Equitalia e cartelle esattoriali: un’interessante sentenza del GdP di Roma

Pubblichiamo una sentenza assai interessante, depositata nella cancelleria del Giudice di Pace di Roma il 4 aprile scorso, che ha annullato, dichiarandola illegittima sotto diversi profili, una cartella esattoriale relativa ad alcune sanzioni amministrative.

Il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme; ha dichiarato l’illegittimità della cartella in quanto vi era stata  applicata la  maggiorazione per  ritardato  pagamento ex articolo  27 comma  6 della legge  n.689/81, dichiarando che “non  sono dovute  giacchè la suindicata normativa attiene  ad una fattispecie del tutto diversa   rispetto  a  quella   prospettata  nel  caso  di  specie;  essa  infatti riguarda l’ipotesi in cui sia sta emessa  una ordinanza ingiunzione  (quelle emesse  dal  Prefetto) e non – come nel caso in esame – l’ipotesi in cui è stato emesso un verbale  di accertamento

Poi, ha aggiunto che “Anche  il tasso  di interesse  applicato per  il calcolo della  maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata  emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato  erano  superiori al 15°/o e che la maggiorazione del10°/o semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata  correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse;attualmente  infatti,  il  tasso   del   20°/o  annuo   viene   definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l’illegittimità della cartella  di pagamento (tasso 20%) perché   prevede  l’onere del  tasso  annuo  superiore ai  limiti  fissati  dalla legge

Inoltre, ha dichiarato l’annullamento dell’atto impugnato a causa dell'”ulteriore illegittimità riguardante l’obbligo  di pagamento  della   sanzione   amministrativa  perché   non  sono stati   mai notificati  gli atti  presupposti – verbali  di  accertamento di violazione  ed intimazione  a   pagare   o  comunque  sono  stati   notificati   irritualmente oppure a  persone   per cui la  notifica  è  nulla.  Manca   un  valido  titolo legittimante  l’iscrizione  a  ruolo;   infatti   non  sono  mi  stati   notificati   i verbali di  accertamento di  violazione  al  codice  della strada richiamati nella  cartella impugnata. Neanche  l’intimazione al  pagamento è stata notificata alla  parte  interessata. Al riguardo giova  ricordare che la giurisprudenza della Corte  di  Cassazione  ha  sempre  chiarito che l’emissione della cartella  è illegittima  quando non vengono notificati regolarmente gli atti  presupposti; ed,inoltre, ha  precisato  che tale illegittimità sia da qualificare come carenza  di un valido titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all’atto di precetto (Cass. 28.06.2002 n.9498)

Infine, ha rilevato un ulteriore motivo in quanto ha ritenuto sussistere “una mancanza assoluta  di motivazione  dal momento  che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un’adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la  decisione  dell’Amministrazione. In  altri   termini   non  emergono dalla suddetta cartella idonei  motivi  per  cui la parte  interessata non è stata  in grado  di    recepire     il    ragionamento    logico    in    base     al    quale l’Amministrazione ha  emesso l’atto impugnato anche  in  considerazione che non sono stati  illustrati in maniera comprensibile gli atti  presupposti. In  tale  contesto,  la  parte   attrice  non  è  in  grado   di  effettuare alcuna valutazione al  riguardo. Da  ciò  discende  che  la  suddetta cartella   deve essere annullata anche sotto quest’ultimo profilo

Di seguito, la sentenza integrale:

Sentenza GdP 4 aprile 2012

3 commenti su “Equitalia e cartelle esattoriali: un’interessante sentenza del GdP di Roma

  1. Gentile avvocato le nostre posizioni sulla mediazione sono incociliabili, ma questo non mi impedisce di farle i complimenti per il suo sito ricco di interessanti spunti normativi e giurisprudenziali.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: