Separazione con addebito: lasciare la casa coniugale può costare caro

La Cassazione torna su abbandono della casa familiare, assegno di mantenimento e contributo per il figlio minore

Con l’ordinanza n. 10859 del 23 aprile 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta una vicenda familiare particolarmente complessa, nata da un giudizio di separazione personale tra coniugi e poi intrecciatasi con questioni relative all’addebito, al mantenimento del coniuge, al contributo per il figlio minore, all’ascolto del minore e alla nomina del curatore speciale.

La pronuncia è interessante perché consente di fare chiarezza su alcuni principi molto pratici: quando l’allontanamento dalla casa familiare può giustificare l’addebito della separazione; quando l’assegno provvisorio versato durante il processo può o non può essere restituito; e perché, anche quando il figlio vive prevalentemente con uno dei genitori, può essere previsto un contributo economico in favore dell’altro genitore per i periodi di permanenza presso di lui o lei.

La decisione non introduce principi rivoluzionari, ma li applica in modo netto e ordinato. Ed è proprio per questo che merita attenzione.

Il caso: matrimonio, trasferimento mancato e addebito della separazione

La vicenda nasce da un giudizio di separazione personale. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie, aveva respinto la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito e aveva negato a quest’ultima l’assegno di mantenimento.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, dopo il matrimonio la moglie era rientrata stabilmente a Roma presso la famiglia di origine, mentre il marito viveva e lavorava a Milano, dove si trovava l’abitazione individuata come casa coniugale.

La Corte d’Appello di Roma aveva confermato, sul punto, la decisione di primo grado, ritenendo che il definitivo rientro della moglie a Roma subito dopo il matrimonio integrasse una grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e costituisse la causa della crisi coniugale. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione congrua e conforme ai principi di diritto.

L’abbandono della casa familiare e la “giusta causa”

Il punto centrale della decisione riguarda l’allontanamento dalla casa familiare.

La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il volontario allontanamento dal domicilio familiare, se attuato unilateralmente e senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza e può giustificare l’addebito della separazione.

Questo però non significa che ogni allontanamento comporti automaticamente l’addebito.

Il coniuge che si allontana può evitare l’addebito se dimostra l’esistenza di una giusta causa. La giusta causa può consistere, ad esempio, in situazioni incompatibili con la prosecuzione della convivenza, in comportamenti dell’altro coniuge tali da rendere non più esigibile la coabitazione, oppure nel fatto che la crisi fosse già esplosa prima dell’allontanamento.

La Corte, però, nel caso concreto ha ritenuto che questa giustificazione non fosse stata provata. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non risultavano ragioni di lavoro, ragioni di salute o altri elementi idonei a giustificare il definitivo trasferimento della moglie a Roma. Né risultava provato un accordo tra i coniugi per stabilire la residenza familiare a Roma.

Addebito della separazione: non basta una violazione, serve il nesso causale

Un altro passaggio importante riguarda il rapporto tra violazione dei doveri matrimoniali e crisi coniugale.

La Cassazione ricorda che, per pronunciare l’addebito, non basta accertare che uno dei coniugi abbia violato un dovere derivante dal matrimonio. Occorre anche verificare che quella violazione sia stata la causa della intollerabilità della convivenza.

In altre parole, se la crisi era già irreversibile prima del comportamento contestato, quel comportamento non può essere considerato causa della separazione. Può essere moralmente o relazionalmente rilevante, ma non basta per l’addebito.

Nel caso esaminato, tuttavia, la Corte d’Appello aveva accertato che la crisi si era determinata proprio a seguito del rifiuto della moglie di stabilirsi presso l’abitazione di Milano, individuata come casa familiare. La Cassazione ha ritenuto che si trattasse di una valutazione di merito adeguatamente motivata e, quindi, non riesaminabile in sede di legittimità.

Assegno provvisorio e restituzione: non sempre chi ha pagato può chiedere indietro

Altro tema interessante riguarda l’assegno di mantenimento provvisorio versato durante il giudizio.

Il marito sosteneva che, essendo stata poi addebitata la separazione alla moglie, l’assegno non fosse dovuto sin dall’origine e che le somme versate dovessero essere restituite.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, ma il passaggio resta significativo. La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’assegno provvisorio, nella misura considerata di euro 1.000 mensili, fosse stato destinato alle esigenze quotidiane della beneficiaria, priva di redditi, e che quindi non fosse ripetibile.

Il principio pratico è chiaro: le somme versate a titolo di mantenimento durante il processo non sono sempre automaticamente recuperabili, anche quando in seguito intervenga una decisione sfavorevole al beneficiario. Occorre valutare la funzione concretamente svolta dall’assegno, la sua entità, la situazione economica delle parti e la destinazione delle somme ai bisogni primari.

È un tema delicato, perché si colloca al confine tra il principio secondo cui nessuno dovrebbe trattenere somme non dovute e l’esigenza di non mettere in discussione, a distanza di anni, prestazioni che hanno avuto una funzione sostanzialmente alimentare o assistenziale.

Il mantenimento del figlio: conta anche l’equilibrio tra le due case

La parte forse più interessante per molte famiglie riguarda il contributo al mantenimento del figlio minore.

Nel caso concreto, il minore era stato collocato presso il padre a Milano. Nonostante ciò, la Corte d’Appello aveva posto a carico del padre un contributo di euro 1.000 mensili da versare alla madre, limitatamente ai periodi di permanenza del figlio presso di lei e per un determinato arco temporale.

Il padre contestava questa statuizione, sostenendo che la Corte avesse considerato solo il divario reddituale tra le parti, senza valutare adeguatamente le esigenze effettive del minore, i tempi di permanenza e la capacità lavorativa della madre.

La Cassazione ha respinto le censure, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente considerato il notevole divario economico tra i genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi e l’esigenza di assicurare al minore un tenore di vita tendenzialmente omogeneo nei diversi contesti familiari.

Questo è un punto molto importante.

Il mantenimento del figlio non serve soltanto a coprire le spese vive o matematicamente documentabili. Serve anche a garantire che il minore possa vivere in modo equilibrato presso entrambi i genitori, soprattutto quando tra loro esiste una forte disparità economica.

Non è quindi escluso che il genitore economicamente più forte, pur essendo collocatario prevalente, debba contribuire anche alle spese del figlio durante i periodi in cui il minore soggiorna presso l’altro genitore.

Ascolto del minore e curatore speciale: attenzione alla sede processuale

La moglie aveva inoltre lamentato il mancato ascolto del minore e la mancata nomina del curatore speciale.

La Cassazione ha dichiarato inammissibili tali motivi, richiamando un dato processuale decisivo: a seguito dell’instaurazione del giudizio di divorzio, le decisioni relative al minore dovevano essere assunte in quella sede. Di conseguenza, nel giudizio di separazione era venuta meno la potestas iudicandi su quelle domande, come già affermato dalla Corte d’Appello.

Anche qui il messaggio è pratico: nelle crisi familiari che si protraggono per anni, con giudizi di separazione e divorzio che si sovrappongono, diventa essenziale individuare correttamente quale sia il procedimento nel quale devono essere assunte le decisioni sui figli.

Non ogni doglianza può essere utilmente riproposta in ogni sede. Il processo familiare ha una sua dinamica evolutiva: quando si apre il giudizio di divorzio, le decisioni sui figli vengono normalmente attratte in quel procedimento.

La Cassazione non rivaluta i fatti

Molti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, chiedevano in realtà alla Cassazione di rivalutare i fatti.

È un passaggio classico, ma sempre utile da ricordare.

La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non serve a riscrivere la storia del matrimonio, a scegliere nuovamente quali testimoni siano più attendibili, o a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Interviene quando vi è una violazione di legge, una motivazione inesistente o apparente, oppure uno dei vizi denunciabili secondo i limiti previsti dal codice di procedura civile.

Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse ricostruito in modo puntuale la vicenda familiare, valorizzando prove testimoniali e documentali, e che le censure delle parti mirassero soprattutto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

Perché questa ordinanza è importante

L’ordinanza n. 10859/2026 è importante perché affronta temi molto frequenti nelle separazioni giudiziali:

  • l’individuazione della casa coniugale;
  • il trasferimento unilaterale di uno dei coniugi;
  • la prova della giusta causa dell’allontanamento;
  • il rapporto tra violazione dei doveri matrimoniali e addebito;
  • la sorte dell’assegno provvisorio;
  • il mantenimento del figlio quando vi è una forte disparità economica tra i genitori;
  • il confine tra giudizio di separazione e giudizio di divorzio.

Il messaggio di fondo è che, nelle cause familiari, i comportamenti concreti contano moltissimo. Le scelte abitative, i trasferimenti, la disponibilità a costruire una vita comune, il rapporto con la famiglia di origine, la gestione dei figli e la capacità di garantire continuità affettiva ed economica diventano elementi decisivi nella valutazione del giudice.

Conclusione

La Cassazione conferma una linea rigorosa: il matrimonio comporta doveri concreti, tra cui quello di convivenza e di collaborazione nella costruzione della vita familiare. Chi si allontana unilateralmente dalla casa coniugale può evitare l’addebito solo se dimostra una giusta causa o se prova che la crisi era già irreversibile.

Allo stesso tempo, la decisione ricorda che il superiore interesse del minore resta centrale. Anche quando il figlio vive prevalentemente con un genitore, l’altro contesto familiare deve essere economicamente sostenibile, soprattutto se tra i genitori esiste un forte divario patrimoniale o reddituale.

Non si tratta, quindi, di punire un coniuge o premiare l’altro. Si tratta di ricostruire con precisione i fatti, individuare le responsabilità nella crisi e garantire al figlio una continuità di vita quanto più possibile equilibrata.

Autovelox: per la Cassazione non basta l’approvazione, serve l’omologazione

La Suprema Corte conferma un principio destinato a incidere su moltissimi verbali per eccesso di velocità

Con l’ordinanza n. 8797 dell’8 aprile 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema ormai centrale nel contenzioso sulle sanzioni stradali: la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità.

La risposta della Corte è netta: ai fini della validità dell’accertamento dell’eccesso di velocità, non è sufficiente che l’autovelox sia stato approvato dal Ministero; occorre che sia debitamente omologato, perché è solo a questa condizione che le risultanze dell’apparecchiatura possono assumere valore di prova nei confronti dell’automobilista.

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, inaugurato in modo particolarmente significativo dall’ordinanza n. 10505/2024, secondo cui l’approvazione ministeriale non può essere considerata equivalente all’omologazione prevista dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda nasce dall’opposizione proposta da un avvocato contro un verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di Quero Vas, per violazione dell’art. 142, comma 7, Codice della strada. L’infrazione era stata accertata mediante apparecchiatura fissa di rilevazione della velocità.

Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo decisiva la circostanza che l’apparecchiatura risultasse approvata, ma non anche omologata. Il Tribunale di Belluno, in grado di appello, aveva invece riformato la decisione, sostenendo la sostanziale equivalenza funzionale tra approvazione e omologazione.

La Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale, accogliendo il primo motivo di ricorso.

Il passaggio centrale dell’ordinanza è molto chiaro: l’art. 142, comma 6, Codice della strada stabilisce che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La norma non parla di apparecchiature semplicemente approvate. E, osserva la Corte, quando il dato testuale è chiaro, non vi è spazio per interpretazioni estensive o correttive.

Approvazione e omologazione non sono la stessa cosa

Il punto più importante della decisione è proprio questo: approvazione e omologazione non sono sinonimi.

La Corte richiama l’art. 45, comma 6, Codice della strada e l’art. 192 del regolamento di esecuzione, sottolineando che il sistema normativo distingue le due procedure.

L’omologazione riguarda i prototipi delle apparecchiature le cui caratteristiche fondamentali sono già indicate dal regolamento; una volta verificata la conformità, l’apparecchio può essere prodotto in serie e utilizzato come fonte di prova.

L’approvazione, invece, riguarda apparecchiature le cui caratteristiche fondamentali non sono già compiutamente previste dal regolamento. Essa consente la produzione del dispositivo secondo le caratteristiche approvate, ma non sostituisce, secondo la Cassazione, l’omologazione richiesta per attribuire efficacia probatoria alle rilevazioni.

La differenza non è quindi solo terminologica. È una differenza di funzione, di garanzia e di valore probatorio.

Il limite delle circolari e della prassi amministrativa

Altro passaggio molto rilevante dell’ordinanza riguarda il valore delle circolari e dei pareri ministeriali.

La Corte afferma che pareri del MIT, circolari amministrative o prassi operative diffuse non possono modificare il contenuto di una norma primaria. Se l’art. 142, comma 6, Codice della strada richiede l’omologazione, non è possibile sostenere, sulla base di atti amministrativi o di prassi interne, che sia sufficiente l’approvazione.

È un’affermazione importante non solo per il contenzioso sugli autovelox, ma anche in termini generali: la pubblica amministrazione non può, attraverso circolari o interpretazioni interne, ridurre il livello di garanzia previsto dalla legge.

Un orientamento ormai consolidato

L’ordinanza n. 8797/2026 non è isolata. La stessa Cassazione richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 10505/2024, Cass. n. 20913/2024, Cass. n. 20492/2024, Cass. n. 1332/2025, Cass. n. 13996/2025, Cass. n. 26251/2025 e Cass. n. 31876/2025.

In particolare, Cass. n. 31876/2025 ha ribadito che l’accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non omologato è illegittimo, perché l’approvazione preventiva non è equipollente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, Codice della strada.

Anche la giurisprudenza penale risulta orientata nello stesso senso, come ricordato dalla stessa ordinanza in commento, che richiama Cass. pen. n. 10365/2025.

Le conseguenze pratiche

La conseguenza pratica è evidente: quando una sanzione per eccesso di velocità è fondata su un rilevamento effettuato mediante autovelox, l’amministrazione deve essere in grado di dimostrare non soltanto la taratura, il corretto funzionamento o l’approvazione dello strumento, ma anche la sua omologazione.

Non basta, dunque, produrre il decreto di approvazione ministeriale. Non basta sostenere che l’apparecchio sia stato regolarmente installato o periodicamente verificato. Se manca l’omologazione, secondo questo orientamento della Cassazione, viene meno il presupposto necessario perché quella rilevazione possa costituire prova dell’infrazione.

Naturalmente, ogni verbale va esaminato nel caso concreto: occorre verificare il tipo di apparecchiatura utilizzata, la documentazione prodotta dall’amministrazione, le modalità di accertamento, la tempestività dell’opposizione e gli eventuali ulteriori profili di illegittimità.

Ma il principio affermato dalla Cassazione è ormai molto forte: la prova dell’eccesso di velocità richiede un apparecchio omologato, non semplicemente approvato.

Una decisione importante anche per i Comuni

La pronuncia ha un impatto significativo anche per gli enti locali.

Per anni, molte amministrazioni hanno fatto affidamento sulla sostanziale equivalenza tra approvazione e omologazione, anche sulla base di circolari ministeriali e prassi operative. La Cassazione, però, sta chiarendo in modo sempre più fermo che questa equivalenza non può essere sostenuta sul piano giuridico.

Il tema non è meramente formale. L’autovelox è uno strumento che incide direttamente sulla posizione del cittadino: può determinare una sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti dalla patente e, nei casi più gravi, ulteriori conseguenze amministrative. Per questo, il legislatore ha previsto che la misurazione della velocità possa costituire fonte di prova solo se effettuata con apparecchiature dotate delle garanzie richieste dalla legge.

Conclusione

L’ordinanza n. 8797/2026 conferma un principio semplice, ma decisivo: quando la legge richiede l’omologazione, l’amministrazione non può sostituirla con l’approvazione.

La differenza tra i due istituti non può essere cancellata da circolari, prassi o interpretazioni amministrative. E non può essere l’automobilista a subire le conseguenze dell’eventuale incertezza normativa o organizzativa dell’amministrazione.

La Cassazione, con questa nuova pronuncia, consolida dunque un orientamento destinato a incidere in modo rilevante sul contenzioso in materia di autovelox: la rilevazione della velocità è valida solo se effettuata con apparecchiatura debitamente omologata.

La mediazione per tutti: il titolo esecutivo

Per la serie “La Mediazione per Tutti”, oggi parliamo di come ottenere facilmente e velocemente un titolo esecutivo con la procedura di mediazione.

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Lo scioglimento delle comunioni in mediazione

𝗟𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗶 – 𝗟𝗼 𝘀𝗰𝗶𝗼𝗴𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻𝗶

Per la serie “La Mediazione per Tutti”, Luca Tantalo, avvocato e mediatore di ADR Center, spiega dettagliatamente i vantaggi dello scioglimento delle comunioni in mediazione.

Vi aspettiamo in Adr Center!

La mediazione è l’unico modo per riaprire e favorire la comunicazione tra le parti

Aprire (o riaprire) un canale di comunicazione tra le Parti, in mediazione, è sempre una grande soddisfazione. E’ incredibile come, una volta che ci si sia riusciti (con pazienza e la collaborazione di tutti), le cose diventino più facili, e ciascuna delle Parti sia spinta a considerare il punto di vista degli altri. La mediazione è l’unico luogo in cui esse possono parlare e confrontarsi (certe volte anche aspramente, ma anche questo serve) e in cui gli avvocati possono riappropriarsi del proprio ruolo, e aiutarle (con la loro eloquenza, spesso frustrata in Tribunale) a raggiungere un accordo.

Fortunatamente, sono sempre di più i Colleghi che se ne rendono conto, e che sono un passo avanti rispetto a chi si ostina a portare i propri assistiti in cause estenuanti e spesso inutili.
Vi aspetto, come legale per tutelare al meglio i vostri interessi, e come mediatore in ADR Center in tutta Italia!

L’annullamento di cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento(con relativa condanna alle spese) è sempre un bella notizia!

La ripresa post vacanze estive (poche) comincia molto bene: in pochi giorni, due belle sentenze emesse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, in questo caso di Roma (ma trattiamo queste controversie in tutta Italia) che hanno annullato una cartella esattoriale di oltre duecentomila euro, e un’intimazione di pagamento del valore quasi doppio, con relativa condanna alle spese in favore del contribuente.

E’ sempre piacevole, riuscire a fare qualcosa in favore dei contribuenti, soprattutto quando i provvedimenti sono del tutto illegittimi e persecutori.

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Per la Prima Presidente della Suprema Corte, la mediazione sta dando ottimi risultati

Per la Prima Presidente della Corte Suprema, la mediazione è un ottimo strumento deflattivo, ma anche di risoluzione dei conflitti.

Le parole della Prima Presidente della Cassazione, Margherita Cassano, sulla mediazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario sono veramente importanti, e denotano un vero e proprio cambio di mentalità da parte degli operatori del settore.

Nel settore civile le pendenze sono diminuite dell’8,2% nei Tribunali e del 9,8% nelle Corti d’appello. La durata media dei procedimenti si è ridotta in primo grado del 6,6% e in appello del 7%. Il disposition time è sceso del 6,4% nei Tribunali e del 6,4% nelle Corti d’appello. Fra i tanti aspetti delle modifiche normative – aggiunge Cassano – che hanno reso possibili questi risultati confortanti desidero citarne uno in particolare: la mediazione. Dai dati ministeriali emerge, infatti, una sua significativa applicazione soprattutto nelle cause in tema di successione, divisione ereditaria, diritti reali, condominio, assicurazione, responsabilità extracontrattuale già instaurate, a dimostrazione di un mutamento condiviso di cultura di giudici e avvocati. Come osservato dalla dottrina – prosegue -, il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la “parte”, a restituire agli individui l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l’ascolto empatico dell’altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto

Un giusto e prestigioso riconoscimento per i mediatori, operatori del settore, che con grande applicazione ogni giorno si cimentano (oltre ad aggiornarsi continuamente sulle migliori tecniche di negoziazione) con questo fondamentale strumento di pacificazione con grande impegno e passione, non solo nell’ottica di deflazionare il contenzioso, ma di realizzare – come molto spesso accade – i veri interessi delle parti.

Ruolo fondamentale, in questa direzione, è quello degli avvocati che dopo una certa resistenza iniziale, qualche volta giustificata da mediatori non sempre all’altezza, ora in misura sempre maggiore, non vedono la mediazione come un ostacolo, ma come un’ottima opportunità per i loro assistiti (oltre che un’opportunità professionale), che guidano con grande abilità, insieme ad un mediatore preparato, verso la risoluzione dei loro problemi, invece che verso un contenzioso costoso, lungo e spesso inutile.

Estremamente interessante, anche per chi ha ancora non ha compreso le vere potenzialità dell’istituto (qualche Collega che sembra un po’ il giapponese abbandonato su un’isola, che non era stato informato della fine della guerra e si ostinava a resistere) il riferimento della Presidente Cassano non solo all’utilità deflattiva, ma anche alle potenzialità di pacificazione della mediazione, mediante la capacità del mediatore e della procedura di mettere al centro la persona, e di dare alle parti l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l’ascolto empatico dell’altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto.

Si tratta, naturalmente, di possibilità che una lite in Tribunale non potrà mai offrire. La strada è tracciata, la mediazione è uno strumento di civiltà.

Tasso d’interesse legale a 2,5% dal 1° gennaio 2024

Con il decreto 29 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito la misura del saggio degli interessi legali al 2,50% con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Il tasso attuale era del 5%, quindi è stato dimezzato. Di conseguenza, se le parti non determineranno un diverso tasso di interesse, sarà quello del 2,5% ad essere applicato.




 

Perchè preferire la mediazione

Dopo quasi trent’anni di professione legale e quattordici da mediatore con oltre quattromila procedure condotte, sono sempre più convinto che preferire le procedure di risoluzione alternativa delle controversie e in particolare la mediazione, rispetto al ricorso al Tribunale, sia molto vantaggioso, per una serie di motivazioni oggettive. Proviamo ad elencarne alcune.

  1. Il risparmio di tempi: con la nuova formulazione della normativa (il D.lgs. 28/10), la mediazione deve concludersi nel termine massimo di tre mesi, prorogabile su accordo delle parti per ulteriori tre mesi. Il vantaggio, rispetto ad un procedimento di primo grado che dura almeno tre anni (chi scrive ha cause pendenti in primo grado dal 2015), è del tutto evidente;
  2. Il credito di imposta: a fronte delle indennità per il prezioso lavoro del mediatore, che spesso con la collaborazione di parti e avvocati riesce a trovare soluzioni inaspettate e che creano valore, in caso di accordo le parti potranno utilizzare un credito di imposta dell’importo massimo di 600 €, la metà del credito in caso di mancato accordo. Inoltre, nelle mediazioni demandate dal Giudice, le parti potranno utilizzare un ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato, fino all’importo massimo di 518 euro;
  3. L’esenzione totale dalle imposte fino all’importo massimo di centomila euro: è del tutto evidente il vantaggio e il risparmio per le parti, per esempio nelle questioni riguardanti lo scioglimento di comunione e le divisioni ereditarie, le usucapioni etc. In sostanza, trovare un accordo in mediazione consente alle Parti un risparmio enorme, senza poi considerare che la cause in materia di scioglimento della comunione e divisione ereditaria durano anni, costano un’enormità e spesso il loro unico risultato è la vendita all’asta dei beni, ad un valore molto inferiore a quello reale, con la conseguente perdita economica per le Parti. Un accordo in mediazione è sicuramente preferibile, anche perchè spesso consente di recuperare i rapporti personali.
  4. La riservatezza: al contrario di quello che spesso accade in Tribunale, tutto ciò che accade in mediazione è riservato e non può uscire dai confini della procedura, tanto che spesso vengono siglati accordi importanti in cui la riservatezza è fondamentale. Inoltre, la possibilità per le parti di conferire separatamente con il mediatore, consente loro di rivelargli informazioni di fondamentale importanza, che non possono essere rivelate, ma che se ben utilizzate, consentono a un bravo mediatore di individuare delle possibili soluzioni alla questione.
  5. La possibilità di “allargare” la torta, cioè di trattare questioni che in causa non è possibile trattare, allargando l’accordo a nuove opportunità, e quindi creando valore per tutti.
  6. Il fatto che, una volta siglato l’accordo, non solo questo sia titolo esecutivo, ma non sia impugnabile come lo sarebbe una sentenza, se non per dolo. Quindi, una volta firmato, diventa definitivo (e come detto, esecutivo).
  7. Per i miei colleghi avvocati, ricordo che le ultime modifiche apportate ai parametri per l’assistenza legale, hanno aumentato le tariffe per quella in mediazione del 25% circa. Questo, unito al fatto che un assistito sarà molto più portato a versare quanto dovuto se ha ottenuto un risultato in tempi brevvi anzichè dopo anni (e spesso senza poter eseguire la sentenza), è determinante per chi ancora pensa – fortunatamente pochi – che andare in mediazione possa far perdere compensi professionali.
  8. La mediazione puo’ consentire, al contrario di quanto generalmente avviene all’esito del giudizio in Tribunale, di preservare il rapporto con l’altra parte. Le clausole di mediazione inserite nei contratti possono inoltre dar modo alle imprese di rendicontare prassi virtuose nell’ambito dell’area social dei criteri ESG, risolvere potenziali controversie in tempi veloci e mantenere rapporti con gli stakeholder con riflessi positivi in tutte le tipologie di bilancio (grazie al Collega Paolo Savoldi)
  9. Il vantaggio di autodeterminare la soluzione del proprio conflitto, mentre in un giudizio la decisione sulle sorti delle parti è lasciata a un terzo (grazie al Collega Salvatore Azzaro)

La strada è tracciata, fortunatamente sempre più cittadini, imprese e avvocati scelgono la mediazione, ci auguriamo siano sempre di più.

Dal 1° marzo separazione e divorzio in un unico procedimento

Da ieri, 1° marzo 2023, è in vigore – tra le altre norme previste dalla riforma Cartabia il rito unico in tema di separazione e divorzio.

La riforma Cartabia prevede che, a differenza di quanto avveniva finora, venga adottato un rito unico per separazione e divorzi. Viene per esempio abolita l’udienza presidenziale e la legge indica i requisiti del ricorso, oltre ai meccanismi di preclusione e decadenza, che diventeranno fondamentali

Nel dettaglio, il procedimento per la separazione, il divorzio e l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio sarà il medesimo, delineato dall’articolo 473 bis del Codice di procedura civile. Le parti saranno quindi tenute a indicare preventivamene le condizioni patrimoniali e reddituali, oltre al piano genitoriale. Quest’ultimo dovrà dunque contenere gli impegni e le attività svolte dai minori, in particolare in relazione a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, sport, attività culturali e ricreative, frequentazioni parentali e amicali, luoghi frequentati, vacanze. Saraà anche obbligatorio l’ascolto del minore al di sotto dei dodici anni, sempre che il giudice ritenga il minore in grado di fornire risposte sensate, anche con il contribuito di professionisti dell’infanzia (psicologi o neuropsichiatri), dovrà essere reso obbligatorio. Non solo. Il giudice potrà in ogni caso procedere alla nomina di un curatore speciale, laddove necessario.

Infatti, ai sensi del nuovo articolo 473 bis, comma 49 del codice di procedura civile, “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

Il nuovo passo in avanti della riforma segna insomma un’altra tappa sulla via dell’accelerazione e della semplificazione di separazione e divorzi avviata nel 2015 con l’introduzione del cosiddetto “divorzio breve”. Vedremo quale sarà la sua applicazione pratica.

Per informazioni o consulenze, scrivere a consulenza@studiotantalofornari o su WhatsApp al n. 0632609190