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Pubblichiamo una sentenza assai interessante, depositata nella cancelleria del Giudice di Pace di Roma il 4 aprile scorso, che ha annullato, dichiarandola illegittima sotto diversi profili, una cartella esattoriale relativa ad alcune sanzioni amministrative.
Il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme; ha dichiarato l’illegittimità della cartella in quanto vi era stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27 comma 6 della legge n.689/81, dichiarando che “non sono dovute giacchè la suindicata normativa attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella prospettata nel caso di specie; essa infatti riguarda l’ipotesi in cui sia sta emessa una ordinanza ingiunzione (quelle emesse dal Prefetto) e non – come nel caso in esame – l’ipotesi in cui è stato emesso un verbale di accertamento“
Poi, ha aggiunto che “Anche il tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato erano superiori al 15°/o e che la maggiorazione del10°/o semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse;attualmente infatti, il tasso del 20°/o annuo viene definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l’illegittimità della cartella di pagamento (tasso 20%) perché prevede l’onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge“
Inoltre, ha dichiarato l’annullamento dell’atto impugnato a causa dell'”ulteriore illegittimità riguardante l’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa perché non sono stati mai notificati gli atti presupposti – verbali di accertamento di violazione ed intimazione a pagare o comunque sono stati notificati irritualmente oppure a persone per cui la notifica è nulla. Manca un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo; infatti non sono mi stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada richiamati nella cartella impugnata. Neanche l’intimazione al pagamento è stata notificata alla parte interessata. Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre chiarito che l’emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati regolarmente gli atti presupposti; ed,inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all’atto di precetto (Cass. 28.06.2002 n.9498)“
Infine, ha rilevato un ulteriore motivo in quanto ha ritenuto sussistere “una mancanza assoluta di motivazione dal momento che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un’adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. In altri termini non emergono dalla suddetta cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l’Amministrazione ha emesso l’atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli atti presupposti. In tale contesto, la parte attrice non è in grado di effettuare alcuna valutazione al riguardo. Da ciò discende che la suddetta cartella deve essere annullata anche sotto quest’ultimo profilo“
Di seguito, la sentenza integrale:
Buona novità, grazie.
Gentile avvocato le nostre posizioni sulla mediazione sono incociliabili, ma questo non mi impedisce di farle i complimenti per il suo sito ricco di interessanti spunti normativi e giurisprudenziali.
Grazie mille, purtroppo non si può essere d’accordo su tutto….pensi che io ho addirittura un fratello juventino (sono interista…) :)