Multa con autovelox: cosa controllare prima di pagare o fare ricorso

Omologazione, taratura, cartelli, notifica e punti patente: la guida pratica per capire se una multa può essere contestata

Le multe con autovelox sono tra le sanzioni più contestate. Il motivo è semplice: spesso arrivano a casa dopo settimane, magari per pochi chilometri oltre il limite, e il conducente si trova davanti a un verbale già formato, senza ricordare bene le condizioni della strada, la segnaletica, la postazione o il traffico di quel giorno. A quel punto la domanda è inevitabile: devo pagare oppure posso contestare la multa?

La risposta corretta è: dipende. Non ogni multa con autovelox è illegittima, ma non è neppure vero che il verbale sia sempre inattaccabile. Prima di pagare, soprattutto se l’importo è elevato o se sono previsti punti sulla patente, conviene controllare alcuni elementi: il tipo di apparecchio utilizzato, la sua omologazione o approvazione, la taratura periodica, la segnalazione preventiva, la visibilità della postazione, la correttezza del verbale, i termini di notifica e la strada più adatta per un eventuale ricorso.

Di omologazione degli autovelox ci siamo già occupati commentando alcune recenti pronunce della Cassazione. Qui, però, allarghiamo il discorso: non analizziamo solo il tema dell’apparecchio omologato o approvato, ma proviamo a costruire una vera guida pratica su cosa deve controllare chi riceve una multa prima di decidere se pagarla, rottamarla, ignorarla — cosa mai consigliabile — o impugnarla.

Prima domanda: che apparecchio è stato usato?

Il primo controllo riguarda il dispositivo utilizzato. Il verbale dovrebbe indicare quale apparecchiatura ha rilevato la velocità e con quali modalità è stato effettuato l’accertamento. Questo dato è importante perché la legittimità della sanzione dipende anche dalla regolarità dello strumento impiegato.

L’art. 142 del Codice della strada prevede che, per determinare l’osservanza dei limiti di velocità, possano essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”, oltre alle registrazioni del cronotachigrafo e ai documenti relativi ai percorsi autostradali. Lo stesso articolo stabilisce anche che le postazioni di controllo devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. (Patente)

Negli ultimi anni si è sviluppato un ampio contenzioso sulla differenza tra omologazione e approvazione degli autovelox. Alcune ordinanze della Cassazione hanno dato rilievo alla necessità dell’omologazione, distinguendola dalla semplice approvazione; allo stesso tempo, il tema è stato oggetto di ulteriori decisioni e commenti non sempre presentati in modo uniforme. Per questo è sbagliato dire, in modo generico, che “tutte le multe con autovelox sono nulle”, così come è sbagliato sostenere che non vi sia mai nulla da contestare. La verifica va fatta sul singolo verbale e sulla documentazione relativa allo specifico apparecchio utilizzato. (Ricorsi.net)

In pratica, se si vuole contestare la multa per un problema relativo all’apparecchio, non basta scrivere nel ricorso che “l’autovelox non era regolare”. Occorre chiedere e verificare gli atti: provvedimento di omologazione o approvazione, certificato di taratura, documentazione tecnica, modalità di installazione e autorizzazioni eventualmente necessarie.

Taratura periodica: perché è fondamentale

Un secondo controllo molto importante riguarda la taratura periodica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature utilizzate per accertare le violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. (Corte Costituzionale)

Il principio è di buon senso: se uno strumento misura la velocità e da quella misurazione deriva una sanzione, il cittadino deve poter confidare nel fatto che quello strumento funzioni correttamente. Non basta che l’autovelox esista o sia installato; deve essere anche controllato periodicamente.

Questo non significa che il verbale debba sempre contenere tutta la documentazione tecnica. Significa, però, che se la taratura viene contestata, l’amministrazione deve essere in grado di dimostrare che l’apparecchio era stato sottoposto alle verifiche necessarie. Per chi riceve la multa, quindi, è utile verificare se il verbale indica gli estremi della taratura o se, comunque, mediante accesso agli atti, è possibile ottenere il certificato relativo al periodo in cui è stata accertata l’infrazione.

Cartelli e visibilità della postazione

Altro tema molto frequente: l’autovelox era segnalato? La postazione era visibile? Sono due requisiti collegati, ma non identici. La segnalazione preventiva serve ad avvisare il conducente che su quel tratto può esserci un controllo della velocità. La visibilità riguarda invece la possibilità concreta di percepire la postazione.

L’art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada prevede espressamente che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili. (Circolazione Stradale)

Questo non vuol dire che ogni autovelox debba essere annunciato a pochi metri o che il cartello debba essere ripetuto continuamente. Vuol dire che la segnalazione deve essere effettiva, adeguata e riferibile alla postazione. Se il cartello manca, è nascosto, è illeggibile, è collocato in modo incongruo o non riguarda il senso di marcia interessato, può esserci un profilo di contestazione. Anche qui, però, serve cautela: bisogna verificare il luogo, il tipo di strada, la distanza, la presenza di eventuali intersezioni, il senso di marcia e la documentazione fotografica.

In caso di dubbio, è utile tornare sul posto e fotografare la segnaletica, il tratto di strada e la posizione della postazione. Ma bisogna farlo tempestivamente, perché la segnaletica può cambiare e, a distanza di mesi, la prova diventa più difficile.

La multa è nulla se non mi hanno fermato subito?

Molti automobilisti pensano che la multa sia illegittima solo perché non sono stati fermati immediatamente. Non è sempre così. Per le violazioni accertate tramite apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità, la contestazione immediata può non essere necessaria, soprattutto quando il controllo avviene con dispositivi autorizzati e secondo le modalità previste dalla legge.

Questo però non significa che la contestazione differita sia sempre corretta. Bisogna verificare se il verbale indica le ragioni della mancata contestazione immediata, se il tratto di strada consente quel tipo di accertamento, se la postazione era legittimamente collocata e se, quando richiesto, esiste il decreto prefettizio che autorizza il controllo senza fermo immediato su quel tratto.

Il punto pratico è questo: il fatto di non essere stati fermati non basta, da solo, ad annullare la multa. Ma può essere uno degli elementi da valutare insieme agli altri.

Il verbale va letto tutto, non solo l’importo

Quando arriva una multa, molti guardano subito quanto devono pagare e quanti punti verranno decurtati. È comprensibile, ma non basta. Il verbale va letto con attenzione dall’inizio alla fine.

Bisogna controllare data e ora dell’infrazione, luogo preciso, limite di velocità vigente, velocità rilevata, tolleranza applicata, tipo di apparecchio, ente accertatore, modalità di rilevazione, indicazioni sulla taratura, motivi della mancata contestazione immediata, dati del veicolo, termini di pagamento e modalità di ricorso.

Non ogni errore rende nullo il verbale. Un errore materiale irrilevante può non incidere sulla validità della multa. Diverso è il caso in cui l’errore riguardi elementi essenziali o impedisca al cittadino di capire dove, quando e come sarebbe stata commessa la violazione. Se il luogo è indicato in modo troppo generico, se non si comprende quale limite fosse applicabile, se il verbale non consente di individuare correttamente il tratto stradale o l’apparecchio utilizzato, possono emergere profili difensivi.

Attenzione ai termini di notifica

Un altro controllo fondamentale riguarda la notifica. In linea generale, quando la violazione non viene contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento al soggetto risultante dai pubblici registri. Il calcolo dei termini può però richiedere attenzione, perché bisogna considerare le regole sulla spedizione, sulla ricezione, sulle notifiche postali e sui casi particolari, ad esempio veicoli a noleggio, leasing, cambio di residenza o difficoltà di identificazione del proprietario.

Per questo è importante conservare non solo il verbale, ma anche la busta, l’avviso di ricevimento, la relata di notifica o qualsiasi documento da cui risulti la data effettiva di spedizione e ricezione. A volte il motivo di ricorso non è l’autovelox, ma la notifica tardiva.

Accesso agli atti: quando serve

Prima di fare ricorso, spesso è utile presentare un’istanza di accesso agli atti. Con l’accesso si possono chiedere, a seconda del caso, fotografia dell’infrazione, certificato di taratura, provvedimento relativo all’apparecchio, autorizzazioni, decreto prefettizio, documentazione sulla segnaletica e altri atti richiamati nel verbale.

L’accesso agli atti è importante perché consente di trasformare un sospetto in un motivo concreto. Dire “secondo me l’autovelox non era regolare” serve a poco. Verificare che manca una taratura, che la documentazione è incompleta, che la postazione non era correttamente autorizzata o che il luogo è indicato in modo impreciso è molto diverso.

Ricorso al Prefetto o al Giudice di pace?

Chi vuole contestare una multa ha normalmente due strade alternative: ricorso al Prefetto o ricorso al Giudice di pace. Il ricorso al Prefetto va presentato, in generale, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale; il ricorso al Giudice di pace va proposto entro 30 giorni. Le Prefetture indicano normalmente questa distinzione pratica tra i due rimedi. (Patente)

La scelta non è indifferente. Il ricorso al Prefetto è più semplice e non richiede contributo unificato, ma in caso di rigetto può essere emessa un’ordinanza-ingiunzione per una somma più elevata. Il ricorso al Giudice di pace consente un vero contraddittorio davanti a un giudice, ma comporta costi di iscrizione e richiede una valutazione più attenta dei motivi e delle prove.

Prima di scegliere, bisogna valutare il valore della sanzione, i punti patente, la solidità dei motivi, i documenti disponibili e il rischio economico in caso di rigetto.

Quando conviene davvero contestare

Non tutte le multe vanno impugnate. A volte la sanzione è corretta, l’apparecchio è regolare, la taratura è documentata, la segnalazione era presente, la postazione era visibile, la notifica è tempestiva e non ci sono motivi seri di opposizione. In questi casi fare ricorso può essere solo una perdita di tempo e denaro.

Conviene invece valutare la contestazione quando emergono elementi concreti: apparecchio non adeguatamente documentato, assenza di omologazione ove ritenuta necessaria, taratura mancante o non dimostrata, postazione non segnalata o non visibile, verbale incompleto su elementi essenziali, notifica tardiva, errore sul veicolo, errata indicazione del luogo, difetto del provvedimento autorizzativo quando richiesto o altri vizi che incidono davvero sulla legittimità dell’accertamento.

Il criterio deve essere pratico: si contesta quando ci sono motivi seri, documentabili e utili. Non quando si è semplicemente irritati per avere ricevuto la multa.

Cosa fare appena arriva una multa con autovelox

La prima cosa da fare è segnare la data di notifica, perché da quel momento decorrono i termini per pagare in misura ridotta o per proporre ricorso. Poi bisogna leggere il verbale per intero, verificare importo e punti, controllare il luogo dell’infrazione, conservare busta e ricevute, valutare se chiedere accesso agli atti e, se necessario, fotografare il tratto di strada e la segnaletica.

È importante ricordare che il pagamento in misura ridotta, di regola, chiude la vicenda e impedisce poi di proporre ricorso. Quindi, se si vuole contestare, bisogna decidere prima di pagare.

Conclusione

Una multa con autovelox non è automaticamente illegittima, ma non deve nemmeno essere pagata senza controlli. Omologazione, approvazione, taratura, segnalazione preventiva, visibilità della postazione, correttezza del verbale e termini di notifica sono tutti elementi che possono fare la differenza.

Il consiglio pratico è semplice: prima di pagare, leggere bene il verbale; prima di fare ricorso, verificare se esistono motivi seri e documentabili. Perché un ricorso fondato può portare all’annullamento della sanzione, ma un ricorso improvvisato rischia solo di aggravare il problema.

In sintesi: non ogni autovelox è illegittimo, ma ogni multa con autovelox merita almeno un controllo serio.

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Prescrizione delle cartelle esattoriali: dopo quanto tempo non si devono più pagare?

Guida pratica per capire quando una cartella è davvero prescritta, quando invece il debito è ancora esigibile e perché bisogna sempre controllare notifiche e atti interruttivi

Quando arriva una cartella esattoriale, o peggio ancora un’intimazione di pagamento relativa a cartelle molto vecchie, la prima domanda è quasi sempre la stessa: devo ancora pagare oppure il debito è prescritto? La risposta non è mai automatica. Non basta guardare l’anno della cartella e dire “sono passati cinque anni” oppure “sono passati dieci anni”. Bisogna capire che tipo di credito viene richiesto, quando è stata notificata la cartella, se nel frattempo sono stati notificati altri atti, se quegli atti sono davvero riferibili a quella specifica cartella e se esistono termini di prescrizione diversi per le varie voci contenute nel carico.

Il punto fondamentale è questo: non si prescrive la cartella in sé, ma il diritto dell’ente creditore a riscuotere la somma indicata nella cartella. La cartella è l’atto con cui il contribuente viene messo a conoscenza della pretesa iscritta a ruolo; la prescrizione riguarda invece il decorso del tempo senza che il creditore eserciti validamente il proprio diritto. È una distinzione importante, perché molte cartelle contengono più voci: tributo, sanzioni, interessi, spese, aggi, contributi, multe. E non sempre tutte queste voci seguono lo stesso termine.

Prescrizione e decadenza non sono la stessa cosa

Prima di parlare dei singoli termini, bisogna distinguere prescrizione e decadenza. La decadenza riguarda il termine entro cui l’amministrazione deve compiere un certo atto, ad esempio notificare una cartella dopo un controllo automatizzato o notificare un avviso di accertamento. Se l’atto viene notificato oltre quel termine, il problema è la tardività dell’azione amministrativa. La prescrizione, invece, riguarda il periodo successivo: una volta sorto e notificato il credito, quanto tempo ha l’ente per riscuoterlo prima che il diritto si estingua per inerzia?

Facciamo un esempio semplice. Se l’Agenzia delle Entrate doveva notificare una cartella entro una certa data e lo fa tardi, si parlerà di decadenza. Se invece la cartella è stata notificata correttamente, ma poi per anni non succede nulla, il problema diventa la prescrizione. Nella pratica le due questioni vengono spesso confuse, ma sono diverse e vanno esaminate separatamente.

La cartella non impugnata diventa automaticamente “decennale”?

Questa è una delle domande più importanti. Per anni l’Agente della riscossione ha sostenuto spesso questa tesi: se la cartella viene notificata e il contribuente non la impugna, il credito si “consolida” e la prescrizione diventa sempre decennale. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, ha però chiarito un principio decisivo: la mancata impugnazione della cartella produce l’effetto di rendere irretrattabile la pretesa, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. La conversione in prescrizione decennale, prevista dall’art. 2953 c.c., opera quando vi è un titolo giudiziale definitivo, cioè una sentenza o un provvedimento equiparabile, non per il semplice fatto che la cartella non sia stata impugnata. (ledaritacorrado.it)

Questo non significa, però, che tutte le cartelle si prescrivano in cinque anni. Significa una cosa più precisa: bisogna guardare alla natura del credito iscritto a ruolo. Se il credito originario era soggetto a prescrizione quinquennale, la cartella non impugnata non lo trasforma automaticamente in decennale. Se invece il credito è di quelli soggetti a prescrizione ordinaria decennale, il termine resta decennale. La regola, quindi, non è “tutto cinque anni” e non è nemmeno “tutto dieci anni”. La regola è: dipende dalla natura della somma richiesta.

Tributi erariali: IRPEF, IVA, IRES, IRAP

Per i tributi erariali principali, come IRPEF, IVA, IRES e IRAP, la giurisprudenza tende a escludere l’applicazione automatica della prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche. La ragione è che ogni anno d’imposta è autonomo, ha un proprio presupposto e una propria obbligazione. In una recente ordinanza, la Cassazione ha richiamato proprio questo criterio, affermando che per IRPEF, IRAP e IVA non sono previsti termini brevi di prescrizione, non essendo assimilabili a prestazioni periodiche nel senso dell’art. 2948 c.c.

In concreto, quindi, per i tributi erariali principali si ragiona normalmente sul termine decennale, salvo questioni particolari di decadenza, atti interruttivi, giudicati o specifiche discipline. Questo è uno dei punti su cui bisogna fare più attenzione, perché dire genericamente “le cartelle si prescrivono in cinque anni” può essere sbagliato.

Sanzioni tributarie e interessi: attenzione al termine di cinque anni

Diverso è il discorso per sanzioni tributarie e interessi. Per le sanzioni tributarie, il riferimento è l’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, che prevede il termine quinquennale. Per gli interessi, la Cassazione ha più volte valorizzato la loro natura di obbligazione autonoma e periodica, riconducibile al termine di cinque anni previsto dall’art. 2948 c.c. L’ordinanza n. 20955/2020 ha confermato la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, distinguendoli dal tributo principale. (Studio Cerbone)

Questo significa che una cartella relativa, ad esempio, a IVA o IRPEF può contenere voci con termini diversi: il tributo principale può seguire un termine, mentre sanzioni e interessi possono seguirne un altro. È per questo che, quando si controlla una cartella, non bisogna fermarsi all’importo totale. Bisogna scomporre il debito.

Tributi locali: IMU, TARI e altri tributi comunali

Per i tributi locali come TARI, TARSU, IMU e altri prelievi periodici comunali, la giurisprudenza è largamente orientata verso la prescrizione quinquennale, perché si tratta di prestazioni periodiche dovute anno per anno. Anche la giurisprudenza tributaria ha ribadito che ai tributi locali si applica il termine breve di cinque anni, proprio in ragione della loro natura periodica. (Direzione Generale dei Tributi)

Anche qui, però, bisogna evitare semplificazioni. Un conto è il termine di prescrizione del credito; altro conto sono i termini di decadenza entro cui il Comune deve notificare l’avviso di accertamento. Per IMU e TARI, prima ancora di verificare la prescrizione, può essere necessario controllare se l’avviso sia stato notificato entro i termini di legge. Solo dopo si passa alla prescrizione della riscossione.

Bollo auto e tasse automobilistiche

Per le tasse automobilistiche, il termine normalmente applicato è quello triennale. Anche nella recente ordinanza n. 13273/2026, la Cassazione dà atto che per le tasse automobilistiche opera la prescrizione triennale e distingue tale voce dalle altre contenute nell’intimazione di pagamento.

Questo è molto importante nella pratica, perché molte intimazioni di pagamento contengono vecchi bolli auto. In questi casi bisogna verificare la data di scadenza del bollo, la data di eventuale avviso o cartella, e soprattutto gli atti successivi che l’ente o l’Agente della riscossione sostengono di avere notificato.

Multe stradali

Per le multe stradali, il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive in cinque anni, secondo la disciplina dell’art. 209 del Codice della strada e dell’art. 28 della legge n. 689/1981. La regola vale salvo atti interruttivi validamente notificati, che fanno ripartire un nuovo termine. (Circolazione Stradale)

Anche qui, però, non basta dire “la multa è di più di cinque anni fa”. Bisogna verificare se siano stati notificati nel frattempo verbali, cartelle, ingiunzioni, intimazioni o altri atti idonei a interrompere la prescrizione. E bisogna controllare che la notifica sia provata.

Contributi INPS e contributi previdenziali

Per i contributi previdenziali e assistenziali, la regola generale è la prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Le Sezioni Unite n. 23397/2016 hanno chiarito che la cartella non opposta non trasforma automaticamente il termine quinquennale in decennale, proprio perché la cartella è un atto amministrativo e non un titolo giudiziale passato in giudicato. (Mefop)

Esistono ipotesi particolari, ad esempio legate alla denuncia del lavoratore o dei superstiti, che possono incidere sul termine; ma nella grande maggioranza dei casi pratici, quando si parla di contributi INPS iscritti a ruolo, il controllo parte dal termine quinquennale e dagli eventuali atti interruttivi.

Gli atti interruttivi: la prescrizione non si interrompe “a parole”

Il vero cuore di molte cause non è stabilire se il termine sia di tre, cinque o dieci anni. Il vero cuore è capire se nel frattempo la prescrizione sia stata interrotta. L’interruzione può avvenire con un atto idoneo, normalmente notificato al debitore, con cui il creditore manifesta la volontà di far valere il proprio diritto. Nel contenzioso con Agenzia delle Entrate-Riscossione, gli atti più discussi sono cartelle, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e altri atti della riscossione.

Ma attenzione: non basta che ADER dica di avere notificato qualcosa. Deve provarlo. E deve provare che quell’atto si riferiva proprio a quella cartella o a quel carico. La Cassazione n. 13273/2026 è molto utile su questo punto: la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto insufficienti le produzioni dell’Agente della riscossione perché non consentivano di collegare con certezza le intimazioni prodotte alle cartelle indicate. Il principio pratico è chiarissimo: l’atto interruttivo deve essere non solo notificato, ma anche riferibile in modo certo al debito per cui oggi si chiede il pagamento.

Questo è un aspetto spesso decisivo. Una ricevuta di ritorno senza un chiaro collegamento all’atto, una stampa incompleta, un’intimazione priva di indicazioni sufficienti o una documentazione sovrapposta in modo non verificabile possono non bastare. La prescrizione si interrompe con atti validi, provati e riferibili, non con affermazioni generiche.

Prova della notifica: fotocopie, avvisi di ricevimento e disconoscimento

Altro tema molto importante riguarda la prova della notifica. Agenzia delle Entrate-Riscossione spesso produce in giudizio copie di relate, avvisi di ricevimento, referti di notifica o stampe informatiche. La produzione in copia può essere sufficiente se non viene contestata; ma se la copia viene disconosciuta in modo corretto, la situazione cambia.

La Cassazione n. 12443/2026 ha affermato un principio molto favorevole al contribuente: la fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, se disconosciuta ritualmente e tempestivamente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c.; di conseguenza, se l’originale non viene prodotto, la parte interessata non deve proporre querela di falso contro la fotocopia disconosciuta.

Questo non significa che basti scrivere genericamente “contesto tutto”. Il disconoscimento deve essere specifico, tempestivo e riferito ai documenti prodotti. Ma quando è fatto bene, può incidere in modo rilevante sulla prova della notifica e, quindi, anche sulla prescrizione.

Come si calcola la prescrizione in pratica

Il calcolo va fatto con metodo. Bisogna partire dalla natura del credito, individuare il termine applicabile, verificare la data di notifica della cartella o dell’atto originario, controllare gli eventuali atti successivi e capire se ciascuno di essi è idoneo a interrompere il termine. Ogni atto interruttivo valido fa ripartire un nuovo termine di prescrizione della stessa durata prevista per quel credito, salvo discipline particolari o titoli giudiziali.

Esempio semplice: se una multa stradale è soggetta a prescrizione quinquennale e viene notificata una cartella, da quella notifica decorre un nuovo termine di cinque anni. Se entro quei cinque anni arriva un’intimazione validamente notificata e riferibile a quella cartella, il termine riparte. Se invece non arriva nulla, oppure l’atto non è provato, oppure non è riferibile a quella multa, si può discutere di prescrizione.

Per i tributi erariali principali, il ragionamento può essere diverso perché il termine può essere decennale; per sanzioni e interessi può essere quinquennale; per bollo auto triennale; per contributi INPS quinquennale. Per questo le intimazioni miste, che contengono più cartelle e più voci, vanno analizzate riga per riga.

La prescrizione va eccepita

La prescrizione, in linea generale, non viene applicata automaticamente dal giudice se il contribuente non la solleva. Va eccepita, e va eccepita bene. In un ricorso contro una cartella, un’intimazione, un fermo o un pignoramento, non basta dire “è tutto prescritto”. Bisogna indicare quali cartelle si contestano, quali crediti contengono, quale termine si ritiene applicabile, da quando decorre e perché gli eventuali atti interruttivi non sono idonei.

Questo è importante anche per un’altra ragione: se si impugna un atto della riscossione, il giudice valuta ciò che viene dedotto e provato nel processo. Una difesa generica rischia di non essere sufficiente, anche quando esisterebbero profili validi.

Cosa deve controllare chi riceve una vecchia cartella o un’intimazione

Chi riceve un’intimazione di pagamento per vecchie cartelle non dovrebbe limitarsi a guardare l’importo totale. Dovrebbe chiedere e controllare l’estratto di ruolo, le cartelle richiamate, le relate di notifica, gli avvisi di ricevimento, gli eventuali atti successivi, le ricevute di notifica degli atti interruttivi e il dettaglio delle singole voci. Bisogna capire se si tratta di tributi erariali, tributi locali, multe, contributi, bollo auto, sanzioni o interessi. Bisogna poi verificare se gli atti prodotti dall’Agente della riscossione sono completi e se consentono di collegare ogni notifica a ogni specifica cartella.

Molte volte il problema non è solo giuridico, ma documentale. ADER può avere ragione se prova bene la sequenza degli atti. Il contribuente può avere ragione se emerge un vuoto temporale, una notifica mancante, una copia contestata, un atto non riferibile o una prescrizione già maturata prima dell’atto successivo.

Rottamare, pagare o impugnare?

Davanti a una vecchia cartella, molti pensano subito alla rottamazione o alla rateizzazione. Sono strumenti utili, ma non sempre sono la scelta migliore. Se il debito è effettivamente dovuto e non vi sono contestazioni serie, definire o rateizzare può essere ragionevole. Se invece il credito è prescritto, se la notifica manca, se gli atti interruttivi non sono provati o se la cartella contiene voci non più esigibili, può essere preferibile impugnare.

Il punto è semplice: prima di pagare, rottamare o rateizzare, bisogna capire se quella somma è davvero ancora dovuta. La definizione agevolata può essere una buona occasione, ma non deve diventare il modo più veloce per pagare un debito che forse non era più esigibile.

Conclusione

La prescrizione delle cartelle esattoriali è una materia complessa perché non esiste una risposta unica per tutti i casi. Alcuni crediti si prescrivono in dieci anni, altri in cinque, altri in tre. La cartella non impugnata non trasforma automaticamente ogni credito in decennale, ma nemmeno tutte le cartelle sono quinquennali. La vera verifica va fatta sulla natura del credito, sulle date, sulle notifiche e sugli atti interruttivi.

Le pronunce più recenti della Cassazione confermano una linea di garanzia: l’Agente della riscossione deve provare in modo chiaro gli atti che invoca per interrompere la prescrizione e deve dimostrare che quegli atti si riferiscono proprio alle cartelle oggetto di causa. Il contribuente, dal canto suo, deve contestare in modo preciso, tempestivo e documentato.

In sintesi: una cartella vecchia non è automaticamente prescritta, ma non è nemmeno automaticamente dovuta. Va controllata. E spesso, proprio dal controllo degli atti, emerge la differenza tra una somma da pagare e una pretesa ormai non più esigibile.

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Cartelle esattoriali e prescrizione: ADER deve provare bene gli atti interruttivi

La Cassazione ribadisce un principio molto pratico: non basta dire che sono state inviate intimazioni o preavvisi, bisogna dimostrare che si riferiscono proprio a quelle cartelle

Quando arriva un’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, spesso il contribuente scopre l’esistenza di vecchie cartelle riferite ad anni molto lontani. A quel punto la domanda è quasi sempre la stessa: quelle somme sono ancora dovute o sono prescritte?

Con l’ordinanza n. 13273 dell’8 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna su un tema molto importante nel contenzioso tributario: la prova degli atti interruttivi della prescrizione.

La decisione è interessante perché ricorda un principio semplice, ma decisivo: se ADER sostiene che la prescrizione è stata interrotta, deve produrre documenti idonei a dimostrare non solo che un atto è stato notificato, ma anche che quell’atto si riferiva proprio alle cartelle oggetto di causa.

Il caso: un’intimazione di pagamento su vecchie cartelle

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2018, relativa a diverse cartelle riguardanti tributi erariali — Irpef, Iva, Irap — recupero di credito d’imposta e tasse automobilistiche, per annualità comprese tra il 1998 e il 2008.

La contribuente contestava, tra l’altro, la prescrizione dei crediti, sostenendo che non vi fossero atti idonei a interrompere il decorso del tempo.

L’Agente della riscossione, invece, sosteneva di avere notificato vari atti interruttivi, tra cui intimazioni, iscrizioni ipotecarie e preavvisi di fermo.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo prescritti i crediti. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva confermato in larga parte la decisione, osservando che la documentazione prodotta non consentiva di collegare con certezza gli atti interruttivi alle cartelle richiamate nell’intimazione.

ADER ha quindi proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha rigettato.

Il punto centrale: la prescrizione si interrompe solo se l’atto è provato e riferibile

Il tema non è soltanto se ADER abbia prodotto degli atti.

Il punto è più preciso: quegli atti erano davvero riferibili alle cartelle oggetto dell’intimazione?

La Cassazione dà rilievo alla motivazione del giudice di appello, secondo cui le intimazioni prodotte dall’Agente della riscossione erano carenti degli elementi necessari per essere messe in relazione con le precedenti cartelle. In particolare, la documentazione era stata ritenuta incompleta e non sufficiente a dimostrare che una certa intimazione riguardasse proprio una determinata cartella e che la relativa ricevuta di ritorno fosse effettivamente riferibile a quell’atto.

Questo è il passaggio più utile nella pratica.

Non basta produrre una ricevuta, una relata o un’intimazione isolata. Serve un collegamento chiaro tra:

l’atto che si assume interruttivo;

la cartella o il carico cui si riferisce;

la notifica dell’atto;

la data da cui ricomincia a decorrere la prescrizione.

Se questo collegamento manca, il giudice può ritenere non provata l’interruzione della prescrizione.

Cosa significa per il contribuente

Per il contribuente, questa decisione è importante perché conferma che non bisogna fermarsi davanti alla semplice affermazione: “la prescrizione è stata interrotta”.

Occorre verificare i documenti.

Se ADER produce una vecchia intimazione, un preavviso di fermo o un’iscrizione ipotecaria, bisogna controllare se quell’atto indica chiaramente le cartelle interessate, gli importi, le annualità e se la notifica è provata in modo completo.

In molti casi, il problema non è solo la prescrizione in astratto, ma la prova concreta dell’interruzione.

Una cartella può essere molto vecchia, ma ancora esigibile se nel frattempo sono stati notificati atti interruttivi validi. Al contrario, se gli atti interruttivi non sono provati o non sono collegabili alla cartella, la pretesa può cadere.

La cartella non impugnata comporta sempre prescrizione decennale?

Altro tema importante riguarda l’effetto della cartella non impugnata.

ADER sosteneva che, una volta divenuta definitiva la cartella per mancata impugnazione, il termine di prescrizione dovesse diventare automaticamente decennale per l’intera azione di riscossione.

La Cassazione respinge questa impostazione.

La Corte richiama la decisione del giudice regionale, secondo cui non si può applicare in modo generalizzato un termine decennale unitario a tutte le voci contenute nella cartella. Bisogna invece distinguere le diverse componenti del credito.

In particolare, la sentenza d’appello aveva affermato che sanzioni tributarie e interessi derivanti da cartelle divenute definitive si prescrivono in cinque anni, mentre per le tasse automobilistiche opera la prescrizione triennale.

Il punto è molto rilevante: la mancata impugnazione della cartella rende la pretesa definitiva, ma non trasforma automaticamente ogni credito in un credito soggetto a prescrizione decennale, salvo che vi sia un titolo giudiziale idoneo a produrre tale effetto.

Prescrizione e cartelle: perché ogni voce va controllata

Questa ordinanza conferma una cosa che nella pratica è fondamentale: le cartelle non sono tutte uguali.

Una stessa intimazione di pagamento può contenere tributi erariali, sanzioni, interessi, tasse automobilistiche, contributi o altri carichi. Ogni voce può avere un proprio regime prescrizionale.

Per questo è sbagliato ragionare in modo generico, dicendo semplicemente: “sono passati più di cinque anni” oppure “vale sempre il termine di dieci anni”.

Bisogna verificare:

che tipo di credito viene richiesto;

quando è stata notificata la cartella;

se la cartella è stata impugnata;

quali atti successivi sono stati notificati;

se quegli atti sono realmente riferibili a quella cartella;

quale termine di prescrizione si applica alla specifica voce.

Solo dopo questa verifica si può capire se la pretesa sia ancora esigibile oppure no.

Perché la Cassazione ha rigettato il ricorso di ADER

La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso.

Secondo la Corte, il giudice di appello non aveva omesso di pronunciarsi sulla prescrizione e sugli atti interruttivi. Al contrario, aveva esaminato la documentazione, aveva distinto le diverse posizioni e aveva spiegato perché, per molte cartelle, non risultava dimostrato il collegamento tra atti interruttivi e carichi.

In sostanza, ADER chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei documenti prodotti in giudizio. Ma questa è una valutazione di merito, che non può essere rifatta in sede di legittimità se la motivazione del giudice è riconoscibile e non meramente apparente.

Cosa fare quando arriva un’intimazione di pagamento

Chi riceve un’intimazione di pagamento non dovrebbe limitarsi a guardare l’importo finale.

È opportuno chiedere e verificare:

l’estratto di ruolo;

le cartelle richiamate;

le relate o prove di notifica delle cartelle;

gli eventuali atti interruttivi successivi;

le ricevute di notifica di tali atti;

il collegamento tra ogni atto e ogni singola cartella;

la natura del credito richiesto.

Solo così si può capire se conviene pagare, rottamare, rateizzare oppure impugnare.

In particolare, quando ADER invoca atti interruttivi della prescrizione, bisogna controllare che non siano documenti generici, incompleti o non chiaramente riferibili alle cartelle contestate.

Conclusione

L’ordinanza n. 13273/2026 è utile perché ribadisce un principio di garanzia per il contribuente: la prescrizione non si interrompe “a parole”.

Se l’Agente della riscossione sostiene di avere notificato atti interruttivi, deve provarlo in modo chiaro e completo. E deve dimostrare che quegli atti si riferiscono proprio alle cartelle per le quali oggi chiede il pagamento.

Per il contribuente, questo significa che anche davanti a vecchie cartelle e intimazioni apparentemente difficili da contestare, vale sempre la pena controllare con attenzione la documentazione.

Perché non basta che un debito sia iscritto a ruolo. Bisogna anche verificare se sia ancora esigibile.

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Cartelle esattoriali: se ADER produce solo la fotocopia dell’avviso di ricevimento, il disconoscimento può bastare

La Cassazione chiarisce quando serve la querela di falso e quando, invece, il contribuente può limitarsi a disconoscere la copia prodotta in giudizio

Con l’ordinanza n. 12443 del 4 maggio 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione affronta una questione molto pratica e frequente nei giudizi contro Agenzia delle Entrate-Riscossione: cosa accade quando l’Agente della riscossione, per dimostrare la notifica delle cartelle presupposte, produce in giudizio non l’originale dell’avviso di ricevimento, ma soltanto una fotocopia?

La risposta della Corte è importante: se la fotocopia dell’avviso di ricevimento viene ritualmente e tempestivamente disconosciuta, non ha l’efficacia dell’atto pubblico e il contribuente non è tenuto a proporre querela di falso contro quella copia.

La pronuncia è molto utile perché delimita con precisione due piani che spesso vengono confusi: da un lato, il valore probatorio dell’avviso di ricevimento originale; dall’altro, il diverso regime della copia fotostatica prodotta in giudizio.

Il caso: intimazione di pagamento e cartelle asseritamente notificate

La vicenda nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle emesse per tributi erariali, tra cui Irpef, Irap e Iva.

La contribuente contestava, tra l’altro, la regolare notifica delle cartelle presupposte. Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva prodotto in giudizio copie degli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate con cui le cartelle sarebbero state notificate.

La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello della contribuente, ritenendo che gli avvisi di ricevimento, anche se prodotti in copia fotostatica, conservassero natura di atto pubblico e che, quindi, per contestare la sottoscrizione apposta su di essi, fosse necessaria la querela di falso. Il semplice disconoscimento della firma, secondo la CTR, non avrebbe imposto ad ADER alcun obbligo di verificazione.

La Cassazione non condivide questa impostazione e cassa la sentenza.

Avviso di ricevimento originale: serve la querela di falso

La Corte parte da un principio pacifico: l’avviso di ricevimento della raccomandata, quando è prodotto in originale, ha natura di atto pubblico.

Questo significa che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale: la consegna del plico, la data, l’identità del soggetto che lo ha ricevuto, nei limiti propri dell’attività certificativa.

Di conseguenza, se il contribuente intende contestare l’avvenuta consegna risultante dall’avviso di ricevimento originale o sostenere che la firma apposta non sia la sua, normalmente deve proporre querela di falso. Non basta una semplice contestazione.

Questa regola serve a tutelare l’affidabilità degli atti formati nell’ambito del procedimento notificatorio.

Ma la fotocopia non è l’originale

Il punto decisivo dell’ordinanza è un altro: cosa succede se ADER non produce l’originale, ma soltanto una fotocopia?

Qui entra in gioco l’art. 2719 c.c., secondo cui le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche solo se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente oppure se non viene espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte.

La Cassazione chiarisce che questa regola vale anche per le copie di atti pubblici. Dunque, anche se l’avviso di ricevimento originale ha natura di atto pubblico, la sua semplice fotocopia non conserva automaticamente quell’efficacia se viene disconosciuta in modo rituale e tempestivo.

Questo è il cuore della decisione: la querela di falso serve contro l’atto pubblico originale, non contro una fotocopia che sia stata validamente disconosciuta.

Il principio di diritto

La Cassazione enuncia un principio molto chiaro:

La fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, se disconosciuta ritualmente e tempestivamente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c.; la mancata produzione in giudizio del documento originale esonera quindi la parte interessata dall’onere di proporre querela di falso contro la fotocopia disconosciuta.

In termini pratici: se l’Agente della riscossione produce solo copie degli avvisi di ricevimento e il contribuente le disconosce correttamente, il giudice non può semplicemente dire che occorreva querela di falso. Deve invece verificare se il disconoscimento sia stato specifico e tempestivo e, se del caso, valutare la necessità della produzione dell’originale o della verificazione.

Il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo

Attenzione, però: la decisione non autorizza contestazioni generiche.

La Cassazione ricorda che il disconoscimento della copia deve essere formale, specifico e non equivoco. Non bastano formule di stile come “si contesta tutto” o “si impugna la documentazione avversaria”.

Occorre individuare il documento contestato e spiegare chiaramente che si disconosce la conformità della copia all’originale o l’autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta.

Inoltre, il disconoscimento deve essere tempestivo: va effettuato nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento. Nel processo tributario, questa regola si applica in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura civile.

Questo passaggio è essenziale. La pronuncia è favorevole al contribuente, ma solo se la difesa è tecnicamente corretta.

Che cosa avrebbe dovuto fare il giudice tributario

Secondo la Cassazione, la CTR veneta ha sbagliato perché si è limitata ad affermare che, per contestare le firme sugli avvisi di ricevimento, fosse comunque necessaria la querela di falso, anche se gli avvisi erano stati prodotti solo in fotocopia.

Il giudice d’appello avrebbe invece dovuto compiere un accertamento preliminare.

Se il disconoscimento era formale, specifico e tempestivo, e se ADER intendeva continuare ad avvalersi di quei documenti, sarebbe stato necessario verificare la ritualità del disconoscimento e procedere secondo le regole applicabili, con eventuale verificazione o produzione dell’originale.

Se invece il disconoscimento fosse stato generico, il giudice avrebbe comunque dovuto valutare l’efficacia rappresentativa della copia anche attraverso altri mezzi di prova o presunzioni.

La CTR, invece, non ha svolto né l’una né l’altra verifica. Da qui la cassazione con rinvio.

Perché la decisione è importante nei giudizi contro ADER

Questa ordinanza è particolarmente rilevante nei giudizi tributari e nelle opposizioni contro atti della riscossione, perché spesso la prova della notifica delle cartelle presupposte viene fornita mediante copie di relate, referti di notifica o avvisi di ricevimento.

Il tema è decisivo quando il contribuente impugna un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo, un’ipoteca o altro atto successivo, sostenendo di non avere mai ricevuto le cartelle precedenti.

In questi casi, la regolare notifica degli atti presupposti è spesso il vero punto della causa.

La Cassazione ricorda che ADER può certamente provare la notifica, ma se sceglie di produrre soltanto fotocopie, deve accettare il regime probatorio proprio delle copie. E se quelle copie vengono validamente disconosciute, non possono essere trattate come se fossero originali dotati di fede privilegiata.

Non è una “scorciatoia” per annullare tutte le cartelle

È bene evitare equivoci.

Questa ordinanza non dice che ogni cartella è nulla se ADER produce una fotocopia. Non dice neppure che basti negare genericamente di avere ricevuto l’atto.

Dice una cosa più precisa: la fotocopia dell’avviso di ricevimento ha efficacia probatoria se non viene contestata; ma se viene disconosciuta in modo rituale e tempestivo, perde l’efficacia propria dell’atto pubblico e la parte che intende avvalersene deve fornire una prova adeguata.

Il contribuente, quindi, deve agire con precisione. L’amministrazione, dal canto suo, deve essere pronta a produrre documentazione idonea, soprattutto quando la notifica è contestata.

Le questioni assorbite: prescrizione, sanzioni e interessi

La contribuente aveva proposto anche altri motivi di ricorso, relativi alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, al mancato consolidamento del credito per effetto della sola mancata impugnazione di precedenti intimazioni, e all’applicazione di interessi sulle sanzioni.

La Cassazione, avendo accolto il primo motivo sulla prova della notifica, ha dichiarato assorbiti gli altri.

Tuttavia, il fatto che tali questioni siano rimaste assorbite non le rende irrilevanti. Anzi, esse confermano quanto spesso i giudizi tributari ruotino intorno a una sequenza di atti: cartella, intimazione, eventuali precedenti atti interruttivi, prescrizione, interessi e sanzioni.

Ma tutto parte da un dato essenziale: la prova della corretta notifica degli atti presupposti.

Conclusione

L’ordinanza n. 12443/2026 della Cassazione è importante perché ristabilisce un equilibrio probatorio corretto.

L’avviso di ricevimento originale è un atto pubblico e, per contestarne il contenuto, serve normalmente la querela di falso. Ma la fotocopia dell’avviso di ricevimento non può essere automaticamente equiparata all’originale se la parte contro cui è prodotta la disconosce in modo rituale e tempestivo.

Nel contenzioso tributario, questa distinzione può fare la differenza.

Per il contribuente, significa che la contestazione delle notifiche deve essere formulata con precisione, subito e senza formule generiche.

Per ADER, significa che la prova della notifica non può essere affidata in modo disinvolto a copie fotostatiche, soprattutto quando la controparte le contesta correttamente.

In definitiva, la Cassazione ricorda un principio semplice ma fondamentale: anche nella riscossione tributaria, la prova deve essere rigorosa, e le garanzie processuali non possono essere sacrificate in nome della sola efficienza della riscossione.

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Sentenza del Tribunale di Roma ancora sul dimezzamento dei termini nelle opposizioni a d.i.

Con la sentenza n. 21464 del 2010 il Tribunale di Roma, segnalata dal Consigliere dell’Ordine Avv. Alessandro Graziani che ringraziamo per la sua costante ed utile attività, ha disatteso l’orientamento statuito dalla nota sentenza n. 19246 della Suprema Corte, stabilendo che “Il Tribunale non ritiene di condividere l’orientamento di recente espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 19246/2010) sulla riduzione del termine di costituzione in giudizio dell’opponente, anche nel caso in cui quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di concedere termini a comparire dimidiati.

L’affermazione contenuta nella sentenza della Corte è da considerare infatti più un obiter dicitum che un vero e proprio approdo ad un orientamento interpretativo diverso da quello tradizionalmente seguito, al quale la Corte, nella motivazione della sentenza, dichiara peraltro di voler continuare ad aderire.

Il giudizio in esame, inoltre, è stato introdotto in epoca ben anteriore rispetto alla sentenza citata ed un’applicazione generalizzata delle novità intepretative, che comunque emergono dalla sentenza, oltre che non condivisibile in astratto sarebbe anche in concreto ingiusta e lesiva dei diritti delle parti che avrebbero in tal modo irrimediabilmente perduto il diritto ad un esame nel merito della controversia”.

Insomma, alla luce della copiosa giurisprudenza già citata su questo sito e del principio espresso da questa sentenza, possiamo dire tranquillamente che il pericolo di rigetti in massa delle opposizioni a d.i. depositate nei dieci giorni dalla notifica non pare sussistere.

Il punto del CNF sulla questione del dimezzamento e sulla rimessione in termini nelle opposizioni a d.i.

Sul sito web del Consiglio Nazionale Forense é stato pubblicato il punto sulla questione, con del materiale giurisprudenziale sull’argomento, visualizzabile e scaricabile da qui:

http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Circolari/docCat.2127.1.12.1.4.html


Il punto sulla giurisprudenza più recente a proposito della sentenza della Corte di Cassazione (n. 19246/2010) sul dimezzamento dei termini per la costituzione in giudizio nelle opposizioni a d.i.

Come noto, la sentenza n. 19.246/2010 delle Sezioni Unite ha scatenato il panico tra chi, seguendo l’orientamento fino ad allora prevalente e consolidato, si era costituito in giudizio nei canonici dieci giorni dalla notifica dell’opposizione e non entro cinque giorni.

La giurisprudenza più recente, però, in modo unanime sta decidendo in senso favorevole a chi, come detto uniformandosi al precedente e prevalente orientamento, aveva effettuato la costituzione nei dieci giorni dalla notifica; in pratica, con dette sentenze, che riportiamo di seguito, oltre a quella del Tribunale di Varese pubblicata su questo blog l’8 ottobre 2010, viene statuito che il c.d. overruling comporta che il nuovo orientamento va applicato solo ai nuovi giudizi, con rimessione in termini dell’opponente. In alcuni casi, come nella sentenza n. 625 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, è stato deciso che non è necessaria neppure la rimessione in termini e che il comportamento dell’opponente va considerato corretto. Detto orientamento ci pare senz’altro condivisibile ed auspichiamo che venga applicato costantemente.

Tribunale di Velletri, 15 ottobre 2010 – Est. Cataldi.

Rimessione in termini – Espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo – Tutela della parte incolpevole – Atto processuale tardivo e già compiuto – Ripetizione dell’atto – Non necessità – Ragionevole durata del giudizio.

La norma sulla rimessione in termini, nonostante la sua collocazione originaria nell’ambito della disciplina della trattazione della causa, va interpretata, anche per effetto della sopravvenuta modifica dell’art. 111 Cost., come espressione del principio generale e costituzionale del giusto processo, e quindi come strumento per evitare che dal mutamento dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile. Pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente necessario, la restituzione delle facoltà processuali, altrimenti precluse alla parte incolpevole, non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l’atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza; nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato, ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, può anche concretizzarsi nel ritenere l’adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che, in buona fede lo abbia compiuto, la sanzione processuale, e ad entrambe le parti la regressione del processo e l’invalidazione ex post di tutti gli altri atti del giudizio (esito a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio).

Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi , sentenza 20 ottobre 2010, n. 625 – Est. Levita

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Irretroattività delle nuove regole processuali – Sussiste – Cd. Overruling – Rimessione in termini – Esclusione – Affidamento incolpevole – Sussiste

L’overruling realizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010, giustifica l’errore cui è incorsa la parte che abbia seguito l’indirizzo giurisprudenziale previgente. La parte incorsa in errore, però,  piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione  deve essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante (conformi: Trib. Varese, sez. I civile, sentenza 8 ottobre 2010; Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 2010; contra, per la remissione in termini: Trib. Torino, ord. 11 ottobre 2010; Trib. Pavia, 15 ottobre 2010).

Tribunale di Milano, 13 ottobre 2010 – Est. Laura Cosentini.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Principio di valido affidamento sul diritto vivente.

Nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi esistente il principio secondo il quale è possibile fare affidamento sul diritto vivente, quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale dell’attore opponente non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale).

Tribunale di Pavia, 14 ottobre 2010 – Est. Balba.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Rimessione in termini.

Per effetto della recente riforma del codice di procedura civile, l’istituto della rimessione in termini, collocato nell’art. 153, ha assunto portata generale, non limitata alle sole ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa; ne consegue che detto istituto può consentire la rimessione in termini dell’attore in opposizione a decreto ingiuntivo che non si sia costituito nel termine che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19246/2010, mutando la precedente giurisprudenza, hanno ritenuto debba essere dimezzato per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta ed indipendentemente, quindi, dal fatto che l’opponente abbia o meno assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale.

Nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 Cpc l’opponente è processualmente attore sostanziale.

Cassazione – Sezione terza – ordinanza 8 luglio – 12 ottobre 2010, n. 21074
Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca
Ricorrente Ministero della Giustizia

Ritenuto quanto segue

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’opposizione all’esecuzione proposta il 12 marzo 2007 dal Ministero contro il pignoramento di crediti presso terzi eseguito nei suoi confronti il 24 luglio 2006 da Vito Papa, dopo avere considerato correttamente invocato dall’opponente il rimedio dell’art. 615 c.p.c., sotto il profilo che l’opposizione doveva considerarsi inerente pignorabilità di crediti, l’ha rigettata per le seguenti ragioni: a) infondatezza della deduzione originaria di impignorabilità, ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 delle somme oggetto della procedura esecutiva – pignorate presso la Banca d’Italia, in qualità di tesoriere dello Stato – per non essere invocabile la norma, in quanto riferentesi solo all’ipotesi in cui il debitore sia un pubblico dipendente e non lo Stato o altro ente pubblico; b) tardività, per essere stata prospettata dal Ministero soltanto nella conclusionale, della deduzione di impignorabilità delle somme ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348; c) insussistenza della rilevabilità d’ufficio della impignorabilità ai sensi della norma sub b), asserita dal Ministero, perché «la stessa si riferisce alla procedura svolta dinanzi al giudice dell’esecuzione».
Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.
Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata alle difese delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:
«[…] 3. – Il ricorso prospetta due motivi.
4. – Con il primo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c., della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3” e ci si duole che la deduzione di applicabilità dell’art. 1, comma 1348 sia stata ritenuta tardiva perché svolta in conclusionale, senza considerare che essa non costituiva un nuovo motivo di opposizione, bensì soltanto la deduzione “con nuovi profili di un motivo già ritualmente proposto”, cioè di quello fondato sulla invocazione del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1. In particolare, nel quesito di diritto che conclude l’illustrazione del motivo si chiede alla Corte di chiarire se “l’eccezione di impignorabilità […] che venga formulata, in sede di comparsa conclusionale, facendo richiamo a una regolamentazione normativa ulteriore rispetto a quella già posta a base del motivo di opposizione, configuri sviluppo argomentativo del motivo di impignorabilità dell’intrapresa procedura esecutiva presso terzi” e “non motivo nuovo”.
Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c. della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294-bis introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007), del D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, convertito in L. 22 luglio 1994, n. 460, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter, convertito in L. 13 novembre 2008, n. 181 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma [rectius: n. 3]”.
Vi si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la rilevabilità d’ufficio dell’impignorabilità disposta dalla L. n. 296, art. 1, comma 1348, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre essa si sarebbe ritenere dovuta possibile in base al D.L. n. 313 del 1994, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni, nella L. n. 460 del 1994 ed in base all’art. 1, comma 3, del d.l. citato, in relazione al D.L. n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008.
4.1. – Il primo motivo comporta l’esame della questione della introducibilità con la comparsa conclusionale da parte del Ministero della incidenza sulla pignorabilità delle somme oggetto dell’esecuzione opposta della norma di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto in tale legge – dopo il comma 294 – dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348.
4.2. – La decisione del Tribunale di escludere detta introducibilità appare corretta sotto il profilo processuale e, peraltro, se anche non lo fosse stato, l’ipotetico accoglimento della censura prospettata dal Ministero in questa sede sarebbe stato inidoneo a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, perché l’error in procedendo – sempre ipoteticamente commesso dal Tribunale – non si sarebbe potuto considerare decisivo e, quindi, non avrebbe intaccato la correttezza del dispositivo della sentenza impugnata.
Queste le ragioni.
Il citato comma 294 bis ebbe ad introdurre una norma del seguente tenore: «non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziali e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri».
La prospettazione del Ministero è che tale sopravvenienza normativa sarebbe stata applicabile e rilevante in relazione al processo esecutivo oggetto dell’opposizione all’esecuzione decisa dalla sentenza impugnata, che essa sarebbe stata invocabile nel giudizio di opposizione dopo la sua introduzione e che avrebbe potuto esserlo nella conclusionale.
Ora, pur ipotizzando per un momento che il primo postulato sia valido, cioè considerando la norma idonea ad incidere sul processo esecutivo in corso fra le parti quanto alla individuazione della pignorabilità dei crediti aggrediti con l’esecuzione, nel caso di specie assume rilievo un dato cronologico, cioè che essa era già in vigore al momento della proposizione dell’opposizione e, pertanto, bene avrebbe potuto e dovuto invocata con la stessa opposizione, quale fatto costitutivo dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione sui crediti pignorati e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l’opposizione.
Al riguardo, va rilevato che l’azione sottesa all’opposizione all’esecuzione sotto il profilo della non assoggettabilità ad essa del bene con questa aggredito, nella quale l’opponente – come in generale nell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – riveste la qualità di attore, si connota, infatti, come diretta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione per quella ragione sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza. Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l’opposizione, che, proprio perché individuato dalle ragioni dedotte – in quanto, naturalmente, deducibili – dall’opponente ha natura eterodeterminata. Ne deriva che i fatti giuridici esistenti e deducibili al momento in cui viene proposta l’opposizione identificano la domanda ad essa sottesa e, poiché la domanda giudiziale dev’essere formulata con l’atto introduttivo del giudizio è di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione l’allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall’introduzione dell’opposizione si risolve, proprio per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in una mutatio libelli, come tale non consentita dall’art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova.
Se, dunque, l’effetto della previsione della norma di cui si discorre fosse stato – come vorrebbe il Ministero – di determinare l’impossibilità di procedere dell’esecuzione in corso, in quanto insorta per effetto del pignoramento, cioè una sorta di impignorabilità sopravvenuta dei crediti pignorati, tale effetto avrebbe dovuto essere invocato fin dalla proposizione dell’opposizione e non solo non avrebbe potuto essere invocato nel corso del giudizio di opposizione, naturalmente fino alla fissazione del thema decidendi nell’udienza ai sensi dell’art. 183 della fase a cognizione piena (succeduta a quella sommaria del procedimento di opposizione, nella quale si provvide sulla sospensione dell’esecuzione) ma, a maggior ragione, non era invocabile nella comparsa conclusionale: non solo perché la conclusionale non avrebbe potuto essere utilizzata nemmeno per una emendatio libelli, ma anche ed a monte perché la sua prospettazione in essa si è risolta in una inammissibile mutatio libelli.
Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: «Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio» (Cass. n. 3477 del 2003).
Diversa sarebbe stata la conclusione ove la sopravvenienza normativa di cui al citato comma 294 bis si fosse verificata nel corso del giudizio di opposizione ed anche dopo la precisazione delle conclusioni: in quel caso sarebbe stato possibile per il Ministero farla valere, poiché la mutatio della domanda sottesa all’opposizione sarebbe stata giustificata dall’impossibilità di dedurla prima.
Bene, dunque, il Tribunale ha ritenuto tardiva l’invocazione dell’indicata norma.
4.3. – D’altro canto, l’ipotetico rilievo sul processo esecutivo della norma di cui si discorre non sarebbe stato possibile d’ufficio da parte del giudice dell’opposizione, giacché si sarebbe risolto in una mutatio della domanda e, quindi, nell’introduzione d’ufficio di un nuovo fatto costitutivo ed individuatore della domanda, vietata al giudice dall’art. 99 c.p.c.
4.4. – A ben vedere, peraltro, se anche l’invocazione del comma 294 bis fosse avvenuta con l’atto di opposizione all’esecuzione, sarebbe stata del tutto inidonea a svolgere la funzione di fatto giustificativo dell’inesistenza del diritto di assoggettare all’esecuzione i crediti pignorati.
Il comma 294 bis, infatti, appare, infatti, del tutto inidoneo a incidere sui processi esecutivi pendenti e, quindi, su quello oggetto dell’opposizione, quanto alla pignorabilità dei crediti cui si riferisce, in quanto l’oggetto di disciplina che assume – nonostante qualche ambiguità che può suggerire la formula con cui è espresso – non comprende, come suo oggetto di disciplina, i processi di esecuzione già iniziati, cioè non riguarda i pignoramenti che al momento della sua entrata in vigore fossero già stati eseguiti, ma concerne esclusivamente l’esercizio di pretese esecutive non ancora sfociate in un pignoramento, id est esecuzioni future. Invero, detto oggetto di disciplina è espresso dalla proposizione «non sono soggetti ad esecuzione forzata», la quale evoca l’idea della soggezione all’esecuzione forzata come qualità di determinati beni e, quindi, una potenzialità statica, che come tale evoca l’essere i fondi contemplati dalla norma assoggettabili all’esecuzione forzata, considerata nel suo momento iniziale e, quindi, nel pignoramento. Il significato della proposizione normativa si coglie, in sostanza, nel senso di una imposizione a chi ha una pretesa esecutiva verso il Ministero della Giustizia di non esercitarla assoggettandovi i fondi de quibus. E poiché l’assoggettamento ad esecuzione forzata di determinati fondi, cioè somme di danaro disponibili da parte del debitore presso terzi, si risolve nel pignoramento, l’esegesi della proposizione suggerisce che è come se essa dicesse: «non sono pignorabili i fondi».
Poiché della norma non è prevista un’applicazione retroattiva, cioè a pignoramenti già eseguiti, il divieto di cui trattasi non può che riguardare pretese esecutive esercitate successivamente all’entrata in vigore della norma.
Se il legislatore, invece, avesse voluto prevedere la non soggezione all’esecuzione forzata anche nel senso del venir meno, sotto il profilo della pignorabilità dei beni già pignorati, della possibilità giuridica dell’ulteriore corso dei processi esecutivi in corso sui fondi in questione, avrebbe potuto e dovuto parlare chiaro e, quindi, disporre l’estinzione dei pignoramenti e delle esecuzioni pendenti.
L’esegesi letterale prospettata, oltre ad essere imposta dal tenore della norma, sarebbe – ove fosse necessario supportarla con un’esegesi teleologica – confermata anche dall’interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che tendenzialmente l’intervento del legislatore su pretese esecutive già concretatesi e, quindi, già sfociate in pignoramenti eseguiti, incidendo sull’esercizio dell’azione esecutiva già in essere, appare tendenzialmente idonea a determinare un sacrificio del diritto di azione che dev’essere motivato da evidenti e giustificate ragioni e che, dunque, sottostà ad una valutazione di notevole rigore. Ne consegue che, se il legislatore usa formulazioni che si prestano a scongiurare tale sacrificio e suggeriscono una lettura che riferisca la norma, che sancisce una preclusione della possibilità dell’esecuzione forzata di indirizzarsi su determini beni (come un’impignorabilità), soltanto all’esercizio futuro con l’atto iniziale dell’esecuzione della pretesa esecutiva, detta lettura dev’essere senz’altro privilegiata.
Il primo motivo, dunque, appare infondato.
4.5. – Anche il secondo motivo è infondato.
È necessario riportare in questa sede le fonti invocate con esso dal ricorrente.
In primo luogo, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1 il quale, sotto la rubrica “Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza”, recita quanto segue:
«1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I c.c., nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, secondo le disposizioni del libro III – titolo II – capo II c.p.c., con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l’ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l’accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1.
4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro».
In secondo luogo va richiamato il D.L. n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008, il quale, sotto la rubrica “Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia” recita quanto segue:
«1. Il D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia».
Ora, deve considerarsi che l’art. 1 ter è stato introdotto con la legge di conversione che è stata pubblicata nella Gazz. Uff. del 15 novembre 2008, n. 268 e, quindi, è entrato in vigore in un momento nel quale parte ricorrente non avrebbe potuto far valere il suo intervento, provvedendo alla mutatio della domanda implicata dalla sua introduzione nel processo di opposizione come nuovo motivo attestante sostanzialmente un’impignorabilità sopravvenuta delle somme pignorate: infatti, la causa venne rimessa in decisione all’udienza del 25 settembre 2008.
In tale situazione, si dovrebbe considerare ammissibile che la deduzione della sopravvenienza avvenga in questa sede, come in effetti è avvenuta.
Ciò, se fosse vero che la sopravvenienza de qua fosse effettivamente tale, cioè avesse introdotto elementi di novità normativa rispetto alla situazione precedente. Il fatto è che non di sopravvenienza in questo senso si è trattato, atteso che la previsione di applicabilità del D.L. n. 313 del 1994, art. 1 disposta nella sua interezza dall’art. 1 ter ha determinato la mera reiterazione per nuovo regolamento della materia del comma 294 bis già introdotto dall’art. 1, comma 1348 quanto alla norma secondo «non sono soggetti ad esecuzione forzata» i fondi di cui trattasi, mentre l’elemento di novità è rappresentato dalla estensione delle eccezioni a tale regola previste dal D.L. n. 313 del 1994, art. 1, comma 1 e dalle previsioni del comma 2 e del comma 3 dello stesso articolo, che, però, non vengono in rilievo nella specie (quella del comma 3, assumendo come oggetto di disciplina i pignoramenti – ed i sequestri – ed operando solo per il futuro, concerne solo i pignoramenti successivi all’entrata in vigore dell’art. 1 ter).
Ne conseguirebbe che l’introduzione in questa sede di legittimità della questione fondata sull’art. 1 ter si dovrebbe ritenere preclusa, perché questa norma ripete una previsione che avrebbe potuto essere invocata fin dall’atto di opposizione e, dunque, una nuova attività di allegazione in questa sede non potrebbe essere giustificata sotto il profilo del jus superveniens, che sarebbe, per quanto qui rileva, solo formale.
Per completezza, si osserva, comunque, che, se anche quanto appena osservato non fosse vero e la previsione dell’art. 1 ter, in quanto dispositiva dell’applicazione del D.L. n. 313 del 1994, art. 1 si considerasse norma nuova, per la parte in cui il comma 1 di questa norma dispone che «non sono soggetti ad esecuzione forzata» i fondi contemplati nell’art. 1 ter (fra cui, lo si nota per incidens ed in replica a quanto eccepito dal resistente, rientrano le somme pignorate a seguito di ordine di accreditamento emesso dal Ministero con riguardo ad indennità di magistrati ordinari: è sufficiente osservare che tali indennità rientrano nel concetto dei “fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria”, cui allude l’art. 1 ter sopra citato, atteso che l’attività dei magistrati onorari fa parte del c.d. “servizio giustizia”), e, pertanto, invocabile in questa sede, la sua invocazione non gioverebbe al Ministero per le ragioni esposte sopra a proposito del primo motivo, perché la norma – stante il suo tenore – non potrebbe riguardare i pignoramenti già eseguiti e le esecuzioni in – corso (e non diversa conclusione, come si è detto, varrebbe a proposito del comma 3, concernente la rilevabilità d’ufficio della nullità dei pignoramenti).
4.6. – In base alle considerazioni svolte sembra dunque che il ricorso debba essere rigettato».
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
La novità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione per giusti motivi.

Anche il Tribunale di Torino esclude la retroattività della sentenza della Cassazione sui termini per le opposizioni a d.i.

Tribunale di Torino

Sezione I Civile

Ordinanza 11 ottobre 2010

(est. Liberati)

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Il Giudice istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.10.2010.

Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell’opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto “ …. non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposzione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.” (così Cass. 19246/2010 citata).

Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dell’opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

Rilevato che l’opponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato l’atto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva.

Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010).

Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.

Osservato, quanto alla istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che l’opposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dall’attore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Visto l’art. 153, II co., c.p.c.

Rimette in termini l’attore ai fini della sua costituzione.

Visto l’art. 648 c.p.c.

Respinge l’istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. …. del 2010 di questo Tribunale.

Visto l’art. 183, 6° comma, c.p.c.,

Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza:

– termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte;

– ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;

– ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria.

Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c..

Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini.

Si comunichi.

Torino, 11.10.2010

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Giovanni Liberati