Il Tribunale di Catania condanna il Ministero per i danni subiti da uno studente durante disordini scolastici. Interessante anche il passaggio sulla mediazione nella chiamata in garanzia

Con la sentenza n. 1702 dell’8 aprile 2026, il Tribunale di Catania affronta una vicenda apparentemente semplice, ma in realtà molto interessante sotto il profilo giuridico: uno studente viene ferito a scuola durante una situazione di disordine tra alunni; anni dopo, agisce per ottenere il risarcimento dei danni; il Ministero dell’Istruzione si difende eccependo prescrizione, assenza di colpa e difetto di nesso causale; vengono poi chiamate in causa anche le compagnie assicurative.

La decisione merita attenzione perché tocca almeno tre temi pratici: la responsabilità della scuola per i danni subiti dagli alunni, l’onere probatorio gravante sul Ministero, e la questione — sempre molto attuale — della mediazione obbligatoria quando il convenuto chiama in causa un terzo in garanzia.

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda dello studente, condannando il Ministero al pagamento del risarcimento, e accoglie anche le domande di manleva proposte dall’amministrazione nei confronti delle assicurazioni.

Il fatto: disordini a scuola, estintore svuotato e studente ferito

La vicenda risale al 22 ottobre 2007. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, durante l’orario scolastico si era verificata una situazione di agitazione all’interno dell’istituto: alcuni studenti avevano prelevato un estintore e avevano cosparso di schiuma uno dei corridoi. Il pavimento era diventato scivoloso; nel trambusto, alcuni studenti più grandi spingevano quelli più piccoli lungo il corridoio, per essere pronti all’uscita. In questo contesto, l’attore era caduto a terra, riportando ferite al mento e fratture traumatiche agli incisivi.

La domanda veniva proposta contro il Ministero dell’Istruzione, con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Ministero contestava la domanda, sostenendo, tra l’altro, che il diritto fosse prescritto e che mancassero i presupposti della responsabilità. Venivano poi chiamate in causa due compagnie assicurative.

Prescrizione: gli atti interruttivi salvano la domanda

Il primo profilo esaminato riguarda la prescrizione.

Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni dal fatto illecito. Nel caso concreto, il sinistro era avvenuto nel 2007, mentre la causa era stata introdotta nel 2022: apparentemente, quindi, il tema era molto delicato.

La domanda, però, non viene dichiarata prescritta perché l’attore aveva inviato più atti interruttivi nel corso degli anni. Il Tribunale ritiene provata la ricezione degli atti da parte del Ministero, anche valorizzando la documentazione prodotta in giudizio, tra cui ricevute di raccomandata, protocolli e ricevute di consegna PEC.

Interessante anche il passaggio secondo cui le diffide inviate all’istituto scolastico spiegano effetto nei confronti dell’amministrazione statale competente, in ragione dell’immedesimazione organica.

È un principio pratico importante: nelle controversie scolastiche, la scuola non è un soggetto completamente separato dal Ministero, ma si inserisce nell’organizzazione amministrativa statale. Questo può rilevare anche ai fini dell’interruzione della prescrizione.

La responsabilità della scuola: l’art. 2048 c.c.

Il cuore della decisione riguarda la responsabilità della scuola.

Il Tribunale richiama l’art. 2048 c.c., che disciplina, tra l’altro, la responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un’arte per i danni cagionati dal fatto illecito degli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La particolarità della norma è che pone una forma di responsabilità aggravata: una volta allegato e provato che il danno si è verificato durante il tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza scolastica, spetta all’amministrazione provare di avere adottato tutte le misure idonee a impedire il fatto.

Non basta, quindi, dire che l’evento è stato causato dal comportamento scorretto di altri studenti. La scuola deve dimostrare che quel comportamento era imprevedibile e inevitabile, oppure che l’organizzazione scolastica e la vigilanza erano state concretamente adeguate.

Il punto decisivo: la scuola doveva prevedere il rischio

Nel caso esaminato, il Tribunale ritiene che il fatto si sia verificato in orario scolastico e in un momento in cui lo studente avrebbe dovuto essere vigilato.

Dalla documentazione emergeva che, alle ore 9:10, gli alunni si erano recati in palestra per partecipare a un’assemblea autoconvocata, mentre la lezione di educazione fisica sarebbe iniziata solo alle ore 10:00. Questo dato, secondo il giudice, dimostrava una significativa alterazione dell’ordinario svolgimento della giornata scolastica.

La presenza di studenti nei corridoi, il pavimento reso scivoloso dalla schiuma dell’estintore, il movimento non ordinato degli alunni e le spinte tra ragazzi più grandi e più piccoli costituivano una situazione di rischio che la scuola avrebbe dovuto prevenire o gestire.

È qui che la sentenza diventa particolarmente interessante: il Tribunale non pretende dalla scuola l’impossibile, ma ritiene che, davanti a un contesto di agitazione e disordine, l’amministrazione avrebbe dovuto provare l’adozione di misure organizzative e disciplinari idonee a evitare l’insorgenza di situazioni pericolose.

Questa prova, secondo il giudice, non è stata fornita.

La difesa del Ministero non supera la presunzione di responsabilità

Il Ministero aveva cercato di sostenere che l’insegnante di educazione fisica avesse accompagnato gli studenti in palestra e che l’attore si fosse eventualmente allontanato dalla fila senza che la docente potesse accorgersene.

Il Tribunale, però, non ritiene provata questa ricostruzione.

Le testimonianze raccolte non sono considerate sufficienti a dimostrare una vigilanza concreta sullo specifico episodio. Alcuni testi, infatti, avevano dichiarato di non ricordare i fatti del 22 ottobre 2007 e si erano limitati a riferire prassi generali, secondo cui normalmente l’insegnante di educazione fisica si recava in classe e accompagnava gli studenti in palestra.

Ma, osserva il giudice, queste dichiarazioni non riguardavano in modo specifico ciò che era accaduto quel giorno. Inoltre, erano contraddette da altre dichiarazioni e dalle risultanze del registro di classe, dalle quali risultava che gli studenti si erano presentati in palestra, non che fossero stati condotti ordinatamente dall’insegnante.

Da qui l’affermazione della responsabilità del Ministero ex art. 2048, comma 2, c.c.

I danni riconosciuti: biologico, temporaneo e spese odontoiatriche

Quanto ai danni, il Tribunale recepisce le conclusioni della CTU medico-legale.

Il consulente ha ritenuto compatibili le lesioni con la dinamica descritta: ferita al mento, rottura coronale degli incisivi mediali superiori, esito cicatriziale e postumi permanenti. Il danno biologico permanente viene quantificato nella misura del 2%; viene riconosciuta anche una invalidità temporanea parziale, oltre alle spese necessarie per il ripristino estetico-funzionale.

Il Tribunale liquida i danni non patrimoniali in euro 3.999,00 e i danni patrimoniali in euro 4.300,00, per un totale di euro 8.299,00.

Interessante il rigetto della richiesta di interessi compensativi “automatici”: il Tribunale richiama il più recente orientamento della Cassazione secondo cui gli interessi compensativi non sono automaticamente compresi nel risarcimento da fatto illecito, ma presuppongono l’allegazione e la prova di un effettivo danno da ritardo, cioè della perdita di redditività della somma non percepita tempestivamente.

È un passaggio da segnalare, perché conferma un indirizzo più rigoroso nella liquidazione degli accessori del credito risarcitorio.

Mediazione e chiamata in garanzia: il passaggio più interessante per gli operatori

La parte forse più interessante della sentenza, almeno per chi si occupa di mediazione, riguarda l’eccezione di improcedibilità sollevata da una delle compagnie assicurative per mancato esperimento del tentativo di mediazione.

Il Tribunale rigetta l’eccezione.

Secondo il giudice, la mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010 deve essere esperita con riguardo alle domande proposte dall’attore nei confronti del convenuto, ma non si estende automaticamente alle domande proposte dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati in causa.

La motivazione si fonda su tre argomenti:

  • una diversa soluzione determinerebbe un significativo allungamento dei tempi del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata;
  • le norme che introducono condizioni di procedibilità, essendo derogatorie rispetto al diritto di azione, devono essere interpretate restrittivamente;
  • l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 menziona il convenuto come soggetto legittimato a eccepire il difetto della condizione di procedibilità, non il terzo chiamato.

Il Tribunale richiama, in questo senso, un orientamento già espresso da vari giudici di merito.

È un punto molto rilevante perché nella prassi le chiamate in garanzia sono frequenti, soprattutto nelle controversie assicurative, sanitarie, scolastiche, condominiali e professionali. Se ogni domanda di garanzia imponesse un nuovo autonomo passaggio in mediazione, il processo rischierebbe di frammentarsi e rallentare in modo significativo.

Le domande di manleva contro le assicurazioni

Il Ministero aveva chiesto di essere tenuto indenne dalle compagnie assicurative.

Le compagnie avevano eccepito prescrizione e decadenza, ma il Tribunale respinge entrambe le eccezioni.

Quanto alla prescrizione, il giudice richiama l’art. 2952 c.c. e il principio secondo cui, nell’assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, il corso della prescrizione rimane sospeso fino alla definitiva liquidazione del credito del terzo danneggiato.

Quanto alla decadenza per tardiva denuncia del sinistro, il Tribunale osserva che l’omesso avviso può comportare la perdita dell’indennizzo solo se doloso; se invece è colposo, l’assicuratore ha diritto a una riduzione dell’indennità in misura corrispondente al pregiudizio effettivamente subito. Nel caso concreto, la compagnia non aveva allegato e provato un concreto pregiudizio patrimoniale derivante dal ritardo.

Anche questo passaggio è utile: le eccezioni assicurative di prescrizione e decadenza non possono essere formulate in modo astratto, ma devono essere collegate alla disciplina concreta del contratto e al pregiudizio effettivamente subito dall’assicuratore.

Responsabilità civile e tutela legale: due coperture diverse

Il Tribunale distingue poi le due polizze.

Una compagnia copriva la responsabilità civile del Ministero verso terzi, con massimale di euro 15 milioni per sinistro. Per questa ragione viene condannata a tenere indenne il Ministero dell’importo dovuto allo studente a titolo di risarcimento, oltre alle spese di soccombenza, in quanto costo causalmente collegato alla responsabilità civile dell’assicurato.

L’altra polizza, invece, riguardava la tutela legale, cioè le spese sostenute nell’ambito di procedimenti giudiziari, arbitrali o nella fase precedente al giudizio. La domanda viene accolta limitatamente alle spese di soccombenza e al costo della CTU, non anche al risarcimento del danno, perché quello non rientrava nell’oggetto della copertura.

Il Tribunale, quindi, condanna le compagnie a tenere indenne il Ministero secondo il diverso contenuto delle rispettive polizze.

Perché questa sentenza è utile

La sentenza del Tribunale di Catania è utile per almeno quattro ragioni.

La prima: ribadisce che la responsabilità della scuola non si valuta in astratto, ma guardando alle condizioni concrete in cui si è verificato il danno. Se vi sono disordini, movimenti anomali degli studenti, pavimenti scivolosi, oggetti pericolosi o situazioni di agitazione, l’istituto deve dimostrare di aver adottato misure effettive di vigilanza.

La seconda: conferma che l’art. 2048 c.c. pone un onere probatorio serio a carico dell’amministrazione scolastica. Non basta richiamare le prassi ordinarie; occorre provare che, nel caso concreto, la vigilanza sia stata esercitata in modo adeguato.

La terza: offre un’interessante applicazione dell’orientamento secondo cui la mediazione obbligatoria non si estende automaticamente alle domande di garanzia proposte dal convenuto verso i terzi chiamati.

La quarta: chiarisce alcuni aspetti pratici delle polizze assicurative, distinguendo tra responsabilità civile e tutela legale, nonché tra prescrizione, sospensione e decadenza.

Conclusione

Questa decisione ricorda che la scuola non è responsabile di qualsiasi evento dannoso che accada al suo interno, ma è responsabile quando non riesce a dimostrare di avere predisposto una vigilanza effettiva e adeguata rispetto alla situazione concreta.

Quando una giornata scolastica esce dalla normalità, quando gli studenti si muovono in modo disordinato, quando vi sono segnali di agitazione o condotte potenzialmente pericolose, la vigilanza deve diventare più attenta, non meno.

Il caso deciso dal Tribunale di Catania dimostra che la responsabilità scolastica non nasce dalla semplice presenza dell’alunno nell’istituto, ma dalla mancata prova di una organizzazione idonea a prevenire un rischio prevedibile.

Ed è proprio questo il punto centrale della sentenza: la scuola non deve garantire l’impossibile, ma deve dimostrare di avere fatto tutto ciò che, in concreto, era ragionevolmente esigibile per proteggere gli studenti.

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