Bonifici tra genitori e figli, prestiti tra partner e somme date senza contratto: come dimostrare che il denaro doveva essere restituito
Un genitore versa 30.000 euro al figlio per aiutarlo ad acquistare una casa. Un fratello presta una somma all’altro per superare un momento di difficoltà. Durante una convivenza uno dei partner trasferisce all’altro 20.000 euro per consentirgli di affrontare una spesa importante. Nessuno firma nulla: tra familiari o persone legate affettivamente chiedere una ricevuta può sembrare quasi una mancanza di fiducia.
Passano alcuni anni, i rapporti cambiano e chi ha consegnato il denaro ne chiede la restituzione. La risposta è: “Non era un prestito. Me li avevi regalati”.
Da quel momento il problema non è più dimostrare che il denaro sia stato trasferito. Un bonifico può provarlo facilmente. Bisogna dimostrare qualcosa di diverso e molto più importante: che quella somma era stata consegnata con l’accordo che sarebbe stata restituita.
È questa la principale difficoltà dei prestiti tra familiari e persone legate da rapporti affettivi.
Per prestare denaro è necessario un contratto scritto?
In linea generale, no. Il codice civile definisce il mutuo come il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Non è prevista, in via generale, una forma scritta come requisito necessario per l’esistenza del contratto. (pacinieditore.xligo.com)
Un prestito può quindi essere concluso anche verbalmente e perfezionarsi con la consegna del denaro. Questo, però, non significa che sia prudente trasferire somme rilevanti senza lasciare alcuna traccia dell’accordo.
Finché le parti sono d’accordo, la mancanza di una scrittura non crea particolari difficoltà. I problemi cominciano quando chi ha ricevuto il denaro nega che dovesse restituirlo.
Il bonifico dimostra che si trattava di un prestito?
Non necessariamente.
La Cassazione ha più volte chiarito che chi chiede la restituzione di una somma sostenendo di averla concessa in prestito deve provare non soltanto di aver consegnato il denaro, ma anche il titolo della consegna, cioè l’esistenza dell’obbligo di restituzione.
La prova che 20.000 euro sono passati dal conto di una persona a quello di un’altra dimostra il trasferimento, ma non spiega da sola perché quel trasferimento sia avvenuto. La somma potrebbe essere stata versata a titolo di prestito, donazione, pagamento di un debito, contributo alle spese familiari o per un’altra ragione. La mera dazione di denaro, quindi, non basta automaticamente a fondare la richiesta di restituzione. (misterlex.it)
È proprio per questo che nei rapporti familiari una questione apparentemente semplice può trasformarsi, a distanza di anni, in una controversia difficile da provare.
Quanto conta la causale “prestito” nel bonifico?
Conta molto, ma non è necessariamente decisiva da sola.
La Cassazione, con la sentenza n. 19622 del 16 luglio 2024, ha esaminato una controversia nella quale diversi bonifici riportavano le causali “prestito” o “prestito infruttifero”. La Corte ha chiarito che la causale inserita da chi dispone il bonifico non costituisce, da sola, la prova diretta che il beneficiario abbia assunto l’obbligo di restituzione, perché si tratta pur sempre di un’indicazione proveniente dal disponente.
La causale può però costituire un importante elemento indiziario, da valutare insieme agli altri elementi disponibili. Nel caso deciso dalla Cassazione, ai bonifici si aggiungevano una e-mail, una conversazione telefonica e un riconoscimento parziale del debito. L’insieme di questi elementi è stato ritenuto idoneo a dimostrare la natura di prestito delle somme trasferite. (doctrine.it)
Scrivere “prestito infruttifero” è quindi certamente meglio che indicare causali generiche come “aiuto”, “trasferimento”, “regalo” o lasciare addirittura lo spazio vuoto. Per somme importanti, tuttavia, è preferibile che esista anche una dichiarazione proveniente da chi riceve il denaro.
Se chi ha ricevuto i soldi dice che erano un regalo, deve provarlo lui?
Non necessariamente. È uno degli aspetti che più spesso sorprende chi ha effettuato il versamento.
Se il creditore agisce sostenendo di avere concesso un prestito, spetta a lui provare il fatto costitutivo della propria richiesta: la consegna del denaro e l’esistenza dell’accordo restitutorio. Il fatto che il beneficiario ammetta di avere ricevuto la somma ma sostenga che si trattasse di una liberalità non comporta automaticamente l’inversione dell’onere della prova.
La Cassazione ha chiarito che la contestazione del beneficiario, il quale riconosca di avere ricevuto il denaro ma ne indichi una diversa ragione, non solleva chi chiede la restituzione dall’obbligo di dimostrare che esistesse un mutuo. (misterlex.it)
Non basta quindi dire: “Io ho dimostrato il bonifico, adesso lui deve provare che era un regalo”. Chi domanda la restituzione deve fornire elementi dai quali risulti che il denaro era stato consegnato con l’accordo di riaverlo.
WhatsApp, e-mail e messaggi possono provare il prestito?
Sì, e molto spesso sono proprio questi documenti a risolvere il problema.
Immaginiamo che, dopo avere ricevuto il denaro, il figlio scriva al padre: “Appena vendo l’appartamento ti restituisco i 30.000 euro”. Oppure che il partner invii un messaggio dicendo: “Questo mese non riesco ancora a restituirti la prima parte del prestito”.
Messaggi di questo tipo possono avere una notevole importanza probatoria, perché provengono proprio dal soggetto che ha ricevuto la somma e contengono un riconoscimento dell’obbligo di restituzione.
La Cassazione ha confermato nel 2025 che i messaggi WhatsApp e gli SMS possono essere utilizzati come prova documentale, anche attraverso gli screenshot, purché sia possibile verificarne la provenienza e l’attendibilità. (ecnews.it)
E-mail, messaggi, lettere e altre comunicazioni dovrebbero quindi essere conservati integralmente. In una futura controversia possono risultare molto più importanti della semplice ricevuta del bonifico.
E se una parte della somma è stata già restituita?
Anche i rimborsi parziali possono costituire elementi particolarmente significativi.
Se una persona riceve 30.000 euro e nei mesi successivi effettua tre bonifici da 2.000 euro con causale “restituzione prestito”, diventa certamente più difficile sostenere che la somma originaria fosse un regalo.
Il pagamento parziale può inoltre assumere rilievo come riconoscimento del debito, anche ai fini della prescrizione, purché sia possibile collegarlo in modo sufficientemente chiaro proprio all’obbligazione di cui si discute.
Ancora una volta, quindi, la causale e la documentazione sono fondamentali. Se tra le stesse persone esistono numerosi rapporti economici e vengono effettuati trasferimenti senza alcuna indicazione, ricostruire dopo anni a quale debito si riferisse un determinato pagamento può diventare molto difficile.
Se non abbiamo stabilito quando dovevano essere restituiti i soldi?
L’assenza di una data di restituzione non impedisce, di per sé, di qualificare il rapporto come mutuo.
L’art. 1817 c.c. prevede espressamente che, quando le parti non abbiano fissato un termine, questo possa essere stabilito dal giudice tenendo conto delle circostanze. Lo stesso vale quando sia stato convenuto che il debitore restituirà il denaro “quando potrà”. (def.giustiziatributaria.gov.it)
La frase “te li restituirò quando potrò” non equivale quindi necessariamente a una rinuncia alla restituzione.
È comunque molto meglio stabilire una data o almeno un criterio determinabile: “entro il 31 dicembre”, “in dieci rate mensili”, “alla vendita dell’immobile”, oppure un’altra modalità compatibile con le esigenze delle parti.
Attenzione alla prescrizione, soprattutto quando manca un termine
Questo è un punto particolarmente delicato.
Il diritto alla restituzione di una somma concessa a mutuo è soggetto, in linea generale, alla prescrizione ordinaria decennale. Quando è stata prevista una precisa scadenza, il problema è normalmente più semplice perché il diritto alla restituzione diventa esigibile secondo quanto concordato.
Più insidioso è il prestito nel quale non sia stato indicato alcun termine. La giurisprudenza ha affermato che, proprio perché il mutuante può chiedere al giudice la fissazione del termine ai sensi dell’art. 1817 c.c., la prescrizione può iniziare a decorrere sin dalla conclusione del contratto. Non è quindi prudente pensare che, in assenza di una data di restituzione, il credito possa essere richiesto senza limiti temporali. (brocardi.it)
Gli eventuali riconoscimenti del debito e gli atti validamente interruttivi della prescrizione possono naturalmente incidere sul calcolo. Quando sono trascorsi molti anni, quindi, è necessario ricostruire con attenzione date, comunicazioni e pagamenti prima di iniziare un’azione.
Una novità importante per i prestiti tra conviventi
Su questo punto è intervenuta nel 2026 una decisione particolarmente importante della Corte costituzionale.
Fino a poco tempo fa l’art. 2941 c.c. prevedeva la sospensione della prescrizione tra i coniugi, ma non tra conviventi di fatto. Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima questa differenza, stabilendo che la prescrizione deve rimanere sospesa anche tra i conviventi di fatto. (cortecostituzionale.it)
La vicenda dalla quale è nata la questione riguardava proprio un credito derivante da somme che una convivente sosteneva di avere concesso in prestito al partner. La Corte ha ritenuto irragionevole pretendere che, per evitare la prescrizione, una persona debba compiere atti di recupero del credito durante una stabile convivenza affettiva, mettendo così a rischio il rapporto familiare.
Per i prestiti tra conviventi questa decisione può quindi avere conseguenze molto importanti: il tempo trascorso durante la convivenza deve essere considerato alla luce della sospensione della prescrizione riconosciuta dalla Corte costituzionale. (gazzettaufficiale.it)
La regola, però, non può essere estesa indistintamente a qualsiasi rapporto familiare. Un prestito tra genitore e figlio adulto, tra fratelli o tra amici deve essere valutato secondo le specifiche cause di sospensione e interruzione previste dalla legge.
Un prestito tra familiari può essere senza interessi?
Sì, ma è opportuno dirlo chiaramente.
L’art. 1815 c.c. prevede che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario debba corrispondere gli interessi. Nulla impedisce, però, di concordare un mutuo gratuito, ed è proprio ciò che accade frequentemente nei rapporti familiari. (pacinieditore.xligo.com)
Se l’intenzione è semplicemente aiutare un figlio, un fratello o il partner senza ottenere alcun rendimento, conviene quindi specificare espressamente che si tratta di un “prestito infruttifero”, chiarendo che dovrà essere restituito soltanto il capitale.
Una formula precisa evita che, anni dopo, si apra una seconda discussione non soltanto sulla restituzione della somma, ma anche sull’eventuale debenza degli interessi.
Meglio il bonifico o il contante?
Per somme significative il bonifico è nettamente preferibile, soprattutto perché consente di dimostrare con certezza data, importo, provenienza e destinatario del trasferimento.
Chi sostiene di aver prestato in contanti 20.000 o 30.000 euro a un familiare senza alcuna ricevuta si trova inevitabilmente in una posizione probatoria molto più difficile. Potrebbe essere necessario ricorrere a testimonianze o ad altri elementi indiretti, con tutte le limitazioni e le incertezze del caso.
La tracciabilità non dimostra automaticamente il mutuo, ma almeno elimina una prima possibile contestazione: quella secondo cui il denaro non sarebbe mai stato consegnato.
Cosa succede se il prestito serviva per comprare una casa?
È un caso molto frequente.
Un genitore può trasferire una somma al figlio affinché paghi una parte del prezzo di un immobile. Quel trasferimento può però avere significati giuridici molto diversi. Potrebbe essere un vero prestito da restituire oppure una liberalità destinata a favorire l’acquisto dell’immobile.
Non basta quindi dimostrare che il padre abbia versato 50.000 euro utilizzati dal figlio per comprare casa. Se successivamente ne viene chiesta la restituzione, sarà necessario dimostrare che tra le parti esisteva un accordo per il rimborso.
Anche qui diventano importanti la causale del bonifico, le comunicazioni precedenti e successive, eventuali restituzioni parziali e ogni altro documento che consenta di comprendere quale fosse la volontà delle parti al momento del trasferimento.
E se chi ha prestato il denaro muore?
La mancanza di documentazione può creare problemi ancora maggiori nelle successioni.
Gli eredi possono subentrare nei crediti del defunto e chiedere la restituzione di un prestito ancora dovuto, ma dovranno poter dimostrare che quel credito esisteva. Un bonifico effettuato molti anni prima dal genitore a uno dei figli può essere interpretato in modi diversi se non esistono altri elementi capaci di chiarirne la natura.
La questione può diventare ancora più delicata nei rapporti tra coeredi, soprattutto quando uno sostiene che il fratello abbia già ricevuto importanti somme dal genitore e l’altro afferma invece che si trattasse di un prestito mai restituito.
Una breve scrittura predisposta al momento del trasferimento può evitare, molti anni dopo, una complessa controversia successoria.
Come fare un prestito familiare senza complicarsi la vita?
Non è necessario predisporre un contratto di venti pagine.
Per la maggior parte dei prestiti familiari può essere sufficiente una scrittura semplice nella quale siano indicati chi consegna il denaro, chi lo riceve, l’importo, la dichiarazione che la somma viene concessa a titolo di prestito, se il finanziamento sia infruttifero oppure produca interessi e quando o secondo quali modalità dovrà essere restituito.
È opportuno che il documento sia datato e sottoscritto da entrambe le parti e che il trasferimento venga effettuato con bonifico, utilizzando una causale coerente con quanto scritto.
Per esempio: “Prestito infruttifero come da accordo del 20 agosto 2026”.
Se non si vuole predisporre una vera scrittura, almeno una e-mail o uno scambio di messaggi nel quale entrambe le parti riconoscano con chiarezza la natura del prestito può essere molto utile. Naturalmente, per somme elevate o accordi complessi è preferibile una documentazione più strutturata.
E se il denaro è già stato prestato senza scrivere nulla?
Non significa che sia perduto.
Bisogna ricostruire tutto ciò che è rimasto del rapporto: bonifici, causali, messaggi, e-mail, richieste di restituzione, risposte del debitore, eventuali pagamenti parziali, riconoscimenti del debito e circostanze nelle quali il denaro era stato richiesto e consegnato.
La Cassazione ha espressamente ammesso che l’esistenza dell’obbligazione restitutoria possa essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi, senza che sia indispensabile produrre un contratto sottoscritto dalle parti. La causale del bonifico può quindi concorrere con altri elementi a dimostrare l’esistenza del prestito. (doctrine.it)
Prima di inviare una diffida è utile verificare tutta questa documentazione. Anche la risposta alla prima richiesta di restituzione può infatti diventare un elemento importante della futura prova.
Una risposta come “adesso non posso restituirteli” è molto diversa da “non ti devo nulla, erano un regalo”.
Gli errori da evitare
Il primo errore è pensare che tra familiari non serva documentare nulla. È proprio l’esistenza del rapporto di fiducia a rendere frequenti i trasferimenti informali e, successivamente, più difficili le controversie.
Il secondo è ritenere che il bonifico dimostri automaticamente un prestito. Prova il trasferimento del denaro, ma non necessariamente l’obbligo di restituirlo.
Il terzo è utilizzare una causale vaga quando sarebbe sufficiente scrivere “prestito infruttifero”. Il quarto è cancellare messaggi ed e-mail dopo alcuni anni, ritenendoli ormai inutili. Il quinto è lasciare trascorrere molto tempo senza verificare la prescrizione, soprattutto quando non è stata prevista una data di restituzione. Il sesto è chiedere la restituzione soltanto telefonicamente: quando nasce il problema, è importante che almeno le richieste successive lascino una traccia documentale.
In conclusione
Prestare denaro a un familiare senza un contratto scritto non significa rinunciare automaticamente alla possibilità di riaverlo. Il mutuo può esistere anche senza una scrittura formale.
Il vero problema è la prova.
Chi chiede la restituzione deve dimostrare non soltanto di avere consegnato il denaro, ma anche che chi lo ha ricevuto aveva assunto l’obbligo di restituirlo. Il bonifico è importante, la causale può rappresentare un indizio significativo, ma messaggi, e-mail, riconoscimenti del debito e pagamenti parziali possono diventare decisivi. (misterlex.it) (doctrine.it)
Per questo chiedere a un figlio, un fratello o un compagno di firmare una breve dichiarazione non significa necessariamente mancare di fiducia. Significa evitare che, se un giorno i ricordi delle parti saranno diversi, debba essere un giudice a stabilire se quei soldi fossero un prestito o un regalo.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
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