Cosa fare subito, quando la banca deve intervenire e cosa cambia con la nuova verifica tra nome e IBAN
Basta una cifra sbagliata, un vecchio IBAN rimasto nella rubrica oppure un copia e incolla effettuato senza attenzione. Il bonifico parte e, solo dopo averlo confermato, ci si accorge che il conto indicato non era quello del vero destinatario.
La prima domanda è inevitabile: posso riavere i soldi?
La risposta dipende da ciò che è accaduto. Se l’IBAN indicato non corrisponde a un conto utilizzabile, normalmente l’operazione non viene completata. Il problema più serio nasce quando l’IBAN è valido ma appartiene a un’altra persona: in questo caso il denaro può essere effettivamente accreditato sul conto sbagliato e il semplice fatto di avere commesso un errore non comporta automaticamente che la banca debba rimborsare la somma.
Dal 9 ottobre 2025, però, le regole sono cambiate in modo significativo. Per i bonifici in euro, ordinari e istantanei, è diventato obbligatorio il servizio di verifica del beneficiario, la cosiddetta Verification of Payee o VoP, che controlla prima dell’autorizzazione la corrispondenza tra l’IBAN e il nome del destinatario indicato dal cliente. (Banca d’Italia)
Questo nuovo sistema riduce notevolmente il rischio di errore, ma non lo elimina. Ed è importante capire che cosa accade nei diversi casi.
Perché fino a poco tempo fa contava soprattutto l’IBAN
La disciplina dei servizi di pagamento attribuisce una funzione centrale all’“identificativo unico”, che nel caso del bonifico è normalmente l’IBAN. L’art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010 stabilisce che, quando l’ordine viene eseguito conformemente all’identificativo fornito dal cliente, il pagamento si considera correttamente eseguito per quanto riguarda il conto indicato. Se l’identificativo fornito dall’utente è inesatto, la banca non risponde, in linea generale, dell’inesatta esecuzione derivante proprio da quell’errore, pur dovendo attivarsi per tentare il recupero delle somme. (Portale Normativo)
In altre parole, se volevo pagare Mario Rossi ma inserivo l’IBAN appartenente a Giovanni Bianchi, la banca eseguiva l’ordine sul conto identificato dall’IBAN che io stesso avevo comunicato. La sola indicazione del nome “Mario Rossi” non era necessariamente sufficiente per rendere responsabile l’intermediario del pagamento effettuato sul diverso conto indicato dal codice.
È proprio su questo problema che è intervenuta la nuova disciplina europea.
Cosa controlla oggi la banca prima di eseguire il bonifico?
Oggi, prima che il cliente possa autorizzare un bonifico in euro, il prestatore di servizi di pagamento deve effettuare la verifica del beneficiario. Il controllo confronta il nome indicato dal pagatore con il titolare del conto individuato dall’IBAN e deve avvenire immediatamente, prima dell’autorizzazione. Il servizio deve essere offerto sia per i bonifici ordinari sia per quelli istantanei. (EUR-Lex)
Il risultato può essere, in sostanza, di quattro tipi: corrispondenza, corrispondenza parziale, mancata corrispondenza oppure impossibilità di effettuare la verifica. La Banca d’Italia ha chiarito che il sistema serve proprio a ridurre sia gli errori sia le frodi, consentendo al cliente di conoscere l’esito prima di confermare l’operazione. (Banca d’Italia)
Questa verifica non è un dettaglio. Può cambiare anche la distribuzione delle responsabilità quando il bonifico finisce sul conto sbagliato.
Se nome e IBAN corrispondono
Quando il sistema comunica che vi è corrispondenza, il cliente può ragionevolmente confidare che il conto appartenga al beneficiario indicato.
Se, nonostante l’esito positivo della verifica, l’operazione viene eseguita in modo difettoso perché il prestatore di servizi di pagamento non ha rispettato gli obblighi previsti dalla disciplina sulla verifica del beneficiario, il regolamento europeo prevede che la banca del pagatore debba rimborsare senza ritardo l’importo trasferito e, quando necessario, ripristinare il conto nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’operazione non fosse avvenuta. (EUR-Lex)
È quindi molto diverso il caso in cui sia stato il cliente a inserire un dato errato nonostante un avvertimento, da quello in cui il sistema abbia dato un’informazione rassicurante che si riveli inesatta per un difetto nell’adempimento degli obblighi dell’intermediario.
Se compare “corrispondenza parziale”
Può accadere che il nome inserito sia molto simile a quello associato all’IBAN, ma non identico. Pensiamo a un secondo nome omesso, a una ragione sociale indicata in forma abbreviata oppure a una piccola differenza nella denominazione.
In questo caso il sistema deve segnalare la corrispondenza soltanto parziale e può indicare al pagatore il nome associato all’IBAN, in modo che possa controllare il dato prima di proseguire. (EUR-Lex)
È un avviso da non ignorare. Se il nome suggerito è chiaramente quello del destinatario che intendiamo pagare, la differenza può dipendere semplicemente dal modo in cui il conto è intestato. Se invece compare un nome che non conosciamo, la prudenza impone di fermarsi e verificare direttamente con il beneficiario.
Se nome e IBAN non corrispondono
La situazione è ancora più chiara quando il sistema segnala una mancata corrispondenza.
La banca deve avvertire il cliente che autorizzare comunque il bonifico può comportare l’invio del denaro a un conto non appartenente al beneficiario indicato. Il cliente può ancora decidere di procedere, ma lo fa dopo essere stato espressamente informato del rischio. (EUR-Lex)
Il regolamento europeo precisa infatti che, se il prestatore ha correttamente adempiuto agli obblighi di verifica, non è responsabile dell’esecuzione del bonifico a un destinatario non voluto quando ciò dipenda dall’identificativo errato fornito dal pagatore. (EUR-Lex)
In termini pratici: se il sistema mi dice che “Mario Rossi” non corrisponde al titolare dell’IBAN che ho digitato e io confermo comunque l’operazione, sarà molto più difficile sostenere successivamente che la perdita debba essere sopportata dalla banca.
Cosa devo fare appena mi accorgo dell’errore?
Bisogna intervenire immediatamente.
La prima cosa da fare è contattare la banca attraverso i canali predisposti per le operazioni di pagamento e segnalare per iscritto l’errore, chiedendo il tentativo di richiamo e recupero del bonifico. È opportuno indicare importo, data, IBAN utilizzato, nominativo del destinatario che si voleva pagare e ogni altro riferimento dell’operazione.
La rapidità è particolarmente importante per i bonifici istantanei, che trasferiscono il denaro in pochi secondi. Anche per un bonifico ordinario, tuttavia, non bisogna aspettare: il fatto di aver chiesto subito l’intervento può aumentare concretamente le possibilità di recuperare la somma.
Non esiste però un diritto generale a “cancellare” un bonifico già correttamente eseguito solo perché il cliente ha cambiato idea o si è accorto dell’errore. Il richiamo è un tentativo di recupero e il suo successo dipende anche dallo stato dell’operazione e dalla collaborazione dell’intermediario che gestisce il conto destinatario.
La banca è obbligata a cercare di recuperare il denaro?
Sì.
Quando l’identificativo fornito dal cliente è inesatto, l’art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010 stabilisce che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare e a fornire alla banca dell’ordinante le informazioni utili al tentativo di recupero. (Portale Normativo)
Questo obbligo non significa che la banca garantisca il risultato. Se il denaro è già stato prelevato, trasferito altrove oppure il destinatario non autorizza la restituzione, il recupero attraverso il semplice intervento interbancario può non riuscire.
Ma la banca non può limitarsi a rispondere: “Ha sbagliato lei, non possiamo fare nulla”. Deve effettuare le attività ragionevolmente necessarie previste dalla disciplina.
La banca può semplicemente riprendersi i soldi dal conto del destinatario?
Di regola non è così semplice.
Una volta che la somma è stata accreditata sul conto di un altro soggetto, la banca non può necessariamente stornarla unilateralmente come se l’operazione non fosse mai esistita. Per questo il tentativo di richiamo spesso richiede la collaborazione della banca del beneficiario e, concretamente, la restituzione della somma da parte di chi l’ha ricevuta.
È quindi possibile che il cliente riceva una risposta del tipo: “Abbiamo richiesto il richiamo del bonifico, ma il beneficiario non ha autorizzato la restituzione”.
Questo non significa, però, che chi ha ricevuto per errore il denaro possa legittimamente trattenerlo.
Chi riceve per errore il bonifico può tenersi i soldi?
No.
Sul piano civilistico si applica il principio della ripetizione dell’indebito. L’art. 2033 c.c. stabilisce che chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato. La norma disciplina anche gli interessi: se chi ha ricevuto il denaro era in mala fede, decorrono dal pagamento; se era in buona fede, dalla domanda di restituzione. (Gazzetta Ufficiale)
Supponiamo che io debba bonificare 8.000 euro a un fornitore ma, per errore, li invii sul conto di una persona con la quale non ho alcun rapporto. Il fatto che il denaro sia effettivamente comparso sul suo conto non crea alcun diritto a trattenerlo. Se il destinatario non restituisce spontaneamente la somma, potrà essere richiesta giudizialmente.
È quindi importante distinguere due rapporti: quello tra cliente e banca, regolato dalla disciplina dei servizi di pagamento, e quello tra chi ha eseguito il pagamento e il soggetto che ha ricevuto senza titolo il denaro.
Anche quando la banca non sia responsabile dell’errore, il diritto alla restituzione nei confronti del destinatario può rimanere pienamente esistente.
Ma come faccio a sapere chi ha ricevuto i soldi?
Anche questo problema è espressamente considerato dalla legge.
Se il tentativo di recupero non riesce, la banca dell’ordinante, su richiesta scritta del cliente, deve fornire tutte le informazioni disponibili utili per consentire un’azione di tutela. (Portale Normativo)
La tutela della riservatezza del titolare del conto non può quindi tradursi nell’impossibilità assoluta per chi ha effettuato il pagamento errato di agire per recuperare il proprio denaro. La procedura deve naturalmente rispettare le regole applicabili, ma la disciplina dei servizi di pagamento prevede espressamente l’obbligo di fornire le informazioni disponibili utili all’azione.
Se la somma è significativa e il destinatario rifiuta la restituzione, questo passaggio può diventare decisivo.
E se il bonifico è stato fatto a un truffatore?
È un problema diverso dal semplice errore di digitazione.
Può accadere, ad esempio, che un truffatore intercetti una comunicazione commerciale e sostituisca l’IBAN indicato in una fattura, oppure che il cliente venga indotto con l’inganno a trasferire denaro sul conto di un soggetto che si presenta falsamente come la banca, un fornitore, un familiare o un professionista.
In queste situazioni il bonifico può essere stato materialmente autorizzato dal cliente, ma la disposizione è stata ottenuta attraverso una frode. La responsabilità della banca non può essere stabilita applicando automaticamente la regola del “bonifico all’IBAN sbagliato”. Occorre verificare, tra l’altro, come sia stata autorizzata l’operazione, quali sistemi di sicurezza siano stati utilizzati, quali anomalie fossero rilevabili e, oggi, quale esito abbia dato la verifica del beneficiario.
La nuova VoP è importante anche contro questo tipo di frodi. Se una fattura viene alterata sostituendo l’IBAN del vero fornitore con quello del truffatore, la mancata corrispondenza tra il nome del fornitore e il titolare del conto dovrebbe rappresentare un segnale d’allarme prima della conferma del pagamento. (Economia per Tutti)
Esempio: sbaglio una cifra dell’IBAN
Immaginiamo di dover inviare 5.000 euro a una società. Inserisco il nome corretto, ma digito un IBAN diverso che appartiene realmente a un’altra persona.
Se la VoP segnala che il nome non corrisponde e io interrompo l’operazione, il problema è risolto prima che il denaro parta.
Se invece ignoro l’avvertimento e confermo, la banca ha adempiuto alla propria funzione di verifica e il rischio dell’errore ricade normalmente sul pagatore. Dovrò chiedere immediatamente il recupero e, se il destinatario non restituisce il denaro, valutare l’azione nei suoi confronti. (EUR-Lex)
Se, al contrario, il sistema mi comunica erroneamente una piena corrispondenza e il pagamento viene eseguito in modo difettoso per una violazione degli obblighi di verifica, può configurarsi il diritto al rimborso da parte dell’intermediario secondo la disciplina europea. (EUR-Lex)
E se ho usato un vecchio IBAN del beneficiario?
Non sempre il problema è un errore materiale. Può capitare di avere in rubrica coordinate che il creditore non utilizza più.
In questo caso bisogna capire che cosa sia successo al vecchio conto. Se è stato chiuso, normalmente il bonifico non potrà essere accreditato e la somma verrà restituita. Se invece il conto è ancora esistente e appartiene allo stesso beneficiario, il pagamento potrebbe risultare comunque valido. Se, in circostanze particolari, l’IBAN è ormai riferibile a un soggetto diverso, torna centrale la verifica effettuata prima dell’operazione.
Anche per questo è opportuno non affidarsi automaticamente ai beneficiari memorizzati da anni nell’home banking, soprattutto quando si devono trasferire importi elevati.
Quali prove devo conservare?
Se nasce un problema, è importante conservare la ricevuta del bonifico, la schermata o il documento che mostra l’IBAN inserito, il nominativo del beneficiario, l’eventuale risultato della verifica VoP e le comunicazioni successive con la banca.
Bisogna conservare anche la prova dell’IBAN che si sarebbe dovuto utilizzare: fattura, contratto, e-mail, messaggio del creditore o altra documentazione. Se l’IBAN è stato comunicato via e-mail e si sospetta una frode, è opportuno conservare l’intero messaggio e non soltanto una stampa parziale.
La distinzione tra errore del cliente, malfunzionamento del sistema e manipolazione fraudolenta può dipendere proprio da questi elementi.
Cosa fare se la banca non collabora?
Il primo passo è presentare un reclamo scritto all’intermediario, ricostruendo l’operazione e indicando con precisione ciò che si contesta: mancato tentativo di recupero, esito errato della verifica del beneficiario, carenza di informazioni oppure altra violazione.
Per i reclami relativi ai servizi di pagamento, l’intermediario deve rispondere normalmente entro quindici giornate lavorative. Se la risposta non arriva o non è soddisfacente, ricorrendone le condizioni è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, oltre naturalmente alla tutela davanti all’autorità giudiziaria. (Economia per Tutti)
La scelta dipende dal tipo di contestazione. Se si sostiene che la banca abbia violato i propri obblighi, il reclamo e l’eventuale ricorso all’ABF possono essere particolarmente utili. Se invece la banca ha correttamente eseguito l’ordine e il problema è che il destinatario si rifiuta di restituire una somma ricevuta per errore, la pretesa principale è rivolta contro quest’ultimo.
I sei errori da evitare
Il primo è aspettare. Se ci si accorge del bonifico sbagliato, bisogna contattare immediatamente la banca e chiedere il recupero.
Il secondo è ignorare un avviso di mancata corrispondenza tra nome e IBAN. La nuova verifica esiste proprio per impedire che un errore facilmente individuabile si trasformi in una perdita.
Il terzo è pensare che la banca sia sempre obbligata a restituire il denaro soltanto perché il cliente ha sbagliato destinatario. Se l’intermediario ha correttamente effettuato la verifica e ha eseguito l’IBAN confermato dal cliente, la disciplina è diversa.
Il quarto è arrendersi se il richiamo non riesce. Il fallimento del recupero bancario non elimina il diritto di chiedere la restituzione a chi ha ricevuto un pagamento non dovuto.
Il quinto è non chiedere per iscritto le informazioni necessarie a identificare il destinatario quando il recupero non è riuscito.
Il sesto è trattare allo stesso modo un semplice errore di IBAN e una frode informatica. Nel secondo caso le responsabilità devono essere ricostruite analizzando l’intera operazione.
Come comportarsi in pratica
Se ci si accorge di aver disposto un bonifico al conto sbagliato, è opportuno controllare immediatamente lo stato dell’operazione, contattare la banca e formulare una richiesta scritta di richiamo e recupero. Bisogna poi verificare quale esito abbia fornito il sistema di controllo tra nome e IBAN e conservare la relativa documentazione.
Se la somma viene restituita, la questione si chiude. Se il recupero non riesce, occorre chiedere alla banca le informazioni disponibili utili per agire nei confronti del destinatario. Se invece esistono elementi per ritenere che l’intermediario non abbia rispettato gli obblighi di verifica o di corretta esecuzione, bisogna valutare un reclamo formale e le successive forme di tutela.
Per importi elevati non conviene aspettare settimane sperando che la situazione si risolva spontaneamente.
In conclusione
Un bonifico effettuato all’IBAN sbagliato non è necessariamente perduto, ma neppure automaticamente rimborsato dalla banca.
Se l’errore è del cliente e l’intermediario ha correttamente eseguito l’ordine dopo aver effettuato la verifica prevista dalla legge, la banca deve comunque collaborare al tentativo di recupero, ma non garantisce che esso abbia successo. Se chi ha ricevuto il denaro non lo restituisce, rimane possibile agire nei suoi confronti per la ripetizione del pagamento non dovuto. (Portale Normativo)
Dal 9 ottobre 2025 esiste però una protezione in più: prima di confermare un bonifico bisogna essere informati se il nome del beneficiario corrisponde all’IBAN indicato. Ignorare quella segnalazione può avere conseguenze importanti; allo stesso modo, un errore imputabile al sistema di verifica può far sorgere una responsabilità dell’intermediario. (Banca d’Italia)
La regola pratica è quindi molto semplice: controllare sempre l’esito della verifica prima di autorizzare il pagamento e, se ci si accorge dell’errore dopo l’invio, intervenire immediatamente.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
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