Licenziamenti: dal 31 dicembre cambiano i termini.

Dal 31 dicembre 2011 entrano in vigore le disposizioni del collegato lavoro (L. n. 183 del 2010), che fissano un nuovo termine di decadenza per contestare i licenziamenti: la denuncia dovrà essere fatta entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, e dovrà essere seguita, a pena di decadenza, dalla presentazione del ricorso al giudice o dalla richiesta del tentativo di conciliazione nei successivi 270 giorni.

La nuova disciplina si applica ai licenziamenti e a tutte le fattispecie diverse dal licenziamento), a cui il collegato lavoro ha esteso il doppio termine di decadenza. Quindi ai contratti a termine, ma anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per tutte le fattispecie antecedenti al 31 dicembre licenziamenti impugnati si continua ad applicare il solo termine prescrizionale di  cinque anni, fatta salva l’impugnazione nei sessanta giorni.

Alcune novità del Collegato Lavoro (Legge 183 del 4 novembre 2010)

Come noto, la legge 183 del 4 novembre 2010, entrata in vigore il 24 novembre, ha apportato  significative novità in materia. Ne esaminiamo alcune:

ABOLIZIONE DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE: E’ stato cancellato l’obbligo del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. Le parti hanno comunque la facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione, ma sono altrettanto libere di adire immediatamente l’autorità giudiziaria competente. Unica eccezione, in cui il tentativo di conciliazione resta obbligatorio, è per la presentazione di un ricorso avverso la certificazione di un contratto di lavoro.

IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO: L’impugnazione del licenziamento deve essere effettuata, nei confronti del datore di lavoro, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, sempre in forma scritta, dei motivi ove non contestuale alla prima. L’impugnazione può consistere in qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore e può avvenire anche per mezzo dell’organizzazione sindacale a cui appartiene il lavoratore. Per non risultare inefficace, l’impugnazione deve essere seguita, nel termine successivo e tassativo di 270 giorni, dal deposito del ricorso in Tribunale. Di conseguenza, il termine passa da cinque anni a 270 giorni. In alternativa, il lavoratore può chiedere il tentativo di conciliazione o l’arbitrato (al riguardo, sono state introdotte due nuove forme di arbitrato, quello durante il tentativo di conciliazione promosso presso la DPL e quello innanzi ad un collegio costituito dalle parti); in caso di mancato accordo o di rifiuto del lodo arbitrale, parte un nuovo termine di 60 giorni per il ricorso al Tribunale.