Perché i giudici mandano ancora poche cause in mediazione?

L’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010 consente al giudice di disporre la mediazione anche a causa già iniziata. Ma i numeri mostrano che questo strumento è ancora utilizzato meno di quanto potrebbe.

La mediazione demandata dal giudice è uno degli strumenti più interessanti della riforma della mediazione civile. L’idea è semplice: non tutte le cause sono uguali e non tutte le liti mostrano subito il proprio potenziale conciliativo. A volte, proprio durante il giudizio, dopo lo scambio degli atti, dopo una prima istruttoria, dopo l’emersione dei punti deboli delle rispettive posizioni, il giudice può essere nella condizione migliore per capire che quella controversia potrebbe essere risolta fuori dal processo.

È questo il senso dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010: il giudice, anche in appello e fino alla precisazione delle conclusioni, può disporre con ordinanza motivata l’esperimento della mediazione, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. La mediazione demandata diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, l’art. 5-quinquies valorizza la formazione del magistrato in materia di mediazione e prevede che le ordinanze di mediazione demandata e le controversie definite a seguito di esse siano oggetto di specifica rilevazione statistica. (Mondo ADR)

Sulla carta, quindi, lo strumento è forte. Non si tratta di un semplice invito informale, ma di un vero potere del giudice, costruito per intercettare le cause che possono essere gestite meglio attraverso un confronto negoziale assistito. Eppure, nella pratica, la mediazione demandata sembra ancora lontana dal diventare una prassi ordinaria del processo civile.

Cosa dicono i dati

Le statistiche ministeriali 2025 indicano che le mediazioni civili iscritte sono state circa 163.473. La maggior parte, il 78%, è costituita da mediazioni obbligatorie per legge; le mediazioni volontarie rappresentano circa l’8%; quelle demandate dal giudice circa il 13%. Il dato, però, va letto con attenzione: il Ministero precisa che, tra le mediazioni demandate dal giudice, l’85% è dovuto a improcedibilità per mancato rispetto dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. (datiestatistiche.giustizia.it)

Questo significa che il numero delle vere mediazioni demandate “valutative”, cioè quelle in cui il giudice sceglie consapevolmente di mandare le parti in mediazione perché ritiene possibile una soluzione conciliativa, è molto più basso del dato complessivo. Le mediazioni demandate risultano pari a circa 20.294, cioè il 12,4% delle iscrizioni complessive, ma se l’85% dipende da improcedibilità, la quota residua riconducibile a una scelta discrezionale del giudice si riduce drasticamente. (datiestatistiche.giustizia.it)

In termini pratici, facendo una stima sul dato ministeriale, le mediazioni demandate “vere”, non collegate alla semplice necessità di sanare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sarebbero intorno a poche migliaia di casi su oltre centosessantamila procedure annue. È un dato che impone una riflessione: lo strumento esiste, è stato rafforzato dalla riforma, ma viene ancora usato in misura limitata rispetto al potenziale.

Il problema non è la mediazione, ma la sua percezione nel processo

Il primo motivo è culturale. Molti giudici, come molti avvocati e molte parti, continuano a vedere la mediazione come qualcosa che appartiene alla fase precedente alla causa. Se la mediazione obbligatoria non è stata fatta, il giudice la dispone per ragioni di procedibilità. Se invece la causa è già partita regolarmente, la mediazione viene spesso percepita come un passaggio ulteriore, quasi esterno alla logica del processo.

Questo è probabilmente il nodo principale. La mediazione demandata non dovrebbe essere vista come una deviazione dal percorso processuale, ma come uno strumento di gestione della causa. In alcuni casi, mandare le parti in mediazione non significa rallentare il processo, ma evitare che il processo prosegua inutilmente per anni su una controversia che potrebbe essere risolta con un accordo ragionevole.

Il giudice, proprio perché conosce la causa, può vedere ciò che le parti spesso non vedono: il rischio probatorio, la sproporzione tra costi e risultato atteso, la presenza di interessi non traducibili bene in una sentenza, la possibilità di una soluzione più flessibile rispetto alla decisione giudiziale.

La paura di allungare i tempi

Un secondo motivo è la paura di appesantire il ruolo e allungare i tempi del processo. In molti uffici giudiziari il carico di lavoro è elevatissimo. Il giudice può essere portato a pensare che disporre la mediazione significhi fissare una nuova udienza, attendere l’esito del procedimento, gestire eventuali eccezioni sulla procedibilità, verificare se la mediazione sia stata effettivamente esperita e poi riprendere la causa.

Questa preoccupazione è comprensibile, ma non sempre fondata. Una mediazione ben selezionata può far risparmiare molto più tempo di quello che apparentemente consuma. Se una causa si chiude in mediazione, il fascicolo esce dal ruolo. Se anche non si chiude, la mediazione può chiarire i punti controversi, ridurre le domande, favorire accordi parziali, rendere più realistico il confronto successivo.

Il problema, dunque, non è mandare più cause in mediazione in modo indiscriminato. Il problema è mandare meglio in mediazione le cause giuste.

La difficoltà di selezionare le controversie mediabili

Non tutte le cause sono adatte alla mediazione demandata. Alcune richiedono una decisione giuridica netta; altre hanno una forte componente seriale; altre ancora sono dominate da questioni di principio sulle quali le parti non vogliono negoziare. Ma molte controversie civili hanno caratteristiche molto diverse: rapporti familiari patrimoniali, successioni, divisioni, condominio, locazioni, responsabilità professionale, contratti di durata, rapporti societari, controversie tra vicini, liti commerciali nelle quali le parti potrebbero avere interesse a preservare il rapporto.

La difficoltà sta proprio nell’individuare, dentro il ruolo, le cause che hanno un vero potenziale conciliativo. Questo richiede tempo, sensibilità, esperienza e anche una certa familiarità con le dinamiche negoziali. Non basta chiedersi se la causa sia “semplice” o “complessa”. A volte le cause semplici sono molto conflittuali e poco mediabili; altre volte le cause complesse, proprio perché costose e rischiose, sono perfette per una mediazione.

Il giudice dovrebbe poter valutare alcuni indici: la presenza di rapporti destinati a continuare, l’incertezza probatoria, la sproporzione tra costi e valore della lite, la possibilità di soluzioni non solo monetarie, l’esistenza di più questioni intrecciate, la disponibilità già emersa negli atti, il comportamento processuale delle parti, la presenza di margini economici o relazionali non esplorati.

Il problema dell’ordinanza motivata

L’art. 5-quater richiede un’ordinanza motivata. È una scelta comprensibile, perché la mediazione demandata incide sulla procedibilità della domanda e non dovrebbe essere disposta in modo automatico. Tuttavia, nella pratica, l’obbligo di motivazione può diventare un freno se il giudice non dispone di modelli agili, criteri condivisi e prassi consolidate.

Un’ordinanza ben fatta non deve essere lunga. Deve però spiegare perché, in quella specifica causa, la mediazione può essere utile: natura della controversia, stato dell’istruzione, condotta delle parti, possibilità di soluzioni negoziali, eventuale sproporzione tra prosecuzione del giudizio e interesse concreto. Se ogni ordinanza deve essere costruita da zero, è naturale che lo strumento venga usato meno. Se invece gli uffici adottano schemi ragionati, adattabili al caso concreto, la mediazione demandata può diventare una prassi più semplice e più efficace.

Qui il tema non è burocratico, ma organizzativo. La mediazione demandata funziona quando entra nella gestione ordinaria del fascicolo.

La formazione del magistrato è decisiva

La riforma ha colto un punto importante: la mediazione demandata richiede formazione. Non perché il giudice debba diventare mediatore, ma perché deve essere in grado di riconoscere quando una causa può essere utilmente inviata in mediazione. L’art. 5-quinquies richiama espressamente la formazione e l’aggiornamento del magistrato in materia di mediazione e collega anche il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi agli indicatori di impegno, capacità e laboriosità. (Mondo ADR)

Questo passaggio è molto importante, ma richiede tempo per produrre effetti reali. Non basta prevedere la formazione nella norma. Occorre che la mediazione diventi parte della cultura del case management giudiziario. Il giudice deve poter vedere la mediazione non come un favore alle parti, né come un rinvio, ma come uno strumento tecnico per trattare meglio alcune controversie.

La formazione dovrebbe concentrarsi su casi concreti: quali cause mandare, quando mandarle, come motivare l’ordinanza, come evitare invii inutili, come valorizzare gli esiti della mediazione, come coordinare mediazione e istruttoria, come leggere i comportamenti delle parti.

Anche gli avvocati incidono molto

Un altro motivo riguarda l’atteggiamento degli avvocati. Se gli avvocati vivono la mediazione demandata come un ostacolo, una perdita di tempo o un mero adempimento, il giudice sarà meno incentivato a usarla. Se invece le difese arrivano preparate, con disponibilità reale a discutere, con documenti ordinati e con il cliente presente o rappresentato da soggetti muniti di effettivi poteri decisionali, la mediazione può produrre risultati.

Il punto non è chiedere all’avvocato di rinunciare alla tutela giudiziale. Al contrario: un avvocato preparato può usare la mediazione demandata come momento strategico. Può verificare il rischio della causa, misurare la posizione della controparte, costruire proposte, ottenere informazioni, valutare soluzioni che il giudice non potrebbe imporre con sentenza.

Se però la mediazione viene affrontata con l’unico obiettivo di ottenere un verbale negativo, il giudice ne percepisce l’inutilità e tenderà a disporla meno.

Mancano spesso dati di ritorno realmente utilizzabili

Le statistiche ministeriali sono preziose, ma per il giudice del singolo ufficio serve anche un dato più vicino alla propria esperienza. Quante cause demandate da quel Tribunale si chiudono? In quali materie? In quale fase? Con quali organismi? Dopo quali tipi di ordinanza? Con quali tempi? Con quali tassi di comparizione?

Il Ministero segnala che la rilevazione sulla mediazione civile è trimestrale e copre le diverse tipologie di mediazione: obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. I dati riguardano flussi, durata, esito dei procedimenti, materia, valore e tipologia di organismo. (datiestatistiche.giustizia.it) Questo è un patrimonio informativo importante, ma deve diventare sempre più leggibile e utile anche a livello locale.

Senza dati di ritorno, il giudice non vede l’effetto concreto delle proprie ordinanze. Se invece un ufficio giudiziario sa che, in certe materie, le mediazioni demandate portano a definizioni significative, sarà più facile costruire prassi virtuose.

Un dato positivo: quando le parti entrano davvero in mediazione, gli accordi arrivano

Il punto più interessante è che la mediazione, quando viene effettivamente svolta, produce risultati non marginali. Nel 2025 la percentuale di procedimenti con aderente comparso al primo incontro è stata pari al 54,8%. In alcune materie la partecipazione è più alta: successioni ereditarie 67,2%, condominio 64%, divisione 62,9%, diritti reali 60,7%, locazione 56,5%. (datiestatistiche.giustizia.it)

MondoADR, commentando i dati del primo semestre 2025, evidenzia inoltre che, quando le parti decidono di sedersi davvero al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro, la percentuale di accordo raggiunto è stata pari al 52,7%. (Mondo ADR)

Questi numeri sono importanti perché smentiscono l’idea che la mediazione sia inutile in sé. Il problema, semmai, è portare le parti al tavolo giusto, nel momento giusto, con il giusto livello di preparazione. La mediazione demandata dovrebbe servire proprio a questo: intercettare le cause nelle quali, dopo l’avvio del giudizio, diventa più chiaro che una soluzione negoziale è possibile.

Perché la mediazione demandata dovrebbe essere usata di più

La mediazione demandata ha un valore particolare perché nasce dentro il processo, ma guarda fuori dal processo. Il giudice non abdica al proprio ruolo. Al contrario, lo esercita in modo più ampio: non decide subito, ma valuta se quella lite possa essere trattata meglio attraverso uno strumento diverso.

Ci sono controversie nelle quali la sentenza arriva troppo tardi, costa troppo, lascia comunque rapporti distrutti o risolve solo una parte del problema. In questi casi la mediazione può offrire soluzioni più adatte: pagamenti rateizzati, accordi tecnici, obblighi di fare, regolamentazione di rapporti futuri, scuse, modifiche contrattuali, divisioni concordate, compensazioni, interventi pratici, impegni reciproci.

Il processo decide domande. La mediazione può risolvere problemi. Questa differenza, in molte cause civili, è decisiva.

Cosa si potrebbe fare concretamente

Per aumentare l’uso della mediazione demandata non serve mandare tutto in mediazione. Servono criteri chiari e prassi intelligenti. Gli uffici giudiziari potrebbero lavorare su protocolli operativi, modelli di ordinanza motivata, formazione pratica dei magistrati, incontri periodici con avvocatura e organismi, monitoraggio locale degli esiti, individuazione delle materie più adatte, coinvolgimento dell’Ufficio per il processo nella selezione dei fascicoli potenzialmente mediabili.

Sarebbe utile anche valorizzare meglio il momento in cui la causa viene mandata in mediazione. Troppo presto, le parti possono non avere ancora chiari rischi e punti deboli. Troppo tardi, possono essere ormai irrigidite e avere già sostenuto costi rilevanti. In molte controversie, il momento migliore può essere dopo il primo scambio di atti, dopo la definizione del thema decidendum, dopo una prima valutazione delle prove o prima di un’istruttoria lunga e costosa.

La mediazione demandata non deve essere casuale. Deve essere mirata.

Conclusione

I giudici mandano ancora poche cause in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater per una combinazione di ragioni: cultura processuale ancora centrata sulla decisione, timore di allungare i tempi, difficoltà di selezionare le cause mediabili, necessità di motivare l’ordinanza, mancanza di prassi organizzate, resistenze degli avvocati e insufficiente ritorno dei dati sugli esiti.

Eppure i numeri mostrano che la mediazione, quando le parti partecipano davvero, può funzionare. Il dato del 2025 sulle mediazioni demandate va letto con attenzione: la percentuale complessiva può sembrare significativa, ma gran parte di quel dato deriva dal recupero della mediazione obbligatoria non esperita. La vera mediazione demandata, quella fondata su una valutazione del giudice circa la possibilità di una soluzione conciliativa, resta ancora uno spazio da sviluppare.

Se vogliamo una giustizia civile più efficiente, non basta ampliare le materie obbligatorie. Bisogna anche aiutare i giudici a usare meglio l’art. 5-quater, gli avvocati a preparare meglio le mediazioni demandate e gli organismi a offrire percorsi realmente professionali. La mediazione demandata non è un rinvio inutile. Può essere, quando usata bene, uno dei punti più intelligenti di collegamento tra processo e soluzione del conflitto.

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La mediazione è inutile se non si raggiunge l’accordo? No, ecco perché

Anche quando non si chiude con una firma, una mediazione ben preparata può aiutare a capire meglio la lite, ridurre i rischi e creare le condizioni per un accordo successivo

Molte persone, e purtroppo anche molti professionisti, giudicano la mediazione con un criterio troppo semplice: se si raggiunge l’accordo, è andata bene; se non si raggiunge l’accordo, è stata una perdita di tempo. È un modo comprensibile di ragionare, ma è anche molto riduttivo. La mediazione, infatti, non serve solo a firmare un verbale di accordo. Serve a far emergere informazioni, a chiarire le posizioni, a misurare la reale disponibilità della controparte, a far capire al cliente i rischi della causa e, spesso, a preparare un accordo che arriverà dopo, magari quando le parti avranno avuto il tempo di riflettere.

Chi frequenta davvero le mediazioni lo sa bene: non tutte le procedure si chiudono nella stanza della mediazione. A volte l’incontro finisce con un verbale negativo, ma qualcosa è cambiato. Una parte ha capito che la propria posizione processuale è meno forte di quanto pensasse. Un avvocato ha raccolto un’informazione utile. Un cliente ha finalmente ascoltato, magari per la prima volta, quale sarebbe il costo reale di una causa. La controparte ha mostrato un’apertura che prima non c’era. E non è raro che, dopo qualche settimana, la trattativa riparta proprio da ciò che è accaduto in mediazione.

Il falso mito della mediazione “fallita”

Dire che una mediazione senza accordo è automaticamente fallita significa guardare solo al risultato finale, senza considerare il percorso. Certo, l’obiettivo principale della mediazione resta quello di cercare un accordo. Nessuno lo nega. Ma una procedura può essere utile anche quando l’accordo non arriva subito.

Pensiamo a una lite ereditaria, a una controversia condominiale, a una locazione, a una divisione, a un contratto non rispettato, a un rapporto commerciale ormai deteriorato. In molti casi, prima della mediazione le parti hanno una conoscenza parziale del problema. Ognuno ha ascoltato soprattutto il proprio racconto, le proprie ragioni, la propria rabbia, la propria convenienza. La mediazione costringe tutti, se gestita seriamente, a confrontarsi con un quadro più ampio: non solo “ho ragione”, ma “quanto mi costa dimostrarlo?”, “quanto tempo servirà?”, “quali prove ho davvero?”, “la controparte è solvibile?”, “quale risultato potrei ottenere in concreto?”, “che cosa succede se perdo?”.

Già questo, in molte controversie, è un risultato importante. Perché una causa iniziata senza avere compreso bene rischi, tempi e alternative è spesso una causa affrontata male.

La mediazione aiuta a capire meglio la lite

Una delle utilità meno considerate della mediazione è proprio questa: permette di capire meglio il conflitto. In giudizio le parti tendono a irrigidirsi nelle rispettive domande. L’attore chiede, il convenuto resiste, gli avvocati formulano eccezioni, il processo procede secondo regole necessarie ma rigide. In mediazione, invece, se il procedimento viene usato bene, può emergere qualcosa di diverso: il motivo reale della lite.

Non sempre il problema coincide con quello scritto nell’atto. In una lite tra fratelli per una successione, il nodo può non essere solo il valore di un immobile, ma la sensazione di essere stati esclusi o trattati ingiustamente. In una controversia condominiale, il problema può non essere solo la ripartizione di una spesa, ma la sfiducia verso l’amministratore o verso altri condomini. In una locazione, il punto può non essere soltanto il canone arretrato, ma il tempo necessario per rilasciare l’immobile o la possibilità di chiudere il rapporto senza aggravare ulteriormente i costi.

Capire questo non significa fare psicologia al posto del diritto. Significa fare bene il lavoro giuridico, perché una soluzione efficace deve tenere conto anche degli interessi concreti che stanno dietro alle posizioni formali.

Anche senza accordo, si possono ottenere informazioni utili

Un’altra ragione per cui la mediazione può essere utile anche senza accordo riguarda le informazioni. Durante il procedimento possono emergere elementi che difficilmente sarebbero emersi in una semplice lettera tra avvocati: la reale disponibilità economica della controparte, la presenza di altri soggetti interessati, l’urgenza di chiudere, la debolezza di una prova, la possibilità di una soluzione diversa dal pagamento immediato, la necessità di coinvolgere un tecnico, un amministratore, un familiare, una banca o un terzo.

Naturalmente la mediazione è coperta da regole di riservatezza e non può essere trasformata in uno strumento scorretto per acquisire prove da usare in giudizio. Ma questo non toglie che, sul piano strategico, l’incontro possa aiutare gli avvocati e le parti a comprendere meglio il terreno della controversia. A volte si scopre che la controparte non vuole davvero andare fino in fondo. Altre volte si capisce che, invece, non c’è alcuno spazio serio di trattativa e che la causa è inevitabile. Anche questo è utile: evita illusioni e permette di impostare meglio la fase successiva.

Il cliente capisce meglio il rischio della causa

Uno degli aspetti più importanti della mediazione riguarda il cliente. Spesso il cliente arriva convinto di avere pienamente ragione. È normale. Ha vissuto la vicenda dal proprio punto di vista, ha accumulato frustrazione, ha investito energie e denaro, e si aspetta che il diritto gli dia una risposta netta. Ma la causa raramente è un percorso privo di rischi.

In mediazione, se l’avvocato lavora bene e il mediatore aiuta le parti a ragionare, il cliente può comprendere meglio alcuni elementi: la differenza tra ciò che ritiene giusto e ciò che può provare, la distanza tra il danno percepito e il danno risarcibile, il costo emotivo ed economico del giudizio, la possibilità che una sentenza arrivi dopo anni, l’incertezza dell’esecuzione, il rischio di spese legali e soccombenza.

Questo non significa spaventare il cliente o spingerlo ad accettare qualsiasi proposta. Significa renderlo più consapevole. Una scelta negoziale fatta dopo avere capito bene i rischi è molto diversa da una rinuncia frettolosa. E anche quando l’accordo non si raggiunge, il cliente esce spesso con una visione più realistica della controversia.

Il ruolo dell’avvocato: non andare solo “a fare il verbale negativo”

La mediazione funziona molto meglio quando gli avvocati la preparano. Andare in mediazione solo per dire “non ci sono margini” e ottenere il verbale negativo è, nella maggior parte dei casi, un’occasione sprecata. A volte è inevitabile, perché davvero non ci sono le condizioni minime per trattare. Ma non dovrebbe essere l’approccio di partenza.

Preparare una mediazione significa parlare prima con il cliente, chiarire obiettivi minimi e massimi, valutare le alternative, selezionare i documenti utili, immaginare possibili soluzioni, capire quali informazioni possono essere condivise e quali no, decidere come presentare la posizione senza chiudere subito ogni spazio. Significa anche preparare il cliente al fatto che mediare non vuol dire mostrarsi deboli, ma cercare di governare il conflitto in modo intelligente.

Un avvocato che sa usare bene la mediazione non rinuncia alla tutela del proprio assistito. Al contrario, la amplia. Perché non offre al cliente una sola strada, quella della causa, ma lo aiuta a valutare anche soluzioni più rapide, riservate e spesso più concrete.

Gli accordi che arrivano dopo il verbale negativo

C’è poi un fenomeno molto frequente, ma poco raccontato: gli accordi che arrivano dopo. La mediazione si chiude formalmente senza accordo, le parti tornano a casa, gli avvocati riprendono i contatti, qualcuno rivede la propria posizione, il cliente rilegge i numeri, un familiare interviene, il rischio della causa diventa più chiaro. E a quel punto la trattativa riparte.

Questo accade perché la mediazione, anche quando non produce subito una firma, può mettere in movimento il conflitto. Prima dell’incontro le parti erano ferme nelle rispettive posizioni; dopo, magari, hanno capito che una soluzione è possibile, anche se non era ancora matura. In alcune controversie serve tempo. Serve far decantare la rabbia, verificare documenti, acquisire una stima, parlare con altri soggetti, valutare un piano di pagamento o una diversa modalità di esecuzione dell’accordo.

Per questo è sbagliato giudicare una mediazione solo dal verbale finale. A volte quel verbale dice “mancato accordo”, ma nella realtà ha aperto una strada.

Quando la mediazione serve anche alla causa

Ci sono casi in cui l’accordo non arriva e la causa deve proseguire o iniziare. Anche in queste situazioni, però, la mediazione può essere stata utile. Può avere chiarito quali punti sono davvero controversi e quali no. Può avere fatto emergere che una parte contesta solo una parte della pretesa. Può avere ristretto il campo delle questioni tecniche. Può avere reso evidente la necessità di una consulenza. Può avere mostrato quale documento manca o quale argomento sarà centrale davanti al giudice.

In altre parole, una mediazione ben condotta può aiutare anche a litigare meglio, se proprio si deve litigare. Non nel senso di alimentare il conflitto, ma nel senso di evitare una causa confusa, emotiva e dispersiva. Dopo una buona mediazione, spesso gli avvocati sanno meglio dove concentrare la difesa.

La mediazione non è una formalità

Il punto, allora, è culturale. La mediazione non dovrebbe essere vissuta come un ostacolo prima del processo, né come un modulo da riempire. È uno spazio in cui le parti possono fare qualcosa che nel processo è molto più difficile: parlarsi, anche duramente, ma con un metodo; ragionare sui rischi; confrontare alternative; immaginare soluzioni che una sentenza non potrebbe costruire.

Una sentenza può dire chi ha ragione e chi ha torto. Un accordo può prevedere tempi, modalità, pagamenti rateali, impegni reciproci, riservatezza, scambi, rinunce parziali, soluzioni pratiche e creative. Non sempre questo è possibile. Ma quando lo è, la mediazione offre uno strumento che il processo, per sua natura, non può sostituire completamente.

Conclusione

Una mediazione senza accordo non è necessariamente una mediazione inutile. Può essere stata mal gestita, certo. Può essere stata usata solo come adempimento, e allora avrà prodotto poco o nulla. Ma se è stata preparata, se le parti hanno partecipato davvero, se gli avvocati hanno lavorato con metodo e se il mediatore ha saputo guidare il confronto, anche un mancato accordo può avere valore.

Può aiutare a capire meglio la lite, a valutare i rischi, a ridurre le questioni, a preparare meglio la causa o a costruire le condizioni per un accordo successivo. In fondo, la mediazione non serve solo a chiudere una controversia. Serve anche a guardarla con maggiore lucidità.

E spesso, proprio da quella lucidità, nasce la soluzione.

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Mediazione: perché conviene davvero, anche quando si è convinti di avere ragione

Quando nasce una controversia, la prima reazione è quasi sempre la stessa: “Ci vediamo in Tribunale”.

È una frase comprensibile. A volte anche liberatoria. Ma non sempre è la scelta più utile, più rapida o più intelligente. Perché tra l’idea di “fare causa” e il risultato concreto che si ottiene dopo anni di processo c’è spesso una distanza enorme: tempi lunghi, costi crescenti, rapporti definitivamente compromessi e, soprattutto, un esito mai davvero prevedibile.

La mediazione nasce proprio qui: non come alternativa debole alla giustizia, ma come uno strumento moderno, concreto e spesso molto più efficace per risolvere un conflitto.

La mediazione non è “cedere”

Uno degli equivoci più diffusi è pensare che andare in mediazione significhi rinunciare ai propri diritti, “fare un passo indietro” o mostrarsi deboli davanti alla controparte.

È esattamente il contrario.

La mediazione è un luogo in cui le parti possono provare a ottenere un risultato utile senza consegnare completamente la decisione a un terzo. In Tribunale decide il giudice, secondo le regole del processo e sulla base delle prove disponibili. In mediazione, invece, le parti mantengono il controllo della soluzione.

Questo non vuol dire che tutto sia possibile o che il diritto non conti. Vuol dire, più semplicemente, che accanto alle ragioni giuridiche possono trovare spazio anche gli interessi concreti: tempi, costi, rapporti personali o commerciali, esigenze fiscali, soluzioni tecniche, modalità di pagamento, impegni futuri.

Spesso il punto non è soltanto “chi ha ragione”, ma quale soluzione consente davvero di chiudere il problema.

Il tempo è un valore

Chiunque abbia affrontato una causa civile sa bene che il tempo non è un dettaglio.

Anche quando si ha ragione, una sentenza può arrivare dopo anni. E nel frattempo il problema rimane aperto: il credito non viene incassato, il rapporto familiare o condominiale si deteriora, l’immobile resta bloccato, l’impresa non programma serenamente, il cliente continua a sostenere costi e preoccupazioni.

La mediazione, invece, ha una logica diversa: concentra il confronto in tempi brevi e obbliga tutti a misurarsi subito con la realtà del problema. Non sempre si raggiunge un accordo, naturalmente. Ma quando accade, il vantaggio è enorme: si chiude una lite in settimane o mesi, non in anni.

E questo, nella vita delle persone e delle imprese, fa spesso tutta la differenza.

I costi non sono solo quelli dell’avvocato

Quando si parla di costi della lite si pensa subito alle spese legali, al contributo unificato, alle consulenze tecniche. Ma il costo vero di un conflitto è spesso più ampio.

C’è il costo del tempo perso. C’è il costo dell’incertezza. C’è il costo dei rapporti deteriorati. C’è il costo emotivo, che nelle controversie familiari, ereditarie, condominiali o societarie può essere altissimo. C’è il costo reputazionale, quando il conflitto riguarda imprese, professionisti o rapporti commerciali.

La mediazione consente di affrontare questi costi prima che diventino irreversibili.

Non è una bacchetta magica, ma è un’occasione concreta per chiedersi: quanto mi costa davvero continuare questa lite? E quanto potrei guadagnare, non solo economicamente, se riuscissi a chiuderla bene?

Una buona mediazione può creare soluzioni che il giudice non può dare

Questo è forse il punto più importante.

Il giudice può accogliere o rigettare una domanda. Può condannare al pagamento di una somma. Può accertare un diritto. Può disporre una consulenza tecnica. Ma non sempre può costruire una soluzione su misura.

In mediazione, invece, le parti possono fare molto di più.

Possono concordare tempi di pagamento sostenibili. Possono prevedere lavori da eseguire, verifiche tecniche, impegni reciproci, clausole di garanzia, modalità operative, scuse formali, impegni di riservatezza, modifiche contrattuali, prosecuzione di rapporti commerciali, soluzioni creative che nessuna sentenza potrebbe contenere.

In altre parole, la mediazione non si limita a decidere chi vince e chi perde. Può trasformare un conflitto in un accordo utile.

E, molto spesso, un accordo utile vale più di una vittoria formale ottenuta troppo tardi.

La mediazione funziona soprattutto quando le parti sono ben assistite

Un’altra idea sbagliata è che la mediazione sia una chiacchierata informale, quasi un tentativo “bonario” di mettersi d’accordo.

Non è così.

Una buona mediazione richiede preparazione, strategia e consapevolezza. Bisogna conoscere i punti di forza e di debolezza della propria posizione, valutare i rischi del giudizio, capire quali sono gli interessi reali della controparte, costruire proposte sostenibili e saper scegliere il momento giusto per formularle.

Il ruolo dell’avvocato, in questo contesto, non è marginale. È decisivo.

L’avvocato non serve solo per “fare causa”. Serve anche, e forse soprattutto, per evitare al cliente una causa inutile, troppo lunga o troppo rischiosa. In mediazione l’avvocato può aiutare il cliente a distinguere tra ciò che è giuridicamente fondato, ciò che è negoziabile e ciò che è davvero conveniente.

Non tutte le mediazioni riescono. Ma molte meritano di essere tentate seriamente

Sarebbe sbagliato presentare la mediazione come una soluzione sempre efficace. Ci sono casi in cui l’accordo non è possibile. Ci sono controparti che non vogliono trattare. Ci sono situazioni in cui è necessario ottenere una decisione del giudice.

Ma questo non toglie valore allo strumento.

Il punto è un altro: la mediazione funziona quando viene affrontata seriamente, non come un passaggio burocratico da liquidare in pochi minuti. Funziona quando le parti partecipano davvero. Funziona quando gli avvocati non si limitano a ribadire le rispettive posizioni, ma provano a esplorare margini di soluzione. Funziona quando il mediatore aiuta tutti a guardare il conflitto non solo dal punto di vista del passato, ma anche da quello del futuro.

Perché la domanda decisiva, in mediazione, non è soltanto: “Chi ha ragione?”.

È anche: “Come ne usciamo?”.

Una giustizia più vicina alle persone

La mediazione non sostituisce il processo e non riduce il valore della giurisdizione. Al contrario, può rafforzarla.

Un sistema giustizia maturo non è quello in cui ogni conflitto finisce necessariamente davanti a un giudice. È quello in cui ogni conflitto trova il percorso più adatto: il processo quando serve una decisione; la mediazione quando esiste uno spazio per una soluzione condivisa, più rapida, più flessibile e spesso più soddisfacente.

Per questo la mediazione non dovrebbe essere vista come un ostacolo prima della causa, ma come un’opportunità prima che la causa diventi inevitabile.

In molti casi, sedersi a un tavolo non significa arretrare.

Significa scegliere di governare il conflitto, invece di esserne travolti.

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La mediazione per tutti: il titolo esecutivo

Per la serie “La Mediazione per Tutti”, oggi parliamo di come ottenere facilmente e velocemente un titolo esecutivo con la procedura di mediazione.

Vi aspettiamo nelle sedi Adr Center in tutta Italia!

Lo scioglimento delle comunioni in mediazione

𝗟𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗶 – 𝗟𝗼 𝘀𝗰𝗶𝗼𝗴𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻𝗶

Per la serie “La Mediazione per Tutti”, Luca Tantalo, avvocato e mediatore di ADR Center, spiega dettagliatamente i vantaggi dello scioglimento delle comunioni in mediazione.

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La Mediazione per tutti: un nuovo progetto di Adr Center

Oggi parte un progetto importante firmato dal team 𝘈𝘋𝘙 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘝𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘗𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯. Il primo video è “𝗟𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 – 𝗜𝗹 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼”.

Una serie di brevi video pensati per i social, in cui i mediatori di ADR Center spiegano in modo semplice e diretto i vantaggi della mediazione per risolvere tante diverse tipologie di conflitti.

I primi episodi sono curati dall’Avv. Luca Tantalo, mediatore di ADR Center da oltre 15 anni, con all’attivo migliaia di procedure concluse con successo.

Qui potete trovare il video:

Ricordiamoci che il verbale di accordo è titolo esecutivo anche nelle mediazioni volontarie. La procedura può anche essere utilizzata, oltre che nelle materie obbligatorie, in qualunque questione che abbia per oggetto diritti disponibili, per ottenere in pochissimo tempo un titolo che produca obblighi e che abbia la stessa forza di una sentenza.

Vi aspetto in Adr Center, nelle sue oltre ottanta sedi in tutta Italia!

La mediazione è l’unico modo per riaprire e favorire la comunicazione tra le parti

Aprire (o riaprire) un canale di comunicazione tra le Parti, in mediazione, è sempre una grande soddisfazione. E’ incredibile come, una volta che ci si sia riusciti (con pazienza e la collaborazione di tutti), le cose diventino più facili, e ciascuna delle Parti sia spinta a considerare il punto di vista degli altri. La mediazione è l’unico luogo in cui esse possono parlare e confrontarsi (certe volte anche aspramente, ma anche questo serve) e in cui gli avvocati possono riappropriarsi del proprio ruolo, e aiutarle (con la loro eloquenza, spesso frustrata in Tribunale) a raggiungere un accordo.

Fortunatamente, sono sempre di più i Colleghi che se ne rendono conto, e che sono un passo avanti rispetto a chi si ostina a portare i propri assistiti in cause estenuanti e spesso inutili.
Vi aspetto, come legale per tutelare al meglio i vostri interessi, e come mediatore in ADR Center in tutta Italia!

Diffamare qualcuno sui social è molto pericoloso

In questi giorni, sto leggendo sui social (quanto aveva ragione Umberto Eco…) gravissime offese nei confronti di personaggi pubblici e non, pronunciate da una pluralità di soggetti. Mi sono permesso, qualche volta, di avvisare il responsabile che la diffamazione è reato, e che oltre alla possibile condanna penale, il fatto espone l’autore anche al risarcimento del danno in favore del diffamato. Cio nonostante, gli autori dei post o dei commenti (salvo un caso in cui ha chiesto scusa e poi ha cancellato), hanno preso il consiglio ben poco sul serio, ridacchiando e sfidando il diffamato ad agire legalmente. E’ inspiegabile il motivo per cui persone “normali”, che a quattr’occhi con il loro interlocutore non la offenderebbero, si sentano autorizzate a farlo su Internet, e per di più di fronte a decine di migliaia di persone.

La questione, invece, non va affatto sottovalutata. Professionalmente, mi sto occupando sempre più spesso di queste situazioni, la maggior parte delle volte assistendo il diffamato (ma non sempre), che è sempre riuscito ad ottenere cifre interessanti per il danno subito, anche in via transattiva.

Ricordiamo che il reato è quello previsto dall’articolo 595, comma 3, del Codice penale che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro chi offenda l’altrui reputazione comunicando con il mezzo della stampa o con un mezzo di pubblicità.
Per quanto concerne i social la Cassazione ritiene che i social network vadano inquadrati nei mezzi di pubblicità e che l’azione civile deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione ex D. Lgs. 28/10.

Per consulenze e informazioni, scrivere a info@studiotantalofornari.it, oppure al n. di WhatsApp Business 0632609190.

Per la Prima Presidente della Suprema Corte, la mediazione sta dando ottimi risultati

Per la Prima Presidente della Corte Suprema, la mediazione è un ottimo strumento deflattivo, ma anche di risoluzione dei conflitti.

Le parole della Prima Presidente della Cassazione, Margherita Cassano, sulla mediazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario sono veramente importanti, e denotano un vero e proprio cambio di mentalità da parte degli operatori del settore.

Nel settore civile le pendenze sono diminuite dell’8,2% nei Tribunali e del 9,8% nelle Corti d’appello. La durata media dei procedimenti si è ridotta in primo grado del 6,6% e in appello del 7%. Il disposition time è sceso del 6,4% nei Tribunali e del 6,4% nelle Corti d’appello. Fra i tanti aspetti delle modifiche normative – aggiunge Cassano – che hanno reso possibili questi risultati confortanti desidero citarne uno in particolare: la mediazione. Dai dati ministeriali emerge, infatti, una sua significativa applicazione soprattutto nelle cause in tema di successione, divisione ereditaria, diritti reali, condominio, assicurazione, responsabilità extracontrattuale già instaurate, a dimostrazione di un mutamento condiviso di cultura di giudici e avvocati. Come osservato dalla dottrina – prosegue -, il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la “parte”, a restituire agli individui l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l’ascolto empatico dell’altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto

Un giusto e prestigioso riconoscimento per i mediatori, operatori del settore, che con grande applicazione ogni giorno si cimentano (oltre ad aggiornarsi continuamente sulle migliori tecniche di negoziazione) con questo fondamentale strumento di pacificazione con grande impegno e passione, non solo nell’ottica di deflazionare il contenzioso, ma di realizzare – come molto spesso accade – i veri interessi delle parti.

Ruolo fondamentale, in questa direzione, è quello degli avvocati che dopo una certa resistenza iniziale, qualche volta giustificata da mediatori non sempre all’altezza, ora in misura sempre maggiore, non vedono la mediazione come un ostacolo, ma come un’ottima opportunità per i loro assistiti (oltre che un’opportunità professionale), che guidano con grande abilità, insieme ad un mediatore preparato, verso la risoluzione dei loro problemi, invece che verso un contenzioso costoso, lungo e spesso inutile.

Estremamente interessante, anche per chi ha ancora non ha compreso le vere potenzialità dell’istituto (qualche Collega che sembra un po’ il giapponese abbandonato su un’isola, che non era stato informato della fine della guerra e si ostinava a resistere) il riferimento della Presidente Cassano non solo all’utilità deflattiva, ma anche alle potenzialità di pacificazione della mediazione, mediante la capacità del mediatore e della procedura di mettere al centro la persona, e di dare alle parti l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l’ascolto empatico dell’altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto.

Si tratta, naturalmente, di possibilità che una lite in Tribunale non potrà mai offrire. La strada è tracciata, la mediazione è uno strumento di civiltà.

Perchè preferire la mediazione

Dopo quasi trent’anni di professione legale e quattordici da mediatore con oltre quattromila procedure condotte, sono sempre più convinto che preferire le procedure di risoluzione alternativa delle controversie e in particolare la mediazione, rispetto al ricorso al Tribunale, sia molto vantaggioso, per una serie di motivazioni oggettive. Proviamo ad elencarne alcune.

  1. Il risparmio di tempi: con la nuova formulazione della normativa (il D.lgs. 28/10), la mediazione deve concludersi nel termine massimo di tre mesi, prorogabile su accordo delle parti per ulteriori tre mesi. Il vantaggio, rispetto ad un procedimento di primo grado che dura almeno tre anni (chi scrive ha cause pendenti in primo grado dal 2015), è del tutto evidente;
  2. Il credito di imposta: a fronte delle indennità per il prezioso lavoro del mediatore, che spesso con la collaborazione di parti e avvocati riesce a trovare soluzioni inaspettate e che creano valore, in caso di accordo le parti potranno utilizzare un credito di imposta dell’importo massimo di 600 €, la metà del credito in caso di mancato accordo. Inoltre, nelle mediazioni demandate dal Giudice, le parti potranno utilizzare un ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato, fino all’importo massimo di 518 euro;
  3. L’esenzione totale dalle imposte fino all’importo massimo di centomila euro: è del tutto evidente il vantaggio e il risparmio per le parti, per esempio nelle questioni riguardanti lo scioglimento di comunione e le divisioni ereditarie, le usucapioni etc. In sostanza, trovare un accordo in mediazione consente alle Parti un risparmio enorme, senza poi considerare che la cause in materia di scioglimento della comunione e divisione ereditaria durano anni, costano un’enormità e spesso il loro unico risultato è la vendita all’asta dei beni, ad un valore molto inferiore a quello reale, con la conseguente perdita economica per le Parti. Un accordo in mediazione è sicuramente preferibile, anche perchè spesso consente di recuperare i rapporti personali.
  4. La riservatezza: al contrario di quello che spesso accade in Tribunale, tutto ciò che accade in mediazione è riservato e non può uscire dai confini della procedura, tanto che spesso vengono siglati accordi importanti in cui la riservatezza è fondamentale. Inoltre, la possibilità per le parti di conferire separatamente con il mediatore, consente loro di rivelargli informazioni di fondamentale importanza, che non possono essere rivelate, ma che se ben utilizzate, consentono a un bravo mediatore di individuare delle possibili soluzioni alla questione.
  5. La possibilità di “allargare” la torta, cioè di trattare questioni che in causa non è possibile trattare, allargando l’accordo a nuove opportunità, e quindi creando valore per tutti.
  6. Il fatto che, una volta siglato l’accordo, non solo questo sia titolo esecutivo, ma non sia impugnabile come lo sarebbe una sentenza, se non per dolo. Quindi, una volta firmato, diventa definitivo (e come detto, esecutivo).
  7. Per i miei colleghi avvocati, ricordo che le ultime modifiche apportate ai parametri per l’assistenza legale, hanno aumentato le tariffe per quella in mediazione del 25% circa. Questo, unito al fatto che un assistito sarà molto più portato a versare quanto dovuto se ha ottenuto un risultato in tempi brevvi anzichè dopo anni (e spesso senza poter eseguire la sentenza), è determinante per chi ancora pensa – fortunatamente pochi – che andare in mediazione possa far perdere compensi professionali.
  8. La mediazione puo’ consentire, al contrario di quanto generalmente avviene all’esito del giudizio in Tribunale, di preservare il rapporto con l’altra parte. Le clausole di mediazione inserite nei contratti possono inoltre dar modo alle imprese di rendicontare prassi virtuose nell’ambito dell’area social dei criteri ESG, risolvere potenziali controversie in tempi veloci e mantenere rapporti con gli stakeholder con riflessi positivi in tutte le tipologie di bilancio (grazie al Collega Paolo Savoldi)
  9. Il vantaggio di autodeterminare la soluzione del proprio conflitto, mentre in un giudizio la decisione sulle sorti delle parti è lasciata a un terzo (grazie al Collega Salvatore Azzaro)

La strada è tracciata, fortunatamente sempre più cittadini, imprese e avvocati scelgono la mediazione, ci auguriamo siano sempre di più.