Non basta indicare l’Euribor: il contratto deve permettere al cliente di capire davvero come vengono calcolati gli interessi

Con la sentenza del 30 marzo 2026, il Tribunale di Milano affronta una controversia bancaria molto ricca di questioni: opposizione a decreto ingiuntivo, cessione del credito in blocco, mutuo fondiario, mutuo di scopo, concessione abusiva del credito, fideiussioni, usura, interessi indeterminati e applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.

La decisione è interessante perché, pur rigettando molte delle contestazioni proposte dagli opponenti, accoglie un punto centrale: la clausola sugli interessi corrispettivi era indeterminata. Il decreto ingiuntivo viene quindi revocato nei confronti della società debitrice principale e il credito viene rideterminato in misura inferiore rispetto a quanto originariamente ingiunto.

La sentenza conferma un principio ormai sempre più importante nel contenzioso bancario: quando il contratto prevede un tasso variabile indicizzato all’Euribor, non è sufficiente richiamare genericamente quel parametro. Occorre che il contratto consenta di comprendere con precisione quale Euribor viene applicato e come viene calcolato.

Il caso: un decreto ingiuntivo da oltre un milione di euro

La causa nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito nei confronti della debitrice principale e di due fideiussori.

Il credito derivava da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2012, inizialmente previsto per un importo di due milioni di euro e poi ridotto, nel 2015, all’importo effettivamente erogato di euro 1.373.000. A seguito dell’inadempimento della debitrice, la banca aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e il credito era poi stato oggetto di cessione nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.

Gli opponenti avevano sollevato numerose contestazioni: carenza di titolarità del credito in capo alla società opposta, nullità del mutuo per carenza di causa, mutuo di scopo non rispettato, concessione abusiva del credito, usura, invalidità delle fideiussioni e indeterminatezza degli interessi.

Il Tribunale accoglie solo quest’ultima contestazione, ma l’effetto economico non è marginale: il credito viene ricalcolato con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.

Cessione del credito: la sola Gazzetta Ufficiale non basta sempre, ma qui la prova c’era

Il primo tema affrontato dal Tribunale riguarda la legittimazione della società opposta, che agiva quale cessionaria del credito.

Il giudice richiama l’orientamento secondo cui l’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 TUB, svolge principalmente la funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, sostituendo la notifica individuale prevista dall’art. 1264 c.c.

Questo però non significa che la semplice pubblicazione in Gazzetta basti sempre e comunque a dimostrare che proprio quel credito sia stato ceduto. Il cessionario deve provare l’inclusione dello specifico rapporto nell’operazione di cessione.

Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale ritiene che questa prova sia stata fornita: l’avviso in Gazzetta descriveva le caratteristiche dei crediti ceduti, indicava il sito ove consultare la lista dei rapporti trasferiti e la parte opposta aveva prodotto anche una comunicazione della banca cedente, poi riprodotta con sottoscrizione autenticata da notaio. A ciò si aggiungeva la disponibilità, da parte della cessionaria, della documentazione relativa al credito.

Il messaggio pratico è chiaro: nelle cause promosse da società cessionarie o veicoli di cartolarizzazione, la titolarità del credito può essere contestata, ma la contestazione deve fare i conti con la documentazione effettivamente prodotta. Non basta dire che la Gazzetta Ufficiale non prova tutto; occorre verificare se vi siano altri elementi idonei a collegare quello specifico credito alla cessione.

Servicer non iscritto all’albo: il Tribunale esclude l’invalidità civilistica

Gli opponenti avevano contestato anche la validità del mandato conferito per la gestione e riscossione del credito, sostenendo che il soggetto incaricato non fosse iscritto all’albo ex art. 106 TUB.

Il Tribunale richiama l’ordinanza della Cassazione n. 7243/2024, secondo cui l’eventuale omessa iscrizione nell’albo del soggetto concretamente incaricato della riscossione non determina, di per sé, l’invalidità degli atti di riscossione o degli atti processuali compiuti.

Si tratta, secondo questa impostazione, di profili che possono eventualmente rilevare sul piano amministrativo, regolamentare o sanzionatorio, ma che non travolgono automaticamente la cessione, il mandato o l’azione giudiziale proposta per il recupero del credito.

È un passaggio importante, perché negli ultimi anni molte opposizioni a decreto ingiuntivo o a precetto hanno insistito proprio sulla questione del servicer. Questa sentenza conferma un orientamento prudente: la violazione della disciplina di vigilanza non si traduce automaticamente in un difetto di legittimazione processuale o in una nullità civilistica.

Mutuo di scopo: non basta indicare il motivo del finanziamento

Altro tema centrale è quello del cosiddetto mutuo di scopo.

Gli opponenti sostenevano che il finanziamento fosse destinato all’ampliamento di un complesso alberghiero e che l’utilizzo di parte delle somme per ripianare debiti pregressi comportasse la nullità del mutuo per carenza di causa.

Il Tribunale respinge la tesi.

La sentenza richiama il principio secondo cui il mutuo di scopo convenzionale ricorre solo quando il contratto contiene un vero e proprio obbligo del mutuatario di destinare le somme a una specifica finalità, in ragione di un interesse diretto o indiretto del mutuante a quella modalità di utilizzo.

Non basta, invece, che nel contratto venga indicato il motivo per cui il finanziamento è stato richiesto.

Nel caso deciso, il contratto menzionava l’esigenza di far fronte ai costi di ampliamento del complesso alberghiero, ma non prevedeva un obbligo specifico di destinazione delle somme a tale finalità. Inoltre, una parte della prima tranche era espressamente destinata al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie, pattuizione ritenuta lecita dal Tribunale.

Questa distinzione è fondamentale: non ogni finanziamento con una finalità economica dichiarata diventa automaticamente un mutuo di scopo. Perché vi sia mutuo di scopo in senso tecnico, la destinazione della somma deve entrare nella causa concreta del contratto e assumere rilevanza vincolante per entrambe le parti.

Concessione abusiva del credito: occorre provare una crisi seria e conoscibile

Gli opponenti avevano dedotto anche la concessione abusiva del credito, sostenendo che la banca avesse erogato il finanziamento a un’impresa priva di adeguata capacità di rimborso.

Anche questa censura viene respinta.

Il Tribunale ricorda che l’erogazione del credito può essere qualificata abusiva quando sia effettuata, con dolo o colpa, in favore di un’impresa che si trovi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi.

Nel caso concreto, però, secondo il giudice, gli opponenti non avevano dimostrato questi presupposti. Le perdite registrate negli esercizi precedenti erano state ritenute contenute rispetto al capitale sociale e al patrimonio netto della società, oltre che compatibili con la fase iniziale dell’attività di impresa.

Anche qui il principio è pratico: la concessione abusiva del credito non può essere invocata in modo generico. Occorre dimostrare che, al momento dell’erogazione, l’impresa fosse già in una situazione di crisi seria, percepibile e priva di ragionevoli prospettive di risanamento.

Fideiussori: niente liberazione automatica ex art. 1956 c.c.

La sentenza affronta poi la posizione dei fideiussori.

Gli opponenti invocavano l’art. 1956 c.c., secondo cui il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione, fa credito al debitore pur sapendo che le sue condizioni patrimoniali sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Il Tribunale esclude l’applicabilità della norma.

La ragione è duplice. In primo luogo, l’obbligazione garantita non era futura, perché la fideiussione era sorta contestualmente al contratto garantito. In secondo luogo, i garanti risultavano collegati alla compagine societaria della debitrice e, quindi, secondo il Tribunale, dovevano presumersi a conoscenza della sua situazione economico-patrimoniale.

La decisione ricorda che l’art. 1956 c.c. può essere uno strumento difensivo importante, ma non opera automaticamente. È decisivo verificare se la garanzia riguardi davvero obbligazioni future e se il garante fosse o meno in condizione di conoscere l’evoluzione della situazione patrimoniale del debitore.

Il punto decisivo: la clausola Euribor era indeterminata

Il cuore della sentenza è però un altro: la clausola di determinazione degli interessi.

Il contratto prevedeva un tasso variabile agganciato all’Euribor a sei mesi, aumentato di uno spread e arrotondato allo 0,05 superiore. Il problema, secondo il Tribunale, è che il contratto indicava la data di rilevazione e la durata dell’Euribor, ma non specificava il divisore, cioè il numero di giorni da considerare per il calcolo.

Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, il Tribunale afferma che, affinché una clausola di indicizzazione all’Euribor sia determinata, è necessario che siano delimitati con precisione i criteri di rilevazione del parametro. Nel caso concreto, l’assenza del divisore rendeva la pattuizione nulla per indeterminatezza.

La conseguenza è rilevante: viene applicato il criterio sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB.

In termini più semplici, se il contratto non consente al cliente di ricostruire in modo chiaro e univoco il tasso applicabile, la banca non può pretendere gli interessi secondo quella clausola. Il tasso contrattuale viene sostituito dal tasso previsto dalla disciplina bancaria.

Anche il piano di ammortamento deve essere leggibile

Il Tribunale aggiunge un ulteriore rilievo.

Anche volendo ritenere che il riferimento all’Euribor dovesse intendersi come riferimento all’Euribor base 360, il contratto e i piani di ammortamento non indicavano in modo sufficiente le quote interessi e il metodo di calcolo utilizzato.

I piani allegati indicavano soltanto le quote capitale delle rate crescenti, senza precisare l’importo complessivo della rata, la quota interessi e la metodologia applicata per determinarla. Anche il successivo patto del 2015 richiamava rate interessi senza spiegare come fossero state calcolate.

È un passaggio molto utile: la trasparenza bancaria non si esaurisce nella presenza formale di un parametro finanziario. Il cliente deve poter comprendere, almeno in termini oggettivamente ricostruibili, come si forma il costo del finanziamento.

Usura: contestazione respinta

La contestazione di usura viene invece respinta.

Secondo il Tribunale, la perizia di parte degli opponenti, che stimava un tasso effettivo del 9,15% a fronte di un tasso soglia dell’8,58%, si fondava su un piano di rimborso a rate costanti con metodo francese che non corrispondeva al piano di ammortamento effettivamente allegato al contratto.

La doglianza, quindi, non viene accolta perché fondata su una ricostruzione tecnica non aderente al rapporto contrattuale concretamente stipulato.

Anche questo è un dato pratico importante: nelle cause bancarie, le contestazioni tecniche devono essere costruite sul contratto effettivo, sul piano reale e sui dati contabili corretti. Una perizia suggestiva, se parte da un presupposto sbagliato, rischia di non reggere.

L’esito: decreto revocato per la società, ma confermato per i garanti

Alla fine, il Tribunale accerta l’indeterminatezza del tasso corrispettivo, revoca il decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice principale e la condanna al pagamento di una somma rideterminata in euro 1.120.072,16, oltre interessi di mora dal 30 gennaio 2019 al saldo.

Il decreto ingiuntivo viene invece confermato nei confronti dei fideiussori, nei limiti dell’importo garantito.

La domanda risarcitoria per abuso di posizione dominante o violazione della buona fede viene rigettata perché non provata, sia quanto alla condotta imputata alla parte opposta, sia quanto al danno subito dagli opponenti.

Perché questa sentenza è interessante

La sentenza del Tribunale di Milano è interessante perché offre una lettura equilibrata del contenzioso bancario.

Da un lato, respinge le contestazioni generiche o non adeguatamente provate: mutuo di scopo, concessione abusiva del credito, liberazione dei fideiussori, usura, risarcimento del danno.

Dall’altro, accoglie una censura molto tecnica ma decisiva: l’indeterminatezza del tasso di interesse.

Il messaggio è chiaro: non tutte le contestazioni bancarie sono fondate, ma quando il contratto non consente di comprendere in modo chiaro e verificabile il costo del finanziamento, la clausola sugli interessi può essere colpita da nullità, con conseguente ricalcolo del debito.

Conclusione

Questa decisione conferma che, nel contenzioso bancario, la qualità tecnica delle contestazioni è decisiva.

Non basta invocare formule generali come “mutuo di scopo”, “usura”, “concessione abusiva del credito” o “illegittimità della fideiussione”. Occorre dimostrare puntualmente i fatti costitutivi delle eccezioni sollevate.

Allo stesso tempo, la banca deve redigere contratti chiari, completi e verificabili. Se il tasso variabile è legato all’Euribor, devono essere indicati tutti gli elementi necessari per determinarlo. Se il piano di ammortamento non permette di comprendere la quota interessi e il metodo di calcolo, il contratto espone il creditore a una seria contestazione.

Il punto di equilibrio è proprio questo: rigore probatorio per il cliente che contesta, ma anche piena trasparenza per la banca che pretende il pagamento.

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