Con la riforma del D.lgs. 28/10 è previsto, per la mediazione in modalità di videoconferenza, l’obbligo di firma digitale per tutte le parti, persino quando qualcuna di esse è presente personalmente dinanzi al mediatore. Questo significa che, anche nel caso in cui una parte sia presente, il mediatore dovrà redigere il verbale digitalmente e inviarlo alle parti per la loro firma, sempre digitale.

E’ evidente l’impossibilità di mettere in atto questa norma, che pretende che da un giorno all’altro chi è a malapena in grado di riuscire a collegarsi, si doti di firma digitale e provveda a sottoscrivere il verbale in questo modo, escludendo (per motivi oscuri) la firma a mano anche dei presenti.

Per la negoziazione assistita, invece, con evidente disparità di trattamento, tale obbligo non è previsto; non solo, si prevede che ” Quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità’ analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005” Il mancato inserimento di questa norma anche per la mediazione, oltre a configurare un’evidente disparità di trattamento tra le due procedure, rende difficilmente fruibile la mediazione in modalità di videoconferenza, mettendone a serio rischio l’utilizzo. E’ assolutamente necessario un intervento legislativo che estenda questa possibilità anche alla mediazione.

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