Il proprietario della strada deve valutare concretamente i rischi per gli utenti. Non basta dire che non vi era una “insidia”
Con l’ordinanza n. 9580 del 15 aprile 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di grande rilievo pratico: la responsabilità dell’ente proprietario o gestore della strada per i danni subiti dagli utenti a causa delle condizioni della sede stradale o della mancata installazione di adeguate protezioni.
La decisione riguarda un grave sinistro verificatosi lungo una strada statale, nel quale l’autovettura condotta dalla danneggiata era uscita dalla sede stradale, finendo nei pressi di un fosso-canale e andando poi a collidere contro il basamento di un ponte. La domanda risarcitoria era stata proposta nei confronti di ANAS, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., lamentando, in particolare, l’assenza di barriere di contenimento a margine della carreggiata.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non dimostrato il nesso causale. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la decisione, valorizzando la condotta della danneggiata e ritenendo non provata una situazione oggettiva di pericolosità della strada. La Cassazione, invece, ha cassato la sentenza, accogliendo due motivi di ricorso e rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Il punto centrale: il gestore della strada deve valutare il rischio concreto
La parte più interessante dell’ordinanza riguarda il dovere dell’ente proprietario o gestore della strada.
Secondo la Cassazione, il proprietario della strada non può ritenersi esonerato da responsabilità solo perché non vi sia una specifica norma tecnica che imponga, in modo automatico, l’installazione di un guard-rail in quel determinato punto.
Il suo obbligo è più ampio.
L’ente proprietario deve comunque valutare, in concreto, se un determinato tratto stradale, per le sue caratteristiche oggettive, possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti. Tale valutazione discende dall’art. 14 del Codice della strada, che pone a carico degli enti proprietari l’obbligo di manutenzione, gestione e controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze.
La Corte ribadisce un principio importante: la colpa del proprietario può consistere non solo nella violazione di una specifica norma prescrittiva, ma anche nella violazione delle regole generali di prudenza, diligenza e perizia.
In altri termini, non basta chiedersi se una norma imponesse espressamente la barriera. Occorre chiedersi se, considerate le condizioni concrete del tratto stradale, l’omessa installazione di una protezione fosse prudente, ragionevole e compatibile con l’obbligo di garantire la sicurezza della circolazione.
Il superamento della vecchia nozione di “insidia”
Altro passaggio decisivo della pronuncia è il richiamo critico alla categoria dell’“insidia”.
La Corte d’Appello aveva fatto riferimento alla mancanza di una situazione imprevedibile e inevitabile, secondo una logica ancora legata alla vecchia impostazione dell’insidia o trabocchetto.
La Cassazione censura questo ragionamento.
Nella responsabilità da cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., il danneggiato non deve provare l’esistenza di una insidia, né deve dimostrare che la situazione di pericolo fosse occulta, imprevedibile o inevitabile. Deve invece provare il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso.
È poi il custode, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare il caso fortuito, eventualmente rappresentato anche dalla condotta del danneggiato, ove questa sia stata tale da interrompere il nesso causale.
La Cassazione, quindi, conferma ancora una volta il definitivo superamento della vecchia impostazione fondata sull’insidia. Quella categoria, a lungo utilizzata nel contenzioso relativo alle strade, non può più essere assunta come criterio decisivo quando si discute di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il danneggiato non deve provare una pericolosità “molto probabile o inevitabile”
Particolarmente importante è anche il passaggio in cui la Corte censura la sentenza d’appello per avere preteso dalla danneggiata una prova eccessivamente gravosa.
La Corte territoriale aveva ritenuto che spettasse alla danneggiata dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere il danno “molto probabile se non inevitabile”.
La Cassazione corregge questa impostazione.
Nel modello dell’art. 2051 c.c., il danneggiato non deve provare che il danno fosse quasi inevitabile. Deve provare il rapporto causale tra la cosa e l’evento. Una volta dimostrato tale collegamento, la responsabilità del custode opera secondo un criterio oggettivo, salvo che questi provi il caso fortuito.
Questa precisazione è molto rilevante perché impedisce di trasformare la responsabilità da cosa in custodia in una responsabilità sostanzialmente fondata sulla colpa del danneggiato o sulla eccezionalità del pericolo.
La condotta del danneggiato resta rilevante, ma va valutata correttamente
La Cassazione non afferma, naturalmente, che ANAS sia automaticamente responsabile.
La sentenza viene cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare il caso applicando i principi corretti.
Resta quindi possibile che la condotta della conducente abbia avuto un ruolo causale o concausale nella produzione del danno. In astratto, la condotta del danneggiato può anche integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode.
Ma questa valutazione non può essere compiuta saltando il passaggio essenziale: occorre prima verificare se la strada, per le sue caratteristiche concrete, fosse idonea a determinare o aggravare l’evento dannoso, e se l’omessa installazione della barriera di protezione abbia inciso causalmente sul sinistro.
La colpa del danneggiato, dunque, non può essere utilizzata come scorciatoia motivazionale per escludere ogni responsabilità dell’ente gestore, soprattutto quando vi siano elementi che impongono una seria verifica della sicurezza del tratto stradale.
Una pronuncia importante per il contenzioso contro gli enti proprietari delle strade
L’ordinanza n. 9580/2026 è importante perché riafferma alcuni principi ormai centrali nella responsabilità civile da cose in custodia:
- l’ente proprietario o gestore della strada è custode dell’infrastruttura;
- il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l’evento;
- non è necessario dimostrare una “insidia” occulta, imprevedibile o inevitabile;
- l’ente può liberarsi solo provando il caso fortuito;
- la mancanza di una specifica norma tecnica non esclude automaticamente la responsabilità, se il tratto stradale presentava comunque un rischio concreto per gli utenti.
Il punto, in definitiva, è che la sicurezza stradale non può essere ridotta a un adempimento meramente formale. L’ente proprietario deve verificare le condizioni reali della strada, le sue pertinenze, i margini laterali, la presenza di fossi, scarpate, ostacoli fissi, piloni, dislivelli e ogni altro elemento che possa trasformare una fuoriuscita di strada in un evento gravemente lesivo.
Conclusione
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9580/2026, richiama gli enti proprietari delle strade a una responsabilità concreta e sostanziale.
Non basta sostenere che non vi fosse una “insidia”. Non basta affermare che l’utente avrebbe dovuto mantenere il controllo del veicolo. Non basta neppure invocare l’assenza di una prescrizione tecnica puntuale.
Quando le caratteristiche del tratto stradale rendono prevedibile un rischio grave per l’incolumità degli utenti, l’ente gestore deve adottare le misure necessarie per prevenirlo o ridurne le conseguenze.
La responsabilità da cosa in custodia non serve a trasformare il gestore della strada in un assicuratore universale di qualsiasi sinistro. Ma serve a ricordare che la strada è una cosa complessa, potenzialmente pericolosa, affidata alla cura di chi ha il potere e il dovere di controllarla.
Ed è proprio questo il cuore della decisione: la sicurezza degli utenti non può dipendere da formule astratte, ma da una valutazione concreta, tecnica e prudente delle condizioni effettive della strada.
Per consulenze e informazioni: info@studiotantalofornari.it
Lascia un commento