Pacco perso, consegna contestata, merce danneggiata e venditore che rinvia al corriere: quali sono i diritti del consumatore
Comprare online è ormai un gesto quotidiano. Si sceglie il prodotto, si paga, arriva la conferma dell’ordine e pochi giorni dopo dovrebbe presentarsi il corriere. Ma che cosa accade se il pacco non arriva? Oppure se il tracking indica “consegnato”, mentre il cliente non ha ricevuto nulla? E chi risponde quando la merce viene lasciata nell’androne, consegnata a un vicino senza autorizzazione o arriva danneggiata?
La risposta più importante è questa: quando il contratto è concluso tra un consumatore e un venditore professionale, quest’ultimo non può normalmente liberarsi dicendo semplicemente “il problema è del corriere”. Nei confronti del consumatore è il venditore ad assumere l’obbligo di consegnare il bene acquistato e, fino al momento in cui il cliente o una persona da lui indicata ne acquisisce materialmente il possesso, il rischio della perdita o del danneggiamento rimane, in linea generale, a carico del professionista. (MIUR)
Entro quanto tempo deve arrivare il prodotto?
Il Codice del consumo stabilisce che, salvo che le parti abbiano concordato un termine diverso, il professionista deve consegnare il bene senza ritardo ingiustificato e comunque entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. L’obbligo di consegna si considera adempiuto quando il consumatore acquisisce materialmente il bene o comunque ne assume il controllo. (MIUR)
Naturalmente, nella maggior parte degli acquisti online il venditore indica una data o un intervallo di consegna molto più breve: “consegna entro venerdì”, “spedizione in 3-5 giorni lavorativi”, “arrivo garantito entro il 20 agosto”. In questo caso bisogna considerare anche il termine specificamente pattuito.
Se il venditore non consegna entro il termine concordato o, in mancanza, entro i trenta giorni previsti dalla legge, il consumatore deve normalmente invitarlo a effettuare la consegna entro un ulteriore termine adeguato. Se anche questo nuovo termine scade inutilmente, può sciogliere il contratto e ottenere il rimborso di quanto versato. (MIUR)
Devo sempre concedere un altro termine al venditore?
No. Vi sono situazioni nelle quali non è necessario concedere un’ulteriore possibilità di consegna.
Può accadere, ad esempio, che il venditore abbia dichiarato espressamente di non essere in grado di consegnare oppure che il rispetto della data fosse essenziale, considerate le circostanze del contratto. Pensiamo a un abito acquistato espressamente per un matrimonio, a un regalo destinato a un evento già programmato o a un prodotto che il cliente aveva chiarito, prima dell’acquisto, di dover ricevere necessariamente entro una determinata data. In questi casi il consumatore può avere diritto a risolvere immediatamente il contratto quando la consegna tardiva abbia ormai perso la propria utilità. (European Union)
Diversa è la situazione nella quale la data indicata era soltanto una previsione non essenziale e il ritardo sia modesto. In quel caso è normalmente corretto assegnare un termine supplementare ragionevole prima di chiedere lo scioglimento del contratto.
Il corriere ha perso il pacco: con chi devo prendermela?
Se il corriere è stato scelto dal venditore, il consumatore non è normalmente tenuto a risolvere personalmente il problema con la società di trasporto.
Il rapporto contrattuale principale è con il venditore. È quest’ultimo che deve consegnare il bene e che potrà eventualmente rivalersi sul corriere con il quale ha organizzato la spedizione. Nei confronti del cliente, però, il fatto che il pacco sia stato smarrito durante il trasporto non determina automaticamente la liberazione del venditore. Le regole europee e nazionali pongono infatti il rischio del trasporto a carico del professionista fino a quando il consumatore, o un terzo da lui designato diverso dal vettore, entra materialmente in possesso della merce. (European Union)
È quindi poco convincente la risposta, purtroppo frequente: “Abbiamo spedito regolarmente, deve contattare il corriere”. Il venditore può certamente aprire una ricerca sulla spedizione, ma nei confronti del consumatore rimane necessario verificare se la consegna sia realmente avvenuta.
Il tracking dice “consegnato”, ma io non ho ricevuto nulla
La dicitura “consegnato” presente nel sistema del corriere è certamente un elemento da verificare, ma il problema giuridico non si esaurisce con quella schermata. La regola sul passaggio del rischio guarda infatti all’acquisizione del possesso materiale da parte del consumatore o di un soggetto da lui indicato. (EUR-Lex)
Se il cliente contesta di avere ricevuto il pacco, è opportuno chiedere immediatamente al venditore la prova della consegna: data, ora, luogo, eventuale firma, fotografia, nominativo della persona che avrebbe ritirato il bene e ogni altra informazione disponibile.
Se emerge che il corriere ha lasciato il pacco in un luogo non concordato e dal quale è successivamente scomparso, non è sufficiente affermare che la consegna risulti completata nel sistema informatico. Bisogna verificare se il consumatore abbia effettivamente acquisito il controllo del bene secondo le modalità concordate.
Il corriere può lasciare il pacco davanti alla porta?
Dipende da ciò che il cliente ha autorizzato.
Se il consumatore ha espressamente scelto un’opzione del tipo “lascia il pacco davanti alla porta”, “consegna senza firma” oppure ha indicato uno specifico luogo sicuro, la valutazione cambia, perché ha accettato una determinata modalità di consegna.
Diverso è il caso nel quale il corriere decida autonomamente di lasciare un prodotto nell’androne di un condominio, sul marciapiede, davanti al cancello o in un altro luogo accessibile a chiunque. In una situazione del genere non è automatico che il rischio della successiva sparizione debba essere trasferito al consumatore: occorre verificare se vi sia stata realmente una consegna che gli abbia attribuito il possesso o il controllo della merce, come richiesto dalla disciplina del Codice del consumo. (MIUR)
Per questo è sempre utile controllare le impostazioni di consegna salvate sul proprio account. Un’autorizzazione permanente a lasciare i pacchi in un luogo determinato può incidere sulla ricostruzione del caso.
E se il pacco viene consegnato al vicino?
Anche qui bisogna distinguere.
La normativa europea considera avvenuto il passaggio del rischio quando il bene entra nel possesso materiale del consumatore oppure di un terzo da lui indicato, diverso dal vettore. (EUR-Lex)
Se il cliente aveva espressamente indicato il vicino come persona autorizzata a ricevere il pacco, la consegna a quella persona può quindi essere considerata valida.
Se invece il corriere decide autonomamente di consegnare un prodotto a un vicino che il consumatore non aveva mai indicato, la questione è meno semplice. Non è prudente sostenere automaticamente che qualsiasi consegna a un abitante dello stesso stabile trasferisca il rischio al destinatario dell’ordine. Bisogna verificare le istruzioni date al vettore, le condizioni di consegna accettate e le circostanze concrete.
Esiste un caso in cui il rischio del trasporto passa prima al consumatore?
Sì, ed è un’eccezione importante.
Quando è il consumatore a incaricare autonomamente un vettore e quel vettore non è stato proposto dal venditore, il rischio può trasferirsi al cliente nel momento in cui il bene viene consegnato al trasportatore da lui scelto. La regola generale che mantiene il rischio sul venditore fino alla consegna materiale non opera quindi nello stesso modo quando è stato lo stesso consumatore a organizzare autonomamente il trasporto. La direttiva europea fa espressamente salva questa ipotesi. (EUR-Lex)
È una situazione poco frequente nei normali acquisti tramite e-commerce, nei quali il sito propone direttamente le modalità di spedizione, ma può essere importante per beni particolari o di valore elevato.
Il pacco arriva, ma il prodotto è rotto
Se il danneggiamento si è verificato durante un trasporto organizzato dal venditore prima che il consumatore entrasse in possesso del bene, il rischio rimane normalmente a carico del professionista. La disciplina europea conferma che il venditore risponde del prodotto durante la spedizione fino alla consegna al consumatore. (European Union)
È opportuno fotografare immediatamente il pacco, l’imballaggio e il prodotto, soprattutto quando sono visibili urti, strappi o altri segni di danneggiamento. La segnalazione al venditore dovrebbe essere effettuata rapidamente e per iscritto.
Il consumatore non deve necessariamente accontentarsi della risposta “faccia reclamo al corriere”. Se il prodotto consegnato non è conforme al contratto perché danneggiato, entrano in gioco anche i rimedi previsti dalla garanzia legale: in presenza dei relativi presupposti si potrà chiedere il ripristino della conformità attraverso riparazione o sostituzione e, nei casi previsti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. (European Union)
Devo firmare “con riserva”?
La firma con riserva può essere molto utile quando l’imballaggio presenta segni evidenti di danneggiamento, perché consente di documentare immediatamente che il pacco non appariva integro al momento della consegna.
Non bisogna però trasformare questa precauzione in una regola assoluta secondo cui, senza riserva, il consumatore perderebbe automaticamente ogni tutela. I diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità non vengono cancellati semplicemente perché il cliente ha firmato la consegna senza aggiungere una formula specifica. La contestazione immediata rimane comunque consigliabile, soprattutto perché con il passare del tempo può diventare più difficile dimostrare quando e come il danno si sia prodotto. (European Union)
Ho comprato su Amazon, eBay o un altro marketplace: chi è il venditore?
Bisogna controllarlo prima di presentare il reclamo.
Un marketplace può vendere direttamente il prodotto oppure limitarsi a mettere in contatto il cliente con un venditore terzo. Le piattaforme online sono tenute a fornire informazioni che consentano al consumatore di comprendere, tra l’altro, se il soggetto che offre il prodotto sia un professionista o un privato e come siano ripartite le responsabilità contrattuali. (MIUR)
Perciò il fatto di aver acquistato attraverso un sito molto conosciuto non significa necessariamente che quella piattaforma sia la controparte del contratto di vendita. Bisogna verificare la conferma d’ordine, la fattura e l’indicazione “venduto da”.
Naturalmente, molte piattaforme prevedono proprie garanzie commerciali o procedure di rimborso che possono offrire al cliente una tutela ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge. Queste procedure possono essere molto utili, ma non devono essere confuse con i diritti che derivano direttamente dal Codice del consumo.
E se compro da un privato?
La distinzione è essenziale.
Le specifiche tutele del Codice del consumo presuppongono normalmente un contratto concluso tra un consumatore e un professionista. Se il bene viene acquistato da un altro privato, per esempio attraverso un marketplace che si limita a mettere in contatto le parti, non si applica automaticamente l’intera disciplina prevista per le vendite professionista-consumatore.
Proprio per questo le piattaforme devono indicare se chi vende agisca come professionista oppure come soggetto privato e devono avvertire il cliente quando le norme europee sulla protezione dei consumatori non trovano applicazione alla vendita conclusa con un non professionista. (EUR-Lex)
Questo non significa che chi compra da un privato sia privo di qualsiasi tutela. Si applicheranno le regole generali del codice civile sulla vendita e sull’inadempimento, ma non necessariamente i rimedi e le garanzie specifiche riservate al consumatore.
Ho pagato e il venditore continua a rinviare: cosa devo scrivere?
È preferibile non limitarsi alle telefonate con il servizio clienti. Dopo un primo contatto informale, se la situazione non si risolve conviene inviare una comunicazione scritta nella quale si indicano numero d’ordine, prodotto acquistato, prezzo, data prevista per la consegna e ritardo maturato.
Se è necessario assegnare un termine supplementare, questo deve essere ragionevole rispetto alle circostanze. Si può quindi intimare al venditore di consegnare entro una data precisa, avvertendo che, in mancanza, si considererà sciolto il contratto e si chiederà la restituzione dell’intero importo versato. Questo meccanismo corrisponde alla disciplina prevista dall’art. 61 del Codice del consumo. (MIUR)
Se invece ricorre una delle ipotesi nelle quali non è necessario concedere altro tempo, la richiesta potrà essere direttamente orientata alla risoluzione e al rimborso.
Il venditore mi offre un buono: devo accettarlo?
No, se la legge attribuisce il diritto alla restituzione del prezzo.
Un buono acquisto può essere accettato volontariamente dal cliente, ma non può essere imposto come unica soluzione quando, a seguito della mancata consegna e della legittima risoluzione del contratto, il consumatore ha diritto al rimborso delle somme pagate. Le regole europee sulla mancata consegna prevedono espressamente il diritto a porre fine al contratto e ottenere la restituzione del denaro nei casi previsti. (European Union)
È quindi diverso il caso in cui il consumatore scelga liberamente un credito da utilizzare sul sito da quello nel quale il venditore rifiuti di restituire il prezzo e pretenda di sostituirlo unilateralmente con un voucher.
E le spese di spedizione?
Quando il contratto viene sciolto perché il venditore non ha adempiuto all’obbligo di consegna, il rimborso deve riguardare le somme pagate in relazione all’acquisto non eseguito. Non avrebbe senso restituire il prezzo del prodotto ma trattenere il costo di una consegna che non è mai stata effettuata nei confronti del consumatore. La disciplina europea prevede, in caso di mancata consegna persistente dopo il termine supplementare, la possibilità di terminare il contratto ed essere rimborsati. (European Union)
Diversa è la disciplina del diritto di recesso esercitato dal consumatore dopo una consegna regolarmente avvenuta, che segue regole specifiche e non deve essere confusa con il caso del venditore che non consegna affatto.
Cosa devo conservare?
Negli acquisti online la documentazione è normalmente facile da reperire e conviene conservarla fino alla definitiva soluzione del problema: conferma dell’ordine, fattura o ricevuta, prova del pagamento, pagina del prodotto, termine di consegna promesso, tracking della spedizione e comunicazioni con venditore e corriere.
Se il sistema indica che la consegna è avvenuta ma il pacco non è mai arrivato, è utile fare uno screenshot del tracking e chiedere subito la prova della consegna. Se il bene è danneggiato, fotografie e video dell’imballaggio e del prodotto effettuati appena aperto il pacco possono essere particolarmente utili.
Quando il valore dell’acquisto è rilevante, affidarsi soltanto alle conversazioni telefoniche con il call center può rendere più difficile ricostruire successivamente ciò che è stato segnalato e le risposte ricevute.
Cosa fare se il venditore continua a non rimborsare?
Dopo avere presentato un reclamo scritto e avere inutilmente richiesto consegna o rimborso, bisogna valutare il passo successivo in funzione dell’importo e del tipo di venditore.
Se l’acquisto è avvenuto attraverso un marketplace, può essere utile attivare immediatamente anche la procedura interna prevista dalla piattaforma. Se il pagamento è stato effettuato attraverso un sistema che prevede specifiche forme di contestazione della transazione, è opportuno verificare tempestivamente i relativi termini.
Per gli acquisti transfrontalieri nell’Unione europea, in Norvegia o in Islanda, la rete dei Centri europei dei consumatori può inoltre prestare assistenza nelle controversie con professionisti stabiliti in un altro Paese partecipante. La Commissione europea indica espressamente questa rete tra gli strumenti di assistenza disponibili per i problemi negli acquisti online transfrontalieri. (European Commission)
Quando queste soluzioni non sono sufficienti, rimane naturalmente la tutela giudiziale per ottenere la restituzione delle somme e, se ne ricorrono i presupposti, il risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti.
Gli errori da evitare
Il primo errore è aspettare per settimane perché il tracking continua a indicare genericamente “in transito”. Quando il termine concordato è trascorso, bisogna chiedere chiarimenti al venditore.
Il secondo è accettare automaticamente che sia il consumatore a dover inseguire il corriere scelto dal professionista. Il rapporto con il vettore può essere utile per ricostruire la spedizione, ma l’obbligo contrattuale di consegna rimane, in linea generale, in capo al venditore. (European Union)
Il terzo è non contestare immediatamente una consegna che risulta effettuata ma non è mai avvenuta. Il quarto è buttare l’imballaggio di un prodotto danneggiato prima di averlo fotografato. Il quinto è non controllare chi sia realmente il venditore quando l’acquisto avviene attraverso un marketplace.
Il sesto è confondere la mancata consegna con il diritto di recesso. Se il venditore non consegna il prodotto, il problema è il suo inadempimento; non occorre necessariamente “recedere dall’acquisto” come se il consumatore avesse semplicemente cambiato idea.
Come comportarsi in pratica
Quando un ordine non arriva, bisogna anzitutto verificare quale data di consegna fosse stata promessa e controllare il tracking. Se il termine è trascorso, è opportuno contattare il venditore e, quando necessario, assegnargli per iscritto un ulteriore termine ragionevole.
Se il pacco risulta consegnato ma non è stato ricevuto, bisogna contestarlo immediatamente e chiedere la prova della consegna. Se risulta perso, il venditore deve occuparsi della questione nei confronti del consumatore e non può limitarsi a rinviarlo al corriere. Se il bene arriva danneggiato, il problema deve essere documentato e segnalato subito.
Se, infine, anche il termine supplementare trascorre senza consegna, il consumatore può, nei casi previsti dalla legge, sciogliere il contratto e chiedere la restituzione delle somme versate. (MIUR)
In conclusione
Quando si acquista online da un professionista, pagare il prodotto non significa assumersi anche il rischio che il pacco scompaia durante il viaggio.
In linea generale, il venditore deve consegnare il bene e il rischio rimane a suo carico fino a quando il consumatore, o una persona da lui indicata, ne acquisisce materialmente il possesso. Se il corriere scelto dal venditore perde il pacco, la questione non può essere semplicemente scaricata sul cliente. (European Union)
Allo stesso tempo, il consumatore deve comportarsi con attenzione: controllare le condizioni di consegna, contestare subito eventuali anomalie, conservare la documentazione e, quando necessario, assegnare formalmente al venditore un termine per adempiere.
La domanda da porsi, quindi, non è soltanto “dov’è finito il pacco?”, ma soprattutto “il venditore ha realmente adempiuto al proprio obbligo di consegna?”. Se la risposta è negativa, il consumatore dispone di strumenti precisi per ottenere la consegna oppure, quando ne ricorrono le condizioni, sciogliere il contratto e recuperare il denaro versato.
Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).
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