L’art. 18 del Collegato lavoro,  stabilisce la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa per dodici mesi anche per avviare attività professionali ed imprenditoriali.

Nel suddetto periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001. Restano ferme invece le norme in materia di mobilità, previste dall’art. 23 bis dello stesso decreto legislativo.

Di seguito, l’articolo di legge e le norme di legge alle quali si fa riferimento nel testo.

Art. 18 Collegato Lavoro (l. 183 del 2010)

Art. 53 bis D.Lgs. 165 del 2001

Art. 23 bis D.Lgs. 165 del 2001

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