Cassazione 22505 del 2010:è nulla la promessa di non mettere mai in discussione l’assegno di divorzio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 4 novembre 2010, n. 22505

Svolgimento del processo

Con decreto del 4-8.02.2005, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso depositato il 4.10.2004, da V.P., che in revisione delle condizioni del divorzio da M.L., aveva chiesto l’eliminazione dell’assegno di L. 800.000 (Euro 413,17) mensili, annualmente aggiornabili, all’ex moglie attribuito, con decorrenza dal novembre 1995, dalla sentenza di divorzio del 10.11.1995-19.01.1996, resa a conclusioni congiunte dal medesimo Tribunale di Roma.

Con decreto del 10.07-31.08.2006, la Corte d’appello di Roma, Sezione della Persona e della famiglia, in accoglimento del reclamo del V. avversato dalla M., dichiarava cessato a fare data dal mese di ottobre 2004; l’obbligo del primo di corresponsione del suddetto assegno divorzile, ponendo a carico dell’appellata la metà delle spese dell’intero procedimento, compensate per la residua parte.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

– che nel decreto reclamato il Tribunale aveva escluso nel merito la fondatezza della domanda del V., non avendo ravvisato sopravvenienze che legittimassero l’abolizione del beneficio, e ciò previa valutazione d’irrilevanza della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 5-15.06.2001, con cui era stata delibata la sentenza di nullità del matrimonio contratto dalle parti (il 16.12.1984), tale decisione essendo successiva al passaggio in cosa giudicata della pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale col riconoscimento dell’assegno di divorzio;

che con il reclamo il V. aveva censurato non solo la ritenuta assenza di sopravvenienze legittimanti la cessazione del suo obbligo di corresponsione, e segnatamente l’attuata valutazione delle attuali condizioni economiche sia della M. che sue, sostenendo incrementi professionali ed immobiliari per lei a fronte di decrementi di introiti per sè, ma anche la sua condanna alle spese del procedimento e l’entità della relativa liquidazione che occorreva preliminarmente esaminare gli effetti dell’impegno preso dal V. nei riguardi della M., contenuto nella lettera in data 26.02.1996 a firma del primo, del seguente tenore testuale:

al punto n. 1) “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”;

al punto n. 2), quando già il V. aveva introdotto, il 7 novembre 1995, il giudizio di nullità del suo matrimonio davanti al Tribunale ecclesiastico del Lazio, di “non richiedere mai la delibazione della eventuale sentenza dichiarativa della nullità del nostro matrimonio che dovesse essere emessa all’esito del giudizio canonico attualmente pendente (..), di modo che l’efficacia di tale decisione rimarrà sempre circoscritta unicamente nell’ambito dell’ordinamento giuridico ecclesiastico”;

che la promessa del V. di non mettere in discussione l’assegno di divorzio precedentemente convenuto a favore della M.:

a) essendo successiva alla pronuncia di divorzio e coeva al giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, all’epoca pendente, non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, per nullità della causa in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio;

b) quale impegno unilaterale, doveva essere inquadrato, nell’ambito dell’istituto giuridico della promessa di pagamento o ricognizione di debito, di cui all’art. 1988 c.c., comportante l’esonero del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando, invece, a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza o l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto, menzionato o meno nella ricognizione di debito;

che, pertanto, l’impegno assunto dal V. non gli precludeva di chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno di divorzio ma refluiva sul piano probatorio, addossandogli l’onere di provare la sopravvenuta dissoluzione dei requisiti per l’attribuzione all’ex moglie dell’assegno in questione, e, dunque, di dimostrare la sopravvenienza di giustificati motivi che giustificassero la sua richiesta di revisione, ed in particolare l’asserzione secondo cui tra le rispettive condizioni economiche era intervenuto un divario a sè sfavorevole, prova che lo stesso aveva fornito.

Avverso questo provvedimento, notificatole il 3.10.2006, la M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3.11.2006. Il 12.12.2006, il V. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato nonchè depositato memoria.

Motivi della decisione.

Preliminarmente deve essere disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare di rito, deve essere respinta, l’eccezione del V. di inammissibilità del ricorso principale.

Come noto, il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni accessorie al divorzio, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti nonchè caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

Nella specie, il ricorso principale della M., pur non essendo stato espressamente definito come ordinario o straordinario, presenta i requisiti di sostanza e di forma atti a fargli assumere la qualifica di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. Tale impugnazione può, inoltre, estendersi anche ai vizi di motivazione, rendendosi nella specie applicabile, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 2 e art. 21, comma 2, il nuovo lesto dell’art. 360 cod. proc. civ., per essere stato il decreto impugnato pubblicato il 31.08.2006 e, dunque, in data posteriore al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr. Cass. 200922239).

A sostegno del ricorso principale la M. denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 1322, 1372, 1375 c.c., art. 1362 c.c., e segg., nonchè dei principi in tema di interpretazione degli atti giuridici; difetto di attività e difetto di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; il tutto con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5”.

La ricorrente censura:

la riconduzione all’ambito delle promesse unilaterali dell’impegno assunto dal V. con la lettera del 26.02.1996, sostenendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali, di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto l’obbligo assunto dall’ex marito con la scrittura valorizzata dai giudici d’appello seguiva altro precedente accordo intervenuto tra le parti il 13.06.1995, in vista del loro divorzio a conclusioni congiunte, e costituiva frutto non di determinazione unilaterale del firmatario, ma di un nuovo, preciso accordo contrattuale delle parti, evidenziato anche dal contenuto della stessa missiva, con premesse del seguente tenore “Faccio seguito alle intese raggiunte al riguardo dai nostri rispettivi legali per ribadirti e confermarti quanto segue 1)…”;

il fatto che non sia stato neppure indicato quale sarebbe stato il rapporto venuto meno e più specificamente, sotto quale aspetto fosse possibile ravvisare “l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione di detto rapporto”, che, in ogni caso, non avrebbe potuto ritenersi caducato;

nuovamente la qualificazione giuridica dell’impegno assunto dal V., ribadendo che sono stati violati i canoni ermeneutici legali di cui all’art. 1362 c.c. (intenzione dei contraenti) e art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), oltre che all’art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede), posto pure che il comportamento dell’ex marito è stato definito dagli stessi giudici d’appello come non commendevole.

Formula conclusivamente il seguente quesito “può considerarsi promessa unilaterale la dichiarazione che una parte faccia all’altra di assumere un’obbligazione in forza di un preventivo accordo? Ed inoltre può ritenersi giudizialmente venuto meno il rapporto fondamentale se neppure si indica quale esso sarebbe stato?”.

Con il ricorso incidentale condizionato il V. censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 160 c.c., l’affermazione (v. sopra sub a) dei giudici d’appello per la quale la promessa da lui formulata con la scrittura del 26.02.1996 (al 2^ punto 1) non integrava un accordo invalido sul futuro assetto dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, sostenendo mancanza assoluta di motivazione circa i profili di nullità da lui denunciati ed in particolare circa:

la violazione di norme inderogabili inerenti alla natura di giudicato rebus sic stantibus della sentenza divorzile ed al diritto irrinunciabile di revisione della statuizione impositiva dell’assegno in favore dell’ex coniuge la violazione del principio d’invalidità per illiceità della causa di accordi, anche patrimoniali, tra coniugi, volti a condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status.

Conclusivamente il ricorrente, sottolineato anche che il suo impegno si sarebbe risolto nell’indebita attribuzione di una rendita vitalizia all’ex moglie, sebbene fosse economicamente autonoma, come pure evidenziato dagli accordi della separazione consensuale, formula il seguente quesito di diritto “Può considerarsi lecita e, quindi, valida ed efficace, la dichiarazione con la quale un soggetto rinuncia a chiedere alla competente autorità giudiziaria la revisione delle statuizioni economico-patrimoniali disposte dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero a chiedere la revisione delle stesse pur in presenza di una mutata situazione economico-reddituale delle parti, già coniugi?”.

Il ricorso principale non è fondato; al relativo rigetto segue l’assorbimento del ricorso incidentale, la cui delibazione è stata espressamente condizionata a diversa e favorevole sorte del ricorso principale. la Corte di merito ha giustamente escluso, seppure con motivazione sul punto viziata, che gli intenti espressi dal V. nella lettera diretta alla M. e da lui soltanto sottoscritta il 26.02.1996, potessero costituire fonte di nuove obbligazioni giuridiche.

In primo luogo, dal ricorso non emergono dati decisivi che avrebbero dovuto consentire di ricondurre detti impegni ad accordi intervenuti tra le parti. Tale conclusione non è, desumibile dal trascritto tenore della missiva in questione nè più specificamente dal mero richiamo attuato nella relativa premessa, alle intese che ne avevano preceduto la redazione, espressamente intercorse soltanto tra i rispettivi legali, ne ancora dal contenuto della precedente lettera del 13.06.1995, cui la prima non attua alcun richiamo, lettera questa con cui entrambe le parti, che ne figurano firmatarie, avevano raggiunto intese economiche da recepire nella emananda sentenza di divorzio, alle cui statuizioni di natura economico-patrimoniale il V., con la successiva scrittura del 26.02.1996. aveva anche riferito la sua dichiarazione contenuta al relativo punto 1).

Quanto a quest’ultima, secondo cui “le statuizioni di natura economico-patrimoniale contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del nostro matrimonio, emessa dal Tribunale di Roma il 19 gennaio 1996 n. 305, non saranno mai da me messe in discussione ma sempre puntualmente osservate e rispettate”, l’esito dell’interpretazione condotta alla luce dei canoni ermeneutici legali applicabili agli atti unilaterali tra vivi e segnatamente di quelli contemplati dall’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 200901387; Cass. 200902399), non avrebbe potuto, senza anche necessità di fare ricorso al criterio sussidiario di cui all’art. 1366 c.c. (cfr Cass. 200106819; 200405239), portare a riconoscerle una valenza giuridica impegnativa e segnatamente ad attribuirle valore precettivo negoziale di rinuncia alla revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, attributive dell’assegno in favore dell’ex moglie.

Essendo la M. già fornita di titolo giudiziale all’assegno divorzile, si palesava del tutto ultroneo intendere la dichiarazione in argomento, implicante l’assicurazione del V. di non mettere in discussione tale titolo e di porvi ossequio, come promessa di pagamento o riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., da parte dell’obbligato alla corresponsione, tra l’altro in ogni caso tenuto a provare sopravvenienze atte a legittimare la revisione di tale stabilito apporto.

La L. n. 898 del 1970, art. 9, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13, inoltre, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre “rebus sic stantibus”, ossia modificabile in caso di successive variazioni di fatto. Anche la possibilità d’intendere la dichiarazione del V. come rinuncia a tale diritto di revisione, oltre a non trovare conforto nel dato letterale, in tal senso muto, sarebbe stata preclusa dalla nullità per illiceità della causa di un tale tipo di abdicazione, interferente sul diritto indisponibile all’assegno di divorzio, di carattere assistenziale, ed inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato del V. e condanna della soccombente M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la M. a rimborsare al V. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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