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La legge n. 27/2012 stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”. Questa formulazione ha fatto nascere diversi dubbi, tra cui quello sulla possibile retroattività del provvedimento, in particolare sull’eventuale applicabilità ai praticanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge.
Il Guardasigilli Paola Severino ha quindi trasmesso al CNF il parere dell’Ufficio Legislativo che fornisce chiarimenti sull’applicabilità dell’articolo in questione.
Il parere stabilische che “non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente”
Pertanto, “in applicazione dei principi generali in materia di efficacia della legge nel tempo – si precisa nel parere – le nuove norme sono dunque destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012“.
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