Il delicato equilibrio tra le esigenze di controllo dell’Amministrazione finanziaria e la tutela della sfera privata del contribuente torna al centro dell’attenzione europea. Con la sentenza Agrisud, depositata l’11 dicembre 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha censurato alcune prassi ispettive adottate in Italia, ritenute incompatibili con l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

La decisione prende le mosse dai ricorsi presentati da otto società, sottoposte – tra il 2018 e il 2022 – ad accessi e acquisizioni documentali da parte dell’Amministrazione finanziaria. Secondo le ricorrenti, tali controlli sarebbero stati effettuati in assenza di una reale e preventiva motivazione, sulla base di poteri esercitati in modo eccessivamente discrezionale e, dunque, lesivi dei diritti fondamentali.

La Corte ha condiviso integralmente questa impostazione, rilevando come la giustificazione addotta per gli accessi – spesso limitata alla generica esigenza di “acquisire elementi utili all’accertamento” – non consenta alcuna verifica effettiva, nemmeno a posteriori, sulla proporzionalità dell’ingerenza pubblica. Una motivazione di questo tipo, priva di riferimenti concreti e circostanziati, finisce per svuotare di contenuto le garanzie convenzionali, trasformando il controllo fiscale in uno strumento potenzialmente arbitrario.

L’art. 8 CEDU e i limiti all’ingerenza dello Stato

La sentenza Agrisud si colloca nel solco di un orientamento già espresso dalla Corte in una precedente decisione del 6 febbraio 2025, nella quale era stata messa in discussione la compatibilità della normativa tributaria italiana con l’art. 8 CEDU. Tale disposizione tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, ammettendo ingerenze dell’autorità pubblica solo a condizioni rigorose.

La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: ogni individuo – e, per estensione, ogni impresa – dispone di una sfera di intangibilità che lo Stato è tenuto a rispettare. Questa protezione non riguarda esclusivamente l’abitazione in senso stretto, ma si estende a tutti gli ambiti nei quali si manifesta l’identità personale e professionale, inclusa la documentazione aziendale e la riservatezza delle comunicazioni.

È vero che il diritto alla privacy non ha carattere assoluto. In una società democratica, esso può cedere di fronte a interessi pubblici prevalenti, come la tutela dell’ordine economico o la repressione dell’evasione fiscale. Tuttavia, ogni limitazione deve essere prevista da una legge chiara, perseguire uno scopo legittimo e, soprattutto, rispettare il principio di proporzionalità. In altri termini, l’ingerenza deve rappresentare il mezzo meno invasivo possibile per il raggiungimento dell’obiettivo.

Secondo i giudici di Strasburgo, il sistema italiano – almeno nella sua applicazione concreta – ha lasciato troppo spazio a valutazioni discrezionali non sufficientemente ancorate a criteri oggettivi e verificabili. La finalità, pur legittima, della lotta all’evasione non può mai giustificare un potere ispettivo privo di confini certi.

La riforma degli accessi fiscali e il nuovo obbligo di motivazione

Le censure europee hanno trovato un primo riscontro sul piano normativo con l’introduzione dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, in vigore dal 2 agosto scorso, che ha inciso direttamente sull’art. 12 dello Statuto del contribuente. La nuova formulazione impone che negli atti di autorizzazione e nei verbali di accesso siano indicate in modo espresso e puntuale le circostanze che giustificano l’ingerenza ispettiva.

Nella rinnovata architettura del sistema, ogni controllo presso sedi aziendali o studi professionali deve essere fondato su effettive esigenze investigative, da cristallizzare per iscritto prima dell’avvio delle operazioni. Quando l’accesso è svolto da funzionari civili dell’Agenzia delle Entrate, è necessaria un’autorizzazione preventiva, mentre il livello di tutela si innalza ulteriormente nel caso di ispezioni presso l’abitazione del contribuente, per le quali resta imprescindibile il vaglio dell’autorità giudiziaria, subordinato alla presenza di gravi indizi di violazione.

Il profilo di maggiore novità riguarda, però, le conseguenze dell’inosservanza di tali obblighi. La carenza o l’insufficienza della motivazione non è più qualificabile come una semplice irregolarità formale, ma integra un vizio sostanziale, idoneo a travolgere la legittimità dell’ispezione e, con essa, l’intero accertamento conseguente.

Oltre il diritto tributario: un principio di garanzia generale

La portata della sentenza Agrisud e della riforma del 2025 va ben oltre l’ambito strettamente fiscale. La Corte ha chiarito che le garanzie in materia di accessi e ispezioni documentali operano in tutti i procedimenti che comportano un’ingerenza nella sfera privata. Ne risultano direttamente coinvolte anche le attività svolte in materia di antiriciclaggio, vigilanza bancaria, concorrenza e protezione dei dati personali.

Nessuna autorità pubblica, indipendentemente dalla finalità perseguita, può operare al di fuori di un perimetro normativo chiaro e prevedibile. Pur non avendo efficacia retroattiva, la riforma segna l’inizio di una stagione di maggiore tutela per imprese e professionisti: il Processo Verbale di Constatazione non dovrà più limitarsi a fotografare l’esito delle verifiche, ma dovrà dimostrare la coerenza tra le ragioni poste a fondamento dell’accesso e le attività concretamente svolte.

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