Esame avvocato 2016: prima traccia di diritto penale

Tizio, avendo intenzione di intraprendere l’esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l’iscrizione nell’apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.
In epoca successiva all’ottenimento dell’iscrizione ed all’inizio dell’attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.
Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.

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