Cassazione n. 28246/2026: quando il danno dipende dal malfunzionamento della rete elettrica, non basta guardare il nome sulla bolletta. Occorre individuare chi gestisce e controlla realmente la rete
di Luca Tantalo
Un improvviso sbalzo di tensione danneggia il frigorifero, la caldaia, un computer o, nel caso di un’impresa, macchinari che possono valere decine o centinaia di migliaia di euro. Il primo impulso è quasi inevitabile: chiedere il risarcimento alla società che ci manda la bolletta. Ma è davvero quello il soggetto responsabile? La questione è più complessa di quanto sembri, perché nel mercato dell’energia chi vende l’elettricità e chi gestisce materialmente la rete possono essere soggetti diversi. Ed è proprio su questa distinzione che interviene Cass. civ., sez. III, ord. 2 novembre 2026, n. 28246.
La Suprema Corte chiarisce che la responsabilità prevista per l’esercizio di un’attività pericolosa non può essere attribuita alla società che svolga soltanto l’attività commerciale di vendita dell’energia, senza avere poteri di gestione, manutenzione e controllo sugli impianti e sulle reti di distribuzione. La presunzione di responsabilità presuppone infatti qualcosa di molto concreto: l’effettivo esercizio dell’attività dalla quale deriva il rischio e la disponibilità dei mezzi che hanno provocato il danno. In altre parole, per chiedere correttamente il risarcimento non basta sapere da chi compriamo l’energia. Bisogna capire chi controllava la rete dalla quale è arrivata la sovratensione.
Venditore e distributore non sono necessariamente la stessa cosa
È una distinzione che molti utenti conoscono soltanto quando nasce un problema. La società con cui abbiamo sottoscritto il contratto e che ci invia le fatture svolge normalmente l’attività di vendita. La distribuzione dell’energia, cioè la gestione materiale della rete locale attraverso la quale l’elettricità arriva all’abitazione o all’impresa, può invece fare capo a un altro soggetto. Questo secondo operatore si occupa dell’infrastruttura, della sua manutenzione e, nei limiti delle rispettive competenze, della continuità e qualità tecnica della distribuzione.
La differenza diventa decisiva quando il danno non deriva da un problema contrattuale relativo, per esempio, alla fatturazione, ma da un’anomalia tecnica della rete. Se una sovratensione proveniente dall’esterno brucia un macchinario, il problema giuridico riguarda innanzitutto il soggetto che esercita un potere effettivo sulla rete e che può adottare le misure necessarie per prevenire quel rischio. Citare il semplice venditore può quindi significare rivolgersi al soggetto sbagliato, con tutte le conseguenze processuali ed economiche che ne derivano.
È proprio questo il significato pratico della nuova decisione: la responsabilità non segue automaticamente il rapporto commerciale visibile all’utente, ma deve essere ricondotta al soggetto che esercita concretamente l’attività dalla quale il danno è derivato.
Perché entra in gioco l’art. 2050 c.c.
La distribuzione di energia elettrica può essere ricondotta, in determinate fattispecie, all’esercizio di un’attività pericolosa disciplinato dall’art. 2050 c.c. La norma prevede un regime particolarmente rigoroso: chi cagiona un danno nello svolgimento di un’attività pericolosa deve risarcirlo se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo.
Non significa, però, che qualsiasi guasto elettrico comporti automaticamente il diritto al risarcimento. Il danneggiato deve comunque dimostrare il danno e il collegamento causale con l’anomalia della rete. Una volta accertato questo rapporto, il regime dell’art. 2050 può assumere un’importanza notevole perché impone a chi esercita l’attività pericolosa una prova liberatoria particolarmente rigorosa.
Ma proprio per questa ragione è essenziale individuare correttamente il responsabile. Non può essere assoggettata a quel regime una società che si limiti a comprare e rivendere energia e che non abbia alcun potere tecnico sulla rete, perché non potrebbe materialmente adottare quelle misure preventive che l’art. 2050 presuppone.
La domanda da porre è quindi: chi aveva il controllo dell’infrastruttura che ha prodotto l’anomalia?
Il problema della prova: dire “c’è stato uno sbalzo” non basta
Il punto più delicato, nella pratica, è spesso proprio la prova.
Un elettrodomestico che improvvisamente smette di funzionare non dimostra da solo che vi sia stata una sovratensione proveniente dalla rete. Lo stesso vale, a maggior ragione, per macchinari industriali, server, apparecchiature mediche o impianti complessi. Il guasto potrebbe avere cause interne, dipendere dall’impianto del danneggiato, dall’usura dell’apparecchiatura o da altri fattori.
Per questo, subito dopo l’evento, è importante conservare ciò che può consentire di ricostruirlo: rapporti del tecnico intervenuto, fotografie, componenti danneggiati quando possibile, fatture di riparazione o sostituzione, registrazioni di sistemi di monitoraggio, segnalazioni inviate al gestore, eventuali analoghi problemi verificatisi presso immobili o attività vicine. Quando l’importo è significativo può essere opportuno anche un accertamento tecnico che permetta di distinguere una causa interna da un’anomalia proveniente dalla rete.
Per un’impresa questo aspetto può essere ancora più importante, perché il danno non coincide necessariamente con il costo della macchina bruciata. Un fermo produttivo può determinare perdita di produzione, merci deteriorate, interruzione dei servizi e ulteriori conseguenze economiche. Ma tutte queste voci devono essere dimostrate e causalmente collegate all’evento.
La bolletta non ti dice necessariamente chi devi citare
È probabilmente il messaggio più utile della Cassazione n. 28246/2026. Il consumatore vede un marchio sulla bolletta e tende naturalmente a identificare quel soggetto con “l’azienda elettrica”. Giuridicamente e tecnicamente, però, il sistema è più articolato.
Prima di inviare una richiesta risarcitoria bisognerebbe quindi ricostruire il rapporto: chi era il venditore, chi era il distributore locale, quale soggetto gestiva la porzione di rete interessata, dove si è verificata l’anomalia e da quale infrastruttura è presumibilmente derivata. Soltanto dopo ha senso stabilire quale azione proporre e nei confronti di chi.
Un errore nell’individuazione del soggetto responsabile può significare anni di causa contro chi non aveva alcuna possibilità di impedire il danno.
Ed è un problema che diventa particolarmente serio quando stanno per scadere i termini per esercitare il diritto.
Il gestore della rete risponde sempre?
No. Anche questa sarebbe una conclusione eccessiva.
La decisione non stabilisce che ogni danno elettrico debba essere risarcito dal distributore. Stabilisce il criterio con cui deve essere individuato il soggetto cui può essere riferita la responsabilità connessa all’esercizio dell’attività pericolosa: occorre l’effettiva gestione e il controllo della rete.
Resta poi da dimostrare che il danno sia stato effettivamente causato da un’anomalia proveniente da quella rete. Il gestore potrà inoltre difendersi dimostrando, secondo il regime applicabile, di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno oppure contestando il nesso causale, ad esempio quando l’origine del guasto sia riconducibile all’impianto interno dell’utente o alla stessa apparecchiatura.
Non basta quindi avere un apparecchio guasto. Occorre ricostruire tecnicamente ciò che è accaduto.
Per le imprese il danno può essere molto più grande del costo della riparazione
Una sovratensione in un’abitazione può comportare la sostituzione di alcuni elettrodomestici. In un’attività economica le conseguenze possono essere molto diverse. Pensiamo a un laboratorio, a un ristorante con celle frigorifere, a un’impresa che utilizza macchinari automatizzati, a una struttura sanitaria, a un centro informatico o a un esercizio nel quale l’interruzione di alcune apparecchiature impedisca completamente di lavorare.
Il danno emergente rappresentato dalla riparazione o sostituzione del bene può essere soltanto una parte della perdita. Possono aggiungersi il fermo produttivo, la perdita di merci, il costo di apparecchiature sostitutive, lavorazioni affidate temporaneamente a terzi o altri danni conseguenti.
Ma più aumenta il valore della richiesta, più diventa importante documentarla rigorosamente. Bisogna poter dimostrare non soltanto che l’evento si sia verificato, ma anche quali conseguenze economiche abbia realmente prodotto e quali sarebbero state evitate in assenza del malfunzionamento.
Una richiesta risarcitoria ben costruita, quindi, dovrebbe partire dalla prova tecnica dell’evento e arrivare a una ricostruzione economica documentata del danno.
Che cosa fare subito dopo una sovratensione
Quando il danno è rilevante, attendere settimane prima di raccogliere la documentazione può essere un errore. Una macchina viene riparata, un componente sostituito, i dati tecnici cancellati e dopo qualche mese diventa difficile capire quale fosse davvero la causa del guasto.
È preferibile documentare immediatamente l’evento, richiedere al tecnico una relazione che non si limiti a indicare il pezzo sostituito ma descriva, se possibile, la causa riscontrata, conservare la documentazione delle spese e segnalare tempestivamente il problema. Se sono coinvolti beni di valore elevato, può essere opportuno evitare interventi irreversibili prima che sia possibile effettuare un accertamento.
Occorre inoltre individuare subito il soggetto competente sulla rete e verificare l’eventuale presenza di assicurazioni che possano coprire il danno.
La fase iniziale è spesso decisiva perché la causa, eventualmente, arriverà molto dopo; la prova, invece, nasce nel momento del guasto.
In conclusione
Cassazione n. 28246 del 2 novembre 2026 chiarisce un principio semplice ma molto utile: quando un danno deriva da un malfunzionamento della rete elettrica, il soggetto al quale paghiamo la bolletta non è necessariamente quello che deve risarcirlo. Per applicare la responsabilità collegata all’esercizio dell’attività pericolosa occorre individuare chi gestiva concretamente la rete, aveva la disponibilità degli impianti e poteva adottare le misure necessarie per evitare il danno.
Per il danneggiato, però, questo è soltanto il primo passaggio. Bisogna poi dimostrare che la sovratensione provenga effettivamente dalla rete, documentare i beni danneggiati e quantificare correttamente tutte le conseguenze economiche dell’evento.
Se uno sbalzo di tensione ha provocato danni rilevanti a un’abitazione, a un’attività commerciale o ai macchinari di un’impresa, puoi sottopormi la documentazione tecnica, le fatture di riparazione o sostituzione, le segnalazioni effettuate e i dati relativi alla fornitura. È possibile verificare quale soggetto sia effettivamente responsabile e quali voci di danno possano essere documentate e richieste.
Cassazione n. 26531/2026: il consenso di entrambi è la regola, ma l’atto costitutivo può disciplinare diversamente le modalità di disposizione dei beni
di Luca Tantalo
Una casa viene inserita in un fondo patrimoniale. L’immobile appartiene soltanto a uno dei coniugi e, alcuni anni dopo, proprio quel coniuge lo vende senza la firma dell’altro. La vendita è necessariamente invalida? La risposta più immediata sembrerebbe affermativa, perché l’art. 169 c.c. prevede che, salvo quanto espressamente consentito nell’atto di costituzione, i beni del fondo patrimoniale non possano essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, senza l’autorizzazione del giudice nei casi di necessità o utilità evidente. Ma proprio quelle parole – “salvo quanto espressamente consentito nell’atto di costituzione” – possono cambiare completamente la situazione.
Con l’ordinanza n. 26531 del 9 ottobre 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione torna sul problema e conferma che l’art. 169 c.c., per quanto riguarda le modalità di disposizione dei beni del fondo, lascia spazio all’autonomia dei coniugi. In presenza di una previsione espressa contenuta nell’atto costitutivo, dunque, la disciplina ordinaria può essere derogata. La conseguenza pratica è particolarmente importante: quando nasce una controversia sulla vendita di un immobile compreso in un fondo patrimoniale, non basta verificare chi ne fosse proprietario e non basta leggere il codice. Occorre recuperare l’atto notarile con cui il fondo è stato costituito e interpretarne attentamente le clausole.
Il caso deciso dalla Cassazione
La controversia riguardava un fondo patrimoniale costituito nel 2000 da due coniugi in regime di separazione dei beni. Nel fondo erano stati inseriti diversi immobili, ma la proprietà dei singoli beni era rimasta ai rispettivi titolari. Uno degli appartamenti apparteneva esclusivamente al marito che, nel 2002, lo aveva venduto senza la partecipazione della moglie. Molti anni dopo, nel 2018, quest’ultima aveva agito sostenendo che la vendita fosse invalida o comunque inefficace proprio perché compiuta senza il suo consenso.
Il punto decisivo era però rappresentato dal contenuto dell’atto costitutivo del fondo. La proprietà dei beni era stata mantenuta in capo ai singoli coniugi, l’amministrazione era stata attribuita al marito ed erano state inserite specifiche previsioni relative agli atti dispositivi. La Corte d’appello, interpretando complessivamente quelle clausole, aveva ritenuto che i coniugi avessero derogato alla regola dell’agire congiunto e che il marito, quale proprietario esclusivo dell’appartamento, potesse quindi venderlo senza il consenso della moglie. La Cassazione non ha sostituito una propria interpretazione a quella dei giudici di merito, ma ha confermato il presupposto giuridico fondamentale: una deroga alla disciplina ordinaria dell’art. 169 c.c. è possibile e l’interpretazione concreta dell’atto costitutivo spetta al giudice di merito, salvo violazione delle regole legali di interpretazione.
È importante non trasformare questa decisione in una regola diversa da quella effettivamente affermata. La Cassazione non dice che il coniuge proprietario esclusivo possa sempre vendere autonomamente un bene inserito nel fondo patrimoniale. Dice che bisogna verificare se, nell’atto di costituzione, i coniugi abbiano espressamente disciplinato in modo diverso le modalità con cui i beni possono essere alienati.
Fondo patrimoniale e proprietà sono due cose diverse
Uno degli equivoci più frequenti consiste nel pensare che l’inserimento di un immobile nel fondo patrimoniale renda automaticamente entrambi i coniugi comproprietari. Non è necessariamente così. Il bene può rimanere di proprietà esclusiva di uno dei due ed essere contemporaneamente assoggettato alla destinazione propria del fondo. Bisogna quindi distinguere la titolarità del bene dalle regole che ne disciplinano l’amministrazione e la disposizione.
Essere proprietario esclusivo non significa automaticamente poter vendere da soli. La regola ordinaria resta quella del consenso congiunto prevista dall’art. 169 c.c., salvo la diversa disciplina risultante dall’atto costitutivo. Proprio per questo una clausola apparentemente secondaria, inserita magari venti o trent’anni prima, può diventare decisiva nel momento in cui l’immobile viene venduto, ipotecato o sottoposto a un altro vincolo. Non basta quindi dire: “la casa è intestata soltanto a me” oppure, all’opposto, “la casa è nel fondo e quindi dobbiamo necessariamente firmare entrambi”. La risposta dipende dalla combinazione tra titolarità del bene e disciplina pattuita al momento della costituzione.
Anche in presenza di figli minori occorre la stessa attenzione. L’art. 169 prevede, secondo la disciplina ordinaria, anche l’autorizzazione giudiziale nei casi di necessità o utilità evidente, ma fa comunque salvo quanto sia stato espressamente consentito nell’atto costitutivo. Una clausola può quindi incidere sulle modalità di disposizione, ma occorre stabilire con precisione che cosa i coniugi abbiano realmente voluto derogare. Una previsione relativa all’autorizzazione del giudice non necessariamente risolve anche la questione del consenso dell’altro coniuge, e viceversa.
Se manca il consenso dell’altro coniuge, la vendita è sempre nulla?
Anche su questo punto è meglio evitare automatismi. Nella controversia la moglie sosteneva che l’alienazione effettuata senza il proprio consenso dovesse essere considerata radicalmente invalida, in quanto l’art. 169 c.c. sarebbe una norma imperativa posta a tutela della famiglia. La Cassazione, però, osserva che la stessa norma consente ai costitutori del fondo di disciplinare diversamente le modalità di disposizione e non può quindi essere considerata, sotto questo specifico profilo, assolutamente inderogabile.
Questo significa che, prima ancora di discutere delle conseguenze della mancanza del consenso, bisogna stabilire se quel consenso fosse effettivamente necessario. Ed è proprio questa la domanda che spesso viene trascurata. Non basta constatare che il coniuge non abbia firmato: occorre verificare che cosa prevedesse l’atto costitutivo del fondo e se la specifica operazione rientrasse o meno nella deroga convenzionale.
La vicenda contiene poi un altro elemento significativo: tra la vendita, avvenuta nel 2002, e l’azione giudiziaria, iniziata nel 2018, erano trascorsi sedici anni. Anche il tempo può quindi diventare decisivo. Quando si ritiene che un bene del fondo sia stato alienato illegittimamente, attendere molti anni può aprire ulteriori questioni relative alla prescrizione, alle trascrizioni e agli eventuali successivi trasferimenti del bene.
Per chi compra, il controllo è importante quanto per chi vende
La pronuncia non interessa soltanto i coniugi che hanno costituito il fondo. Interessa anche chi acquista un immobile proveniente da un fondo patrimoniale. L’acquirente non dovrebbe limitarsi a verificare chi risulti proprietario del bene, ma dovrebbe accertare se quel soggetto abbia effettivamente il potere di venderlo da solo e quali regole siano contenute nell’atto costitutivo.
Il documento decisivo, quindi, può non essere soltanto il precedente rogito di acquisto dell’immobile, ma un atto notarile molto più vecchio: quello con cui il fondo è stato costituito. È lì che possono trovarsi le clausole che stabiliscono chi può amministrare i beni, con quali modalità possano essere alienati, se sia necessario il consenso di entrambi i coniugi e quale disciplina sia stata prevista in presenza di figli minori.
Per questo, quando si prepara una compravendita che coinvolge un bene del fondo patrimoniale, sarebbe rischioso limitarsi alla verifica catastale e ipotecaria senza esaminare anche il titolo costitutivo. Allo stesso modo, chi contesta una vendita già avvenuta dovrebbe partire dal testo dell’atto prima di concludere che la mancanza della propria firma renda automaticamente invalida l’operazione.
In conclusione
La Cassazione n. 26531/2026 offre un’indicazione molto concreta: la domanda “un coniuge può vendere da solo un immobile inserito nel fondo patrimoniale?” non ha una risposta identica in tutti i casi. Il consenso congiunto costituisce la regola ordinaria, ma l’art. 169 c.c. consente che l’atto costitutivo disciplini diversamente le modalità di disposizione dei beni.
Occorre quindi verificare chi sia proprietario dell’immobile, come siano stati regolati amministrazione e atti dispositivi, se vi siano figli minori e soprattutto quale sia il significato delle clausole inserite nell’atto di costituzione del fondo. Una previsione sottoscritta molti anni prima può diventare determinante quando arriva il momento di vendere.
La domanda decisiva, allora, non è soltanto: “di chi è la casa?”. È anche: “che cosa abbiamo scritto quando abbiamo costituito il fondo?”
Se devi vendere o acquistare un immobile inserito in un fondo patrimoniale, oppure se un bene del fondo è stato già alienato senza il tuo consenso, puoi sottopormi l’atto costitutivo, il rogito e la documentazione relativa alla vendita. Una verifica preventiva consente di stabilire quali consensi o autorizzazioni siano effettivamente necessari e, se l’atto è già stato compiuto, se vi siano concreti strumenti di tutela.
Cassazione n. 26585/2026: l’avvocato non è un semplice esecutore delle indicazioni ricevute. Deve comprendere l’obiettivo del cliente, individuare la strada giuridica praticabile e segnalare anche le iniziative preliminari necessarie
di Luca Tantalo
Un cliente entra nello studio di un avvocato e dice: «Voglio fare questa causa». L’avvocato deve limitarsi a verificare se quella domanda sia proponibile e, se il cliente insiste, eseguirne le istruzioni? Oppure deve fare qualcosa di più: capire quale risultato il cliente voglia realmente raggiungere e individuare la strada giuridica più adatta per arrivarci?
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26585/2026, offre una risposta molto chiara. L’avvocato non è un mero esecutore delle indicazioni dell’assistito. La diligenza professionale non consiste soltanto nel redigere correttamente gli atti o nel dire al cliente che la causa che vuole intraprendere ha poche possibilità di successo. Una volta assunto l’incarico per tutelare un determinato interesse, il professionista deve esaminare la situazione complessiva, individuare il percorso giuridico concretamente praticabile e prospettare le iniziative necessarie o utili per raggiungere il risultato perseguito.
È un principio che riguarda la responsabilità professionale dell’avvocato, ma descrive anche molto bene ciò che dovrebbe distinguere una vera consulenza legale dalla semplice esecuzione di un incarico.
Il cliente porta un problema, non necessariamente la soluzione giuridica
Chi si rivolge a un avvocato conosce normalmente il risultato che desidera. Vuole recuperare un credito, ottenere la restituzione di un immobile, uscire da un contratto, difendersi da una richiesta di pagamento, recuperare un bene, sciogliere un rapporto societario o ottenere il risarcimento di un danno.
Non è però tenuto a conoscere l’azione giudiziaria corretta per raggiungere quell’obiettivo.
Può arrivare nello studio convinto che occorra fare una determinata causa. Può aver ricevuto consigli informali, aver letto qualcosa su internet o semplicemente ritenere intuitivamente che quella sia la strada giusta. Ma la qualificazione giuridica del problema, la scelta della domanda da proporre, l’individuazione delle parti da convenire e la sequenza delle eventuali iniziative sono precisamente il contenuto tecnico dell’attività professionale.
La Cassazione afferma quindi un principio importante: la diligenza dell’avvocato non si esaurisce nella «meccanica attuazione» della linea prospettata dal cliente. Il professionista deve valutare la praticabilità dell’iniziativa, informare sui rischi e sulle criticità e individuare il percorso coerente con l’interesse che gli è stato affidato.
Non basta dire: “Questa causa è sbagliata”
Il passaggio più interessante della decisione è forse proprio questo.
Da tempo la giurisprudenza afferma che l’avvocato ha un dovere di informazione e, quando necessario, di dissuasione. Se una causa appare probabilmente destinata all’insuccesso, il professionista deve spiegare al cliente i rischi e sconsigliarlo dall’intraprenderla o dal proseguirla.
Cass. n. 26585/2026 fa però un passo ulteriore.
Non basta dire al cliente che la strada da lui indicata è sbagliata. Se esiste un diverso percorso giuridico idoneo a tutelare l’interesse per il quale l’incarico è stato conferito, l’avvocato deve valutarlo e prospettarlo.
Nel caso esaminato dalla Corte, l’azione intrapresa era stata ritenuta priva di possibilità di accoglimento perché il risultato richiesto presupponeva il previo recupero di un determinato bene. I giudici di merito si erano concentrati soprattutto sull’obbligo dell’avvocato di dissuadere il cliente dalla causa infondata. Secondo la Cassazione, invece, occorreva chiedersi anche se il professionista dovesse individuare e indicare l’azione preliminare necessaria affinché il risultato finale potesse essere raggiunto.
È una differenza sostanziale.
La consulenza professionale non consiste soltanto nell’indicare ciò che non si può fare. Deve, quando possibile, individuare ciò che si può fare.
L’incarico non si interpreta soltanto attraverso il nome della causa
Questo principio ha conseguenze molto concrete anche nella definizione dell’incarico professionale.
Se un cliente affida a un avvocato la tutela di un determinato interesse economico, non sempre è decisivo stabilire se gli abbia pronunciato esattamente le parole: «Le conferisco incarico di proporre l’azione X».
La Cassazione osserva che, una volta assunto l’incarico relativo alla tutela di uno specifico interesse, il professionista deve valutare quale percorso giuridico sia idoneo a realizzarlo. Se per raggiungere quel risultato occorre preliminarmente compiere un’altra iniziativa, il dovere professionale può comprendere quantomeno l’obbligo di rappresentarne al cliente la necessità.
Naturalmente questo non significa che l’avvocato possa iniziare autonomamente qualunque causa senza il consenso del cliente. La scelta finale spetta sempre all’assistito, che deve essere informato e deve decidere consapevolmente se procedere.
Ma perché il cliente possa scegliere, deve prima conoscere le alternative.
Ed è proprio questo uno dei punti centrali della prestazione professionale.
L’avvocato non garantisce il risultato
Bisogna però evitare l’equivoco opposto.
Affermare che l’avvocato debba individuare la strategia corretta non significa trasformarlo in un garante della vittoria. L’obbligazione professionale non comporta che ogni causa persa generi automaticamente una responsabilità.
Il diritto presenta margini di interpretazione, le prove possono essere valutate diversamente, possono emergere fatti nuovi e l’esito di un processo non è normalmente prevedibile con certezza.
Perché possa configurarsi una responsabilità occorre individuare un comportamento professionalmente negligente e, soprattutto, dimostrare che proprio quel comportamento abbia prodotto un danno.
Ed è qui che la sentenza affronta il secondo tema particolarmente interessante.
Il “processo al processo”: che cosa sarebbe successo se l’avvocato avesse agito correttamente?
Quando la contestazione riguarda un’attività che l’avvocato avrebbe dovuto compiere e non ha compiuto, il problema diventa inevitabilmente ipotetico.
Come possiamo sapere che cosa sarebbe accaduto se quella causa fosse stata proposta tempestivamente? O se fosse stata scelta un’azione diversa? O se un’impugnazione fosse stata presentata? O se fosse stata acquisita una determinata prova?
La giurisprudenza utilizza in questi casi il cosiddetto “processo al processo”.
Il giudice deve ricostruire in via prognostica ciò che sarebbe ragionevolmente accaduto se il professionista avesse tenuto la condotta corretta. Deve quindi confrontare la situazione realmente verificatasi con quella ipotetica e stabilire se il cliente avrebbe conseguito, o avrebbe avuto una concreta possibilità di conseguire, un risultato favorevole.
Non basta quindi dimostrare l’errore.
Occorre anche dimostrare la sua rilevanza causale.
Se l’azione che l’avvocato avrebbe dovuto proporre sarebbe stata comunque destinata al rigetto, l’omissione non può automaticamente tradursi nel risarcimento del risultato economico sperato. Se invece la corretta iniziativa avrebbe avuto concrete possibilità di successo, il problema della responsabilità assume naturalmente un peso diverso.
Anche una transazione successiva non cancella necessariamente il danno
La pronuncia affronta anche un ulteriore aspetto interessante.
Nella vicenda esaminata era intervenuta una transazione che aveva consentito di contenere alcune conseguenze economiche della causa. I giudici di merito avevano valorizzato questo elemento per escludere determinate voci di danno.
La Cassazione osserva invece che una transazione stipulata proprio per limitare le conseguenze negative generate da una precedente iniziativa processuale può inserirsi nella medesima sequenza causale. Il fatto che il cliente sia riuscito successivamente a limitare il danno non significa necessariamente che quel danno non sia mai esistito.
Anzi, cercare di ridurre le conseguenze di una situazione pregiudizievole può rappresentare precisamente il comportamento ragionevole che ci si aspetta dal danneggiato.
Anche su questo punto, quindi, la valutazione non può essere automatica.
Che cosa dovrebbe chiedere davvero un cliente al proprio avvocato?
La decisione suggerisce, a mio avviso, un modo diverso di impostare il rapporto professionale fin dal primo incontro.
La domanda non dovrebbe essere soltanto: «Possiamo fare questa causa?».
Dovrebbe essere: «Qual è il risultato che vogliamo ottenere e quali sono le strade realisticamente disponibili per raggiungerlo?»
Può darsi che la risposta sia il giudizio immaginato dal cliente. Può darsi che occorra prima compiere un’altra iniziativa. Può darsi che esistano più azioni possibili con rischi differenti. Può darsi che la prova disponibile renda una strada teoricamente corretta ma praticamente molto debole. E può anche darsi che, dopo aver esaminato costi, tempi e possibilità concrete di successo, la decisione migliore sia non iniziare affatto quel contenzioso.
È questa valutazione complessiva che trasforma la consulenza da semplice esecuzione tecnica in strategia.
La vera domanda viene prima della causa
Molti problemi processuali nascono perché si parte troppo presto dalla domanda: quale atto dobbiamo depositare?
In realtà, prima viene un’altra questione: quale interesse dobbiamo proteggere?
Soltanto dopo avere risposto con precisione a questa domanda ha senso individuare l’azione, le prove necessarie, i soggetti contro cui agire, i tempi e i costi prevedibili.
Cass. n. 26585/2026 ricorda proprio questo. L’avvocato non è chiamato soltanto a trasformare in un atto giudiziario la richiesta formulata dal cliente. È chiamato a utilizzare le proprie competenze per tradurre un obiettivo concreto in una strategia giuridica praticabile.
Non significa sostituirsi al cliente nelle decisioni.
Significa metterlo nella condizione di prendere quelle decisioni con piena consapevolezza.
In conclusione
La sentenza offre una definizione molto efficace del ruolo dell’avvocato: il cliente può indicare il risultato che vuole raggiungere, ma non deve necessariamente conoscere la strada giuridica per arrivarci.
È il professionista che deve esaminare la situazione, individuare gli ostacoli, valutare le alternative, spiegare i rischi e indicare le iniziative che possono essere utili. E se la strada immaginata dal cliente è sbagliata, non basta semplicemente percorrerla bene: occorre dirlo e, quando esiste, indicare quella corretta.
Questo non garantisce naturalmente il successo di una controversia. Ma consente di prendere la decisione più importante prima ancora di entrare in tribunale: scegliere consapevolmente quale causa fare, contro chi e per ottenere che cosa.
Quando mi viene sottoposta una controversia, ritengo quindi essenziale non partire automaticamente dall’atto da predisporre, ma ricostruire prima l’obiettivo concreto, la documentazione disponibile, le prove, le alternative e i rischi delle diverse strategie. È spesso in questa fase che si decide molto più dell’esito futuro di quanto possa sembrare.
Se vuoi sottopormi una situazione prima di intraprendere un contenzioso, puoi inviare una breve ricostruzione dei fatti e la documentazione essenziale per valutare quali strumenti siano concretamente disponibili e quale percorso possa essere più efficace.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 26585/2026 – responsabilità professionale dell’avvocato, individuazione della corretta strategia processuale e giudizio controfattuale.
Cass. civ. n. 19520/2019 – obblighi di informazione, sollecitazione e dissuasione.
Cass. civ. n. 10822/2020 – buona fede e tutela effettiva dell’interesse del cliente.
Cass. civ. n. 25112/2017; n. 10320/2018; n. 25778/2019 – accertamento controfattuale del danno da responsabilità professionale.
Per molti anni una parte dell’avvocatura ha considerato la mediazione quasi un corpo estraneo al proprio lavoro: un passaggio imposto dalla legge, prima di fare causa. Credo che questa visione appartenga sempre più al passato. Non perché il processo sia destinato a scomparire e neppure perché tutte le controversie possano essere conciliate. Ci saranno sempre cause che devono essere decise da un giudice, questioni sulle quali è necessario ottenere una pronuncia, parti che non hanno alcuna intenzione di negoziare e situazioni nelle quali, semplicemente, un buon accordo non esiste. Ma pensare oggi che il lavoro dell’avvocato consista essenzialmente nel preparare atti, partecipare alle udienze e attendere una sentenza significa, a mio avviso, guardare a una professione che sta cambiando con gli occhi di ieri.
La mediazione italiana, nel frattempo, è cresciuta e si è strutturata. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia aiutano a comprendere la dimensione del fenomeno: nel 2025 sono state iscritte 163.473 mediazioni civili e commerciali, circa l’11% in più rispetto al 2019, ultimo anno interamente precedente alla pandemia. Le mediazioni demandate dal giudice sono state 20.294, con un aumento del 9,5% rispetto al 2024. Il dato che trovo però più interessante riguarda gli esiti: quando l’aderente compare, l’accordo viene raggiunto nel 30,6% dei casi; quando le parti decidono di proseguire realmente la mediazione oltre il primo incontro, la percentuale sale al 53,1%. Non significa che “la mediazione funziona nel 53% dei casi” in senso assoluto: significherebbe leggere male le statistiche. Significa però che, quando le parti scelgono davvero di negoziare, più della metà di quelle procedure si conclude con un accordo. È un dato sul quale, credo, vale la pena riflettere.
Dalla mediazione che bisogna fare alla mediazione che si decide di usare
La riforma Cartabia e i successivi interventi correttivi hanno certamente contribuito alla crescita dello strumento: sono aumentate le materie nelle quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, è stata rafforzata la mediazione demandata dal giudice, sono stati previsti incentivi fiscali, è stato disciplinato il patrocinio a spese dello Stato e la modalità telematica è ormai parte stabile del sistema. Nel 2025 il 51% dei procedimenti definiti si è svolto telematicamente, contro il 34% rilevato nel secondo semestre del 2023.
Ma sarebbe un errore pensare che il futuro della mediazione dipenda soltanto dal numero delle materie nelle quali è obbligatoria. Una mediazione può essere perfettamente inutile anche quando viene svolta in modo formalmente impeccabile. Si deposita la domanda, l’altra parte compare, gli avvocati spiegano che le posizioni sono inconciliabili e si chiude il verbale. La condizione di procedibilità è soddisfatta. Ma una vera negoziazione, in realtà, non è mai iniziata.
La differenza si vede quando si passa dalla mediazione che bisogna “fare” alla mediazione che si decide di usare. Usarla significa arrivare preparati, portare al tavolo le persone che possono realmente decidere, conoscere non soltanto la propria posizione giuridica ma anche gli interessi del cliente, valutare seriamente i punti forti e quelli deboli dell’alternativa giudiziale, capire quali informazioni possano essere condivise, costruire opzioni e verificare se esista una soluzione migliore rispetto alla prosecuzione del conflitto. Quando questo accade, la mediazione non è più una parentesi prima della causa. Diventa uno strumento professionale.
Il giudice decide la controversia. Le parti possono costruire una soluzione più ampia
Evito volutamente di dire che “il processo guarda al passato e la mediazione al futuro”, perché sarebbe una semplificazione. Il processo ha una funzione insostituibile e può produrre effetti decisivi anche sui rapporti futuri. La differenza vera è un’altra: il giudice decide entro i confini della domanda, delle prove e delle regole giuridiche; le parti che negoziano possono costruire soluzioni molto più ampie.
Pensiamo a una divisione ereditaria tra fratelli. Il giudice può accertare le quote, dividere i beni secondo le regole applicabili e, quando necessario, arrivare alla vendita. Ma difficilmente può costruire una soluzione nella quale uno dei fratelli conserva la casa dei genitori perché per lui ha un particolare valore affettivo, l’altro riceve un diverso immobile e un terzo viene compensato attraverso un pagamento dilazionato.
Pensiamo a un condominio. Il giudice può stabilire se una delibera sia valida, chi debba sostenere una spesa o se una determinata opera sia illegittima. Ma, il giorno dopo la sentenza, quelle persone continueranno probabilmente a incontrarsi nello stesso pianerottolo e a partecipare alle stesse assemblee.
Pensiamo ancora a due soci. Una causa può accertare responsabilità e condannare al risarcimento. Una buona negoziazione può consentire loro di separarsi senza distruggere un’impresa che conserva ancora valore.
È questa, a mio avviso, una delle grandi possibilità della mediazione: il diritto resta fondamentale, ma non rappresenta necessariamente il limite della soluzione.
Negoziare non significa dividere la differenza
Uno degli equivoci più resistenti è pensare che una buona negoziazione consista nel partire da 100 e da 0 per incontrarsi a 50. A volte può finire così. Ma negoziare davvero è molto di più.
Una buona negoziazione comincia prima della proposta economica. Significa capire che cosa voglia realmente il cliente, distinguere le posizioni dagli interessi, individuare ciò che ha grande valore per una parte ma magari poco valore per l’altra, conoscere la migliore alternativa disponibile se l’accordo non viene raggiunto e anche la peggiore. Significa ragionare sui tempi, sui costi, sull’incertezza del processo, sul rischio di non riuscire poi a eseguire una sentenza favorevole, sulle relazioni che devono continuare e sulle conseguenze che spesso il cliente non considera quando è ancora completamente immerso nel conflitto.
“Voglio 200.000 euro” è una posizione. Perché ne voglio 200.000? Quale risultato concreto devo ottenere? Quanto mi costa aspettare cinque anni? Quanto vale per me chiudere oggi? Qual è realmente la probabilità di ottenere l’intera somma? E se vinco, riuscirò a recuperarla?
Sono domande diverse. Ed è proprio da queste domande che comincia una negoziazione seria.
L’avvocato non perde spazio: acquista responsabilità
All’inizio dell’esperienza italiana della mediazione vi era anche chi temeva che il nuovo istituto avrebbe ridimensionato il ruolo dell’avvocato. I dati raccontano qualcosa di molto diverso. Nel 2025, perfino nelle mediazioni volontarie, nelle quali l’assistenza legale non è obbligatoria, gli avvocati erano presenti nel 91% dei casi per i proponenti e nell’83% per gli aderenti.
È un dato che trovo molto significativo. Le persone, anche quando la legge non impone loro di farlo, vogliono essere assistite da un professionista quando devono prendere decisioni giuridiche ed economiche importanti.
La vera domanda diventa allora: che tipo di assistenza siamo in grado di offrire?
L’avvocato che entra in mediazione per ripetere semplicemente le argomentazioni che inserirebbe in una comparsa conclusionale utilizza soltanto una parte delle proprie competenze. Deve certamente conoscere il diritto, sapere quali siano i precedenti applicabili e spiegare al cliente quale potrebbe essere l’esito del giudizio. Ma questo è il punto di partenza.
Deve anche saper spiegare la differenza tra avere una buona causa e avere la certezza di vincerla. Deve saper attribuire un valore all’eliminazione immediata di un rischio futuro. Deve essere capace di ascoltare ciò che l’altra parte sta dicendo anche quando non viene espresso chiaramente. Deve riconoscere quando una proposta apparentemente inaccettabile contiene invece un elemento sul quale è possibile lavorare. Deve saper formulare una concessione senza trasformarla in un segnale di debolezza e, soprattutto, deve essere capace di dire al cliente, quando serve: “Capisco perfettamente la tua posizione, ma dobbiamo considerare anche questo rischio”.
Non lo rende meno determinato nella difesa. Lo rende, credo, un professionista più completo.
Difendere bene non significa necessariamente litigare più a lungo
Un cliente normalmente non entra in uno studio legale perché desidera una causa. Entra perché ha un problema.
A volte il modo migliore di risolverlo è iniziare un giudizio e portarlo fino alla fine. Non c’è nulla di sbagliato in questo. Altre volte, però, può essere più conveniente ottenere oggi un risultato inferiore a quello teoricamente massimo raggiungibile dopo molti anni, eliminando spese, incertezza e rischio. In altri casi ancora esiste una soluzione che nessun giudice avrebbe il potere di imporre.
Il compito dell’avvocato, a mio avviso, è conoscere tutte queste possibilità e metterle a disposizione del cliente. La causa non è un fallimento della negoziazione e l’accordo non è necessariamente un successo. Esistono pessimi accordi ed eccellenti sentenze. Ciò che conta è scegliere lo strumento più adatto all’interesse concreto della persona che assistiamo.
E qui c’è un altro equivoco da eliminare: negoziare non significa essere accomodanti. Un buon negoziatore deve sapere essere molto fermo. Deve conoscere il proprio limite, saper dire di no, capire quando interrompere una trattativa e avere un’alternativa credibile. Anzi, spesso si negozia meglio proprio quando si è seriamente preparati anche all’ipotesi che l’accordo non venga raggiunto.
Una mediazione si può perdere prima ancora di iniziarla
In tanti anni di mediazioni ho visto trattative partire male non perché il conflitto fosse insanabile, ma perché nessuno aveva preparato seriamente l’incontro. Si arriva senza avere discusso con il cliente delle possibili soluzioni, senza dati aggiornati, senza conoscere il valore reale di un immobile, senza avere verificato se una proposta rateale sia concretamente sostenibile oppure senza che al tavolo sia presente chi ha davvero il potere di prendere una decisione.
Poi si chiede al mediatore di risolvere tutto in poche ore.
La preparazione della mediazione dovrebbe essere affrontata con la stessa serietà con cui si prepara un’udienza importante. Bisogna conoscere il fascicolo, naturalmente, ma anche quello che nel fascicolo spesso non compare: priorità, bisogni, vincoli economici, timori, rapporti pregressi, necessità future. Bisogna pensare in anticipo alle possibili zone di accordo e chiedersi quali concessioni abbiano un vero costo e quali, invece, abbiano un valore soprattutto simbolico per l’altra parte.
E bisogna farsi anche la domanda meno piacevole: che cosa succede se la mia valutazione giuridica è sbagliata?
Non significa dubitare sempre della propria posizione. Significa fare bene il proprio lavoro.
Una mediazione senza accordo non è necessariamente una mediazione inutile
È un altro aspetto che, secondo me, merita maggiore attenzione. Tendiamo a giudicare la mediazione con un criterio molto semplice: accordo raggiunto o accordo non raggiunto. Naturalmente l’accordo rappresenta il risultato principale. Ma una procedura che si conclude senza conciliazione può comunque essere stata utile.
Può aver consentito alle parti di comprendere finalmente la posizione dell’altra. Può aver ridotto le questioni realmente controverse. Può aver fatto emergere problemi trascurati o ridimensionato aspettative irrealistiche. Può aver riaperto un canale di comunicazione che porterà a una transazione qualche settimana più tardi. E può aver fatto comprendere all’avvocato che una causa ritenuta molto forte presenta un rischio che prima della mediazione non era emerso con la stessa chiarezza.
Naturalmente esistono anche mediazioni inutili e sarebbe poco serio negarlo. Ma l’assenza dell’accordo non coincide automaticamente con l’assenza di qualsiasi risultato.
Quel 53,1% merita di essere letto correttamente
Il dato del Ministero mi sembra così interessante che vale la pena tornarci. Nel 2025 il 50% dei primi incontri ha avuto una prosecuzione della mediazione. Tra le procedure nelle quali le parti hanno scelto di proseguire oltre il primo incontro, gli accordi sono stati il 53,1%. Alcune materie mostrano inoltre una particolare disponibilità alla prosecuzione: divisioni 64,3%, successioni ereditarie 61,9%, condominio 59,6%.
Sono proprio settori nei quali il problema non è quasi mai soltanto giuridico. In una divisione, in una successione o in un condominio entrano spesso in gioco rapporti personali, esigenze economiche, beni ai quali viene attribuito un diverso valore, relazioni destinate a continuare. È quindi comprensibile che la possibilità di costruire soluzioni più flessibili possa assumere un peso particolare.
Non userei questi numeri per sostenere che la mediazione “funziona sempre”. Direi qualcosa di diverso: quando le persone accettano di provare davvero a negoziare, la possibilità di un accordo diventa statisticamente molto significativa.
Perché gli avvocati dovrebbero studiare negoziazione
Questo è forse il punto al quale tengo di più. La formazione giuridica tradizionale ci insegna molto bene — o dovrebbe insegnarci molto bene — a individuare una norma, studiare una sentenza, costruire una tesi e difenderla. Sono competenze indispensabili. Ma poi entriamo in una professione nella quale trascorriamo una parte enorme del nostro tempo a negoziare, spesso senza che nessuno ci abbia realmente insegnato come farlo.
Negoziamo il risarcimento di un danno, una separazione, una transazione commerciale, l’acquisto di una quota, un piano di rientro, una locazione, una divisione ereditaria. Negoziamo persino con i nostri clienti sugli obiettivi, sui tempi e sulle aspettative.
Eppure, ancora oggi, molti professionisti imparano a negoziare quasi esclusivamente attraverso l’esperienza personale.
La negoziazione, invece, può essere studiata. Esistono tecniche, errori ricorrenti, metodi di preparazione e strumenti di comunicazione che possono migliorare sensibilmente una trattativa. Saper fare una domanda nel modo giusto, utilizzare il silenzio, distinguere una posizione da un interesse, lavorare su criteri oggettivi, gestire le concessioni, riconoscere un’ancora negoziale, affrontare un momento di stallo o riformulare un attacco personale non sono espedienti manipolatori. Sono competenze.
A mio avviso dovrebbero entrare stabilmente nel patrimonio professionale di ogni avvocato.
E sono competenze che servono anche nella vita
La cosa interessante è che, una volta imparati, molti strumenti della negoziazione non rimangono confinati nello studio legale.
Negoziamo continuamente anche nella vita privata, pur senza chiamare quelle conversazioni “negoziazioni”: con il coniuge, con i figli, con un collega, con un socio, con il vicino di casa. Naturalmente non bisogna trasformare ogni rapporto umano in una trattativa. Ma alcune capacità che si imparano in mediazione sono utilissime anche fuori da una stanza di negoziazione.
Una delle più importanti è separare la persona dal problema. Essere in disaccordo con qualcuno non significa necessariamente trasformare quel qualcuno nel problema. E il fatto che una persona rifiuti la nostra proposta non significa che abbia rifiutato anche l’interesse che sta dietro quella proposta.
Lo stesso vale per l’ascolto. Quasi tutti siamo convinti di saper ascoltare. Molto spesso, in realtà, mentre l’altro parla stiamo soltanto preparando la risposta. Ascoltare per capire è un’altra cosa.
Dopo tanti anni passati in mediazione, continuo a pensare che molte controversie cambino nel momento in cui qualcuno smette di aspettare il proprio turno per parlare e comincia veramente a cercare di capire perché l’altro stia dicendo ciò che sta dicendo.
Il futuro non è mediazione contro processo
Non credo abbia alcun senso contrapporre mediazione e processo. La giustizia non ha bisogno di scegliere ideologicamente tra giudici e mediatori. Ha bisogno di utilizzare lo strumento più adatto al conflitto concreto.
Alcune controversie devono essere decise. Altre dovrebbero probabilmente essere negoziate molto prima che venga depositato un atto di citazione. Altre ancora possono iniziare davanti al giudice e trovare soltanto in un momento successivo lo spazio per una soluzione concordata. La crescita della mediazione demandata va anche in questa direzione: il fatto che nel 2025 le procedure demandate siano aumentate del 9,5% rispetto all’anno precedente non significa che il processo abbia fallito, ma che anche all’interno di un giudizio può emergere un momento nel quale tentare seriamente una soluzione negoziale diventa ragionevole.
Il professionista completo, quindi, non è quello che evita sempre il processo e neppure quello che considera la causa l’unico strumento autenticamente giuridico. È quello capace di comprendere quando occorre andare davanti al giudice, quando è opportuno negoziare e come fare bene entrambe le cose.
La mediazione crescerà davvero soltanto se crescerà la cultura della negoziazione
Le norme possono ampliare l’obbligatorietà, prevedere incentivi, introdurre conseguenze processuali e favorire la mediazione demandata. Tutto questo conta. Ma una legge può obbligare una persona a presentarsi al primo incontro; non può obbligarla a negoziare bene.
Quello dipende dalla qualità delle persone che partecipano al procedimento.
Servono mediatori preparati, capaci di gestire il conflitto senza trasformarsi in giudici informali. Servono parti che comprendano che negoziare non equivale necessariamente a cedere. E servono avvocati che conoscano realmente la negoziazione e che siano capaci di preparare il cliente alla mediazione con la stessa attenzione con cui lo preparerebbero a un passaggio processuale importante.
Il dato sulla presenza degli avvocati anche nelle mediazioni volontarie dimostra che l’avvocatura è già uno dei protagonisti di questo sistema. La questione, adesso, è fare in modo che quella presenza sia sempre più qualificata.
In conclusione: non meno diritto, ma qualche competenza in più
Dopo molti anni trascorsi nelle mediazioni, continuo a trovare sorprendente vedere quanto una controversia possa cambiare quando le parti smettono per un momento di discutere soltanto su chi abbia ragione e cominciano a chiedersi che cosa vogliano realmente ottenere.
Non accade sempre. E non deve accadere sempre. La mediazione non è una religione e l’accordo non è un valore in sé. Un cattivo accordo resta un cattivo accordo e, in molti casi, andare davanti al giudice è la scelta corretta.
Ma conoscere la mediazione e saper negoziare offre una possibilità in più: quella di scegliere consapevolmente.
Consente all’avvocato di valutare una controversia non soltanto in termini di vittoria o sconfitta, ma anche di risultato concreto; permette di individuare soluzioni che una sentenza non potrebbe offrire e, quando l’accordo non è possibile, consente spesso di affrontare il successivo giudizio con una conoscenza più profonda del conflitto.
Per questo considero la mediazione una delle strade del futuro della professione legale. Non perché sostituirà i tribunali, ma perché credo che l’avvocato sarà sempre più chiamato non soltanto a conoscere il diritto e a saper fare una causa, ma anche a comprendere i conflitti e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per risolverli.
Saper negoziare non significa essere meno avvocati.
Significa aggiungere alla capacità di difendere una posizione anche quella di capire quando esista una soluzione migliore.
E, alla fine, molte delle cose che impariamo facendo bene questo lavoro — ascoltare, formulare domande, comprendere gli interessi degli altri, non confondere la persona con il problema — possono essere utili anche molto lontano da un tribunale o da una stanza di mediazione.
Probabilmente anche nella vita.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp). Vi aspetto in Adr Center, in tutta Italia!
Tag: mediazione civile, negoziazione, avvocati, ADR, tecniche di negoziazione, riforma Cartabia, mediazione demandata, risoluzione delle controversie, formazione avvocati, mediatore, Luca Tantalo, ADR Center
Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1917, recante la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 2026, è stato licenziato dal Senato senza modifiche. Potrà quindi essere promulgato dal Presidente della Repubblica e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (Senato)
Si tratta di una riforma potenzialmente molto importante, che investe quasi tutti gli aspetti della professione: attività riservate agli avvocati, segreto professionale, compensi, pubblicità, formazione continua, incompatibilità, società tra avvocati, collaborazioni professionali e organizzazione degli ordini.
È però necessaria una precisazione fondamentale: l’approvazione della legge delega non comporta l’immediata entrata in vigore delle nuove regole professionali.
Una legge delega, non ancora il nuovo ordinamento forense
La legge autorizza il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della professione forense.
Nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo potranno essere adottate ulteriori disposizioni integrative e correttive.
Il Governo dovrà acquisire il parere del Consiglio nazionale forense e delle competenti Commissioni parlamentari.
Pertanto, fino all’adozione dei decreti legislativi, continuerà ad applicarsi l’attuale ordinamento previsto principalmente dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La legge delega indica la direzione della riforma, ma molte delle sue conseguenze concrete dipenderanno dal modo in cui i princìpi approvati dal Parlamento saranno tradotti nelle norme di attuazione.
Le principali novità in sintesi
Materia
Cosa prevede la delega
Effetto pratico atteso
Attività riservate
Rafforzamento della riserva professionale
Maggiore contrasto all’esercizio abusivo della consulenza legale
Mediazione
Riserva agli avvocati dell’assistenza nella mediazione obbligatoria e demandata
Riconoscimento del ruolo essenziale dell’avvocato nella gestione negoziale della controversia
Segreto professionale
Rafforzamento dell’inviolabilità e indisponibilità
Maggiore tutela dei rapporti tra avvocato e cliente
Compensi
Aggiornamento biennale dei parametri
Parametri più aderenti all’inflazione e all’evoluzione della professione
Collaboratori
Tutela dell’autonomia e del compenso nelle collaborazioni continuative
Possibile disciplina organica dei collaboratori di studio
Formazione
Verifica annuale e possibile sospensione amministrativa
Controlli più frequenti e conseguenze immediate per gli inadempimenti
Incompatibilità
Ampliamento delle attività compatibili
Maggiori possibilità di svolgere incarichi gestori e professionali
Società tra avvocati
Conferma del controllo dei professionisti
Limiti alla presenza e all’influenza del capitale esterno
Ordini professionali
Rafforzamento di autonomia e poteri
Possibilità di sospensione degli iscritti morosi
Pubblicità
Regole più rigorose a tutela dell’affidamento del pubblico
Maggiore controllo sulla comunicazione professionale e sui social
1. Una riserva professionale più ampia
Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda la delimitazione delle attività riservate agli avvocati.
La delega comprende tra le attività esclusive:
l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti agli organi giurisdizionali;
l’assistenza nell’arbitrato rituale;
l’assistenza nella negoziazione assistita;
l’assistenza nei procedimenti di mediazione obbligatoria;
l’assistenza nella mediazione demandata dal giudice.
Viene inoltre riconosciuta agli avvocati, fatti salvi gli ambiti attribuiti dalla legge ad altre professioni, la competenza sulla consulenza e sull’assistenza legale stragiudiziale connesse all’attività giurisdizionale, quando siano esercitate in maniera continuativa, sistematica e organizzata.
La previsione potrebbe incidere sensibilmente sulle attività svolte da società di consulenza, piattaforme di servizi legali, intermediari e strutture di recupero crediti che, pur non essendo organizzate come studi o società tra avvocati, prestano stabilmente attività sostanzialmente legale.
La delega prevede anche la nullità delle pattuizioni con cui vengano riconosciuti a soggetti non iscritti compensi per attività riservate agli avvocati.
Resterà tuttavia necessario individuare con precisione il confine tra la consulenza legale riservata e le attività di consulenza aziendale, fiscale, amministrativa o societaria legittimamente esercitate da altri professionisti.
2. Il ruolo dell’avvocato nella mediazione
Particolarmente significativo è il riferimento espresso all’assistenza dell’avvocato nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.
La mediazione non viene più considerata come un’attività estranea o meramente accessoria rispetto alla funzione difensiva, ma come uno degli ambiti nei quali si esercita pienamente la professione forense.
L’avvocato non è soltanto il professionista che assiste la parte nel processo. È anche colui che:
valuta preventivamente il rischio della controversia;
assiste il cliente nell’individuazione dei suoi interessi;
verifica la sostenibilità giuridica ed economica delle diverse soluzioni;
contribuisce alla costruzione dell’accordo;
garantisce la validità e l’efficacia del risultato raggiunto.
La scelta del legislatore conferma quindi la centralità delle competenze negoziali dell’avvocato e la progressiva integrazione tra tutela giudiziale e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
La formulazione della delega menziona espressamente la mediazione obbligatoria e quella demandata, mentre non richiama la mediazione puramente volontaria. Sarà opportuno verificare se i decreti attuativi manterranno questa distinzione o introdurranno una disciplina più generale.
3. Segreto professionale più forte
La delega stabilisce che il segreto professionale debba essere disciplinato in modo da assicurarne l’inviolabilità e l’indisponibilità.
La scelta dell’espressione “indisponibilità” è particolarmente rilevante. Potrebbe significare che il segreto professionale non è posto soltanto nell’interesse del cliente, ma anche a tutela dell’indipendenza dell’avvocato e della funzione difensiva.
Non sarebbe quindi sempre sufficiente una dichiarazione del cliente per liberare il professionista dagli obblighi di riservatezza.
I decreti legislativi dovranno coordinare questo principio con numerosi ambiti delicati:
testimonianza dell’avvocato;
perquisizioni e sequestri negli studi professionali;
intercettazioni delle conversazioni con il difensore;
disciplina antiriciclaggio;
segnalazioni di operazioni sospette;
corrispondenza riservata tra avvocati;
protezione dei documenti e dei dati del cliente.
Si tratta di uno dei settori nei quali la riforma potrebbe determinare conseguenze processuali e professionali di maggiore rilievo.
4. Il ritorno del giuramento
La delega prevede il ripristino del giuramento dell’avvocato.
La previsione ha soprattutto un valore simbolico e ordinamentale. Sottolinea che l’avvocato non svolge una semplice attività economica, ma esercita una funzione essenziale per la tutela dei diritti, per l’effettività della difesa e per il corretto funzionamento della giurisdizione.
Il contenuto e le modalità del giuramento saranno definiti dai decreti attuativi.
5. Pubblicità professionale e comunicazione sui social
La riforma interviene anche sulla pubblicità relativa all’esercizio della professione.
La comunicazione dell’avvocato dovrà rispettare criteri idonei a:
tutelare l’affidamento della collettività;
garantire il rispetto del segreto professionale;
preservare dignità, decoro e correttezza;
evitare messaggi ingannevoli o suggestivi.
Non si prospetta un ritorno al divieto assoluto di pubblicità, ma è verosimile l’introduzione di regole più dettagliate.
La disciplina potrebbe riguardare in particolare:
la promessa o l’enfatizzazione dei risultati;
i confronti con altri professionisti;
l’utilizzo delle recensioni dei clienti;
la pubblicazione dei casi trattati;
l’uso di immagini e testimonianze;
l’acquisizione della clientela attraverso piattaforme;
la comunicazione sui social network;
i messaggi promozionali aggressivi;
l’impiego di espressioni quali “migliore”, “specialista” o “leader”.
Sarà necessario trovare un equilibrio tra la libertà di informazione professionale e la tutela del cliente, che spesso si trova in una condizione di particolare vulnerabilità.
6. Compensi e aggiornamento biennale dei parametri
La legge delega conferma il principio della libera pattuizione del compenso, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso.
Il compenso potrà essere determinato anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, purché sia proporzionato all’attività svolta e siano rispettati i limiti derivanti dal divieto di cessione dei diritti litigiosi.
Una delle novità più concrete è rappresentata dall’obbligo di aggiornare i parametri forensi ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia adottato su proposta del Consiglio nazionale forense.
La previsione dovrebbe evitare che i parametri rimangano invariati per periodi eccessivamente lunghi, divenendo progressivamente inadeguati rispetto:
all’inflazione;
all’aumento dei costi degli studi;
alla crescente complessità degli adempimenti;
alla digitalizzazione del processo;
all’evoluzione delle attività professionali.
Resterà da vedere se l’aggiornamento sarà automatico o se richiederà comunque una valutazione politica e amministrativa.
7. Recupero dei compensi e parere di congruità
La delega richiede una razionalizzazione dei casi nei quali i consigli dell’ordine rilasciano il parere di congruità, con l’obiettivo di agevolare il recupero dei crediti professionali.
Non è tuttavia possibile affermare, allo stato, che ogni parere di congruità del consiglio dell’ordine diventerà automaticamente titolo esecutivo.
La legge delega demanda infatti al Governo la scelta delle modalità operative.
I decreti legislativi dovranno chiarire:
quando potrà essere richiesto il parere;
quale sarà il suo valore probatorio;
se e in quali casi potrà acquistare efficacia esecutiva;
quali garanzie saranno riconosciute al cliente;
come si coordinerà la nuova disciplina con il procedimento monitorio;
quali effetti avrà l’eventuale opposizione del cliente.
La finalità dichiarata è comunque quella di rendere più semplice e rapido il recupero dei compensi dovuti agli avvocati.
8. Solidarietà delle parti in caso di accordo
Nei giudizi e negli arbitrati definiti mediante accordo, i soggetti coinvolti saranno obbligati solidalmente al pagamento dei compensi dovuti agli avvocati, salvo diverso accordo.
La norma mira a impedire che le parti concludano una transazione, magari alle spalle del difensore, lasciando insoluti i compensi professionali.
La clausola che ammette un diverso accordo dovrà essere interpretata con particolare cautela.
Un’intesa tra le sole parti non dovrebbe poter pregiudicare il credito dell’avvocato senza il suo consenso. Diversamente, la tutela prevista dalla legge potrebbe essere facilmente neutralizzata.
9. Collaboratori di studio e monocommittenza
La delega affronta uno dei problemi più delicati della professione contemporanea: la posizione degli avvocati che collaborano stabilmente con un singolo professionista, con uno studio associato o con una società tra avvocati.
La futura disciplina dovrà garantire:
autonomia;
libertà;
indipendenza professionale;
adeguatezza e proporzionalità del compenso;
corretta regolamentazione delle collaborazioni continuative;
tutela delle situazioni di sostanziale monocommittenza.
È una delle parti più innovative della riforma, soprattutto per i giovani avvocati che lavorano stabilmente all’interno di studi strutturati senza essere né soci né lavoratori subordinati.
I decreti attuativi potrebbero disciplinare:
Questione
Possibile contenuto della futura disciplina
Forma del contratto
Obbligo di accordo scritto
Compenso
Criteri di congruità e proporzionalità
Recesso
Termine di preavviso
Esclusiva
Limiti alle clausole di esclusiva
Clientela personale
Regole sulla possibilità di conservare propri clienti
Malattia e maternità
Sospensione o conservazione del rapporto
Fine della collaborazione
Eventuale indennità o compensazione
Autonomia professionale
Divieto di interferenze nelle scelte difensive
Responsabilità
Ripartizione delle responsabilità tra dominus e collaboratore
La delega non assimila automaticamente il collaboratore a un lavoratore subordinato. Mira però a superare l’attuale situazione, nella quale rapporti professionali economicamente dipendenti sono spesso privi di una disciplina specifica.
10. Formazione continua: controllo annuale e sospensione
La formazione professionale dovrebbe essere verificata su base annuale e non più esclusivamente con riferimento al triennio formativo.
L’avvocato che non abbia conseguito i crediti richiesti potrà recuperarli entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
In mancanza del recupero, potrebbe essere disposta la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato.
La novità è particolarmente severa.
La sospensione non avrebbe natura di sanzione disciplinare, ma rappresenterebbe una conseguenza amministrativa del mancato adempimento.
Il sistema potrebbe essere così articolato:
verifica dei crediti al termine dell’anno;
comunicazione dell’inadempimento;
possibilità di recupero entro i primi quattro mesi dell’anno seguente;
sospensione in caso di mancata regolarizzazione;
revoca della sospensione dopo il conseguimento dei crediti mancanti.
Sarà essenziale garantire procedure trasparenti, sistemi informatici affidabili e adeguate possibilità di contestazione, soprattutto nel caso di errori nella registrazione dei crediti.
11. Ampliamento delle attività compatibili
La delega amplia sensibilmente il numero delle attività compatibili con l’esercizio della professione forense.
Tra gli incarichi espressamente considerati figurano:
amministratore di società di capitali;
amministratore di società cooperative;
amministratore di società pubbliche;
amministratore di enti e consorzi;
incarichi nelle procedure concorsuali;
incarichi nell’ambito della crisi d’impresa;
insegnamento e ricerca giuridica;
amministrazione di condominio;
attività di agente sportivo;
attività sportiva professionale;
insegnamento svolto dai professionisti della montagna.
La riforma sembra quindi abbandonare una concezione eccessivamente rigida delle incompatibilità.
L’avvocato potrà esercitare una pluralità di funzioni, purché siano preservate:
indipendenza;
autonomia;
assenza di conflitti di interessi;
dignità professionale;
corretta gestione dei rapporti con i clienti.
I decreti legislativi dovranno però stabilire con chiarezza quando l’incarico gestorio si trasformi in esercizio di attività commerciale incompatibile con la professione.
12. Società tra avvocati e soci di capitale
La riforma conferma la possibilità di costituire società tra avvocati con la partecipazione di soci non professionisti, ma stabilisce precisi limiti.
Almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno appartenere:
ad avvocati;
oppure ad avvocati insieme ad altri professionisti iscritti in albi.
La maggioranza dell’organo di gestione dovrà essere composta da soci avvocati.
I soci non professionisti potranno partecipare per finalità di investimento o per fornire prestazioni tecniche, ma non dovranno assumere il controllo della società né condizionare l’esercizio dell’attività professionale.
La società non potrà svolgere in misura prevalente attività a favore del socio di capitale o delle società a questo collegate.
L’obiettivo è consentire agli studi di accedere a risorse finanziarie, tecnologie e competenze organizzative senza compromettere l’indipendenza degli avvocati.
13. Responsabilità personale negli studi e nelle società
L’incarico professionale conserverà carattere personale anche quando venga affidato a un avvocato appartenente a:
uno studio associato;
una rete professionale;
una società tra avvocati.
L’avvocato incaricato sarà personalmente responsabile dell’attività svolta e potrà rispondere solidalmente con la struttura di appartenenza.
La società non potrà quindi essere utilizzata come schermo per limitare la responsabilità personale del professionista che ha assunto e gestito l’incarico.
Resterà ferma la possibilità di avvalersi di sostituti o collaboratori, anche mediante delega verbale, nei limiti stabiliti dalla legge.
14. Ordini professionali e sospensione per morosità
La delega qualifica gli ordini forensi come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sottoposti alla vigilanza del Ministro della giustizia.
I consigli dell’ordine potranno determinare:
contributi annuali;
contributi ordinari;
contributi straordinari;
modalità di riscossione;
conseguenze della morosità.
Potrà essere prevista la sospensione amministrativa dall’albo per l’iscritto che non versi i contributi dovuti.
Gli ordini potranno inoltre costituire:
camere arbitrali;
organismi di mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie;
sportelli per il cittadino;
servizi di supporto agli iscritti.
La riforma rafforza quindi il ruolo degli ordini non soltanto come enti di tenuta dell’albo, ma anche come soggetti attivi nell’amministrazione della giustizia e nella promozione degli strumenti alternativi.
15. Elezioni dei consigli dell’ordine e rappresentanza nel CNF
La delega interviene anche sulla durata degli incarichi nei consigli dell’ordine.
Sono previsti mandati di tre anni e un limite di tre mandati consecutivi, con specifiche condizioni per la successiva ricandidatura.
Il sistema elettorale dovrà garantire l’equilibrio tra i generi e potrà prevedere modalità di voto elettronico, purché siano assicurate libertà e segretezza del voto.
Anche il Consiglio nazionale forense sarà riorganizzato.
Ogni distretto di corte d’appello avrà almeno un rappresentante. Nei distretti con un numero elevato di iscritti potranno essere eletti ulteriori consiglieri, fino a un massimo complessivo di tre.
La modifica dovrebbe garantire una rappresentanza più proporzionata ai distretti maggiori.
Cosa cambia immediatamente?
Al momento, nulla nell’attività quotidiana degli avvocati.
Dopo la promulgazione e la pubblicazione entrerà in vigore la legge delega, ma le modifiche sostanziali saranno introdotte soltanto con i decreti legislativi.
Pertanto:
le incompatibilità attuali rimarranno operative;
continueranno ad applicarsi le vigenti regole sulla formazione;
i parametri non saranno automaticamente aggiornati;
la disciplina delle società tra avvocati non cambierà immediatamente;
non scatterà ancora la sospensione amministrativa per mancanza di crediti;
non entreranno subito in vigore nuove regole sui collaboratori;
il parere di congruità non diventerà automaticamente titolo esecutivo.
Sarà quindi necessario seguire attentamente l’elaborazione dei decreti attuativi.
I punti più importanti da monitorare
La reale portata della riforma dipenderà soprattutto da come il Governo disciplinerà alcuni passaggi.
1. Confini della riserva professionale
Occorrerà stabilire quando la consulenza stragiudiziale sia effettivamente connessa all’attività giurisdizionale e quando possa essere svolta da altri professionisti.
2. Collaboratori e monocommittenza
Bisognerà verificare se saranno previsti compensi minimi, preavviso, forma scritta, tutela della maternità e limiti alle clausole di esclusiva.
3. Sospensione per mancata formazione
Sarà necessario assicurare un procedimento trasparente, con comunicazione preventiva, possibilità di regolarizzazione e rimedi contro gli errori.
4. Compensi e pareri di congruità
Dovrà essere chiarito se il parere del consiglio dell’ordine potrà acquistare efficacia esecutiva e in quali condizioni.
5. Pubblicità professionale
Le nuove regole dovranno essere compatibili con la libertà di informazione e con le forme moderne di comunicazione digitale.
6. Società e capitale esterno
Occorrerà impedire che i soci investitori possano condizionare le scelte professionali, l’accettazione degli incarichi o le strategie difensive.
7. Incompatibilità
Dovranno essere definiti limiti precisi per evitare conflitti tra il ruolo dell’avvocato e gli incarichi gestori o imprenditoriali.
Una riforma identitaria della professione
Nel complesso, la legge delega presenta un’impostazione fortemente ordinamentale.
La professione forense viene considerata non come una semplice attività economica, ma come una funzione essenziale per la tutela dei diritti e per il funzionamento della giustizia.
La riforma tende a rafforzare:
la riserva professionale;
l’indipendenza dell’avvocato;
la tutela del segreto;
il diritto a un compenso adeguato;
il ruolo negoziale e conciliativo dell’avvocato;
il controllo professionale sulle società;
la funzione istituzionale degli ordini;
la responsabilità personale del professionista.
Particolarmente apprezzabile è il riconoscimento dell’assistenza nella mediazione tra le attività caratterizzanti la professione.
È ormai evidente che il ruolo dell’avvocato non può essere limitato alla celebrazione del processo. La tutela effettiva del cliente richiede anche capacità di valutare i rischi, negoziare, prevenire il contenzioso e costruire soluzioni sostenibili.
Conclusioni
L’approvazione definitiva della delega rappresenta soltanto il primo passaggio della riforma dell’ordinamento forense.
Il testo contiene princìpi importanti e, in alcuni casi, innovativi. Tuttavia, non è ancora possibile conoscere con precisione il nuovo assetto della professione.
La qualità della riforma dipenderà dai decreti legislativi e dalla loro capacità di:
tradurre i princìpi in regole chiare;
evitare nuovi adempimenti meramente burocratici;
tutelare realmente i giovani e i collaboratori;
garantire l’indipendenza professionale;
rafforzare la qualità della difesa;
valorizzare il ruolo dell’avvocato anche fuori dal processo.
La direzione scelta dal legislatore è chiara. L’avvocato viene riconosciuto come protagonista non soltanto della giurisdizione, ma anche della prevenzione, della negoziazione e della risoluzione consensuale delle controversie.
Ora occorrerà verificare se i decreti attuativi saranno all’altezza dei princìpi enunciati.
Riforma ordinamento forense, legge professionale forense, avvocati, compensi avvocati, società tra avvocati, formazione continua avvocati, incompatibilità avvocati, mediazione civile, collaboratori di studio, Consiglio nazionale forense, ordini forensi, segreto professionale, Luca Tantalo, ADR Center
Perché la mediazione fa risparmiare tempo, denaro, energie e restituisce alle parti il controllo della soluzione
Molte persone arrivano in mediazione con una frase in testa: “Io voglio avere ragione”. È comprensibile. Quando nasce una lite, soprattutto se la si vive come un torto subito, la prima esigenza è sentirsi riconosciuti. Si vuole che qualcuno dica che l’altra parte ha sbagliato, che il comportamento è stato scorretto, che la richiesta è fondata, che la posizione assunta per mesi o per anni era giusta.
Ma in mediazione la domanda decisiva è un’altra: quanto costa continuare?
Non solo quanto costa l’avvocato. Quanto costa davvero la lite: in denaro, tempo, energie, rischio, rapporti personali, rapporti commerciali, reputazione, serenità, possibilità di programmare il futuro. La causa può anche vincerla. Ma se arriva dopo anni, dopo spese rilevanti, dopo un appello, dopo una consulenza tecnica, dopo un’esecuzione incerta, dopo rapporti ormai distrutti e con un risultato inferiore a quello che si poteva costruire prima, bisogna avere il coraggio di dirlo: quella non è sempre una vittoria. A volte è solo una guerra sopravvissuta a sé stessa.
Il processo serve, ma non è sempre la scelta più intelligente
Il processo è fondamentale. Deve esistere, deve funzionare, deve garantire tutela quando una decisione è necessaria. Nessuno che conosca davvero la mediazione pensa che il processo sia inutile. Il punto è un altro: non tutte le liti meritano anni di Tribunale.
Ci sono controversie che hanno bisogno di una sentenza. Ma moltissime controversie hanno bisogno prima di tutto di una soluzione. Una soluzione rapida, concreta, sostenibile, costruita sui veri interessi delle parti e non soltanto sulle rispettive posizioni processuali.
La mediazione serve proprio a questo: a riportare la lite sul terreno della realtà. Non “quanto chiedo nell’atto”. Non “quanto potrei ottenere fra cinque anni se tutto va bene”. Ma: cosa mi conviene fare oggi? Quanto vale chiudere? Quanto rischio se continuo? Che cosa posso ottenere subito, con certezza, invece di affidarmi a una decisione futura, incerta e costosa?
Il costo della causa è molto più alto di quello che si vede
Quando si parla di costi della causa, si pensa subito ai compensi degli avvocati. Ma quella è solo una parte del problema. Una causa civile può comportare contributo unificato, marche, notifiche, consulenze tecniche di parte, consulenza tecnica d’ufficio, anticipazioni, trasferte, eventuali spese di soccombenza, appello, ulteriori consulenze, tempi di esecuzione, rischio di non recuperare davvero quanto riconosciuto in sentenza.
Poi ci sono i costi che non compaiono in nessuna nota spese, ma pesano ancora di più: riunioni, telefonate, documenti da cercare, tempo sottratto al lavoro, tensione familiare, decisioni rinviate, immobili bloccati, crediti che perdono valore, rapporti commerciali interrotti, energie mentali consumate da una lite che resta sempre aperta.
La mediazione taglia questi costi alla radice. Non li riduce solo un po’. Li elimina nella misura in cui consente alle parti di chiudere la controversia prima che il contenzioso diventi una macchina costosa, lenta e distruttiva.
Il risparmio economico è immediato
Un accordo in mediazione evita anni di spese. Evita una parte importante dei costi di giudizio. Evita il rischio di pagare le spese della controparte. Evita, nei casi tecnici, consulenze lunghe e costose. Evita appelli. Evita esecuzioni. Evita l’incertezza di ottenere una sentenza favorevole ma difficile da trasformare in denaro, lavori, consegna, pagamento o comportamento concreto.
Il risparmio non è solo “spendo meno”. È molto di più: recupero valore subito. Un credito incassato oggi vale più di un credito forse riconosciuto tra anni. Un immobile liberato o venduto oggi vale più di un immobile bloccato da una causa. Un rapporto commerciale ricostruito oggi vale più di una sentenza che arriva quando il rapporto non esiste più. Una divisione ereditaria chiusa oggi vale più di una famiglia paralizzata per anni. Un problema condominiale risolto oggi vale più di una decisione che arriva dopo che il danno si è aggravato.
La mediazione trasforma il conflitto da costo a opportunità di recupero.
Il risparmio di tempo è decisivo
Il tempo è il vero lusso del contenzioso. E il processo ne consuma moltissimo. Anche quando la causa è fondata, anche quando l’avvocato lavora bene, anche quando le prove ci sono, il tempo giudiziario resta un fattore che le parti non controllano.
In mediazione, invece, il tempo torna nelle mani delle parti. Gli incontri si fissano, le proposte si costruiscono, i documenti si confrontano, i numeri si verificano, gli scenari si valutano. Non bisogna aspettare anni per sapere se un accordo è possibile. Lo si capisce lavorando sulla lite, davanti a un mediatore, con gli avvocati, in un contesto riservato e orientato alla soluzione.
Questo è uno dei vantaggi più grandi della mediazione: non costringe le parti ad aspettare che il tempo risolva il problema. Le obbliga a guardarlo subito.
La mediazione riduce il rischio
Chi va in causa pensa spesso al risultato migliore. Ma una valutazione seria deve partire anche dal risultato peggiore. Posso perdere. Posso vincere meno di quanto pensavo. Posso ottenere una sentenza difficilmente eseguibile. Posso dover anticipare altre spese. Posso subire una CTU sfavorevole. Posso trovarmi davanti a un orientamento giurisprudenziale diverso da quello sperato. Posso vincere in primo grado e ricominciare in appello. Posso arrivare tardi.
La mediazione non elimina il diritto. Elimina una parte enorme dell’incertezza. In mediazione le parti possono scambiare una pretesa incerta con un risultato certo. Possono scegliere una somma, una data, un piano di pagamento, un lavoro da eseguire, una consegna, una rinuncia, una modifica contrattuale, una divisione, una regolazione dei rapporti futuri.
Il processo affida il rischio a un terzo che decide. La mediazione consente alle parti di governarlo.
La mediazione produce soluzioni che il giudice non può dare
Questo è un punto essenziale. Il giudice decide sulle domande. Accoglie, rigetta, condanna, accerta, dichiara. La sentenza è uno strumento fondamentale, ma ha confini precisi.
La mediazione ha uno spazio molto più ampio. Le parti possono costruire soluzioni che nessuna sentenza potrebbe modellare con la stessa flessibilità: pagamenti rateali, riduzioni, lavori, garanzie, scambi, modifiche contrattuali, restituzioni progressive, impegni futuri, accordi di riservatezza, regolazione di rapporti familiari o societari, vendita di beni, uso temporaneo di immobili, compensazioni, rinunce reciproche, modalità operative dettagliate.
Questa è la forza della mediazione: non si limita a decidere il passato. Organizza il futuro.
Gli avvocati fanno la differenza
La mediazione funziona quando gli avvocati la usano bene. E gli avvocati preparati lo hanno capito.
L’avvocato bravo non è quello che porta sempre il cliente allo scontro finale. È quello che sa spiegargli la differenza tra avere una posizione giuridica e ottenere un risultato utile. È quello che sa calcolare il rischio. È quello che sa dire: questa causa si può fare, ma costa; si può vincere, ma non subito; si può proseguire, ma il risultato non è garantito; si può chiudere oggi, e questa proposta ha un valore.
In mediazione l’avvocato non perde ruolo. Lo rafforza. Perché non si limita a difendere una posizione; costruisce una strategia. Protegge il cliente non solo dal torto subito, ma anche dal costo di una lite inutile, eccessiva o sproporzionata.
Il mediatore non decide, ma cambia la qualità della lite
Il mediatore non è un giudice. Non assegna ragioni e torti. Non impone una soluzione. Ma può fare una cosa decisiva: aiutare le parti a vedere quello che, da sole, non riescono più a vedere.
Quando una lite dura da mesi o da anni, le parti diventano prigioniere della propria narrazione. Ognuna ripete la stessa storia, gli stessi torti, le stesse accuse, gli stessi numeri. La mediazione rompe questo schema. Costringe a fare domande diverse: cosa vuoi davvero ottenere? Cosa sei disposto a rischiare? Quanto ti costa continuare? Qual è la tua alternativa concreta all’accordo? Che cosa succede se la causa dura anni? Che cosa succede se vinci meno? Che cosa succede se perdi?
Queste domande cambiano la lite. La riportano dal piano dell’orgoglio al piano della convenienza, della responsabilità e del risultato.
La mediazione evita danni che la sentenza non ripara
Molte cause lasciano macerie anche quando finiscono. Rapporti familiari distrutti, soci che non si parlano più, vicini che vivono per anni nello stesso stabile odiandosi, imprese che interrompono collaborazioni utili, eredi che consumano il patrimonio in avvocati e perizie, proprietari e inquilini che trasformano un problema risolvibile in sfratti, opposizioni, danni e cauzioni bloccate.
La sentenza arriva alla fine. La mediazione interviene prima che la lite consumi tutto.
Questo è un vantaggio enorme. Perché alcune cose, una volta distrutte, non si recuperano con una condanna alle spese. La fiducia, il tempo, la serenità, la possibilità di chiudere dignitosamente un rapporto, il valore di un bene, la continuità di un’impresa o di una famiglia non si ricostruiscono automaticamente con un dispositivo.
La mediazione protegge valore. Il processo, quando non è necessario, lo consuma.
L’accordo non è una sconfitta
Uno degli equivoci più dannosi è pensare che accordarsi significhi cedere. Non è così. Accordarsi significa scegliere. Significa decidere che il risultato certo, rapido e sostenibile vale più della prospettiva incerta di una vittoria futura. Significa smettere di misurare tutto sull’orgoglio e iniziare a misurarlo sull’interesse.
In mediazione non si “fa a metà” per forza. Si costruisce una soluzione. A volte economica, a volte tecnica, a volte relazionale, a volte commerciale, a volte familiare. L’accordo serio non nasce dalla debolezza. Nasce dalla lucidità.
Chi firma un buon accordo non rinuncia ai propri diritti. Li tutela in modo più efficiente.
La mediazione restituisce controllo
Nel processo il controllo passa progressivamente alle regole del giudizio: termini, udienze, prove, CTU, rinvii, decisione, impugnazione, esecuzione. Le parti diventano spettatrici di una macchina che procede con tempi e logiche proprie.
In mediazione il controllo torna alle parti. Sono loro a decidere se accordarsi, a quali condizioni, con quali tempi, con quali garanzie, con quali conseguenze in caso di inadempimento. Sono loro a scegliere se una proposta è accettabile. Sono loro a valutare il rischio e il beneficio. Sono loro a scrivere la soluzione, con l’assistenza degli avvocati.
Questo è il motivo per cui la mediazione è così potente: non sostituisce la giustizia, ma restituisce alle persone la responsabilità della soluzione.
La vera domanda da fare al cliente
Ogni parte, prima di proseguire una causa, dovrebbe rispondere a una domanda semplice:
quanto mi costa continuare?
Non solo quanto mi costa oggi. Quanto mi costa tra un anno, tra tre anni, tra cinque anni. Quanto mi costa se perdo. Quanto mi costa se vinco troppo tardi. Quanto mi costa se l’altra parte diventa insolvente. Quanto mi costa se il bene perde valore. Quanto mi costa se il rapporto si distrugge. Quanto mi costa se resto bloccato dentro questa lite invece di chiuderla.
La mediazione serve a fare questo calcolo prima che sia troppo tardi.
Conclusione
La mediazione funziona perché parte da una verità semplice: vincere una causa non significa sempre ottenere il risultato migliore. Il risultato migliore è quello che tutela davvero l’interesse della parte, riduce i costi, accorcia i tempi, elimina il rischio, conserva valore e consente di andare avanti.
La causa può anche vincerla. Ma deve chiedersi a che prezzo.
Se il prezzo è anni di attesa, spese crescenti, incertezza, rapporti distrutti, energie consumate e risultato finale non garantito, allora la mediazione non è un passaggio formale. È la scelta più razionale, più economica e più intelligente.
In sintesi: la mediazione fa risparmiare soldi, tempo e rischio. Permette soluzioni che il giudice non può costruire. Restituisce controllo alle parti. Trasforma la lite da una guerra di posizione a un progetto di soluzione. Ed è per questo che, quando viene presa sul serio da parti e avvocati, non è un’alternativa debole al processo: è il modo migliore per evitare che il processo diventi il problema.
Screenshot, chat, vocali, contestazioni, privacy e valore probatorio: cosa sapere prima di usare una conversazione come prova
Una delle domande più frequenti, quando nasce una lite, è questa: posso usare i messaggi WhatsApp come prova? Succede nelle separazioni, nelle liti tra ex conviventi, nei rapporti di lavoro, nei contratti conclusi informalmente, nelle locazioni, nei rapporti tra clienti e professionisti, nelle controversie condominiali, nei recuperi di credito e perfino nelle successioni familiari. Spesso una promessa, un’ammissione, una richiesta di pagamento, una minaccia, un accordo o una contestazione non si trovano in una lettera formale, ma dentro una chat. E allora diventa importante capire se quello scambio di messaggi possa avere valore in giudizio.
La risposta, in linea generale, è sì: i messaggi WhatsApp possono essere prodotti in giudizio come prova documentale. Ma bisogna evitare un equivoco: non basta avere uno screenshot sul telefono per essere automaticamente al sicuro. Il valore della prova dipende da come il messaggio viene prodotto, da quanto è completo, da chi lo contesta, da come viene conservato e dal contesto in cui viene inserito. Una chat può essere molto utile, ma può anche diventare debole se è incompleta, tagliata, manipolabile o priva di elementi che ne dimostrino provenienza e attendibilità.
Perché WhatsApp può essere una prova
Nel processo civile, i messaggi WhatsApp vengono normalmente ricondotti alle riproduzioni informatiche o meccaniche previste dall’art. 2712 c.c. La norma stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in generale, le rappresentazioni meccaniche di fatti e cose fanno piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità. (Gazzetta Ufficiale)
La Cassazione ha ribadito questo principio anche con riferimento agli screenshot di messaggi WhatsApp e SMS. In particolare, la decisione n. 1254/2025 ha chiarito che tali messaggi possono essere utilizzati come prova documentale e che, se non vengono disconosciuti dalla controparte, possono fare piena prova dei fatti rappresentati ai sensi dell’art. 2712 c.c. (DB)
Questo significa che la chat non va sottovalutata. Un messaggio in cui una persona riconosce un debito, conferma un accordo, ammette un fatto, accetta una consegna, concorda un prezzo, minaccia, insulta o descrive una situazione può avere un peso importante. Naturalmente, però, il messaggio va letto nel suo contesto: una frase isolata può essere ambigua; una conversazione completa può chiarire molto meglio cosa sia realmente accaduto.
Lo screenshot basta?
Spesso sì, ma non sempre. Lo screenshot è il modo più semplice per produrre una conversazione: si fotografa lo schermo del telefono e si allega l’immagine agli atti. La giurisprudenza ammette, in linea generale, l’utilizzo degli screenshot come riproduzioni informatiche. Il problema nasce quando la controparte contesta l’autenticità, la completezza o la provenienza del messaggio. In quel caso, il giudice deve valutare se la prova sia attendibile, anche alla luce di altri elementi: numero di telefono, nome del contatto, continuità della conversazione, date, orari, risposte dell’altra parte, eventuali conferme esterne, comportamento successivo dei soggetti coinvolti.
Per questo, quando una chat è importante, è meglio non limitarsi a uno screenshot isolato. Conviene conservare l’intera conversazione, mantenere il telefono originale, evitare cancellazioni, salvare eventuali backup, esportare la chat se utile e produrre immagini leggibili che mostrino date, orari e contesto. Se la lite è seria e prevedibile, può essere opportuno acquisire la conversazione in modo più robusto, anche con l’aiuto di un tecnico, soprattutto quando si teme una contestazione.
Cosa succede se l’altra parte contesta i messaggi
La controparte può disconoscere la conformità della riproduzione ai fatti rappresentati. Ma il disconoscimento non dovrebbe essere una formula generica del tipo “contesto tutto”. Deve avere un contenuto serio: bisogna spiegare cosa non torna, perché il messaggio sarebbe falso, alterato, incompleto, non proveniente da quella persona o non riferibile a quel contesto. La Cassazione, nel valorizzare l’art. 2712 c.c., richiama proprio la necessità di una contestazione idonea a mettere in discussione la conformità della riproduzione. (TrueScreen – Trust as a Service)
Se i messaggi vengono contestati, non significa che diventino automaticamente inutilizzabili. Significa che il giudice dovrà valutarli insieme agli altri elementi disponibili. Una chat contestata può essere rafforzata da ulteriori prove: email, bonifici, fatture, testimoni, documenti, registrazioni lecite, comportamento successivo delle parti, conferme in altre conversazioni, dati del telefono o perizie informatiche. Il punto pratico è semplice: più la chat è completa e coerente con il resto della documentazione, più sarà difficile liquidarla come inattendibile.
Messaggi vocali, foto e file inviati su WhatsApp
Non ci sono solo testi scritti. Su WhatsApp circolano messaggi vocali, fotografie, video, documenti, PDF, posizioni, ricevute di pagamento e immagini. Anche questi contenuti possono avere rilievo probatorio, ma vanno conservati correttamente. Un vocale può contenere un’ammissione, una minaccia, una conferma di accordo; una foto può documentare un danno, una consegna, un vizio dell’immobile, lo stato di un bene; un PDF può contenere un preventivo, una fattura, un accordo, una ricevuta.
Il problema, ancora una volta, è la conservazione. Se il file viene cancellato, compresso, inoltrato senza contesto o separato dalla conversazione, può diventare più difficile dimostrarne provenienza e significato. Quando il contenuto è rilevante, conviene conservarlo insieme alla chat in cui è stato inviato, perché spesso il valore della prova non sta solo nel file, ma anche nelle parole che lo accompagnano.
Posso usare messaggi ricevuti da me?
Sì, in linea generale si possono utilizzare i messaggi che una persona ha ricevuto o inviato nell’ambito di una conversazione alla quale ha partecipato. Se qualcuno mi scrive su WhatsApp, quel messaggio entra nella mia disponibilità e può essere utilizzato per tutelare un diritto, ad esempio in una causa o in una trattativa. Diverso è il caso di chi accede di nascosto al telefono altrui, legge chat tra terze persone, copia conversazioni private a cui non partecipa, installa software di controllo o acquisisce messaggi violando password e dispositivi. In quei casi si entra in un terreno molto diverso e potenzialmente illecito.
Questa distinzione è fondamentale: usare una conversazione di cui si è parte è una cosa; spiare conversazioni altrui è un’altra. La prima situazione può essere lecita e utile alla difesa dei propri diritti; la seconda può esporre a responsabilità, anche gravi.
Attenzione alla privacy: usare non significa pubblicare
Un altro errore frequente è confondere l’uso in giudizio con la diffusione. Il fatto che io possa usare un messaggio come prova non significa che possa pubblicarlo sui social, inoltrarlo a gruppi, mandarlo a terzi senza ragione o utilizzarlo per screditare qualcuno. La produzione in giudizio o l’invio al proprio avvocato per tutelare un diritto è cosa diversa dalla divulgazione indiscriminata.
Questo vale soprattutto quando le chat contengono dati personali, informazioni familiari, questioni sanitarie, dati economici, fotografie, contenuti intimi o riferimenti a terzi. La prudenza è essenziale: se un messaggio serve per difendersi, va conservato e usato nel contesto corretto; se viene diffuso per vendetta, pressione o esposizione pubblica, il rischio cambia completamente.
WhatsApp e accordi: quando una chat può pesare molto
Molte persone pensano che un accordo sia valido solo se firmato su carta. Non sempre è così. In vari rapporti, una chat può documentare trattative, conferme, ordini, consegne, pagamenti, appuntamenti, accettazioni o riconoscimenti di debito. Naturalmente bisogna verificare il tipo di contratto e se la legge richieda una forma particolare, ma sarebbe un errore pensare che WhatsApp sia sempre “solo una chiacchiera”.
Un messaggio come “ti pago entro venerdì”, “confermo il prezzo”, “ho ricevuto la merce”, “ti restituisco la cauzione”, “riconosco il debito”, “i lavori sono stati eseguiti” può diventare rilevante, soprattutto se inserito in una conversazione coerente e accompagnato da altri documenti. Proprio per questo, prima di scrivere in chat, bisognerebbe ricordare che quelle parole potrebbero un giorno essere lette da un giudice.
Gli errori da evitare
Il primo errore è cancellare la chat originale dopo aver fatto uno screenshot. Il secondo è produrre solo una frase isolata, senza il contesto che la precede e la segue. Il terzo è tagliare immagini o eliminare parti della conversazione in modo da far sembrare il messaggio più favorevole di quanto sia realmente. Il quarto è modificare nomi dei contatti, salvare numeri in modo ambiguo o non conservare elementi che dimostrino chi fosse l’interlocutore. Il quinto è condividere la chat con persone estranee alla lite, magari per sfogarsi o per mettere pressione all’altra parte.
Una buona prova digitale deve essere leggibile, completa, coerente e conservata bene. Se la chat è importante, non bisogna improvvisare. Meglio salvarla subito, mantenerla integra e farla valutare prima di produrla o inviarla.
Cosa fare se una chat è decisiva
Se una conversazione WhatsApp può essere decisiva per una lite, conviene muoversi con metodo. Prima di tutto bisogna conservare il telefono e la conversazione originale. Poi bisogna fare screenshot completi, mostrando date, orari, numero o identità del contatto, continuità dei messaggi e parti rilevanti. Se ci sono vocali, foto o documenti allegati, vanno salvati insieme al contesto in cui sono stati inviati. Se la controparte potrebbe contestare tutto, può essere utile valutare un’acquisizione tecnica più affidabile.
È importante anche collegare la chat agli altri documenti. Un messaggio WhatsApp raramente vive da solo: può confermare un bonifico, spiegare una fattura, provare una consegna, accompagnare un preventivo, dimostrare un accordo, chiarire una contestazione. Più il quadro è ordinato, più la prova sarà comprensibile.
Conclusione
I messaggi WhatsApp possono essere usati come prova in giudizio, ma vanno trattati con attenzione. Non sono automaticamente inutili perché “sono solo chat”, ma non sono nemmeno magicamente decisivi solo perché esistono. Il loro valore dipende da autenticità, provenienza, completezza, contesto, eventuale contestazione della controparte e collegamento con gli altri elementi di prova.
In sintesi: una chat può fare la differenza, ma deve essere conservata e prodotta bene. Usare un messaggio ricevuto per tutelare un diritto è una cosa; manipolarlo, estrapolarlo senza contesto o diffonderlo a terzi senza motivo è un’altra. Prima di fondare una contestazione o una difesa su WhatsApp, conviene verificare con attenzione come acquisire e presentare quei messaggi.
L’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010 consente al giudice di disporre la mediazione anche a causa già iniziata. Ma i numeri mostrano che questo strumento è ancora utilizzato meno di quanto potrebbe.
La mediazione demandata dal giudice è uno degli strumenti più interessanti della riforma della mediazione civile. L’idea è semplice: non tutte le cause sono uguali e non tutte le liti mostrano subito il proprio potenziale conciliativo. A volte, proprio durante il giudizio, dopo lo scambio degli atti, dopo una prima istruttoria, dopo l’emersione dei punti deboli delle rispettive posizioni, il giudice può essere nella condizione migliore per capire che quella controversia potrebbe essere risolta fuori dal processo.
È questo il senso dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010: il giudice, anche in appello e fino alla precisazione delle conclusioni, può disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. La mediazione demandata diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, l’art. 5-quinquies valorizza la formazione del magistrato in materia di mediazione e prevede che le ordinanze di mediazione demandata e le controversie definite a seguito di esse siano oggetto di specifica rilevazione statistica. (Mondo ADR)
Sulla carta, quindi, lo strumento è forte. Non si tratta di un semplice invito informale, ma di un vero potere del giudice, costruito per intercettare le cause che possono essere gestite meglio attraverso un confronto negoziale assistito. Eppure, nella pratica, la mediazione demandata sembra ancora lontana dal diventare una prassi ordinaria del processo civile.
Cosa dicono i dati
Le statistiche ministeriali 2025 indicano che le mediazioni civili iscritte sono state circa 163.473. La maggior parte, il 78%, è costituita da mediazioni obbligatorie per legge; le mediazioni volontarie rappresentano circa l’8%; quelle demandate dal giudice circa il 13%. Il dato, però, va letto con attenzione: il Ministero precisa che, tra le mediazioni demandate dal giudice, l’85% è dovuto a improcedibilità per mancato rispetto dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. (datiestatistiche.giustizia.it)
Questo significa che il numero delle vere mediazioni demandate “valutative”, cioè quelle in cui il giudice sceglie consapevolmente di mandare le parti in mediazione perché ritiene possibile una soluzione conciliativa, è molto più basso del dato complessivo. Le mediazioni demandate risultano pari a circa 20.294, cioè il 12,4% delle iscrizioni complessive, ma se l’85% dipende da improcedibilità, la quota residua riconducibile a una scelta discrezionale del giudice si riduce drasticamente. (datiestatistiche.giustizia.it)
In termini pratici, facendo una stima sul dato ministeriale, le mediazioni demandate “vere”, non collegate alla semplice necessità di sanare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sarebbero intorno a poche migliaia di casi su oltre centosessantamila procedure annue. È un dato che impone una riflessione: lo strumento esiste, è stato rafforzato dalla riforma, ma viene ancora usato in misura limitata rispetto al potenziale.
Il problema non è la mediazione, ma la sua percezione nel processo
Il primo motivo è culturale. Molti giudici, come molti avvocati e molte parti, continuano a vedere la mediazione come qualcosa che appartiene alla fase precedente alla causa. Se la mediazione obbligatoria non è stata fatta, il giudice la dispone per ragioni di procedibilità. Se invece la causa è già partita regolarmente, la mediazione viene spesso percepita come un passaggio ulteriore, quasi esterno alla logica del processo.
Questo è probabilmente il nodo principale. La mediazione demandata non dovrebbe essere vista come una deviazione dal percorso processuale, ma come uno strumento di gestione della causa. In alcuni casi, mandare le parti in mediazione non significa rallentare il processo, ma evitare che il processo prosegua inutilmente per anni su una controversia che potrebbe essere risolta con un accordo ragionevole.
Il giudice, proprio perché conosce la causa, può vedere ciò che le parti spesso non vedono: il rischio probatorio, la sproporzione tra costi e risultato atteso, la presenza di interessi non traducibili bene in una sentenza, la possibilità di una soluzione più flessibile rispetto alla decisione giudiziale.
La paura di allungare i tempi
Un secondo motivo è la paura di appesantire il ruolo e allungare i tempi del processo. In molti uffici giudiziari il carico di lavoro è elevatissimo. Il giudice può essere portato a pensare che disporre la mediazione significhi fissare una nuova udienza, attendere l’esito del procedimento, gestire eventuali eccezioni sulla procedibilità, verificare se la mediazione sia stata effettivamente esperita e poi riprendere la causa.
Questa preoccupazione è comprensibile, ma non sempre fondata. Una mediazione ben selezionata può far risparmiare molto più tempo di quello che apparentemente consuma. Se una causa si chiude in mediazione, il fascicolo esce dal ruolo. Se anche non si chiude, la mediazione può chiarire i punti controversi, ridurre le domande, favorire accordi parziali, rendere più realistico il confronto successivo.
Il problema, dunque, non è mandare più cause in mediazione in modo indiscriminato. Il problema è mandare meglio in mediazione le cause giuste.
La difficoltà di selezionare le controversie mediabili
Non tutte le cause sono adatte alla mediazione demandata. Alcune richiedono una decisione giuridica netta; altre hanno una forte componente seriale; altre ancora sono dominate da questioni di principio sulle quali le parti non vogliono negoziare. Ma molte controversie civili hanno caratteristiche molto diverse: rapporti familiari patrimoniali, successioni, divisioni, condominio, locazioni, responsabilità professionale, contratti di durata, rapporti societari, controversie tra vicini, liti commerciali nelle quali le parti potrebbero avere interesse a preservare il rapporto.
La difficoltà sta proprio nell’individuare, dentro il ruolo, le cause che hanno un vero potenziale conciliativo. Questo richiede tempo, sensibilità, esperienza e anche una certa familiarità con le dinamiche negoziali. Non basta chiedersi se la causa sia “semplice” o “complessa”. A volte le cause semplici sono molto conflittuali e poco mediabili; altre volte le cause complesse, proprio perché costose e rischiose, sono perfette per una mediazione.
Il giudice dovrebbe poter valutare alcuni indici: la presenza di rapporti destinati a continuare, l’incertezza probatoria, la sproporzione tra costi e valore della lite, la possibilità di soluzioni non solo monetarie, l’esistenza di più questioni intrecciate, la disponibilità già emersa negli atti, il comportamento processuale delle parti, la presenza di margini economici o relazionali non esplorati.
Il problema dell’ordinanza motivata
L’art. 5-quater richiede un’ordinanza motivata. È una scelta comprensibile, perché la mediazione demandata incide sulla procedibilità della domanda e non dovrebbe essere disposta in modo automatico. Tuttavia, nella pratica, l’obbligo di motivazione può diventare un freno se il giudice non dispone di modelli agili, criteri condivisi e prassi consolidate.
Un’ordinanza ben fatta non deve essere lunga. Deve però spiegare perché, in quella specifica causa, la mediazione può essere utile: natura della controversia, stato dell’istruzione, condotta delle parti, possibilità di soluzioni negoziali, eventuale sproporzione tra prosecuzione del giudizio e interesse concreto. Se ogni ordinanza deve essere costruita da zero, è naturale che lo strumento venga usato meno. Se invece gli uffici adottano schemi ragionati, adattabili al caso concreto, la mediazione demandata può diventare una prassi più semplice e più efficace.
Qui il tema non è burocratico, ma organizzativo. La mediazione demandata funziona quando entra nella gestione ordinaria del fascicolo.
La formazione del magistrato è decisiva
La riforma ha colto un punto importante: la mediazione demandata richiede formazione. Non perché il giudice debba diventare mediatore, ma perché deve essere in grado di riconoscere quando una causa può essere utilmente inviata in mediazione. L’art. 5-quinquies richiama espressamente la formazione e l’aggiornamento del magistrato in materia di mediazione e collega anche il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi agli indicatori di impegno, capacità e laboriosità. (Mondo ADR)
Questo passaggio è molto importante, ma richiede tempo per produrre effetti reali. Non basta prevedere la formazione nella norma. Occorre che la mediazione diventi parte della cultura del case management giudiziario. Il giudice deve poter vedere la mediazione non come un favore alle parti, né come un rinvio, ma come uno strumento tecnico per trattare meglio alcune controversie.
La formazione dovrebbe concentrarsi su casi concreti: quali cause mandare, quando mandarle, come motivare l’ordinanza, come evitare invii inutili, come valorizzare gli esiti della mediazione, come coordinare mediazione e istruttoria, come leggere i comportamenti delle parti.
Anche gli avvocati incidono molto
Un altro motivo riguarda l’atteggiamento degli avvocati. Se gli avvocati vivono la mediazione demandata come un ostacolo, una perdita di tempo o un mero adempimento, il giudice sarà meno incentivato a usarla. Se invece le difese arrivano preparate, con disponibilità reale a discutere, con documenti ordinati e con il cliente presente o rappresentato da soggetti muniti di effettivi poteri decisionali, la mediazione può produrre risultati.
Il punto non è chiedere all’avvocato di rinunciare alla tutela giudiziale. Al contrario: un avvocato preparato può usare la mediazione demandata come momento strategico. Può verificare il rischio della causa, misurare la posizione della controparte, costruire proposte, ottenere informazioni, valutare soluzioni che il giudice non potrebbe imporre con sentenza.
Se però la mediazione viene affrontata con l’unico obiettivo di ottenere un verbale negativo, il giudice ne percepisce l’inutilità e tenderà a disporla meno.
Mancano spesso dati di ritorno realmente utilizzabili
Le statistiche ministeriali sono preziose, ma per il giudice del singolo ufficio serve anche un dato più vicino alla propria esperienza. Quante cause demandate da quel Tribunale si chiudono? In quali materie? In quale fase? Con quali organismi? Dopo quali tipi di ordinanza? Con quali tempi? Con quali tassi di comparizione?
Il Ministero segnala che la rilevazione sulla mediazione civile è trimestrale e copre le diverse tipologie di mediazione: obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. I dati riguardano flussi, durata, esito dei procedimenti, materia, valore e tipologia di organismo. (datiestatistiche.giustizia.it) Questo è un patrimonio informativo importante, ma deve diventare sempre più leggibile e utile anche a livello locale.
Senza dati di ritorno, il giudice non vede l’effetto concreto delle proprie ordinanze. Se invece un ufficio giudiziario sa che, in certe materie, le mediazioni demandate portano a definizioni significative, sarà più facile costruire prassi virtuose.
Un dato positivo: quando le parti entrano davvero in mediazione, gli accordi arrivano
Il punto più interessante è che la mediazione, quando viene effettivamente svolta, produce risultati non marginali. Nel 2025 la percentuale di procedimenti con aderente comparso al primo incontro è stata pari al 54,8%. In alcune materie la partecipazione è più alta: successioni ereditarie 67,2%, condominio 64%, divisione 62,9%, diritti reali 60,7%, locazione 56,5%. (datiestatistiche.giustizia.it)
MondoADR, commentando i dati del primo semestre 2025, evidenzia inoltre che, quando le parti decidono di sedersi davvero al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro, la percentuale di accordo raggiunto è stata pari al 52,7%. (Mondo ADR)
Questi numeri sono importanti perché smentiscono l’idea che la mediazione sia inutile in sé. Il problema, semmai, è portare le parti al tavolo giusto, nel momento giusto, con il giusto livello di preparazione. La mediazione demandata dovrebbe servire proprio a questo: intercettare le cause nelle quali, dopo l’avvio del giudizio, diventa più chiaro che una soluzione negoziale è possibile.
Perché la mediazione demandata dovrebbe essere usata di più
La mediazione demandata ha un valore particolare perché nasce dentro il processo, ma guarda fuori dal processo. Il giudice non abdica al proprio ruolo. Al contrario, lo esercita in modo più ampio: non decide subito, ma valuta se quella lite possa essere trattata meglio attraverso uno strumento diverso.
Ci sono controversie nelle quali la sentenza arriva troppo tardi, costa troppo, lascia comunque rapporti distrutti o risolve solo una parte del problema. In questi casi la mediazione può offrire soluzioni più adatte: pagamenti rateizzati, accordi tecnici, obblighi di fare, regolamentazione di rapporti futuri, scuse, modifiche contrattuali, divisioni concordate, compensazioni, interventi pratici, impegni reciproci.
Il processo decide domande. La mediazione può risolvere problemi. Questa differenza, in molte cause civili, è decisiva.
Cosa si potrebbe fare concretamente
Per aumentare l’uso della mediazione demandata non serve mandare tutto in mediazione. Servono criteri chiari e prassi intelligenti. Gli uffici giudiziari potrebbero lavorare su protocolli operativi, modelli di ordinanza motivata, formazione pratica dei magistrati, incontri periodici con avvocatura e organismi, monitoraggio locale degli esiti, individuazione delle materie più adatte, coinvolgimento dell’Ufficio per il processo nella selezione dei fascicoli potenzialmente mediabili.
Sarebbe utile anche valorizzare meglio il momento in cui la causa viene mandata in mediazione. Troppo presto, le parti possono non avere ancora chiari rischi e punti deboli. Troppo tardi, possono essere ormai irrigidite e avere già sostenuto costi rilevanti. In molte controversie, il momento migliore può essere dopo il primo scambio di atti, dopo la definizione del thema decidendum, dopo una prima valutazione delle prove o prima di un’istruttoria lunga e costosa.
La mediazione demandata non deve essere casuale. Deve essere mirata.
Conclusione
I giudici mandano ancora poche cause in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater per una combinazione di ragioni: cultura processuale ancora centrata sulla decisione, timore di allungare i tempi, difficoltà di selezionare le cause mediabili, necessità di motivare l’ordinanza, mancanza di prassi organizzate, resistenze degli avvocati e insufficiente ritorno dei dati sugli esiti.
Eppure i numeri mostrano che la mediazione, quando le parti partecipano davvero, può funzionare. Il dato del 2025 sulle mediazioni demandate va letto con attenzione: la percentuale complessiva può sembrare significativa, ma gran parte di quel dato deriva dal recupero della mediazione obbligatoria non esperita. La vera mediazione demandata, quella fondata su una valutazione del giudice circa la possibilità di una soluzione conciliativa, resta ancora uno spazio da sviluppare.
Se vogliamo una giustizia civile più efficiente, non basta ampliare le materie obbligatorie. Bisogna anche aiutare i giudici a usare meglio l’art. 5-quater, gli avvocati a preparare meglio le mediazioni demandate e gli organismi a offrire percorsi realmente professionali. La mediazione demandata non è un rinvio inutile. Può essere, quando usata bene, uno dei punti più intelligenti di collegamento tra processo e soluzione del conflitto.
Se vogliamo davvero puntare sulla mediazione, dobbiamo investire di più sulla qualità professionale dei mediatori, soprattutto in vista di un auspicabile ampliamento delle materie obbligatorie
La mediazione civile e commerciale è ormai entrata stabilmente nel sistema della giustizia italiana. Non è più una novità, non è più un esperimento e non può più essere considerata soltanto un passaggio preliminare alla causa. In molte controversie rappresenta già oggi uno strumento concreto per ridurre tempi, costi e incertezza del contenzioso. Ma proprio perché la mediazione ha assunto un ruolo sempre più importante, è arrivato il momento di ragionare con serietà su un punto decisivo: la formazione dei mediatori deve crescere insieme alla funzione che chiediamo loro di svolgere.
Se vogliamo una mediazione più efficace, più credibile e più utile per cittadini, imprese, avvocati e magistrati, non basta aumentare il numero delle procedure. Bisogna aumentare anche la qualità professionale di chi quelle procedure le gestisce. La mediazione non funziona per decreto. Funziona quando al tavolo ci sono parti preparate, avvocati consapevoli, organismi organizzati e mediatori capaci di guidare davvero il confronto.
La mediazione non è solo conoscenza delle norme
Un mediatore deve certamente conoscere la disciplina normativa: il d.lgs. 28/2010, le materie obbligatorie, il primo incontro, la partecipazione personale delle parti, il ruolo degli avvocati, la riservatezza, le conseguenze della mancata partecipazione, il verbale, l’accordo, il titolo esecutivo, le agevolazioni fiscali. Tutto questo è indispensabile. Ma non basta.
La mediazione non è un procedimento puramente giuridico. È un luogo in cui si incontrano interessi economici, emozioni, aspettative, paure, valutazioni del rischio, relazioni personali, rapporti familiari, commerciali o professionali spesso già molto deteriorati. Il mediatore non deve decidere chi ha ragione, ma deve aiutare le parti a comprendere meglio il conflitto e a verificare se esista uno spazio realistico per una soluzione.
Per fare questo servono competenze tecniche molto diverse da quelle richieste a un giudice o a un avvocato nel processo. Servono capacità di ascolto, gestione della comunicazione, analisi degli interessi, tecniche di negoziazione, gestione delle emozioni, capacità di porre domande, uso degli incontri separati, costruzione di opzioni, comprensione delle dinamiche decisionali e capacità di lavorare con gli avvocati senza sovrapporsi al loro ruolo.
Il percorso formativo iniziale dovrebbe essere più ampio
Il percorso iniziale per diventare mediatore ha avuto il merito di creare una base comune e di consentire la diffusione della mediazione in Italia. Ma oggi, dopo anni di esperienza, possiamo dirlo con chiarezza: servirebbe una formazione iniziale più ampia, più pratica e più selettiva.
La mediazione non si impara davvero solo ascoltando lezioni teoriche. Occorrono simulazioni, casi concreti, esercitazioni, analisi degli errori, osservazione di mediazioni, confronto tra stili diversi, studio delle tecniche di negoziazione e capacità di gestire situazioni difficili. Il mediatore deve imparare non solo cosa prevede la legge, ma cosa fare quando una parte non parla, quando un avvocato irrigidisce il confronto, quando il cliente è dominato dalla rabbia, quando le posizioni economiche sono lontanissime, quando manca fiducia, quando una proposta arriva troppo presto o troppo tardi.
Una formazione più ampia non dovrebbe servire ad appesantire burocraticamente l’accesso alla professione, ma a renderlo più serio. Chi si siede al tavolo della mediazione assume una responsabilità importante: può aiutare le parti a chiudere una lite, evitare anni di giudizio, preservare rapporti, far emergere soluzioni che il processo non potrebbe offrire. È giusto, quindi, che la preparazione sia adeguata a questa responsabilità.
Anche l’aggiornamento deve diventare più sostanziale
Il problema non riguarda solo la formazione iniziale. Riguarda anche l’aggiornamento. Troppo spesso l’aggiornamento professionale rischia di diventare un adempimento periodico, necessario per mantenere il titolo, ma non sempre sufficiente a migliorare davvero le competenze del mediatore.
Un aggiornamento utile dovrebbe essere costruito su ciò che accade davvero nelle stanze di mediazione. Non solo novità normative, ma anche giurisprudenza rilevante, casi pratici, tecniche di gestione degli stalli, ruolo degli avvocati, redazione dell’accordo, mediazioni complesse, controversie multiparte, conflitti familiari collegati a questioni patrimoniali, divisioni ereditarie, responsabilità medica, condominio, contratti bancari, locazioni, diritti reali, impresa.
Ogni materia ha le sue caratteristiche. Mediare una lite condominiale non è come mediare una divisione ereditaria. Una controversia bancaria non ha le stesse dinamiche di una lite tra soci. Una responsabilità sanitaria richiede sensibilità diverse rispetto a una locazione o a una successione. Il mediatore non deve diventare specialista di tutto, ma deve sapere riconoscere le dinamiche principali delle materie che incontra e adattare il metodo al tipo di conflitto.
L’allargamento delle materie obbligatorie richiede mediatori più forti
Da anni si discute della possibilità di ampliare ulteriormente le materie soggette a mediazione obbligatoria. È una prospettiva auspicabile, perché molte controversie civili potrebbero beneficiare di un confronto serio prima del giudizio. Ma un ampliamento delle materie obbligatorie deve essere accompagnato da un investimento sulla qualità.
Se aumentiamo le materie senza rafforzare la preparazione dei mediatori, rischiamo di trasformare la mediazione in un passaggio ancora più frequente ma non necessariamente più efficace. Se invece allarghiamo il perimetro della mediazione e, allo stesso tempo, miglioriamo formazione, aggiornamento, specializzazione e qualità degli organismi, possiamo fare un salto vero.
L’obiettivo non deve essere “più mediazioni” in senso numerico. L’obiettivo deve essere più mediazioni utili. Procedure in cui le parti arrivino preparate, gli avvocati partecipino con un ruolo attivo e il mediatore sia in grado di creare le condizioni per un confronto reale.
Il mediatore deve conoscere la negoziazione
Uno dei punti su cui bisognerebbe insistere di più è la negoziazione. La mediazione è, in larga parte, una negoziazione assistita da un terzo imparziale. Eppure, nel percorso formativo di molti mediatori, le tecniche negoziali non sempre ricevono lo spazio che meritano.
Un mediatore dovrebbe conoscere bene la differenza tra posizioni e interessi, il concetto di BATNA, il ruolo delle alternative, l’ancoraggio, la gestione delle concessioni, la costruzione di pacchetti negoziali, l’importanza delle opzioni, i meccanismi cognitivi che influenzano le decisioni, la tendenza alla svalutazione reattiva, l’avversione alla perdita, l’eccesso di fiducia, l’effetto escalation.
Questi non sono concetti astratti. Sono strumenti pratici. Servono quando una parte rifiuta una proposta ragionevole solo perché viene dalla controparte. Servono quando il cliente sopravvaluta le proprie possibilità in giudizio. Servono quando le parti discutono su una cifra, ma il vero problema è il tempo di pagamento. Servono quando un accordo potrebbe nascere non da una rinuncia secca, ma da una combinazione di denaro, tempi, garanzie, scuse, impegni futuri o modalità operative.
Più formazione significa anche più credibilità verso gli avvocati
La qualità del mediatore incide anche sul rapporto con gli avvocati. Un avvocato preparato percepisce subito se il mediatore sta gestendo il procedimento con competenza oppure se si limita a fare da passacarte tra le parti. E quando gli avvocati non hanno fiducia nel mediatore, la mediazione perde forza.
Un mediatore formato, aggiornato e capace non deve sostituirsi agli avvocati. Deve valorizzarne il ruolo. Deve creare un contesto in cui le difese possano essere ascoltate, ma senza trasformare l’incontro in una replica anticipata del processo. Deve saper parlare con i legali, comprendere il peso delle questioni giuridiche, ma anche aiutare tutti a guardare oltre le sole domande giudiziali.
La professionalità del mediatore è uno dei fattori che può convincere gli avvocati più scettici a usare la mediazione non come un adempimento, ma come uno strumento strategico. E questo è decisivo: senza il coinvolgimento serio dell’avvocatura, la mediazione non può esprimere tutto il suo potenziale.
Servirebbe una formazione più esperienziale
Una formazione più utile dovrebbe prevedere molto più lavoro su casi, simulazioni e osservazione. Non basta spiegare cosa sia una sessione congiunta o un incontro separato; bisogna farli provare. Non basta dire che il mediatore deve fare domande aperte; bisogna allenare la capacità di formularle nel momento giusto. Non basta parlare di riservatezza; bisogna capire come gestire informazioni delicate ricevute in caucus. Non basta spiegare che il mediatore deve essere imparziale; bisogna lavorare sulle situazioni in cui una parte percepisce comunque uno squilibrio.
Sarebbe utile anche differenziare meglio i percorsi: formazione di base, aggiornamento avanzato, moduli specialistici per materie complesse, supervisione, confronto tra mediatori esperti, analisi di casi reali anonimizzati. La qualità cresce quando il mediatore non resta solo con la propria esperienza, ma può confrontarsi con altri professionisti e riflettere criticamente sul proprio modo di lavorare.
La mediazione ha bisogno di standard più alti
Chiedere più formazione non significa svalutare il lavoro svolto finora. Al contrario, significa riconoscere che la mediazione è diventata abbastanza importante da meritare standard più alti. Quando uno strumento cresce, cresce anche la responsabilità di chi lo utilizza.
Se vogliamo che la mediazione sia presa sul serio dai cittadini, dalle imprese, dagli avvocati e dai giudici, dobbiamo evitare che venga percepita come un adempimento formale. La qualità del mediatore è una parte essenziale di questa percezione. Un buon mediatore può cambiare l’atteggiamento delle parti verso il conflitto. Un mediatore impreparato può confermare il pregiudizio secondo cui la mediazione non serve.
La differenza, spesso, sta proprio lì.
Conclusione
L’auspicabile ampliamento delle materie obbligatorie dovrebbe andare di pari passo con un rafforzamento della formazione e dell’aggiornamento dei mediatori. Non per creare barriere inutili, ma per garantire maggiore professionalità, maggiore credibilità e maggiore efficacia.
La mediazione può essere uno strumento straordinario, ma richiede competenza. Richiede metodo. Richiede studio. Richiede pratica. Richiede mediatori capaci di gestire non solo il procedimento, ma anche le persone, gli interessi, le emozioni e le decisioni che stanno dentro ogni controversia.
Se vogliamo più mediazione, dobbiamo volere anche mediatori più preparati. Perché la mediazione non cresce davvero solo aumentando le materie obbligatorie. Cresce quando chi la conduce è all’altezza della fiducia che il sistema gli affida.
Anche quando non si chiude con una firma, una mediazione ben preparata può aiutare a capire meglio la lite, ridurre i rischi e creare le condizioni per un accordo successivo
Molte persone, e purtroppo anche molti professionisti, giudicano la mediazione con un criterio troppo semplice: se si raggiunge l’accordo, è andata bene; se non si raggiunge l’accordo, è stata una perdita di tempo. È un modo comprensibile di ragionare, ma è anche molto riduttivo. La mediazione, infatti, non serve solo a firmare un verbale di accordo. Serve a far emergere informazioni, a chiarire le posizioni, a misurare la reale disponibilità della controparte, a far capire al cliente i rischi della causa e, spesso, a preparare un accordo che arriverà dopo, magari quando le parti avranno avuto il tempo di riflettere.
Chi frequenta davvero le mediazioni lo sa bene: non tutte le procedure si chiudono nella stanza della mediazione. A volte l’incontro finisce con un verbale negativo, ma qualcosa è cambiato. Una parte ha capito che la propria posizione processuale è meno forte di quanto pensasse. Un avvocato ha raccolto un’informazione utile. Un cliente ha finalmente ascoltato, magari per la prima volta, quale sarebbe il costo reale di una causa. La controparte ha mostrato un’apertura che prima non c’era. E non è raro che, dopo qualche settimana, la trattativa riparta proprio da ciò che è accaduto in mediazione.
Il falso mito della mediazione “fallita”
Dire che una mediazione senza accordo è automaticamente fallita significa guardare solo al risultato finale, senza considerare il percorso. Certo, l’obiettivo principale della mediazione resta quello di cercare un accordo. Nessuno lo nega. Ma una procedura può essere utile anche quando l’accordo non arriva subito.
Pensiamo a una lite ereditaria, a una controversia condominiale, a una locazione, a una divisione, a un contratto non rispettato, a un rapporto commerciale ormai deteriorato. In molti casi, prima della mediazione le parti hanno una conoscenza parziale del problema. Ognuno ha ascoltato soprattutto il proprio racconto, le proprie ragioni, la propria rabbia, la propria convenienza. La mediazione costringe tutti, se gestita seriamente, a confrontarsi con un quadro più ampio: non solo “ho ragione”, ma “quanto mi costa dimostrarlo?”, “quanto tempo servirà?”, “quali prove ho davvero?”, “la controparte è solvibile?”, “quale risultato potrei ottenere in concreto?”, “che cosa succede se perdo?”.
Già questo, in molte controversie, è un risultato importante. Perché una causa iniziata senza avere compreso bene rischi, tempi e alternative è spesso una causa affrontata male.
La mediazione aiuta a capire meglio la lite
Una delle utilità meno considerate della mediazione è proprio questa: permette di capire meglio il conflitto. In giudizio le parti tendono a irrigidirsi nelle rispettive domande. L’attore chiede, il convenuto resiste, gli avvocati formulano eccezioni, il processo procede secondo regole necessarie ma rigide. In mediazione, invece, se il procedimento viene usato bene, può emergere qualcosa di diverso: il motivo reale della lite.
Non sempre il problema coincide con quello scritto nell’atto. In una lite tra fratelli per una successione, il nodo può non essere solo il valore di un immobile, ma la sensazione di essere stati esclusi o trattati ingiustamente. In una controversia condominiale, il problema può non essere solo la ripartizione di una spesa, ma la sfiducia verso l’amministratore o verso altri condomini. In una locazione, il punto può non essere soltanto il canone arretrato, ma il tempo necessario per rilasciare l’immobile o la possibilità di chiudere il rapporto senza aggravare ulteriormente i costi.
Capire questo non significa fare psicologia al posto del diritto. Significa fare bene il lavoro giuridico, perché una soluzione efficace deve tenere conto anche degli interessi concreti che stanno dietro alle posizioni formali.
Anche senza accordo, si possono ottenere informazioni utili
Un’altra ragione per cui la mediazione può essere utile anche senza accordo riguarda le informazioni. Durante il procedimento possono emergere elementi che difficilmente sarebbero emersi in una semplice lettera tra avvocati: la reale disponibilità economica della controparte, la presenza di altri soggetti interessati, l’urgenza di chiudere, la debolezza di una prova, la possibilità di una soluzione diversa dal pagamento immediato, la necessità di coinvolgere un tecnico, un amministratore, un familiare, una banca o un terzo.
Naturalmente la mediazione è coperta da regole di riservatezza e non può essere trasformata in uno strumento scorretto per acquisire prove da usare in giudizio. Ma questo non toglie che, sul piano strategico, l’incontro possa aiutare gli avvocati e le parti a comprendere meglio il terreno della controversia. A volte si scopre che la controparte non vuole davvero andare fino in fondo. Altre volte si capisce che, invece, non c’è alcuno spazio serio di trattativa e che la causa è inevitabile. Anche questo è utile: evita illusioni e permette di impostare meglio la fase successiva.
Il cliente capisce meglio il rischio della causa
Uno degli aspetti più importanti della mediazione riguarda il cliente. Spesso il cliente arriva convinto di avere pienamente ragione. È normale. Ha vissuto la vicenda dal proprio punto di vista, ha accumulato frustrazione, ha investito energie e denaro, e si aspetta che il diritto gli dia una risposta netta. Ma la causa raramente è un percorso privo di rischi.
In mediazione, se l’avvocato lavora bene e il mediatore aiuta le parti a ragionare, il cliente può comprendere meglio alcuni elementi: la differenza tra ciò che ritiene giusto e ciò che può provare, la distanza tra il danno percepito e il danno risarcibile, il costo emotivo ed economico del giudizio, la possibilità che una sentenza arrivi dopo anni, l’incertezza dell’esecuzione, il rischio di spese legali e soccombenza.
Questo non significa spaventare il cliente o spingerlo ad accettare qualsiasi proposta. Significa renderlo più consapevole. Una scelta negoziale fatta dopo avere capito bene i rischi è molto diversa da una rinuncia frettolosa. E anche quando l’accordo non si raggiunge, il cliente esce spesso con una visione più realistica della controversia.
Il ruolo dell’avvocato: non andare solo “a fare il verbale negativo”
La mediazione funziona molto meglio quando gli avvocati la preparano. Andare in mediazione solo per dire “non ci sono margini” e ottenere il verbale negativo è, nella maggior parte dei casi, un’occasione sprecata. A volte è inevitabile, perché davvero non ci sono le condizioni minime per trattare. Ma non dovrebbe essere l’approccio di partenza.
Preparare una mediazione significa parlare prima con il cliente, chiarire obiettivi minimi e massimi, valutare le alternative, selezionare i documenti utili, immaginare possibili soluzioni, capire quali informazioni possono essere condivise e quali no, decidere come presentare la posizione senza chiudere subito ogni spazio. Significa anche preparare il cliente al fatto che mediare non vuol dire mostrarsi deboli, ma cercare di governare il conflitto in modo intelligente.
Un avvocato che sa usare bene la mediazione non rinuncia alla tutela del proprio assistito. Al contrario, la amplia. Perché non offre al cliente una sola strada, quella della causa, ma lo aiuta a valutare anche soluzioni più rapide, riservate e spesso più concrete.
Gli accordi che arrivano dopo il verbale negativo
C’è poi un fenomeno molto frequente, ma poco raccontato: gli accordi che arrivano dopo. La mediazione si chiude formalmente senza accordo, le parti tornano a casa, gli avvocati riprendono i contatti, qualcuno rivede la propria posizione, il cliente rilegge i numeri, un familiare interviene, il rischio della causa diventa più chiaro. E a quel punto la trattativa riparte.
Questo accade perché la mediazione, anche quando non produce subito una firma, può mettere in movimento il conflitto. Prima dell’incontro le parti erano ferme nelle rispettive posizioni; dopo, magari, hanno capito che una soluzione è possibile, anche se non era ancora matura. In alcune controversie serve tempo. Serve far decantare la rabbia, verificare documenti, acquisire una stima, parlare con altri soggetti, valutare un piano di pagamento o una diversa modalità di esecuzione dell’accordo.
Per questo è sbagliato giudicare una mediazione solo dal verbale finale. A volte quel verbale dice “mancato accordo”, ma nella realtà ha aperto una strada.
Quando la mediazione serve anche alla causa
Ci sono casi in cui l’accordo non arriva e la causa deve proseguire o iniziare. Anche in queste situazioni, però, la mediazione può essere stata utile. Può avere chiarito quali punti sono davvero controversi e quali no. Può avere fatto emergere che una parte contesta solo una parte della pretesa. Può avere ristretto il campo delle questioni tecniche. Può avere reso evidente la necessità di una consulenza. Può avere mostrato quale documento manca o quale argomento sarà centrale davanti al giudice.
In altre parole, una mediazione ben condotta può aiutare anche a litigare meglio, se proprio si deve litigare. Non nel senso di alimentare il conflitto, ma nel senso di evitare una causa confusa, emotiva e dispersiva. Dopo una buona mediazione, spesso gli avvocati sanno meglio dove concentrare la difesa.
La mediazione non è una formalità
Il punto, allora, è culturale. La mediazione non dovrebbe essere vissuta come un ostacolo prima del processo, né come un modulo da riempire. È uno spazio in cui le parti possono fare qualcosa che nel processo è molto più difficile: parlarsi, anche duramente, ma con un metodo; ragionare sui rischi; confrontare alternative; immaginare soluzioni che una sentenza non potrebbe costruire.
Una sentenza può dire chi ha ragione e chi ha torto. Un accordo può prevedere tempi, modalità, pagamenti rateali, impegni reciproci, riservatezza, scambi, rinunce parziali, soluzioni pratiche e creative. Non sempre questo è possibile. Ma quando lo è, la mediazione offre uno strumento che il processo, per sua natura, non può sostituire completamente.
Conclusione
Una mediazione senza accordo non è necessariamente una mediazione inutile. Può essere stata mal gestita, certo. Può essere stata usata solo come adempimento, e allora avrà prodotto poco o nulla. Ma se è stata preparata, se le parti hanno partecipato davvero, se gli avvocati hanno lavorato con metodo e se il mediatore ha saputo guidare il confronto, anche un mancato accordo può avere valore.
Può aiutare a capire meglio la lite, a valutare i rischi, a ridurre le questioni, a preparare meglio la causa o a costruire le condizioni per un accordo successivo. In fondo, la mediazione non serve solo a chiudere una controversia. Serve anche a guardarla con maggiore lucidità.
E spesso, proprio da quella lucidità, nasce la soluzione.