La moglie che, pur avendo teoricamente capacità reddituale, decide congiuntamente al coniuge di rinunciare all’attività lavorativa per occuparsi della casa e dei figli, anche perché soggetta ai frequenti spostamenti lavorativi cui è tenuto il marito, ha potenziale idoneità a produrre reddito “limitatissima” , a causa dei suddetti accordi e per le vicende familiari connotate dai plurimi trasferimenti.

Di conseguenza, ha diritto al mantenimento: questo è il principio stabilito dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 30014 del 21 ottobre 2020, depositata il 31 dicembre, qui scaricabile liberamente:

Per maggiori informazioni ed eventuali consulenze in merito: consulenza@studiotantalofornari.it, oppure compilare il modulo di seguito

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