Qualcuno insulta nei commenti sotto il mio post: posso essere responsabile anche io?

Cassazione n. 22999/2026: chi gestisce un blog non deve controllare preventivamente ogni commento, ma se viene a conoscenza di contenuti diffamatori e non li rimuove tempestivamente può essere chiamato a risarcire il danno

Pubblichiamo un post su un blog o su una pagina professionale e qualcuno, nei commenti, attacca pesantemente una terza persona. Quel commento non lo abbiamo scritto noi. Possiamo semplicemente ignorarlo sostenendo che ciascuno risponde di ciò che pubblica personalmente? La risposta non è sempre affermativa. Con l’ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la responsabilità risarcitoria del gestore di un blog che, pur avendo acquisito conoscenza di commenti diffamatori pubblicati da terzi, non li aveva rimossi tempestivamente. La distinzione decisiva è questa: non esiste un obbligo generale di controllare preventivamente ogni messaggio degli utenti; ma, quando il gestore viene effettivamente a conoscenza di un contenuto lesivo e può intervenire, la sua inerzia può diventare fonte di responsabilità. (apps! avvocati)

È un principio particolarmente attuale. Nei giorni scorsi il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha richiamato l’attenzione degli iscritti proprio sui profili di responsabilità civile, penale e deontologica connessi alla mancata rimozione di commenti offensivi o diffamatori pubblicati da terzi su blog, pagine e profili social riconducibili all’attività professionale. Il richiamo è rivolto a quella categoria, ma il problema è evidentemente più ampio e interessa professionisti, imprese, associazioni e, più in generale, chiunque gestisca spazi online nei quali gli utenti possano pubblicare contenuti. (Ordine CDLNA)

Il caso: il commento lo scrivono gli altri, ma a pagare è anche il blogger

La controversia nasceva da una vicenda tra giornalisti. Un giornalista freelance aveva pubblicato sul proprio blog un post fortemente critico nei confronti di un articolo scritto da un collega, sostenendo sostanzialmente che la notizia pubblicata da quest’ultimo fosse falsa o non adeguatamente verificata. Sotto il post erano poi comparsi commenti di terzi dal contenuto pesantemente denigratorio nei confronti del giornalista criticato. Quest’ultimo aveva agito per il risarcimento dei danni e il Tribunale di Verona aveva ritenuto responsabile il gestore del blog proprio perché, pur essendo a conoscenza dei commenti, non li aveva rimossi tempestivamente. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione e la Cassazione ha infine rigettato il ricorso del blogger. Il risarcimento riconosciuto in sede di merito era stato quantificato in 23.000 euro, utilizzando in via equitativa i criteri delle Tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da diffamazione. (Alessandro Del Ninno)

È importante capire su che cosa si fonda la responsabilità. La Cassazione non afferma che chi apre un blog diventi automaticamente garante di qualsiasi frase pubblicata da migliaia di lettori. Al contrario, esclude espressamente un dovere generale di selezione e controllo preventivo dei commenti dei terzi. Il problema nasce successivamente, quando il gestore viene a conoscenza del carattere diffamatorio del contenuto e, pur avendo la possibilità di eliminarlo, consente che rimanga online e continui a essere diffuso. In quel momento la sua condotta non è più completamente neutra. (apps! avvocati)

Non bisogna quindi leggere tutti i commenti prima che vengano pubblicati

No. Ed è forse la parte più importante della decisione per chi gestisce un sito o una pagina con molto traffico. La Cassazione distingue nettamente il controllo preventivo dal controllo successivo alla conoscenza dell’illecito. Sul normale gestore di un blog non grava l’obbligo di esaminare in anticipo ogni singolo messaggio lasciato dagli utenti. La responsabilità sorge invece quando venga dimostrato che egli conosceva i contenuti diffamatori e non si è attivato tempestivamente per rimuoverli. (Studio Legale Scarlino)

Nel caso concreto la conoscenza non era una semplice supposizione: i giudici avevano ritenuto provato che il gestore fosse consapevole dei commenti e che non li avesse eliminati se non dopo l’avvio del giudizio. La pronuncia, quindi, non introduce una responsabilità automatica fondata sul solo fatto di essere proprietari di un sito. Occorre accertare la conoscenza effettiva del contenuto e la successiva omissione. (apps! avvocati)

Da questo punto di vista è importante anche non costruire una regola inesistente del tipo “la responsabilità nasce soltanto dopo una diffida formale”. La Cassazione non individua una particolare forma attraverso la quale il gestore debba venire a conoscenza dell’offesa: ciò che rileva è che quella conoscenza risulti concretamente provata. Una segnalazione, una comunicazione ricevuta dal diretto interessato o le stesse attività compiute dal gestore sul proprio spazio online potranno assumere rilievo a seconda delle circostanze.

Perché non cancellare equivale a partecipare alla diffusione?

La spiegazione utilizzata dalla giurisprudenza è piuttosto severa. Quando il gestore sa che sul proprio spazio è presente un contenuto diffamatorio e decide di lasciarlo online, consente consapevolmente che l’offesa continui a essere accessibile e venga ulteriormente diffusa. La Cassazione richiama sul punto anche l’orientamento formatosi in sede penale, secondo il quale il blogger può concorrere nella diffusione del contenuto denigratorio quando, dopo averne avuto conoscenza, non provveda tempestivamente alla rimozione. L’ordinanza n. 22999/2026 è però una decisione civile: nel caso concreto ciò che viene confermato è l’obbligo di risarcire il danno, mentre i riferimenti alla responsabilità penale sono utilizzati dalla Corte per ricostruire il quadro giurisprudenziale. (apps! avvocati)

Questa precisazione è importante perché sarebbe improprio affermare che la Prima Sezione civile abbia “condannato penalmente” il blogger. Non è avvenuto questo. Ha confermato la responsabilità civile già riconosciuta dai giudici di merito e ha richiamato, a sostegno del proprio ragionamento, principi elaborati anche dalla giurisprudenza penale.

E la libertà di espressione?

Il blogger aveva invocato anche l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di espressione. La Cassazione ha però ricordato che tale libertà non è assoluta e deve essere bilanciata con il diritto alla reputazione altrui. La critica può essere aspra e anche fortemente soggettiva, ma la tutela si indebolisce quando il contenuto offensivo poggia sull’attribuzione di fatti non veri. Nel caso esaminato, i giudici avevano accertato la presenza di commenti lesivi della reputazione professionale fondati su fatti non veritieri e la conoscenza degli stessi da parte del gestore. (apps! avvocati)

Questo significa anche che non ogni commento sgradevole deve essere cancellato per timore di una causa. Un giudizio negativo, una critica severa o un’opinione antipatica non coincidono automaticamente con la diffamazione. Bisogna considerare il contenuto concreto, il contesto, la riconoscibilità della persona interessata, il linguaggio utilizzato e l’eventuale attribuzione di fatti determinati. La decisione della Cassazione non impone quindi di trasformare ogni spazio di discussione in un ambiente nel quale sia ammessa soltanto l’approvazione.

E se nel commento non compare il nome della persona offesa?

Anche questo particolare emerge dalla vicenda esaminata. Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante che il nome della persona non fosse espressamente riportato, perché il destinatario dell’offesa risultava comunque agevolmente identificabile. È un principio importante anche nella comunicazione sui social: evitare di scrivere il nome non garantisce automaticamente l’anonimato della persona presa di mira se dal contesto, dalla professione, dalle circostanze narrate o da altri elementi è possibile comprenderne chiaramente l’identità. (apps! avvocati)

Lo stesso vale, evidentemente, per formule come “quel medico del tale ospedale”, “l’amministratore del nostro condominio” oppure “l’avvocato che segue quella causa” quando il contesto rende immediatamente comprensibile a chi ci si riferisca. Ai fini della tutela della reputazione ciò che conta non è soltanto la presenza materiale del nome e cognome, ma la concreta identificabilità del destinatario.

La stessa regola vale automaticamente per Facebook e Instagram?

La prudenza qui è necessaria. L’ordinanza n. 22999/2026 decide un caso relativo a un blog, quindi non sarebbe corretto scrivere che la Cassazione, con questa specifica decisione, abbia disciplinato indistintamente Facebook, Instagram, LinkedIn, gruppi WhatsApp e qualsiasi altra piattaforma. Esistono inoltre discipline specifiche per i fornitori di servizi online e situazioni tecniche molto diverse tra loro.

Tuttavia il principio di fondo relativo al comportamento di chi gestisce direttamente uno spazio comunicativo dopo avere acquisito conoscenza di contenuti diffamatori presenta un evidente interesse anche per le pagine social. Non a caso il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, proprio richiamando questa ordinanza, ha invitato i professionisti a prestare attenzione ai commenti pubblicati su blog, pagine e profili social riferibili all’attività professionale. Anche Il Sole 24 Ore ha evidenziato che il problema può riguardare analogamente avvocati e studi professionali. (Consulenti Del Lavoro)

La conclusione corretta, quindi, non è “ogni titolare di una pagina Facebook risponde sempre di tutto ciò che scrivono gli utenti”, ma una molto più concreta: quando il titolare conosce un contenuto manifestamente lesivo pubblicato nel proprio spazio e dispone degli strumenti per rimuoverlo, ignorare deliberatamente il problema può esporlo a conseguenze giuridiche.

Cosa fare quando arriva una segnalazione?

Immaginiamo che sotto un post della pagina di un professionista compaia questo commento: “Il dottor Rossi falsifica i certificati e truffa i clienti”. Il titolare della pagina riceve un messaggio del dottor Rossi che gli segnala il commento e ne chiede la cancellazione. A quel punto sarebbe rischioso rispondere semplicemente: “Non l’ho scritto io, vedetevela con chi lo ha pubblicato” e lasciare il messaggio online per settimane.

Questo non significa nemmeno che ogni segnalazione debba determinare una cancellazione automatica. Può esistere una critica legittima, possono essere contestati fatti veri oppure il carattere illecito del contenuto può essere dubbio. Ma una segnalazione circostanziata impone quantomeno di esaminare rapidamente ciò che è stato pubblicato. Quanto più evidente è il carattere diffamatorio, tanto più pericolosa diventa l’inerzia.

In presenza di un contenuto chiaramente offensivo o dell’attribuzione gratuita di fatti gravemente lesivi, la scelta prudente è rimuoverlo tempestivamente, conservarne eventualmente copia ai fini probatori e, se necessario, bloccare ulteriori interventi dello stesso utente. La cancellazione del commento non significa riconoscere che la persona segnalante abbia ragione su ogni aspetto della vicenda; significa impedire che uno spazio sotto il proprio controllo continui a essere utilizzato per diffondere un contenuto potenzialmente illecito.

E chi ha scritto materialmente il commento?

Naturalmente rimane responsabile anche l’autore. La pronuncia non trasferisce la responsabilità dall’utente al gestore del blog. Introduce, piuttosto, la possibilità che si aggiunga una responsabilità del gestore per il proprio comportamento successivo alla conoscenza dell’illecito.

Si possono quindi avere due condotte distinte: quella di chi scrive e pubblica il messaggio diffamatorio e quella di chi, pur potendolo rimuovere e sapendo che è presente nel proprio spazio, ne consente consapevolmente l’ulteriore permanenza e diffusione. È quest’ultima situazione che interessa la Cassazione n. 22999/2026.

Il problema è ancora più delicato per una pagina professionale

Per un professionista può aggiungersi un ulteriore livello di attenzione. Una pagina utilizzata per l’attività professionale non è soltanto uno spazio personale: rappresenta pubblicamente lo studio, l’impresa o la categoria di appartenenza. Per questo una consapevole tolleranza di contenuti denigratori può assumere rilievo non soltanto sul piano civilistico ma, a seconda dell’ordinamento professionale interessato, anche sotto il profilo deontologico.

È proprio ciò che ha sottolineato il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro nella comunicazione diffusa a settembre: la tolleranza consapevole di commenti offensivi conosciuti e concretamente rimovibili può coinvolgere anche i doveri professionali di dignità, decoro, lealtà e correttezza. (Ordine CDLNA)

Non significa automaticamente che la stessa disciplina deontologica si applichi in modo identico a ogni professione; significa però che chi utilizza i social come strumento professionale dovrebbe considerarne la gestione dei commenti una parte dell’attività di comunicazione e non un elemento totalmente estraneo.

Quanto può costare non intervenire?

Nel caso deciso dalla Cassazione, il danno non patrimoniale riconosciuto dai giudici di merito era stato liquidato in 23.000 euro. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata anche la determinazione del quantum, effettuata mediante i criteri delle Tabelle di Milano in materia di diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa. (Alessandro Del Ninno)

Naturalmente non esiste una tariffa fissa di 23.000 euro per ogni commento non cancellato. L’entità del danno dipende dalle circostanze concrete: gravità delle affermazioni, diffusione, posizione sociale e professionale della persona offesa, durata della permanenza online, numero e contenuto degli interventi e conseguenze effettivamente prodotte. Ma la vicenda mostra che considerare i commenti degli utenti come un problema del tutto estraneo al gestore può diventare economicamente molto costoso.

In conclusione

L’ordinanza della Corte di cassazione, Prima Sezione civile, n. 22999 del 10 luglio 2026 traccia una linea abbastanza chiara. Chi gestisce un blog non è obbligato a controllare preventivamente ogni parola scritta dai propri lettori. Ma quando viene a conoscenza di contenuti diffamatori pubblicati da terzi non può necessariamente rimanere passivo: se non si attiva tempestivamente per rimuoverli, può essere chiamato a rispondere civilmente del danno derivante dalla loro ulteriore diffusione. (apps! avvocati)

La decisione riguarda direttamente un blog e non deve essere trasformata in una regola automatica per qualsiasi piattaforma digitale. Il recente richiamo del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro dimostra però quanto il problema sia ormai concreto anche per chi utilizza Facebook, Instagram, LinkedIn o altri strumenti social nell’ambito della propria attività professionale. (Consulenti Del Lavoro)

La regola pratica è quindi semplice: non occorre vivere davanti allo schermo controllando ogni nuovo commento, ma quando si viene informati dell’esistenza di un contenuto potenzialmente diffamatorio è opportuno non ignorarlo. Bisogna leggerlo, valutarlo rapidamente e, quando il carattere lesivo sia evidente, intervenire. Dire “non l’ho scritto io” può non essere più sufficiente dopo che si è scelto consapevolmente di lasciarlo online.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

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Mediazione civile: senza avvocati preparati si perde gran parte del suo valore

La presenza dei legali non è un peso formale, ma una garanzia per le parti, per la qualità della trattativa e per la solidità dell’accordo

La mediazione civile viene spesso descritta come uno spazio più semplice, più rapido e meno conflittuale rispetto al processo. È vero, ma questa semplicità non deve essere fraintesa. La mediazione non è una conversazione informale tra persone che provano a mettersi d’accordo, non è una riunione nella quale basta “vedere cosa succede” e non è un luogo in cui la competenza giuridica diventa secondaria. Al contrario, proprio perché in mediazione le parti possono costruire soluzioni molto più flessibili di quelle ottenibili in giudizio, la presenza degli avvocati è fondamentale.

L’assistenza legale non serve soltanto nei casi in cui la legge la richiede. Serve sempre, anche nella mediazione volontaria, perché ogni accordo nasce dentro un quadro di diritti, obblighi, rischi, prove, responsabilità e conseguenze economiche che le parti difficilmente riescono a valutare da sole. Il mediatore aiuta le parti a comunicare, a chiarire gli interessi, a superare gli stalli e a cercare una possibile soluzione; l’avvocato tutela la parte, valuta la convenienza dell’accordo, misura i rischi della causa, controlla la tenuta giuridica delle clausole e impedisce che una soluzione apparentemente ragionevole si trasformi, dopo pochi mesi, in un nuovo problema.

Per questo non c’è alcuna contrapposizione tra mediazione e avvocati. Una buona mediazione ha bisogno di buoni mediatori, ma ha anche bisogno di avvocati preparati, presenti, consapevoli del proprio ruolo e capaci di negoziare. Quando i legali partecipano bene, la mediazione diventa più seria, più efficace e più sicura per tutti.

La parte deve essere protetta proprio mentre cerca l’accordo

Cercare un accordo non significa abbassare le difese. In mediazione la parte espone interessi, valuta ipotesi, ascolta proposte, fa concessioni, misura alternative e prende decisioni che possono incidere in modo rilevante sul proprio patrimonio, sulla propria famiglia, sulla propria attività o sui propri rapporti futuri. Pensare che tutto questo possa essere fatto senza assistenza legale, o con una presenza solo marginale dell’avvocato, è un errore.

La parte coinvolta in una lite è spesso emotivamente esposta. Può avere paura, rabbia, fretta, bisogno di chiudere, desiderio di rivalsa o eccessiva fiducia nella propria posizione. Può sottovalutare i punti deboli della causa oppure sopravvalutare una proposta solo perché consente di mettere fine a una situazione pesante. L’avvocato serve anche a questo: a riportare la decisione su un piano razionale, a distinguere ciò che è giuridicamente fondato da ciò che è solo percepito come giusto, a spiegare quali rischi si corrono se non si trova un accordo e quali rischi si corrono se lo si accetta male.

La mediazione funziona quando la parte è libera di scegliere. Ma la libertà vera richiede informazione, consapevolezza e protezione. Un accordo accettato senza comprenderne gli effetti non è un buon accordo; una rinuncia sottoscritta senza valutare ciò che si perde non è una soluzione; una clausola scritta male può diventare l’inizio di una nuova controversia. La presenza dell’avvocato serve a evitare tutto questo.

Anche nella mediazione volontaria l’avvocato è decisivo

Nelle mediazioni obbligatorie e in quelle demandate dal giudice, la presenza degli avvocati è prevista dalla legge. Ma il punto più importante è culturale, non solo normativo: l’assistenza legale è utile anche quando non è obbligatoria. Anzi, proprio nelle mediazioni volontarie, dove le parti scelgono spontaneamente di provare a risolvere il conflitto, il ruolo dell’avvocato può essere decisivo per trasformare quella scelta in un risultato concreto.

Una mediazione volontaria può riguardare una lite contrattuale, una divisione ereditaria, una controversia societaria, una questione familiare, un problema condominiale, un rapporto commerciale, un danno, una compravendita, una locazione o una responsabilità professionale. In tutti questi casi le parti possono avere interesse a trovare una soluzione rapida, riservata e meno costosa del processo, ma devono anche sapere se l’accordo è conveniente, se è giuridicamente possibile, se tutela davvero i loro interessi e se potrà essere eseguito.

L’avvocato non deve entrare in mediazione per impedire l’accordo o per trasformare il tavolo in un’udienza. Deve entrarci per dare forza e qualità alla trattativa. Deve aiutare il cliente a capire quando conviene insistere, quando conviene aprire, quando una proposta è insufficiente, quando una concessione è solo apparente e quando una soluzione negoziata può dare più di una sentenza.

Il legale non deve soltanto conoscere il diritto: deve saper negoziare

La presenza dell’avvocato è indispensabile, ma non basta una presenza passiva. In mediazione il legale non può limitarsi a ripetere le difese già scritte negli atti, né può usare la stessa logica del processo. La mediazione richiede una competenza ulteriore: la capacità di negoziare.

Saper negoziare non significa essere deboli, fare sconti o cercare l’accordo a qualsiasi costo. Significa preparare la trattativa, conoscere la migliore alternativa al mancato accordo, valutare i rischi del giudizio, distinguere le posizioni dagli interessi, costruire opzioni, formulare proposte efficaci, gestire le emozioni, utilizzare criteri oggettivi e comprendere quali elementi possano creare valore per entrambe le parti.

Un avvocato che non sa negoziare rischia di ridurre la mediazione a una prova di forza. Arriva, espone la pretesa massima, contesta tutto, dichiara che il cliente ha ragione e attende che l’altra parte ceda. Questo approccio può sembrare rassicurante, ma spesso produce il risultato opposto: irrigidisce la controparte, impedisce al mediatore di lavorare, blocca lo scambio di informazioni e fa perdere occasioni che avrebbero potuto chiudere la lite in modo vantaggioso.

Un avvocato che sa negoziare, invece, non rinuncia alla fermezza. Sa quando mostrare i punti forti della posizione, ma sa anche quando ascoltare; sa usare il diritto non come minaccia sterile, ma come criterio di realtà; sa aiutare il cliente a non confondere la soddisfazione emotiva con il risultato utile. In mediazione, la differenza tra un avvocato semplicemente presente e un avvocato realmente competente può decidere l’esito dell’intero procedimento.

La preparazione della mediazione è parte dell’assistenza legale

Una buona mediazione non inizia quando le parti entrano nella stanza. Inizia prima, nello studio dell’avvocato. Il cliente deve essere preparato al procedimento, deve capire il ruolo del mediatore, deve conoscere i margini della trattativa, deve sapere quali informazioni condividere, quali obiettivi perseguire e quali limiti non superare. Presentarsi senza preparazione significa esporsi a decisioni improvvisate.

L’avvocato deve valutare con il cliente la forza della domanda, la tenuta delle prove, i tempi prevedibili del giudizio, i costi, i rischi di soccombenza, la possibilità di esecuzione della sentenza e le conseguenze pratiche del conflitto. Deve anche chiarire quali interessi sono davvero prioritari. In molte controversie, infatti, il denaro è solo una parte del problema: contano i tempi, la riservatezza, le garanzie, la continuità dei rapporti, la chiusura definitiva della lite, la reputazione, la gestione fiscale, il rischio di insolvenza o la necessità di evitare ulteriori procedimenti.

Senza questa preparazione, la parte arriva in mediazione con una posizione rigida, ma non con una strategia. E una posizione rigida non è una strategia. È spesso solo il modo più rapido per non trovare alcuna soluzione.

L’avvocato dà qualità all’accordo

Il momento più delicato della mediazione non è sempre quello in cui le parti si avvicinano. Spesso è quello in cui l’accordo deve essere scritto. Un’intesa raggiunta faticosamente può essere rovinata da clausole ambigue, scadenze imprecise, obblighi non determinati, rinunce formulate male, garanzie mancanti o conseguenze dell’inadempimento non previste.

Qui il ruolo dell’avvocato è insostituibile. L’accordo deve indicare con chiarezza chi deve fare cosa, entro quando, con quali modalità e con quali conseguenze in caso di mancato rispetto. Se si tratta di pagamenti, bisogna disciplinare importi, rate, scadenze, modalità, eventuale decadenza dal beneficio del termine e garanzie. Se si tratta di obblighi di fare, occorre precisare attività, tempi, standard di esecuzione e verifiche. Se vi sono rinunce, quietanze o transazioni, devono essere costruite in modo coerente con l’intera vicenda. Se l’accordo incide su immobili, società, successioni o rapporti complessi, vanno valutati anche gli adempimenti ulteriori.

Un accordo di mediazione ben redatto può avere una forza molto rilevante. Nei casi previsti, quando le parti sono assistite dagli avvocati e l’accordo è sottoscritto anche dai legali, esso può costituire titolo esecutivo. Questo significa che la presenza degli avvocati non è soltanto utile durante la trattativa, ma incide anche sulla forza giuridica del risultato finale.

La mediazione, quindi, non serve solo a “fare pace”. Serve a costruire un accordo che funzioni. E un accordo funziona quando è chiaro, eseguibile, sostenibile e giuridicamente solido.

Il legale protegge anche dalla cattiva mediazione

La mediazione è uno strumento straordinario, ma non ogni proposta è buona solo perché nasce in mediazione. Ci sono accordi squilibrati, condizioni non sostenibili, rinunce eccessive, pagamenti privi di garanzie, impegni formulati in modo generico e soluzioni che sembrano chiudere la lite ma lasciano aperti problemi decisivi. L’avvocato serve anche a evitare che il desiderio di chiudere prevalga sulla tutela reale del cliente.

Questo è un punto importante. Difendere il cliente in mediazione non significa ostacolare l’accordo; significa impedire che l’accordo sia sbagliato. L’avvocato deve saper dire sì quando la soluzione è conveniente, ma deve saper dire no quando la proposta non regge, quando manca una garanzia, quando l’impegno dell’altra parte è troppo incerto o quando il cliente sta accettando per stanchezza qualcosa che lo danneggerà.

La mediazione non richiede accordi a ogni costo. Richiede accordi consapevoli. E la consapevolezza, nelle controversie giuridiche, passa necessariamente attraverso l’assistenza legale.

La presenza dei legali aiuta anche il mediatore

Un mediatore esperto può aiutare moltissimo le parti, ma non sostituisce gli avvocati. Il mediatore è imparziale, non assiste una parte contro l’altra, non dà consulenza individuale e non può diventare il garante degli interessi particolari di ciascuno. La sua funzione è facilitare il dialogo, aiutare le parti a esplorare le opzioni, governare il conflitto e accompagnare il procedimento verso una possibile soluzione.

Quando gli avvocati sono preparati e collaborano correttamente al processo negoziale, il mediatore può lavorare molto meglio. Le questioni giuridiche vengono chiarite, i rischi processuali sono valutati con maggiore realismo, le proposte vengono formulate in modo più preciso e l’accordo finale può essere costruito con maggiore sicurezza. La presenza dei legali non rallenta la mediazione; se i legali conoscono il proprio ruolo, la rende più efficace.

Il problema nasce quando l’avvocato vive la mediazione come una perdita di tempo o come una minaccia al processo. In quel caso il procedimento si impoverisce. Ma quando il legale entra in mediazione con preparazione, capacità negoziale e consapevolezza strategica, diventa uno degli elementi decisivi per il successo del percorso.

Mediazione e avvocati non sono mondi separati

Per troppo tempo si è raccontata la mediazione come alternativa agli avvocati o, comunque, come uno spazio nel quale il diritto dovesse fare un passo indietro. È una rappresentazione sbagliata. La mediazione non elimina il diritto: lo colloca dentro un percorso più ampio, nel quale accanto alla regola giuridica contano anche interessi, tempi, costi, relazioni, rischi e soluzioni pratiche.

L’avvocato moderno non può essere soltanto un tecnico del processo. Deve essere anche un consulente strategico del conflitto. Deve sapere quando conviene agire in giudizio, quando conviene trattare, quando conviene proporre una mediazione volontaria, quando conviene accettare una mediazione demandata come opportunità e quando invece è necessario proseguire nel contenzioso. Il cliente non ha bisogno di qualcuno che conosca un solo strumento; ha bisogno di qualcuno che sappia scegliere lo strumento giusto.

In questa prospettiva, la formazione alla negoziazione diventa essenziale. Non è un ornamento professionale, ma una competenza centrale. In ADR Center lavoriamo da anni proprio su questo: formare mediatori e professionisti capaci di gestire il conflitto, negoziare in modo efficace e costruire soluzioni sostenibili. La mediazione dà il meglio quando al tavolo siedono parti consapevoli, mediatori preparati e avvocati capaci non solo di difendere, ma anche di negoziare.

Il principio da ricordare

La presenza degli avvocati in mediazione è fondamentale in ogni caso: quando è obbligatoria, quando è demandata dal giudice e anche quando la mediazione è scelta volontariamente dalle parti. Il legale tutela il cliente, valuta il rischio giuridico, prepara la strategia, aiuta a leggere la convenienza dell’accordo, negozia le condizioni e garantisce che il testo finale sia chiaro, efficace ed eseguibile.

La mediazione senza assistenza legale rischia di diventare una trattativa fragile. La mediazione con avvocati impreparati rischia di diventare una formalità inutile. La mediazione con avvocati competenti, presenti e capaci di negoziare può invece diventare uno degli strumenti più efficaci per risolvere una controversia.

Il punto finale è semplice: in mediazione l’avvocato non è un accessorio, ma una garanzia. Non serve solo a controllare le norme, ma a proteggere la parte mentre cerca una soluzione. E proprio perché la mediazione può produrre accordi forti, rapidi e personalizzati, la presenza di legali preparati non riduce il valore del procedimento: lo rende possibile.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

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Il condominio può far pagare ai condomini in regola i debiti dei morosi?

Il Tribunale di Napoli annulla la delibera che aveva chiesto a un condomino di pagare una seconda volta vecchie bollette già comprese nei rendiconti condominiali

Può accadere che un condominio, trovandosi in difficoltà per le quote non versate da alcuni proprietari, decida di chiedere altro denaro a quelli che hanno sempre pagato regolarmente. L’esigenza pratica è comprensibile: i fornitori pretendono il saldo delle fatture, i servizi devono continuare e il conto corrente condominiale potrebbe non avere disponibilità sufficienti. Questo, però, non significa che l’assemblea possa semplicemente redistribuire i debiti dei morosi tra i condomini adempienti.

Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1822 del 4 febbraio 2026, pronunciata in una controversia nella quale un condomino si era visto addebitare nuovamente somme relative a bollette energetiche degli anni 2014 e 2015, nonostante avesse già versato le quote risultanti dai rendiconti di quegli esercizi.

La decisione è interessante perché affronta un problema molto frequente, ma evita una conclusione troppo semplicistica. Non afferma soltanto che “i debiti dei morosi non devono essere pagati dagli altri”: distingue la definitiva attribuzione del debito al condomino in regola dall’eventuale anticipazione temporanea necessaria per fronteggiare una situazione realmente urgente.

Il condomino aveva già pagato, ma gli viene chiesto di contribuire nuovamente

La vicenda nasce da una delibera del 22 ottobre 2024, adottata su un punto dell’ordine del giorno dedicato a un pignoramento promosso da Eni e alla ripartizione delle quote dovute per alcune bollette insolute. Al condomino che successivamente ha impugnato la decisione assembleare era stata richiesta la somma di 1.576,49 euro, da lui inizialmente versata.

Dalla documentazione ottenuta dall’amministratore era però emerso che le fatture riguardavano consumi risalenti al 2014 e al 2015. Il condomino aveva già pagato quanto gli era stato addebitato nei rendiconti relativi a quegli anni e, ancora al 31 dicembre 2023, non risultava avere alcun debito nei confronti del condominio. La morosità complessiva relativa a quelle forniture, superiore a 35.000 euro, era invece riconducibile al mancato versamento delle quote da parte di altri partecipanti.

Il condominio aveva sostenuto che il debito derivasse da costi imprevedibili e non compresi nelle spese ordinarie, aggiungendo che le somme riscosse per la gestione corrente potevano essere utilizzate per affrontare spese impreviste e urgenti. Il Tribunale ha però rilevato che non era stata fornita alcuna prova dell’esistenza di spese straordinarie non preventivate e che il condominio non aveva neppure spiegato in cosa queste sarebbero consistite.

Il giudice considera inoltre anomalo che costi riferibili al 2014 e al 2015 siano emersi soltanto a distanza di quasi dieci anni, senza essere mai stati inseriti nei rendiconti degli esercizi di competenza. La spiegazione ritenuta più logica è quindi quella prospettata dal condomino: il debito residuo si era formato perché alcuni proprietari non avevano pagato le rispettive quote.

In altre parole, attraverso il nuovo piano di riparto, al condomino adempiente era stato chiesto di contribuire una seconda volta al pagamento delle stesse forniture, sostituendosi ai proprietari morosi.

L’assemblea non può modificare a maggioranza i criteri di ripartizione

Le spese condominiali devono essere ripartite secondo i criteri previsti dalla legge, dal regolamento contrattuale o da una valida convenzione approvata dagli interessati. L’assemblea può approvare i rendiconti e i relativi piani di riparto, ma non può utilizzare una deliberazione maggioritaria per trasferire definitivamente sui condomini adempienti le quote rimaste insolute per colpa di altri.

Se alcuni proprietari non pagano, il loro debito non scompare e non diventa automaticamente un nuovo debito di tutti gli altri. L’amministratore deve attivarsi per il recupero delle somme nei confronti dei morosi, utilizzando gli strumenti che la legge gli attribuisce, compresa la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea.

L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce inoltre che i creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti prima di avere escusso quelli morosi. La norma non elimina ogni responsabilità esterna dei condomini adempienti, ma impone al creditore di rivolgere preliminarmente le proprie iniziative esecutive contro chi non ha versato quanto dovuto. (Gazzetta Ufficiale)

Il Tribunale di Napoli osserva che sarebbe discutibile consentire all’assemblea di aggirare tale sistema attribuendo direttamente ai condomini in regola le quote dei morosi, senza attendere il recupero nei confronti degli effettivi debitori.

L’anticipazione può essere ammessa in una situazione di effettiva urgenza?

La parte più interessante della sentenza riguarda proprio questo punto. Il giudice ricorda che una delibera con la quale i condomini decidano di sostenere definitivamente le quote dei morosi potrebbe essere adottata con il consenso unanime, perché l’unanimità consentirebbe di derogare convenzionalmente ai normali criteri di ripartizione.

La decisione richiama poi un orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale l’assemblea potrebbe deliberare, anche senza unanimità, una raccolta straordinaria e provvisoria di denaro quando esista un’effettiva e improrogabile urgenza di reperire le somme necessarie. È il caso, ad esempio, di un condominio concretamente esposto all’esecuzione forzata di un creditore, al blocco di un servizio essenziale o ad altre conseguenze immediate e particolarmente gravi.

Non si tratterebbe, tuttavia, di trasferire definitivamente il debito dai morosi agli adempienti. Le somme versate dai condomini in regola conserverebbero la natura di anticipazioni e dovrebbero essere restituite o considerate nei successivi conguagli, una volta recuperato il credito nei confronti dei reali debitori.

Il Tribunale segnala anche le critiche rivolte a questo orientamento. Le pronunce di legittimità sulle quali esso si fonda sarebbero infatti anteriori alla riforma dell’art. 63 disp. att. c.c. e potrebbero non essere pienamente compatibili con l’attuale regola della preventiva escussione dei condomini morosi.

La sentenza non risolve definitivamente il contrasto, perché nel caso concreto non era necessario farlo. La delibera risultava illegittima anche applicando l’interpretazione più permissiva: non era stata dimostrata una situazione di effettiva e improrogabile urgenza e, soprattutto, era stato negato al condomino il diritto di recuperare o conguagliare le somme versate al posto dei morosi.

Non basta richiamare genericamente un pignoramento

La presenza di un creditore che abbia iniziato un’azione esecutiva può certamente rappresentare un elemento importante, ma non consente di approvare qualsiasi piano di riparto. L’assemblea deve conoscere la reale situazione debitoria, l’importo necessario, le iniziative già avviate contro i morosi e le conseguenze concrete che deriverebbero dal mancato pagamento.

Nel caso esaminato, il Tribunale rileva che l’assemblea non aveva deliberato sulla base di una precisa valutazione dell’urgenza, ma partendo dal presupposto che si trattasse di un debito mai considerato nei precedenti rendiconti. Tale ricostruzione risultava però smentita dalla documentazione, dalla quale emergeva che le fatture erano riferibili agli esercizi 2014 e 2015 e che il condomino ricorrente aveva già pagato quanto gli era stato imputato.

Una raccolta straordinaria non può quindi diventare uno strumento con il quale l’amministratore o l’assemblea nascondano vecchie morosità, carenze nei recuperi o errori nella gestione contabile. Devono essere chiariti l’origine del debito, i soggetti che non hanno pagato, le azioni intraprese nei loro confronti e il carattere necessariamente provvisorio dell’eventuale anticipazione richiesta agli altri condomini.

La delibera deve essere impugnata: non è sufficiente ignorarla

Un condomino che riceva una richiesta illegittima non dovrebbe limitarsi a non pagare. Le deliberazioni assembleari sono obbligatorie per tutti i condomini finché non siano annullate o dichiarate invalide, e l’amministratore può utilizzare il piano di riparto approvato per richiedere un decreto ingiuntivo.

L’art. 1137 c.c. consente al condomino assente, dissenziente o astenuto di chiedere l’annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento entro il termine perentorio di trenta giorni. Per il dissenziente e l’astenuto il termine decorre dalla data dell’assemblea; per l’assente, dalla comunicazione della deliberazione. (Gazzetta Ufficiale)

La distinzione tra nullità e annullabilità è quindi decisiva. Una delibera che applica erroneamente i criteri di riparto o addebita a un condomino somme non dovute viene normalmente contestata attraverso l’impugnazione prevista dall’art. 1137 c.c. Lasciare decorrere il termine confidando nella possibilità di opporsi soltanto quando arriverà il decreto ingiuntivo può esporre il condomino a conseguenze molto serie.

La prudenza impone quindi di acquisire immediatamente il verbale, il piano di riparto, i rendiconti degli anni interessati, le fatture del creditore e la situazione contabile personale, per verificare se la somma richiesta sia effettivamente dovuta e se sia necessario impugnare la decisione assembleare.

Chi ha già pagato deve chiedere espressamente la restituzione

Il condomino della vicenda aveva versato i 1.576,49 euro prima di ottenere la documentazione completa e di comprendere che si trattava di spese già considerate nei precedenti rendiconti. Nel giudizio aveva però chiesto l’annullamento della deliberazione, senza formulare una specifica domanda di condanna del condominio alla restituzione della somma.

Il Tribunale ha pertanto annullato la delibera, ma non ha potuto disporre un rimborso che non era stato domandato. La sentenza precisa infatti che l’attore non aveva formulato alcuna domanda diretta a ottenere la restituzione degli importi già pagati.

È un passaggio processuale apparentemente secondario, ma molto importante. L’annullamento della delibera elimina il fondamento della richiesta condominiale, ma la restituzione di quanto già versato deve essere domandata espressamente, indicando la somma, la causa del pagamento e le ragioni per le quali il condominio non avrebbe diritto a trattenerla.

Quando si impugna una delibera, non è quindi sufficiente concentrarsi sull’invalidità della decisione assembleare. Occorre valutare tutte le conseguenze economiche e formulare le domande necessarie per ottenere un risultato concretamente utile.

Il valore della causa non coincide necessariamente con la quota contestata

Il condomino aveva contestato un addebito individuale di 1.576,49 euro, ma il Tribunale ha determinato il valore della controversia sulla base dell’intera deliberazione impugnata, richiamando il principio affermato dalla Cassazione n. 9068 del 2022.

Quando si chiede l’annullamento di una delibera, la decisione del giudice produce infatti effetti nei confronti di tutti i condomini e incide sull’intero atto assembleare, non soltanto sulla posizione economica del ricorrente. Il valore della causa deve quindi essere determinato considerando l’importo complessivo oggetto della deliberazione, e non esclusivamente la quota attribuita a chi ha promosso il giudizio.

Anche questo aspetto merita attenzione prima di iniziare la causa, perché può incidere sulla competenza, sul contributo unificato e sulle spese legali. Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli, il condominio è stato condannato a rifondere 5.261 euro per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.

Cosa deve fare il condomino al quale viene chiesto di pagare le morosità altrui?

La prima cosa da fare è verificare l’origine della somma richiesta. Occorre confrontare il nuovo piano di riparto con i rendiconti degli anni ai quali il debito si riferisce, controllare i pagamenti eseguiti e chiedere all’amministratore la documentazione relativa alle fatture, alle morosità e alle azioni di recupero intraprese.

Se si tratta di un’anticipazione straordinaria, devono essere chiariti almeno quattro elementi: quale sia la situazione di urgenza, perché non sia possibile attendere il recupero nei confronti dei morosi, come siano state determinate le somme richieste e in quale modo verranno restituite o conguagliate.

Tag: condominio, condomini morosi, spese condominiali, debiti condominiali, piano di riparto, delibera condominiale, impugnazione delibera, amministratore di condominio, art. 63 disposizioni di attuazione, art. 1137 codice civile, recupero quote condominiali, Tribunale di Napoli, sentenza 1822 del 2026

Se invece il piano di riparto attribuisce stabilmente ai condomini in regola le quote non pagate da altri, la decisione deve essere contestata tempestivamente. Non è sufficiente inviare una protesta all’amministratore, perché la diffida non sostituisce l’impugnazione giudiziale e non sospende il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.

Quando la somma sia già stata pagata, sarà inoltre necessario chiedere espressamente la restituzione, evitando di ottenere una sentenza che annulli la delibera ma non condanni il condominio a rimborsare quanto indebitamente ricevuto.

Chi paga regolarmente non può diventare il finanziatore permanente del condominio

La sentenza del Tribunale di Napoli non nega le difficoltà concrete che le morosità possono creare alla gestione condominiale. Un condominio deve pagare i fornitori e garantire la continuità dei servizi anche quando alcuni proprietari non rispettano i propri obblighi. La soluzione, però, non può consistere nella sistematica redistribuzione delle somme insolute tra coloro che hanno già pagato.

Un conto è chiedere, in una situazione eccezionale e documentata, un’anticipazione provvisoria destinata a essere recuperata; altro è attribuire definitivamente ai condomini adempienti il debito dei morosi. Nel primo caso si tenta di proteggere temporaneamente un interesse comune; nel secondo si altera il criterio di ripartizione e si finisce per premiare chi non paga, facendo ricadere le conseguenze sui proprietari più corretti.

Il principio che emerge dalla sentenza è quindi molto concreto: il condomino in regola non deve pagare due volte la stessa spesa soltanto perché l’amministratore non è riuscito a riscuotere le quote dagli altri. E quando l’assemblea approva un piano di riparto illegittimo, occorre reagire subito, chiedendo non soltanto l’annullamento della delibera, ma anche la restituzione delle somme eventualmente già versate.

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Volo in ritardo e notte in aeroporto: quando si può chiedere anche il danno morale?

La Cassazione chiarisce che il disagio del passeggero può diventare risarcibile quando supera la normale tollerabilità e incide sulla libertà di movimento

Un volo in ritardo è sempre fastidioso. Ma non ogni ritardo aereo dà automaticamente diritto a un risarcimento ulteriore per danno morale. Bisogna distinguere: una cosa sono i disagi ordinari del viaggio, altra cosa è rimanere bloccati per molte ore in aeroporto, senza assistenza adeguata, senza poter raggiungere la destinazione programmata e senza alternative realmente offerte dal vettore.

Con l’ordinanza n. 8999 del 9 aprile 2026, la Corte di Cassazione affronta proprio questa situazione e offre un principio molto interessante per i passeggeri: il danno non patrimoniale da ritardo aereo può essere risarcibile quando la condotta del vettore incide in modo concreto e non trascurabile su un diritto costituzionalmente tutelato, come la libertà di circolazione prevista dall’art. 16 Cost.

Il caso: coincidenza persa e passeggeri bloccati a Dubai

La vicenda riguarda due passeggeri che avevano acquistato biglietti aerei per la tratta Roma-Dubai e poi Dubai-Bangkok, entrambi con partenza il 3 agosto 2016. Il primo volo, pur decollato in orario da Roma, era stato costretto a rientrare a causa di un incendio verificatosi nell’aeroporto di destinazione, Dubai. Il volo era poi ripartito nel pomeriggio, arrivando a Dubai poco prima della mezzanotte locale; a quel punto i passeggeri avevano perso la coincidenza per Bangkok, prevista per le 22:10.

Secondo quanto dedotto dai passeggeri, il giorno successivo sarebbero stati disponibili altri voli sulla stessa tratta in fascia mattutina e pomeridiana, ma la compagnia avrebbe indicato come unica soluzione un volo Emirates previsto per la sera del 4 agosto, poi partito effettivamente dopo la mezzanotte, quindi il 5 agosto. I passeggeri lamentavano inoltre di non avere ricevuto assistenza a terra durante la sosta a Dubai, di avere trascorso una notte in aeroporto, di avere perso un giorno di vacanza in Thailandia e di avere già sostenuto il costo del pernottamento a Bangkok.

Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, riconoscendo un danno non patrimoniale liquidato equitativamente in euro 700. Il Tribunale, in appello, aveva invece rigettato la richiesta, ritenendo che i passeggeri non avessero individuato correttamente il diritto leso e che non esistesse una norma che riconoscesse in modo automatico il danno non patrimoniale in caso di cancellazione o ritardo del volo. La Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale e rinviato la causa per un nuovo esame.

Il punto centrale: non ogni disagio è un danno risarcibile

La Cassazione non dice che ogni ritardo aereo genera automaticamente un danno morale. Questo sarebbe sbagliato. La Corte richiama i principi generali in materia di danno non patrimoniale, ricordando che esso è risarcibile solo in casi determinati: quando il fatto costituisce reato, quando la legge lo prevede espressamente, oppure quando viene leso in modo grave un diritto inviolabile della persona.

In particolare, quando si invoca la lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, occorre verificare tre condizioni: l’interesse leso deve avere rilevanza costituzionale; la lesione deve superare una soglia minima di tollerabilità; il danno non deve consistere in un semplice fastidio, disagio o contrattempo di scarsa importanza.

Questo è un passaggio importante, perché evita due errori opposti. Il primo è pensare che il passeggero non possa mai chiedere nulla oltre ai rimedi ordinari previsti dalla disciplina sul trasporto aereo. Il secondo è pensare che qualsiasi ritardo, anche modesto, consenta automaticamente di ottenere un risarcimento per danno morale.

La verità sta nel mezzo: il danno ulteriore può esserci, ma deve essere allegato, provato e valutato nel caso concreto.

Libertà di circolazione e passeggeri “bloccati” in aeroporto

Il profilo più interessante dell’ordinanza riguarda il richiamo all’art. 16 Cost., che tutela la libertà di circolazione. Secondo la Cassazione, nel caso concreto il Tribunale non si è correttamente confrontato con la possibile compressione di questo diritto, perché i passeggeri erano rimasti trattenuti in aeroporto per oltre ventiquattro ore, nell’impossibilità di allontanarsi per recarsi in albergo e senza ricevere assistenza per tutta la durata dell’attesa.

La Corte afferma che una simile situazione può essere valutata come lesione della libertà di movimento, con una compromissione anche breve ma giuridicamente rilevante dei diritti della persona. È questo il cuore della decisione: il danno non patrimoniale non viene collegato al semplice ritardo del volo in sé, ma al modo in cui il passeggero è stato costretto a vivere quel ritardo, alle condizioni dell’attesa e alla mancanza di adeguata assistenza.

In altre parole, non è il ritardo, da solo, a fondare il danno morale. È il ritardo accompagnato da circostanze particolarmente gravose: lunga permanenza forzata, mancanza di soluzioni alternative, assenza di assistenza, perdita di una parte significativa del viaggio e compressione della possibilità concreta di muoversi liberamente.

Il danno deve essere allegato e provato

Altro punto da non trascurare: anche quando si invoca la lesione di un diritto costituzionale, il danno non è presunto in modo automatico. La Cassazione ricorda che il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato da chi lo chiede, anche attraverso presunzioni semplici.

Questo significa che il passeggero deve spiegare e documentare, per quanto possibile, che cosa è accaduto: durata del ritardo, mancanza di assistenza, impossibilità di lasciare l’aeroporto, perdita di pernottamenti o servizi già pagati, comunicazioni della compagnia, eventuali alternative non offerte, condizioni concrete dell’attesa. Non basta dire “ho subito stress”. Bisogna descrivere il pregiudizio in modo serio e credibile.

Nel caso esaminato, la Cassazione valorizza il fatto che alcune circostanze rilevanti non fossero state contestate: l’imbarco con oltre ventiquattro ore di ritardo, le condizioni di attesa e la mancanza di assistenza. Sarà poi il giudice del rinvio a rivalutare il caso applicando i principi indicati dalla Corte.

Assistenza, compensazione e danno ulteriore: piani diversi

È utile fare chiarezza su un punto pratico. Quando si parla di voli cancellati, ritardati o coincidenze perse, possono venire in rilievo più piani: assistenza al passeggero, eventuale compensazione pecuniaria, rimborso di spese sostenute, risarcimento di ulteriori danni patrimoniali o non patrimoniali. Non sono tutti la stessa cosa.

L’assistenza riguarda, ad esempio, pasti, sistemazione, trasporto verso l’hotel, comunicazioni e supporto durante l’attesa, secondo le regole applicabili al caso concreto. Il danno patrimoniale riguarda le spese effettivamente sostenute o le perdite economiche documentabili. Il danno non patrimoniale, invece, riguarda un pregiudizio alla persona, ma può essere riconosciuto solo se ricorrono i requisiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.

Questa ordinanza non deve quindi essere letta come una scorciatoia per trasformare ogni ritardo aereo in una domanda di danno morale. Deve essere letta, più correttamente, come un’apertura alla tutela del passeggero quando il disservizio supera il normale disagio del viaggio e incide concretamente sulla sua libertà personale.

Cosa deve fare il passeggero

Chi subisce un ritardo molto prolungato o perde una coincidenza dovrebbe conservare tutto: carte d’imbarco, comunicazioni della compagnia, email, messaggi, ricevute, fotografie dei tabelloni, scontrini, fatture di hotel o pasti, eventuali prove della mancata assistenza e dei tempi effettivi di attesa. Se vengono proposte soluzioni alternative, è importante annotare orari, condizioni e comunicazioni ricevute.

È anche utile formulare subito una richiesta scritta alla compagnia, indicando in modo preciso il volo, la tratta, il ritardo, le spese sostenute, l’assistenza ricevuta o non ricevuta e il pregiudizio subito. Una richiesta generica rischia di essere debole; una ricostruzione dettagliata consente invece di valutare se vi siano i presupposti per ottenere un rimborso, una compensazione o un risarcimento ulteriore.

Cosa devono fare le compagnie

Dal punto di vista delle compagnie aeree, la decisione conferma l’importanza di una gestione corretta dell’emergenza. Quando si verifica un evento che altera il programma di viaggio, il vettore deve informare i passeggeri, offrire assistenza adeguata, valutare soluzioni alternative e documentare ciò che viene fatto. Anche quando l’evento iniziale non dipende direttamente dalla compagnia, la gestione successiva del passeggero può diventare decisiva.

Nel caso esaminato, infatti, la discussione non riguardava soltanto l’incendio all’aeroporto di Dubai, ma anche ciò che sarebbe accaduto dopo: il ritardo nel reimbarco, l’eventuale disponibilità di altri voli, la permanenza in aeroporto e la mancata assistenza. Ed è proprio su questi profili che la Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame.

Conclusione

L’ordinanza n. 8999/2026 è importante perché ricorda che il passeggero non è soltanto un soggetto che deve essere trasportato da un aeroporto all’altro. È una persona, titolare di diritti che possono essere incisi quando viene lasciata per molte ore in una situazione di attesa forzata, senza assistenza e senza reali alternative.

Il danno non patrimoniale da ritardo aereo non è automatico. Non basta un semplice disagio. Ma quando il ritardo diventa una lunga permanenza forzata in aeroporto, quando manca l’assistenza e quando la libertà di movimento viene concretamente compressa, può aprirsi lo spazio per una tutela risarcitoria ulteriore.

In sintesi: un volo in ritardo può essere solo un contrattempo. Ma, in certe condizioni, può diventare anche una lesione giuridicamente rilevante dei diritti del passeggero.

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Articoli sul web che non spariscono mai? In molti casi è possibile rimuoverli o limitarne la diffusione

Quando una vecchia notizia continua a distruggere reputazione, lavoro e vita personale

“Avvocato, ogni volta che qualcuno cerca il mio nome su Google trova ancora quell’articolo.”

Negli ultimi anni questa frase è diventata sempre più frequente.

Vecchie vicende giudiziarie, articoli di cronaca, indagini concluse da anni, notizie incomplete o non aggiornate continuano spesso a comparire nei risultati dei motori di ricerca, con conseguenze pesantissime sulla reputazione personale e professionale di chi ne è coinvolto.

Molte persone pensano che non si possa fare nulla.
Altre credono che esista soltanto il cosiddetto “diritto all’oblio”.

La realtà è molto diversa.


Non esiste solo il diritto all’oblio

La tutela della reputazione online oggi è un settore estremamente complesso e articolato.

In molti casi è possibile ottenere:

  • la deindicizzazione da Google;
  • la rimozione del risultato dalle ricerche effettuate con nome e cognome;
  • l’anonimizzazione dell’articolo;
  • la rimozione di pagine aggregate o profili automatici;
  • l’aggiornamento della notizia;
  • la limitazione dell’indicizzazione sui motori di ricerca;
  • interventi presso il Garante Privacy;
  • la contestazione di risultati non pertinenti o associati erroneamente al nominativo della persona.

E non è necessario che l’articolo sia falso.

Questo è un punto fondamentale.


Anche articoli veri possono diventare illeciti o sproporzionati

Molti contenuti erano perfettamente leciti al momento della pubblicazione, ma col passare del tempo possono diventare:

  • non aggiornati;
  • incompleti;
  • sproporzionati;
  • privi di interesse pubblico attuale;
  • eccessivamente lesivi della reputazione.

Pensiamo, ad esempio, a:

  • procedimenti conclusi con assoluzione;
  • vecchie indagini mai sfociate in condanne;
  • vicende ormai risalenti;
  • persone che non svolgono più attività pubbliche o imprenditoriali;
  • articoli che riportano soltanto la fase iniziale accusatoria;
  • risultati che continuano ad apparire anche quando il nome non compare realmente nel contenuto.

In questi casi è spesso possibile intervenire.


Google non valuta sempre correttamente le richieste

Uno degli aspetti più delicati riguarda il fatto che i motori di ricerca tendono frequentemente a utilizzare risposte standardizzate.

Capita spesso che:

  • casi completamente diversi vengano trattati allo stesso modo;
  • contenuti non pertinenti vengano associati automaticamente a una persona;
  • richieste fondate sul diritto all’oblio vengano confuse con contestazioni sulla veridicità dei fatti;
  • articoli molto vecchi continuino a essere ritenuti di interesse pubblico senza una reale verifica dell’attualità della notizia.

Per questo motivo è fondamentale impostare ogni richiesta in modo tecnicamente corretto.


Ogni situazione richiede una strategia diversa

Non esiste una formula valida per tutti i casi.

Vecchie vicende imprenditoriali

Spesso è decisivo dimostrare:

  • la cessazione dell’attività;
  • l’assenza di ruoli pubblici;
  • il tempo trascorso;
  • l’assenza di interesse attuale per consumatori o utenti.

Articoli giudiziari

Può essere importante evidenziare:

  • assoluzioni;
  • archiviazioni;
  • prescrizioni;
  • esiti favorevoli;
  • reinserimento sociale;
  • esecuzione della pena.

Pagine aggregate o profili automatici

Molti siti creano automaticamente pagine che raccolgono tutti gli articoli associati a un nome, amplificando enormemente il danno reputazionale.

Risultati non pertinenti

Esistono casi in cui Google collega un nominativo a contenuti nei quali quella persona non è nemmeno citata.

Anche questi casi possono essere contestati.


Non sempre bisogna agire solo contro Google

A seconda della situazione può essere opportuno:

  • contattare direttamente la testata giornalistica;
  • chiedere anonimizzazione o aggiornamento;
  • richiedere misure tecniche che impediscano l’indicizzazione;
  • presentare reclamo al Garante Privacy;
  • valutare ulteriori azioni a tutela della reputazione personale e professionale.

La reputazione online oggi conta moltissimo

Basta una ricerca su Google per influenzare:

  • rapporti professionali;
  • opportunità lavorative;
  • relazioni commerciali;
  • affidabilità percepita;
  • vita privata e sociale.

Per questo motivo la tutela della reputazione online richiede non soltanto conoscenze giuridiche, ma anche esperienza pratica nella gestione concreta dei rapporti con:

  • motori di ricerca;
  • testate giornalistiche;
  • piattaforme online;
  • Garante Privacy.

Studio Legale Tantalo

Lo Studio assiste privati, professionisti e imprenditori nelle attività di:

  • diritto all’oblio;
  • deindicizzazione da Google;
  • tutela della reputazione online;
  • rimozione di articoli e link dannosi;
  • anonimizzazione contenuti;
  • reclami al Garante Privacy;
  • gestione di articoli di cronaca giudiziaria;
  • tutela dell’identità digitale.

Ogni posizione viene analizzata singolarmente per individuare la strategia più efficace.


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Affitto 3+2: quando l’inquilino può contestare la disdetta del proprietario?

La Cassazione chiarisce che, nei contratti a canone concordato, contano il testo del contratto, la durata prevista e il meccanismo di rinnovo

Quando si firma un contratto di locazione abitativa, una delle prime cose da capire è se si tratta di un contratto ordinario “4+4” oppure di un contratto a canone concordato “3+2”.

La differenza non è solo formale. Cambiano la durata, le regole sul rinnovo, i termini della disdetta e, in alcuni casi, anche le conseguenze se il proprietario dichiara di voler riprendere l’immobile per usarlo personalmente e poi non lo fa.

Con l’ordinanza n. 10834 del 23 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna proprio su questo tema, esaminando una lunga controversia tra un conduttore e una locatrice relativa alla qualificazione del contratto e alla richiesta di risarcimento per il rilascio dell’immobile.

Il caso: l’inquilino lascia casa, ma poi chiede il risarcimento

Il conduttore aveva preso in locazione un appartamento ad Avellino, con annesso box auto, con contratto decorrente dal 1° febbraio 2006, durata triennale e rinnovo per un ulteriore biennio in assenza di disdetta motivata della locatrice.

Nel contratto era presente anche una dicitura, scritta a penna, secondo cui il rapporto era stato concluso secondo il modello alternativo previsto dall’art. 2 della legge n. 431/1998, sulla base dell’accordo territoriale per il Comune di Avellino.

Il conduttore, però, sosteneva che il contratto fosse in realtà un normale contratto abitativo “4+4”. Secondo questa impostazione, la prima scadenza sarebbe stata il 31 gennaio 2010.

La locatrice aveva inviato disdetta con raccomandata del 23 gennaio 2010, dichiarando di voler destinare l’immobile a propria abitazione. L’inquilino aveva poi rilasciato l’immobile nel gennaio 2011, sostenendo spese di trasloco e lamentando che la proprietaria non avesse successivamente utilizzato la casa per l’uso dichiarato. Per questo chiedeva il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 431/1998.

Il punto centrale: era un 3+2 o un 4+4?

La questione decisiva era capire se il contratto dovesse essere qualificato come ordinario 4+4 oppure come contratto a canone concordato 3+2.

La Corte d’Appello aveva ritenuto che si trattasse di un contratto a canone concordato, valorizzando alcuni elementi: il richiamo espresso all’accordo territoriale, la durata di tre anni, il rinnovo per altri due anni e il meccanismo di successive proroghe.

La Cassazione conferma che questa interpretazione non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità, se il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri di interpretazione del contratto e ha fornito una motivazione ragionevole.

In sostanza, la Cassazione non dice che ogni contratto con durata 3+2 sia automaticamente valido come canone concordato. Dice però che, nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva valorizzato elementi sufficienti e coerenti per qualificarlo in quel modo.

Cosa significa in pratica

Per chi firma un contratto di affitto, questa decisione insegna una cosa molto semplice: non basta il nome che le parti danno al contratto, ma il testo conta moltissimo.

Se nel contratto sono richiamati l’accordo territoriale, la durata triennale, il rinnovo biennale e il modello previsto per le locazioni a canone concordato, sarà difficile sostenere, anni dopo, che si trattasse in realtà di un normale 4+4.

Naturalmente, possono esserci casi in cui il contratto è scritto male, non rispetta i parametri dell’accordo territoriale o prevede un canone non conforme. Ma queste contestazioni devono essere formulate in modo preciso e provate adeguatamente.

Disdetta del proprietario: quando può nascere il diritto al risarcimento

La norma invocata dal conduttore era l’art. 3, comma 5, della legge n. 431/1998.

Questa disposizione tutela l’inquilino quando il proprietario, dopo avere ottenuto il rilascio dell’immobile sulla base di una disdetta motivata, non destina poi l’immobile all’uso dichiarato.

È il caso classico del proprietario che dice: “mi serve casa per andarci ad abitare”, ottiene il rilascio, ma poi non ci va ad abitare.

In simili situazioni, l’inquilino può chiedere tutela, ma deve dimostrare che ricorrono i presupposti previsti dalla legge: il tipo di disdetta, la scadenza rilevante, il rilascio dell’immobile e il mancato utilizzo secondo la finalità dichiarata.

Nel caso esaminato, però, la domanda del conduttore non è stata accolta perché la controversia ruotava anche sulla corretta qualificazione del contratto e sul meccanismo delle scadenze.

Nei contratti 3+2 il rinnovo funziona diversamente

La Cassazione richiama un principio già affermato nel precedente passaggio della stessa vicenda: nei contratti abitativi a canone concordato, ciascuna parte può, con raccomandata inviata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio di proroga, proporre il rinnovo a condizioni diverse oppure comunicare la volontà di far cessare il contratto.

Se nessuna parte si attiva, il contratto si rinnova tacitamente per altri due anni, alle stesse condizioni economiche. Lo stesso meccanismo vale anche per i successivi rinnovi, salvo che una delle parti chieda di modificare l’accordo o di chiudere il rapporto.

Detto in modo semplice: nel 3+2, dopo il primo triennio e il biennio di proroga, il rapporto non diventa automaticamente un 4+4, ma prosegue secondo la logica dei rinnovi biennali, se nessuno interviene correttamente.

Attenzione alle contestazioni in Cassazione

Un altro aspetto interessante della decisione riguarda i limiti del ricorso per Cassazione.

Il conduttore aveva contestato l’interpretazione del contratto operata dalla Corte d’Appello, sostenendo che non fossero stati considerati alcuni elementi: il canone, il comportamento successivo delle parti, l’imposta di registro, la mancanza di alcuni riferimenti tipici dei contratti a canone concordato.

La Cassazione, però, ricorda che l’interpretazione del contratto è normalmente compito del giudice di merito. In Cassazione non si può chiedere semplicemente una nuova lettura del contratto più favorevole alla propria tesi. Bisogna indicare quali regole legali di interpretazione sarebbero state violate e in che modo.

Questo è un punto pratico importante anche per gli avvocati: una contestazione contrattuale deve essere costruita bene sin dal primo grado, perché in Cassazione non si può rifare integralmente il processo.

L’unico motivo accolto: le spese di lite

Alla fine, la Cassazione accoglie solo un motivo, relativo alle spese processuali.

La locatrice non aveva partecipato né al giudizio di rinvio né al giudizio davanti alla Cassazione. Per questo, la Corte ritiene che non potessero essere poste a carico del conduttore anche le spese relative a fasi processuali in cui la controparte era rimasta contumace.

La sentenza viene quindi cassata solo su questo punto, con decisione nel merito e rideterminazione delle spese.

Cosa deve fare l’inquilino che riceve una disdetta

Chi riceve una disdetta dal proprietario dovrebbe controllare subito alcune cose:

il tipo di contratto: 4+4, 3+2, transitorio, studenti o altro;

la data di inizio e la scadenza effettiva;

il rispetto del termine di preavviso;

il motivo indicato nella disdetta;

se il proprietario, dopo il rilascio, utilizza davvero l’immobile per lo scopo dichiarato.

Se il motivo indicato non viene rispettato, può esserci spazio per una richiesta risarcitoria. Ma occorre agire con precisione e raccogliere prove.

Cosa deve fare il proprietario

Anche il proprietario deve prestare molta attenzione.

La disdetta non è una semplice formalità. Deve essere inviata nei tempi corretti, indicare un motivo legittimo quando richiesto dalla legge e, soprattutto, essere coerente con ciò che poi accade.

Se si dichiara di voler destinare l’immobile a propria abitazione, quella destinazione deve essere reale. In caso contrario, l’inquilino potrebbe contestare il comportamento e chiedere il risarcimento.

Conclusione

L’ordinanza n. 10834/2026 è utile perché ricorda che nei contratti di locazione abitativa le parole usate nel contratto, la durata prevista e il meccanismo di rinnovo sono elementi decisivi.

Per gli inquilini, il messaggio è chiaro: prima di contestare una disdetta, bisogna capire esattamente che tipo di contratto è stato firmato e quale scadenza è realmente rilevante.

Per i proprietari, il principio è altrettanto chiaro: la disdetta va gestita con attenzione, perché indicare un motivo e poi non rispettarlo può esporre a richieste risarcitorie.

In materia di affitto, molti problemi nascono da contratti scritti male o da disdette inviate senza una valutazione corretta dei tempi e dei presupposti. Controllare prima è quasi sempre meglio che litigare dopo.

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Testata all’avversario? I genitori sono responsabili (Cass. 26200/11)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre – 6 dicembre 2011, n. 26200

Presidente Amatucci – Relatore Vivaldi

Svolgimento del processo

P. e M.T. convenivano, davanti al Tribunale di Bologna, L. e G.N e N.P. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da M.T., all’epoca minorenne, ad opera di L.N., anch’egli minorenne, per un incidente verificatosi durante lo svolgimento di una partita di calcio.

I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 16.6.2003, dichiarava che l’infortunio si era verificato per colpa esclusiva di L.N. condannandolo al risarcimento dei danni, e rigettava le domande risarcitorie nei confronti dei genitori esercenti la potestà sul minore, escludendone la responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’appello che, con sentenza del 30.8.2008, rigettava l’appello proposto dai T.

Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria.

Resistono con controricorso G.N. e N.P.

Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il d.Lgs- 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo li descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Se. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità, – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi –è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass 7 aprile 2009, n. 8463; v. anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7533).

Il ricorso rispetta i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c.

Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2408 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il motivo è fondato.

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459).

La norma dell’art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati).

In relazione al’interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050).

Inoltre, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357).

Nella specie, non solo una tale prova liberatoria non è stata fornita, ma le modalità stesse del fatto sono tali da apparire suscettibili di essere interpretate come indice di un deficit educativo.

La sentenza non offre alcuna indicazione di una prova liberatoria fornita o richiesta dagli attuali resistenti; né una supposta mancata pronuncia sul punto è stata oggetto di rilievo da parte degli stessi in questa sede.

La ricostruzione del fatto operata dalla Corte di merito – come si ricava dalla sentenza impugnata – è del seguente tenore: «…il N., nel corso di una partita di calcio, ebbe a colpire con una violenta testata alla bocca il giocatore della squadra avversaria T. M. e ciò mentre il gioco era fermo e senza avere in precedenza subito un’aggressione da parte del T.».

Ora, in considerazione di questo accertamento in fatto – rilevante e non contestato -, la Corte si sarebbe dovuta porre il problema se un comportamento anomalo di tal genere, volontario e violento, in alcun modo giustificabile, per non essere stato neppure commesso durante una fase del gioco e nella concitazione del momento, ma a gioco fermo e deliberatamente, fosse indice di una educazione inadeguata rispetto ai dettami civili della vita di relazione e sportivi, la cui responsabilità – in difetto di una puntuale prova liberatoria – non poteva che ricadere presuntivamente sui genitori, venuti meno ai doveri sugli stessi incombenti ai sensi dell’art. 147 c.c..

Una corretta applicazione della norma dell’art. 2048 c.c. – sulla base delle considerazioni che precedono – avrebbe imposto un tale esame; ma di ciò non vi è traccia nella sentenza impugnata.

Erra, inoltre, la Corte di merito quando afferma «…Ne discende che in tale contesto non ha alcun rilievo l’educazione e la vigilanza spettante ai genitori in linea generale posto che gli stessi non avrebbero in alcun modo potuto intervenire nel corso della competizione sportiva per impartire direttive al figlio o comunque prevedere o impedire l’evento trattasi di un ambito del tutto escluso dal loro intervento, dovendosi il comportamento del N. attribuire in via esclusiva al soggetto stesso ben consapevole delle regole del gioco e del comportamento a cui avrebbe dovuto attenersi e che invece ha deliberatamente violato».

Nessun rilievo, infatti, acquista nell’economia della vicenda, né la impossibilità di intervento nel corso della competizione da parte dei genitori, né un dovere di vigilanza che, in questo caso, potrebbe ritenersi spettare agli organi sportivi.

Ciò che è rilevante è il difetto di un adeguato insegnamento educativo che ha permesso al minore di ritenere lecito od anche solo consentito – nell’ambito di un evento sportivo ed in assenza di una qualche giustificazione anche solo presunta – un comportamento così violento, impulsivo ed ingiustificato in danno di un altro minore, giocatore anch’egli.

Questa regola di diritto, d’altra parte, è il frutto di un bilanciamento di interessi contrapposti (balancing test) che, nel complesso giudizio sulla responsabilità per i danni ingiusti alla persona, intende allocare il rischio sul danneggiante, con le conseguenze indicate.

La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in data 28 ottobre 2011 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione

Scontro durante la partita di calcetto: la società organizzatrice non è responsabile dei danni (Cassazione 7247/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 febbraio – 30 marzo 2011, n. 7247

Presidente Preden – Relatore Segreto

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28.5.2002, il Tribunale di Roma condannava la ACSI a pagare ai coniugi R.M. e F.A. , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio R.G. , la somma di Euro 25847,86, perché durante una partita di calcio di un torneo organizzato dalla convenuta, il minore, in uno scontro con altro minore partecipante alla partita, riportava trauma facciale con avulsione traumatica dell’incisivo sinistro e frattura del secondo incisivo. Il tribunale affermava la responsabilità della convenuta, quale organizzatrice del torneo tra minori, a norma dell’art. 2047 c.c..

La corte di appello di Roma, adita dalla convenuta, con sentenza depositata il 13.12.2005, rigettava la domanda, ritenendo che nella fattispecie, applicando i principi affermati dalla S.C. in tema di responsabilità aquiliana nelle competizioni sportive, era da escludere che il fatto del minore antagonista integrasse un fatto astrattamente illecito, con la conseguenza che non poteva esservi alcuna responsabilità per fatto dell’incapace a carico della convenuta.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori e R.G. , divenuto maggiorenne.

Resiste con controricorso la convenuta, entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e mancata applicazione dell’art. 2047 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che la convenuta, nel portare i ragazzini del torneo a (OMISSIS) , aveva assunto un obbligo di vigilanza sugli stessi e che era mancata un’attività di controllo sui ragazzi, non avendoli ammoniti a tenere un comportamento leale durante la gara.

2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la corte di merito ha applicato alla fattispecie i principi fissati dalla S.C. in tema di responsabilità aquiliana durante gare sportive tra professionisti, mentre nella fattispecie gli allievi erano dilettanti e minori, per cui doveva essere sottoposto a maggior controllo l’ardore agonistico.

3. I due motivi, essendo connessi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

Va, anzitutto, osservato quanto alla responsabilità del soggetto che ha la sorveglianza dell’incapace, che l’art. 2047 c.c. non fa riferimento al “fatto illecito” dell’incapace, ma esclusivamente al “fatto” e ciò conformemente all’art. 2046 c.c. che esclude l’imputabilità del “fatto dannoso” dell’incapace, salvo che l’incapacità dipenda da sua colpa. Invece l’art. 2048 c.c., in tema di responsabilità dei genitori e degli altri soggetti ivi indicati, presuppone che il danno sia stato cagionato da “fatto illecito” dei figli minori o delle persone soggette alla tutela. Il legislatore, seguendo l’ottica tradizionale, ha ritenuto che fosse risarcibile solo quel danno che derivasse da un atto qualificabile come doloso o colposo, per cui, non ritenendo di configurare una forma di responsabilità oggettiva a carico del soggetto incapace di intendere o di volere, non fa riferimento al “fatto illecito”, proprio per la mancanza dell’elemento psicologico.

4.1. Senonché, escluso questo elemento psicologico, per potersi avere la responsabilità del sorvegliante a norma dell’art. 2047, è tuttavia necessario che il fatto dell’incapace presenti tutte le altre caratteristiche di antigiuridicità, e cioè sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito. Proprio perché non ogni fatto dell’incapace espone il sorvegliante dello stesso all’obbligo del risarcimento (salva la prova liberatoria), ma solo quello che ha cagionato un danno ingiusto, è necessario che detto fatto sia antigiuridico e sia causativo della lesione di una posizione meritevole di tutela (Cass. 26/06/2001, n. 8740).

4.2. Ciò comporta che anche nel caso di cui all’art. 2047 c.c., contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il giudice deve anzitutto accertare se il comportamento dell’incapace sia oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato causativo del danno lamentato.

Solo se sussiste detta antigiuridicità del comportamento dell’incapace, per effetto della presunzione disposta dall’art. 2047 c.c., sussisterà la responsabilità del soggetto, cui è affidata la sorveglianza dell’incapace, salva la prova liberatoria.

In altri termini, per quanto non sia espressamente previsto dalla norma in questione, emerge dall’intero sistema di responsabilità aquiliana che, perché il sorvegliante sia tenuto al risarcimento, è necessario che il danno sia “ingiusto”. Occorre cioè che il danno sia arrecato “non iure”, e cioè sia inferto in assenza di una causa giustificativa (Cass. 17/05/2004, n. 9345) e che si risolva nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, nel bilanciamento delle posizioni, valutate dal giudice di merito.

4.3. La responsabilità del sorvegliante è una responsabilità per fatto altrui (dell’incapace), ma, proprio per ciò, presuppone che tale fatto altrui debba essere ingiusto, nei termini suddetti.

5.1. Con corretta applicazione dell’art. 2047 c.c., pertanto la corte di merito ha preliminarmente accertato se potesse definirsi “ingiusto”, nei termini suddetti, il danno inferto a R.G. da altro minorenne con una “testata” nel corso di una partita di calcio tra minorenni organizzata dalla convenuta. Nella valutazione del comportamento la corte di merito ha applicato i principi affermati da questa Corte in tema di risarcimento di danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo.

5.2. Questa Corte ha affermato che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597).

5.3. Non vi è ragione per discostarsi da tale principio.

Né esso può essere mutato solo per la minor età degli atleti. Tale minore età (salva l’ipotesi che escluda in radice la praticabilità di quello sport da parte di atleti minori per la sua pericolosità) andrà valutata solo nell’ambito delle concrete caratteristiche in cui l’irruenza sportiva è stata espletata, e quindi costituisce una delle qualità delle persone che partecipano alla competizione e che il giudice di merito deve valutare al fine di affermare o escludere che vi sia bilanciamento tra il grado di irruenza applicato e la normalità dello sport praticato in quelle circostanze.

Nella fattispecie il giudice di appello ha tenuto conto che si trattava di una partita di calcio tra giovanissimi giocatori; che lo scontro è avvenuto nell’ambito del gioco ed era a questo collegato; che non vi era volontà di ledere, che tutti i giocatori erano dilettanti; che, tenuto conto di tutte le circostanze, il grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche di una partita di calcio.

Trattasi di una valutazione fattuale, di esclusiva competenza del giudice di merito, che non risulta censurata a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c..

6. Essendo esclusa l’ingiustizia del danno, e quindi l’antigiuridicità del fatto (se fosse stato assistito da colpa o dolo nell’ipotesi che l’autore non fosse stato incapace), correttamente la corte di merito ha escluso l’esistenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c. e la responsabilità della convenuta a norma dell’art. 2047 c.c..

7. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta il rigetto anche del terzo motivo, con cui i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per aver rigettato l’appello incidentale relativo al rigetto da parte del tribunale della domanda di risarcimento del danno fisiognomico.

8. Il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

 

 

Naso rotto per colpa del nuotatore “contromano”: risponde del danno anche il gestore della piscina (Cassazione 6695/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 febbraio – 23 marzo 2011, n. 6695

Presidente Filadoro – Relatore Spagna Musso

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 2.4.98, A.M.D. conveniva innanzi al Tribunale di Alessandria C.G. ed il Gruppo Sportivo…. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente avvenuto in data (OMISSIS) presso la piscina comunale di … gestita dalla ….

In particolare, sosteneva l’attrice che, durante un corso di nuoto presso detta piscina, gestito appunto dalla …., era stata colpita al naso dal C. , il quale stava nuotando nella medesima corsia e in senso contrario al suo.

Si costituiva il C. , affermando che il fatto era avvenuto non volontariamente in occasione di una pratica sportiva e chiedendo, in subordine, la condanna di L.F. , nella qualità di titolare del gruppo sportivo ……, a manlevarlo da ogni domanda rivolta nei suoi confronti; in seguito si costituiva anche detto L. .

L’adito Tribunale, con sentenza depositata in data 29.3.2004, escludeva ogni responsabilità del C. mentre affermava la responsabilità risarcitoria del gruppo sportivo… non regolando le spese nel rapporto tra il C. e le altre parti. Avverso detto ultimo capo della sentenza proponeva appello il C. , chiedendo la condanna dell’una o dell’altra parte (o di entrambe in solido) alla rifusione delle spese.

Costituitisi entrambi gli appellati (e proponendo la A. e il gruppo sportivo …. appello incidentale) la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 18.10.2005 cosi statuiva: “rigetta l’appello principale interposto da C.G. avverso la sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale i Alessandria; in parziale accoglimento dell’appello incidentale interposto da M.D..A. e dal Gruppo Sportivo …….. e in parziale riforma della sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale di Alessandria:

dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, C.G. e il Gruppo Sportivo 3…….. a pagare a A.M.D. a titolo di risarcimento danni la somma di Euro 5.600,00”.

Ricorre per cassazione il C. con tre motivi, resiste con controricorso la D. .

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c., comportando l’attività sportiva accettazione del rischio.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1460 c.c.; si afferma in particolare che la Corte d’Appello ha poi del tutto erroneamente ritenuto che il C. avrebbe dovuto, a fronte dell’inadempimento della ..Nuoto V., consistente nella disorganizzazione e pericolosità delle modalità con cui il corso veniva gestito, rifiutare la propria prestazione e servirsi del principio sancito dall’art. 1460 c.c., e cioè sollevare l’eccezione non rite adimplenti contractus.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 41 c.p. in relazione al nesso causale.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione – a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di merito ha, con sufficienti e logiche argomentazioni dato conto della ratio decidendi adottata in ordine alla responsabilità non solo del gruppo sportivo … ma anche del C. , affermando, tra l’altro, che “il C. non può quindi pretendersi esente da responsabilità per il solo fatto di aver seguito le indicazioni fornite dall’istruttrice: le teste V. (la cui attendibilità è comunque scarsa dal momento che si tratta del soggetto che in concreto agiva per conto del Gruppo Sportivo ……..e del cui fatto questo deve rispondere ai sensi dell’art. 204 9 c.c.) ha comunque confermato che il C. stava eseguendo l’attività natatoria a delfino secondo i tempi e le prescrizioni da essa impartiti.

Il C. infatti aveva la capacità di rendersi conto della pericolosità della situazione in cui stava nuotando e non poteva limitarsi ad eseguire supinamente e pedissequamente quanto gli veniva indicato dall’istruttore del Gruppo Sportivo ….. se ciò, come era nel caso concreto, comportava rischi per l’incolumità di altre persone”.

Tale motivazione è senz’ altro condivisibile dovendosi,. nella vicenda in esame, correttamente ritenere sussistente sia la responsabilità del Gruppo sportivo ex art. 2049 c.c. che, dell’organizzare il corso di nuoto avrebbe dovuto predisporre modalità organizzative idonee ad evitare “gli scontri” in vasca (ad esempio evitando l’attività sportiva di più nuotatori non in un unico senso), sia del C. che, ex art. 2043 c.c., ha compiuto un’attività natatoria non improntata a criteri di perizia e diligenza.

Ne consegue che, come detto, non fondati sono i motivi del ricorso in quanto, a fronte dell’esaustiva motivazione, tende a un non consentito riesame di elementi e circostanze di fatto (tra cui le modalità dell’incidente e il nesso causale tra l’attività del C. e i danni in oggetto), non ulteriormente valutabili nella presente sede.

Deve aggiungersi che inammissibile, in particolare, è il secondo motivo non risultando assolutamente applicabile alla fattispecie in esame l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e con riguardo a un rapporto a prestazioni corrispettive.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Disservizi telefonici: Telecom Italia deve risarcire il legale inspiegabilmente cancellato dall’elenco del telefono (Cassazione 1418 del 2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 dicembre 2010 – 21 gennaio 2011, n. 1418
Presidente Filadoro

Svolgimento del processo

Con sentenza 1 giugno – 10 settembre 2005 la Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione del locale Tribunale del 7 febbraio – 4 giugno 2002, condannava la TELECOM Italia spa al pagamento della somma di Euro 70.000,00 (settantamila/00) in favore dell’avvocato M.S.  , a titolo di risarcimento danni conseguenti al disservizio causato dalla società telefonica sulle utenze telefoniche intestate allo studio dell’attore in tutto l’anno 1995.
Avverso tale decisione TELECOM Italia ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette, distinti, motivi, cui resiste lo S.  con controricorso.
TELECOM ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 codice civile, 115, 116 e 117 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione all’asserita prova dell’accordo relativo alle modalità di inserimento nell’elenco 1995/1996 ed al conseguente inadempimento della TELECOM, violazione dell’art. 26 co. II del D.M. Poste e Telecomunicazioni 484 del 1988 e degli articoli 1218 e 1453 c.c..
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 115, 116 e 117 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in relazione alla inclusione – tra gli obblighi contrattuali di TELECOM – anche di quello relativo alla fornitura di informazioni attraverso il c.d. “Servizio 12″ ed al conseguente inadempimento della TELECOM sul punto; nonché violazione dell’art. 26 co. II del D.M. Poste e Telecomunicazioni n. 484 del 1988 e degli articoli 1218 e 1453 c.c..
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 115, 116 e 117 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.. La ricorrente ribadisce quanto già rilevato, nel secondo motivo di ricorso, sotto il diverso profilo del vizio della motivazione, sottolineando che il servizio “12” non era assolutamente ricompreso tra gli obblighi a carico del gestore dal Regolamento di servizio. Tra l’altro, il costo di questo servizio è posto a carico del soggetto che ricerca l’utente (e non dell’utente ricercato da questi).
In effetti, l’art. 26 del Regolamento prevede quale urica forma di pubblicità dell’abbonato solo la pubblicazione annuale del numero telefonico e dell’utente nell’elenco telefonico, e null’altro.
I primi tre motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.
Con motivazione del tutto adeguata, che sfugge a tutte le censure di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione denunciati, i giudici di appello hanno riconosciuto – anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte convenuta in comparsa di risposta nel giudizio di primo grado – che, in contrasto con gli accordi intercorsi con il gestore, il numero telefonico dello studio dell’avv. S.  non risultava dall’elenco telefonico e che anche dal servizio dell’elenco abbonati la unica informazione accessibile era quella relativa al numero di fax dello stesso.
La Corte territoriale ha ritenuto, con accertamento anche esso non censurabile, che il servizio “12” costituisse una prestazione facente parte del rapporto contrattuale con l’utente (anche se il costo di esso è posto a carico del richiedente la informazione). “Le informazioni tramite esso (servizio “12”) rese sì risolvono – hanno accertato i giudici di appello – in un vantaggio ed agevolazione per lo stesso abbonato, oltre che per la generalità degli utenti, laddove consentono o facilitano le sue comunicazioni telefoniche, e comunque formano oggetto di una prestazione promessa, prestazione a cui inoltre corrispondono evidenti interessi di contropartita economica da parte del gestore”.
Infine, la Corte territoriale ha ritenuto la esistenza di un nesso di causalità tra il disservizio e la riduzione di lavoro denunciata dallo S.  , sulle base delle dichiarazioni rese dai testi. Ed ha ritenuto provato sia il danno patrimoniale da perdita degli affari, che quello relativo alla lesione alla immagine professionale. Tale danno all’immagine veniva in rilievo sotto il profilo dell’avviamento professionale, risolvendosi in un effetto di opinione negativa presso la clientela e dunque nel suo sviamento.
Uno studio legale, dotato solo di un’unica linea di telefono-fax, offriva di sé, e del professionista, una immagine poco efficiente e poco affidabile, immagine tanto più negativa per uno studio di avvocato penalista (quale era appunto l’avv. S.  ) la cui efficienza ed affidabilità si misurano anche sulla facile reperibilità in ragione delle emergenze e delle urgenze proprie di quel settore di affari giudiziari.
Si tratta, anche in questo caso, di una conclusione logicamente motivata, esente da qualsiasi vizio logico od errore giuridico.
Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 41 codice penale, 1218, 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché illogicità della motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. con riferimento alla esistenza del nesso eziologico tra i presunti inadempimenti ed il lamentato danno.
La censura relativa all’accertamento del nesso eziologico tra inadempimento della società elettrica e danno è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.
Con il quinto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 1226 e 2697 codice civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; illogicità della motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione alla ritenuta sussistenza di un danno ed alla sua conseguente determinazione in via equitativa ed in misura omnicomprensiva, sia per il danno all’immagine che per il danno da lucro cessante.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli articoli 1223 e 1226 cc; illogicità della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione al riconoscimento degli interessi legali, cumulati alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla pubblicazione della sentenza di appello.
Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
I giudici di appello hanno provveduto ad una liquidazione del danno in via equitativa, in moneta attuale e tenendo conto di interessi e rivalutazione maturati “medio tempore”.
Qualora sia provata, come nel caso dì specie, l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l’entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione dì esso sia difficoltosa. Sulla base di tale principio, da ritenere consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, deve convenirsi che, nel caso di specie, la liquidazione del danno non poteva essere effettuata che in via equitativa.
Le censure formulate dalla ricorrente – in ordine alla mancata produzione di dati relativi ai mancati guadagni relativi all’anno 1995 – non tiene conto del tempo (notoriamente) intercorrente dalla data di conferimento dell’incarico a quella della percezione dell’onorario.
La produzione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui ebbe a verificarsi il disservizio lamentato sarebbe, dunque, stata priva di qualsiasi rilevanza ai fini indicati.
I giudici di appello, pertanto, correttamente avevano fatto riferimento alle dichiarazioni rese da numerosi testimoniali, i quali avevano riferito in ordine al fatto che, proprio a causa del disservizio telefonico, si erano rivolti ad altri studi professionali per affari penali urgenti.
Con il settimo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 codice di procedura civile; illogicità della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in relazione al riconoscimento della totale soccombenza della società convenuta nonostante la liquidazione di una somma inferiore al domandato.
Questo ultimo motivo di ricorso è anche esso inammissibile, considerato che ì giudici di appello hanno motivato la propria decisione sul punto, sottolineando, tra l’altro, che la liquidazione delle spese processuali veniva effettuata solo sulla base della somma riconosciuta (ciò sia in riferimento al giudizio di primo grado che a quello di secondo grado).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.