritta. Una proposta scritta e una accettazione scritta possono soddisfare questo requisito se, interpretate nel loro complesso, contengono un accordo sufficientemente completo. LexCED
Questo spiega perché la frase che si sente spesso — “tanto non abbiamo ancora fatto il compromesso” — può essere pericolosa. Quello che comunemente chiamiamo “compromesso” può essere un documento successivo destinato soltanto a dettagliare meglio un preliminare che si è già formato con proposta e accettazione.
Al contrario, può anche accadere che proposta e accettazione rappresentino soltanto una fase intermedia e che le parti abbiano rinviato a un successivo accordo elementi ancora essenziali. In quel caso le conseguenze possono essere diverse. La Cassazione ha più volte sottolineato che bisogna esaminare concretamente il contenuto degli accordi, distinguendo il vero preliminare dagli accordi preparatori o dal cosiddetto “preliminare di preliminare”. apps! avvocati
Insomma, il diritto immobiliare ha una brutta abitudine: guarda ciò che avete effettivamente firmato e non ciò che pensavate di aver firmato.
E l’assegno lasciato all’agenzia?
Altro passaggio delicatissimo. Molte proposte prevedono la consegna di un assegno all’agente immobiliare. Ma quella somma può avere una natura diversa nelle varie fasi dell’operazione.
Può inizialmente essere consegnata come semplice deposito e diventare caparra confirmatoria soltanto quando il venditore accetta la proposta. Oppure il modulo può prevedere una disciplina differente. Anche qui bisogna leggere esattamente la clausola.
Se la somma diventa caparra confirmatoria, entra in gioco l’art. 1385 c.c.: quando è inadempiente chi ha versato la caparra, l’altra parte può recedere trattenendola; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, la parte non inadempiente può recedere chiedendone il doppio. Resta inoltre possibile, ricorrendone i presupposti, scegliere l’esecuzione o la risoluzione del contratto e domandare il risarcimento secondo le regole ordinarie. Portale Normativo
Ecco perché, prima di consegnare un assegno da 10.000, 20.000 o 50.000 euro, sarebbe utile sapere esattamente quando quella somma smetterà di essere un deposito e diventerà una caparra.
Non è proprio un dettaglio.
“Ho cambiato idea”: quanto può costare?
Supponiamo che la proposta sia stata validamente accettata e abbia già prodotto un vero preliminare. L’acquirente, qualche giorno dopo, vede un’altra casa più bella oppure decide semplicemente che l’acquisto è troppo impegnativo.
Il ripensamento, di per sé, non è una causa di scioglimento del contratto.
Se ricorrono i presupposti dell’inadempimento, il venditore potrà utilizzare gli strumenti previsti dal contratto e dalla legge. Se è stata versata una caparra confirmatoria, potrà in determinate condizioni recedere e trattenerla; oppure potrà perseguire gli altri rimedi consentiti dall’ordinamento.
Ma potrebbe esserci anche un’altra voce di costo: la provvigione dell’agenzia immobiliare.
L’art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione quando l’affare è concluso per effetto del suo intervento. Questo significa che la provvigione non sorge necessariamente al rogito. Se tramite l’attività dell’agente si è già concluso un vero contratto preliminare, il diritto al compenso può essere maturato anche se successivamente una delle parti decide di non arrivare alla vendita definitiva. Brocardi.it
La Cassazione, con l’ordinanza n. 680/2024, ha per esempio affermato che, quando un primo contratto preliminare si è già perfezionato con l’accettazione della proposta irrevocabile, il diritto alla provvigione già maturato non viene meno semplicemente perché le parti stipulano successivamente un nuovo preliminare modificativo. Avvocato.it
In concreto, quindi, un ripensamento può significare non soltanto perdere la caparra, ma anche dover pagare l’agenzia.
Però non ogni proposta accettata fa automaticamente maturare la provvigione
Anche qui occorre evitare l’eccesso opposto.
La Cassazione ha chiarito che non basta qualsiasi proposta sottoscritta dall’acquirente e accettata dal venditore per considerare automaticamente concluso “l’affare” ai fini della provvigione. Se l’accordo costituisce soltanto una fase preparatoria e non attribuisce alle parti gli strumenti tipici derivanti da un vero preliminare, la situazione cambia.
In particolare, la giurisprudenza distingue il vero contratto preliminare dal semplice “preliminare di preliminare”. Nel secondo caso può esistere un vincolo tra le parti e persino una responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi assunti nella fase negoziale, ma ciò non significa automaticamente che sia già maturata la provvigione prevista dall’art. 1755 c.c. Studio Castellini Notai
È una distinzione tecnicamente sottile ma economicamente tutt’altro che irrilevante. Su un immobile da 600.000 euro, una provvigione del 3% significa 18.000 euro, oltre IVA. Vale forse la pena capire se sia realmente dovuta.
E se per comprare ho bisogno del mutuo?
Qui arriviamo a una delle questioni più importanti nella pratica.
Se l’acquisto è possibile soltanto ottenendo un finanziamento, non basta confidare nel fatto che “tanto la banca mi darà il mutuo”. Se si vuole che la mancata concessione del finanziamento impedisca all’acquisto di diventare definitivamente efficace, occorre normalmente prevedere una vera condizione sospensiva formulata correttamente.
L’art. 1757 c.c. prevede inoltre espressamente che, se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la condizione si verifica. La giurisprudenza ha confermato che, quando il preliminare è realmente subordinato alla concessione del finanziamento e la condizione non si avvera, ciò incide anche sul diritto alla provvigione. Brocardi.it
Attenzione, però, alla formulazione. Scrivere genericamente “acquisto con mutuo” non equivale necessariamente a subordinare l’efficacia del contratto all’ottenimento del mutuo. Occorre stabilire con chiarezza quale sia la condizione, entro quale termine debba verificarsi e, possibilmente, quali caratteristiche essenziali debba avere il finanziamento.
Se compro una casa da 700.000 euro e posso farlo solo se la banca me ne finanzia 500.000, questo dovrebbe essere scritto prima di firmare, non spiegato dopo che la banca ha respinto la pratica.
Prima della proposta bisogna controllare anche la casa
C’è poi un’altra stranezza piuttosto diffusa nelle compravendite immobiliari. Per acquistare un telefono da mille euro leggiamo recensioni per una settimana; per una casa da mezzo milione capita invece di firmare una proposta dopo una visita di venti minuti.
Prima di assumere un vincolo serio sarebbe opportuno verificare almeno la titolarità dell’immobile, la situazione ipotecaria, la conformità urbanistica e catastale, l’esistenza di eventuali vincoli, la provenienza del bene e, se siamo in condominio, la situazione relativa a lavori straordinari e spese condominiali. Naturalmente non tutte queste verifiche possono essere completate in poche ore e il notaio effettuerà i controlli di propria competenza, ma proprio per questo la proposta può essere costruita prevedendo condizioni e tutele adeguate.
Il problema non è diffidare del venditore o dell’agente immobiliare. Il problema è che una proposta serve soprattutto a disciplinare ciò che accade quando le cose non vanno come tutti speravano.
Quando tutto procede perfettamente, anche un contratto mediocre sembra scritto bene.
Cinque cose che controllerei prima di firmare
Prima di firmare una proposta d’acquisto immobiliare, guarderei con particolare attenzione almeno cinque aspetti: quanto dura l’irrevocabilità; quando e in che modo si considera perfezionata l’accettazione; che natura assume la somma consegnata all’agenzia; quando matura la provvigione del mediatore; quali condizioni devono verificarsi perché l’acquisto diventi efficace, soprattutto se servono un mutuo, la vendita preventiva di un altro immobile o particolari verifiche tecniche.
Aggiungerei un sesto elemento: bisogna capire che cosa succede se uno di questi eventi non si verifica. Chi riprende l’assegno? La provvigione è dovuta? La proposta perde efficacia automaticamente? Entro quando? Occorre una comunicazione?
Sono domande molto meno interessanti della scelta della cucina nuova, ma possono far risparmiare parecchio denaro.
In conclusione
La proposta d’acquisto è probabilmente uno dei documenti più sottovalutati dell’intera compravendita immobiliare. Viene spesso firmata nell’ufficio dell’agenzia con l’idea che il “vero contratto” arriverà dopo. Non sempre è così.
Una proposta irrevocabile completa, una volta validamente accettata e comunicata, può già costituire un contratto preliminare e creare obblighi molto seri. Da quel momento il semplice ripensamento può non essere gratuito: possono entrare in gioco la caparra, la provvigione dell’agente e gli altri rimedi contrattuali. Al contrario, se il documento lascia ancora aperti elementi essenziali o rappresenta soltanto una fase della formazione progressiva dell’accordo, le conseguenze possono essere molto diverse. Mister Lex
La morale, per una volta, è davvero semplice: la proposta d’acquisto non dovrebbe essere il primo documento che facciamo controllare a un professionista dopo che è sorto un problema. Sarebbe molto meglio farlo prima di firmarla.
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