Ho comprato casa e l’amministratore mi chiede vecchie spese condominiali: devo pagare?

Venditore, acquirente, amministratore, lavori straordinari, morosità pregresse e responsabilità dopo il rogito: cosa controllare prima di pagare

Compro casa, firmo il rogito, entro nell’immobile e penso che la parte più complicata sia finita. Poi, dopo qualche mese, arriva una comunicazione dell’amministratore: ci sono spese condominiali arretrate, conguagli, rate non pagate dal venditore, lavori straordinari deliberati prima dell’acquisto, oppure importi riferiti a una gestione precedente. A quel punto la domanda è inevitabile: devo pagare io, anche se quando quelle spese sono nate non ero ancora proprietario?

La risposta non è mai solo “sì” o “no”. Nelle spese condominiali dopo una compravendita bisogna distinguere due piani diversi: il rapporto con il condominio e il rapporto tra venditore e acquirente. Verso il condominio, il nuovo proprietario può essere chiamato a pagare alcuni importi anche se riferiti a periodi precedenti al rogito. Nei rapporti interni con il venditore, però, quella stessa spesa potrebbe dover restare a carico di chi ha venduto l’immobile. È qui che nasce gran parte della confusione.

L’acquirente spesso risponde all’amministratore: “non ero proprietario, quindi non pago”. Il condominio replica: “lei è il nuovo proprietario, quindi deve pagare”. Il venditore aggiunge: “ormai la casa è sua”. In realtà, la soluzione sta nei documenti: data del rogito, bilanci, riparti, verbali assembleari, natura ordinaria o straordinaria della spesa, anno di gestione, clausole del preliminare e del rogito, dichiarazioni rese dal venditore e attestazione dell’amministratore.

Cosa può chiedere il condominio al nuovo proprietario

Il punto di partenza è l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La norma stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con il precedente proprietario al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. La stessa disposizione prevede anche che chi vende resta obbligato solidalmente con l’acquirente per i contributi maturati fino al momento in cui viene trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. (Gazzetta Ufficiale)

Questo significa che l’amministratore può avere titolo per chiedere il pagamento anche al nuovo proprietario, entro i limiti previsti dalla legge. Ma attenzione: la solidarietà verso il condominio non stabilisce automaticamente chi debba sopportare definitivamente la spesa nei rapporti tra venditore e acquirente. È possibile che l’acquirente debba pagare al condominio per evitare morosità, solleciti o decreti ingiuntivi, ma possa poi chiedere il rimborso al venditore se quella spesa, in base alla legge o agli accordi contrattuali, era di competenza di quest’ultimo.

Questo è il punto più importante dell’intera questione: pagare al condominio non significa sempre essere il debitore finale. Significa, spesso, chiudere il rapporto esterno con il condominio e poi regolare quello interno con il venditore.

“Anno in corso e anno precedente”: non sempre basta guardare il calendario

Quando si parla di anno in corso e anno precedente, bisogna verificare la gestione condominiale di riferimento. Nella pratica, infatti, l’esercizio del condominio può non coincidere perfettamente con l’anno solare. Alcuni condomìni hanno gestione gennaio-dicembre, altri seguono periodi diversi. Per questo, davanti a una richiesta dell’amministratore, non basta chiedere genericamente “di che anno sono le spese?”. Bisogna capire a quale esercizio si riferiscono, quando sono state approvate, quali rate risultano scadute, quale piano di riparto è stato deliberato e se l’importo rientra davvero nel perimetro della responsabilità solidale dell’acquirente.

La richiesta corretta da fare all’amministratore dovrebbe quindi riguardare il dettaglio degli importi: bilancio preventivo o consuntivo, piano di riparto, verbale assembleare, periodo di competenza, rate scadute, eventuali solleciti, natura ordinaria o straordinaria della spesa. Solo così si può capire se il condominio può chiedere il pagamento al nuovo proprietario e se, dopo il pagamento, l’acquirente possa rivalersi sul venditore.

Spese ordinarie, conguagli e arretrati del venditore

Le spese ordinarie sono quelle legate alla gestione corrente del condominio: pulizia, luce, amministratore, assicurazione, ascensore, manutenzione ordinaria, piccoli interventi, servizi comuni. Se il venditore non ha pagato rate ordinarie riferite all’anno in corso o a quello precedente, il condominio può chiedere il pagamento anche all’acquirente nei limiti dell’art. 63 disp. att. c.c. Ma, nei rapporti interni, bisogna capire a quale periodo quelle spese si riferiscono.

Se le spese riguardano il periodo in cui il venditore era proprietario, normalmente dovrebbero restare a carico del venditore, salvo diverso accordo. Se invece riguardano il periodo successivo al rogito, spettano all’acquirente. Il problema diventa più delicato con i conguagli: spesso il consuntivo viene approvato dopo il rogito, ma contiene spese maturate in parte prima e in parte dopo il trasferimento. In questi casi non bisogna fermarsi alla data di approvazione del bilancio, ma ricostruire il periodo effettivo cui si riferiscono consumi, servizi e oneri.

Esempio semplice: compro casa il 30 giugno. A ottobre viene approvato il consuntivo della gestione precedente e emerge un conguaglio. Se quel conguaglio riguarda spese maturate quando il venditore era ancora proprietario, l’acquirente potrebbe essere chiamato a pagare dal condominio, ma potrà poi chiedere il rimborso al venditore, salvo patti diversi. Se invece il conguaglio riguarda il periodo successivo al rogito, la spesa dovrà normalmente restare a carico del nuovo proprietario.

Lavori straordinari deliberati prima del rogito: chi paga?

Il tema più importante riguarda i lavori straordinari: rifacimento della facciata, tetto, lastrico solare, terrazzi, ascensore, impianti, colonne, cortili, autorimesse, opere di efficientamento, consolidamenti, ristrutturazioni delle parti comuni. Qui il criterio da applicare, nei rapporti interni tra venditore e acquirente, è molto rilevante.

Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, se dopo la delibera assembleare che ha disposto lavori di innovazione, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni viene venduta un’unità immobiliare, il costo dei lavori grava, salvo diverso accordo tra venditore e acquirente, su chi era proprietario al momento dell’approvazione della delibera. La delibera ha valore costitutivo dell’obbligazione, anche se le opere vengono eseguite o pagate dopo il rogito. La Cassazione lo ha ribadito anche con la sentenza n. 24236/2025. (Doctrine)

Questo significa che, se i lavori straordinari sono stati effettivamente deliberati prima del rogito, normalmente il costo resta a carico del venditore, anche se le rate vengono chieste quando l’acquirente è già proprietario e anche se sarà il nuovo proprietario a beneficiare materialmente dell’intervento. Il punto decisivo non è quando arriva il bollettino, né quando iniziano i lavori, né quando vengono pagate le imprese. Il punto decisivo è quando l’assemblea ha deliberato l’intervento e la relativa spesa.

Attenzione: non basta che “se ne fosse parlato” prima del rogito

Non ogni discussione assembleare fa nascere l’obbligo di pagamento. Questo è un passaggio da scrivere bene, perché nella pratica crea molte liti. Prima del rogito può essere accaduto che in assemblea si sia parlato genericamente di rifare la facciata, sistemare il tetto, sostituire l’ascensore o chiedere preventivi. Ma una cosa è discutere di lavori futuri; altra cosa è approvare effettivamente l’intervento e la spesa.

Non basta, quindi, che prima del rogito vi fossero state discussioni, preventivi, sopralluoghi, incarichi esplorativi o delibere meramente preparatorie. Bisogna verificare se vi sia stata una vera delibera di approvazione dei lavori, con assunzione dell’obbligazione di spesa. La giurisprudenza distingue proprio tra delibere preparatorie e delibere effettivamente costitutive dell’obbligo contributivo. (studioavvocatiroma.it)

Esempio: se prima del rogito l’assemblea ha soltanto deciso di raccogliere preventivi per il rifacimento della facciata, e la vera delibera di approvazione dei lavori arriva dopo il rogito, la spesa potrebbe gravare sull’acquirente. Se invece prima del rogito l’assemblea aveva già approvato l’esecuzione dei lavori e la relativa spesa, il costo dovrebbe normalmente restare a carico del venditore, salvo accordi diversi.

Gli accordi tra venditore e acquirente sono fondamentali, ma non sempre fermano il condominio

Nel preliminare e nel rogito le parti possono regolare in modo diverso la ripartizione delle spese condominiali. Possono stabilire che i lavori straordinari deliberati prima del rogito restino a carico del venditore; oppure che siano assunti dall’acquirente perché il prezzo ne tiene già conto; oppure ancora che le spese siano ripartite in una certa misura. Possono anche prevedere garanzie, trattenute sul prezzo, deposito somme, obblighi di rimborso e dichiarazioni specifiche sulle morosità condominiali.

Questi accordi sono molto importanti nei rapporti interni tra venditore e acquirente, ma non sempre sono opponibili al condominio. Se il condominio può chiedere il pagamento all’acquirente in base all’art. 63 disp. att. c.c., il patto contenuto nel rogito non impedisce necessariamente all’amministratore di agire verso il nuovo proprietario. Serve però all’acquirente per rivalersi poi sul venditore, se ha pagato somme che, secondo gli accordi, dovevano restare a carico di quest’ultimo. Anche questo principio è richiamato dalla giurisprudenza in materia di rapporti tra condominio, venditore e acquirente. (AvvocatoAndreani.it Risorse Legali)

Per questo, la clausola contrattuale non deve essere generica. Scrivere “le spese condominiali sono a carico del venditore fino al rogito e dell’acquirente da tale data” può non bastare, soprattutto quando ci sono lavori straordinari già deliberati, conguagli non ancora approvati o gestioni condominiali complesse. Meglio indicare espressamente quali spese sono note, chi le assume, cosa succede in caso di conguagli, chi paga i lavori deliberati ma non ancora eseguiti, e quali dichiarazioni rende il venditore.

La cosiddetta “liberatoria condominiale”: utile, ma non miracolosa

Prima di acquistare una casa in condominio, l’acquirente dovrebbe sempre pretendere dal venditore l’attestazione dell’amministratore sullo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e sulle eventuali liti in corso. L’art. 1130 n. 9 c.c. prevede infatti che l’amministratore debba fornire al condomino che ne faccia richiesta tale attestazione. (Brocardi)

È bene precisarlo: l’acquirente, prima del rogito, non è ancora condomino. Per questo, nella pratica, l’attestazione deve essere richiesta dal venditore all’amministratore e consegnata all’acquirente. Spesso viene chiamata “liberatoria”, ma il termine può essere fuorviante. Non è una garanzia assoluta contro qualsiasi spesa futura. È una fotografia della situazione risultante all’amministratore in quel momento: pagamenti, eventuali morosità, liti in corso, spese deliberate, lavori già noti secondo la documentazione condominiale.

Proprio perché non è uno scudo totale, l’attestazione va accompagnata da altri documenti: ultimi bilanci, piani di riparto, verbali assembleari, eventuali delibere su lavori straordinari, informazioni su fondi speciali, liti pendenti, preventivi approvati, contratti con imprese e situazioni di morosità. Chi compra casa controlla spesso mutuo, visure, conformità catastale e urbanistica, ma sottovaluta il condominio. È un errore: un appartamento può sembrare conveniente e nascondere migliaia di euro di spese già deliberate.

Cosa deve controllare l’acquirente prima di firmare

Prima del preliminare, o comunque prima del rogito, l’acquirente dovrebbe chiedere almeno cinque cose. La prima è l’attestazione dell’amministratore. La seconda è copia degli ultimi bilanci preventivi e consuntivi con i relativi riparti. La terza è copia dei verbali assembleari degli ultimi anni, soprattutto se si parla di lavori straordinari. La quarta è il dettaglio di eventuali morosità del venditore. La quinta è una clausola chiara nel contratto sulla ripartizione delle spese condominiali ordinarie, straordinarie, deliberate, maturate, da approvare o da conguagliare.

Se ci sono lavori straordinari, la clausola dovrebbe essere specifica. Bisogna indicare se i lavori sono già stati deliberati, chi li paga, se il prezzo di vendita ne tiene conto, se esistono rate non scadute, se è stato costituito un fondo speciale, se vi sono contestazioni con l’impresa, se sono previsti ulteriori esborsi. Quando l’importo è rilevante, si può valutare una trattenuta sul prezzo, un deposito, una garanzia o un obbligo espresso di rimborso entro un termine preciso.

Una buona clausola può evitare una causa. Una clausola generica può crearla.

Cosa deve dichiarare il venditore

Anche il venditore deve essere prudente. Se esistono morosità, liti condominiali, lavori già deliberati, fondi speciali, contestazioni con imprese, spese straordinarie imminenti o situazioni di gestione particolari, è meglio dichiararle chiaramente e disciplinarle nell’accordo. Nascondere o minimizzare una spesa rilevante può aprire un contenzioso successivo, soprattutto se l’acquirente dimostra che quella spesa era già nota o conoscibile al momento della vendita.

Il venditore, inoltre, ha interesse a fare in modo che l’amministratore riceva copia autentica del titolo di trasferimento, perché l’art. 63 disp. att. c.c. collega a tale trasmissione anche il limite della sua responsabilità solidale verso il condominio per i contributi maturati fino a quel momento. (Gazzetta Ufficiale)

In altre parole: vendere casa non significa automaticamente uscire da ogni rapporto con il condominio. Se il passaggio non viene comunicato correttamente e se restano contributi maturati prima della comunicazione, il venditore può continuare a essere coinvolto.

Se la richiesta arriva dopo il rogito, cosa bisogna fare?

Se l’amministratore chiede vecchie spese dopo l’acquisto, la prima cosa da evitare è la reazione istintiva. Non conviene rispondere semplicemente “non pago perché non ero proprietario”. Non conviene neppure pagare subito senza capire. Bisogna chiedere il dettaglio della richiesta: annualità, gestione, bilancio, riparto, verbale, data della delibera, scadenza delle rate, natura ordinaria o straordinaria della spesa, importi eventualmente già versati dal venditore, interessi e solleciti.

Poi bisogna confrontare quei documenti con il preliminare e con il rogito. Se la spesa rientra nella solidarietà verso il condominio, può essere opportuno pagarla per evitare un decreto ingiuntivo e ulteriori costi, ma contestualmente mettere in mora il venditore e chiedere il rimborso se la spesa era di sua competenza. Se invece la richiesta dell’amministratore non è documentata, è fuori dai limiti dell’art. 63, riguarda periodi non coperti dalla solidarietà o contiene importi non dovuti, va contestata in modo preciso.

La contestazione non deve essere generica. Bisogna scrivere, documenti alla mano, perché quella somma non è dovuta o perché, pur dovendo essere pagata al condominio, deve poi essere rimborsata dal venditore.

Attenzione al decreto ingiuntivo del condominio

Le spese condominiali non pagate possono trasformarsi rapidamente in un decreto ingiuntivo. L’art. 63 disp. att. c.c. consente all’amministratore, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anche senza preventiva autorizzazione dell’assemblea. (Gazzetta Ufficiale)

Per questo ignorare la richiesta dell’amministratore è quasi sempre sbagliato. Anche se l’acquirente ritiene che la spesa spetti al venditore, deve gestire subito il rapporto con il condominio. In alcuni casi la scelta più prudente sarà pagare e rivalersi. In altri sarà contestare formalmente. In altri ancora sarà coinvolgere subito il venditore e provare a chiudere la questione prima che diventi un contenzioso.

Il punto è non lasciare che una richiesta condominiale diventi, per inerzia, un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Se il venditore aveva dichiarato che era tutto pagato

Spesso nel rogito il venditore dichiara che le spese condominiali sono regolari, che non vi sono morosità, o che non sono state deliberate spese straordinarie non comunicate. Se dopo l’acquisto emerge il contrario, la posizione dell’acquirente può rafforzarsi. Naturalmente bisogna leggere bene la clausola: una dichiarazione specifica è molto diversa da una formula generica.

Se il venditore ha dichiarato il falso o ha taciuto circostanze rilevanti, l’acquirente può chiedere il rimborso delle somme pagate e, nei casi più gravi, valutare ulteriori profili di responsabilità. Ma anche qui servono prove: rogito, preliminare, attestazione dell’amministratore, verbali, bilanci, richiesta successiva del condominio, eventuali comunicazioni dell’agenzia immobiliare o del venditore, prova che la spesa fosse già maturata, deliberata o comunque nota prima della vendita.

Lavori straordinari, bonus edilizi e fondi speciali

Negli ultimi anni molte compravendite sono diventate più delicate a causa di lavori straordinari collegati a bonus edilizi, cappotti termici, facciate, superbonus, impianti, cessione del credito, sconti in fattura, stati di avanzamento, fondi speciali, contestazioni con imprese e varianti in corso d’opera. In questi casi la verifica deve essere ancora più seria.

Non basta chiedere: “ci sono lavori?”. Bisogna sapere se i lavori sono stati solo discussi o già deliberati; se è stato approvato un preventivo; se è stato scelto l’appaltatore; se esiste un contratto; se è stato costituito un fondo speciale; se ci sono rate già scadute; se sono previsti ulteriori importi; se il condominio ha contenziosi con l’impresa; se vi sono rischi legati a benefici fiscali o pratiche non ancora definite.

Un acquirente che entra in un condominio con lavori importanti in corso deve sapere esattamente quale situazione sta acquistando. Non sta comprando solo un appartamento: sta entrando in una comunità condominiale con decisioni già prese, debiti, crediti, possibili liti e obbligazioni future.

Il ruolo del notaio e dell’avvocato

Il notaio ha un ruolo essenziale nella stipula, ma non bisogna pensare che ogni rischio condominiale venga automaticamente eliminato dal rogito. La parte negoziale dell’operazione deve essere preparata prima. Se ci sono lavori straordinari, morosità pregresse, conguagli o situazioni poco chiare, è opportuno affrontarle già nel preliminare, perché spesso è lì che si decide davvero la sorte economica dell’affare.

Una clausola scritta male nel preliminare può trascinarsi nel rogito. Una dichiarazione generica può lasciare spazio a interpretazioni opposte. Una mancata richiesta all’amministratore può far emergere il problema quando ormai il prezzo è stato pagato e l’immobile è stato trasferito. Nelle compravendite immobiliari, il condominio non è un dettaglio: è una parte importante dell’acquisto.

Mediazione: perché può essere la soluzione più utile

Quando nasce una lite sulle spese condominiali dopo la vendita, spesso ci sono più soggetti coinvolti: acquirente, venditore, amministratore, condominio, talvolta agenzia immobiliare, impresa dei lavori o altri condomini. Una causa può diventare lunga, costosa e sproporzionata rispetto all’importo, soprattutto se bisogna ricostruire bilanci, verbali, delibere, riparti e clausole contrattuali.

Le controversie in materia di condominio rientrano tra quelle per le quali la mediazione è condizione di procedibilità. Se invece la lite riguarda esclusivamente la rivalsa tra venditore e acquirente in base al rogito o al preliminare, bisogna verificare la domanda concreta; in ogni caso, la mediazione resta spesso lo strumento più adatto per chiudere rapidamente la questione. (ADR Center)

In mediazione si può fare quello che una causa spesso non consente in tempi utili: mettere tutti i documenti sul tavolo, distinguere le spese dovute al condominio da quelle da rimborsare tra venditore e acquirente, concordare un pagamento, evitare il decreto ingiuntivo, regolare la rivalsa, prevedere una transazione e chiudere il problema senza trasformare una spesa condominiale in una guerra dopo la compravendita.

È uno di quei casi in cui la mediazione non è una formalità. È lo spazio naturale della soluzione. Perché il problema, quasi sempre, non è fare una battaglia di principio: è capire chi deve pagare cosa, in quali tempi, con quali documenti e con quali garanzie.

Gli errori da evitare

Il primo errore è comprare senza chiedere l’attestazione dell’amministratore e senza leggere i verbali assembleari. Il secondo è ignorare i lavori straordinari solo perché non sono ancora iniziati. Il terzo è accontentarsi di clausole generiche nel preliminare o nel rogito. Il quarto è pensare che, se la spesa è precedente al rogito, il condominio non possa mai chiederla all’acquirente. Il quinto è pensare l’opposto, cioè che tutto ciò che chiede l’amministratore debba restare definitivamente a carico del nuovo proprietario. Il sesto è pagare senza conservare prova e senza mettere in mora il venditore quando la spesa spettava a lui. Il settimo è ignorare la richiesta dell’amministratore fino al decreto ingiuntivo.

La regola pratica è semplice: prima si capisce se il condominio può chiedere quella somma; poi si stabilisce chi, tra venditore e acquirente, debba sopportarla definitivamente. Sono due piani diversi e vanno tenuti separati.

Conclusione

Chi compra una casa in condominio può trovarsi a dover pagare spese riferite anche a gestioni precedenti, perché la legge prevede una responsabilità solidale dell’acquirente con il venditore per l’anno in corso e quello precedente. Ma questa responsabilità verso il condominio non significa automaticamente che la spesa debba restare definitivamente a carico dell’acquirente. Nei rapporti interni bisogna verificare periodo di competenza, natura della spesa, data della delibera, clausole del rogito, dichiarazioni del venditore e documenti condominiali.

Per le spese ordinarie conta il periodo cui si riferiscono. Per i conguagli bisogna ricostruire la gestione. Per i lavori straordinari, salvo diverso accordo, è normalmente decisiva la delibera che approva l’esecuzione dell’intervento e fa nascere l’obbligazione di spesa. Se quella delibera è precedente al rogito, il costo tende a gravare sul venditore; se è successiva, può gravare sull’acquirente. Ma ogni caso va verificato sui documenti, evitando automatismi.

In sintesi: se dopo l’acquisto l’amministratore chiede vecchie spese condominiali, non bisogna né rifiutare automaticamente né pagare alla cieca. Bisogna chiedere bilanci, riparti, verbali, attestazione dell’amministratore e rogito; poi distinguere il rapporto con il condominio dal rapporto con il venditore. E quando la lite nasce, la mediazione è spesso il modo più rapido e intelligente per evitare che una spesa condominiale diventi una causa lunga, costosa e sproporzionata.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

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Meglio mediare!

Il conflitto? Meglio mediare. Nel programma Economia di Radio InBlu, Luca Tantalo di ADR Center racconta come la mediazione può aiutare a ridurre i ricorsi in Tribunale e alleggerire così il sistema Giustizia.
Ascolta qui la puntata: https://www.radioinblu.it/2021/05/15/inblu-leconomiail-conflitto-meglio-mediare-lalgoritmo-della-sostenibilita/

L’ambito della mediazione andrebbe ampliato, non ridotto

Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, l’articolo del dott. Leonardo D’Urso, già pubblicato su http://www.mondoadr.it/

La riforma del processo civile proposta dal Ministro Alfonso Bonafede contiene una drastica riduzione delle materie in cui è prevista la partecipazione ad un primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità pari a 55.000 procedure in meno che rappresentano circa il 40% delle istanze di mediazione. Per circa 39.000 procedure, la motivazione adottata è la scarsa adesione di banche, assicurazioni e ospedali alle procedure di mediazioni. Al contempo, circa 16.000 procedure che registrano il più alto tasso adesione e successo sullo scioglimento delle comunioni, rientranti nell’ambito delle divisioni e successioni, sarebbero sorprendentemente eliminate e affidate a notai e avvocati iscritti al registro dei delegati alle vendite con una procedura che non ha nulla a che vedere con la mediazione. Di contro, il Ministro Bonafede propone un’estensione del primo incontro in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione che nel 2018 hanno registrato rispettivamente nei tribunali 1.067 nuove procedure e 1.131.

Un’attenta lettura delle statistiche degli ultimi sei anni, insieme all’esperienza quotidiana dei 24.014 mediatori, dei 594 organismi di mediazione (Ordini forensi e Camere di Commercio in primis) con migliaia di sedi operative accreditate dal Ministero della Giustizia e con oltre 2.000 dipendenti che svolgono un importante funzione di segretaria, suggerirebbe esattamente il contrario.

Solo il primo incontro è obbligatorio. La prosecuzione è sempre volontaria

Occorre innanzitutto fare una premessa importante che ancora sfugge a molti anche del settore. Da sei anni l’Italia sperimenta come condizione di procedibilità, in un circoscritto ambito del contenzioso civile, la partecipazione obbligatoria ad un primo incontro di mediazione in cui le parti assistite dai loro avvocati possono scegliere volontariamente di iniziare un percorso di mediazione ovvero di ricorrere immediatamente in tribunale. Questo incontro iniziale deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza e nella maggioranza dei casi ad un costo fisso di 40 euro. Questa procedura, considerata una best practice a livello internazionale, non può certo essere definita superficialmente come “mediazione obbligatoria”. Gli organismi di mediazione svolgono questo primo incontro chiaramente al di sotto dei costi vivi e i mediatori, nella stragrande maggioranza avvocati, offrono gratuitamente la loro prestazione professionale. Inoltre, se le parti hanno diritto al gratuito patrocinio, il mediatore e gli organismi devono svolgere l’intera procedura di mediazione gratuitamente senza alcun rimborso da parte dello Stato. Forse, questa è l’unica legge italiana che obbliga professionisti e imprese a lavorare gratuitamente.

Dal 2013 il contenzioso in tribunale è diminuito del 40% nelle materie con il primo incontro obbligatorio (con esclusione delle bancarie)

Fatta questa doverosa premessa, su 516.365 procedure di contenzioso civile e commerciale vertenti su diritti disponibili (escludendo quindi la volontaria giurisdizione, esecuzioni, lavoro, famiglia, fallimenti, etc…) presso gli uffici dei giudici di pace e tribunali, solo in circa il 13% di queste procedure è previsto la partecipazione al primo incontro di mediazione. Ebbene, in queste materie indicate nel comma 1bis dell’art. 5 del Dlgs. 28/2010, le sopravvenienze nei tribunali sono diminuite del 40% (da 88.594 procedure nel 2013 a 52.750 nel 2018 con l’esclusione delle materie bancarie di cui diremo in seguito) contro una diminuzione media del contenzioso nello stesso periodo di circa il 25%. Non c’è dubbio che la partecipazione al primo incontro di mediazione ha avuto quindi un effetto deflattivo notevolmente superiore alla media.

Numero di accordi di mediazione crescenti, anche con istanze di mediazione in leggera diminuzione

Altro dato significativo poco considerato è l’andamento del numero degli accordi di mediazione crollati nel periodo 2012/2013 post-sentenza della Cassazione e repentinamente aumentati nel 2014, a seguito dell’introduzione del primo incontro, fino a sfiorare i 20.000 accordi l’anno scorso nonostante il numero di istanze di mediazione in leggera diminuzione. A questi occorre aggiungere circa un altro 15/20 per cento di accordi trovati al di fuori della procedura di mediazione in procedure apparentemente negative.

Fonte: Elaborazione dati del Ministero della Giustizia (numero di definizioni moltiplicato per le percentuali di comparsi e per le percentuali di accordi)

Di fronte all’evidenza di questi dati, la scelta più razionale sarebbe quella di compiere un passo ulteriore. Estendere la partecipazione al primo incontro di mediazione ad altre materie che si prestano in particolar modo alla mediazione come il contenzioso contrattuale (pari a 91.857 casi nel 2018), alla responsabilità extra contrattuale (38.768 casi) e alle poche migliaia di competenza del tribunale delle imprese.

Come risolvere il problema delle mediazioni bancarie

Il Ministro Bonafede ha ragione nell’affermare che la mediazione nel contenzioso bancario, assicurativo e nella responsabilità medica non ha dato buoni risultati rispetto alle altre materie. Il motivo è nella generale indisponibilità di banche, assicurazioni e strutture sanitarie ad aderire al primo incontro e spesso nel proseguire nella procedura. La soluzione quindi non è di eliminare queste materie sottraendo la possibilità ai cittadini e imprese di incontrare entro 30 giorni rappresentanti di banche, degli ospedali e delle loro assicurazioni. Al contrario, occorrerebbe vincolare le grandi aziende (come appunto banche e assicurazioni) che offrono prodotti e servizi ai consumatori ad aderire alle procedure di mediazione e ADR previste dalle varie normative tramite la presenza di un funzionario a conoscenza del caso e con pieni poteri di transigere. L’esperienza di successo della mediazione obbligatoria dei Corecom nel contenzioso in materia di telefonia costituisce un modello da replicare in altri settori del consumo. Al contempo, sia nel contenzioso bancario che in quelle sanitario occorrerebbe introdurre la possibilità di utilizzare le perizie tecniche prodotte durante la procedura di mediazione anche nel successivo possibile giudizio.

Richiesta di un tavolo permanente con gli operatori delle ADR

Per tutte queste ragioni, ci si augura che il Ministro della giustizia possa indire urgentemente un tavolo tecnico permanente con gli operatori della mediazione per affrontare i problemi e monitorare i risultati e conseguentemente, ai sensi della normativa vigente e non attuata, riferire al più presto alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dal primo incontro di mediazione.

 

 

 

 

 

Perchè faccio il Mediatore?

Ultimamente i miei articoli iniziano sempre con “perché”. In questo caso, è una domanda che mi sono posto recentemente e che mi ha fatto anche qualche collega Avvocato (lo so, lo so, in teoria si dovrebbe scrivere in minuscolo, ma per me Avvocato si scrive con la A maiuscola).

Molti mi hanno chiesto, infatti, perché amo tanto fare il Mediatore, cercare di mettere d’accordo le parti, risolvere questioni annose e spinose, evitando il ricorso alla via giudiziaria con tutto ciò che essa comporta in termini di tempo e di spesa.

La domanda, effettivamente, è lecita. Basti dare un’occhiata alle tabelle previste per le indennità di mediazione, fissate dal Ministero, e alle quali si attengono gli Organismi.

Eccole qui:

TABELLA FORMULATA CON LA RIDUZIONE PREVISTA
PER LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA e applicata A TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE
Valore della lite
determinata in base al c.p.c.
Prosecuzione
della mediazione

(per parte)
Aumento
per il successo
(per parte)
Oltre  € 5.000.001 € 4.600 € 2.300
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 2.600 € 1.300
Da € 500.001 a € 2.500.000 € 1.900 € 950
Da € 250.001 a € 500.000 € 1.000 € 500
Da € 50.001 a € 250.000 € 660 € 250
Da € 25.001 a € 50.000 € 395 € 150
Da € 10.001 a € 25.000 € 235 € 90
Da € 5.001 a € 10.000 € 155 € 60
Da € 1.001 a € 5.000 € 85 € 32
Fino a € 1.000 € 40 € 15
Indeterminabile sup. € 50.000 € 660 € 250
Indeterminabile inf. € 50.000 € 395 € 150

Si deve anche tenere presente che, di queste indennità, il mediatore riceve solo una percentuale, che varia da Organismo a Organismo (e sempre che le Parti paghino regolarmente). Ora, proviamo a fare un esempio su una mediazione di valore tra 5 e 10 mila euro: ammettendo e non concedendo che si sia arrivati al successo, le parti pagheranno (sempre che paghino, perché spesso capita anche il contrario), 215 € ciascuna, per un totale di 430 euro; di questi, il Mediatore prende una percentuale come detto variabile, ma che difficilmente supera il 50%. Si deve però considerare che una mediazione può durare ore, ma anche più incontri di varie ore; quindi, alla fine, il Mediatore può lavorare ore o giorni, per incassare – se tutto va bene – 215 €, dopo avere faticato, spiegato alle Parti come funziona la procedura, i vantaggi dell’accordo e gli svantaggi del mancato accordo, dopo aver combattuto con gli Avvocati e dopo avere anche scritto l’accordo stesso.

Possiamo quindi escludere che il sottoscritto e tanti altri lo facciano per i lauti guadagni, che non ci sono.

Allora perché lo facciamo? Ve lo spiego subito: perché la soddisfazione che si prova quando siamo riusciti ad aiutare le parti a trovare un accordo, magari ad “allargare la torta”, o addirittura a riconciliarsi, non ha prezzo. E perchè la Mediazione funziona, eccome se funziona. Perché iniziative come quella dell’Università e del Tribunale di Firenze, o della Competizione Italiana di Mediazione (https://www.camera-arbitrale.it/it/Mediazione/CIM.php?id=499) e tante altre, ci danno speranza e ci fanno capire che siamo sulla strada giusta, dopo tante difficoltà, parecchio scetticismo dovuto all’ignoranza e qualche insulto.

La mediazione diventa obbligatoria senza limiti temporali!

Un emendamento del relatore al DL 50/2017 (Manovra correttiva), su input del Ministero della Giustizia, rende permanente l’obbligo preventivo di mediazione nelle materie di cui all’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/10.

L’emendamento cancella la fase transitoria della mediazione, rendendola stabile e definitiva, e introduce l’obbligo per il ministero della Giustizia, a partire dal prossimo anno, di riferire annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’istituto deflattivo del contenzioso.

Un’ottima notizia, visti i risultati più che buoni conseguiti in questi anni di sperimentazione; superata questa fase transitoria, sicuramente la disciplina andrà a regime in modo ancora più proficuo, tanto che si auspica l’allargamento delle materie cosiddette “obbligatorie”, per esempio a tutta la contrattualistica, in cui potrebbe sicuramente avere dei risultati eccellenti.

La mediazione non funziona, non serve a niente, è una perdita di tempo, un ingiusto balzello!!! (Attenzione: titolo fortemente provocatorio)

La mediazione non funziona, non serve a niente, è una perdita di tempo, un ingiusto balzello!!!

Infatti, tra ieri e oggi quattro prosecuzioni con accordo pressoché certo,  e due accordi di cui uno con dieci parti. Tra queste ultime, due condomini e i proprietari di una strada adiacente che hanno creato un supercondominio per sistemare i danni e il pericolo provenienti da una collina semifranata a seguito di “bomba d’acqua”….non voglio nemmeno pensare a quanto sarebbe durata e a cosa avrebbero ottenuto in causa.

In settimana, solo prosecuzioni con accordo molto probabile, ma anche tanti altri accordi. E devo dire, sempre con la collaborazione dei miei colleghi Avvocati (con la A maiuscola). Soluzioni creative, allargamento della torta, lavoro di squadra con tutti in un ambiente sereno. In una mediazione per il mancato pagamento di canoni di locazione, una parte chiedeva di riavere indietro il deposito cauzionale e dei danni, l’altra voleva il pagamento di due canoni non pagati: ebbene, sapete come abbiamo chiuso? Contratto risolto, nessuno paga l’altra parte, ma ognuna di loro ha versato dei soldi (ho la prova!) ad associazioni benefiche….in causa avrebbero probabilmente perso tutte e due, viste le rispettive situazioni personali e finanziarie.

Lo Stato dovrebbe dare ai mediatori un ottimo stipendio fisso per quello che gli facciamo risparmiare, altro che quelle tabelle che sfiorano l’elemosina.

E dovrebbe allargare le materie. Subito.

IL 18 MAGGIO A ROMA LA TAVOLA ROTONDA “LA MEDIAZIONE COMMERCIALE. LE NUOVE FRONTIERE DELLA GIURISPRUDENZA”

Il convegno La mediazione civile e commerciale. Le nuove frontiere della giurisprudenza
che si terrà Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 15 alle 19 in Roma – Aula Magna della Chiesa Valdese – Via P. Cossa, 40, organizzato dal Comitato ADR & Mediazione, ha ottenuto, dopo quelli dell’Ordine degli Avvocati, l’attribuzione di 4 crediti formativi anche dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Vi aspettiamo!

Programma convegno immagine

Convegno La mediazione civile e commerciale. Le nuove frontiere della giurisprudenza – 18 MAGGIO 2016 – SAVE THE DATE

Il Comitato ADR & Mediazione è orgoglioso di presentare la tavola rotonda, organizzata grazie alla preziosa collaborazione di Maria Cristina Biolchini, Maria Rosaria Di Chio, Lorenza M. Villa, Pietro Elia e Andrea Ceccobelli, dal titolo “La mediazione civile e commerciale. Le nuove frontiere della giurisprudenza”.

L’evento, di particolare importanza alla luce degli interessanti interventi della giurisprudenza in materia, si terrà a Roma il 18 maggio, presso l’Aula Magna della Chiesa Valdese – Via P. Cossa, 40, e vedrà la partecipazione di illustri ospiti quali Marco Marinaro, Massimo Moriconi, Maria Agnino, Alberto Mascia e Fabio Valerini. La partecipazione è gratuita. Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Roma. La prenotazione è obbligatoria e si effettua esclusivamente via e mail all’indirizzo: info@comitatoadrmediazione.it. Vi aspettiamo numerosi!

Programma convegno immagine

A ROMA IL 5 MAGGIO IL CONVEGNO SU PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ADR

Si svolgerà a Roma il prossimo 5 maggio, nella prestigiosa sala della Promoteca in Campidoglio, un interessante convegno su “Pubblica Amministrazione e ADR: obblighi normativi, orientamenti giurisprudenziali, evoluzioni legislative”.

Il convegno è organizzato da Adr Center, organismo iscritto al n. 1 del registro presso il Ministero, in collaborazione con Gianni – Origoni – Grippo – Cappelli & Partners e Roma Capitale.

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LA NUOVA NEWSLETTER DI UNAM

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NEWSLETTER – FEBBRAIO 2016

L’inizio del 2016 ha visto il consolidarsi, nelle mediazioni delegate, di quel principio di effettività della mediazione quando questa è condizione di procedibilità dell’azione, che è stato fissato dal Tribunale di Firenze ed esemplificato nella famosa ordinanza della dottoressa Luciana Breggia del 2014 e che via via si è esteso a macchia d’olio nelle pronunce dei giudici di Tribunale italiani.
Tra le varie pronunce in tema la più rilevante è la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, che ripercorre nella motivazione tutte le argomentazioni dell’ordinanza suddetta ed ha destato interesse tra gli operatori del settore anche perché si pone in contrasto con la recente pronuncia di legittimità in cui era stato stabilito in capo a quale soggetto fosse l’onere di attivazione del procedimento in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Già all’indomani della nota sentenza della Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 24629/15, pubblicata il 3 dicembre 2015), che aveva disciplinato le conseguenze del mancato esperimento della mediazione obbligatoria nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ponendo l’improcedibilità a carico dell’opponente, ci sono state le prime pronunce di merito difformi, provenienti dal Foro fiorentino (Trib. Firenze ord. 17/1/16 – G. Dott. Riccardo Guida; Trib. Firenze ord. 16/2/16 – G. Dott.sa Breggia) e che pongono quindi in capo all’opposto l’onere di attivare la mediazione dopo l’udienza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto. Pronunce interne al giudizio, queste ultime, quindi suscettibili di dettare regole che porteranno conseguenze a seconda di come le parti seguiranno le indicazioni dei magistrati.

Il Tribunale di Busto Arsizio in contrasto con la Corte di Cassazione
Tra queste pronunce però si inserisce una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il tre febbraio scorso dalla III sezione, giudice dott.sa Eugenia Pupa (leggi qui: https://gallery.mailchimp.com/47a66c495fa2c69d15132e704/files/sentenza_Busto_Arsizio.pdf), che comporta conseguenze definitive a carico della parte opposta .
Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario contro un correntista, il magistrato aveva inviato le parti in mediazione nel corso dell’udienza preposta, non si evince dal tenore della sentenza se ponendo a carico di una delle parti l’onere di attivazione del procedimento o se disponendo semplicemente per l’invio in mediazione con la concessione dei termini.
Le parti avevano avviato la mediazione e nel corso del primo incontro l’istituto di credito opposto si era limitato a dichiarare che non sussistevano i presupposti per proseguire nella mediazione.
La sentenza non entra nel merito della causa, decidendo in via preliminare per l’ “improcedibilità della domanda monitoria.”
La sentenza esamina compiutamente l’iter logico percorso dal giudice di legittimità nella motivazione della sentenza n. 24629 succitata, per confutarne dettagliatamente le conclusioni, soprattutto dal punto di vista della compatibilità costituzionale con il principio di cui all’art. 24: “…in quanto appare ricollegare l’onere di intraprendere la mediazione alla scelta della parte di instaurare un giudizio di opposizione avverso un provvedimento reso in assenza di contraddittorio e sulla base di un’istruzione sommaria, quasi come se la mediazione fosse una sorta di sanzione nei confronti di chi agisce in giudizio”.
La motivazione è esaustiva anche dal punto di vista dell’illustrazione circa il principio di effettività della mediazione, e riprende i punti salienti fissati dalla dottoressa Breggia.
Il magistrato conclude infine disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ribadendo che: ”il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione comporta l’improcedibilità non già dell’opposizione, bensì della domanda monitoria.”

Tribunale di Verona ordinanza del 18/12/15 – Giudice Dott. Massimo Vaccari
In questa ordinanza (leggi qui:https://gallery.mailchimp.com/47a66c495fa2c69d15132e704/files/Tribunale_Verona_18_12_15.pdf ) il magistrato affronta la questione della condizione di procedibilità in procedimenti oggettivamente e soggettivamente complessi, rilevando incidentalmente come non sia affatto pacifico che la mediazione obbligatoria sia applicabile anche a processi, come quello in oggetto, che vede degli attori principali, degli intervenuti e dei terzi chiamati, con pluralità di domande, anche da parte dei soggetti intervenuti.
La conclusione è che la mediazione – demandata – diviene condizione di procedibilità anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai terzi chiamati e dall’attore in forma di reconventio reconventionis, soprattutto nel caso in specie, ove la domanda o le domande cumulate non vanno ad aggiungersi alla domanda principale che già sia stata sottoposta a mediazione, poiché anzi era stata eccepita dal terzo chiamato proprio la mancata attivazione del procedimento obbligatorio. Nella fattispecie in esame si deve quindi senz’altro estendere la mediazione alle domande cumulate, che tutte devono fare parte del procedimento mediatorio.

Tribunale di Mantova ordinanza del 22/12/15 – Giudice Dott. Mauro Bernardi
Il Tribunale di Mantova (leggi qui: https://gallery.mailchimp.com/47a66c495fa2c69d15132e704/files/Tribunale_Mantova_22_12_15.pdf) torna sulla questione del momento processuale idoneo ad irrogare la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 28/10, che pone a carico della parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo il pagamento di una somma pari al contributo unificato relativo a quel procedimento. Per il Giudice dott. Bernardi, dato che la sanzione è scollegata dalla soccombenza nella causa, può essere disposta anche alla prima udienza a mezzo di ordinanza. Il magistrato illustra nella decisione i passaggi logico–giuridici che lo hanno portato a questa conclusione. La decisione ha dei precedenti: per esempio, ricordiamo il Tribunale di Firenze, III sezione, giudice Riccardo Guida, che commina la sanzione – a carico dell’Istituto bancario convenuto – già con l’ordinanza (del 3/6/15: leggi qui) con cui concede alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. .
La pronuncia in esame ci offre l’occasione per riflettere sull’importanza che avrebbe avuto questa previsione introdotta nel 2011 col Decreto Legge n. 138/11, detto ‘manovra bis’, e purtroppo caducata dalla conversione in legge. Con questo decreto fu introdotta per la prima volta sia la previsione di una sanzione da irrogare per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione, sia il momento in cui questa doveva essere comminata (già alla prima udienza, con la seguente dizione): “Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva…Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il passaggio fu inserito all’interno del comma n. 4 bis, dell’art. 8, del D. Lgs. n. 28/10.
Successivamente, in occasione della conversione in legge del Decreto, la prima parte della previsione fu espunta, e rimase solo la sanzione propriamente detta: “All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” (art.35-sexies legge n.148/11 di conversione del decreto legge n. 138/11).
In pratica, di quella parte del comma 4 bis dell’art. 8 D. Lgs n. 28/10, il primo periodo è rimasto in vigore solo sessanta giorni, cioè solo il tempo della conversione in legge della ‘manovra bis’, ma nonostante questo fugace passaggio ha evidentemente lasciato il segno in qualche magistrato che infatti ancora utilizza questa che è comunque rimasta una possibilità, anche se non più un automatismo, rimesso alla valutazione del giudice.
E invero questa possibilità conferisce un potere formidabile alla sanzione, perché separandola dalla finale condanna alle spese, di cui costituirebbe solo una minima parte finendo col (con)fondersene, evidenzia in modo molto più efficace alla parte che non ha partecipato alla mediazione le conseguenze del suo agire.

Tribunale di Civitavecchia ordinanza del 15/1/16 – Giudice Dott.sa Maria Flora Febbraro
Si estende nel Foro di Civitavecchia l’orientamento relativo al principio di effettività, già sostenuto da alcuni magistrati. La dottoressa Maria Flora Febbraro in un’ordinanza del 15 gennaio 2016 (leggi qui: https://gallery.mailchimp.com/47a66c495fa2c69d15132e704/files/Tribunale_Civitavecchia_15_1_16.pdf), rilevato che la procedura di mediazione, prevista quale condizione di procedibilità della domanda, “è stata esperita dagli attori e dagli interventori ma non si è conclusa non essendo iniziata dopo il primo incontro“, dispone la prosecuzione del procedimento di mediazione, rinviando la causa.

Tribunale di Verona sentenza del 16/2/16 – Giudice Dott. Massimo Vaccari
La sentenza (leggi qui: https://gallery.mailchimp.com/47a66c495fa2c69d15132e704/files/Tribunale_Civitavecchia_15_1_16.pdf) si occupa di una domanda relativa a una somma di denaro a titolo di compenso professionale o risarcimento danni, quindi al di fuori dell’area della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.
Il giudice commina la sanzione alla parte chiamata che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, nonostante la volontarietà del procedimento, sulla base della considerazione che la sanzione è prevista all’interno di una norma – l’art. 8, comma 4 bis, secondo periodo – “che regola il procedimento di mediazione in generale.”
Inoltre, il magistrato esamina le prove anche alla luce della mancata partecipazione dei chiamati al procedimento – ex art. 116 c.p.c. – al fine di trarre argomenti, a favore dell’attore, dalla mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione. Anche se poi la decisione finale non ne sopporta alcuna conseguenza, poiché “le risultanze fin qui illustrate … non possono essere sovvertite da – quel – solo argomento di prova”.
Il magistrato infine esamina anche la mancata accettazione, da parte dei convenuti vittoriosi, della proposta conciliativa da lui stesso formulata in corso di causa e accettata dall’attore, anche in questo caso non facendone seguire una condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., dato che la sentenza non riconosce nessuna somma a carico di coloro che hanno rifiutato la proposta di cui all’art.185 bis c.p.c., e quindi è evidente il giustificato motivo dei convenuti.
Questo provvedimento è rilevante perché denota una reale conoscenza ed un’attenzione particolare alle procedure di composizione alternativa delle controversie in generale, anche se, verosimilmente, il motivo principale per cui sarà ricordata è l’applicazione della sanzione per la mancata partecipazione al procedimento in un caso di mediazione volontaria.

Tribunale di Roma ordinanza del 25/1/2016 – Giudice Dott. Massimo Moriconi
Questa ordinanza (leggi qui: https://gallery.mailchimp.com/47a66c495fa2c69d15132e704/files/Tribunale_di_Roma_25_1_16.pdf) del dott. Moriconi tratta del principio di riservatezza, per sottolineare come questa non operi “per espressa disposizione di legge contro la volontà della parte dichiarante”. Pertanto, secondo il magistrato, qualora lo richieda la parte che non intende proseguire nella mediazione, il mediatore dovrà verbalizzare le ragioni addotte dalla stessa parte a supporto del suo rifiuto. In tal modo il giudice le potrà valutare alla luce del giustificato motivo. In mancanza di tali dichiarazioni il giudice non potrà valutare le ragioni delle parti non aderenti alla mediazione vera e propria, e di conseguenza sarà automatica la valutazione negativa della mancata partecipazione.
Il Tribunale di Roma sposta quindi il momento dell’allegazione delle motivazioni per non procedere alla mediazione facendolo retroagire dal processo alla mediazione. Ma, senza entrare nel merito della discussione sulla partecipazione al solo primo incontro o alla mediazione nella sua interezza, notiamo che la legge condanna la parte “costituita” che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento, quindi la dizione dell’art.8 comma 4 bis fa pensare che la parte che si costituisca in giudizio possa allegare fatti a sua discolpa rilevanti in merito alla mancata partecipazione.
Se disattende il contenuto di questa ordinanza il mediatore rischia invece di far condannare la parte che un giustificato motivo lo aveva, e voleva anche che fosse inserito nel verbale di mediazione, poiché non sarebbe consentito poi allegarlo in giudizio.
Una responsabilità per i mediatori, che si dovranno barcamenare tra la necessità di non penalizzare le parti e il pericolo che il verbale di mediazione divenga uno strumento distorto sottratto alla loro autonomia.
Una seconda raccomandazione contenuta nell’ordinanza è che i mediatori mettano al corrente le parti in mediazione delle novità e degli indirizzi della giurisprudenza recente in ambito di mediazione, e questo e senz’altro condivisibile oltre che di stimolo per i mediatori che avranno una ragione in più per tenersi costantemente aggiornati.

Commissione ADR del C.N.F.
Il 2 marzo p.v. è convocata la prima seduta della Commissione ADR del C.N.F. in composizione ‘allargata’ (qui).
Faremo il possibile per darvi conto dello svolgimento dei relativi lavori nelle prossime NL.

Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense.
Al Coordinamento della Conciliazione Forense – associazione nata nel 2008 con lo scopo di coordinare le iniziative di Ordini, Associazioni ed Unioni Forensi nel campo della risoluzione alternativa delle controversie ed, in particolare, della conciliazione – hanno ad oggi aderito gli Ordini di Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Bassano del Grappa, Bergamo, Brescia, Bologna, Bolzano, Busto Arsizio, Crema, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Ivrea, L’Aquila, Latina, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza, Nocera Inferiore, Nola, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Pinerolo, Pordenone, Prato, Roma, Ravenna, Rossano, Rovereto, Spoleto, Teramo, Terni, Tivoli, Trento, Treviso, Venezia, Verbania e Verona.
I prossimi 7 e 8 aprile i delegati degli Ordini aderenti parteciperanno alla XVI Assemblea nazionale del Coordinamento che si terrà in Bologna ove potrebbe intervenire anche il Ministro della Giustizia.

UNAM – UNIONE NAZIONALE AVVOCATI per la MEDIAZIONE è l’Unione dei professionisti del mondo forense e dei giuristi d’impresa che sostengono e promuovono la negoziazione, la mediazione e le metodologie consensuali in genere, quali modalità privilegiate e appropriate di risoluzione delle controversie.
Lo scopo principale che si pone UNAM è quello di promuovere e diffondere, in ambito forense e professionale, una cultura della risoluzione consensuale del contenzioso, attraverso principalmente il ricorso alla mediazione ed alla negoziazione diretta tra le parti, assistite da un avvocato.
UNAM si pone altresì i seguenti ulteriori obiettivi:
– costituire una rete di professionisti del mondo forense particolarmente sensibili, avvezzi e preparati alla risoluzione consensuale e negoziale delle controversie, identificabili per la loro stessa appartenenza ad UNAM;
– approfondire, studiare ed elaborare modelli avanzati di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché percorsi formativi per professionisti che vogliano proporsi come esperti di questo approccio;
– promuovere ed implementare, nel pieno rispetto del quadro normativo e deontologico forense, una forma di specializzazione per tutti gli avvocati che siano interessati a pubblicizzare la loro peculiare propensione ed esperienza per la risoluzione consensuale e negoziale delle controversie.

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