Cassazione n. 25855/2026: il certificato medico rilasciato undici giorni dopo il testamento, la prova dell’incapacità permanente e il problema del lucido intervallo.
Una donna scrive di proprio pugno un testamento, modificando le proprie precedenti volontà e nominando una nuova erede. Undici giorni dopo, uno psichiatra di una struttura pubblica certifica un grave decadimento cognitivo riconducibile a demenza senile. Molti anni più tardi il testamento viene ritrovato e pubblicato, dando origine a una controversia tra i familiari. È sufficiente quella diagnosi, successiva alla redazione del documento, per dimostrare che la donna non fosse capace di disporre dei propri beni? E se il testamento appare perfettamente comprensibile, contiene informazioni esatte e sembra rispecchiare una scelta consapevole?
La Seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 25855, depositata il 27 settembre 2026, ha affrontato proprio queste domande, confermando l’annullamento del testamento. La decisione è particolarmente interessante perché non introduce una nuova forma di incapacità testamentaria, ma chiarisce come debbano essere valutate le prove e, soprattutto, quando l’onere probatorio si sposti da chi contesta il testamento a chi intende avvalersene.
Un testamento ritrovato molti anni dopo e una diagnosi arrivata undici giorni dopo la firma
La vicenda riguarda una donna che aveva redatto un primo testamento olografo il 4 aprile 1995, attribuendo a un nipote la metà del proprio patrimonio. Il 1° giugno 2001 aveva però scritto un secondo testamento, con il quale nominava erede un’altra beneficiaria. Quest’ultimo documento era stato ritrovato dall’acquirente di un immobile appartenuto alla testatrice e pubblicato soltanto nel dicembre 2017. L’anno successivo il nipote, beneficiario del precedente testamento, ne aveva chiesto l’annullamento per incapacità naturale della zia.
Il documento decisivo era un certificato medico datato 12 giugno 2001, appena undici giorni dopo la redazione del secondo testamento. Uno psichiatra di una struttura pubblica aveva riscontrato un rilevante disorientamento temporale e spaziale, disturbi della memoria a breve termine, confabulazioni, idee deliranti di persecuzione e tono dell’umore depresso, formulando una diagnosi di verosimile demenza senile. Ma la particolarità del caso è che quel certificato non era rimasto isolato: il 21 giugno 2001 tre nipoti avevano presentato un ricorso al Tribunale di Monza per ottenere la nomina di un amministratore provvisorio, rappresentando le difficoltà della donna nella gestione dei propri affari. Dopo la morte della sorella che fino ad allora si era occupata di lei, avvenuta pochi giorni prima del testamento, era stato infatti necessario affiancarle una badante e successivamente ricoverarla in una struttura per anziani. Nel 2002 era stato inoltre promosso il procedimento di interdizione, poi accolto.
C’è un dettaglio che trovo particolarmente significativo: proprio la beneficiaria del secondo testamento, che successivamente ne avrebbe difeso la validità, aveva utilizzato il medesimo certificato medico nel procedimento di interdizione per documentare l’incapacità della zia. Inoltre, negli atti relativi alla protezione della donna era stato riferito che il decadimento cognitivo risaliva a circa due anni prima. Si comprende quindi perché il Tribunale e la Corte d’appello di Milano abbiano attribuito particolare valore al documento clinico, ritenendo dimostrata una condizione di incapacità già esistente il 1° giugno 2001.
Incapacità di testare: che cosa bisogna dimostrare?
L’art. 591 c.c. stabilisce che può essere annullato il testamento redatto da una persona che, pur non essendo interdetta, fosse incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha disposto dei propri beni. È una previsione che richiede particolare attenzione, perché la malattia, l’età avanzata e persino il deterioramento di alcune facoltà cognitive non comportano automaticamente l’incapacità testamentaria.
La Cassazione lo afferma da tempo. Già con la sentenza n. 27351 del 23 dicembre 2014, successivamente richiamata dall’ordinanza n. 3934 del 19 febbraio 2018, aveva chiarito che per ottenere l’annullamento non è sufficiente dimostrare una generica alterazione delle facoltà psichiche o intellettive. Occorre accertare che, a causa di una patologia o di un’altra condizione perturbatrice, il testatore fosse effettivamente privo, nel momento della redazione, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
La distinzione è fondamentale. Una persona può avere problemi di memoria, essere assistita nello svolgimento delle attività quotidiane o soffrire di una patologia neurologica senza essere necessariamente incapace di comprendere il significato di un testamento. E può anche accadere che una persona apparentemente autonoma si trovi invece in condizioni tali da non essere più in grado di assumere consapevolmente determinate decisioni patrimoniali. Non si può dunque partire dalla diagnosi per arrivare automaticamente all’invalidità dell’atto: bisogna verificare la gravità della compromissione e il suo rapporto con il momento in cui il testamento è stato scritto.
È qui, naturalmente, che cominciano le difficoltà. Il testatore non può più essere esaminato e spesso non esiste un accertamento medico riferito esattamente al giorno della redazione. La prova deve allora essere ricostruita attraverso documenti clinici, testimonianze, comportamenti e circostanze anteriori o successive.
Quando spetta all’erede dimostrare che il testatore era lucido?
Il principio generale è che la capacità costituisce la regola e l’incapacità l’eccezione. Di conseguenza, normalmente è chi impugna il testamento a dover dimostrare che il testatore non fosse capace di intendere e di volere quando lo ha redatto. La situazione cambia, però, quando viene accertata una condizione di incapacità stabile e permanente in un periodo immediatamente precedente o successivo all’atto.
La Cassazione aveva già affrontato direttamente il problema con l’ordinanza n. 26873 del 22 ottobre 2019, relativa a una situazione nella quale uno stato di demenza stabile era stato accertato meno di due mesi dopo la redazione del testamento. In quella decisione la Corte aveva chiarito che l’incapacità può essere dimostrata anche per presunzioni, attraverso la ricostruzione delle condizioni mentali anteriori o posteriori all’atto. Quando tali elementi dimostrano una demenza permanente e stabile nel periodo immediatamente successivo, diventa ragionevole presumere che l’incapacità esistesse anche al momento del testamento. Spetta allora a chi sostiene la validità delle disposizioni dimostrare che siano state scritte durante un intervallo di lucidità.
La stessa impostazione si ritrova nella sentenza n. 27351/2014 e nell’ordinanza n. 3934/2018. Con la decisione n. 25053 del 10 ottobre 2018, la Cassazione aveva inoltre precisato un’altra distinzione importante: se la patologia è permanente e abituale, può operare la presunzione di incapacità; se invece è intermittente o ricorrente, con alternanza di periodi di capacità e incapacità, la presunzione non opera automaticamente e resta a carico di chi impugna il testamento la prova dell’incapacità nel momento della redazione.
L’ordinanza n. 25855/2026 si colloca esattamente in questo orientamento. Nel caso esaminato, i giudici avevano ricostruito, attraverso il certificato specialistico e gli altri elementi documentali, una condizione di incapacità naturale permanente già esistente quando la donna aveva scritto il testamento. La beneficiaria avrebbe quindi dovuto dimostrare che proprio in quel momento la testatrice si trovasse in un lucido intervallo. Questa prova, tuttavia, non era stata fornita.
Attenzione, dunque: non è sufficiente presentare in giudizio una diagnosi di demenza successiva al testamento per ottenere automaticamente l’inversione dell’onere probatorio. Bisogna dimostrare che quella diagnosi, per la natura e la gravità della patologia, la vicinanza temporale e gli ulteriori elementi disponibili, consenta di ricostruire uno stato di incapacità stabile e permanente già presente alla data dell’atto.
Ma se il testamento è perfettamente coerente?
La beneficiaria aveva sostenuto che il secondo testamento presentasse un contenuto logico e comprensibile. La donna vi faceva riferimento alla vendita di alcuni immobili e alla morte della sorella, dimostrando apparentemente di essere consapevole di avvenimenti recenti. Inoltre, circa sei mesi prima aveva compiuto diverse compravendite immobiliari con atti notarili. Perché, allora, considerarla incapace di scrivere un testamento?
L’argomento è tutt’altro che irrilevante sul piano generale. La stessa Cassazione, con la sentenza n. 230 del 5 gennaio 2011, ha sottolineato che, nell’accertare la capacità testamentaria, il giudice deve considerare anche la serietà, la normalità e la coerenza delle disposizioni, nonché i sentimenti e gli scopi che sembrano averle ispirate. Il contenuto del testamento può dunque rappresentare un elemento significativo nella ricostruzione delle condizioni del testatore.
Ma non è una prova decisiva in ogni situazione. Nell’ordinanza del 2026 la Cassazione distingue espressamente il caso concreto dai precedenti nei quali mancava una prova clinica altrettanto significativa e temporalmente vicina alla redazione dell’atto. Qui il certificato specialistico, valutato insieme agli altri elementi, era stato ritenuto particolarmente attendibile e sufficiente a dimostrare la condizione di incapacità permanente. Anche le compravendite immobiliari effettuate sei mesi prima non modificavano la conclusione: la donna avrebbe potuto essere ancora capace quando aveva venduto gli immobili e non esserlo più quando aveva successivamente scritto il testamento.
La distinzione, quindi, non è tra testamenti coerenti e incoerenti, ma tra situazioni nelle quali il contenuto dell’atto può contribuire in modo significativo a chiarire uno stato mentale incerto e situazioni nelle quali esiste già una prova clinica particolarmente solida dell’incapacità. Il giudice deve valutare tutti gli elementi rilevanti, ma non è tenuto ad attribuire loro lo stesso peso.
La consulenza tecnica può sempre risolvere il problema?
Un altro aspetto interessante della decisione riguarda il ruolo dei consulenti. La beneficiaria del secondo testamento aveva prodotto una relazione medica di parte che contestava il valore del certificato del giugno 2001 e aveva richiesto una consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’appello, tuttavia, aveva ritenuto la relazione di parte non sufficiente a superare gli elementi clinici già acquisiti e aveva respinto la richiesta di CTU. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione.
Questo non significa che nelle controversie sulla capacità testamentaria la consulenza medico-legale sia inutile, né che una relazione tecnica di parte possa essere ignorata senza ragione. La Cassazione, anche con l’ordinanza n. 5362/2025, ha ribadito che la consulenza di parte costituisce un’allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio, ma le sue considerazioni tecniche possono richiedere un’adeguata valutazione quando siano rilevanti per la decisione.
Nel caso concreto, tuttavia, la relazione non si fondava su ulteriori documenti medici e le sue conclusioni erano state contestate da un’altra consulenza di parte. La richiesta di CTU non era accompagnata dall’indicazione di ulteriori elementi clinici da esaminare e mirava anche ad affidare al consulente valutazioni relative alla coerenza delle disposizioni testamentarie e al significato degli atti immobiliari compiuti in precedenza: questioni che spettavano al giudice, non al medico-legale.
Una CTU, insomma, non può essere richiesta semplicemente nella speranza che il consulente trovi qualcosa che la parte non è riuscita a dimostrare. Quando esiste documentazione clinica sufficiente e non vengono indicati ulteriori elementi tecnici da approfondire, il giudice può motivatamente ritenerla superflua o esplorativa. In altre controversie, con documentazione incompleta o contraddittoria, la consulenza potrebbe invece avere un ruolo decisivo.
La Cassazione non serve a rifare il processo
C’è infine un aspetto processuale che merita attenzione, soprattutto per chi si trova a valutare un ricorso dopo due sentenze sfavorevoli. Nel caso esaminato, la beneficiaria del secondo testamento aveva cercato di contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di Milano: il peso attribuito al certificato medico, il contenuto del testamento, le precedenti compravendite, la mancata ammissione della CTU e delle testimonianze.
La Cassazione ha però osservato che buona parte delle doglianze mirava, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito quando quest’ultima sia adeguatamente motivata e non presenti vizi giuridici denunciabili nei limiti previsti dalla legge. Nel caso concreto operava inoltre la preclusione derivante dalla cosiddetta doppia conforme, poiché Tribunale e Corte d’appello avevano ricostruito i fatti principali nello stesso modo, pur utilizzando argomentazioni in parte differenti.
Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con conseguenze economiche particolarmente pesanti. Oltre alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.600 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli accessori, la ricorrente è stata condannata a pagare 5.000 euro alla controparte ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e ulteriori 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi del quarto comma. La Corte ha applicato la disciplina dell’art. 380-bis c.p.c., perché la ricorrente, dopo la proposta di definizione accelerata per inammissibilità o manifesta infondatezza, aveva chiesto ugualmente la decisione e quest’ultima era risultata conforme alla proposta.
Non è naturalmente una conseguenza automatica di qualsiasi ricorso in materia successoria. È però un ulteriore richiamo alla necessità di distinguere un effettivo motivo di legittimità dal semplice dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze precedenti.
Cosa fare quando si sospetta che un testamento sia stato scritto da una persona incapace?
La prima cosa è ricostruire una cronologia il più possibile precisa. Non basta raccogliere fotografie del testamento o dichiarazioni dei familiari secondo cui il defunto, negli ultimi tempi, «non era più lui». Bisogna acquisire la documentazione medica pertinente, individuare le date delle visite e dei ricoveri, verificare l’eventuale esistenza di procedimenti di protezione della persona e ricostruire le condizioni del testatore prima, durante e dopo la redazione dell’atto. Anche le circostanze nelle quali il documento è stato scritto e conservato possono essere utili, purché ne sia dimostrato il collegamento con la condotta effettiva del testatore.
Occorre inoltre distinguere l’incapacità naturale da altre possibili ragioni di contestazione. Il fatto che un testamento favorisca una persona che assisteva il defunto non dimostra, di per sé, né l’incapacità né l’esistenza di pressioni indebite. Analogamente, una disposizione che i familiari considerano ingiusta o incomprensibile può costituire una scelta perfettamente libera e consapevole. Ogni contestazione deve avere un proprio fondamento e una propria prova.
Quanto ai termini, l’art. 591 c.c. prevede che l’azione di annullamento per incapacità possa essere proposta da chiunque vi abbia interesse e si prescriva in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Non bisogna quindi presumere che il termine decorra necessariamente dalla morte del testatore o dalla pubblicazione del documento: è indispensabile ricostruire quando sia stata concretamente data esecuzione alle disposizioni contestate.
Infine, trattandosi di una controversia successoria, occorrerà considerare anche il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. 28/2010. Soprattutto quando esistono più testamenti, trasferimenti immobiliari e contrasti tra diversi rami familiari, una soluzione concordata può consentire di affrontare questioni che altrimenti rischiano di alimentare anni di contenzioso. Naturalmente, prima di sedersi al tavolo, è essenziale conoscere la documentazione e avere una valutazione seria delle rispettive posizioni.
In conclusione
L’ordinanza n. 25855/2026 non stabilisce che un testamento debba essere annullato ogni volta che il suo autore riceva successivamente una diagnosi di demenza. Conferma invece un principio più preciso, già affermato dalla Cassazione: quando viene dimostrato uno stato di incapacità stabile e permanente in epoca immediatamente precedente o successiva alla redazione, il giudice può presumere che tale condizione sussistesse anche nel momento dell’atto. Spetterà allora a chi intende avvalersi del testamento dimostrare che sia stato scritto durante un lucido intervallo.
Nel caso concreto, il certificato medico redatto undici giorni dopo il testamento, le condizioni cliniche documentate e gli altri elementi relativi alla storia della donna hanno consentito di ricostruire uno stato di incapacità già esistente quando aveva modificato le proprie volontà. Né il contenuto apparentemente coerente del documento né gli atti immobiliari compiuti alcuni mesi prima sono stati sufficienti a dimostrare che, proprio nel giorno della redazione, fosse tornata lucida.
La lezione pratica mi sembra evidente: nelle controversie testamentarie non conta soltanto ciò che il testatore ha scritto. Spesso è decisivo riuscire a dimostrare in quali condizioni si trovasse quando lo ha scritto. E quando la malattia ha carattere permanente, la distanza tra un certificato medico e la data del testamento può assumere un’importanza ben maggiore di quanto si potrebbe immaginare.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche WhatsApp).
Giurisprudenza richiamata
- Cass. civ., sez. II, ord. 27 settembre 2026, n. 25855: accertamento dell’incapacità permanente, prova presuntiva e lucido intervallo.
- Cass. civ., sez. II, ord. 22 ottobre 2019, n. 26873: rilevanza delle condizioni cliniche immediatamente successive al testamento e prova del lucido intervallo.
- Cass. civ., sez. II, ord. 10 ottobre 2018, n. 25053: distinzione tra infermità permanente e infermità intermittente ai fini dell’onere probatorio.
- Cass. civ., sez. VI-II, ord. 19 febbraio 2018, n. 3934, e Cass. civ., sez. II, sent. 23 dicembre 2014, n. 27351: nozione di incapacità naturale del testatore e ripartizione dell’onere della prova.
- Cass. civ., sez. II, sent. 5 gennaio 2011, n. 230: rilevanza della serietà, normalità e coerenza del contenuto testamentario.
- Cass. civ., sez. III, ord. 28 febbraio 2025, n. 5362: valore della consulenza tecnica di parte.

