Podcast Episode: Prescrizione delle cartelle esattoriali: dopo quanto tempo non si devono più pag

Pip: Benvenuti a Studio Tantalo — dove le cartelle esattoriali arrivano sempre al momento sbagliato, ma almeno oggi possiamo capire quando non bisogna più pagarle.

Mara: Esatto. I post dell’Avvocato Luca Tantalo che analizziamo oggi affrontano un tema molto pratico: la prescrizione delle cartelle esattoriali, con tutto ciò che ruota intorno a termini, atti interruttivi e prova delle notifiche.

Pip: Insomma, la differenza tra un debito ancora vivo e uno che dovrebbe essere già sepolto da anni.

Mara: Cominciamo proprio da lì — quando una cartella si prescrive davvero, e perché la risposta non è mai così semplice come sembra.

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Prescrizione delle cartelle: non basta guardare l’anno

Mara: Il punto di partenza è una distinzione che cambia tutto: non si prescrive la cartella in sé, ma il diritto dell’ente creditore a riscuotere quella somma. E una stessa cartella può contenere voci con termini di prescrizione diversi — tributo, sanzioni, interessi, contributi, bollo auto — che non seguono tutte la stessa regola.

Pip: Quindi la domanda “è passato abbastanza tempo?” non ha una risposta unica nemmeno per un singolo foglio di carta.

Mara: Precisamente. E il post chiarisce subito: “non si prescrive la cartella in sé, ma il diritto dell’ente creditore a riscuotere la somma indicata nella cartella.”

Pip: Questo smonta una convinzione diffusa. La gente pensa: cinque anni e sono libero. Ma dipende interamente da cosa c’è scritto in quella cartella.

Mara: Dipende dalla natura del credito. Per i tributi erariali principali — IRPEF, IVA, IRES, IRAP — la giurisprudenza applica normalmente il termine decennale, perché ogni anno d’imposta è autonomo e non assimilabile a una prestazione periodica. Per sanzioni tributarie e interessi, invece, il termine è quinquennale. Per il bollo auto, triennale. Per i contributi INPS, quinquennale.

Pip: Tre anni, cinque anni, dieci anni — tutto nella stessa busta.

Mara: Ed è per questo che il post raccomanda di scomporre il debito voce per voce, non fermarsi all’importo totale. C’è anche un’altra distinzione fondamentale che viene spiegata: prescrizione e decadenza non sono la stessa cosa. La decadenza riguarda i termini entro cui l’amministrazione deve notificare l’atto; la prescrizione riguarda il periodo successivo, cioè quanto tempo ha l’ente per riscuotere prima che il diritto si estingua per inerzia.

Mara: Sul punto della cartella non impugnata, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 23397 del 2016 ha chiarito che la mancata impugnazione non trasforma automaticamente il termine breve in quello decennale. La conversione opera solo quando esiste un titolo giudiziale definitivo, non per il semplice fatto che la cartella non sia stata contestata.

Pip: Quindi l’argomento “non hai fatto ricorso, ora devi pagare per dieci anni” non regge automaticamente.

Mara: Non regge in modo automatico. Regge solo se il credito originario era già soggetto a prescrizione decennale. Altrimenti, il termine resta quello proprio di quel credito.

Pip: E qui si apre il capitolo forse più pratico di tutta la guida: gli atti interruttivi.

Mara: Che è il vero terreno di scontro in molte cause. Il post è netto: l’atto interruttivo deve essere non solo notificato, ma anche riferibile in modo certo al debito per cui si chiede il pagamento. Un’ordinanza recente della Cassazione — la 13273 del 2026 — ha confermato una decisione di merito che aveva ritenuto insufficienti le produzioni dell’Agente della riscossione perché non consentivano di collegare con certezza le intimazioni prodotte alle cartelle indicate.

Pip: Quindi non basta che ADER dica di aver notificato qualcosa. Deve provarlo, e deve dimostrare che quel qualcosa riguardava proprio quella cartella.

Mara: Esatto. E sul fronte della prova, un’altra pronuncia rilevante — la Cassazione 12443 del 2026 — stabilisce che la fotocopia dell’avviso di ricevimento, se disconosciuta ritualmente e tempestivamente, non ha l’efficacia dell’atto pubblico. Se l’originale non viene prodotto, il contribuente non deve nemmeno proporre querela di falso.

Pip: Il che significa che una difesa ben costruita sul piano documentale può cambiare l’esito anche prima di arrivare al merito.

Mara: Purché il disconoscimento sia specifico e tempestivo — non basta una contestazione generica. E lo stesso vale per eccepire la prescrizione: va sollevata in modo preciso, indicando quali cartelle si contestano, quale termine si ritiene applicabile e perché gli atti interruttivi non sono idonei.

Pip: La morale pratica è: prima di rottamare o rateizzare, vale la pena capire se quel debito è ancora esigibile.

Mara: Il post lo dice chiaramente: la definizione agevolata può essere una buona occasione, ma non deve diventare il modo più veloce per pagare una pretesa che forse non era più dovuta. Il controllo degli atti viene prima di qualsiasi decisione.

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Pip: Quindi: tre anni, cinque anni, dieci anni — e la risposta giusta dipende da cosa c’è scritto nella cartella, da quando è arrivata e da cosa è successo dopo.

Mara: E dalla qualità degli atti che l’Agente della riscossione è in grado di produrre e collegare. La prossima volta che arriva qualcosa di vecchio nella buca delle lettere, il primo passo è analizzare, non pagare.

Prescrizione delle cartelle esattoriali: dopo quanto tempo non si devono più pagare?

Guida pratica per capire quando una cartella è davvero prescritta, quando invece il debito è ancora esigibile e perché bisogna sempre controllare notifiche e atti interruttivi

Quando arriva una cartella esattoriale, o peggio ancora un’intimazione di pagamento relativa a cartelle molto vecchie, la prima domanda è quasi sempre la stessa: devo ancora pagare oppure il debito è prescritto? La risposta non è mai automatica. Non basta guardare l’anno della cartella e dire “sono passati cinque anni” oppure “sono passati dieci anni”. Bisogna capire che tipo di credito viene richiesto, quando è stata notificata la cartella, se nel frattempo sono stati notificati altri atti, se quegli atti sono davvero riferibili a quella specifica cartella e se esistono termini di prescrizione diversi per le varie voci contenute nel carico.

Il punto fondamentale è questo: non si prescrive la cartella in sé, ma il diritto dell’ente creditore a riscuotere la somma indicata nella cartella. La cartella è l’atto con cui il contribuente viene messo a conoscenza della pretesa iscritta a ruolo; la prescrizione riguarda invece il decorso del tempo senza che il creditore eserciti validamente il proprio diritto. È una distinzione importante, perché molte cartelle contengono più voci: tributo, sanzioni, interessi, spese, aggi, contributi, multe. E non sempre tutte queste voci seguono lo stesso termine.

Prescrizione e decadenza non sono la stessa cosa

Prima di parlare dei singoli termini, bisogna distinguere prescrizione e decadenza. La decadenza riguarda il termine entro cui l’amministrazione deve compiere un certo atto, ad esempio notificare una cartella dopo un controllo automatizzato o notificare un avviso di accertamento. Se l’atto viene notificato oltre quel termine, il problema è la tardività dell’azione amministrativa. La prescrizione, invece, riguarda il periodo successivo: una volta sorto e notificato il credito, quanto tempo ha l’ente per riscuoterlo prima che il diritto si estingua per inerzia?

Facciamo un esempio semplice. Se l’Agenzia delle Entrate doveva notificare una cartella entro una certa data e lo fa tardi, si parlerà di decadenza. Se invece la cartella è stata notificata correttamente, ma poi per anni non succede nulla, il problema diventa la prescrizione. Nella pratica le due questioni vengono spesso confuse, ma sono diverse e vanno esaminate separatamente.

La cartella non impugnata diventa automaticamente “decennale”?

Questa è una delle domande più importanti. Per anni l’Agente della riscossione ha sostenuto spesso questa tesi: se la cartella viene notificata e il contribuente non la impugna, il credito si “consolida” e la prescrizione diventa sempre decennale. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, ha però chiarito un principio decisivo: la mancata impugnazione della cartella produce l’effetto di rendere irretrattabile la pretesa, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. La conversione in prescrizione decennale, prevista dall’art. 2953 c.c., opera quando vi è un titolo giudiziale definitivo, cioè una sentenza o un provvedimento equiparabile, non per il semplice fatto che la cartella non sia stata impugnata. (ledaritacorrado.it)

Questo non significa, però, che tutte le cartelle si prescrivano in cinque anni. Significa una cosa più precisa: bisogna guardare alla natura del credito iscritto a ruolo. Se il credito originario era soggetto a prescrizione quinquennale, la cartella non impugnata non lo trasforma automaticamente in decennale. Se invece il credito è di quelli soggetti a prescrizione ordinaria decennale, il termine resta decennale. La regola, quindi, non è “tutto cinque anni” e non è nemmeno “tutto dieci anni”. La regola è: dipende dalla natura della somma richiesta.

Tributi erariali: IRPEF, IVA, IRES, IRAP

Per i tributi erariali principali, come IRPEF, IVA, IRES e IRAP, la giurisprudenza tende a escludere l’applicazione automatica della prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche. La ragione è che ogni anno d’imposta è autonomo, ha un proprio presupposto e una propria obbligazione. In una recente ordinanza, la Cassazione ha richiamato proprio questo criterio, affermando che per IRPEF, IRAP e IVA non sono previsti termini brevi di prescrizione, non essendo assimilabili a prestazioni periodiche nel senso dell’art. 2948 c.c.

In concreto, quindi, per i tributi erariali principali si ragiona normalmente sul termine decennale, salvo questioni particolari di decadenza, atti interruttivi, giudicati o specifiche discipline. Questo è uno dei punti su cui bisogna fare più attenzione, perché dire genericamente “le cartelle si prescrivono in cinque anni” può essere sbagliato.

Sanzioni tributarie e interessi: attenzione al termine di cinque anni

Diverso è il discorso per sanzioni tributarie e interessi. Per le sanzioni tributarie, il riferimento è l’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, che prevede il termine quinquennale. Per gli interessi, la Cassazione ha più volte valorizzato la loro natura di obbligazione autonoma e periodica, riconducibile al termine di cinque anni previsto dall’art. 2948 c.c. L’ordinanza n. 20955/2020 ha confermato la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, distinguendoli dal tributo principale. (Studio Cerbone)

Questo significa che una cartella relativa, ad esempio, a IVA o IRPEF può contenere voci con termini diversi: il tributo principale può seguire un termine, mentre sanzioni e interessi possono seguirne un altro. È per questo che, quando si controlla una cartella, non bisogna fermarsi all’importo totale. Bisogna scomporre il debito.

Tributi locali: IMU, TARI e altri tributi comunali

Per i tributi locali come TARI, TARSU, IMU e altri prelievi periodici comunali, la giurisprudenza è largamente orientata verso la prescrizione quinquennale, perché si tratta di prestazioni periodiche dovute anno per anno. Anche la giurisprudenza tributaria ha ribadito che ai tributi locali si applica il termine breve di cinque anni, proprio in ragione della loro natura periodica. (Direzione Generale dei Tributi)

Anche qui, però, bisogna evitare semplificazioni. Un conto è il termine di prescrizione del credito; altro conto sono i termini di decadenza entro cui il Comune deve notificare l’avviso di accertamento. Per IMU e TARI, prima ancora di verificare la prescrizione, può essere necessario controllare se l’avviso sia stato notificato entro i termini di legge. Solo dopo si passa alla prescrizione della riscossione.

Bollo auto e tasse automobilistiche

Per le tasse automobilistiche, il termine normalmente applicato è quello triennale. Anche nella recente ordinanza n. 13273/2026, la Cassazione dà atto che per le tasse automobilistiche opera la prescrizione triennale e distingue tale voce dalle altre contenute nell’intimazione di pagamento.

Questo è molto importante nella pratica, perché molte intimazioni di pagamento contengono vecchi bolli auto. In questi casi bisogna verificare la data di scadenza del bollo, la data di eventuale avviso o cartella, e soprattutto gli atti successivi che l’ente o l’Agente della riscossione sostengono di avere notificato.

Multe stradali

Per le multe stradali, il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive in cinque anni, secondo la disciplina dell’art. 209 del Codice della strada e dell’art. 28 della legge n. 689/1981. La regola vale salvo atti interruttivi validamente notificati, che fanno ripartire un nuovo termine. (Circolazione Stradale)

Anche qui, però, non basta dire “la multa è di più di cinque anni fa”. Bisogna verificare se siano stati notificati nel frattempo verbali, cartelle, ingiunzioni, intimazioni o altri atti idonei a interrompere la prescrizione. E bisogna controllare che la notifica sia provata.

Contributi INPS e contributi previdenziali

Per i contributi previdenziali e assistenziali, la regola generale è la prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Le Sezioni Unite n. 23397/2016 hanno chiarito che la cartella non opposta non trasforma automaticamente il termine quinquennale in decennale, proprio perché la cartella è un atto amministrativo e non un titolo giudiziale passato in giudicato. (Mefop)

Esistono ipotesi particolari, ad esempio legate alla denuncia del lavoratore o dei superstiti, che possono incidere sul termine; ma nella grande maggioranza dei casi pratici, quando si parla di contributi INPS iscritti a ruolo, il controllo parte dal termine quinquennale e dagli eventuali atti interruttivi.

Gli atti interruttivi: la prescrizione non si interrompe “a parole”

Il vero cuore di molte cause non è stabilire se il termine sia di tre, cinque o dieci anni. Il vero cuore è capire se nel frattempo la prescrizione sia stata interrotta. L’interruzione può avvenire con un atto idoneo, normalmente notificato al debitore, con cui il creditore manifesta la volontà di far valere il proprio diritto. Nel contenzioso con Agenzia delle Entrate-Riscossione, gli atti più discussi sono cartelle, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e altri atti della riscossione.

Ma attenzione: non basta che ADER dica di avere notificato qualcosa. Deve provarlo. E deve provare che quell’atto si riferiva proprio a quella cartella o a quel carico. La Cassazione n. 13273/2026 è molto utile su questo punto: la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto insufficienti le produzioni dell’Agente della riscossione perché non consentivano di collegare con certezza le intimazioni prodotte alle cartelle indicate. Il principio pratico è chiarissimo: l’atto interruttivo deve essere non solo notificato, ma anche riferibile in modo certo al debito per cui oggi si chiede il pagamento.

Questo è un aspetto spesso decisivo. Una ricevuta di ritorno senza un chiaro collegamento all’atto, una stampa incompleta, un’intimazione priva di indicazioni sufficienti o una documentazione sovrapposta in modo non verificabile possono non bastare. La prescrizione si interrompe con atti validi, provati e riferibili, non con affermazioni generiche.

Prova della notifica: fotocopie, avvisi di ricevimento e disconoscimento

Altro tema molto importante riguarda la prova della notifica. Agenzia delle Entrate-Riscossione spesso produce in giudizio copie di relate, avvisi di ricevimento, referti di notifica o stampe informatiche. La produzione in copia può essere sufficiente se non viene contestata; ma se la copia viene disconosciuta in modo corretto, la situazione cambia.

La Cassazione n. 12443/2026 ha affermato un principio molto favorevole al contribuente: la fotocopia dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, se disconosciuta ritualmente e tempestivamente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l’efficacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c.; di conseguenza, se l’originale non viene prodotto, la parte interessata non deve proporre querela di falso contro la fotocopia disconosciuta.

Questo non significa che basti scrivere genericamente “contesto tutto”. Il disconoscimento deve essere specifico, tempestivo e riferito ai documenti prodotti. Ma quando è fatto bene, può incidere in modo rilevante sulla prova della notifica e, quindi, anche sulla prescrizione.

Come si calcola la prescrizione in pratica

Il calcolo va fatto con metodo. Bisogna partire dalla natura del credito, individuare il termine applicabile, verificare la data di notifica della cartella o dell’atto originario, controllare gli eventuali atti successivi e capire se ciascuno di essi è idoneo a interrompere il termine. Ogni atto interruttivo valido fa ripartire un nuovo termine di prescrizione della stessa durata prevista per quel credito, salvo discipline particolari o titoli giudiziali.

Esempio semplice: se una multa stradale è soggetta a prescrizione quinquennale e viene notificata una cartella, da quella notifica decorre un nuovo termine di cinque anni. Se entro quei cinque anni arriva un’intimazione validamente notificata e riferibile a quella cartella, il termine riparte. Se invece non arriva nulla, oppure l’atto non è provato, oppure non è riferibile a quella multa, si può discutere di prescrizione.

Per i tributi erariali principali, il ragionamento può essere diverso perché il termine può essere decennale; per sanzioni e interessi può essere quinquennale; per bollo auto triennale; per contributi INPS quinquennale. Per questo le intimazioni miste, che contengono più cartelle e più voci, vanno analizzate riga per riga.

La prescrizione va eccepita

La prescrizione, in linea generale, non viene applicata automaticamente dal giudice se il contribuente non la solleva. Va eccepita, e va eccepita bene. In un ricorso contro una cartella, un’intimazione, un fermo o un pignoramento, non basta dire “è tutto prescritto”. Bisogna indicare quali cartelle si contestano, quali crediti contengono, quale termine si ritiene applicabile, da quando decorre e perché gli eventuali atti interruttivi non sono idonei.

Questo è importante anche per un’altra ragione: se si impugna un atto della riscossione, il giudice valuta ciò che viene dedotto e provato nel processo. Una difesa generica rischia di non essere sufficiente, anche quando esisterebbero profili validi.

Cosa deve controllare chi riceve una vecchia cartella o un’intimazione

Chi riceve un’intimazione di pagamento per vecchie cartelle non dovrebbe limitarsi a guardare l’importo totale. Dovrebbe chiedere e controllare l’estratto di ruolo, le cartelle richiamate, le relate di notifica, gli avvisi di ricevimento, gli eventuali atti successivi, le ricevute di notifica degli atti interruttivi e il dettaglio delle singole voci. Bisogna capire se si tratta di tributi erariali, tributi locali, multe, contributi, bollo auto, sanzioni o interessi. Bisogna poi verificare se gli atti prodotti dall’Agente della riscossione sono completi e se consentono di collegare ogni notifica a ogni specifica cartella.

Molte volte il problema non è solo giuridico, ma documentale. ADER può avere ragione se prova bene la sequenza degli atti. Il contribuente può avere ragione se emerge un vuoto temporale, una notifica mancante, una copia contestata, un atto non riferibile o una prescrizione già maturata prima dell’atto successivo.

Rottamare, pagare o impugnare?

Davanti a una vecchia cartella, molti pensano subito alla rottamazione o alla rateizzazione. Sono strumenti utili, ma non sempre sono la scelta migliore. Se il debito è effettivamente dovuto e non vi sono contestazioni serie, definire o rateizzare può essere ragionevole. Se invece il credito è prescritto, se la notifica manca, se gli atti interruttivi non sono provati o se la cartella contiene voci non più esigibili, può essere preferibile impugnare.

Il punto è semplice: prima di pagare, rottamare o rateizzare, bisogna capire se quella somma è davvero ancora dovuta. La definizione agevolata può essere una buona occasione, ma non deve diventare il modo più veloce per pagare un debito che forse non era più esigibile.

Conclusione

La prescrizione delle cartelle esattoriali è una materia complessa perché non esiste una risposta unica per tutti i casi. Alcuni crediti si prescrivono in dieci anni, altri in cinque, altri in tre. La cartella non impugnata non trasforma automaticamente ogni credito in decennale, ma nemmeno tutte le cartelle sono quinquennali. La vera verifica va fatta sulla natura del credito, sulle date, sulle notifiche e sugli atti interruttivi.

Le pronunce più recenti della Cassazione confermano una linea di garanzia: l’Agente della riscossione deve provare in modo chiaro gli atti che invoca per interrompere la prescrizione e deve dimostrare che quegli atti si riferiscono proprio alle cartelle oggetto di causa. Il contribuente, dal canto suo, deve contestare in modo preciso, tempestivo e documentato.

In sintesi: una cartella vecchia non è automaticamente prescritta, ma non è nemmeno automaticamente dovuta. Va controllata. E spesso, proprio dal controllo degli atti, emerge la differenza tra una somma da pagare e una pretesa ormai non più esigibile.

Per informazioni e consulenze, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp)

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Nell’opposizione a d.i. il disconoscimento dei documenti va fatto con l’opposizione stessa (Cassazione 27233 del 16 novembre 2017)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 5 ottobre – 16 novembre 2017, n. 27233
Presidente Petitti – Relatore Scarpa

Fatti di causa e ragioni della decisione

La E. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 265/2014 del 10 dicembre 2014.
Resiste con controricorso il Condominio (omissis) .
La sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto dalla stessa E. s.r.l. avverso la sentenza n. 338/2011 del Giudice di pace di Termoli, che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 20 aprile 2010 su domanda del Condominio (omissis) per spese condominiali scadute, pari ad Euro 1.539,32.
Il Tribunale di Larino, per quanto qui rilevi, ha affermato come mancasse un disconoscimento chiaro e circostanziato di non conformità tra le copie dei documenti prodotti dal Condominio a sostegno della domanda monitoria e i rispettivi originali, essendosi l’opponente limitata a dedurre che si trattasse di fotocopie. Il Tribunale ha poi negato rilievo alle contestazioni sulla validità delle deliberazioni delle assemblee condominiali, trattandosi di questioni estranee alla sede del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il primo motivo di ricorso della E. s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. quanto alla idoneità probatoria del documenti esibiti dal Condominio (…) in fase monitoria, giacché essi mancavano di autenticità, assumendo che “la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali”.
Il secondo motivo di ricorso contesta la violazione degli artt. 163 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 36 c.p.c., essendo nullo il decreto ingiuntivo per le ragioni di cui al primo motivo e perciò per difetto di specifica azione da parte del Condominio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi asserenti il difetto di valida ed idonea prova scritta ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali oggetto di lite.
Tutte le censure evidenziano palesi difetti dei necessari caratteri di tassatività specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in una critica generica della sentenza del Tribunale di Larino.
È in ogni caso da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l’efficacia di quest’ultima. Per quanto detto, tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629). Quando il condominio abbia così provato il proprio credito, spetta al singolo condomino, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’effettivo pagamento del proprio contributo.
Il Tribunale ha poi fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, in relazione all’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche), applicabile tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua di tale principio, nell’ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la “prima risposta” deve essere individuata nell’atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come “la prima risposta” del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell’istanza (e del provvedimento) monitorio (Cass. Sez. 3, 17/07/2008, n. 19680; si vedano anche Cass. Sez. 6 – 3, 04/02/2014, n. 2374; Cass. Sez. 5, 28/01/2004, n. 1525). La ricorrente EDI.M. s.r.l., non ha indicato specificamente, nel suo primo motivo di censura, come impostole dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quali termini avesse contestato in modo formale e specifico nell’atto di opposizione la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dal condominio a sostegno del ricorso per ingiunzione, affermando, piuttosto, che “la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali”. Nell’esposizione sommaria dei fatti di causa, la ricorrente ha peraltro integralmente trascritto il contenuto dell’atto di opposizione, e da esso risulta soltanto un generico disconoscimento di “tutte le fotocopie depositate”, e in particolare “della delibera”, in quanto non certificate come autenticate da pubblici ufficiali a ciò abilitati. Anche da tale lettura, manca quindi l’indicazione specifica sia dei documenti esibiti che si intendessero contestare, sia degli aspetti per i quali si assumeva che differissero dagli originali, riducendosi il tutto ad una negazione astratta dell’efficacia probatoria delle copie non autenticate (cfr. Cass. Sez. 3, 03/04/2014, n. 7775; Cass. Sez. 3, 12/04/2016, n. 7105).
Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Due post interessanti sulla professione di Avvocato.

In questi giorni, ho letto due interessanti post, su un noto social network, scritti da due illustri Colleghi, l’avv. Fabio Pennisi di Roma e l’avv. Flora Ferino di Monza.

Nel primo (in ordine cronologico), scritto dall’avv. Pennisi, si chiarisce che nella nostra vituperata Professione, comportamenti chiari, che pretendono e meritano rispetto, portano ad essere apprezzati. Un post che indica un comportamento da prendere ad esempio per tutti gli Avvocati. Non c’è più spazio per ciarlatani e sconti tipo supermercato.

Il secondo, scritto dall’ottima collega Flora Ferino, chiarisce definitivamente che non vi è differenza tra il comportamento che gli assistiti (o clienti) debbono tenere con gli avvocati, rispetto a quello usuale verso altre categorie di professionisti. Anche qui vi è molto da imparare.

Il primo post (Avv. Fabio Pennisi)

“Anche le riunioni con l’avvocato si pagano (come le visite dal medico).

Voglio condividere con voi quanto mi è successo, perché secondo me può risultare utile.

Sei mesi fa vengono dei clienti a studio, mi sottopongono quesito in materia di concorrenza sleale.

Un’ora di riunione. Si alzano e se ne vanno senza neanche chiedere quanto dovevano, dicendo che si sarebbero fatti sentire dopo qualche giorno.

Spariti.

Mi faccio girare le scatole e mando la fattura con l’onorario della riunione all’indirizzo Pec della società.

Pagano.

La sorpresa non è qua.

Settimana scorsa mi contattano con quesito sulla stessa questione.

Gli dico che possono venire a studio ma che la riunione verrà fatturata.

Fissano l’incontro.

Li vedo domani.

È giusto farsi pagare e anche i clienti lo apprezzano.

Facciamoci pagare tutti per invertire il noto malcostume “per il momento grazie avvoca‘ “.

Il secondo (Avv. Flora Ferino):

“Ieri ho chiamato uno specialista. Un medico.

Ho prenotato una visita per mio figlio.

Al termine della telefonata, ho chiesto quando mi sarebbe costata la visita.

Il dottore mi ha riferito il prezzo.

Come è giusto che sia, non ho sindacato, nè chiesto sconti o dilazioni.

Alla visita porterò con me il denaro necessario e, terminata la visita, consegnerò il dovuto al dottore, ringraziandolo.

Come dovrebbe essere, ma non è, anche per noi avvocati.

Ed è colpa anche nostra.

Colpa di certi soggetti, che fan consulenze gratuite, che pubblicizzano “separazioni chiavi in mano” a 600 Euro, che svendono la professione, che ci fanno passare per una categoria di cialtroni, incapaci, senza alcuna credibilità, bottegai del diritto.

Vogliamo rispetto, come categoria, come singoli professionisti?

Pretendiamoli ed abbiamo noi per primi rispetto per noi stessi, per la professione che svolgiamo, per gli anni di studio che pesano sulle spalle, per l’esame di stato e per gli anni di pratica non retribuita.

Iniziamo da qui”.

Grazie a Fabio e a Flora…meditate, gente, meditate…

Divorzio: la convivenza temporanea non è sintomo di riconciliazione (Cass. 23786/2014)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 ottobre – 24 dicembre 2014, n. 27386
Presidente Di Palma – Relatore Acierno

Fatto e diritto

“La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da M. C. M. e F. C., rigettava l’appello promosso dalla M., affermando che:
– Non vi era alcuna prova della dedotta riconciliazione tra le parti e della conseguente insussistente della condizione temporale richiesta dall’art. 3 I. n. 898 dei 1970 dal momento che il C. usava la casa coniugale come alloggio quando usciva dal carcere ove era detenuto
– Doveva confermarsi la statuizione di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o comunque economicamente dipendenti dai genitori;
– Doveva confermarsi il rigetto della domanda di assegno divorzile, dal momento che il C. era privo di redditi e la M. svolgeva attività lavorativa;
– Doveva ritenersi inammissibile la domanda promossa dalla resistente per ottenere la restituzione dell’importo di E 30.000, da lei anticipati per la ristrutturazione della casa coniugale, in quanto non si ravvisava connessione ex art.. 40 cod. proc. civ. con la domanda di divorzio.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in cassazione la M., affidandosi a quattro motivi di doglianza:
– Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 3 L. 898/1970 e successive modifiche, per avere la Corte d’Appello statuito lo scioglimento del matrimonio dei coniugi prescindendo dall’effettivo accertamento dei presupposti richiesti dalla legge summenzionata, in particolare non era stata rilevata la mancanza del requisito dell’ininterrotta separazione, necessario ai sensi dell’art. 3, comma 2 della predetta legge, per la proposizione della domanda di divorzio. Secondo la ricorrente, i coniugi sarebbero tornati a convivere dopo la sentenza di separazione pur essendoci stati dei periodi in cui il C. era stato detenuto.
– Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 192 cod. civ., in ordine al diritto dei coniuge alla restituzione delle somme anticipate per la ristrutturazione della casa coniugale per non avere la Corte d’Appello rilevato che, essendoci un regime di separazione dei beni, il C., non proprietario del bene per la cui ristrutturazione erano stati effettuati esborsi con denaro appartenente alla sola M., doveva restituire le somme da questa anticipate essendo state prelevate “dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune” (art. 192, III c., cod. civ.).
– Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), in relazione al denegato assegno divorzile. La Corte d’Appello avrebbe omesso, secondo la ricorrente, l’esame delle reali condizioni economiche del C., che ha sia la disponibilità dell’immobile sia un contratto di lavoro subordinato, mentre nella sentenza oggetto del ricorso, si legge che egli non avrebbe redditi che possono consentirgli di aiutare l’ex coniuge.
– Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 5 L. 898/1970 e successive modifiche in relazione al denegato assegno divorzile. La Corte d’Appello, soffermandosi solo sull’esame della situazione reddituale delle parti, avrebbe omesso di valutare le ragioni oggettive per cui la ricorrente non potrebbe procurarsi un reddito, né tantomeno si era valutato il contributo personale dato alla conduzione familiare. Secondo la difesa della ricorrente questa, essendosi dedicata sempre alla famiglia, non avrebbe potuto acquisire negli anni capacità tecniche e professionali né conseguire una specializzazione.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l’altro coniuge si trova in carcere. La giurisprudenza di legittimità si è espressa su un caso simile affermando un principio fondamentale: “Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell’azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di riavvicinamento coniugale concretatosi nel semplice ripristino della convivenza per un limitato periodo di tempo in conseguenza dello stato di detenzione domiciliare del marito)” (Cass. sentenza n. 1227 del 04/02/2000). Nella specie come rilevato dalla Corte d’Appello con apprezzamento di fatto incensurabile, la coabitazione peraltro non continuativa non era fondata su una riconciliazione provvisoria o definitiva ma esclusivamente sulla base delle esigenze abitative occasionali del C.. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente inammissibile. L’art. 40 cod. proc. civ., permette di concentrare nello stesso processo, domande soggette a riti diversi, soltanto però qualora vi siano specifiche ipotesi di connessione, elencate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36. La domanda di divisione dei beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, sono soggette al rito ordinario, mentre la domanda di divorzio è soggetta al rito camerale; le prime sono domande non legate dal vincolo della connessione e dei tutto autonome rispetto alla domanda di divorzio (Cass. sentenza n. 10356 del 17/05/2005; Cass. sentenza n. 6660 del 15/05/2001; Cass. sentenza n. 266 del 12/01/2000).
Il terzo motivo è inammissibile richiedendo alla Corte il riesame della valutazione dei fatti non consentito in sede di giudizio di legittimità (S.U. 24148 del 2013).
Il quarto motivo risulta manifestamente infondato. Il giudice dei merito non è tenuto a fornire di una puntuale giustificazione nella propria decisione, di tutti, contemporaneamente e nella stessa misura, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5, comma 6 I. n. 898 del 1970 (Cass. sentenza n. 2546 del 05/02/2014; Cass. sentenza n. 7601 del 04/04/2011), essendo sufficiente che motivi adeguatamente in ordine alla selezione prescelta. Nella specie è stato ritenuto con motivazione adeguata che la mancanza di redditi fosse dovuta alla detenzione in carcere mentre le contrastanti  affermazioni della ricorrente sono state meramente dichiarate.
Ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso va respinto”.
Rilevato che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Lunedì 14 Video Forum sulle prospettive della mediazione

Video Forum – 14 luglio, 14:30-15:45
Prospettive della mediazione nell’ambito dell’imminente riforma della giustizia civile

Il ciclo dei video-forum di ADR Center prosegue con un dibattito a tre sulle misure recentemente annunciate dal Ministro Orlando sia per “aggredire” l’arretrato sia per potenziare la risoluzione alternativa delle controversie.
A discutere delle prospettive della risoluzione alternativa delle controversie, in video streaming all’indirizzo www.mondoadr.it e sul canale youtube ADR Center TV www.youtube.com/user/ADRcenterTV , saranno:

• Con. Francesco Antonio Genovese, Corte di Cassazione
• Prof. Giuseppe De Palo, ADR Center e Hamline University
• Prof. Chiara Giovannucci Orlandi, Università di Bologna

È possibile partecipare al dibattito e interagire con i relatori on-line. Per coloro che non fossero in grado di collegarsi, il video forum sarà registrato e disponibile successivamente sul canale YouTube ADR Center TV.

Il termine per l’opposizione alle sanzioni amministrative decorre dal ritiro dell’atto (Cass. 13583/2014)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13583 del 13 giugno 2014, conferma che il termine di 60 giorni, per l’opposizione alle sanzioni amministrative, decorre dalla data del deposito dell’atto, mentre la data della consegna per la notifica ha effetto solo per il notificante.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 maggio – 13 giugno 2014, n. 13583
Presidente Relatore Petitti

Fatto e diritto

Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 aprile 2011, B.P. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, emesso dal Comando di Polizia Municipale di Torre del Greco, notificatole in data 15 febbraio 2011, e da essa ritirato presso il competente ufficio postale il successivo 17 febbraio;
che con ordinanza del 27 aprile 2011 il Giudice di Pace di Torre del Greco dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto che lo stesso era stato depositato decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione, avvenuta in data 15 febbraio 2011;
che avverso tale provvedimento la B. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
che con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, nonché carenza di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;
che con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.;
che l’intimato Comune di Torre del Greco non ha svolto difese;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti:
«[(…)] Il ricorso, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato.
Come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, “l’atto di opposizione a verbale di contravvenzione al Codice della Strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa, essendo il termine di 60 giorni espressamente recepito dall’art. 204 bis del Codice della Strada, così come introdotto dalla legge n. 214 del 2003” (Cass. n. 23380 del 2007).
Quanto al dies a quo per la decorrenza del termine, questa Corte si è pronunciata nel senso che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento
delle formalità direttamente impostegli dalla legge. Tale principio si fonda sull’illegittimità costituzionale di un’interpretazione che addebiti al notificante l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili. Ne consegue che, essendo il deposito del piego nell’ufficio postale nei casi di cui all’art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1992 compito demandato al preposto alla consegna, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non anche in quello, successivo, del deposito del piego raccomandato nell’ufficio postale, che costituisce attività estranea al notificante. Resta fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al       perfezionamento    del     procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti (Cass. n. 21409 del 2004; Cass., S.U., n. 321 del 1999). Nel caso di specie la ricorrente aveva ricevuto avviso di raccomandata in data 15 febbraio 2010, aveva provveduto al ritiro dell’atto presso il competente ufficio postale in data 17 febbraio 2011, e aveva poi proposto opposizione in data 18 aprile 2011, entro il sessantesimo giorno, così come previsto dall’art. 204-bis del codice della Strada. Si ritiene, quindi, che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ed essere ivi accolto»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione;
che il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Torre del Greco in persona di diverso giudicante.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Torre del Greco, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 maggio 2014.

Condominio: per la Cassazione sì alle modifiche se non c’è disagio al godimento degli altri (sentenza 4499 del 2014)

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 gennaio – 25 febbraio 2014, n. 4499

Presidente Triola – Relatore Correnti

 Svolgimento del processo

Con ricorso 12.8.2003 R.M. chiese al tribunale di Bergamo di essere reintegrato nel possesso, quale partecipante al condominio M. di Bergamo, del locale adibito all’ubicazione delle macchine e dei quadri elettrici dei due ascensori installati nell’edificio (l’uno condominiale e l’altro di esclusiva proprietà di E.L.) che il convenuto aveva parzialmente occupato realizzandovi, nella parte corrispondente ai macchinari del suo ascensore, un vano chiuso destinato alla corsa dell’ascensore privato, prolungata di un piano.

Nella resistenza del convenuto si costituì il condominio M. chiedendo a sua volta la reintegrazione.

Il tribunale, previa CTU, dichiarò inammissibile l’intervento del condominio e respinse la domanda del M., decisione appellata dai soccombenti.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza 29.4.2008, respinse l’appello del condominio ed accolse quello del M. condannando L. a ripristinare lo stato originario del locale al quinto piano dell’edificio in Bergamo via Milano 3 e ad adottare i provvedimenti necessari alla reintegra sul presupposto che l’intervento del condominio era tardivo e che l’iniziativa del L. aveva concretamente realizzato uno spoglio impedendo o comunque restringendo il godimento pro indiviso di una parte del locale adibito all’ubicazione delle macchine e dei quadri elettrici pertinenti tanto all’ascensore condominiale che a quello di esclusiva proprietà dell’appellato.

Il ctu aveva accertato che il locale è condominiale e che in passato erano alloggiati i motori ed i quadri elettrici dei due ascensori mentre attualmente, in seguito all’esecuzione di opere deliberate unilateralmente da L., era interessato da una parte perimetrale in cartongesso su struttura in ferro per il tamponamento del vano corsa dell’ascensore dell’appellato prolungato di un piano.

Ricorre L. con tre motivi, resiste M.

Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

 Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1102 e 1120 cc col quesito se per stabilire se le modificazioni e/o innovazioni apportate dal singolo condomino alla cosa comune consentite dalla legge sia o meno necessario accertare se abbiano comportato un impedimento agli altri condomini di fame parimenti uso, con ulteriori specificazioni.

Col secondo motivo si denunzia omessa motivazione con specifico riferimento all’affermazione che l’intervento avrebbe causato limitazioni al diritto d’uso del M., senza momento di sintesi.

Col terzo motivo si deduce omessa motivazione sulla mancata rinnovazione della ctu.

La prima censura merita accoglimento con assorbimento delle altre.

La sentenza ha affermato che l’iniziativa del L. aveva concretamente realizzato uno spoglio impedendo o comunque restringendo il godimento pro indiviso di una parte del locale adibito all’ubicazione delle macchine e dei quadri elettrici pertinenti tanto all’ascensore condominiale che a quello di esclusiva proprietà dell’appellato. Il ctu aveva accertato che il locale è condominiale e che in passato erano alloggiati i motori ed i quadri elettrici dei due ascensori mentre attualmente, in seguito all’esecuzione di opere deliberate unilateralmente da L., era interessato da una parte perimetrale in cartongesso su struttura in ferro per il tamponamento del vano corsa dell’ascensore dell’appellato prolungato di un piano.

Detto accertamento in fatto, così come descritto, non dimostra l’appropriazione da parte del L. di una parte comune per fini personali, posto che non si altera la destinazione del bene, ma se ne fa un uso più intenso che non pregiudica il pari uso e non provoca un pregiudizio concreto, attesa la particolare natura del locale e del godimento pro indiviso.

Donde la cassazione con rinvio per un nuovo esame.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Brescia, altra sezione.

Mediazione: Il TAR Lazio respinge la richiesta di sospensiva del DM 180. La normativa resta immutata.

N. 04872/2013 REG.PROV.CAU.
N. 10937/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10937 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, Maurizio De Tilla, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Gennaro Tornese, Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Campania, Franco Tortorano, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, Marco d’Errico, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, Mario Pietrunti, Aiaf – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, Filippo Pucino, Paola Pucino, Angelo Pucino, Carmelo Maurizio Sergi, Federica Eminente, Sabrina Sifo, Pompeo Salvatore Walter, Eugenio Bisceglia, Vitangelo Mongelli, Vincenzo Papaleo, Salvatore Di Cristofalo, Giovanni Zambelli, Giuseppe Di Girolamo, Agostino Maione, Claudio Acampora, Luigi Ernesto Zanoni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, v.le Parioli, n. 180;

contro
Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
– Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, via Guglielmo Pepe, n. 37;
– Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Scripelliti e Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Turco in Roma, l.go dei Lombardi, n. 4;
– Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Paolino, con il quale elettivamente domicilia presso l’avv. Leopoldo Fiorentino, studio Carlini, in Roma, p.za Cola di Rienzo, n. 92;
ad opponendum:
– Associazione Avvocati per la mediazione, Lorenza Morello e Alberto Mascia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Bauduin e Giorgio Prete, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Mascia in Roma, via Michele di Lando, n. 41;
– Adr Center s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani, con domicilio eletto presso lo studio legale associato Oikos in Roma, via Luigi Rizzo, n. 62;
– Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visto l’atto di motivi aggiunti interposto dall’ Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua e dall’avv. Nicola Marino, in qualità di Presidente p.t. dell’Organismo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Dato preliminarmente atto che il presente ricorso è stato riunito, mediante ordinanza collegiale della Sezione 12 aprile 2011, n. 3202, con il ricorso numero di registro generale 11235 del 2010, proposto da Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc);
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;
Ritenuta, in particolare, per un verso, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito;
Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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