Consulenza legale e tributaria
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 gennaio – 9 maggio 2011, n. 10143
Presidente Oddo – Relatore Manna
Svolgimento del processo
Con decreto in data 7.2.2005 il giudice delegato al fallimento della Hemmond s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Perugia, liquidava in favore dello Studio associato di consulenza del lavoro A.A., S. e C.M., il compenso di Euro 12.406,68, per la cura di pratiche riferite al personale della società fallita, a fronte di una richiesta formulata per la maggior somma di Euro 52.131.58.
Reclamava, ai sensi dell’art.26 legge fall., l’anzi detto Studio, deducendo che tale liquidazione, immotivata e illegittima, non era assolutamente corrispondente al volume dell’attività svolta, concretizzatasi nella predisposizione di numerosi prospetti paga e nello svolgimento di altre, rilevanti incombenze, così come descritte in un’apposita relazione, datata 28.6.2004; che il compenso richiesto non era stato neppure quantificato nella misura massima prevista dalla tariffa professionale, ancorché quest’ultima fosse risalente nel tempo e non più adeguata al valore effettivo delle prestazioni; e che, pertanto, il compenso per l’opera prestata doveva essere liquidato nella misura richiesta, ovvero, in subordine, in diversa misura comunque superiore a quanto liquidato dal giudice delegato.
Con ordinanza del 10.5.2005 il Tribunale di Perugia premesso che il provvedimento reclamato aveva liquidato il compenso allo Studio associato quale “coadiutore”, rigettava il reclamo, osservando che il giudice delegato aveva ritenuto di dover applicare i minimi tariffari motivando tale sua determinazione sia per l’episodicità e la natura delle prestazioni, sia tenendo conto della natura del soggetto richiedente, e che tale liquidazione doveva ritenersi corretta e condivisibile; che l’estrema genericità dell’unico motivo di censura posto a sostegno del reclamo non autorizzava a procedere ad una disamina dettagliata delle singole voci così come esposte nella relazione riepilogativa del 28.6.2004; e che, in ogni caso, avuto riguardo alle varie attività per come esposte nella ridetta relazione, l’importo liquidato appariva congruo e pienamente remunerativo.
Per la cassazione di quest’ultimo provvedimento ricorre A.S., quale contitolare del prefato Studio professionale, con unico motivo, illustrato da memoria.
La parte intimata ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. con separata procura speciale autenticata da notaio, ma non ha proposto controricorso.
Motivi della decisione
1. – In via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dalla curatela fallimentare intimata, in quanto non preceduta dalla notifica di controricorso (cfr., sull’inammissibilità del deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. nella fattispecie, consimile, in cui questa segua ad un controricorso tardivamente notificato, Cass. nn. 9396/06 e 9897/07). Conseguentemente, non può tenersene conto ai fini della decisione.
2. – Con unico motivo di censura, articolato in due punti, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della tariffa professionale di cui al D.M. 15.7.1992 n.430 Ministero della Giustizia, e degli artt.2233 e 1375 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Premesso che non è stato mai contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto della domanda di remunerazione, il ricorrente sostiene che non risponde al vero che la somma liquidata dal giudice delegato sia pari ai minimi tariffali, e che non è comprensibile come il Tribunale sia pervenuto a tale conclusione. Deduce, quindi, che i minimi tariffari, aventi carattere vincolante, ammontano per le prestazioni svolte a Euro 36.313,73, somma che non si discosta molto sia dall’importo liquidato dall’ordine professionale, sia dalla notula presentata dal ricorrente.
Quanto al profilo dell’insufficienza motivazionale, il ricorrente sostiene che il Tribunale di Perugia non ha fornito la benché minima indicazione in ordine al criterio seguito nello stabilire che il compenso liquidato dal giudice delegato fosse appropriato all’attività svolta, nonostante il reclamante avesse descritto in maniera analitica e circostanziata ogni singola voce. Né è corretta l’affermazione, pure contenuta nell’ordinanza del Tribunale perugino, secondo cui l’unico motivo di reclamo sarebbe stato estremamente generico, atteso che altrettanto generico, e dunque non meglio censurabile, era il decreto emesso dal giudice delegato.
3. – Il motivo è infondato quanto alla prima e inammissibile relativamente alla seconda delle due articolazioni di cui consta.
3.1. – Premesso che è costante e indiscusso l’orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare provvede in sede di reclamo ex art.26 legge fall., sul decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi spettanti al curatore, agli altri ausiliari della procedura o ai professionisti esterni incaricati da essa, ha carattere decisorio (incidendo direttamente su diritti soggettivi) e definitivo (non essendo soggetto a ulteriore impugnazione), e come tale è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 15941/07), si rileva che dalla motivazione del provvedimento impugnato si ricava che il giudice delegato, prima, e il Tribunale fallimentare, poi, hanno qualificato come attività di “coadiutore” quella svolta dallo Studio associato e oggetto della domanda di liquidazione.
Premessa tale qualificazione, non censurata – né del resto censurabile, sotto il profilo dei parametri di sufficienza e di logicità della motivazione, per le ragioni di cui al paragrafo 3.2 – deve ulteriormente osservarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, il coadiutore, la cui figura è prevista dall’art.32, comma 2 della legge fall., integrando l’attività del curatore, partecipa della qualità di ausiliario (del giudice) che è propria di quest’ultimo, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non già a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista (cfr. Cass. n. 1568/05).
Ciò in quanto il coadiutore svolge un’attività di collaborazione ed assistenza nell’ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore, lì dove, invece, il professionista officiato di una prestazione di lavoro autonomo opera, per differenza, in ogni altro settore, allorché il fallimento, per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, necessiti di un’attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare e di cui, pertanto, non risponde in via diretta.
3.1.1. – La circostanza che, nella specie, la quantificazione del compenso allo Studio Ansideri sia stata effettuata con applicazione – dunque erronea – della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, di cui al D.M. 15.7.1992 n. 4305 non rileva, tuttavia, ai fini del presente giudizio di legittimità, atteso che la relativa violazione avrebbe potuto incidere solo se ed in quanto dedotta con specifica allegazione di un’incidenza di tipo pregiudizievole, nel senso che la parte ricorrente avrebbe dovuto affermare, con idonee argomentazioni di sostegno, che nel caso particolare, applicando la tariffa giudiziale per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, l’esito della liquidazione sarebbe stato più favorevole.
3.2. – La censura relativa al vizio della motivazione svolta per giustificare la disposta applicazione del minimo tariffario, poi, non è ammissibile in ragione dei limiti interni del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost. in raccordo con l’art.360 n.5 c.p.c. nel testo ante D.Lgs. n.40/06, applicabile ratione temporis al caso in esame.
4. – In conclusione il ricorso va respinto.
5. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.000,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre accessori di legge.
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