Arriva agosto e si sente spesso dire che “i tribunali sono chiusi” o che “tutte le scadenze riprendono a settembre”. Nessuna delle due affermazioni è corretta.
La legge prevede una sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, ma non blocca indistintamente ogni termine previsto dalla legge, da un contratto o da una comunicazione ricevuta. Alcuni procedimenti continuano anche durante il periodo feriale; molte scadenze sostanziali, contrattuali, amministrative e fiscali non si fermano affatto; altre sono soggette a discipline speciali.
La prima regola, quindi, è non affidarsi alla generica convinzione che “ad agosto non scade nulla”. Occorre individuare la natura del termine e verificare quale norma lo disciplina.
Quanto dura la sospensione feriale?
La legge n. 742 del 1969 stabilisce che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Il conteggio riprende dal 1° settembre. Se il termine dovrebbe iniziare a decorrere durante il mese di agosto, il suo inizio viene rinviato alla fine del periodo di sospensione. (Normattiva)
È utile ricordare che la sospensione non dura più fino al 15 settembre. Quello era il periodo previsto in passato. Dal 2015 la sospensione feriale è limitata ai trentuno giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto. (Normattiva)
Non si tratta propriamente di una proroga della scadenza. I giorni di agosto vengono neutralizzati nel calcolo del termine: quelli già trascorsi prima del 1° agosto restano validi, mentre quelli ancora mancanti vengono conteggiati dal 1° settembre.
Come si calcola concretamente il termine?
Immaginiamo che un atto venga notificato il 10 luglio e che da quella notificazione decorra un termine processuale di trenta giorni. Escludendo il giorno iniziale, dal giorno 11 al 31 luglio trascorrono ventuno giorni. Dal 1° al 31 agosto il conteggio si arresta. I nove giorni ancora mancanti decorrono dal 1° settembre e il termine scade il 9 settembre.
Se, invece, l’atto viene notificato il 10 agosto e il termine è soggetto alla sospensione feriale, il conteggio non comincia il giorno successivo alla notificazione, ma dal 1° settembre.
Rimane poi necessario verificare se il giorno finale cada di sabato o in un giorno festivo e se, per quella specifica attività, operi la proroga al primo giorno successivo non festivo. La sospensione feriale e la proroga della scadenza festiva sono infatti due regole diverse, che possono concorrere nel calcolo.
Quali termini si sospendono?
La sospensione riguarda principalmente i termini per compiere attività all’interno di un processo o per introdurre un giudizio. Rientrano normalmente nella disciplina, quando non opera una specifica eccezione, i termini per proporre un’impugnazione, costituirsi in giudizio, depositare memorie, documenti o altri atti processuali.
La regola si applica anche al processo tributario. Il termine per impugnare un avviso di accertamento, una cartella o un altro atto tributario si sospende nel mese di agosto, così come i termini per il deposito degli atti nelle controversie tributarie. L’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2026 la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle e degli altri atti tributari. (FiscoOggi)
Questo non significa, però, che qualsiasi scadenza collegata a una controversia diventi automaticamente processuale. Per applicare la sospensione bisogna verificare la funzione del termine, la norma che lo prevede e l’eventuale esistenza di discipline speciali.
I tribunali chiudono ad agosto?
No. Gli uffici giudiziari continuano a funzionare e i magistrati trattano gli affari che la legge considera urgenti o che non sono soggetti alla sospensione.
L’art. 92 dell’ordinamento giudiziario comprende, tra l’altro, le cause relative agli alimenti e al lavoro, i procedimenti cautelari, quelli in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, gli sfratti, le opposizioni all’esecuzione e altri procedimenti per i quali il ritardo potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. In quest’ultima ipotesi, però, l’urgenza deve essere riconosciuta dal giudice: non basta che una parte dichiari nella propria comunicazione che la questione è urgente. (FiscoOggi)
La sospensione feriale non deve quindi essere confusa con una chiusura completa della giustizia. Le attività ordinarie rallentano, ma quelle urgenti possono proseguire e alcune controversie rimangono sottratte alla sospensione per l’intero loro corso.
Procedimenti cautelari, sfratti ed esecuzioni non sempre si fermano
Chi ha necessità di ottenere un provvedimento cautelare urgente non deve necessariamente attendere settembre. La tutela cautelare serve proprio a evitare che il tempo necessario per arrivare alla decisione definitiva produca un danno grave o renda inutile il futuro giudizio.
Anche i procedimenti di sfratto e le opposizioni all’esecuzione rientrano tra le materie per le quali la sospensione feriale non opera. Ciò può incidere non soltanto sulle udienze, ma anche sui termini per proporre le relative impugnazioni. La natura della controversia deve però essere individuata correttamente: non basta che una causa presenti un collegamento generico con un’esecuzione o una locazione per concludere automaticamente che ogni termine continui a decorrere.
Quando la scadenza riguarda una materia compresa tra le eccezioni, il calcolo deve essere effettuato immediatamente, senza aggiungere i trentuno giorni di agosto.
Le cause sul mantenimento si sospendono?
Su questo punto è facile commettere un errore. Le cause relative al mantenimento del coniuge o dei figli non sono automaticamente equiparabili alle cause propriamente alimentari.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito nel 2024 che ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile, si applica normalmente la sospensione feriale. La sospensione viene meno soltanto quando sia stato adottato uno specifico provvedimento che riconosca l’urgenza, perché la ritardata trattazione potrebbe provocare un grave pregiudizio alle parti. (Corte di Cassazione)
Non è quindi corretto affermare che qualunque causa familiare riguardante somme necessarie alla vita quotidiana prosegua automaticamente durante agosto. Bisogna distinguere tra obbligazioni alimentari in senso tecnico, contributi di mantenimento e concreta dichiarazione di urgenza.
E il termine per impugnare una delibera condominiale?
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 del codice civile per impugnare una delibera condominiale annullabile è soggetto alla sospensione feriale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1990, ha dichiarato illegittima la legge sulla sospensione feriale nella parte in cui non estendeva la disciplina anche a questo termine. Il motivo è evidente: l’impugnazione della delibera deve necessariamente essere proposta attraverso un’azione giudiziaria e il diritto di difesa del condomino non può essere compromesso dal decorso del termine durante il periodo feriale. (Normattiva)
Se, per esempio, il verbale viene comunicato a un condomino assente alla fine di luglio, i giorni trascorsi prima del 1° agosto si contano; il termine si arresta durante agosto e riprende dal 1° settembre.
Occorre comunque prestare attenzione al momento iniziale. Per il condomino assente il termine decorre dalla comunicazione della deliberazione; per quello dissenziente o astenuto, dalla data dell’assemblea. Inoltre, la sospensione del termine per impugnare non sospende l’efficacia della delibera, che continua a produrre effetti salvo che il giudice ne disponga la sospensione.
Le scadenze fiscali sono tutte sospese?
No. La sospensione feriale riguarda il contenzioso tributario, non indistintamente tutti i rapporti con l’amministrazione finanziaria.
Il termine per impugnare un atto tributario si sospende nel mese di agosto. I termini per effettuare versamenti, presentare dichiarazioni, rispondere a richieste o compiere altri adempimenti amministrativi, invece, seguono le specifiche disposizioni fiscali e non possono essere rinviati applicando automaticamente la legge n. 742 del 1969. (FiscoOggi)
Esistono poi sospensioni diverse da quella feriale processuale. Per esempio, il termine per pagare o fornire chiarimenti in seguito a una comunicazione di irregolarità è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Si tratta però di una previsione specifica, che non può essere estesa a qualsiasi pagamento o comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 l’Agenzia ha inoltre comunicato la sospensione ordinaria delle notifiche nel mese di agosto, salvo gli atti urgenti e indifferibili. (Agenzia delle Entrate)
La distinzione è quindi fondamentale: una cosa è il termine processuale per presentare ricorso contro un atto tributario; altra cosa è la data entro la quale deve essere pagata un’imposta o adempiuta una richiesta dell’ufficio.
Pagamenti, contratti e diffide continuano a produrre effetti
La sospensione feriale non si applica automaticamente ai termini stabiliti in un contratto. Se un preliminare prevede che il contratto definitivo debba essere stipulato entro una determinata data di agosto, la scadenza non viene rinviata al 1° settembre soltanto perché cade nel periodo feriale.
Lo stesso vale, in linea generale, per il termine entro il quale deve essere pagata una somma, consegnato un immobile, esercitato un recesso o inviata una disdetta. La disciplina concreta può dipendere dal contratto, dal tipo di rapporto e dalla natura essenziale o meno del termine, ma la legge sulla sospensione feriale dei termini processuali non può essere utilizzata come una proroga generalizzata.
Anche il termine assegnato in una diffida non si sospende automaticamente ad agosto. Se una parte intima all’altra di adempiere entro quindici giorni, il periodo indicato continua normalmente a decorrere, salvo che la comunicazione, il contratto o la legge prevedano diversamente.
Prescrizione e decadenza si fermano?
Neppure i termini sostanziali di prescrizione e decadenza sono, in via generale, sospesi dalla legge n. 742 del 1969. La sospensione riguarda i termini processuali, non ogni periodo entro il quale deve essere esercitato un diritto.
La distinzione non è sempre semplice. Alcuni termini, pur essendo previsti da norme sostanziali, richiedono necessariamente l’esercizio di un’azione giudiziaria e sono stati ricondotti alla sospensione feriale, come è avvenuto per l’impugnazione delle delibere condominiali. In altri casi, invece, il diritto può essere esercitato anche mediante un atto stragiudiziale e il termine continua a decorrere.
Quando si avvicina una decadenza o una prescrizione non bisogna quindi aggiungere automaticamente trentuno giorni. È necessario verificare la disciplina dello specifico diritto e individuare l’atto idoneo a conservarlo.
Anche l’attività stragiudiziale continua
Mediazioni, negoziazioni, trattative, assemblee condominiali, richieste di documenti, pagamenti e adempimenti contrattuali non vengono sospesi in blocco dalla legge sulla sospensione feriale.
Il fatto che gli avvocati o gli uffici lavorino con ritmi ridotti non produce, da solo, alcun effetto giuridico sulle scadenze. Un incontro può essere rinviato per accordo delle parti o per esigenze organizzative, ma questo è diverso dalla sospensione automatica prevista dalla legge per determinati termini processuali.
La cautela è ancora maggiore quando l’attività stragiudiziale serve a impedire una decadenza o si collega a un termine per iniziare successivamente il giudizio. In questi casi il rapporto tra la procedura svolta, gli effetti sulla prescrizione o sulla decadenza e la sospensione feriale deve essere calcolato sulla base delle norme applicabili alla singola controversia.
Gli errori più frequenti
L’errore più comune è aggiungere automaticamente trentuno giorni a qualsiasi scadenza estiva. Un altro è ritenere che la sospensione inizi già a luglio o continui fino alla metà di settembre, applicando la disciplina anteriore al 2015.
È altrettanto rischioso confondere una causa di mantenimento con una causa alimentare, ignorare che gli sfratti e le opposizioni all’esecuzione rientrano nelle eccezioni oppure ritenere che il termine per impugnare una delibera condominiale continui normalmente a decorrere durante agosto.
In materia tributaria, infine, bisogna distinguere il termine per presentare ricorso dalla scadenza per il pagamento o per un adempimento amministrativo. Il primo è normalmente sospeso; il secondo soltanto quando una norma fiscale lo prevede espressamente.
Come comportarsi in pratica
Quando una scadenza cade tra luglio e settembre, bisogna anzitutto individuare l’atto da compiere: un ricorso, un’impugnazione, un deposito processuale, un pagamento, una disdetta, una contestazione o una semplice risposta.
Occorre poi verificare se il termine sia processuale o sostanziale, se la controversia rientri tra quelle escluse dalla sospensione e se esistano norme speciali. Solo dopo questa verifica si possono contare i giorni, escludendo il periodo dal 1° al 31 agosto quando la sospensione è applicabile.
È prudente conservare sempre la prova della data da cui il termine inizia a decorrere: notificazione dell’atto, comunicazione del verbale condominiale, ricezione della PEC, consegna della raccomandata o pubblicazione della sentenza. Un solo giorno di errore può rendere tardiva un’impugnazione e impedire al giudice di esaminare anche una contestazione sostanzialmente fondata.
In conclusione
Ad agosto non si ferma tutto. Si sospendono, dal 1° al 31 agosto, i termini processuali ai quali si applica la legge n. 742 del 1969. Continuano invece a decorrere i termini relativi alle materie escluse, quelli contrattuali, molte scadenze amministrative e fiscali e, in generale, i termini sostanziali non assoggettati a una disciplina speciale.
La domanda corretta non è quindi: “la scadenza cade ad agosto?”, ma: “di quale termine si tratta e quale norma ne disciplina il decorso?”.
Prima di rinviare un adempimento a settembre è sempre opportuno eseguire questa verifica. La sospensione feriale protegge il diritto di difesa, ma non può trasformarsi in una proroga applicata indistintamente a qualsiasi obbligo.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
Tag: sospensione feriale, termini processuali, scadenze agosto, computo dei termini, impugnazione delibera condominiale, processo tributario, sfratto, opposizione all’esecuzione, termini contrattuali, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

