Giudice di Pace di Genova, sentenza 26 – 27 giugno 2012, n. 4486
Giudice Elisabetta di Palo
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, … evocava in giudizio:
– Comune di Genova – Direzione Polizia Municipale (GE), in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Genova, via G.;
– Equitalia Sestri S.p.A., nella qualità di agente della riscossione della Provincia di Genova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, via X. O.;
per sentire dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento indicate in parte I narrativa, per effetto della inesistenza della notificazione delle stesse.
Parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto, chiedendo a loro volta il rigetto dell’avversa domanda,
Esperita l’istruttoria dibattimentale, precisate le conclusioni all’udienza del 31 maggio 2012, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice di pace assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente questo Giudice di Pace, a fronte dell’eccezione mossa dal Comune di Genova, ritiene la propria competenza ratione materiae e per valore, anziché quella del Tribunale.
Quanto alla notificazione delle cartelle esattoriali opposte, argomento sul quale le parti si sono esercitate fornendo ciascuna una propria lettura ed interpretazione della normativa sul punto specifico, prendendo le mosse dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare riguardo alla disciplina di cui all’art. 26 di detto decreto, quale modificato ed integrato da successivi interventi legislativi.
U primo comma dell’articolo anzidetto, nella originaria stesura, prevedeva la notifica della cartella esattoriale a mezzo dei messi notificatori dell’esattoria o degli ufficiali esattoriali o degli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non erano sedi di pretura, dei messi comunali e dei messi di conciliazione.
L’art- 102 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 disponeva, relativamente alla nomina dei messi notificatori, con decorrenza 1-1-1990, che il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, potesse nominare uno o più messi notificatori, con richiesta nominativa all’ufficio di collocamento.
La Direzione delle Imposte Dirette, con risoluzione n. 1/3320-del 25 gennaio 1989, non mancava di ritenere l’illegittimità della notifica della cartella esattoriale a mezzo di terzi – incarico affidato in appalto dall’esattore – con riferimento sia all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e sia all’art. 102 del D.P.R. n. 43/1988.
Una prima discrasia della notifica della cartella di fermo del veicolo tg. … riguarda la mancata notifica del provvedimento a …, cointestatario con la ricorrente del predetto bene.
Tuttavia, punto centrale della presente controversia è e resta l’esistenza o l’inesistenza dell’atto della notificazione, operata direttamente da parte di Equitalia Nord S.p.A.
Ove si consideri che la notificazione delle cartelle esattoriali opposte sia inesistente, deve essere respinta l’eccezione secondo cui, avendo l’atto stesso,raggiunto lo scopo, il destinatario è stato comunque posto nella condizione di approntare la propria difesa, senza incidere suo tale suo diritto.
In caso contrario, ove si attribuisca valore al buon fine della notificazione, resterebbe aperto tutto il ventaglio di considerazioni e motivazioni sollevate dalle parti convenute, con conseguente valutazione della loro bontà giuridica.
L’evoluzione legislativa dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ha attribuito all’Agente della Riscossione di provvedere direttamente a mezzo dei servizio postale alla notifica della cartella esattoriale.
Restano, pertanto, in vigore il sistema notificatorio previsto dal predetto art. 26, che richiama una tassativa modalità di esecuzione della notifica delle cartelle esattoriali.
Questo giudicante, esaminata la giurisprudenza sul tema, ivi compresa la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009 della Commissione Provinciale di Lecce, ritiene che non di nullità ma di inesistenza della notificazione si versi nel caso di specie, sicché non può conseguire alcun effetto la costituzione in giudizio della ricorrente.
Ritenuto assorbente su tutti gli altri motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio quanto descritto in parte motiva, provvede come da dispositivo.
Rilevata la novità e complessità dell’argomento trattato, compensa interamente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di parte attrice.
Respinge le richieste delle parti convenute.
Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Il Ministero dell’Interno, con parere che pubblichiamo di seguito, ha confermato che le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, devono essere sempre ben visibili e adeguatamente segnalate.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 aprile – 8 maggio 2012, n. 7014
Presidente Oddo – Relatore Matera
Svolgimento del processo
La società ….. Coop. a r.l proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale di Firenze in data 22-6-2007, notificatole il 29-9-2007, con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del C.d.S., per aver circolato in (omissis), impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico.
Con sentenza n. 9166 del 2008 il Giudice di Pace di Firenze rigettava l’opposizione.
La predetta decisione veniva appellata dall’opponente, ma il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 31-5-2010, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società …. a r.l., sulla base di due motivi.
Il Comune di Firenze resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 201 d. lgs. 30-4-1992 n. 285 e dell’art. 384 del d.p.r. 16-12-1992 n. 405, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di accertamento della violazione, in assenza di comprovate circostanze impeditive della contestazione immediata. Sostiene che la giustificazione contenuta nel verbale “impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia” non appare idonea ad impedire la contestazione immediata, considerate le ampie dimensioni della via (…) e lo scarso traffico in atto al momento (ore 9,00) della violazione.
Il motivo è infondato.
L’art. 200 c.d.s. dispone che la violazione deve essere “immediatamente” contestata al trasgressore “quando è possibile”, dovendosi altrimenti procedere alla notifica del verbale ex art. 201 c.d.s. Tale ultimo articolo stabilisce che, nell’ipotesi in cui non sia possibile l’immediata contestazione dell’infrazione, il verbale deve essere notificato al trasgressore con gli estremi della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Le situazioni da cui può derivare un simile impedimento non hanno carattere tassativo. È pacifico, infatti, in giurisprudenza, che l’elencazione, contenuta nell’art. 384 del d.p.r. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada), dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, non può considerarsi esaustiva, ma, come espressamente previsto nella stessa disposizione, meramente esemplificativa; sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisatale, e compete al giudice di merito valutare se la circostanza impeditiva addotta, purché risulti dal verbale di accertamento, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sul “modus operandi” degli accertatori (tra le tante v. Cass. 26-3-2009 n. 7415; Cass. 28-5-2008 n. 14040; Cass. 27-8-2007 n. 18071; Cass. 31-8-2005 n. 17573).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse la impossibilità, per i funzionari Ataf, di procedere alla contestazione immediata della illegittima circolazione in corsia della via (…) riservata ai mezzi pubblici, in considerazione dell’elevato traffico di mezzi pubblici in transito su tale corsia (14 linee ATAF di trasporto urbano più numerose linee di trasporto extracittadino).
La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, costituendo espressione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed essendo sorretta da una motivazione idonea a rendere conto, in modo non illogico e irragionevole, della sussistenza di un’ipotesi concreta di impossibilità di contestazione immediata della infrazione.
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 17, comma 132, della legge 15-5-1997 n. 127, e 68 della legge 23-12-1999 n. 488, nonché vizi di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimità del verbale di contravvenzione, pur essendo stato il medesimo elevato da personale ATAF, non autorizzato ad effettuare la contestazione in via non immediata.
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un profilo di invalidità del verbale di accertamento che, come evidenziato dal controricorrente, non è stata prospettata dal Consorzio con l’atto di opposizione introduttivo del giudizio, ma è stata dedotta solo con l’atto di appello.
Si richiama, al riguardo, il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ex artt. 204 bis c.d.s. e artt. 22 e 23 della l. 24-11-1981 n. 689, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo del giudizio (Cass. 18-1-2010 n. 656; Cass. 11-1-2006 n. 217; Cass. 25-3-2005 n. 6519).
Nella specie, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare il motivo di gravame diretto a far valere la mancanza di potere del personale ATAF a procedere alla contestazione differita, ma avrebbe dovuto rilevarne, anche d’ufficio, l’inammissibilità – peraltro espressamente eccepita dall’appellato nella comparsa di costituzione -, non potendo, per le ragioni esposte, nel giudizio di appello essere fatte valere ragioni di illegittimità del verbale di accertamento nuove rispetto a quelle dedotte con il ricorso ex art. 204 bis del c.d.s..
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Pubblichiamo una sentenza assai interessante, depositata nella cancelleria del Giudice di Pace di Roma il 4 aprile scorso, che ha annullato, dichiarandola illegittima sotto diversi profili, una cartella esattoriale relativa ad alcune sanzioni amministrative.
Il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme; ha dichiarato l’illegittimità della cartella in quanto vi era stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27 comma 6 della legge n.689/81, dichiarando che “non sono dovute giacchè la suindicata normativa attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella prospettata nel caso di specie; essa infatti riguarda l’ipotesi in cui sia sta emessa una ordinanza ingiunzione (quelle emesse dal Prefetto) e non – come nel caso in esame – l’ipotesi in cui è stato emesso un verbale di accertamento“
Poi, ha aggiunto che “Anche il tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato erano superiori al 15°/o e che la maggiorazione del10°/o semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse;attualmente infatti, il tasso del 20°/o annuo viene definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l’illegittimità della cartella di pagamento (tasso 20%) perché prevede l’onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge“
Inoltre, ha dichiarato l’annullamento dell’atto impugnato a causa dell'”ulteriore illegittimità riguardante l’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa perché non sono stati mai notificati gli atti presupposti – verbali di accertamento di violazione ed intimazione a pagare o comunque sono stati notificati irritualmente oppure a persone per cui la notifica è nulla. Manca un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo; infatti non sono mi stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada richiamati nella cartella impugnata. Neanche l’intimazione al pagamento è stata notificata alla parte interessata. Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre chiarito che l’emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati regolarmente gli atti presupposti; ed,inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all’atto di precetto (Cass. 28.06.2002 n.9498)“
Infine, ha rilevato un ulteriore motivo in quanto ha ritenuto sussistere “una mancanza assoluta di motivazione dal momento che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un’adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. In altri termini non emergono dalla suddetta cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l’Amministrazione ha emesso l’atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli atti presupposti. In tale contesto, la parte attrice non è in grado di effettuare alcuna valutazione al riguardo. Da ciò discende che la suddetta cartella deve essere annullata anche sotto quest’ultimo profilo“
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 settembre – 25 ottobre 2011, n. 22088
Presidente Petitti – Relatore D’Ascola
Fatto e diritto
F..S. con atto 23 settembre 2009 proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/81 e 204 bis CdS avverso due verbali di accertamento di infrazioni stradali, recanti i numeri 5180 e 5256 del 2005, emessi dal Comune di Verzuolo.
Con lo stesso atto si opponeva al preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 13 luglio 2009 presso l’abitazione materna.
Il giudice di pace di Saluzzo il 30 settembre 2009 dichiarava con ordinanza inaudita altera parte l’inammissibilità del ricorso del S..
Il giudice di pace rilevava la tardività dell’opposizione a sanzione amministrativa concernente i due verbali e la inammissibilità dell’opposizione al fermo amministrativo, perché da proporre con opposizione “agli atti esecutivi” entro cinque giorni e dunque perché anche essa era tardiva.
Il S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.
Il Comune di Verzuolo e la G.E.C. spa, concessionaria per la riscossione, sono rimasti intimati.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Il ricorso appare ammissibile e manifestamente fondato.
Quanto all’ammissibilità, giova chiarire che il provvedimento impugnato non solo è sostanzialmente emesso ai sensi dell’art. 23 comma primo L. 689/81, che prevede un provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione (Cass. 28147/08), ma contiene esplicito avvertimento alla parte che “la presente ordinanza è ricorribile per cassazione”. Per il principio dell’apparenza (SU 402/11) è quindi in ogni sua parte non impugnabile con l’appello, ma con ricorso per cassazione.
Il ricorrente ha rilevato fondatamente che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell’atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario. Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (art. 204 bis CdS) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07).
Altrettanto fondatamente il ricorrente rileva che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non aveva natura di atto di opposizione all’esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti. La deduzione collima con l’insegnamento delle Sezioni Unite (SU 11087/10), secondo le quali l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità’ sostanziale della pretesa.
In quella circostanza le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all’art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all’opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all’opposizione stessa.
Dunque nella fattispecie odierna si tratta del rito di cui alla legge 689/81, come integrato, in materia di violazioni al codice della strada, dall’art. 204 bis, che prevede il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, pienamente rispettato dall’istante, tenendo conto, come è d’uopo, della sospensione feriale dei termini.
In tal modo il Collegio conferma quanto già esposto nella relazione preliminare. Discende da quanto sopra l’accoglimento del ricorso.
La ordinanza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Saluzzo per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Saluzzo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 novembre 2010 – 5 aprile 2011, n. 7785
Presidente Settimj – Relatore D’Ascola
Fatto e diritto
1) Il 5 novembre 2008 il tribunale di Bolzano, sez. staccata di Merano, in riforma della sentenza resa il 26 febbraio 2007 dal giudice di pace di Merano, accoglieva l’appello proposto da B. M., la quale aveva proposto opposizione al verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 comma 8 C.d.S., verificata il 20 gennaio 2005 alle 19,37 dalla polizia municipale di Lagundo.
Per quanto ancora qui interessa, il tribunale riteneva fondata la censura attinente alla necessità di taratura dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento e all’onere dell’amministrazione di dar prova della relativa operazione, necessaria per la regolarità della rilevazione.
Riteneva inoltre viziato il verbale di accertamento, perché l’Amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l’attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza però specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare concretamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di Polizia.
2) Notificata la sentenza in data 10 dicembre 2008, il Comune di Lagundo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 febbraio 2009.
L’opponente è rimasta intimata.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
3) Il ricorso consta di due motivi, volti a confutare le due rationes decidendi che sorreggono la decisione.
Quanto al primo motivo, come ha rilevato la relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., è manifesta la fondatezza della censura esposta in ricorso.
Questa Corte ha da tempo ritenuto che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 codice della strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia e metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07; 29333/08; 9846/2010).
Ne consegue che non deve essere fornita dall’amministrazione alcuna prova della esecuzione dell’operazione di taratura e va comunque ribadito che, in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 10212/05; 287/05).
4) Diversa valutazione occorre invece dare per il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 C.d.S..
Il Collegio ritiene che né il motivo, né tantomeno il quesito riescono a censurare convenientemente le ragioni della decisione.
Per il giudice di appello, dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè “l’elaborazione della rilevazione”, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento. In particolare il tribunale aveva sottolineato che l’Amministrazione aveva ammesso di aver affidato “l’intera gestione” degli apparecchi alla ditta T. e aveva solo genericamente asserito che la supervisione veniva svolta dalla Polizia municipale; in tal modo sarebbe rimasto indimostrato lo svolgimento di quell’elemento di certezza e legalità che “solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino”.
Il comune ricorrente doveva confutare tale convincimento, dimostrando che l’assistenza tecnica di un privato operatore era limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale; che la gestione delle apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle infrazioni (art. 345, 4 comma, reg. esec. C.d.S.) era rimasta riservata ai pubblici ufficiali (art. 11 e 12 C.d.S.); che l’assistenza tecnica dell’operatore privato era configurabile come un ruolo subordinato a quello dei vigili urbani (Cass. 7306/96; 5378/97).
Parte ricorrente si duole della statuizione della sentenza impugnata, che avrebbe negato valore alle attestazioni dell’accertamento in ordine allo svolgimento del servizio da parte dell’organo di polizia municipale, sebbene ciò si evincesse “dal verbale di contestazione, il quale oltre ad indicare il responsabile del procedimento informatico ai sensi dell’art. 3 co. 2 d.lgs. n. 39/03 veniva sottoscritto dall’agente verbalizzante”, così dimostrando il “collegamento tra l’attività espletata dalla ditta privata e l’organo preposto al servizio di polizia stradale”.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la S.C. se l’affidamento del procedimento relativo all’elaborazione dei dati risultanti dalle apparecchiature elettroniche utilizzate dall’amministrazione comunale per il rilevamento di infrazioni ex art. 142 del Codice della Strada sia o meno in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada”.
In tal modo, come è evidente, il Comune si limita a sostenere che sarebbe stato affidato ai privati solo il procedimento relativo all’elaborazione dei dati e che ciò sarebbe legittimo, senza cogliere – e senza confutare – il rimprovero maggiore, cioè che il rilevamento non era attribuibile alla forza pubblica, perché era rimasto indeterminato il necessario ruolo di preminenza di essa, posto che non era stato specificato in cosa consistesse la “supervisione” dei vigili.
Il ricorso ha espressamente concentrato la sua attenzione su un profilo attinente la violazione di legge (artt. 11 e 12 C.d.S. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) che non era controverso. Doveva esserne dimostrata l’osservanza, censurando la valutazione della sentenza impugnata in ordine alla prova del ruolo svolto dagli agenti verbalizzanti. A tal fine doveva essere denunciato un vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) della sentenza, in relazione alla omessa o cattiva valutazione di una qualche risultanza processuale, dalla quale doveva emergere che l’attività della forza pubblica era stata solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall’operatore privato.
Tale censura non è stata svolta. Inoltre, il generico riferimento al verbale di accertamento, del quale, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è stato neppure trascritto in ricorso il contenuto, impedisce di tenerne conto, poiché questa Corte non ha accesso agli atti di causa in relazione ai vizi in iudicando (360 n. 3 c.p.c.) e alle censure sulla motivazione. Ne consegue che una delle due autonome rationes decidendi resta valida ed è sufficiente a giustificare la decisione di merito.
Al rigetto del ricorso non fa seguito la pronuncia sulle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 ottobre 2010 – 15 marzo 2011, n. 6092
Presidente Settimj – Relatore Petitti
Svolgimento del processo
Il Giudice di pace di Rimini ha rigettato l’opposizione proposta da M. M. B. avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Rimini le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 290,53, quale sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata dalla Polizia Municipale di Rimini.
Il Giudice di pace ha ritenuto priva di pregio la censura relativa alla validità della copia dell’ordinanza notificata alla opponente, giacché non risultava in alcun modo violato il diritto di difesa.
La M. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due motivi.
L’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale del 4 aprile 2008, la Corte di Cassazione ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Rimini presso la propria sede.
Eseguita la rinnovazione della notificazione, la Prefettura non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione omessa e/o insufficiente, dolendosi in particolare del fatto che il Giudice di pace abbia escluso la nullità dell’ordinanza-ingiunzione, che era stata eccepita sul rilievo che la copia notificata non risultava essere stata ritualmente autenticata, posto che non emergeva la specifica qualifica rivestita da colui che ebbe a certificare l’autenticità, e non era quindi possibile verificarne l’appartenenza all’ufficio e quindi la competenza.
Il motivo è infondato.
Non ricorre la nullità dell’atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, quando dallo stesso atto risulti la qualità (di organo della persona giuridica pubblica) dell’autore della sottoscrizione e, pertanto, sebbene questa risulti indecifrabile o incompleta, detta qualità debba ritenersi oggettivamente certa, a meno che non vengano dimostrate da colui che le allega la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza dell’indicata qualità. Ne deriva che non è invalida l’ordinanza ingiunzione, emessa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, per infrazione al codice della strada, ove rechi una sottoscrizione incompleta o illeggibile, preceduta dalla indicazione “per il Prefetto”, a meno che l’interessato non dimostri la falsità della firma ovvero la mancanza della delega, che da detta indicazione è certificata. (Cass., n. 522 del 1994). Del resto, si è chiarito, “l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell’atto amministrativo notificato allorché, dallo stesso contesto dell’atto, sia possibile accertare l’attribuibilità dell’atto stesso a chi deve esserne l’autore, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento in ordine alla sussistenza, sull’originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l’atto amministrativo. (Fattispecie in tema di ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa)” (Cass. n. 9441 del 2001).
Nella giurisprudenza di questa Corte si è poi chiarito che le irregolarità formali degli atti del procedimento sanzionatorio – e segnatamente della contestazione della violazione – in tanto possono determinare l’invalidità dell’atto in quanto le stesse determinino un vulnus al diritto di difesa (Cass. n. 4459 del 2003; Cass. n. 19979 del 2004; Cass. n. 20707 del 2006).
Il Giudice di pace si è quindi attenuto agli indicati principi, sicché il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Con il secondo motivo, la ricorrente, dopo aver ricordato di avere dedotto specifici motivi di opposizione – e segnatamente la violazione del D.L. n. 168 del 2002, art. 4, per essere il decreto prefettizio che aveva incluso il tratto di strada nel quale era stata accertata la violazione tra quelli sui quali era possibile effettuare la rilevazione della velocità con apparecchiature automatiche a distanza, e per non essere stata offerta agli automobilisti idonea informazione della presenza di apparecchiature di rilevazione automatica della velocità – lamenta la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata a rilevare che “nel merito, come argomentato in opposta ordinanza, il verbale, quanto alla omessa contestazione nella immediatezza, si profila legittimo, atteso che, circostanza pacifica, la violazione fu rilevata su un tratto di strada su cui opera la deroga all’obbligo della contestazione immediata”. La ricorrente si suole altresì della omessa motivazione in ordine alla eccepita mancanza di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente si duole, infatti, della mancata pronuncia in ordine alla denunciata illegittimità del decreto prefettizio di inclusione della strada urbana tra quelle nella quali era possibile effettuare la rilevazione della velocità con le modalità di cui al D.L. n. 168 del 2002, art. 4, nonchè alla denunciata inesistenza della segnalazione della sottoposizione della strada a rilevazione della velocità con apparecchiature elettroniche. La censura avrebbe quindi dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., tenendo dunque presente che, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di errore in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi.
In ogni caso, la denuncia del vizio ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, preclude in radice la possibilità per il Collegio di accedere agli atti del giudizio di merito e quindi di verificare se effettivamente, come denunciato dalla ricorrente, nel ricorso in opposizione fossero stati fatti valere determinati motivi, sui quali il giudice dell’opposizione ha omesso di pronunciare.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 novembre 2010 – 23 marzo 2011, n. 6712
Presidente Settimj – Relatore De Chiara
Svolgimento del processo
La sig.ra M.S.D.C. propose, nei confronti del Comune di Palermo e dell’AMAT – Azienda speciale per la mobilità (ora AMAT s.p.a.), ricorso ai sensi dell’art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689 avverso il verbale di accertamento della violazione degli artt. 158, 159 e 140 codice della strada (sosta su attraversamento pedonale) elevato il 13 maggio 2004 da un ausiliare del traffico dipendente dell’AMAT. Sostenne che l’ausiliare del traffico autore del verbale era privo di delega del Sindaco e chiese anche il rimborso di quanto versato per ottenere la restituzione della propria autovettura, rimossa a seguito dell’accertamento, nonché il risarcimento dei danno.
Il Comune rimase contumace e resistette in giudizio la sola AMAT.
L’adito Giudice di pace di Palermo accolse il ricorso osservando: a) che il verbale non recava i “precisi motivi” dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito, giustificata con il solo riferimento all’assenza del trasgressore; b) che l’ausiliare del traffico procedente era privo di delega; c) che il verbale non era stato notificato in originale o copia autentica. Annullato, quindi, il verbale, condannò gli enti convenuti, in solido, al rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura e al pagamento di Euro 200,00 “a causa dello stress subito” dalla opponente, all’epoca incinta, nella ricerca del veicolo illegittimamente rimosso.
L’AMAT s.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi, cui la sig.ra S.D.C. ha resistito con controricorso. Il Comune di Palermo, nei confronti del quale questa Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, tempestivamente eseguita dalla ricorrente, non ha svolto difese.
Il P.M. ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in via principale per la declaratoria d’ufficio della radicale carenza di legittimazione passiva dell’AMAT, con condanna della opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, e in via subordinata per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla controricorrente sul rilievo che la notifica di esso è stata eseguita il 15 novembre 2005, sessantunesimo giorno successivo alla notifica della sentenza impugnata.
Quella che rileva, infatti, è la data della richiesta della notificazione (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 458/2005), che nella specie risale all’8 novembre 2005, ampiamente rientrante nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c..
2. – Va altresì disattesa la richiesta, formulata dal P.M. in via principale, di definire il giudizio con declaratoria d’ufficio del difetto di legittimazione passiva dell’AMAI essendo il Comune l’unico legittimato a resistere all’opposizione avverso il verbale.
Se è vero, infatti, che legittimato a resistere all’opposizione al verbale era soltanto il Comune, quale amministrazione cui l’atto era riferibile, è pur vero che questi era stato convenuto nel giudizio di primo grado e che la legittimazione passiva dell’AMAT sussiteva quanto alle domande di rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura e di risarcimento del danno, dato che la relativa condanna veniva richiesta anche nei suoi confronti.
Il difetto di legittimazione passiva dell’AMAT quanto all’opposizione al verbale, d’altra parte, non è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità: non si tratta, infatti, di rilevare una carenza di contraddittorio, dato che il soggetto passivamente legittimato – il Comune – è stato convenuto sin dal primo grado di giudizio.
3. – Vanno quindi esaminati con priorità il terzo e quarto motivo di ricorso, tra loro connessi.
3.1. – Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura la statuizione secondo cui “l’ausiliare del traffico, non essendo delegato dal Sindaco se non per l’accertamento delle violazioni relative all’uso delle schede parcheggio (…) e, quindi, con carenza di delega per la rimozione dei veicoli, non avrebbe potuto e dovuto procedere alla rimozione”. Si sostiene che il verbalizzante era in realtà titolare di delega anche a disporre la rimozione dei veicoli in divieto di sosta, delega rilasciata con ordinanza sindacale 14 aprile 2003, n. 90 agli ausiliari del traffico dipendenti dell’AMAT, la quale ben può essere presa in considerazione in sede di legittimità trattandosi di “atto pubblico equiparabile alla legge”.
3.2. – Con il quarto motivo si denuncia l’inadeguatezza della motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata.
3.3. – Detti motivi sono infondati.
Per un verso, infatti, la delega, essendo uno specifico provvedimento amministrativo (da emettere in favore di “personale nominativamente designato”, come prevede l’art. 68, comma 2, l. 23 dicembre 1999, n. 488) e non un atto normativo, doveva essere prodotta in giudizio dall’amministrazione interessata (il che, secondo la sentenza impugnata, non è avvenuto) e non poteva essere acquisita d’ufficio dal. giudice di merito, né può essere prodotta o esaminata per la prima volta in sede di legittimità. Per altro verso, l’evidenziata mancanza di delega costituisce ragione sufficiente a giustificare la statuizione di cui trattasi.
4. – Vanno quindi esaminati il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso.
4.1. – Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l’affermazione dell’illegittimità del verbale per la mancanza di indicazione delle ragioni giustificative dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito nonostante l’espressa menzione dell’assenza del trasgressore.
4.2. – Con il secondo motivo si ripropone, in sostanza, la stessa questione sotto il profilo del vizio di motivazione.
4.3. – Con il quinto motivo si denuncia l’extrapetizione con riguardo all’ulteriore ragione di illegittimità del verbale ritenuta dal giudice, consistente nella nullità della sua notificazione non eseguita mediante consegna di originale o copia conforme.
4.4. – Tutte le predette censure sono inammissibili.
Il Giudice di pace, invero, ha annullato il verbale anche per il difetto di delega del verbalizzante ad eseguire l’accertamento della violazione di cui trattasi. Tanto risulta dall’affermazione contenuta nella prima parte del passo della sentenza sopra testualmente riportato, secondo cui l’ausiliare non era “delegato dal Sindaco se non per l’accertamento della violazioni relative all’uso delle schede parcheggio” (e dunque non per l’accertamento di altre violazioni, come la sosta su attraversamento pedonale), ed è confermato (ad onta di qualche possibile incertezza derivante dal riferimento, nel medesimo passo della sentenza, alla carenza di delega per la rimozione) dal collegamento del passaggio finale della motivazione, in cui il giudice chiarisce di dovere accogliere il ricorso “in ogni sua parte”, con il contenuto del ricorso stesso così come riferito nella narrativa della medesima sentenza, in base al quale l’unico motivo di opposizione consisteva appunto nella denuncia del difetto di legittimazione dell’ausiliario per difetto di delega “ad elevare contravvenzioni”, oltre che a disporre la rimozione del mezzo.
Poiché la statuizione del difetto di delega, sufficiente da sola a giustificare la decisione di annullamento dei verbale, è stata – come si è visto – malamente censurata dalla ricorrente solo con il primo e secondo motivo e, dunque, è rimasta in piedi, perde di interesse l’esame delle censure, svolte con i motivi ora in questione, relativi ad ulteriori, autonome ragioni di illegittimità del verbale affermate nella sentenza impugnata.
5. – Anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso sono connessi e vanno perciò esaminati congiuntamente.
5.1. – Con il sesto motivo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente deduce (dopo aver dichiarato di prescindere dal difetto di qualsiasi riscontro dell’affermazione del. giudice che la opponente all’epoca dell’accertamento era incinta e perciò era stata costretta ad abbandonare la sua autovettura) il difetto di prova dell’asserito stress subito dalla opponente nella ricerca del veicolo rimosso e del conseguente danno, di cui non v’era alcuna traccia fattuale o documentazione sanitaria.
5.2. – Con il settimo motivo si denuncia nuovamente, questa volta sotto la rubrica del vizio di motivazione, l’apoditticità della statuizione di risarcimento del danno basata sulla mera, non riscontrata affermazione dello stress subite dalla opponente nella ricerca dell’autovettura rimossa.
5.3. – I motivi sono inammissibili.
La ricorrente non pone la questione di diritto della risarcibilità del danno da stress accertato dal Giudice di pace; pone, invece, una questione di fatto, quella dell’insussistenza, in concreto, di uno stress cagionato alla opponente dalla rimozione e conseguente ricerca della propria autovettura. Quindi deduce, nella sostanza, una censura di vizio di motivazione.
Sennonché l’affermazione che la ricerca del proprio veicolo rimosso provochi stress non può affatto dirsi, del tutto ingiustificata. – e in quanto tale censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione – alla luce della comune esperienza.
6. – Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 800,00, di cui 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge
Per la Corte di Cassazione, anche se nel caso in specie i Vigili procedevano nel senso contrario all’automobilista che avrebbe utilizzato il telefono alla guida, vi è piena prova di quanto avvenuto, salvo querela di falso. La Suprema Corte ribadisce “la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232)“
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 novembre 2010 – 21 febbraio 2011, n. 4219 Presidente Settimj – Relatore Giusti
Fatto e diritto
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“La s.r.l. B.M., proprietaria dell’autovettura Citroen tg. XX, ha proposto opposizione al verbale, elevato dalla Polizia municipale di Pontassieve, con cui era stata ad essa contestata, quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada (utilizzo del telefono cellulare durante la guida).
Il Giudice di pace di Pontassieve ha accolto l’opposizione.
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2009, ha rigettato l’appello del Comune.
Ha rilevato il giudice del gravame che non bastava richiamare la fede privilegiata rivestita dal verbale di accertamento redatto dai vigili urbani per sostenere la fondatezza della contestazione, giacché nella specie la visione della condotta era avvenuta da parte di agenti della polizia municipale procedenti in senso contrario, che si trovavano a loro volta su un’autovettura in movimento, di talché il loro punto di osservazione era passibile di errore.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il Comune, con atto notificato il 23 ottobre 2009, sulla basa di due motivi.
L’intimata non ha resistito.
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e pone il quesito di diritto se, ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 173, commi 2 e 3 del codice della strada, alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all’uso del telefono cellulare da parte; del conducente del veicolo possa essere attribuita fede privilegiata anche in caso di legittima mancata contestazione immediata.
Il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostante di fatto: della violazione che: non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenuta alla presenta del pubblico ufficiale q rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti a dell’effettivo svolgersi dei fatti.
Tale pronuncia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultante del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenta, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano svista o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).
Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, relativo al vizio di motivazione.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – può essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione al verbale. Condanna. la s.r.l. B.M. di A. al pagamento delle spese processuali sostenuta dal Comune, che liquida, per la fase dinanzi al Tribunale, in Euro 600, di cui Euro 280 per diritti, Euro 220 per onorari ed Euro 100 per anticipazioni, oltre a spese generali a ad accessori di legge, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.