Casa assegnata all’ex coniuge: l’usufrutto può essere pignorato e la sua cessione revocata

La Corte d’Appello di Bologna chiarisce un punto importante: l’assegnazione della casa familiare non rende intoccabili gli altri diritti reali sull’immobile. E chi se ne spoglia per ridurre la garanzia dei creditori può vedersi opporre l’azione revocatoria

Una casa è stata assegnata all’ex moglie in sede di separazione o divorzio. L’ex marito conserva però sull’immobile un diritto di usufrutto. Quel diritto ha ancora un valore per i suoi creditori oppure, dal momento che la casa è occupata dall’ex coniuge in forza di un provvedimento giudiziario, è sostanzialmente inutilizzabile e quindi irrilevante? E se l’usufruttuario lo trasferisce a un altro soggetto, il creditore può far dichiarare inefficace l’operazione?

La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1976 del 4 settembre 2026, dà una risposta piuttosto netta: l’usufrutto resta un diritto reale dotato di valore economico, pignorabile e vendibile, e l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge non lo rende automaticamente sottratto all’aggressione dei creditori. Di conseguenza, se il titolare se ne spoglia compromettendo la garanzia patrimoniale del creditore e ricorrono gli altri presupposti dell’art. 2901 c.c., l’atto può essere colpito dall’azione revocatoria. (apps! avvocati)

Il caso: l’ex moglie era creditrice e il marito dispone dell’usufrutto

La vicenda è interessante anche per i suoi risvolti concreti. L’ex moglie vantava nei confronti dell’uomo un credito derivante, tra l’altro, da un assegno divorzile di 800 euro mensili. Dalla documentazione esaminata dai giudici risultavano inoltre precedenti controversie relative al mancato pagamento delle somme dovute. L’ex marito era titolare dell’usufrutto sulla ex casa coniugale, mentre l’immobile risultava assegnato in godimento alla donna. A un certo punto egli aveva disposto del proprio diritto in favore di una società, attraverso un atto qualificato come rinuncia all’usufrutto a titolo oneroso. L’ex moglie ha quindi agito ai sensi dell’art. 2901 c.c. chiedendo che quell’atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti. (apps! avvocati)

La difesa aveva sostenuto, tra le altre cose, che l’operazione non avesse arrecato alcun reale pregiudizio alla creditrice: la casa era già assegnata proprio a lei e l’usufrutto sarebbe stato quindi, in concreto, difficilmente utilizzabile e poco appetibile in un’eventuale esecuzione. In altre parole: che danno può subire la creditrice dalla cessione di un diritto che, secondo il debitore, non avrebbe comunque avuto un’effettiva utilità esecutiva?

Il ragionamento non ha convinto la Corte.

Una casa assegnata non diventa una casa “intoccabile”

Qui sta il punto più interessante della decisione. L’assegnazione della casa familiare e l’usufrutto sono situazioni giuridiche diverse. La prima attribuisce, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, un diritto di godimento collegato alla funzione familiare dell’immobile; l’usufrutto è invece un diritto reale autonomo, economicamente valutabile.

La Corte d’Appello osserva quindi che l’esistenza di un diritto di assegnazione opponibile non esclude la pignorabilità del diritto reale gravante sul bene. Naturalmente l’esistenza dell’assegnazione potrà incidere sul valore economico concreto del diritto e sull’interesse di un possibile acquirente all’asta. Ma una cosa è dire che un diritto può valere meno; altra cosa è sostenere che non abbia alcun valore e possa quindi essere liberamente sottratto alla garanzia dei creditori. (apps! avvocati)

È un passaggio importante perché, quando si parla di casa familiare, si tende spesso a utilizzare espressioni troppo semplicistiche: “non si può toccare”, “è assegnata alla moglie”, “ci vivono i figli”, “quindi i creditori non possono fare nulla”. La realtà giuridica è quasi sempre più complicata. Bisogna distinguere la proprietà, la nuda proprietà, l’usufrutto, l’eventuale diritto di abitazione, l’assegnazione della casa familiare, la sua opponibilità e naturalmente il tipo di credito e di procedura intrapresa.

Che cos’è davvero l’azione revocatoria

La sentenza offre l’occasione per chiarire anche un altro equivoco molto diffuso. Quando il creditore esercita l’azione revocatoria non sta necessariamente sostenendo che la vendita, la donazione o la cessione siano nulle, simulate o inesistenti.

L’art. 2901 c.c. consente al creditore di chiedere che un atto con il quale il debitore ha disposto del proprio patrimonio sia dichiarato inefficace nei suoi confronti, quando quell’atto pregiudica le possibilità di soddisfare il credito e ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla norma. L’atto può quindi restare perfettamente valido tra le parti e diventare, tuttavia, inopponibile al creditore che ha ottenuto la revocatoria. (Brocardi.it)

È una differenza fondamentale. Se Tizio vende realmente un immobile a Caio, non è necessario dimostrare che la vendita fosse finta per poter agire in revocatoria. Può trattarsi di una vendita verissima. Il problema è un altro: attraverso quella vendita, Tizio ha reso più difficile o incerto il soddisfacimento dei propri creditori?

Se la risposta è sì e ricorrono gli altri requisiti, il creditore può chiedere di rendere l’atto inefficace nei propri confronti.

Non occorre che il debitore diventi completamente nullatenente

Anche questo è un punto che spesso genera equivoci. Perché vi sia pregiudizio non è indispensabile che, dopo l’atto, il debitore non possieda più assolutamente nulla. È sufficiente che la disposizione patrimoniale renda più difficile, incerta o onerosa la soddisfazione del credito.

Il patrimonio del debitore costituisce infatti la garanzia generale dei creditori. Se un immobile viene venduto, un usufrutto viene ceduto, un bene viene donato o comunque un diritto economicamente apprezzabile esce dal patrimonio, può verificarsi una diminuzione quantitativa della garanzia; ma può essere rilevante anche una sua trasformazione qualitativa. Un immobile facilmente aggredibile, per esempio, non è necessariamente equivalente alla disponibilità di una somma di denaro che può essere rapidamente spostata o consumata.

Nel caso deciso a Bologna, il debitore non aveva dimostrato che il proprio patrimonio residuo fosse comunque sufficiente a soddisfare la creditrice. La Corte ha quindi ritenuto sussistente il pregiudizio richiesto dall’art. 2901 c.c. (apps! avvocati)

“Ma il credito è contestato”: non sempre basta

Altra questione interessante affrontata nel procedimento riguardava il credito dell’ex moglie. Il debitore ne contestava l’esistenza e sosteneva di avere effettuato pagamenti nel corso degli anni. La Corte ha però rilevato che la donna risultava ancora titolare dell’assegno divorzile stabilito da un titolo giudiziale e che la documentazione prodotta dal debitore non dimostrava l’integrale pagamento delle somme rivendicate. (apps! avvocati)

Più in generale, per proporre l’azione revocatoria non è necessario attendere sempre una sentenza definitiva che accerti il credito nel suo esatto ammontare. La giurisprudenza riconosce da tempo che può essere sufficiente una ragione di credito anche controversa o non ancora definitivamente accertata. È perfettamente comprensibile: altrimenti il debitore potrebbe approfittare proprio del tempo necessario per ottenere la sentenza per disperdere nel frattempo il proprio patrimonio. (Brocardi.it)

Questo non significa, naturalmente, che chiunque sostenga di essere creditore possa automaticamente bloccare gli atti patrimoniali di un’altra persona. La consistenza della ragione creditoria e tutti i requisiti della revocatoria devono essere verificati dal giudice.

E se l’atto è una vendita vera e viene pagato un prezzo?

Neppure il pagamento di un prezzo esclude automaticamente la revocatoria. Per gli atti a titolo oneroso, però, la legge richiede qualcosa in più: quando il credito è anteriore all’atto, deve essere accertata anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. L’art. 2901 distingue infatti espressamente gli atti gratuiti da quelli onerosi e accorda una tutela maggiore al terzo che abbia realmente acquistato un bene pagando un corrispettivo. (Brocardi.it)

Non è però sempre necessaria la classica “prova della confessione” nella quale acquirente e debitore dichiarano di volere sottrarre il bene ai creditori. La consapevolezza può essere ricostruita anche attraverso circostanze concrete e presunzioni: rapporti tra le parti, caratteristiche dell’operazione, situazione patrimoniale conosciuta, tempi e modalità del trasferimento e altri elementi del caso.

Per questo le operazioni patrimoniali compiute quando esistono già debiti rilevanti meritano sempre un esame preventivo molto serio. Cambiare il nome sulla visura catastale o stipulare un atto notarile non significa necessariamente avere definitivamente sottratto quel bene alle pretese dei creditori.

Donare la casa al coniuge o ai figli mette al riparo dai creditori?

È probabilmente la domanda che interessa maggiormente nella pratica. E la risposta corretta è: non necessariamente, anzi spesso è proprio il contrario.

La gratuità dell’operazione rende in alcuni aspetti più agevole la posizione del creditore in revocatoria, perché l’art. 2901 non pretende per gli atti gratuiti la stessa tutela soggettiva riconosciuta al terzo che abbia acquistato a titolo oneroso. Anche la costituzione gratuita di un usufrutto può costituire un atto dispositivo revocabile. La stessa Corte d’Appello di Bologna richiama il principio già espresso dalla Cassazione secondo cui la costituzione, in favore del coniuge assegnatario della casa familiare, di un usufrutto vitalizio sullo stesso immobile non è un semplice adempimento dovuto: è una vera disposizione patrimoniale e può essere sottoposta a revocatoria se danneggia i creditori. (Notaio Di Domenico)

Insomma, la formula “intesto tutto a mia moglie” non è mai stata una grande strategia giuridica. E lo è ancora meno quando l’operazione viene compiuta dopo che i debiti sono già sorti.

E gli accordi di separazione o divorzio?

Qui bisogna essere particolarmente prudenti. In una separazione possono esistere ottime e perfettamente legittime ragioni per trasferire beni, costituire usufrutti, attribuire immobili o definire complessivamente i rapporti economici tra i coniugi. Non si può quindi affermare che ogni trasferimento patrimoniale inserito negli accordi di separazione sia sospetto o revocabile.

Bisogna però distinguere ciò che costituisce effettivamente adempimento di un obbligo da ciò che rappresenta una libera disposizione patrimoniale. E occorre valutare quale effetto quell’operazione produca nei confronti dei creditori estranei alla crisi familiare.

Una cosa è regolare in modo equilibrato i rapporti tra due coniugi. Altra cosa è utilizzare formalmente la separazione, una donazione o la costituzione di un diritto reale per rendere improvvisamente incapiente uno dei due proprio mentre esistono creditori che stanno cercando di essere pagati.

I giudici guardano alla sostanza dell’operazione, non soltanto all’etichetta che le parti hanno deciso di attribuirle.

Cosa dovrebbe fare il creditore quando scopre che il debitore ha trasferito i propri beni

La prima cosa è muoversi rapidamente. L’azione revocatoria è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni dalla data dell’atto. Occorre poi ricostruire il patrimonio del debitore prima e dopo il trasferimento, verificare la data in cui è sorto il credito, acquisire l’atto di disposizione e comprendere se si tratti di un’operazione gratuita o onerosa.

Quando si tratta di immobili è inoltre particolarmente importante la trascrizione della domanda giudiziale, perché la vicenda può complicarsi ulteriormente se il primo acquirente trasferisce successivamente il bene ad altri soggetti.

Non sempre, naturalmente, la revocatoria è la strada migliore. Può esistere altro patrimonio più facilmente aggredibile e può essere economicamente poco ragionevole iniziare un giudizio complesso per un credito modesto. Come sempre, la prima domanda da porsi non è soltanto “posso fare causa?”, ma “quale risultato concreto posso ottenere?”.

In conclusione

La sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1976/2026 contiene un principio molto utile: l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge non rende automaticamente privi di valore o impignorabili gli altri diritti reali esistenti sullo stesso immobile. L’usufrutto ha un valore patrimoniale, può essere oggetto di esecuzione e il debitore che se ne spoglia non può dare per scontato che il trasferimento sia definitivamente opponibile ai propri creditori. (apps! avvocati)

Ma la decisione suggerisce una riflessione ancora più generale. Quando esistono debiti, non ci sono formule magiche: non basta una donazione, un usufrutto, una società o un accordo familiare per mettere automaticamente un patrimonio “al sicuro”. Allo stesso modo, il creditore non deve necessariamente arrendersi quando scopre che il bene sul quale contava è stato trasferito.

Prima di concludere che non ci sia più nulla da fare, conviene capire che cosa è stato trasferito, quando, a chi e perché.

Molte volte è proprio da quelle quattro domande che comincia la tutela del credito.

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Perché chi si occupa di diritto di famiglia deve conoscere bene le tecniche di negoziazione?

Nelle separazioni e nei conflitti familiari conoscere la legge non basta: occorre saper gestire emozioni, interessi, comunicazione e rapporti destinati a continuare nel tempo

Chi si occupa di diritto di famiglia lavora in un settore nel quale la preparazione giuridica è indispensabile, ma raramente sufficiente. Una separazione non riguarda soltanto l’assegnazione della casa familiare, la determinazione dell’assegno di mantenimento o l’organizzazione dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. Dietro ogni richiesta economica e ogni posizione processuale vi sono spesso paura, rabbia, senso di tradimento, bisogno di riconoscimento e desiderio di conservare un controllo che la crisi familiare sembra aver improvvisamente cancellato.

È proprio per questo che le tecniche di negoziazione rappresentano uno strumento essenziale per l’avvocato familiarista. Non servono a convincere il cliente ad accettare qualsiasi accordo e non impongono di rinunciare alla fermezza necessaria per tutelarlo. Servono, al contrario, a comprendere meglio il conflitto, a distinguere ciò che è realmente importante da ciò che viene rivendicato soltanto per reazione emotiva e a costruire soluzioni più complete di quelle che potrebbero essere imposte da un giudice.

Nel diritto di famiglia le posizioni dichiarate nascondono quasi sempre interessi più profondi

Una delle prime tecniche negoziali consiste nel distinguere le posizioni dagli interessi. La posizione è ciò che la parte afferma di volere; l’interesse è il motivo per cui quella richiesta viene formulata. La differenza può sembrare teorica, ma nella pratica modifica radicalmente il modo di affrontare una trattativa.

Un genitore può chiedere che i figli trascorrano con lui esattamente la metà del tempo. La posizione è una divisione rigorosamente paritaria dei giorni; l’interesse potrebbe essere il timore di essere progressivamente escluso dalla loro vita. L’altro genitore potrebbe opporsi non perché voglia limitare il rapporto con l’ex coniuge, ma perché ritiene che continui spostamenti siano incompatibili con gli orari scolastici o con le esigenze di un figlio molto piccolo. Restando fermi alle posizioni, la discussione rischia di ridursi a una battaglia sul calendario; lavorando sugli interessi, si possono invece individuare soluzioni che garantiscano una presenza genitoriale significativa senza sacrificare la stabilità dei figli.

Lo stesso accade nelle controversie economiche. La richiesta di conservare la casa familiare può derivare da esigenze abitative concrete, ma anche dal bisogno di non perdere ogni punto di riferimento dopo la separazione. La pretesa di vendere immediatamente l’immobile può nascondere una reale necessità finanziaria oppure il desiderio di recidere rapidamente qualsiasi legame con l’altro coniuge. Un buon negoziatore non si limita a registrare le richieste: cerca di comprendere quale problema debba essere effettivamente risolto.

Le emozioni non possono essere ignorate, ma non devono governare la trattativa

Nei conflitti familiari il contenuto giuridico e quello emotivo sono costantemente intrecciati. Un’offerta ragionevole può essere respinta perché formulata con un tono percepito come offensivo; una questione economica secondaria può diventare centrale perché rappresenta simbolicamente anni di sacrifici non riconosciuti; una modifica minima dei tempi con i figli può essere interpretata come il tentativo di cancellare il ruolo dell’altro genitore.

Conoscere le tecniche di negoziazione consente di riconoscere queste dinamiche prima che compromettano definitivamente il confronto. Ciò non significa trasformare l’avvocato in uno psicologo, ma imparare a non alimentare inutilmente la conflittualità, a utilizzare un linguaggio che tuteli gli interessi del cliente senza umiliare la controparte e a separare la persona dal problema.

Una comunicazione aggressiva può offrire al cliente una momentanea soddisfazione, ma spesso irrigidisce l’altro coniuge, rende più difficile qualsiasi concessione e finisce per danneggiare proprio chi si intende tutelare. Una comunicazione troppo debole, d’altra parte, può essere percepita come segno di incertezza. La capacità negoziale consiste nel mantenere ferme le richieste sostanziali, evitando che il modo in cui vengono formulate trasformi ogni confronto in una questione di principio.

Ascoltare non significa condividere, ma raccogliere informazioni indispensabili

Nel linguaggio comune l’ascolto viene talvolta confuso con la disponibilità a dare ragione all’interlocutore. Nella negoziazione, invece, ascoltare significa acquisire informazioni, individuare priorità, comprendere i limiti della controparte e riconoscere quali elementi potrebbero facilitare un accordo.

Un avvocato che interrompe immediatamente ogni affermazione dell’altro professionista per contestarla rischia di perdere informazioni preziose. Sapere che una parte ha urgenza di vendere un immobile, che teme determinate conseguenze fiscali, che attribuisce particolare importanza a una festività o che sarebbe disposta ad accettare una diversa ripartizione delle spese può consentire di costruire uno scambio vantaggioso per entrambi.

L’ascolto è utile anche nel rapporto con il proprio assistito. Il cliente coinvolto in una crisi familiare può presentare come irrinunciabile una richiesta che, dopo un esame più approfondito, si rivela marginale rispetto ai suoi veri obiettivi. Compito dell’avvocato non è limitarsi a trasformare ogni desiderio del cliente in una domanda giudiziale, ma aiutarlo a comprendere le conseguenze delle diverse scelte e a individuare ciò che può realmente migliorare la sua situazione futura.

Negoziare bene significa prepararsi anche all’ipotesi del mancato accordo

Una trattativa efficace non si fonda soltanto sulla ricerca dell’intesa. Prima di iniziare è necessario valutare con realismo cosa potrebbe accadere se l’accordo non venisse raggiunto. Quali sono i tempi prevedibili del giudizio? Quali costi dovranno essere sostenuti? Quali prove sono effettivamente disponibili? Quali decisioni potrebbe assumere il tribunale? Quale impatto avrebbe il contenzioso sui figli, sui rapporti familiari e sulla gestione del patrimonio?

Conoscere la propria alternativa all’accordo impedisce di accettare condizioni peggiori di quelle ragionevolmente ottenibili in giudizio, ma evita anche di rifiutare proposte vantaggiose sulla base di aspettative irrealistiche. Nel diritto di famiglia, infatti, le parti tendono frequentemente a sopravvalutare la forza delle proprie ragioni e a considerare scontato che il giudice riconoscerà integralmente la loro ricostruzione dei fatti.

L’avvocato deve saper spiegare che il processo non è la continuazione della trattativa con strumenti più incisivi. Nel giudizio il controllo passa alle decisioni del tribunale, le soluzioni diventano necessariamente più rigide e la vicenda familiare viene ricostruita attraverso documenti, dichiarazioni e valutazioni che potrebbero non restituire tutte le sue sfumature.

Il giudice può decidere, ma non può costruire ogni dettaglio della vita familiare

Uno dei principali vantaggi della negoziazione è la possibilità di elaborare accordi molto più articolati rispetto a un provvedimento giudiziale. Il tribunale può stabilire con quale genitore vivranno prevalentemente i figli, determinare un assegno e disciplinare i tempi di frequentazione, ma difficilmente potrà prevedere ogni aspetto concreto della vita quotidiana.

Un accordo ben costruito può regolare le modalità di comunicazione tra i genitori, la scelta delle attività sportive, la gestione delle spese mediche, i viaggi all’estero, i compleanni, le vacanze, il rapporto con i nonni, il trasferimento di residenza e le decisioni scolastiche. Può prevedere procedure da seguire in caso di disaccordo e meccanismi di revisione al mutare dell’età dei figli o delle condizioni lavorative dei genitori.

Anche sul piano patrimoniale gli spazi sono molto più ampi. Le parti possono coordinare la vendita della casa con il reperimento di una nuova abitazione, prevedere pagamenti rateali garantiti, regolare la gestione di un’impresa familiare, compensare diverse poste economiche e organizzare il trasferimento di beni in modo compatibile con le rispettive esigenze finanziarie. La decisione giudiziale, per sua natura, deve invece concentrarsi sulle domande formulate e sugli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione.

Le tecniche di negoziazione aiutano a creare soluzioni, non soltanto a dividere risorse

Molte trattative falliscono perché vengono affrontate come se esistesse una sola risorsa da dividere. Se uno ottiene di più, l’altro deve necessariamente ottenere di meno. Questa impostazione è inevitabile quando si discute esclusivamente di una somma di denaro, ma il conflitto familiare comprende normalmente numerosi elementi con valore diverso per ciascuna parte.

Un coniuge potrebbe attribuire maggiore importanza alla disponibilità immediata di una somma, mentre l’altro potrebbe preferire una dilazione; uno potrebbe voler conservare un bene, mentre l’altro potrebbe essere interessato alla liquidità; un genitore potrebbe avere maggiore flessibilità durante la settimana e minore disponibilità nei fine settimana. Individuare queste differenze consente di costruire scambi che non richiedono necessariamente il sacrificio di una delle parti.

La capacità di formulare diverse opzioni prima di scegliere la soluzione definitiva è una delle competenze più importanti del negoziatore. Quando ogni proposta viene immediatamente accolta o respinta, il confronto si blocca rapidamente. Quando invece si esplorano più combinazioni, senza considerarle subito come offerte definitive, aumenta la possibilità di individuare un assetto compatibile con gli interessi essenziali di entrambi.

Anche il modo in cui vengono formulate le proposte può determinare l’esito della trattativa

Due proposte economicamente equivalenti possono ricevere risposte completamente diverse a seconda del modo in cui vengono presentate. Una richiesta formulata come ultimatum induce spesso la controparte a difendere la propria posizione, anche quando il contenuto potrebbe essere accettabile. Una proposta motivata, accompagnata da criteri oggettivi e inserita in una soluzione complessiva ha maggiori possibilità di essere seriamente valutata.

Nel diritto di famiglia è particolarmente importante evitare che le concessioni vengano interpretate come ammissioni di colpa o segni di debolezza. Occorre spiegare la funzione di ogni proposta, chiarire quali esigenze intende soddisfare e collegare le diverse componenti dell’accordo. Una trattativa efficace non procede necessariamente attraverso concessioni casuali e progressive, ma mediante scambi consapevoli: una parte accetta una determinata soluzione perché ottiene, su un altro aspetto, qualcosa che considera più importante.

È altrettanto essenziale stabilire l’ordine nel quale affrontare le questioni. In alcuni casi è utile partire dai punti più semplici, per creare un clima collaborativo e dimostrare che un’intesa è possibile; in altri è preferibile affrontare subito il problema principale, perché ogni questione secondaria dipende dalla sua soluzione. Non esiste una tecnica valida per ogni controversia, ma esiste la necessità di non condurre la trattativa in modo improvvisato.

Un accordo non deve soltanto essere raggiunto: deve poter funzionare nel tempo

Nel diritto di famiglia le parti non possono sempre interrompere definitivamente ogni rapporto. Quando vi sono figli, dovranno continuare a comunicare, assumere decisioni e affrontare situazioni impreviste per molti anni. Un accordo ottenuto attraverso pressioni eccessive, accettato soltanto per stanchezza o costruito su clausole ambigue rischia di produrre rapidamente nuovi conflitti.

La buona negoziazione non cerca un consenso apparente, ma un accordo comprensibile, sostenibile e concretamente applicabile. Occorre verificare che gli impegni economici siano compatibili con le risorse disponibili, che i tempi di permanenza con i figli siano realistici, che le modalità di pagamento siano definite e che le clausole non lascino spazio a interpretazioni opposte.

Una formula come “i genitori concorderanno le vacanze nell’interesse dei figli” può sembrare equilibrata, ma rischia di essere inutilizzabile se il rapporto è fortemente conflittuale. Può essere preferibile indicare date, termini per le comunicazioni, criteri di alternanza e conseguenze della mancata risposta. La qualità dell’accordo dipende anche dalla capacità di prevedere i problemi futuri senza appesantire inutilmente il testo.

Negoziare non significa evitare il processo a qualsiasi costo

Le tecniche di negoziazione non devono trasformarsi in un obbligo di raggiungere comunque un accordo. Vi sono situazioni nelle quali la tutela giudiziale è necessaria, soprattutto quando emergono violenza, intimidazioni, occultamento di beni, grave squilibrio di potere, inadempimenti ripetuti o incapacità di assumere impegni affidabili. Anche in questi casi, tuttavia, la preparazione negoziale rimane utile perché consente di valutare correttamente i rischi, formulare richieste più precise e comprendere se esistano singoli aspetti sui quali sia possibile ridurre il conflitto.

Un avvocato capace di negoziare non è meno determinato in giudizio. Al contrario, la credibilità di una proposta dipende anche dalla capacità di dimostrare che, in mancanza di accordo, si è pronti a utilizzare efficacemente gli strumenti processuali. La fermezza non consiste nel rifiutare ogni dialogo, ma nel sapere quali interessi devono essere protetti, quali concessioni sono sostenibili e quale alternativa è disponibile.

Nel diritto di famiglia il vero risultato non è vincere una discussione

Nelle controversie familiari è facile confondere il successo con la capacità di imporre la propria ricostruzione dei fatti. Ottenere che l’altro riconosca tutte le proprie responsabilità può diventare più importante della soluzione concreta dei problemi. Eppure un accordo utile non richiede necessariamente una versione condivisa del passato; richiede soprattutto regole sufficientemente chiare per il futuro.

Conoscere le tecniche di negoziazione consente all’avvocato di riportare il confronto sugli obiettivi reali, di ridurre il peso delle provocazioni e di impedire che questioni simboliche assorbano tutte le energie disponibili. Significa aiutare il cliente a passare dalla domanda “chi ha ragione?” alla domanda “quale soluzione protegge meglio me e i miei figli nei prossimi anni?”.

Nel diritto di famiglia la qualità dell’assistenza non si misura soltanto dalla correttezza degli atti o dal risultato ottenuto in udienza. Si misura anche dalla capacità di guidare la persona attraverso una fase complessa, evitando che il conflitto distrugga risorse economiche, rapporti genitoriali e possibilità future. Per questo la negoziazione non è una competenza accessoria del familiarista: è una parte essenziale del suo lavoro.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

Tag: diritto di famiglia, separazione, divorzio, negoziazione, tecniche di negoziazione, avvocato familiarista, affidamento dei figli, mantenimento, conflitto familiare, accordi familiari, comunicazione, tutela dei minori

Mi separo: chi resta nella casa familiare?


La casa familiare non viene assegnata per premiare un coniuge o punire l’altro: il criterio principale è l’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente di vita

Quando una coppia si separa, una delle domande più difficili è anche una delle più concrete: chi resta nella casa familiare? Non è solo una questione economica. La casa è il luogo in cui si è vissuti insieme, dove sono cresciuti i figli, dove si trovano abitudini, ricordi, vicinato, scuola, amicizie, punti di riferimento. Proprio per questo, nelle separazioni, l’abitazione diventa spesso uno dei temi più delicati e più conflittuali.

Molte persone pensano che la risposta dipenda semplicemente dalla proprietà: “la casa è mia, quindi resto io”; oppure: “la casa è intestata a mio marito o a mia moglie, quindi devo andare via”; oppure ancora: “siamo comproprietari, quindi nessuno può mandarmi via”. In realtà, quando ci sono figli, la questione è più complessa. L’assegnazione della casa familiare non segue automaticamente l’intestazione dell’immobile, ma viene valutata soprattutto in funzione dell’interesse dei figli a mantenere il proprio ambiente domestico. L’art. 337-sexies c.c. prevede infatti che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. (Brocardi)

Che cosa significa “casa familiare”

Per casa familiare non si intende qualsiasi immobile di proprietà dei coniugi, ma l’abitazione nella quale la famiglia ha vissuto stabilmente prima della crisi. È il centro della vita domestica: il luogo in cui si svolgeva la quotidianità familiare, in cui i figli avevano le loro abitudini, la loro stanza, i loro percorsi scolastici e sociali.

Questo è importante perché l’assegnazione non serve a garantire genericamente un’abitazione al coniuge economicamente più debole. Serve soprattutto a proteggere, quando possibile, la continuità di vita dei figli. Se una coppia possiede più immobili, il giudice non “assegna una casa” a chi ne ha più bisogno in astratto; valuta quale fosse la casa familiare e se l’assegnazione sia necessaria per tutelare i figli.

La casa familiare, quindi, non è un premio e non è una sanzione. È uno strumento di protezione della stabilità dei figli nel momento in cui la famiglia si divide.

Il criterio principale: l’interesse dei figli

Il criterio decisivo è l’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, purché conviventi stabilmente o comunque legati in modo concreto alla casa familiare. Quando i figli vivono abitualmente con uno dei genitori, può essere disposto che quel genitore resti nella casa familiare, anche se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro.

Questo accade perché l’obiettivo non è favorire il genitore assegnatario, ma evitare che i figli subiscano, oltre alla separazione dei genitori, anche lo sradicamento improvviso dalla propria casa. La Cassazione collega tradizionalmente l’assegnazione alla tutela dell’“habitat domestico” dei figli, cioè del centro degli affetti, delle consuetudini e degli interessi in cui si è articolata la vita familiare. (cortedicassazione.it)

È bene però chiarire un punto: l’assegnazione della casa non dipende automaticamente dal fatto che un genitore sia madre o padre. Dipende dalla concreta organizzazione della vita dei figli, dal loro collocamento prevalente, dalle loro esigenze e dalla soluzione più idonea a preservare il loro equilibrio. In una separazione ben gestita, la domanda non dovrebbe essere “chi vince la casa?”, ma “qual è la sistemazione più ragionevole per i figli e sostenibile per tutti?”.

Se la casa è di proprietà di un solo coniuge

Uno dei casi più frequenti è quello della casa intestata a un solo coniuge. È qui che nascono molte incomprensioni. Il proprietario pensa di avere automaticamente il diritto di restare, mentre l’altro teme di non avere alcuna tutela. In presenza di figli, però, la proprietà non è l’unico criterio. Se i figli sono collocati prevalentemente presso il genitore non proprietario, la casa può essere assegnata a quest’ultimo.

Questo non significa che il proprietario perda la proprietà dell’immobile. L’assegnazione attribuisce un diritto di godimento della casa familiare, ma non trasferisce la proprietà. Il coniuge proprietario resta proprietario, ma non può utilizzare liberamente l’abitazione finché permane il provvedimento di assegnazione.

La legge prevede anche che il giudice tenga conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando l’eventuale titolo di proprietà. In pratica, l’assegnazione della casa può incidere sull’equilibrio economico complessivo della separazione, ma non trasforma il genitore assegnatario in proprietario. (Brocardi)

Se la casa è in comproprietà

Se la casa è intestata a entrambi i coniugi, l’assegnazione continua a seguire il criterio dell’interesse dei figli. Anche in questo caso, il giudice può attribuire il godimento dell’abitazione al genitore con cui i figli vivono stabilmente. La comproprietà resta, ma l’utilizzo concreto dell’immobile viene regolato dal provvedimento di separazione.

Questo significa che l’altro comproprietario non perde la propria quota. Potrà continuare ad avere diritti patrimoniali sull’immobile e, in futuro, potrà chiedere lo scioglimento della comunione o concordare una vendita, un acquisto della quota da parte dell’altro o altre soluzioni. Tuttavia, finché l’assegnazione è efficace, il diritto dei figli a conservare la casa familiare può incidere in modo rilevante sull’uso dell’immobile.

Per questo, nelle separazioni, la casa in comproprietà va affrontata con molta lucidità. A volte è meglio trovare un accordo complessivo: chi resta, chi paga il mutuo, se e quando vendere, se uno dei due rileva la quota dell’altro, come gestire le spese e cosa accadrà quando i figli saranno autonomi.

Se non ci sono figli

Quando non ci sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi, l’assegnazione della casa familiare perde normalmente la sua ragione principale. In linea generale, la casa resta nella disponibilità del proprietario o viene regolata secondo i diritti di proprietà, locazione o comproprietà esistenti.

Il coniuge economicamente più debole può avere altri strumenti di tutela, come l’assegno di mantenimento se ne ricorrono i presupposti, ma non può normalmente ottenere l’assegnazione della casa solo perché ha un reddito più basso. Questo è un punto spesso frainteso. La casa familiare non è, di per sé, uno strumento per riequilibrare la situazione economica dei coniugi; la sua funzione principale è proteggere i figli.

Se i figli non ci sono, oppure sono ormai economicamente autonomi e non convivono stabilmente, il tema abitativo deve essere affrontato con altri strumenti: accordi, liquidazioni patrimoniali, divisione della comproprietà, ricerca di una nuova abitazione, eventuale contributo economico.

Figli maggiorenni: quando la casa può restare assegnata

La maggiore età dei figli non fa venire meno automaticamente l’assegnazione. Se il figlio maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente e vive stabilmente nella casa familiare, l’assegnazione può continuare ad avere una ragione. Diverso è il caso del figlio che lavora stabilmente, è economicamente indipendente, vive altrove o mantiene solo un collegamento occasionale con l’abitazione.

Qui bisogna essere molto precisi: non basta dire che il figlio è maggiorenne e non autosufficiente. Occorre verificare anche se vi sia una convivenza stabile o comunque un collegamento abituale e concreto con la casa familiare. La giurisprudenza recente insiste proprio sulla necessità di evitare assegnazioni fondate su presenze solo saltuarie o meramente formali. (AIAF)

Questo significa che, con il passare del tempo, la situazione può cambiare. Quando i figli diventano autonomi o cessano di abitare stabilmente nella casa, il genitore proprietario o comproprietario può chiedere la modifica delle condizioni e la revoca dell’assegnazione.

Casa in affitto: cosa succede al contratto

Se la casa familiare è condotta in locazione, il problema non riguarda la proprietà dell’immobile, ma il contratto di affitto. In caso di separazione, può accadere che il genitore assegnatario continui ad abitare nell’immobile anche se il contratto era formalmente intestato all’altro coniuge. La disciplina della locazione prevede ipotesi di successione o prosecuzione del rapporto in favore del coniuge assegnatario, proprio per evitare che il provvedimento sulla casa familiare resti privo di effetti pratici.

Anche qui, però, bisogna muoversi con ordine. Occorre verificare a chi è intestato il contratto, cosa prevede il provvedimento di separazione, se il locatore sia stato informato, chi paga il canone, chi risponde degli arretrati e come gestire eventuali spese condominiali o oneri accessori. La separazione può regolare i rapporti tra i coniugi, ma non deve lasciare zone d’ombra nei rapporti con il proprietario dell’immobile.

Mutuo e spese: chi paga?

L’assegnazione della casa non cambia automaticamente il contratto di mutuo. Se il mutuo è intestato a entrambi, entrambi restano obbligati verso la banca, salvo diversi accordi con l’istituto di credito. Se è intestato a uno solo, l’obbligato verso la banca resta quello.

Il provvedimento di separazione può tenere conto delle rate, degli accordi tra le parti e dell’equilibrio economico complessivo, ma non modifica da solo il rapporto con la banca. Per questo, quando c’è un mutuo, è essenziale chiarire bene nei patti di separazione chi paga le rate, se il pagamento incide sull’assegno di mantenimento, se uno dei due rimborserà l’altro, se è prevista una futura vendita o se uno dei coniugi rileverà la quota dell’altro.

Quanto alle spese, bisogna distinguere. Chi abita la casa sostiene normalmente le spese legate all’uso quotidiano dell’immobile: utenze, consumi, piccola manutenzione, spese ordinarie. Le spese straordinarie e quelle collegate alla proprietà seguono invece criteri diversi, soprattutto se l’immobile è di proprietà dell’altro coniuge o in comproprietà. Per evitare conflitti futuri, è molto utile indicare chiaramente negli accordi chi paga cosa: mutuo, condominio, lavori straordinari, assicurazione, tasse, utenze, manutenzione.

Molte liti nascono proprio perché la casa viene assegnata, ma non vengono regolati bene i costi. Restare nella casa familiare non significa che tutte le spese passino automaticamente sull’altro coniuge; allo stesso tempo, essere proprietario non significa poter scaricare ogni costo su chi abita l’immobile.

Il provvedimento di assegnazione può essere trascritto

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare e quello di revoca sono trascrivibili. La trascrizione è importante perché può incidere sull’opponibilità del diritto di godimento nei confronti dei terzi, ad esempio in caso di vendita dell’immobile. (Brocardi)

Questo punto va spiegato con prudenza. La trascrizione non trasferisce la proprietà della casa, non attribuisce una quota dell’immobile al genitore assegnatario e non rende l’assegnazione un diritto di proprietà. Serve, piuttosto, a rendere conoscibile e opponibile il provvedimento nei limiti previsti dalla legge.

In una guida pratica, il messaggio essenziale è questo: se c’è un provvedimento di assegnazione, non bisogna trattarlo come una semplice concessione informale. È un provvedimento che può incidere seriamente sull’utilizzo dell’immobile e deve essere considerato anche nelle scelte patrimoniali successive.

Nuova convivenza, nuovo matrimonio o trasferimento

L’art. 337-sexies c.c. prevede che il diritto al godimento della casa familiare venga meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, oppure convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio. Tuttavia, questo passaggio non deve essere inteso in modo automatico quando vi sono figli. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 308/2008, ha chiarito che queste ipotesi devono essere valutate alla luce dell’interesse dei figli e della funzione dell’assegnazione, che è quella di conservare loro, per quanto possibile, l’ambiente domestico. (Corte Costituzionale)

In pratica, non è prudente pensare che il proprietario possa semplicemente cambiare le serrature o riprendersi l’immobile da un giorno all’altro perché l’ex coniuge convive con un’altra persona o si è risposato. Quando cambiano le condizioni, la strada corretta è chiedere la modifica del provvedimento, facendo valere il mutamento della situazione.

Ad esempio, se il genitore assegnatario si trasferisce stabilmente altrove con i figli, oppure se i figli diventano autonomi, oppure se nasce una nuova convivenza stabile, può esserci spazio per una revisione. Ma la decisione richiede comunque una valutazione concreta della situazione familiare e dell’interesse dei figli.

Si può vendere la casa assegnata?

La casa assegnata può essere venduta, ma l’assegnazione può incidere molto sul valore e sulla disponibilità dell’immobile. Un acquirente deve sapere se l’immobile è occupato in forza di un provvedimento di assegnazione e se quel provvedimento è opponibile. Di conseguenza, una casa assegnata può essere meno appetibile sul mercato, perché chi compra potrebbe non poterne disporre subito.

Anche nei rapporti tra coniugi, la vendita è spesso una possibile soluzione, ma richiede un accordo chiaro. Si può stabilire di vendere l’immobile quando i figli avranno raggiunto una certa autonomia, oppure di attribuire la quota a uno dei due, oppure di mantenere temporaneamente la comproprietà regolando spese, mutuo e utilizzo. La cosa importante è evitare accordi vaghi, perché la casa è uno dei beni che più facilmente genera conflitti successivi.

Accordi tra le parti: meglio essere chiari subito

Molte questioni sulla casa familiare possono essere regolate consensualmente. Le parti possono concordare chi resta nell’immobile, chi paga il mutuo, come si ripartiscono le spese, se la casa verrà venduta, se uno dei due rileverà la quota dell’altro, cosa accadrà quando i figli diventeranno autonomi, come gestire eventuali lavori straordinari o tasse.

Gli accordi, però, devono essere realistici. Un genitore può anche accettare che l’altro resti nella casa con i figli, ma se continua a pagare un mutuo molto alto senza poter sostenere una nuova abitazione, il problema prima o poi esploderà. Allo stesso modo, chi resta nella casa deve sapere quali costi dovrà sostenere e quali impegni si assume.

La separazione non dovrebbe limitarsi a “chi resta e chi va via”. Dovrebbe costruire una soluzione sostenibile nel tempo.

Perché conviene evitare la guerra sulla casa

La casa familiare è spesso il simbolo della separazione. Per questo viene caricata di significati che vanno oltre il suo valore economico. Restare nella casa può sembrare una vittoria; uscirne può sembrare una sconfitta. Ma se ci sono figli, trasformare la casa in un campo di battaglia rischia di peggiorare la situazione per tutti.

Una trattativa ben condotta può aiutare a separare i piani: l’interesse dei figli, i diritti di proprietà, il mutuo, le spese, il futuro dell’immobile, la sostenibilità economica dei genitori. A volte la soluzione migliore è l’assegnazione temporanea; altre volte è la vendita; altre ancora è il trasferimento della quota; in alcuni casi può essere utile prevedere tempi e condizioni precise per una futura revisione.

Anche la mediazione familiare, quando vi sono le condizioni, può aiutare i genitori a discutere della casa senza ridurre tutto a una guerra di posizioni. Non sostituisce l’assistenza legale e non serve a imporre soluzioni, ma può facilitare un confronto più ordinato sui bisogni dei figli e sull’organizzazione concreta della vita familiare dopo la separazione.

La negoziazione assistita da avvocati è un altro strumento che può consentire di raggiungere soluzioni consensuali in materia di separazione, divorzio e modifica delle condizioni, con il controllo del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge. (procura-latina.giustizia.it)

Gli errori da evitare

Il primo errore è pensare che “la casa è intestata a me, quindi decido io”. In presenza di figli, non è così semplice. Il secondo errore è pensare che l’assegnazione trasferisca la proprietà: non la trasferisce. Il terzo è dimenticare il mutuo e le spese, che devono essere regolati con attenzione. Il quarto è usare la casa come strumento di pressione nella separazione, senza considerare le conseguenze sui figli. Il quinto è fare accordi verbali o generici, destinati a creare nuove liti dopo pochi mesi.

La domanda giusta non è solo chi resta nella casa, ma a quali condizioni, per quanto tempo, con quali costi, con quali garanzie e con quali conseguenze quando la situazione familiare cambierà.

Conclusione

Nella separazione, la casa familiare non viene assegnata automaticamente al proprietario, né al coniuge economicamente più debole, né a chi “ha ragione” nella crisi. Quando ci sono figli, il criterio principale è il loro interesse a conservare, per quanto possibile, l’ambiente domestico in cui sono cresciuti.

Questo può portare ad assegnare la casa al genitore con cui i figli vivono stabilmente, anche se l’immobile è di proprietà dell’altro. Ma l’assegnazione non trasferisce la proprietà, non cancella il mutuo, non risolve da sola il problema delle spese e non è necessariamente definitiva. Può essere modificata se cambiano le condizioni: autonomia dei figli, trasferimento, nuova convivenza, mancato uso stabile della casa.

In sintesi: quando ci si separa, la casa familiare va affrontata con lucidità, non come un trofeo. Bisogna distinguere l’interesse dei figli, la proprietà, i costi, il mutuo e le prospettive future. Solo così si può evitare che la casa, invece di proteggere la famiglia nel momento della crisi, diventi il centro di una nuova guerra.

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Separazione con addebito: lasciare la casa coniugale può costare caro

La Cassazione torna su abbandono della casa familiare, assegno di mantenimento e contributo per il figlio minore

Con l’ordinanza n. 10859 del 23 aprile 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta una vicenda familiare particolarmente complessa, nata da un giudizio di separazione personale tra coniugi e poi intrecciatasi con questioni relative all’addebito, al mantenimento del coniuge, al contributo per il figlio minore, all’ascolto del minore e alla nomina del curatore speciale.

La pronuncia è interessante perché consente di fare chiarezza su alcuni principi molto pratici: quando l’allontanamento dalla casa familiare può giustificare l’addebito della separazione; quando l’assegno provvisorio versato durante il processo può o non può essere restituito; e perché, anche quando il figlio vive prevalentemente con uno dei genitori, può essere previsto un contributo economico in favore dell’altro genitore per i periodi di permanenza presso di lui o lei.

La decisione non introduce principi rivoluzionari, ma li applica in modo netto e ordinato. Ed è proprio per questo che merita attenzione.

Il caso: matrimonio, trasferimento mancato e addebito della separazione

La vicenda nasce da un giudizio di separazione personale. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie, aveva respinto la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito e aveva negato a quest’ultima l’assegno di mantenimento.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, dopo il matrimonio la moglie era rientrata stabilmente a Roma presso la famiglia di origine, mentre il marito viveva e lavorava a Milano, dove si trovava l’abitazione individuata come casa coniugale.

La Corte d’Appello di Roma aveva confermato, sul punto, la decisione di primo grado, ritenendo che il definitivo rientro della moglie a Roma subito dopo il matrimonio integrasse una grave violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e costituisse la causa della crisi coniugale. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione congrua e conforme ai principi di diritto.

L’abbandono della casa familiare e la “giusta causa”

Il punto centrale della decisione riguarda l’allontanamento dalla casa familiare.

La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il volontario allontanamento dal domicilio familiare, se attuato unilateralmente e senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza e può giustificare l’addebito della separazione.

Questo però non significa che ogni allontanamento comporti automaticamente l’addebito.

Il coniuge che si allontana può evitare l’addebito se dimostra l’esistenza di una giusta causa. La giusta causa può consistere, ad esempio, in situazioni incompatibili con la prosecuzione della convivenza, in comportamenti dell’altro coniuge tali da rendere non più esigibile la coabitazione, oppure nel fatto che la crisi fosse già esplosa prima dell’allontanamento.

La Corte, però, nel caso concreto ha ritenuto che questa giustificazione non fosse stata provata. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non risultavano ragioni di lavoro, ragioni di salute o altri elementi idonei a giustificare il definitivo trasferimento della moglie a Roma. Né risultava provato un accordo tra i coniugi per stabilire la residenza familiare a Roma.

Addebito della separazione: non basta una violazione, serve il nesso causale

Un altro passaggio importante riguarda il rapporto tra violazione dei doveri matrimoniali e crisi coniugale.

La Cassazione ricorda che, per pronunciare l’addebito, non basta accertare che uno dei coniugi abbia violato un dovere derivante dal matrimonio. Occorre anche verificare che quella violazione sia stata la causa della intollerabilità della convivenza.

In altre parole, se la crisi era già irreversibile prima del comportamento contestato, quel comportamento non può essere considerato causa della separazione. Può essere moralmente o relazionalmente rilevante, ma non basta per l’addebito.

Nel caso esaminato, tuttavia, la Corte d’Appello aveva accertato che la crisi si era determinata proprio a seguito del rifiuto della moglie di stabilirsi presso l’abitazione di Milano, individuata come casa familiare. La Cassazione ha ritenuto che si trattasse di una valutazione di merito adeguatamente motivata e, quindi, non riesaminabile in sede di legittimità.

Assegno provvisorio e restituzione: non sempre chi ha pagato può chiedere indietro

Altro tema interessante riguarda l’assegno di mantenimento provvisorio versato durante il giudizio.

Il marito sosteneva che, essendo stata poi addebitata la separazione alla moglie, l’assegno non fosse dovuto sin dall’origine e che le somme versate dovessero essere restituite.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, ma il passaggio resta significativo. La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’assegno provvisorio, nella misura considerata di euro 1.000 mensili, fosse stato destinato alle esigenze quotidiane della beneficiaria, priva di redditi, e che quindi non fosse ripetibile.

Il principio pratico è chiaro: le somme versate a titolo di mantenimento durante il processo non sono sempre automaticamente recuperabili, anche quando in seguito intervenga una decisione sfavorevole al beneficiario. Occorre valutare la funzione concretamente svolta dall’assegno, la sua entità, la situazione economica delle parti e la destinazione delle somme ai bisogni primari.

È un tema delicato, perché si colloca al confine tra il principio secondo cui nessuno dovrebbe trattenere somme non dovute e l’esigenza di non mettere in discussione, a distanza di anni, prestazioni che hanno avuto una funzione sostanzialmente alimentare o assistenziale.

Il mantenimento del figlio: conta anche l’equilibrio tra le due case

La parte forse più interessante per molte famiglie riguarda il contributo al mantenimento del figlio minore.

Nel caso concreto, il minore era stato collocato presso il padre a Milano. Nonostante ciò, la Corte d’Appello aveva posto a carico del padre un contributo di euro 1.000 mensili da versare alla madre, limitatamente ai periodi di permanenza del figlio presso di lei e per un determinato arco temporale.

Il padre contestava questa statuizione, sostenendo che la Corte avesse considerato solo il divario reddituale tra le parti, senza valutare adeguatamente le esigenze effettive del minore, i tempi di permanenza e la capacità lavorativa della madre.

La Cassazione ha respinto le censure, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente considerato il notevole divario economico tra i genitori, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi e l’esigenza di assicurare al minore un tenore di vita tendenzialmente omogeneo nei diversi contesti familiari.

Questo è un punto molto importante.

Il mantenimento del figlio non serve soltanto a coprire le spese vive o matematicamente documentabili. Serve anche a garantire che il minore possa vivere in modo equilibrato presso entrambi i genitori, soprattutto quando tra loro esiste una forte disparità economica.

Non è quindi escluso che il genitore economicamente più forte, pur essendo collocatario prevalente, debba contribuire anche alle spese del figlio durante i periodi in cui il minore soggiorna presso l’altro genitore.

Ascolto del minore e curatore speciale: attenzione alla sede processuale

La moglie aveva inoltre lamentato il mancato ascolto del minore e la mancata nomina del curatore speciale.

La Cassazione ha dichiarato inammissibili tali motivi, richiamando un dato processuale decisivo: a seguito dell’instaurazione del giudizio di divorzio, le decisioni relative al minore dovevano essere assunte in quella sede. Di conseguenza, nel giudizio di separazione era venuta meno la potestas iudicandi su quelle domande, come già affermato dalla Corte d’Appello.

Anche qui il messaggio è pratico: nelle crisi familiari che si protraggono per anni, con giudizi di separazione e divorzio che si sovrappongono, diventa essenziale individuare correttamente quale sia il procedimento nel quale devono essere assunte le decisioni sui figli.

Non ogni doglianza può essere utilmente riproposta in ogni sede. Il processo familiare ha una sua dinamica evolutiva: quando si apre il giudizio di divorzio, le decisioni sui figli vengono normalmente attratte in quel procedimento.

La Cassazione non rivaluta i fatti

Molti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, chiedevano in realtà alla Cassazione di rivalutare i fatti.

È un passaggio classico, ma sempre utile da ricordare.

La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Non serve a riscrivere la storia del matrimonio, a scegliere nuovamente quali testimoni siano più attendibili, o a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Interviene quando vi è una violazione di legge, una motivazione inesistente o apparente, oppure uno dei vizi denunciabili secondo i limiti previsti dal codice di procedura civile.

Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse ricostruito in modo puntuale la vicenda familiare, valorizzando prove testimoniali e documentali, e che le censure delle parti mirassero soprattutto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

Perché questa ordinanza è importante

L’ordinanza n. 10859/2026 è importante perché affronta temi molto frequenti nelle separazioni giudiziali:

  • l’individuazione della casa coniugale;
  • il trasferimento unilaterale di uno dei coniugi;
  • la prova della giusta causa dell’allontanamento;
  • il rapporto tra violazione dei doveri matrimoniali e addebito;
  • la sorte dell’assegno provvisorio;
  • il mantenimento del figlio quando vi è una forte disparità economica tra i genitori;
  • il confine tra giudizio di separazione e giudizio di divorzio.

Il messaggio di fondo è che, nelle cause familiari, i comportamenti concreti contano moltissimo. Le scelte abitative, i trasferimenti, la disponibilità a costruire una vita comune, il rapporto con la famiglia di origine, la gestione dei figli e la capacità di garantire continuità affettiva ed economica diventano elementi decisivi nella valutazione del giudice.

Conclusione

La Cassazione conferma una linea rigorosa: il matrimonio comporta doveri concreti, tra cui quello di convivenza e di collaborazione nella costruzione della vita familiare. Chi si allontana unilateralmente dalla casa coniugale può evitare l’addebito solo se dimostra una giusta causa o se prova che la crisi era già irreversibile.

Allo stesso tempo, la decisione ricorda che il superiore interesse del minore resta centrale. Anche quando il figlio vive prevalentemente con un genitore, l’altro contesto familiare deve essere economicamente sostenibile, soprattutto se tra i genitori esiste un forte divario patrimoniale o reddituale.

Non si tratta, quindi, di punire un coniuge o premiare l’altro. Si tratta di ricostruire con precisione i fatti, individuare le responsabilità nella crisi e garantire al figlio una continuità di vita quanto più possibile equilibrata.

Dal 1° marzo separazione e divorzio in un unico procedimento

Da ieri, 1° marzo 2023, è in vigore – tra le altre norme previste dalla riforma Cartabia il rito unico in tema di separazione e divorzio.

La riforma Cartabia prevede che, a differenza di quanto avveniva finora, venga adottato un rito unico per separazione e divorzi. Viene per esempio abolita l’udienza presidenziale e la legge indica i requisiti del ricorso, oltre ai meccanismi di preclusione e decadenza, che diventeranno fondamentali

Nel dettaglio, il procedimento per la separazione, il divorzio e l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio sarà il medesimo, delineato dall’articolo 473 bis del Codice di procedura civile. Le parti saranno quindi tenute a indicare preventivamene le condizioni patrimoniali e reddituali, oltre al piano genitoriale. Quest’ultimo dovrà dunque contenere gli impegni e le attività svolte dai minori, in particolare in relazione a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, sport, attività culturali e ricreative, frequentazioni parentali e amicali, luoghi frequentati, vacanze. Saraà anche obbligatorio l’ascolto del minore al di sotto dei dodici anni, sempre che il giudice ritenga il minore in grado di fornire risposte sensate, anche con il contribuito di professionisti dell’infanzia (psicologi o neuropsichiatri), dovrà essere reso obbligatorio. Non solo. Il giudice potrà in ogni caso procedere alla nomina di un curatore speciale, laddove necessario.

Infatti, ai sensi del nuovo articolo 473 bis, comma 49 del codice di procedura civile, “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

Il nuovo passo in avanti della riforma segna insomma un’altra tappa sulla via dell’accelerazione e della semplificazione di separazione e divorzi avviata nel 2015 con l’introduzione del cosiddetto “divorzio breve”. Vedremo quale sarà la sua applicazione pratica.

Per informazioni o consulenze, scrivere a consulenza@studiotantalofornari o su WhatsApp al n. 0632609190

La moglie che segue il coniuge negli spostamenti lavorativi ha diritto al mantenimento (Cass. 30014/2020)

La moglie che, pur avendo teoricamente capacità reddituale, decide congiuntamente al coniuge di rinunciare all’attività lavorativa per occuparsi della casa e dei figli, anche perché soggetta ai frequenti spostamenti lavorativi cui è tenuto il marito, ha potenziale idoneità a produrre reddito “limitatissima” , a causa dei suddetti accordi e per le vicende familiari connotate dai plurimi trasferimenti.

Di conseguenza, ha diritto al mantenimento: questo è il principio stabilito dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 30014 del 21 ottobre 2020, depositata il 31 dicembre, qui scaricabile liberamente:

Per maggiori informazioni ed eventuali consulenze in merito: consulenza@studiotantalofornari.it, oppure compilare il modulo di seguito

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La nuova disciplina del “divorzio breve”

L’Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato, il 22 aprile 2015, la proposta di legge C. 831 e abb.-B, relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio.
Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:
  • anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
  • anticipare anche il momento dell’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
  • stabilire una disciplina transitoria.
Già approvato dalla Camera il 29 maggio 2014 e modificato dal Senato il 18 marzo 2015, il provvedimento – che è composto da tre articoli – è stato nuovamente esaminato dalla Camera.

Ricordiamo che la nuova disciplina non è ancora in vigore; legge deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica e successivamente essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Il testo:
Art. 1. 1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».Art. 2. 1. Al secondo comma dell’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».Art. 3. 1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».

Art. 4. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il proce-dimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.

Divorzio: la convivenza temporanea non è sintomo di riconciliazione (Cass. 23786/2014)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 ottobre – 24 dicembre 2014, n. 27386
Presidente Di Palma – Relatore Acierno

Fatto e diritto

“La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da M. C. M. e F. C., rigettava l’appello promosso dalla M., affermando che:
– Non vi era alcuna prova della dedotta riconciliazione tra le parti e della conseguente insussistente della condizione temporale richiesta dall’art. 3 I. n. 898 dei 1970 dal momento che il C. usava la casa coniugale come alloggio quando usciva dal carcere ove era detenuto
– Doveva confermarsi la statuizione di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o comunque economicamente dipendenti dai genitori;
– Doveva confermarsi il rigetto della domanda di assegno divorzile, dal momento che il C. era privo di redditi e la M. svolgeva attività lavorativa;
– Doveva ritenersi inammissibile la domanda promossa dalla resistente per ottenere la restituzione dell’importo di E 30.000, da lei anticipati per la ristrutturazione della casa coniugale, in quanto non si ravvisava connessione ex art.. 40 cod. proc. civ. con la domanda di divorzio.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in cassazione la M., affidandosi a quattro motivi di doglianza:
– Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 3 L. 898/1970 e successive modifiche, per avere la Corte d’Appello statuito lo scioglimento del matrimonio dei coniugi prescindendo dall’effettivo accertamento dei presupposti richiesti dalla legge summenzionata, in particolare non era stata rilevata la mancanza del requisito dell’ininterrotta separazione, necessario ai sensi dell’art. 3, comma 2 della predetta legge, per la proposizione della domanda di divorzio. Secondo la ricorrente, i coniugi sarebbero tornati a convivere dopo la sentenza di separazione pur essendoci stati dei periodi in cui il C. era stato detenuto.
– Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 192 cod. civ., in ordine al diritto dei coniuge alla restituzione delle somme anticipate per la ristrutturazione della casa coniugale per non avere la Corte d’Appello rilevato che, essendoci un regime di separazione dei beni, il C., non proprietario del bene per la cui ristrutturazione erano stati effettuati esborsi con denaro appartenente alla sola M., doveva restituire le somme da questa anticipate essendo state prelevate “dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune” (art. 192, III c., cod. civ.).
– Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), in relazione al denegato assegno divorzile. La Corte d’Appello avrebbe omesso, secondo la ricorrente, l’esame delle reali condizioni economiche del C., che ha sia la disponibilità dell’immobile sia un contratto di lavoro subordinato, mentre nella sentenza oggetto del ricorso, si legge che egli non avrebbe redditi che possono consentirgli di aiutare l’ex coniuge.
– Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 5 L. 898/1970 e successive modifiche in relazione al denegato assegno divorzile. La Corte d’Appello, soffermandosi solo sull’esame della situazione reddituale delle parti, avrebbe omesso di valutare le ragioni oggettive per cui la ricorrente non potrebbe procurarsi un reddito, né tantomeno si era valutato il contributo personale dato alla conduzione familiare. Secondo la difesa della ricorrente questa, essendosi dedicata sempre alla famiglia, non avrebbe potuto acquisire negli anni capacità tecniche e professionali né conseguire una specializzazione.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l’altro coniuge si trova in carcere. La giurisprudenza di legittimità si è espressa su un caso simile affermando un principio fondamentale: “Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell’azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di riavvicinamento coniugale concretatosi nel semplice ripristino della convivenza per un limitato periodo di tempo in conseguenza dello stato di detenzione domiciliare del marito)” (Cass. sentenza n. 1227 del 04/02/2000). Nella specie come rilevato dalla Corte d’Appello con apprezzamento di fatto incensurabile, la coabitazione peraltro non continuativa non era fondata su una riconciliazione provvisoria o definitiva ma esclusivamente sulla base delle esigenze abitative occasionali del C.. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente inammissibile. L’art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36. La domanda di divisione dei beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, sono soggette al rito ordinario, mentre la domanda di divorzio è soggetta al rito camerale; le prime sono domande non legate dal vincolo della connessione e dei tutto autonome rispetto alla domanda di divorzio (Cass. sentenza n. 10356 del 17/05/2005; Cass. sentenza n. 6660 del 15/05/2001; Cass. sentenza n. 266 del 12/01/2000).
Il terzo motivo è inammissibile richiedendo alla Corte il riesame della valutazione dei fatti non consentito in sede di giudizio di legittimità (S.U. 24148 del 2013).
Il quarto motivo risulta manifestamente infondato. Il giudice dei merito non è tenuto a fornire di una puntuale giustificazione nella propria decisione, di tutti, contemporaneamente e nella stessa misura, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5, comma 6 I. n. 898 del 1970 (Cass. sentenza n. 2546 del 05/02/2014; Cass. sentenza n. 7601 del 04/04/2011), essendo sufficiente che motivi adeguatamente in ordine alla selezione prescelta. Nella specie è stato ritenuto con motivazione adeguata che la mancanza di redditi fosse dovuta alla detenzione in carcere mentre le contrastanti  affermazioni della ricorrente sono state meramente dichiarate.
Ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso va respinto”.
Rilevato che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

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Affidamento condiviso: si deve tener conto della scelta del minore per il collocamento (Cass.7773/2012)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA M. Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio,

n. 28, nello studio dell’avv. BERNARDI Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso, unitamente

all’avv. Guido Maria De Georgico;

– ricorrente –

contro

D.P.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda, n. 18, nello studio dell’avv. RICCI Emilio, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Paola Silvia Colombo, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

avverso il decreto della Corte di appello di Milano, depositato in data 6 aprile 2011

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 febbraio 2012 del consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito l’avv. Bernardi, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sost. Dott. Pasquale Fimiani, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con decreto depositato in data 27 aprile 2010 il Tribunale per i minorenni di Milano affidava alla madre la minore M. F., nata il (OMISSIS) e figlia naturale, da entrambi riconosciuta, di M.M. e di D.P.M.G., regolamentando i rapporti con il padre, a carico del quale poneva un assegno mensile di Euro 1.500,00, oltre alla partecipazione, in misura paritaria, alle spese straordinarie.

1.1 – La Corte di appello di Milano, Sezione per i minorenni, con il decreto indicato in epigrafe, pronunciando sui reclami proposti dal M. e, in via incidentale, dalla D.P., disponeva, sulla base delle risultanze della già espletata consulenza tecnica d’ufficio e dell’audizione della minore, l’affidamento condiviso della stessa, con collocazione principale presso la madre e con un significativo ampliamento dei rapporti con il padre, a carico del quale veniva disposto un contributo mensile pari ad Euro 1.200,00, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie.

1.2 – Per la cassazione di tale provvedimento il M. propone ricorso, affidato a sette motivi, illustrati da memoria, cui la D. P. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si sostiene che la collocazione principale presso la madre della figlia minore confligge con il disagio dalla stessa al riguardo manifestato, dai comportamenti tenuti dalla D.P., ritenuti incompatibili con lo sviluppo di una sano rapporto educativo, a fronte, peraltro, della chiara manifestazione, da parte dell’adolescente, del desiderio di trascorrere maggior tempo con il padre.

Vengono richiamate le difficoltà della madre nel rapporto con la figlia, peraltro evidenziate in sede peritale, nonchè le carenze manifestate durante il periodo di affidamento esclusivo, caratterizzato da sostanziale assenza della D.P., che spesso avrebbe lasciato la giovane presso i nonni materni.

2.1 – Deve preliminarmente rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla D.P. in relazione alla natura del provvedimento impugnato e alla genericità del motivo in esame, che peraltro riguarda sia violazione di legge che vizio di motivazione. Sotto il primo profilo deve richiamarsi l’orientamento, condiviso dal Collegio, secondo cui la L. 8 febbraio 2006, n. 54, dichiarando applicabili ai procedimenti relativi all’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio le regole da essa introdotte per quelli (legittimi) in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, una evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317-bis c.c., rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza.

Deve pertanto ribadirsi che i provvedimenti emessi in sede di reclamo dalla corte di appello in materia di affidamento di figli naturali sono impugnabili con ricorso per cassazione Cass. 8 giugno 2009 n. 13183; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23032; Cass., 4 novembre 2009, 23411).

Il motivo, poi, risulta formulato in maniera corretta, con specifica indicazione delle incongruenze denunciate sotto il profilo del vizio motivazionale. Deve infine richiamarsi l’orientamento di questa Corte circa l’ammissibilità della deduzione, con unico motivo, di violazione di legge e carenze motivazionali (Cass., Sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass., 18 gennaio 2008, n. 976).

3 – Il motivo è fondato.

Prescindendo dalle risultanze della consulenza psicologica, che ha messo in evidenza una situazione di difficoltà di entrambi i genitori, deve senz’altro condividersi la scelta dell’affidamento condiviso, quale concreta modalità di realizzazione del principio della bigenitorialità.

Non appare, al contrario, sorretta da un adeguato supporto argomentativo l’opzione della collocazione in via principale della giovane presso la madre, fondata, piuttosto che su un giudizio concreto circa le capacità genitoriali della medesima, sul mero auspicio che la D.P. possa “maggiormente soddisfare, trascorrendo del tempo con la figlia in attività condivise, con un maggiore scambio interpersonale affettivo”, quel bisogno attribuito alla fi glia di fruizione di “una figura materna più libera e più calda”. Tale perifrasi, in realtà, sottintende le gravi carenze manifestate dalla madre, e denunciate dal ricorrente, laddove per il futuro si ritiene che una mera raccomandazione possa tener luogo della doverosa constatazione del comportamento tenuto per un periodo significativo e di aspetti della personalità difficilmente modificabili (tanto più che nel ricorso si sostiene, senza che la circostanza venga contestata, che la D.P. non avrebbe ottemperato all’invito del giudice di primo grado di seguire un percorso di sostegno nel rapporto con la minore).

La stessa decisione, ripartendo salomonicamente i periodi di permanenza della figlia presso i genitori, disattende immotivatamente il risultato dell’audizione della giovane, che avrebbe espresso il bisogno “di maggiori spazi di incontro con il padre, avendo chiarito di volersi maggiormente intrattenere e relazionare con la di lui attuale compagna, madre di due giovani figli, la cui compagnia F. gradisce”.

Premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali, come in un letto di Procuste, le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmen-te più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata, deve rimarcarsi che, attesa la primazia “dell’interesse morale e materiale” della prole stessa, la norma contenuta nell’art. 155 sexies, comma 1, nella parte in cui prevede l’audizione del minore da parte del giudice, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento (Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto. Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l’interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi: si impone, tuttavia, un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al figlio. Nel caso di specie, trattandosi di giovane quasi diciassettenne, certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, non risultano adeguatamente esplicate le ragioni in base alle quali il desiderio di maggiori spazi nel rapporto con il padre e dell’intensificazione dei rapporti con il nuovo nucleo familiare dallo stesso costituito debba essere frustrato da una collocazione prevalente presso la madre, peraltro in assenza di specifiche e concrete indicazioni al riguardo desumibili da soluzioni già negativamente sperimentate, come la stessa Corte, per altro, ha rilevato.

Si impone pertanto, in accoglimento del motivo in esame, assorbente rispetto alle rimanenti censure, la cassazione del decreto impugnato, con rinvio, per nuovo esame, alla Corta di appello di Milano, che, in diversa composizione, provvedere altresì al regolamento delle spese processuali relative al presnete grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012