Tribunale di Taranto, sentenza 18 settembre 2026, n. 1725; Tribunale di Teramo, sentenza 21 settembre 2026, n. 972
La mediazione si conclude senza accordo, la controversia prosegue in giudizio e una delle parti ottiene una decisione favorevole. È possibile recuperare anche quanto speso per il tentativo obbligatorio? Due recenti pronunce dei Tribunali di Taranto e Teramo consentono di affrontare una questione di immediata rilevanza pratica, distinguendo due voci che troppo spesso vengono confuse: il compenso dovuto al difensore per l’assistenza prestata nella mediazione e gli importi corrisposti all’organismo per lo svolgimento della procedura. Le decisioni, lette insieme, indicano inoltre l’importanza di documentare puntualmente gli esborsi e di formulare una richiesta di liquidazione coerente con l’attività effettivamente svolta.
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1725/2026, ha definito una controversia relativa al pagamento di compensi professionali a un avvocato nei confronti di un ente locale. Prima del giudizio il professionista aveva promosso una mediazione obbligatoria, conclusa negativamente a causa della mancata partecipazione dell’ente convocato. Accolta la domanda, il Tribunale ha posto a carico del soccombente anche i costi della fase mediativa: 1.323 euro per l’assistenza professionale, in applicazione dell’art. 20, comma 1-bis, del D.M. 55/2014, e 190,32 euro per gli esborsi della procedura, risultati documentalmente provati. Non si tratta, quindi, di un rimborso automatico conseguente al semplice esito negativo della mediazione, ma di una liquidazione collegata alla regolamentazione delle spese del giudizio e alla prova delle somme effettivamente sostenute.
La sentenza n. 972/2026 del Tribunale di Teramo affronta lo stesso problema nell’ambito di una controversia locatizia, dopo un’opposizione alla convalida di sfratto, il mutamento del rito e l’esperimento della mediazione obbligatoria. Il giudice ha riconosciuto alla parte vittoriosa 444 euro, oltre accessori, per l’attività del difensore relativa all’avvio del procedimento di mediazione, attribuendo dunque autonomo rilievo economico all’assistenza prestata in quella fase. Non ha invece liquidato i costi di avvio richiesti dalla parte perché mancava la documentazione del loro effettivo pagamento. La differenza rispetto al caso di Taranto non dipende da un contrasto sull’astratta recuperabilità degli esborsi: in un giudizio la prova c’era, nell’altro no.
Le due decisioni offrono un’indicazione utile per l’avvocato sin dall’avvio della procedura. È opportuno conservare la domanda di mediazione, gli inviti, i verbali e soprattutto le fatture, le ricevute e le attestazioni dei versamenti effettuati all’organismo. È altrettanto opportuno distinguere, negli atti e nella nota spese, il compenso per l’attività professionale svolta in mediazione dalle indennità e dagli altri esborsi della procedura. La mancata partecipazione della controparte può essere un elemento del caso concreto, ma non deve essere confusa con il fondamento della domanda di rifusione delle spese né con le specifiche conseguenze previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.
In definitiva, la risposta alla domanda iniziale è positiva, ma richiede una precisazione decisiva: il giudice può riconoscere i costi della mediazione nel regolare le spese del successivo giudizio, tenendo conto dell’attività svolta e delle somme documentate. La parte che intenda recuperarli non dovrebbe limitarsi a produrre il verbale negativo, ma deve mettere il giudice in condizione di distinguere ciò che è stato pagato all’organismo da ciò che è richiesto per l’assistenza legale. Taranto e Teramo ricordano così che una mediazione senza accordo non è una fase economicamente invisibile del contenzioso, ma nemmeno un titolo automatico per ottenere il rimborso di ogni importo richiesto.
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