Il Notaio non puo’ rifiutarsi di autenticare le firme di un accordo di separazione, stipulato con la negoziazione assistita, che preveda dei trasferimenti immobiliari (cass. 1202/20)

 

Se l’accordo di separazione personale tra coniugi, stabilito con la negoziazione assitita, ricomprende anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina in materia, prevista dal d.l. n. 132 del 2014, art. 6, convertito in Legge n. 162 del 2014, che riguarda la negoziazione assistita, va integrata con quella di cui allo stesso DL e riportata nell’art. 5, comma 3. Di conseguenza, onde procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante uno o più trasferimenti immobiliari, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, normalmente un Notaio, ai sensi dell’art. 5, comma 3. Inoltre, il Notaio non può rifiutarsi di autenticare le firme del suddetto accordo, in forza delle citate previsioni di legge (anche perché in mancanza il Conservatore non procede alle trascrizioni), commettendo in caso contrario illecito disciplinare. Questo è il principio riportato nella sentenza n. 1202/2020 della Suprema Corte di Cassazione, che qui si può scaricare integralmente:

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