Mediazione e referendum: alcuni pareri

Come noto, al congresso di Milano, su iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, che da una parte crea l’Organismo di mediazione e dall’altra partorisce curiose iniziative, è stato deciso di dare il via ad un’iniziativa titanica e con ben poche probabililtà di successo: il referendum per l’intera abrogazione del D. lgs. 28/2010.

L’ottimo Collega Carlo Alberto Calcagno, avvocato e mediatore, ha pubblicato un interessante contributo al riguardo, che potete trovare al seguente link:

Il blog dell’Avv. Carlo Alberto Calcagno

Mi permetto anche di segnalare il parere dell’avv. Mario Tocci, il cui contenuto non posso che condividere interamente:

Ho iniziato a valutare – nell’ottica e a monte della costituzione del Comitato per il No all’eventuale referendum che dovesse allestirsi in relazione alla normativa sulla mediazione – i presupposti giuridici dell’inammissibilità dell’eventuale consultazione referendaria di cui trattasi.

Personalmente ritengo che il decreto legislativo 28/2010 rientri nel novero delle cosiddette “leggi comunitariamente necessarie”.

In merito ai requisiti per l’ammissibilità del referendum abrogativo, la Corte costituzionale, partendo dal limite degli obblighi internazionali sancito dall’art. 75 Cost., ha elaborato una giurisprudenza che ad esso riconduce anche un nuovo limite, quello delle “leggi comunitariamente necessarie”.

Orbene, fin dal 2000, la Consulta non ha ritenuto ammissibile il referendum su quelle leggi che sono indispensabili affinché lo Stato italiano non risulti inadempiente rispetto agli obblighi comunitari, dal momento che l’eliminazione di tali norme è possibile solo con la contemporanea introduzione di disposizioni conformi al diritto dell’UE (sentt. nn. 31, 41 e 45 del 2000).

Espunto dall’ordinamento interno il decreto legislativo 28/2010, si creerebbe un vulnus con riferimento alla conformità comunitaria dell’ordinamento stesso.

E, da ultimo, peraltro, la Corte Costituzionale si è pure preoccupata di non violare la cosiddetta “clausola di stand still”, enucleata dalla Corte di Giustizia, secondo la quale anche in pendenza del termine di recepimento delle direttive gli Stati non devono adottare normative interne in grado di ostacolare o ritardare l’applicazione del diritto comunitario; difatti, con le summenzionate sentenze nn. 41 e 45 del 2000, la Consulta ha ritenuto inammissibili quesiti volti ad eliminare disposizioni vigenti già conformi a direttive comunitarie in via di recepimento, sulla base della tesi secondo cui non può crearsi una disciplina nazionale in conflitto con i principi contenuti nelle direttive da attuare

In ogni caso, per quel che mi riguarda, ben venga il referendum: ammesso e non concesso che qualcuno vada a votare, credo che gli italiani non siano così ingenui da non capire quando una legge è a favore della collettività.

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