Mediazione civile: senza avvocati preparati si perde gran parte del suo valore

La presenza dei legali non è un peso formale, ma una garanzia per le parti, per la qualità della trattativa e per la solidità dell’accordo

La mediazione civile viene spesso descritta come uno spazio più semplice, più rapido e meno conflittuale rispetto al processo. È vero, ma questa semplicità non deve essere fraintesa. La mediazione non è una conversazione informale tra persone che provano a mettersi d’accordo, non è una riunione nella quale basta “vedere cosa succede” e non è un luogo in cui la competenza giuridica diventa secondaria. Al contrario, proprio perché in mediazione le parti possono costruire soluzioni molto più flessibili di quelle ottenibili in giudizio, la presenza degli avvocati è fondamentale.

L’assistenza legale non serve soltanto nei casi in cui la legge la richiede. Serve sempre, anche nella mediazione volontaria, perché ogni accordo nasce dentro un quadro di diritti, obblighi, rischi, prove, responsabilità e conseguenze economiche che le parti difficilmente riescono a valutare da sole. Il mediatore aiuta le parti a comunicare, a chiarire gli interessi, a superare gli stalli e a cercare una possibile soluzione; l’avvocato tutela la parte, valuta la convenienza dell’accordo, misura i rischi della causa, controlla la tenuta giuridica delle clausole e impedisce che una soluzione apparentemente ragionevole si trasformi, dopo pochi mesi, in un nuovo problema.

Per questo non c’è alcuna contrapposizione tra mediazione e avvocati. Una buona mediazione ha bisogno di buoni mediatori, ma ha anche bisogno di avvocati preparati, presenti, consapevoli del proprio ruolo e capaci di negoziare. Quando i legali partecipano bene, la mediazione diventa più seria, più efficace e più sicura per tutti.

La parte deve essere protetta proprio mentre cerca l’accordo

Cercare un accordo non significa abbassare le difese. In mediazione la parte espone interessi, valuta ipotesi, ascolta proposte, fa concessioni, misura alternative e prende decisioni che possono incidere in modo rilevante sul proprio patrimonio, sulla propria famiglia, sulla propria attività o sui propri rapporti futuri. Pensare che tutto questo possa essere fatto senza assistenza legale, o con una presenza solo marginale dell’avvocato, è un errore.

La parte coinvolta in una lite è spesso emotivamente esposta. Può avere paura, rabbia, fretta, bisogno di chiudere, desiderio di rivalsa o eccessiva fiducia nella propria posizione. Può sottovalutare i punti deboli della causa oppure sopravvalutare una proposta solo perché consente di mettere fine a una situazione pesante. L’avvocato serve anche a questo: a riportare la decisione su un piano razionale, a distinguere ciò che è giuridicamente fondato da ciò che è solo percepito come giusto, a spiegare quali rischi si corrono se non si trova un accordo e quali rischi si corrono se lo si accetta male.

La mediazione funziona quando la parte è libera di scegliere. Ma la libertà vera richiede informazione, consapevolezza e protezione. Un accordo accettato senza comprenderne gli effetti non è un buon accordo; una rinuncia sottoscritta senza valutare ciò che si perde non è una soluzione; una clausola scritta male può diventare l’inizio di una nuova controversia. La presenza dell’avvocato serve a evitare tutto questo.

Anche nella mediazione volontaria l’avvocato è decisivo

Nelle mediazioni obbligatorie e in quelle demandate dal giudice, la presenza degli avvocati è prevista dalla legge. Ma il punto più importante è culturale, non solo normativo: l’assistenza legale è utile anche quando non è obbligatoria. Anzi, proprio nelle mediazioni volontarie, dove le parti scelgono spontaneamente di provare a risolvere il conflitto, il ruolo dell’avvocato può essere decisivo per trasformare quella scelta in un risultato concreto.

Una mediazione volontaria può riguardare una lite contrattuale, una divisione ereditaria, una controversia societaria, una questione familiare, un problema condominiale, un rapporto commerciale, un danno, una compravendita, una locazione o una responsabilità professionale. In tutti questi casi le parti possono avere interesse a trovare una soluzione rapida, riservata e meno costosa del processo, ma devono anche sapere se l’accordo è conveniente, se è giuridicamente possibile, se tutela davvero i loro interessi e se potrà essere eseguito.

L’avvocato non deve entrare in mediazione per impedire l’accordo o per trasformare il tavolo in un’udienza. Deve entrarci per dare forza e qualità alla trattativa. Deve aiutare il cliente a capire quando conviene insistere, quando conviene aprire, quando una proposta è insufficiente, quando una concessione è solo apparente e quando una soluzione negoziata può dare più di una sentenza.

Il legale non deve soltanto conoscere il diritto: deve saper negoziare

La presenza dell’avvocato è indispensabile, ma non basta una presenza passiva. In mediazione il legale non può limitarsi a ripetere le difese già scritte negli atti, né può usare la stessa logica del processo. La mediazione richiede una competenza ulteriore: la capacità di negoziare.

Saper negoziare non significa essere deboli, fare sconti o cercare l’accordo a qualsiasi costo. Significa preparare la trattativa, conoscere la migliore alternativa al mancato accordo, valutare i rischi del giudizio, distinguere le posizioni dagli interessi, costruire opzioni, formulare proposte efficaci, gestire le emozioni, utilizzare criteri oggettivi e comprendere quali elementi possano creare valore per entrambe le parti.

Un avvocato che non sa negoziare rischia di ridurre la mediazione a una prova di forza. Arriva, espone la pretesa massima, contesta tutto, dichiara che il cliente ha ragione e attende che l’altra parte ceda. Questo approccio può sembrare rassicurante, ma spesso produce il risultato opposto: irrigidisce la controparte, impedisce al mediatore di lavorare, blocca lo scambio di informazioni e fa perdere occasioni che avrebbero potuto chiudere la lite in modo vantaggioso.

Un avvocato che sa negoziare, invece, non rinuncia alla fermezza. Sa quando mostrare i punti forti della posizione, ma sa anche quando ascoltare; sa usare il diritto non come minaccia sterile, ma come criterio di realtà; sa aiutare il cliente a non confondere la soddisfazione emotiva con il risultato utile. In mediazione, la differenza tra un avvocato semplicemente presente e un avvocato realmente competente può decidere l’esito dell’intero procedimento.

La preparazione della mediazione è parte dell’assistenza legale

Una buona mediazione non inizia quando le parti entrano nella stanza. Inizia prima, nello studio dell’avvocato. Il cliente deve essere preparato al procedimento, deve capire il ruolo del mediatore, deve conoscere i margini della trattativa, deve sapere quali informazioni condividere, quali obiettivi perseguire e quali limiti non superare. Presentarsi senza preparazione significa esporsi a decisioni improvvisate.

L’avvocato deve valutare con il cliente la forza della domanda, la tenuta delle prove, i tempi prevedibili del giudizio, i costi, i rischi di soccombenza, la possibilità di esecuzione della sentenza e le conseguenze pratiche del conflitto. Deve anche chiarire quali interessi sono davvero prioritari. In molte controversie, infatti, il denaro è solo una parte del problema: contano i tempi, la riservatezza, le garanzie, la continuità dei rapporti, la chiusura definitiva della lite, la reputazione, la gestione fiscale, il rischio di insolvenza o la necessità di evitare ulteriori procedimenti.

Senza questa preparazione, la parte arriva in mediazione con una posizione rigida, ma non con una strategia. E una posizione rigida non è una strategia. È spesso solo il modo più rapido per non trovare alcuna soluzione.

L’avvocato dà qualità all’accordo

Il momento più delicato della mediazione non è sempre quello in cui le parti si avvicinano. Spesso è quello in cui l’accordo deve essere scritto. Un’intesa raggiunta faticosamente può essere rovinata da clausole ambigue, scadenze imprecise, obblighi non determinati, rinunce formulate male, garanzie mancanti o conseguenze dell’inadempimento non previste.

Qui il ruolo dell’avvocato è insostituibile. L’accordo deve indicare con chiarezza chi deve fare cosa, entro quando, con quali modalità e con quali conseguenze in caso di mancato rispetto. Se si tratta di pagamenti, bisogna disciplinare importi, rate, scadenze, modalità, eventuale decadenza dal beneficio del termine e garanzie. Se si tratta di obblighi di fare, occorre precisare attività, tempi, standard di esecuzione e verifiche. Se vi sono rinunce, quietanze o transazioni, devono essere costruite in modo coerente con l’intera vicenda. Se l’accordo incide su immobili, società, successioni o rapporti complessi, vanno valutati anche gli adempimenti ulteriori.

Un accordo di mediazione ben redatto può avere una forza molto rilevante. Nei casi previsti, quando le parti sono assistite dagli avvocati e l’accordo è sottoscritto anche dai legali, esso può costituire titolo esecutivo. Questo significa che la presenza degli avvocati non è soltanto utile durante la trattativa, ma incide anche sulla forza giuridica del risultato finale.

La mediazione, quindi, non serve solo a “fare pace”. Serve a costruire un accordo che funzioni. E un accordo funziona quando è chiaro, eseguibile, sostenibile e giuridicamente solido.

Il legale protegge anche dalla cattiva mediazione

La mediazione è uno strumento straordinario, ma non ogni proposta è buona solo perché nasce in mediazione. Ci sono accordi squilibrati, condizioni non sostenibili, rinunce eccessive, pagamenti privi di garanzie, impegni formulati in modo generico e soluzioni che sembrano chiudere la lite ma lasciano aperti problemi decisivi. L’avvocato serve anche a evitare che il desiderio di chiudere prevalga sulla tutela reale del cliente.

Questo è un punto importante. Difendere il cliente in mediazione non significa ostacolare l’accordo; significa impedire che l’accordo sia sbagliato. L’avvocato deve saper dire sì quando la soluzione è conveniente, ma deve saper dire no quando la proposta non regge, quando manca una garanzia, quando l’impegno dell’altra parte è troppo incerto o quando il cliente sta accettando per stanchezza qualcosa che lo danneggerà.

La mediazione non richiede accordi a ogni costo. Richiede accordi consapevoli. E la consapevolezza, nelle controversie giuridiche, passa necessariamente attraverso l’assistenza legale.

La presenza dei legali aiuta anche il mediatore

Un mediatore esperto può aiutare moltissimo le parti, ma non sostituisce gli avvocati. Il mediatore è imparziale, non assiste una parte contro l’altra, non dà consulenza individuale e non può diventare il garante degli interessi particolari di ciascuno. La sua funzione è facilitare il dialogo, aiutare le parti a esplorare le opzioni, governare il conflitto e accompagnare il procedimento verso una possibile soluzione.

Quando gli avvocati sono preparati e collaborano correttamente al processo negoziale, il mediatore può lavorare molto meglio. Le questioni giuridiche vengono chiarite, i rischi processuali sono valutati con maggiore realismo, le proposte vengono formulate in modo più preciso e l’accordo finale può essere costruito con maggiore sicurezza. La presenza dei legali non rallenta la mediazione; se i legali conoscono il proprio ruolo, la rende più efficace.

Il problema nasce quando l’avvocato vive la mediazione come una perdita di tempo o come una minaccia al processo. In quel caso il procedimento si impoverisce. Ma quando il legale entra in mediazione con preparazione, capacità negoziale e consapevolezza strategica, diventa uno degli elementi decisivi per il successo del percorso.

Mediazione e avvocati non sono mondi separati

Per troppo tempo si è raccontata la mediazione come alternativa agli avvocati o, comunque, come uno spazio nel quale il diritto dovesse fare un passo indietro. È una rappresentazione sbagliata. La mediazione non elimina il diritto: lo colloca dentro un percorso più ampio, nel quale accanto alla regola giuridica contano anche interessi, tempi, costi, relazioni, rischi e soluzioni pratiche.

L’avvocato moderno non può essere soltanto un tecnico del processo. Deve essere anche un consulente strategico del conflitto. Deve sapere quando conviene agire in giudizio, quando conviene trattare, quando conviene proporre una mediazione volontaria, quando conviene accettare una mediazione demandata come opportunità e quando invece è necessario proseguire nel contenzioso. Il cliente non ha bisogno di qualcuno che conosca un solo strumento; ha bisogno di qualcuno che sappia scegliere lo strumento giusto.

In questa prospettiva, la formazione alla negoziazione diventa essenziale. Non è un ornamento professionale, ma una competenza centrale. In ADR Center lavoriamo da anni proprio su questo: formare mediatori e professionisti capaci di gestire il conflitto, negoziare in modo efficace e costruire soluzioni sostenibili. La mediazione dà il meglio quando al tavolo siedono parti consapevoli, mediatori preparati e avvocati capaci non solo di difendere, ma anche di negoziare.

Il principio da ricordare

La presenza degli avvocati in mediazione è fondamentale in ogni caso: quando è obbligatoria, quando è demandata dal giudice e anche quando la mediazione è scelta volontariamente dalle parti. Il legale tutela il cliente, valuta il rischio giuridico, prepara la strategia, aiuta a leggere la convenienza dell’accordo, negozia le condizioni e garantisce che il testo finale sia chiaro, efficace ed eseguibile.

La mediazione senza assistenza legale rischia di diventare una trattativa fragile. La mediazione con avvocati impreparati rischia di diventare una formalità inutile. La mediazione con avvocati competenti, presenti e capaci di negoziare può invece diventare uno degli strumenti più efficaci per risolvere una controversia.

Il punto finale è semplice: in mediazione l’avvocato non è un accessorio, ma una garanzia. Non serve solo a controllare le norme, ma a proteggere la parte mentre cerca una soluzione. E proprio perché la mediazione può produrre accordi forti, rapidi e personalizzati, la presenza di legali preparati non riduce il valore del procedimento: lo rende possibile.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

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Perché i giudici mandano ancora poche cause in mediazione?

L’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010 consente al giudice di disporre la mediazione anche a causa già iniziata. Ma i numeri mostrano che questo strumento è ancora utilizzato meno di quanto potrebbe.

La mediazione demandata dal giudice è uno degli strumenti più interessanti della riforma della mediazione civile. L’idea è semplice: non tutte le cause sono uguali e non tutte le liti mostrano subito il proprio potenziale conciliativo. A volte, proprio durante il giudizio, dopo lo scambio degli atti, dopo una prima istruttoria, dopo l’emersione dei punti deboli delle rispettive posizioni, il giudice può essere nella condizione migliore per capire che quella controversia potrebbe essere risolta fuori dal processo.

È questo il senso dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010: il giudice, anche in appello e fino alla precisazione delle conclusioni, può disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. La mediazione demandata diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, l’art. 5-quinquies valorizza la formazione del magistrato in materia di mediazione e prevede che le ordinanze di mediazione demandata e le controversie definite a seguito di esse siano oggetto di specifica rilevazione statistica. (Mondo ADR)

Sulla carta, quindi, lo strumento è forte. Non si tratta di un semplice invito informale, ma di un vero potere del giudice, costruito per intercettare le cause che possono essere gestite meglio attraverso un confronto negoziale assistito. Eppure, nella pratica, la mediazione demandata sembra ancora lontana dal diventare una prassi ordinaria del processo civile.

Cosa dicono i dati

Le statistiche ministeriali 2025 indicano che le mediazioni civili iscritte sono state circa 163.473. La maggior parte, il 78%, è costituita da mediazioni obbligatorie per legge; le mediazioni volontarie rappresentano circa l’8%; quelle demandate dal giudice circa il 13%. Il dato, però, va letto con attenzione: il Ministero precisa che, tra le mediazioni demandate dal giudice, l’85% è dovuto a improcedibilità per mancato rispetto dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. (datiestatistiche.giustizia.it)

Questo significa che il numero delle vere mediazioni demandate “valutative”, cioè quelle in cui il giudice sceglie consapevolmente di mandare le parti in mediazione perché ritiene possibile una soluzione conciliativa, è molto più basso del dato complessivo. Le mediazioni demandate risultano pari a circa 20.294, cioè il 12,4% delle iscrizioni complessive, ma se l’85% dipende da improcedibilità, la quota residua riconducibile a una scelta discrezionale del giudice si riduce drasticamente. (datiestatistiche.giustizia.it)

In termini pratici, facendo una stima sul dato ministeriale, le mediazioni demandate “vere”, non collegate alla semplice necessità di sanare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sarebbero intorno a poche migliaia di casi su oltre centosessantamila procedure annue. È un dato che impone una riflessione: lo strumento esiste, è stato rafforzato dalla riforma, ma viene ancora usato in misura limitata rispetto al potenziale.

Il problema non è la mediazione, ma la sua percezione nel processo

Il primo motivo è culturale. Molti giudici, come molti avvocati e molte parti, continuano a vedere la mediazione come qualcosa che appartiene alla fase precedente alla causa. Se la mediazione obbligatoria non è stata fatta, il giudice la dispone per ragioni di procedibilità. Se invece la causa è già partita regolarmente, la mediazione viene spesso percepita come un passaggio ulteriore, quasi esterno alla logica del processo.

Questo è probabilmente il nodo principale. La mediazione demandata non dovrebbe essere vista come una deviazione dal percorso processuale, ma come uno strumento di gestione della causa. In alcuni casi, mandare le parti in mediazione non significa rallentare il processo, ma evitare che il processo prosegua inutilmente per anni su una controversia che potrebbe essere risolta con un accordo ragionevole.

Il giudice, proprio perché conosce la causa, può vedere ciò che le parti spesso non vedono: il rischio probatorio, la sproporzione tra costi e risultato atteso, la presenza di interessi non traducibili bene in una sentenza, la possibilità di una soluzione più flessibile rispetto alla decisione giudiziale.

La paura di allungare i tempi

Un secondo motivo è la paura di appesantire il ruolo e allungare i tempi del processo. In molti uffici giudiziari il carico di lavoro è elevatissimo. Il giudice può essere portato a pensare che disporre la mediazione significhi fissare una nuova udienza, attendere l’esito del procedimento, gestire eventuali eccezioni sulla procedibilità, verificare se la mediazione sia stata effettivamente esperita e poi riprendere la causa.

Questa preoccupazione è comprensibile, ma non sempre fondata. Una mediazione ben selezionata può far risparmiare molto più tempo di quello che apparentemente consuma. Se una causa si chiude in mediazione, il fascicolo esce dal ruolo. Se anche non si chiude, la mediazione può chiarire i punti controversi, ridurre le domande, favorire accordi parziali, rendere più realistico il confronto successivo.

Il problema, dunque, non è mandare più cause in mediazione in modo indiscriminato. Il problema è mandare meglio in mediazione le cause giuste.

La difficoltà di selezionare le controversie mediabili

Non tutte le cause sono adatte alla mediazione demandata. Alcune richiedono una decisione giuridica netta; altre hanno una forte componente seriale; altre ancora sono dominate da questioni di principio sulle quali le parti non vogliono negoziare. Ma molte controversie civili hanno caratteristiche molto diverse: rapporti familiari patrimoniali, successioni, divisioni, condominio, locazioni, responsabilità professionale, contratti di durata, rapporti societari, controversie tra vicini, liti commerciali nelle quali le parti potrebbero avere interesse a preservare il rapporto.

La difficoltà sta proprio nell’individuare, dentro il ruolo, le cause che hanno un vero potenziale conciliativo. Questo richiede tempo, sensibilità, esperienza e anche una certa familiarità con le dinamiche negoziali. Non basta chiedersi se la causa sia “semplice” o “complessa”. A volte le cause semplici sono molto conflittuali e poco mediabili; altre volte le cause complesse, proprio perché costose e rischiose, sono perfette per una mediazione.

Il giudice dovrebbe poter valutare alcuni indici: la presenza di rapporti destinati a continuare, l’incertezza probatoria, la sproporzione tra costi e valore della lite, la possibilità di soluzioni non solo monetarie, l’esistenza di più questioni intrecciate, la disponibilità già emersa negli atti, il comportamento processuale delle parti, la presenza di margini economici o relazionali non esplorati.

Il problema dell’ordinanza motivata

L’art. 5-quater richiede un’ordinanza motivata. È una scelta comprensibile, perché la mediazione demandata incide sulla procedibilità della domanda e non dovrebbe essere disposta in modo automatico. Tuttavia, nella pratica, l’obbligo di motivazione può diventare un freno se il giudice non dispone di modelli agili, criteri condivisi e prassi consolidate.

Un’ordinanza ben fatta non deve essere lunga. Deve però spiegare perché, in quella specifica causa, la mediazione può essere utile: natura della controversia, stato dell’istruzione, condotta delle parti, possibilità di soluzioni negoziali, eventuale sproporzione tra prosecuzione del giudizio e interesse concreto. Se ogni ordinanza deve essere costruita da zero, è naturale che lo strumento venga usato meno. Se invece gli uffici adottano schemi ragionati, adattabili al caso concreto, la mediazione demandata può diventare una prassi più semplice e più efficace.

Qui il tema non è burocratico, ma organizzativo. La mediazione demandata funziona quando entra nella gestione ordinaria del fascicolo.

La formazione del magistrato è decisiva

La riforma ha colto un punto importante: la mediazione demandata richiede formazione. Non perché il giudice debba diventare mediatore, ma perché deve essere in grado di riconoscere quando una causa può essere utilmente inviata in mediazione. L’art. 5-quinquies richiama espressamente la formazione e l’aggiornamento del magistrato in materia di mediazione e collega anche il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi agli indicatori di impegno, capacità e laboriosità. (Mondo ADR)

Questo passaggio è molto importante, ma richiede tempo per produrre effetti reali. Non basta prevedere la formazione nella norma. Occorre che la mediazione diventi parte della cultura del case management giudiziario. Il giudice deve poter vedere la mediazione non come un favore alle parti, né come un rinvio, ma come uno strumento tecnico per trattare meglio alcune controversie.

La formazione dovrebbe concentrarsi su casi concreti: quali cause mandare, quando mandarle, come motivare l’ordinanza, come evitare invii inutili, come valorizzare gli esiti della mediazione, come coordinare mediazione e istruttoria, come leggere i comportamenti delle parti.

Anche gli avvocati incidono molto

Un altro motivo riguarda l’atteggiamento degli avvocati. Se gli avvocati vivono la mediazione demandata come un ostacolo, una perdita di tempo o un mero adempimento, il giudice sarà meno incentivato a usarla. Se invece le difese arrivano preparate, con disponibilità reale a discutere, con documenti ordinati e con il cliente presente o rappresentato da soggetti muniti di effettivi poteri decisionali, la mediazione può produrre risultati.

Il punto non è chiedere all’avvocato di rinunciare alla tutela giudiziale. Al contrario: un avvocato preparato può usare la mediazione demandata come momento strategico. Può verificare il rischio della causa, misurare la posizione della controparte, costruire proposte, ottenere informazioni, valutare soluzioni che il giudice non potrebbe imporre con sentenza.

Se però la mediazione viene affrontata con l’unico obiettivo di ottenere un verbale negativo, il giudice ne percepisce l’inutilità e tenderà a disporla meno.

Mancano spesso dati di ritorno realmente utilizzabili

Le statistiche ministeriali sono preziose, ma per il giudice del singolo ufficio serve anche un dato più vicino alla propria esperienza. Quante cause demandate da quel Tribunale si chiudono? In quali materie? In quale fase? Con quali organismi? Dopo quali tipi di ordinanza? Con quali tempi? Con quali tassi di comparizione?

Il Ministero segnala che la rilevazione sulla mediazione civile è trimestrale e copre le diverse tipologie di mediazione: obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. I dati riguardano flussi, durata, esito dei procedimenti, materia, valore e tipologia di organismo. (datiestatistiche.giustizia.it) Questo è un patrimonio informativo importante, ma deve diventare sempre più leggibile e utile anche a livello locale.

Senza dati di ritorno, il giudice non vede l’effetto concreto delle proprie ordinanze. Se invece un ufficio giudiziario sa che, in certe materie, le mediazioni demandate portano a definizioni significative, sarà più facile costruire prassi virtuose.

Un dato positivo: quando le parti entrano davvero in mediazione, gli accordi arrivano

Il punto più interessante è che la mediazione, quando viene effettivamente svolta, produce risultati non marginali. Nel 2025 la percentuale di procedimenti con aderente comparso al primo incontro è stata pari al 54,8%. In alcune materie la partecipazione è più alta: successioni ereditarie 67,2%, condominio 64%, divisione 62,9%, diritti reali 60,7%, locazione 56,5%. (datiestatistiche.giustizia.it)

MondoADR, commentando i dati del primo semestre 2025, evidenzia inoltre che, quando le parti decidono di sedersi davvero al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro, la percentuale di accordo raggiunto è stata pari al 52,7%. (Mondo ADR)

Questi numeri sono importanti perché smentiscono l’idea che la mediazione sia inutile in sé. Il problema, semmai, è portare le parti al tavolo giusto, nel momento giusto, con il giusto livello di preparazione. La mediazione demandata dovrebbe servire proprio a questo: intercettare le cause nelle quali, dopo l’avvio del giudizio, diventa più chiaro che una soluzione negoziale è possibile.

Perché la mediazione demandata dovrebbe essere usata di più

La mediazione demandata ha un valore particolare perché nasce dentro il processo, ma guarda fuori dal processo. Il giudice non abdica al proprio ruolo. Al contrario, lo esercita in modo più ampio: non decide subito, ma valuta se quella lite possa essere trattata meglio attraverso uno strumento diverso.

Ci sono controversie nelle quali la sentenza arriva troppo tardi, costa troppo, lascia comunque rapporti distrutti o risolve solo una parte del problema. In questi casi la mediazione può offrire soluzioni più adatte: pagamenti rateizzati, accordi tecnici, obblighi di fare, regolamentazione di rapporti futuri, scuse, modifiche contrattuali, divisioni concordate, compensazioni, interventi pratici, impegni reciproci.

Il processo decide domande. La mediazione può risolvere problemi. Questa differenza, in molte cause civili, è decisiva.

Cosa si potrebbe fare concretamente

Per aumentare l’uso della mediazione demandata non serve mandare tutto in mediazione. Servono criteri chiari e prassi intelligenti. Gli uffici giudiziari potrebbero lavorare su protocolli operativi, modelli di ordinanza motivata, formazione pratica dei magistrati, incontri periodici con avvocatura e organismi, monitoraggio locale degli esiti, individuazione delle materie più adatte, coinvolgimento dell’Ufficio per il processo nella selezione dei fascicoli potenzialmente mediabili.

Sarebbe utile anche valorizzare meglio il momento in cui la causa viene mandata in mediazione. Troppo presto, le parti possono non avere ancora chiari rischi e punti deboli. Troppo tardi, possono essere ormai irrigidite e avere già sostenuto costi rilevanti. In molte controversie, il momento migliore può essere dopo il primo scambio di atti, dopo la definizione del thema decidendum, dopo una prima valutazione delle prove o prima di un’istruttoria lunga e costosa.

La mediazione demandata non deve essere casuale. Deve essere mirata.

Conclusione

I giudici mandano ancora poche cause in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater per una combinazione di ragioni: cultura processuale ancora centrata sulla decisione, timore di allungare i tempi, difficoltà di selezionare le cause mediabili, necessità di motivare l’ordinanza, mancanza di prassi organizzate, resistenze degli avvocati e insufficiente ritorno dei dati sugli esiti.

Eppure i numeri mostrano che la mediazione, quando le parti partecipano davvero, può funzionare. Il dato del 2025 sulle mediazioni demandate va letto con attenzione: la percentuale complessiva può sembrare significativa, ma gran parte di quel dato deriva dal recupero della mediazione obbligatoria non esperita. La vera mediazione demandata, quella fondata su una valutazione del giudice circa la possibilità di una soluzione conciliativa, resta ancora uno spazio da sviluppare.

Se vogliamo una giustizia civile più efficiente, non basta ampliare le materie obbligatorie. Bisogna anche aiutare i giudici a usare meglio l’art. 5-quater, gli avvocati a preparare meglio le mediazioni demandate e gli organismi a offrire percorsi realmente professionali. La mediazione demandata non è un rinvio inutile. Può essere, quando usata bene, uno dei punti più intelligenti di collegamento tra processo e soluzione del conflitto.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

Il termine per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia svolto prima dell’udienza fissata per la verifica dell’esito.

A questa conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40035/21, depositata lo scorso 14 dicembre, che ha peraltro dipanato un contrasto giurisprudenziale di merito.

La vicenda prende atto da un’opposizione a d.i., peraltro in materia cosiddetta non obbligatoria, cioè non ricompresa tra quelle previste dal comma 1 bis dell’art. 5 del D.lgs. 28/10.

Il Tribunale di Parma, nel disporre una proroga al termine fissato per il deposito di una CTU grafologica, prescriveva che le parti, successivamente al deposito della consulenza tecnica, esperissero, ai sensi dell’articolo 5, comma due, del decreto legislativo n. 28 del 2010, il tentativo di mediazione delegata, assegnando il termine di 15 giorni dal deposito dell’elaborato del consulente tecnico, avvisando le parti che in mancanza il giudizio sarebbe divenuto improcedibile e fissando poi l’udienza al 20 settembre 2016. Ricordiamo infatti, che nel caso in cui il giudice disponga la mediazione delegata anche in materia cosiddetta non obbligatoria, si tratta di un vero e proprio ordine e le parti sono tenute ad espletare il tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità della causa, come accade già per i procedimenti nelle materie di cui al comma 1 bis.

La CTU veniva depositata in anticipo rispetto al termine fissato, senza che il deposito venisse comunicato alle parti. Il 25 marzo 2016, scaduto il termine per il deposito dell’istanza di mediazione, la parte opposta depositava un’istanza di anticipazione dell’udienza fissata per il successivo mese di settembre. Successivamente, ed esattamente il 17 maggio 2016, la parte opponente depositava istanza di mediazione.

Il Giudice, che aveva anticipato l’udienza all’8 giugno, ricevuta istanza di differimento da parte dell’opponente, motivata dalla necessità di concludere la mediazione, confermava l’udienza del 21 settembre 2021. In quella sede, il difensore dell’opposta produceva il verbale di mancata conciliazione.

Alla fine, il Tribunale, con sentenza del 2017, dichiarava l’improcedibilità della domanda con conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo. La parte opponente proponeva appello, mentre l’altra presentava appello incidentale. La Corte d’appello rigettava entrambi gli appelli, e l’originaria opponente notificava e iscriveva ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, mentre l’altra società resisteva con controricorso illustrato da memoria.

Il ricorso è stato accolto: secondo la Suprema Corte, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno errato nel considerare come perentorio il termine fissato dal Giudice di primo grado, causando quindi l’improcedibilità della domanda. La Cassazione ha innanzitutto ricordato che siamo in ambito di mediazione demandata ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. 28/10, e che quindi non si parla di “invito” del giudice, ma che si parla di vero e proprio ordine, con la conseguenza dell’obbligatorietà di tentare la mediazione.

La Suprema Corte ha poi ricostruito il quadro giurisprudenziale ricordando che la giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su come dovesse essere inteso il termine previsto dal giudice che invii le parti in mediazione e sulle conseguenze del mancato rispetto dello stesso, abbia assunto diverse posizioni. In alcuni casi è stato ritenuto che il termine di 15 giorni fosse ordinatorio, in altri che fosse perentorio, e in altri ancora che non si tratti di un termine endoprocessuale.

Anche la dottrina ha approfondito la questione e la soluzione prevalente è che il mancato rispetto del termine dei quindici giorni non determini le improcedibilità della domanda giudiziale ma solo nel caso in cui il procedimento sia stato comunque attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.

La conclusione della Suprema Corte, che ribadisce che peraltro il comma 2 dell’art. 5 non prevede espressamente l’adozione di una pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di 15 giorni, ha ricordato che l’attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e che quindi non è possibile applicare dei termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso, che inoltre richiedono una manifestazione di volontà espressa da parte del legislatore.

Prosegue poi la sentenza stabilendo che appare più coerente con l’interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con le finalità della mediazione demandata dal giudice verificare l’effettivo svolgimento del tentativo di conciliazione all’ udienza fissata appositamente dal giudice. Ritiene la Suprema Corte che sei in quell’udienza risulti che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l’accordo, come nel caso che ci occupa, il giudice non potrà che accertare l’avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio.

Nel caso in esame, infatti, pur se l’istanza di mediazione era stata depositata quando il termine era già scaduto, il procedimento si era concluso prima dell’udienza fissata per la verifica e quindi non è possibile applicare la sanzione dell’improcedibilità. Sarebbe stato diverso al contrario se il procedimento non fosse mai stato iniziato per una colpevole inerzia iniziale della parte, che avesse causato il mancato deposito dell’istanza o comunque la tardività rispetto all’ udienza fissata per la verifica.

Conclude quindi la Suprema Corte elaborando il seguente principio di diritto: Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d. lgs. 28/10, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.

La mediazione diventa obbligatoria senza limiti temporali!

Un emendamento del relatore al DL 50/2017 (Manovra correttiva), su input del Ministero della Giustizia, rende permanente l’obbligo preventivo di mediazione nelle materie di cui all’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/10.

L’emendamento cancella la fase transitoria della mediazione, rendendola stabile e definitiva, e introduce l’obbligo per il ministero della Giustizia, a partire dal prossimo anno, di riferire annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’istituto deflattivo del contenzioso.

Un’ottima notizia, visti i risultati più che buoni conseguiti in questi anni di sperimentazione; superata questa fase transitoria, sicuramente la disciplina andrà a regime in modo ancora più proficuo, tanto che si auspica l’allargamento delle materie cosiddette “obbligatorie”, per esempio a tutta la contrattualistica, in cui potrebbe sicuramente avere dei risultati eccellenti.

Giovedì 18 maggio a Roma il convegno del Comitato ADR & Mediazione su le “Nuove prospettive delle ADR in Italia”

Si terrà a Roma dopodomani, giovedì 18 maggio, l’interessante convegno organizzato dal Comitato ADR & Mediazione (www.comitatoadrmediazione.it), in collaborazione con la rivista ADRITALIA (www.adritalia.net), l’Associazione Italiana Formatori e con Primiceri Editore.

Il Convegno, dal titolo “Nuove prospettive delle ADR in Italia. Arbitrato, obbligatorietà definitiva, nuova responsabilità medica, CTM e proposta del mediatore” si terrà, dalla 14.00 alle 19.00, presso l’Aula Magna della Chiesa Valdese – Via P. Cossa, 40 e vedrà l’intervento di importanti relatori, esperti in materia, quali l’Avv. Pietro Elia, il Dott. Stefano Cera, il Dott. Massimo Moriconi, l’Avv. Andrea Ceccobelli, e il Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi.

E’ previsto anche un dibattito finale con domande libere.

Il convegno ha ottenuto l’attribuzione di 4 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Roma in relazione al Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense e 5 crediti formativi dall’ODCEC di Roma.

L’ingresso è libero; per la prenotazione inviare una mail a info@comitatoadrmediazione.it

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La mediazione non funziona, non serve a niente, è una perdita di tempo, un ingiusto balzello!!! (Attenzione: titolo fortemente provocatorio)

La mediazione non funziona, non serve a niente, è una perdita di tempo, un ingiusto balzello!!!

Infatti, tra ieri e oggi quattro prosecuzioni con accordo pressoché certo,  e due accordi di cui uno con dieci parti. Tra queste ultime, due condomini e i proprietari di una strada adiacente che hanno creato un supercondominio per sistemare i danni e il pericolo provenienti da una collina semifranata a seguito di “bomba d’acqua”….non voglio nemmeno pensare a quanto sarebbe durata e a cosa avrebbero ottenuto in causa.

In settimana, solo prosecuzioni con accordo molto probabile, ma anche tanti altri accordi. E devo dire, sempre con la collaborazione dei miei colleghi Avvocati (con la A maiuscola). Soluzioni creative, allargamento della torta, lavoro di squadra con tutti in un ambiente sereno. In una mediazione per il mancato pagamento di canoni di locazione, una parte chiedeva di riavere indietro il deposito cauzionale e dei danni, l’altra voleva il pagamento di due canoni non pagati: ebbene, sapete come abbiamo chiuso? Contratto risolto, nessuno paga l’altra parte, ma ognuna di loro ha versato dei soldi (ho la prova!) ad associazioni benefiche….in causa avrebbero probabilmente perso tutte e due, viste le rispettive situazioni personali e finanziarie.

Lo Stato dovrebbe dare ai mediatori un ottimo stipendio fisso per quello che gli facciamo risparmiare, altro che quelle tabelle che sfiorano l’elemosina.

E dovrebbe allargare le materie. Subito.

I giudici a lezione di mediazione delegata: un incontro presso il Tribunale di Roma

I giudici a lezione di mediazione delegata

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La necessità di apprendere un nuovo modello di mediazione. Dalla riforma delle norme sulla mediazione civile e commerciale introdotte con il decreto del fare, moltissime le occasioni di esaminare questo “nuovo modello” che vede la contestata obbligatorietà , rectius: condizione di procedibilità , oramai “attenuata” e sostanziarsi nell’obbligo, per legge o per precetto giudiziario (anche oltre le specifiche materie ex art. 5 comma 1 bis d. lgs. 28/2010), di partecipare ad un incontro nel quale le parti, assistite dai loro legali di fiducia, potranno comprendere la funzione e le modalita’ di svolgimento della mediazione, esprimersi sulla possibilita’ di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procedere con lo svolgimento.

Da qui la necessità di valutare, in un periodo di quattro anni dalla revisione della normativa, l’efficacia dello strumento di risoluzione alternativa delle controversie rispetto al procedimento giurisdizionale – la procedura di mediazione appunto – di favorire la conclusione di accordi che mettano fine alle controversie insorte tra le parti.

Scuola Superiore della Magistratura. In questo nuovo scenario, si è svolto il 7 aprile scorso, a Scandicci nella storica sede della Scuola Superiore della Magistratura, il corso rivolto ai Magistrati che, dopo un’introduzione finalizzata a suscitare un confronto con esperti e studiosi della mediazione circa le prospettive della risoluzione alternativa delle controversie e il ruolo indefettibile della giurisdizione, ha affrontato diversi temi processuali rilevanti, quali la valutazione della procedibilità in assenza del tentativo; la rilevanza sostanziale e processuale dell’accordo; le conseguenze, probatorie e di natura economica, della mancata partecipazione senza giustificato motivo o della mancata accettazione della proposta. Una sessione specifica è stata dedicata alla mediazione ordinata dal giudice.

Formazione decentrata presso il Tribunale di Roma. A seguito dell’incontro presso la Scuola Superiore della Magistratura, il 5 giugno scorso si è tenuto presso la Sala della Musica del Tribunale Civile di Roma un incontro di formazione decentrata  dal titolo: “La mediazione “in azione”” in cui sono intervenuti circa 60 magistrati. I lavori sono stati aperti da un ampia introduzione del Presidente del Tribunale dott. Mario Bresciano che ha sottolineato l’importanza della mediazione delegata e le responsabilità del magistrato. Di seguito, il Prof. Giuseppe De Palo ha coordinato e commentato una simulazione di una mediazione ordinata dal giudice nei suoi vari aspetti di raccordo col processo, ad esso antecedenti e susseguenti. Gli avvocati ed esperti mediatori del foro di Roma Luca Tantalo, Giovanni De Luca, Renata Cimara Calderoni insieme agli ex magistrati Giovanna De Virgiliis e Mario Fantacchiotti hanno intepretato le parti, gli avvocati e il mediatore di una reale mediazione “portata in scena”.

L’apprezzamento manifestato dai tanti magistrati presenti rileva favorevolmente, anche alla luce dell’impulso che la magistratura intende dare all’utilizzo della mediazione delegata come ha sottolineato più di una volta il Presidente Mario Bresciano.