Per la serie “La Mediazione per Tutti”, Luca Tantalo, avvocato e mediatore di ADR Center, spiega dettagliatamente i vantaggi dello scioglimento delle comunioni in mediazione.
Aprire (o riaprire) un canale di comunicazione tra le Parti, in mediazione, è sempre una grande soddisfazione. E’ incredibile come, una volta che ci si sia riusciti (con pazienza e la collaborazione di tutti), le cose diventino più facili, e ciascuna delle Parti sia spinta a considerare il punto di vista degli altri. La mediazione è l’unico luogo in cui esse possono parlare e confrontarsi (certe volte anche aspramente, ma anche questo serve) e in cui gli avvocati possono riappropriarsi del proprio ruolo, e aiutarle (con la loro eloquenza, spesso frustrata in Tribunale) a raggiungere un accordo.
Fortunatamente, sono sempre di più i Colleghi che se ne rendono conto, e che sono un passo avanti rispetto a chi si ostina a portare i propri assistiti in cause estenuanti e spesso inutili. Vi aspetto, come legale per tutelare al meglio i vostri interessi, e come mediatore in ADR Center in tutta Italia!
Per il Tribunale di Pavia, in applicazione del D.lgs. 28/10 nella sua versione in vigore dal 30 giugno 2023, chi non partecipa al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, deve essere condannato al pagamento in favore dell’erario di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Infatti, mentre la versione precedente della norma prevedeva la condanna al solo pagamento del contributo unificato, il nuovo art. 12 bis ha raddoppiato la sanzione. Peraltro, la norma specifica chiaramente che non si tratta di una valutazione discrezionale del Giudice, ma di un obbligo dello stesso.
Pertanto, prima di non presentarsi in una procedura di mediazione, occorre pensare bene alle conseguenze di tale comportamento!
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all’udienza dell’8.11.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 981/2023, promossa da:
(…) (C.F.: (…) elettivamente domiciliata in Voghera (PV), via (…) presso lo studio degli Avv.ti (…) che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti,
– ricorrente –
contro
(…) (C.F.: (…) elettivamente domiciliata in Voghera (PV), (…) presso lo studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
– convenuta –
Svolgimento del processo
1. – Tra le parti era concluso il 3.7.2019 contratto di locazione con il quale la resistente (…) concedeva in godimento alla ricorrente (…) l’immobile ad uso commerciale (bar) ubicato in V., via (…) Il contratto prevedeva un canone di Euro 1.000,00 annui con riferimento al primo quadriennio, “al fine di incentivare l’avviamento dell’attività del conduttore” e con la previsione che, a partire dal quarto anno, le parti avrebbero stabilito “di comune accordo, in base all’andamento dell’attività commerciale intrapresa dal conduttore, come proseguire il presente contratto sulla scorta della situazione economica del conduttore”. Inoltre, si prevedeva che “la ditta conduttrice non potrà fare valere alcuna azione o eccezione, se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute chiusi. Ancora, si stabiliva che “il conduttore non potrà portare modifiche alcune e addizioni, né opere in genere, se non dopo aver ottenuto il consenso scritto preventivo del locatore, il quale, comunque, al termine della locazione e a propria discrezione potrà chiedere e ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal conduttore” (clausola n. 8) e che “senza preventivo consenso scritto del locatore, è vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione die non consentano in ogni momento il ripristino dei locali nello stato attuale, fermo restando che ogni spesa, anche se è autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative, che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte conduttrice e die gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte locatrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice senza diritto di rivalsa. Ogni ulteriore aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione, ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita la proprietà a titolo gratuito” (clausola n. 9).
In una “appendice” al contratto, avente pari data 3.7.2019, si stabiliva che il canone sarebbe stato di Euro 6.000,00 a partire dal 4.7.2023.
La conduttrice ometteva il pagamento del canone e, con comunicazione in data 27.5.2021, manifestava la volontà di recedere (la ricorrente, che produce solo la r/r di una raccomandata, si riferisce ad una “risoluzione” ma, dalle ragioni addotte, si desume che si fosse trattato di recesso).
Essa conduttrice, sostenendo di avere eseguito lavori all’interno dell’immobile per Euro 12.000,00, ha quindi chiesto la condanna della locatrice al rimborso dei relativi costi, sul rilievo che il rapporto locatizio ha avuto durata ridotta rispetto a quanto previsto (punto 19 del ricorso) ed, in via subordinata, a titolo di indennità ex art. 1592 c.c. (punto 23 del ricorso).
La resistente si è costituita resistendo alla domanda.
Il G.U., ritenuta la superfluità delle prove dedotte, ha invitato le parti alla discussione ed ha definito la causa con pronuncia del dispositivo all’udienza dell’8.11.2023 e riserva di deposito della motivazione entro i successivi sei giorni.
Motivi della decisione
2. – Si deve premettere che non è fondata l’eccezione di parte resistente sulla presenza nel contratto di locazione di una clausola secondo la quale “qualora insorgessero controversie in merito all’interpretazione del presente contratto, le parti pattuiscono di attivare l’istituto della mediazione presso l’organismo della Camera di Commercio territorialmente competente, secondo quanto pattuito dalle disposizioni vigenti in materia nonché nel rispetto del regolamento in vigore presso (‘Organismo per modalità e termini. In caso di mancato accordo, saranno esperibili le iniziative avanti al A.G.O. come per legge”.
Essa sostiene l’improcedibilità alla luce del fatto che era stato esperito il tentativo di mediazione, obbligatorio “ex lege”, dinanzi ad un organismo di mediazione diverso da quello indicato in detta clausola.
Ora, in disparte il fatto che la clausola stessa fa riferimento unicamente alle controversie concernenti “l’interpretazione del contratto”, da questa non si desume che le parti avessero inteso stabilire l’utilizzo in via esclusiva di detto organismo, non desumendosi ciò dal tenore della clausola, il che assorbe l’ulteriore questione se una siffatta previsione sarebbe valida ed efficace.
3. – Premesso quanto sopra, le domande di parte ricorrente, sia quella principale sia quella subordinata, sono infondate e devono pertanto essere rigettate.
Anzitutto, sebbene il contratto ascriva letteralmente la previsione di un canone sensibilmente ridotto per il primo quadriennio (circa 83,00 euro al mese) rispetto a quello di mercato (che si presume essere quello di Euro 500,00 al mese) alla finalità di “incentivare l’avviamento dell’attività del conduttore”, tutto porta a ritenere – e le parti stesse lo affermano espressamente in atti – che la reale finalità era “compensativa” del costo dei lavori svolti, sul presupposto che questi sarebbero rimasti a beneficio della locatrice al termine della locazione.
Pertanto, l’impostazione difensiva di fondo del ricorrente, che ha fondato sul presupposto di cui sopra la domanda svolta in via principale, può ritenersi in linea di principio corretta: i costi di cui trattasi sarebbero stati “ammortizzati”, grazie al canone ridotto, fino al 3.7.2023, mentre il rapporto è cessato prima di tale momento.
Ciò che, tuttavia, essa ricorrente trascura di considerare, è il fatto che tale anticipata cessazione era avvenuta non per qualche evento al quale essa non poteva sottrarsi (quale un “factum principis”) o per fatto imputabile alla controparte, bensì per effetto di un proprio atto volontario, logicamente implicante la rinuncia al beneficio dell’utilizzo a canone ridotto dell’immobile ancora per il residuo tempo previsto.
D’altra parte, a diversamente opinare, la ricorrente non avrebbe comunque diritto all’indennità ex art. 1592 c.c. e ciò in quanto le parti avevano espressamente escluso, in via pattizia, tale eventualità.
Premettendo che il consenso della parte locatrice all’esecuzione di opere integranti innovazioni o miglioramenti, “… importando cognizione dell’entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell’indennizzo” (così Cass. ord. n. 15317/2019), si deve rilevare che, nella specie, le parti hanno convenuto che il consenso stesso avrebbe dovuto essere fornito in forma scritta, il che, alla luce dell’interpretazione della volontà delle parti, porta a fare ritenere la necessità di tale forma ai fini della validità stessa ed efficacia del consenso agli effetti dell’art. 1592 c.c.
Tale consenso scritto è nella specie mancante e, se anche fosse sussistente, l’esito della domanda in esame non muterebbe.
Infatti, le parti stesse (clausola n. 9) avevano previsto che anche le spese che fossero state “autorizzate” (quindi, per le quali c’era il consenso scritto), in riferimento ad opere che non potevano essere asportate senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed “ogni altra innovazione”, sarebbero rimaste “acquisite alla proprietà a titolo gratuito”, clausola coerente con il già menzionato fatto che il costo dei lavori eseguiti per la sistemazione dei locali era compensato dal minor canone pattuito.
Inoltre, il che sarebbe comunque dirimente, l'”importo della spesa” rilevante ex art. 1592 comma 1 c.c. non è stato comunque provato: in particolare, ai sensi della predetta disposizione, l’indennità deve corrispondere al minor valore tra l’importo della spesa sostenuta ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, ed una C.T.U. potrebbe individuare solo uno dei due termini di riferimento (ossia, il secondo), essendo il primo un fatto storico al quale la sola ricorrente è vicino e che solo essa è quindi in grado di provare.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio (euro 900,00), essendo stata l’istruttoria solo documentale e cosi anche per quella decisionale (Euro 1.000,00), in ragione tanto del citato carattere precostituito della prova quanto del fatto che nelle memorie conclusive sono state dalla parte vittoriosa sostanzialmente riprese argomentazioni difensive già esposte nei precedenti atti di causa.
La resistente, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. respinge le domande presentate dalla ricorrente (…) nei confronti della resistente (…)
II. condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida per compenso di difensore in complessivi Euro 3.600,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge;
III. condanna la parte resistente, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Fissa termine di giorni sei per il deposito della motivazione.
Conclusione
Così deciso in Pavia, il 8 novembre 2023. Depositata in Cancelleria
Dopo quasi trent’anni di professione legale e quattordici da mediatore con oltre quattromila procedure condotte, sono sempre più convinto che preferire le procedure di risoluzione alternativa delle controversie e in particolare la mediazione, rispetto al ricorso al Tribunale, sia molto vantaggioso, per una serie di motivazioni oggettive. Proviamo ad elencarne alcune.
Il risparmio di tempi: con la nuova formulazione della normativa (il D.lgs. 28/10), la mediazione deve concludersi nel termine massimo di tre mesi, prorogabile su accordo delle parti per ulteriori tre mesi. Il vantaggio, rispetto ad un procedimento di primo grado che dura almeno tre anni (chi scrive ha cause pendenti in primo grado dal 2015), è del tutto evidente;
Il credito di imposta: a fronte delle indennità per il prezioso lavoro del mediatore, che spesso con la collaborazione di parti e avvocati riesce a trovare soluzioni inaspettate e che creano valore, in caso di accordo le parti potranno utilizzare un credito di imposta dell’importo massimo di 600 €, la metà del credito in caso di mancato accordo. Inoltre, nelle mediazioni demandate dal Giudice, le parti potranno utilizzare un ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato, fino all’importo massimo di 518 euro;
L’esenzione totale dalle imposte fino all’importo massimo di centomila euro: è del tutto evidente il vantaggio e il risparmio per le parti, per esempio nelle questioni riguardanti lo scioglimento di comunione e le divisioni ereditarie, le usucapioni etc. In sostanza, trovare un accordo in mediazione consente alle Parti un risparmio enorme, senza poi considerare che la cause in materia di scioglimento della comunione e divisione ereditaria durano anni, costano un’enormità e spesso il loro unico risultato è la vendita all’asta dei beni, ad un valore molto inferiore a quello reale, con la conseguente perdita economica per le Parti. Un accordo in mediazione è sicuramente preferibile, anche perchè spesso consente di recuperare i rapporti personali.
La riservatezza: al contrario di quello che spesso accade in Tribunale, tutto ciò che accade in mediazione è riservato e non può uscire dai confini della procedura, tanto che spesso vengono siglati accordi importanti in cui la riservatezza è fondamentale. Inoltre, la possibilità per le parti di conferire separatamente con il mediatore, consente loro di rivelargli informazioni di fondamentale importanza, che non possono essere rivelate, ma che se ben utilizzate, consentono a un bravo mediatore di individuare delle possibili soluzioni alla questione.
La possibilità di “allargare” la torta, cioè di trattare questioni che in causa non è possibile trattare, allargando l’accordo a nuove opportunità, e quindi creando valore per tutti.
Il fatto che, una volta siglato l’accordo, non solo questo sia titolo esecutivo, ma non sia impugnabile come lo sarebbe una sentenza, se non per dolo. Quindi, una volta firmato, diventa definitivo (e come detto, esecutivo).
Per i miei colleghi avvocati, ricordo che le ultime modifiche apportate ai parametri per l’assistenza legale, hanno aumentato le tariffe per quella in mediazione del 25% circa. Questo, unito al fatto che un assistito sarà molto più portato a versare quanto dovuto se ha ottenuto un risultato in tempi brevvi anzichè dopo anni (e spesso senza poter eseguire la sentenza), è determinante per chi ancora pensa – fortunatamente pochi – che andare in mediazione possa far perdere compensi professionali.
La mediazione puo’ consentire, al contrario di quanto generalmente avviene all’esito del giudizio in Tribunale, di preservare il rapporto con l’altra parte. Le clausole di mediazione inserite nei contratti possono inoltre dar modo alle imprese di rendicontare prassi virtuose nell’ambito dell’area social dei criteri ESG, risolvere potenziali controversie in tempi veloci e mantenere rapporti con gli stakeholder con riflessi positivi in tutte le tipologie di bilancio (grazie al Collega Paolo Savoldi)
Il vantaggio di autodeterminare la soluzione del proprio conflitto, mentre in un giudizio la decisione sulle sorti delle parti è lasciata a un terzo (grazie al Collega Salvatore Azzaro)
La strada è tracciata, fortunatamente sempre più cittadini, imprese e avvocati scelgono la mediazione, ci auguriamo siano sempre di più.
Con la riforma del D.lgs. 28/10 è previsto, per la mediazione in modalità di videoconferenza, l’obbligo di firma digitale per tutte le parti, persino quando qualcuna di esse è presente personalmente dinanzi al mediatore. Questo significa che, anche nel caso in cui una parte sia presente, il mediatore dovrà redigere il verbale digitalmente e inviarlo alle parti per la loro firma, sempre digitale.
E’ evidente l’impossibilità di mettere in atto questa norma, che pretende che da un giorno all’altro chi è a malapena in grado di riuscire a collegarsi, si doti di firma digitale e provveda a sottoscrivere il verbale in questo modo, escludendo (per motivi oscuri) la firma a mano anche dei presenti.
Per la negoziazione assistita, invece, con evidente disparità di trattamento, tale obbligo non è previsto; non solo, si prevede che ” Quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità’ analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005” Il mancato inserimento di questa norma anche per la mediazione, oltre a configurare un’evidente disparità di trattamento tra le due procedure, rende difficilmente fruibile la mediazione in modalità di videoconferenza, mettendone a serio rischio l’utilizzo. E’ assolutamente necessario un intervento legislativo che estenda questa possibilità anche alla mediazione.
Un totem – in antropologia – è un’entità naturale o soprannaturale che ha un significato simbolico e al quale ci si sente legati per tutta la vita. Il termine deriva dalla parola ototeman, usata dal popolo dei nativi americani Ojibway. È qualcosa di sacro, a cui non ci si affeziona e a cui non si riesce a rinunciare.
Perché questa definizione? È presto spiegato.
Anche io sono un avvocato, oltre a esserne figlio e fratello. E lo sono orgogliosamente. Chi ha avuto (sfortunatamente per lei o per lui) modo di conoscermi o di leggermi, sa anche che ormai da parecchi anni ho deciso di ampliare le mie competenze, dedicandomi allo studio e alla pratica della negoziazione e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare della mediazione.
In questa veste, grazie alla famiglia di Adr Center, primo organismo italiano, ho avuto modo di svolgere, quale mediatore, ormai quasi quattromila procedure di mediazione, con esiti molto spesso positivi e con grande soddisfazione per tutti, oltre a quella che ritengo essere, per me, un’importante crescita professionale e personale.
Ebbene, durante le mediazioni che ho condotto, mi capita spesso di avere a che fare con un “avversario”, che non è uno dei problemi che cerchiamo di risolvere o una delle parti, ma un documento, che per alcuni colleghi avvocati è un vero e proprio intoccabile totem.
Quando ho iniziato la Professione (bei tempi, gli avvocati erano rispettati e pagati), mi è stato insegnato che, prima di tutto, a verbale di udienza avrei dovuto scrivere la sacra frase: “…il quale impugna e contesta le deduzioni e conclusioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto”. Anche se, per ipotesi assurda, non le avessi nemmeno lette. Poi, nella stessa udienza e nelle successive, avrei dovuto verbalizzare tutto ciò che ritenessi importante, senza dimenticare nulla, con la conseguenza di verbali lunghissimi, e qualche volta anche difficili nella comprensione. Comunque, melius abundare quam deficere.
Se questo è doveroso in udienza, o comunque fa parte delle nostre consolidate abitudini, in mediazione la faccenda è completamente diversa, e purtroppo il totem va abbandonato.
Premetto che lo stesso Ministero della Giustizia ci ha più volte ricordato che i verbali della procedura di mediazione devono essere, al massimo, due: il primo, in cui si dice se le parti hanno deciso di proseguire la mediazione o meno (e che quindi, in quest’ultimo caso, rimane l’unico). Il secondo, in cui si dice se le parti hanno trovato l’accordo o no. Se non lo hanno trovato, non potrà contenere riferimenti a quanto emerso durante la procedura, in ossequio alla riservatezza che la permea.
Il d.lgs. 28/10 parla di verbale solo quando si riferisce all’accordo, o al mancato accordo (ma solo in seguito al rifiuto della proposta del mediatore).
Mi riferisco all’art. 11 (“Conciliazione”) al quale fa poi anche riferimento il D.lgs. ogni qual volta parli di verbale:
“1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono”
Allo stesso modo, il DM 180 (come aggiornato) non fa alcun riferimento a verbali “intermedi”.
Quindi, se il quadro normativo è questo, perchè chiedere (anzi, qualche volta pretendere, minacciando debolissime segnalazioni al Ministero) di inserire dichiarazioni, valutazioni, offerte, impegni delle controparti a fare cose per poi sfruttare il tutto in giudizio?
Se la ratio della riservatezza è invece quella di consentire ad un giudice, in caso di mancato accordo, di valutare a mente libera senza essere influenzato da eventuali comportamenti (e qui si aprirebbe un altro fronte enorme di cui parlare) che avrebbero fatto fallire la mediazione, e se la stessa normativa parla chiaramente di verbale di accordo o di mancato accordo, perché insistere con atteggiamenti che servono solo a far inasprire i rapporti, nel tentativo di assegnare a qualcuno le responsabilità del mancato accordo? Non è questo lo spirito della mediazione: ma, purtroppo, abbiamo ancora molto da imparare.
Il tentativo di mediazione cosiddetto obbligatorio (che poi in realtà obbligatorio non è, visto che le parti possono anche scegliere di non iniziare la procedura) è in vigore da tanti anni, e speriamo che lo rimanga per sempre, anzi che – come previsto dalla riforma che è attualmente in discussione – vengano aggiunte altre materie a quelle oggi in vigore, in cui potrebbe portare ulteriori ottimi risultati
La mediazione, infatti, è uno strumento di civiltà, oltre che di pacificazione sociale. Sono sempre di più i Paesi che, anche prendendo spunto dalla legislazione italiana, la stanno rendendo obbligatoria. Ma ciò che è più importante è il fatto che le nuove generazioni si stanno appassionando sempre di più alle tecniche di negoziazione e di mediazione e in generale alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie. I risultati, tra i giovani giuristi, si vedranno tra qualche anno, ma siamo su un’ottima strada.
Ciò che mi interessa oggi, però, è sottolineare gli ottimi risultati della procedura di mediazione in una particolare materia, cioè quella delle divisioni ereditarie e dello scioglimento delle comunioni in generale.
L’esperienza che ho maturato in questo campo (diverse centinaia di procedure chiuse positivamente), mi permette di affermare, senza timore di smentita, che il solo pensiero di andare in Tribunale per risolvere una questione di questo tipo, non dovrebbe nemmeno sfiorare la mente di parti e avvocati, e questo per due ordini di idee.
Il primo è che l’alternativa ad un accordo di mediazione, in questa particolare materia, è assolutamente sconsigliabile. Andare in Tribunale per risolvere una questione ereditaria, che riguardi un testamento o una divisione, o più in generale lo scioglimento di una comunione, significa spendere molto, perdere tantissimo tempo e ottenere poco. Il rischio, ad esempio, che gli immobili in comunione vadano all’asta e che vengano venduti ad un prezzo molto inferiore al loro valore, è assai concreto. Perché preferire questa soluzione ad un buon accordo, che in poco tempo, con poca spesa e con l’aiuto di importanti agevolazioni fiscali possa portare dei vantaggi per tutti?
Il secondo motivo riguarda un aspetto sul quale in Tribunale non solo non è possibile ottenere soddisfazione, ma di cui in sede giudiziaria non si discute affatto. Si tratta dell’aspetto personale ed emotivo, riguardo ai rapporti tra le parti. Molto spesso, soprattutto quando si tratta di questioni ereditarie, questo aspetto è altrettanto importante, se non maggiormente, rispetto a quello economico. Moltissime volte, infatti, le parti arrivano in mediazione fortemente e inevitabilmente condizionate da ciò che è accaduto nel corso degli anni, e che impedisce loro di tenere un comportamento razionale, tanto che certe volte non si rendono conto di farsi del male da soli, pur di fare un dispetto ad un’altra parte, rispetto a cui ritengono di essere state penalizzate.
Un bravo mediatore, che ci metterà tutta la sua passione, sarà in grado di risolvere la questione e di aprire un canale di comunicazione tra le parti, magari interrotto da anni, ristabilendo delicatissimi rapporti familiari, con soddisfazione (e spesso gioia) di tutti. Il ricorso alla via giudiziaria, al contrario, non farebbe che inasprire i rapporti, con il rischio di non riprenderli mai più. Un risultato del genere non ha veramente prezzo, e vi garantisco che quando riesco a raggiungerlo sono felice anche io, se sono riuscito a far riavvicinare le parti…e anche a far avere loro un risultato apprezzabile economicamente, con l’aiuto dei colleghi avvocati che le assistono e che sempre di più apprezzano i vantaggi della procedura di mediazione.
Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, l’articolo del dott. Leonardo D’Urso, già pubblicato su http://www.mondoadr.it/
La riforma del processo civile proposta dal Ministro Alfonso Bonafede contiene una drastica riduzione delle materie in cui è prevista la partecipazione ad un primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità pari a 55.000 procedure in meno che rappresentano circa il 40% delle istanze di mediazione. Per circa 39.000 procedure, la motivazione adottata è la scarsa adesione di banche, assicurazioni e ospedali alle procedure di mediazioni. Al contempo, circa 16.000 procedure che registrano il più alto tasso adesione e successo sullo scioglimento delle comunioni, rientranti nell’ambito delle divisioni e successioni, sarebbero sorprendentemente eliminate e affidate a notai e avvocati iscritti al registro dei delegati alle vendite con una procedura che non ha nulla a che vedere con la mediazione. Di contro, il Ministro Bonafede propone un’estensione del primo incontro in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione che nel 2018 hanno registrato rispettivamente nei tribunali 1.067 nuove procedure e 1.131.
Un’attenta lettura delle statistiche degli ultimi sei anni, insieme all’esperienza quotidiana dei 24.014 mediatori, dei 594 organismi di mediazione (Ordini forensi e Camere di Commercio in primis) con migliaia di sedi operative accreditate dal Ministero della Giustizia e con oltre 2.000 dipendenti che svolgono un importante funzione di segretaria, suggerirebbe esattamente il contrario.
Solo il primo incontro è obbligatorio. La prosecuzione è sempre volontaria
Occorre innanzitutto fare una premessa importante che ancora sfugge a molti anche del settore. Da sei anni l’Italia sperimenta come condizione di procedibilità, in un circoscritto ambito del contenzioso civile, la partecipazione obbligatoria ad un primo incontro di mediazione in cui le parti assistite dai loro avvocati possono scegliere volontariamente di iniziare un percorso di mediazione ovvero di ricorrere immediatamente in tribunale. Questo incontro iniziale deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza e nella maggioranza dei casi ad un costo fisso di 40 euro. Questa procedura, considerata una best practice a livello internazionale, non può certo essere definita superficialmente come “mediazione obbligatoria”. Gli organismi di mediazione svolgono questo primo incontro chiaramente al di sotto dei costi vivi e i mediatori, nella stragrande maggioranza avvocati, offrono gratuitamente la loro prestazione professionale. Inoltre, se le parti hanno diritto al gratuito patrocinio, il mediatore e gli organismi devono svolgere l’intera procedura di mediazione gratuitamente senza alcun rimborso da parte dello Stato. Forse, questa è l’unica legge italiana che obbliga professionisti e imprese a lavorare gratuitamente.
Dal 2013 il contenzioso in tribunale è diminuito del 40% nelle materie con il primo incontro obbligatorio (con esclusione delle bancarie)
Fatta questa doverosa premessa, su 516.365 procedure di contenzioso civile e commerciale vertenti su diritti disponibili (escludendo quindi la volontaria giurisdizione, esecuzioni, lavoro, famiglia, fallimenti, etc…) presso gli uffici dei giudici di pace e tribunali, solo in circa il 13% di queste procedure è previsto la partecipazione al primo incontro di mediazione. Ebbene, in queste materie indicate nel comma 1bis dell’art. 5 del Dlgs. 28/2010, le sopravvenienze nei tribunali sono diminuite del 40% (da 88.594 procedure nel 2013 a 52.750 nel 2018 con l’esclusione delle materie bancarie di cui diremo in seguito) contro una diminuzione media del contenzioso nello stesso periodo di circa il 25%. Non c’è dubbio che la partecipazione al primo incontro di mediazione ha avuto quindi un effetto deflattivo notevolmente superiore alla media.
Numero di accordi di mediazione crescenti, anche con istanze di mediazione in leggera diminuzione
Altro dato significativo poco considerato è l’andamento del numero degli accordi di mediazione crollati nel periodo 2012/2013 post-sentenza della Cassazione e repentinamente aumentati nel 2014, a seguito dell’introduzione del primo incontro, fino a sfiorare i 20.000 accordi l’anno scorso nonostante il numero di istanze di mediazione in leggera diminuzione. A questi occorre aggiungere circa un altro 15/20 per cento di accordi trovati al di fuori della procedura di mediazione in procedure apparentemente negative.
Fonte: Elaborazione dati del Ministero della Giustizia (numero di definizioni moltiplicato per le percentuali di comparsi e per le percentuali di accordi)
Di fronte all’evidenza di questi dati, la scelta più razionale sarebbe quella di compiere un passo ulteriore. Estendere la partecipazione al primo incontro di mediazione ad altre materie che si prestano in particolar modo alla mediazione come il contenzioso contrattuale (pari a 91.857 casi nel 2018), alla responsabilità extra contrattuale (38.768 casi) e alle poche migliaia di competenza del tribunale delle imprese.
Come risolvere il problema delle mediazioni bancarie
Il Ministro Bonafede ha ragione nell’affermare che la mediazione nel contenzioso bancario, assicurativo e nella responsabilità medica non ha dato buoni risultati rispetto alle altre materie. Il motivo è nella generale indisponibilità di banche, assicurazioni e strutture sanitarie ad aderire al primo incontro e spesso nel proseguire nella procedura. La soluzione quindi non è di eliminare queste materie sottraendo la possibilità ai cittadini e imprese di incontrare entro 30 giorni rappresentanti di banche, degli ospedali e delle loro assicurazioni. Al contrario, occorrerebbe vincolare le grandi aziende (come appunto banche e assicurazioni) che offrono prodotti e servizi ai consumatori ad aderire alle procedure di mediazione e ADR previste dalle varie normative tramite la presenza di un funzionario a conoscenza del caso e con pieni poteri di transigere. L’esperienza di successo della mediazione obbligatoria dei Corecom nel contenzioso in materia di telefonia costituisce un modello da replicare in altri settori del consumo. Al contempo, sia nel contenzioso bancario che in quelle sanitario occorrerebbe introdurre la possibilità di utilizzare le perizie tecniche prodotte durante la procedura di mediazione anche nel successivo possibile giudizio.
Richiesta di un tavolo permanente con gli operatori delle ADR
Per tutte queste ragioni, ci si augura che il Ministro della giustizia possa indire urgentemente un tavolo tecnico permanente con gli operatori della mediazione per affrontare i problemi e monitorare i risultati e conseguentemente, ai sensi della normativa vigente e non attuata, riferire al più presto alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dal primo incontro di mediazione.
Le Nazioni Unite investono per l’adozione del modello italiano di mediazione, come “passaggio naturale”, prima del contenzioso, per le controversie di lavoro. Ne parlera’ a Roma il 3 ottobre il Prof. Giuseppe De Palo, Ombdusman per i Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, assieme ad altri relatori di grande prestigio, come Francesco Antonio Genovese, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e Marilena Rizzo, Presidente del Tribunale di Firenze, uno dei più evoluti in materia di mediazione.
Un appuntamento semplicemente imperdibile per il mondo dell’ADR in Italia.
In allegato la locandina e la brochure dell’evento, cui non e’ richiesta alcuna iscrizione …, ma meglio presentarsi con grande anticipo all’Aula Magna della Cassazione.
E’ previsto il rilascio di crediti formativi per gli avvocati.
Si terrà a Roma dopodomani, giovedì 18 maggio, l’interessante convegno organizzato dal Comitato ADR & Mediazione (www.comitatoadrmediazione.it), in collaborazione con la rivista ADRITALIA (www.adritalia.net), l’Associazione Italiana Formatori e con Primiceri Editore.
Il Convegno, dal titolo “Nuove prospettive delle ADR in Italia. Arbitrato, obbligatorietà definitiva, nuova responsabilità medica, CTM e proposta del mediatore” si terrà, dalla 14.00 alle 19.00, presso l’Aula Magna della Chiesa Valdese – Via P. Cossa, 40 e vedrà l’intervento di importanti relatori, esperti in materia, quali l’Avv. Pietro Elia, il Dott. Stefano Cera, il Dott. Massimo Moriconi, l’Avv. Andrea Ceccobelli, e il Prof. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi.
E’ previsto anche un dibattito finale con domande libere.
Il convegno ha ottenuto l’attribuzione di 4 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Roma in relazione al Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense e 5 crediti formativi dall’ODCEC di Roma.
L’ingresso è libero; per la prenotazione inviare una mail a info@comitatoadrmediazione.it