Legge Pinto contro la lunghezza dei processi: lo Stato ha l’obbligo di risarcire entro sessanta giorni (Consiglio di Stato, 9541/2010)

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29 dicembre 2010, n. 9541
Presidente Trotta – Relatore De Felice

Fatto

I ricorrenti in ottemperanza agiscono con distinti ricorsi per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale emesso dalla Corte di appello di Palermo (in realtà si tratta di un unico giudizio, r.g.n.44 del 2008, definito con unico decreto, cron, n.6456), che, in accoglimento in loro favore di ricorsi proposti ai sensi dell’art. 3 L.89 del 2001, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme come indicato in parentesi (euro 4.500 a favore di ognuno dei ricorrenti, e cioè C.A., D.G., R.A., P.F., C.R., M.G., S.E., G.C., F.G., S.G., C.E., A.S., F.A.).
Tali giudizi di ottemperanza sono stati già riuniti da questa sezione con ordinanza n.339 del 2010, attesa la connessione oggettiva e soggettiva e la considerazione che trattasi di medesima questione di diritto.
Questa sezione, con la medesima ordinanza, ha altresì chiesto al Dipartimento Amministrazione Generale del personale e dei servizi- Direzione centrale dei servizi del tesoro – rilevato che solo nei giudizi r.g.n. 3083, 304 e 3085 del 2010 (Parello, Chibbaro, Mattaliano) era iniziato il procedimento di liquidazione con la autorizzazione di pagamento, finalizzata alla estinzione del debito in favore dei creditori, mentre nulla risultava per il resto – chiarimenti in ordine allo stato dei pagamenti e alla eventuale sussistenza di motivi giustificativi di tipo ostativo.
Le cause sono state rinviate alla camera di consiglio del 7 dicembre 2010.
Nel frattempo, con nota depositata in data 3 dicembre 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri- DAGL, Ufficio per il contenzioso e per la consulenza giuridica, si è limitata a rappresentare che nelle controversie relative agli indennizzi in questione la legittimazione passiva spetterebbe al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nulla altro è stato aggiunto dalle amministrazioni statali in relazione allo stato dei procedimenti estintivi dei debiti.
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2010 la causa (con i giudizi riuniti) è stata trattenuta in decisione.

Diritto

I proposti ricorsi per l’ottemperanza vanno accolti.
La sezione ha già chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n.89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore e efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza (ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 10 dicembre 2007, n.6318); tale rimedio è esperibile per la esecuzione di una condanna al pagamento di somme di danaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione dinanzi al giudice civile, con il solo limite della impossibilità di conseguire due volte la medesima somma.
Non sussistono dubbi in relazione al passaggio in giudicato del decreto posto come titolo del credito, né l’Amministrazione ha dedotto alcuna contestazione sul punto.
Non sussistono dubbi quindi sia in relazione alla idoneità del titolo alla esecuzione che al suo passaggio in giudicato.
Sussiste anche la inerzia dell’Amministrazione che, solo con riguardo a tre ricorsi su tredici, ha fatto presente di avere attivato il procedimento di pagamento, mentre nulla ha dedotto, senza spiegazioni, per i restanti creditori.
Per inciso, il Collegio rileva che, come noto, la iniziativa del procedimento di pagamento così come l’autorizzazione al medesimo pagamento è ben lungi dal dimostrare la effettiva estinzione, tramite pagamento materiale, del debito esistente.
Con riguardo poi alla eccezione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la effettiva legittimazione passiva nella suddetta materia, che spetterebbe al Ministero delle Finanze, il Collegio rileva che il titolo (successivo alla invocata legge finanziaria per il 2007) è stato emesso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; inoltre, nel giudizio non è stata sollevata la eccezione ai sensi dell’art. 1 L.260 del 1958 e quindi vale il principio della unità della persona giuridica statale, fermo restando il principio secondo cui non può escludersi la dovutezza del Ministero dell’Economia, proprio alla luce della invocata normativa.
Conclusivamente, va dichiarato l’obbligo sia del Ministero dell’economia e delle finanze che della Presidenza del Consiglio dei Ministri di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di recezione della comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione se precedente, della presente sentenza, della complessiva somma di euro 4.500 dovuta per il suddetto titolo a favore di ognuno dei tredici ricorrenti.
Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale commissario ad acta il direttore dell’Ufficio X della direzione centrale dei servizi del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso ufficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie i ricorsi riuniti sopra indicati in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo delle amministrazioni statali di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;
Condanna le amministrazioni statali intimate al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate nella misura complessiva di euro seimilacinquecento, in ragione di cinquecento euro a ricorrente, oltre accessori come per legge (IVA e CPA).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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