Mediazione: lettera aperta al Ministro Severino

E’ stata presentata, al Ministro della Giustizia, una lettera in cui, visto il comunicato stampa della Consulta, si fa il quadro della situazione e si chiede di intervenire con un provvedimento legislativo.

Di seguito il link per visualizzare la lettera ma soprattutto per sottoscriverla:

Lettera aperta al Ministro Severino

Questo è il testo integrale:

Lettera aperta al Prof. Avv.
Paola Severino Di Benedetto
Ministro della giustizia
Via Arenula, 70
00186 ROMA
Roma, 31 ottobre 2012

Illustre Professoressa Severino,

il comunicato stampa della Corte Costituzionale che annuncia l’eccesso di delega del D.lgs 28/2010, in relazione al tentativo obbligatorio di conciliazione in alcune materie del contenzioso civile, ha generato sui fronti opposti allarmismo (“la fine della mediazione”) ed entusiasmo (“la fine della privatizzazione della giustizia”) ingiustificati, che ostacolano gli sforzi di tutte le persone – Lei in testa – impegnate a risolvere i gravi e risalenti problemi della giustizia nel nostro Paese, e non aiutano a trovare una soluzione.

Sino alla lettura delle motivazioni della sentenza, nessuno può dire con certezza se la Consulta sia entrata nel merito delle questioni sollevate ovvero, ritenendo l’eccesso di delega “assorbente”, le abbia lasciate irrisolte. Se però, come pare dal testo del comunicato, la Corte Costituzionale ha riscontrato unicamente un vizio di forma, senza censurare gli aspetti sostanziali della normativa, si pone l’esigenza di un pronto intervento correttivo di quel difetto formale. Diversamente, si rischia di disperdere prematuramente quel patrimonio di conoscenze, di esperienze, di strutture sul territorio e soprattutto di risultati concreti che il “movimento ADR” rappresenta oggi in Italia. Con l’ulteriore e paradossale conseguenza, visto anche l’incerto quadro giuridico attuale, che la vicenda della mediazione finisca addirittura per complicare, invece che contribuire a risolvere, i problemi della nostra giustizia civile.
All’attenzione Sua e dell’opinione pubblica vorremmo allora offrire le seguenti considerazioni:

  1. la mediazione alimenta valori collettivi (dialogici, relazionali e di auto-determinazione nei conflitti) fondamentali per lo sviluppo armonico della società;
  2. la mediazione richiede a tutti un radicale, e non facile, cambio di mentalità e atteggiamenti;
  3. dal 1993 al 2011, la legislazione in materia di mediazione volontaria ha prodotto risultati culturalmente apprezzabili, ma numericamente molto al di sotto delle aspettative, e comunque dei bisogni;
  4. dal 21 marzo 2011, quando il tentativo di conciliazione è divenuto condizione di procedibilità, in taluni casi, il numero delle mediazioni e degli accordi mediati è cresciuto esponenzialmente;
  5. il 77% delle mediazioni avviate da marzo 2011 a oggi sono frutto della condizione di procedibilità (e la parte restante è di gran lunga superiore al totale delle mediazioni volontarie prima di quella data, a riprova di un positivo “effetto traino” del tentativo obbligatorio);
  6. la mediazione è un impegno assunto in sede comunitaria, e il modello italiano ha già riscosso importanti consensi a livello internazionale; in particolare:
    1. nella lettera di chiarimenti all’Unione europea dell’allora Ministro Tremonti, tra le misure adottate e da adottare per migliorare la giustizia civile si menziona non solo il Dlgs. 28/2010, ma addirittura la necessità di estendere il meccanismo della condizione di procedibilità (rispettivamente, pag. 32, e pag. 34, punto 6) della lettera);
    2. il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 13 settembre 2011 (punti 8-10), ha indicato espressamente nel Dlgs. 28/2010 un modello efficace di mediazione, e con l’interrogazione alla Commissione del 12 ottobre 2012 ha chiesto conto di quelle legislazioni che non generano mediazioni in numero sufficiente, rendendo di fatto inattuato l’articolo 1 della Direttiva 2008/52/CE;
    3. Nils Muižnieks, Commissario ai diritti umani presso il Consiglio d’Europa, ha riconosciuto l’importanza in Italia del meccanismo del tentativo obbligatorio di conciliazione, in talune materie;
  7. la mediazione puramente volontaria non ha generato risultati apprezzabili in alcun paese al mondo; da qui l’universale e immediata richiesta, dopo l’annuncio della decisione della Consulta, di maggiori incentivi che però, specie di questi tempi, sono difficilmente ipotizzabili;
  8. il ruolo dell’avvocato nella mediazione deve essere valorizzato, poiché la presenza del difensore consente alla parte di prendere più consapevolmente decisioni che possono avere effetti sull’eventuale giudizio successivo.

In aggiunta a quanto sopra, come Lei stessa notava all’indomani del comunicato della Consulta, le riforme richiedono tempo per produrre risultati, ma la “riforma” della mediazione, come la definisce la Legge delega, nr. 69/2009, ha già portato esiti positivi, che meritano d’essere chiariti, resi noti, preservati e ulteriormente migliorati. In particolare:

  1. l’attuale tasso di successo nazionale della mediazione, pari al 50% (circa 24 mila accordi raggiunti su 48 mila procedure in cui le parti si sono sedute al tavolo con il mediatore), genera risparmi di tempo straordinari alla collettività: ogni singola mediazione di successo (durata media 50 giorni), evitando un processo che nel solo primo grado dura mediamente 1.000 giorni, porta infatti a un risparmio di 950 giorni, mentre la singola mediazione fallita un aggravio di soli 50 giorni;
  2. in termini di costi, un recente studio di Unioncamere indica in oltre 480 milioni i risparmi ascrivibili alla mediazione nel solo periodo settembre 2011-2012;
  3. il numero degli accordi mediati, e il relativo il tasso di successo della mediazione, non può essere confuso con il numero totale delle procedure avviate, che include quelle – e sono purtroppo tantissime – in cui la parte convocata non si presenta neppure (trovare un accordo mediato senza andare dal mediatore è come pretendere di farsi curare dal medico senza permettergli di visitarci);
  4. con l’aumento – opportunamente stimolato – del tasso di adesione alla mediazione, i benefici per la collettività crescerebbero più che proporzionalmente.

La politica ha il dovere di esigere dai cittadini comportamenti socialmente utili (indossare la cintura di sicurezza in macchina e il casco in moto, avere un’assicurazione RC auto, fare la raccolta differenziata dei rifiuti, e così di seguito) che, per quanto anche individualmente vantaggiosi, non vengono tenuti spontaneamente, né risultano ottenibili con incentivi più blandi. Nel caso della risoluzione delle controversie civili, è inoltre assai significativo che anche chi ha da sempre apprezzato la mediazione come metodo di componimento delle liti fondato interamente sulla volontarietà, di recente, riconosca che il meccanismo del tentativo obbligatorio, in taluni ambiti, sia indispensabile per avviare un ambizioso percorso di crescita culturale di tutti gli operatori della giustizia.

Per questi motivi, promotori e aderenti a questa iniziativa Le chiedono di valutare l’opportunità di un intervento legislativo che reintroduca tempestivamente il meccanismo della condizione di procedibilità, valorizzando il ruolo dell’avvocato e su base sperimentale, al fine di valutare approfonditamente sul campo, con la serenità e il tempo necessari, l’effettivo potenziale della mediazione delle liti civili e commerciali in Italia.

Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro,

i promotori,

ADR Center (1)*

Concilia (8)

Resolutia (12)

ILA (21)

*(il numero tra parentesi accanto al nome dell’organismo indica quello di registrazione presso il Registro ministeriale degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione in base al DM 180/2010 e successive modifiche. L’elenco completo degli aderenti a questa iniziativa è disponibile su http://www.mondoadr.it/cms/lettera-aperta-ministro-severino).

Mediazione: presentate al Senato due interrogazioni molto importanti, la prima sull’interpretazione dell’art. 5 e la seconda sui controlli di competenza del Ministero della Giustizia.

Il Sen. De Lillo, facendo seguito al disegno di legge sull’interpretazione autentica dell’articolo 5 del D.Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, al quale è stato assegnato il n. S. 3494 (DDL S3494), ha presentato due importanti interrogazioni al Ministro della Giustizia, sempre in materia di mediazione.

La prima riguarda, ancora una volta, la nota sentenza del Giudice D’Onofrio, la cui interpretazione viene definita, nell’interrogazione, come in contrasto con le norme comunitarie recepite nell’ordinamento italiano, e quindi non può essere condivisa.

Di conseguenza, il Senatore chiede al Ministro se intenda attivarsi per promuovere l’approvazione del DDL avente ad oggetto l’interpretazione autentica dell’art. 5. Di seguito il testo integrale dell’interrogazione:

Atto n. 4-08363
Pubblicato il 9 ottobre 2012, nella seduta n. 810
DE LILLO – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che, a giudizio dell’interrogante, l’interpretazione offerta dalla sentenza emessa dal giudice di pace di Napoli, avvocato Alberto d’Onofrio, in data 23 marzo 2012, con la quale lo stesso ha deciso che l’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede l’obbligo del tentativo di mediazione, non deve essere applicato in sede di controversie civili e commerciali perché superato dagli artt. 320 e 322 del codice di procedura civile che fanno riferimento alla facoltà (non all’obbligo) del tentativo di conciliazione, contrasta con le norme comunitarie recepite nell’ordinamento italiano e non può essere condivisa;

considerato che l’interrogante si accinge a presentare un apposito disegno di legge avente ad oggetto l’interpretazione autentica dell’art. 5, del decreto legislativo n. 28 del 2010,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi con iniziative di competenza per promuovere l’approvazione di un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La seconda riguarda i compiti di vigilanza, assegnati al Ministero, sugli organismi di mediazione, sui mediatori, sugli enti di formazione, sui formatori e sui responsabili scientifici.

Come noto, a tutt’oggi, cioè oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore della normativa, nessuno di questi controlli è stato ancora attuato, con il risultato della scarsa qualità del servizio offerto ai cittadini da alcuni Organismi e l’ulteriore conseguenza di offrire il fianco ai detrattori della mediazione. La mancanza dei controlli da parte del Ministero, infatti, non garantisce il rispetto della normativa da parte di alcuni Organismi, con le conseguenze appena descritte.

Con detta interrogazione il sen. De Lillo chiede quindi al Ministro se questi intenda dare attuazione a tutte le disposizioni previste in tema di vigilanza e controlli, con il chiaro intento di dare piena attuazione alle norme previste in materia dal Regolamento, in modo tale da garantire la piena qualità degli Organismi e di conseguenza del servizio offerto alla cittadinanza.

Di seguito il testo:

Atto n. 4-08364
Pubblicato il 9 ottobre 2012, nella seduta n. 810
DE LILLO – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha introdotto in Italia un importante strumento per i cittadini e gli operatori di giustizia, volto a rendere più efficiente la risoluzione delle controversie;

il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 attribuisce ai Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico, ciascuno per le proprie competenze, specifichi compiti di vigilanza sugli organismi di mediazione, sui mediatori, sugli enti di formazione per mediatori, sui formatori e sui responsabili scientifici;

a quasi due anni dall’entrata in vigore del regolamento, i Ministeri non hanno dato completa attuazione alle disposizioni ivi contenute, in particolare per quanto riguarda la pubblicità e l’aggiornamento degli elenchi e per quanto concerne i controlli presso le sedi degli organismi e degli enti di formazione;

a quanto risulta all’interrogante la pagina del sito del Ministero della giustizia dedicato agli organismi di mediazione non contiene le annotazioni previste dall’art. 3 del regolamento, e non è aggiornato in merito alle sedi degli organismi di mediazione; il sito dedicato agli enti di formazione per mediatori non contiene le annotazioni previste dall’art. 17;

a quanto ancora risulta all’interrogante a causa della mancata attuazione di parte delle disposizioni del regolamento, l’istituto della mediazione e tutti gli organismi che operano nel più stretto rispetto della normativa subiscono gravi danni facilmente documentabili,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare attuazione alle disposizioni contenute: nell’art. 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, e, di conseguenza, rendere pubbliche tramite il sito Internet del Ministero le annotazioni del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione; nell’art. 17, di conseguenza, rendere pubbliche tramite il sito le annotazioni dell’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori, intenda avvalersi dell’Ispettorato generale del Ministero, ai sensi degli artt. 3 e 17, ai fini della vigilanza sugli organismi di mediazione pubblici e privati, in particolare nel disporre ispezioni sul territorio, nonché della vigilanza sugli enti di formazione dei mediatori;

se intenda comminare le sanzioni previste all’art. 10 del regolamento in caso di riscontro di irregolarità, dichiarazioni false ed eventualmente annullare i titoli rilasciati tramite corsi di formazione non conformi;

se intenda segnalare eventuali comportamenti con rilievo penale alle autorità competenti;

se intenda assumere iniziative di competenza al fine di favorire un’interpretazione che chiarisca se sia corretto non applicare le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevedono l’obbligo del tentativo di mediazione, in sede di controversia civile e commerciale, ed applicare gli articoli 320 e 322 del codice di procedura civile, che fanno riferimento alla facoltà (non all’obbligo) del tentativo di conciliazione.

Attendiamo la risposta del Ministro.

Di seguito i link alle interrogazioni:

Atto n. 4-08363

Atto n. 4-08364