Praticanti: bastano 18 mesi anche per chi si è iscritto prima del 24 gennaio 2012 (Circolare Min. Giustizia 4 luglio 2012)

Ministero della Giustizia, Circolare 4 luglio 2012

Durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell’art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione generale della giustizia civile

Oggetto: Durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell’art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27

L’art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”.

Questo Ministero è stato investito, da privati e da Ordini professionali, della richiesta di parere in merito alla applicabilità della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).

Invero, né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.

Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.

Secondo l’art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la legge dispone per l’avvenire. Occorre tuttavia considerare, in linea generale, che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò; quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono.

Si evidenzia, al riguardo, che la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni.

Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.

Si rileva, altresì, che in sede di conversione il legislatore ha usato – per riferirsi alla durata del tirocinio – il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto.

D’altra parte, si ritiene che l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità allo svolgimento della professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero requisito di ammissione.

Occorre peraltro affrontare in questa sede le modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”. Tanto significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.

La riforma in questione assume di conseguenza valenza generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l’accesso alle professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le disposizioni con essa incompatibili.

Al fine di darne la più ampia diffusione, si dispone la pubblicazione di quanto sopra sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 4 luglio 2012.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Eugenio Selvaggi

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Saragnano

Praticanti avvocati: il tirocinio è di 18 mesi solo per chi si è iscritto dopo il 24 gennaio 2012.

La legge n. 27/2012 stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”. Questa formulazione ha fatto nascere diversi dubbi, tra cui quello sulla possibile retroattività del provvedimento, in particolare sull’eventuale applicabilità ai praticanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge.

Il Guardasigilli Paola Severino ha quindi trasmesso al CNF il parere dell’Ufficio Legislativo che fornisce chiarimenti sull’applicabilità dell’articolo in questione.

Il parere stabilische che “non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente”

Pertanto, “in applicazione dei principi generali in materia di efficacia della legge nel tempo – si precisa nel parere – le nuove norme sono dunque destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012“.

I punti principali della riforma forense approvata dal Senato.

Alcuni punti importanti della riforma forense, approvata al Senato; il testo va ora alla Camera dei Deputati per il voto.

Specializzazioni: l’avvocato potrà ottenere il titolo di specialista “secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della Giustizia previo parere del CNF..”. Gli avvocati iscritti all’albo da almeno dieci anni al momento di entrata in vigore della legge non dovranno sostenere corsi ma solamente superare un esame;

Associazioni e società tra avvocati: Le associazioni e le società tra avvocati sono consentite, salvo le società di capitali (art. 4). L’incarico professionale è sempre conferito all’avvocato; i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi. Alle associazioni e alle società, oltre agli iscritti all’albo forense, potranno partecipare anche altri liberi professionisti appartenenti alle altre categorie individuate con regolamento del Ministero della Giustizia. L’avvocato potrà essere associato ad una sola associazione o società.

Assicurazione obbligatoria: Diventa obbligatoria la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. La mancata osservanza costituisce illecito disciplinare.

Tariffe: è pur vero che sono stati ripristinati i minimi tariffari (“Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe”), ma questa non è l’unica novità prevista dall’art. 12 (“Conferimenti dell’incarico e tariffe professionali”). Il suddetto articolo prevede tra le altre cose, infatti, che il compenso professionale debba essere pattuito anticipatamente tra le parti, nel rispetto della libera determinazione di cui all’art. 2233 del c.c., con l’assoluto obbligo di rispetto dei minimi, pena la nullità dell’accordo. Inoltre, è prevista la possibilità di concordare un ulteriore compenso rispetto a quello tariffario, per il caso di conciliazione o di esito positivo della causa, fermi i limiti previsti dal Codice Deontologico. Abolito poi il patto di quota lite, introdotto dal c.d. decreto Bersani.

Formazione continua: l’avvocato sarà obbligato a curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali per garantire la qualità dei servizi professionali e per contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.

Pubblicità: nel testo viene definita come “Informazioni sull’esercizio della professione”. Viene consentita, purché in maniera “veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa”. I criteri saranno determinati dal CNF.

Incompatibilità: è stato cancellato l’emendamento che consentiva l’iscrizione all’albo di dipendenti, anche part time.

Albo Cassazionisti: se la norma verrà confermata, potrà iscriversi al relativo albo chi avrà maturato otto anni di iscrizione ma avrà anche frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, superando anche una prova finale di idoneità.

Esame di Stato: è rimasto sostanzialmente invariato, con la previsione di tre prove, aventi ad oggetto la redazione di un parere in materia di diritto civile, uno in materia di diritto penale e la redazione di un atto giudiziario “in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo”.  Viene introdotto l’obbligo, e questo lascia sinceramente piuttosto perplessi,  di utilizzare esclusivamente testi di legge senza commenti (e questo è ovvio) ma anche senza citazioni giurisprudenziali. Se lo scopo dell’esame è quello di verificare se il praticante sa redigere un atto, ci chiediamo come lo si possa fare senza giurisprudenza.

Per quanto riguarda l’orale, diventano obbligatorie le due procedure (civile e penale) e sia il diritto civile che quello penale, oltre all’ordinamento e deontologia forense; il tutto insieme ad altre due materie a scelta.

Francamente, per quanto riguarda questo punto, avremmo preferito, anziché un inasprimento dell’esame che sembra fine a se stesso, un maggior controllo sull’effettivo svolgimento della pratica, misto ad un cambiamento delle modalità di effettuazione (penso ad esercitazioni pratiche) in modo che i tirocinanti veramente intenzionati a svolgere la nostra Professione abbiano effettivamente la possibilità di impararla seriamente.

Di seguito il testo integrale approvato al Senato.

Riforma forense Senato

 


 

 

Riforma della professione forense: approvato al Senato l’emendamento che prevede un compenso “forfettario e congruo” per i praticanti.

L’assemblea del Senato ha approvato l’emendamento n. 39.1000 al D.L. sulla riforma della professione forense, che prevede la concessione di un compenso forfettario, per i praticanti, a partire dal primo anno, commisurato all’effettivo apporto e tenuto conto dell’utilizzo, da parte del praticante, delle strutture e dei servizi dello studio. Di seguito il testo:

Proposta di modifica n. 39.1000

39.1000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tirocinio professionale non determina alcun rapporto di lavoro subordinato. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno, l’avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario e congruo per l’attività svolta per conto dello studio, commisurato all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio».

Ora proseguirà in aula l’esame del testo.