Dal 31 dicembre 2011 entrano in vigore le disposizioni del collegato lavoro (L. n. 183 del 2010), che fissano un nuovo termine di decadenza per contestare i licenziamenti: la denuncia dovrà essere fatta entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, e dovrà essere seguita, a pena di decadenza, dalla presentazione del ricorso al giudice o dalla richiesta del tentativo di conciliazione nei successivi 270 giorni.

La nuova disciplina si applica ai licenziamenti e a tutte le fattispecie diverse dal licenziamento), a cui il collegato lavoro ha esteso il doppio termine di decadenza. Quindi ai contratti a termine, ma anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per tutte le fattispecie antecedenti al 31 dicembre licenziamenti impugnati si continua ad applicare il solo termine prescrizionale di  cinque anni, fatta salva l’impugnazione nei sessanta giorni.

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