Danno causato dall’intelligenza artificiale: dal 30 settembre sarà più facile ottenere il risarcimento?

Il nuovo d.lgs. 160/2026 cambia le regole della prova nelle cause per danni da intelligenza artificiale: il giudice potrà ordinare l’esibizione dei log, il nesso causale potrà essere presunto e, in alcuni casi, sarà possibile agire direttamente contro l’assicurazione

Un sistema di intelligenza artificiale seleziona automaticamente i candidati per un posto di lavoro e discrimina qualcuno. Un software utilizzato da una banca attribuisce erroneamente un profilo di rischio e determina il rifiuto di un finanziamento. Un sistema impiegato da un’impresa produce un’informazione sbagliata che provoca un danno economico. Oppure un algoritmo utilizzato professionalmente prende parte a una decisione che danneggia una persona. Il problema, fino a oggi, era anche molto pratico: come fa il danneggiato a dimostrare che cosa è realmente accaduto dentro un sistema che non controlla e del quale non possiede né i dati né la documentazione tecnica?

Dal 30 settembre 2026 la risposta cambia in maniera significativa. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, che adegua la normativa italiana al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale e introduce, tra l’altro, specifici strumenti processuali per le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA. Il decreto entrerà in vigore il 30 settembre. (Gazzetta Ufficiale)

La novità non consiste nell’introduzione di una responsabilità automatica di chi utilizza l’intelligenza artificiale. Sarebbe una lettura sbagliata. Il legislatore interviene soprattutto su uno dei problemi più difficili di queste controversie: la prova.

Il problema dell’“algoritmo che sa tutto e non dice niente”

Immaginiamo un consumatore che sostenga di aver subito un danno a causa di una decisione presa con l’ausilio di un sistema di IA. Il risultato finale è visibile: la domanda viene respinta, il contratto non viene concluso, un servizio viene negato oppure viene presa una decisione sfavorevole. Quello che spesso non è visibile è tutto ciò che è avvenuto prima: quali dati sono stati utilizzati, come ha funzionato il sistema, quali parametri sono stati applicati, quale intervento umano vi sia stato e quali controlli fossero previsti.

Quasi tutte queste informazioni sono normalmente nella disponibilità dell’impresa, del fornitore o del soggetto che utilizza la tecnologia, non della persona che lamenta il danno. È una evidente asimmetria informativa e il nuovo decreto prova a correggerla.

L’art. 17 stabilisce che, nelle azioni risarcitorie per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, il giudice possa ordinare all’altra parte, o anche al terzo che li possieda, di esibire gli elementi di prova pertinenti relativi al funzionamento del sistema, purché chi chiede l’esibizione presenti fatti ed elementi capaci di rendere verosimile la propria domanda, compreso il collegamento tra l’output dell’IA e il danno lamentato. (Leggi Edilizia.com)

Cosa potrà essere chiesto di esibire?

Il decreto è molto concreto. Tra i documenti e le informazioni che potranno essere acquisiti figurano i registri del sistema, i cosiddetti log, la documentazione relativa alla gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni sui parametri e sulle modalità della sorveglianza umana. (Leggi Edilizia.com)

Questo passaggio, a mio avviso, è uno dei più importanti dell’intera riforma. Nei futuri contenziosi non sarà sufficiente dire: “Il software funzionava correttamente”. Potrebbe essere necessario dimostrarlo attraverso i dati che documentano concretamente il funzionamento del sistema.

Naturalmente il giudice non potrà ordinare indiscriminatamente la consegna di qualsiasi informazione. La richiesta deve essere necessaria e proporzionata e il decreto impone di tutelare i segreti commerciali e le altre informazioni riservate. Non viene quindi meno la protezione del know-how aziendale: si cerca piuttosto un equilibrio tra il diritto alla prova e la riservatezza delle informazioni tecniche. (Leggi Edilizia.com)

E se l’impresa non consegna i documenti?

Qui la disciplina diventa particolarmente incisiva.

Se la parte non esegue senza giustificato motivo l’ordine di esibizione, anche soltanto in parte, il giudice può trarne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Ma quando l’inadempimento riguarda proprio la documentazione espressamente indicata dalla legge — log, gestione dei rischi, documentazione tecnica e sorveglianza umana — il giudice, dopo aver valutato gli altri elementi disponibili, può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato. (Leggi Edilizia.com)

Per un’impresa è una conseguenza da non sottovalutare. Non conservare correttamente la documentazione sul funzionamento di un sistema di IA potrebbe quindi diventare un problema non soltanto organizzativo o regolatorio, ma direttamente processuale.

Se a non adempiere all’ordine è invece un terzo, il decreto prevede una sanzione pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro. (Leggi Edilizia.com)

La novità più forte: il nesso causale può essere presunto

Chi chiede un risarcimento deve normalmente dimostrare non soltanto il danno, ma anche che quel danno sia stato causato dalla condotta del soggetto convenuto. Nelle vicende che coinvolgono sistemi complessi di intelligenza artificiale questa prova può diventare estremamente difficile.

L’art. 18 introduce allora una presunzione importante: quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria. (Leggi Edilizia.com)

La precisazione è fondamentale. Non significa che in qualunque controversia nella quale compaia un algoritmo il nesso causale sia automaticamente presunto. La regola opera quando il danno deriva dalla violazione di uno degli obblighi previsti dal Regolamento europeo.

Sarà quindi necessario individuare prima quale obbligo sia stato violato e dimostrare che quella violazione sia effettivamente rilevante rispetto al danno contestato. Solo allora opererà l’inversione prevista dalla norma, lasciando alla controparte la possibilità di fornire prova contraria.

“Il mio sistema era certificato”: potrebbe non bastare

Un altro passaggio merita attenzione. L’art. 19 stabilisce espressamente che la conformità del sistema agli obblighi previsti dal Regolamento europeo, anche quando sia certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. (Leggi Edilizia.com)

È una regola ragionevole. Una certificazione dimostra il rispetto di determinati requisiti, ma non può trasformarsi automaticamente in una immunità civile rispetto a qualsiasi danno concreto.

Il principio ricorda, sotto certi aspetti, quello che già conosciamo in altri settori: rispettare uno standard costituisce certamente un elemento importante, ma il giudice deve comunque verificare ciò che è realmente accaduto nel caso specifico.

Si potrà agire direttamente contro l’assicurazione

Il decreto introduce anche un meccanismo particolarmente interessante sul piano pratico. Chi intende promuovere un’azione per danni da IA può chiedere preventivamente al soggetto ritenuto responsabile se disponga di una polizza di responsabilità civile relativa a quel danno.

Il destinatario della richiesta deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza, i suoi estremi e la compagnia assicuratrice. In caso di mancata o incompleta risposta, il giudice potrà tenerne conto sul piano probatorio. Soprattutto, il nuovo art. 20 attribuisce al danneggiato azione diretta contro l’impresa di assicurazione, nei limiti del massimale previsto dal contratto. (Leggi Edilizia.com)

Anche questa è una novità destinata ad avere conseguenze concrete. La solvibilità del responsabile diventa meno centrale quando esiste una copertura assicurativa direttamente azionabile dal danneggiato.

Naturalmente l’assicurazione può opporre le eccezioni derivanti dal contratto anteriori al sinistro e conserva, nei casi previsti, il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato. (Leggi Edilizia.com)

Un esempio pratico

Immaginiamo che un’impresa utilizzi un sistema di IA per valutare automaticamente determinate richieste dei clienti e che un errore produca un danno economico significativo.

Il cliente vede soltanto il risultato finale. Non sa quali dati siano stati utilizzati, quale versione del sistema fosse operativa, se vi siano stati errori, se fosse prevista una verifica umana o se qualcuno abbia modificato successivamente l’output.

Con la nuova disciplina, se riesce a fornire elementi sufficienti a rendere plausibile che il danno sia collegato al funzionamento del sistema, potrà chiedere al giudice di acquisire proprio queste informazioni.

Se poi emerge che è stato violato uno degli obblighi imposti dall’AI Act e che da quella violazione deriva il danno, il collegamento causale sarà presunto fino a prova contraria.

Non significa che il cliente abbia automaticamente vinto la causa. Significa però che non dovrà più affrontare da solo la quasi impossibile impresa di dimostrare dall’esterno ciò che è avvenuto all’interno di un sistema tecnologico controllato esclusivamente dalla controparte.

Il decreto riguarda soltanto le grandi piattaforme tecnologiche?

No, ed è forse uno degli equivoci più pericolosi.

Le nuove regole processuali dell’art. 17 riguardano le azioni, contrattuali o extracontrattuali, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. Non sono quindi pensate soltanto per i grandi produttori internazionali di software. Possono interessare anche imprese che utilizzano professionalmente sistemi di IA nei propri processi decisionali o nei rapporti con clienti e utenti. (Leggi Edilizia.com)

Naturalmente gli obblighi concretamente applicabili dipenderanno dal tipo di sistema, dal ruolo ricoperto dal soggetto e dalle disposizioni dell’AI Act. Ma è un errore pensare che “noi usiamo soltanto software comprato da altri” sia sufficiente per escludere qualsiasi problema.

La questione sarà sempre: chi ha fatto cosa, con quale sistema e in violazione di quale obbligo?

Cosa dovrebbero fare adesso le imprese

Non credo serva reagire alla nuova normativa con il panico né con centinaia di pagine di procedure inutili. Serve però sapere quali sistemi di intelligenza artificiale vengono effettivamente utilizzati, per quali finalità e con quali conseguenze sulle persone.

Diventa soprattutto importante conservare la documentazione relativa al loro funzionamento, alle versioni utilizzate, agli eventuali controlli umani, agli incidenti e alle decisioni adottate. Se tra alcuni anni nasce una causa, sarà difficile ricostruire a posteriori ciò che un sistema faceva oggi se nessuno ne ha conservato traccia.

Le imprese dovrebbero inoltre verificare le proprie coperture assicurative. Il nuovo diritto di azione diretta del danneggiato rende ancora più importante comprendere se e in quale misura la polizza di responsabilità civile copra effettivamente danni connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. (Leggi Edilizia.com)

E il decreto contiene anche novità penali

Il d.lgs. n. 160/2026 non riguarda soltanto la responsabilità civile. Introduce e coordina anche disposizioni penali e modifica il d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, inserendo il nuovo art. 25-vicies relativo a reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Tra questi rientrano il nuovo art. 437-bis c.p., relativo a determinate omissioni e alterazioni riguardanti sistemi di IA ad alto rischio, e il reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l’intelligenza artificiale previsto dall’art. 612-quater c.p. (Cosimo.dev)

È però un capitolo diverso e merita un approfondimento autonomo. Per chi si occupa di responsabilità civile, la novità più immediata resta il nuovo sistema della prova.

Attenzione: non nasce una responsabilità automatica per l’intelligenza artificiale

È probabilmente la precisazione più importante.

Dal 30 settembre non sarà sufficiente dire: “Mi ha danneggiato un algoritmo, quindi devo essere risarcito”.

Il danneggiato dovrà comunque allegare fatti concreti, individuare il danno e costruire una domanda sufficientemente plausibile. L’ordine di esibizione non è uno strumento esplorativo senza limiti: il giudice deve verificare pertinenza, necessità e proporzionalità e proteggere le informazioni riservate. Anche la presunzione del nesso causale opera soltanto nelle condizioni espressamente previste dalla legge. (Leggi Edilizia.com)

La riforma cerca quindi di riequilibrare la posizione delle parti senza trasformare chi sviluppa o utilizza sistemi di IA in un assicuratore universale di qualsiasi risultato negativo.

In conclusione

Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato appena due giorni fa e destinato a entrare in vigore il 30 settembre, segna un passaggio importante nella responsabilità civile legata all’intelligenza artificiale. (Gazzetta Ufficiale)

La vera novità non è una nuova definizione astratta di responsabilità. È molto più concreta: chi lamenta un danno potrà accedere più facilmente alle prove che normalmente sono esclusivamente nelle mani di chi controlla il sistema; in presenza della violazione degli obblighi dell’AI Act il nesso causale potrà essere presunto; la certificazione di conformità non basterà da sola a escludere la responsabilità e, se esiste una polizza, il danneggiato potrà agire direttamente contro l’assicuratore.

In un settore nel quale spesso il principale ostacolo non è sapere che un danno si è verificato, ma riuscire a capire perché si è verificato, il cambiamento è tutt’altro che marginale.

E c’è una conseguenza pratica anche per chi utilizza professionalmente sistemi di intelligenza artificiale: in futuro non sarà importante soltanto poter dire di aver rispettato le regole. Sarà importante essere in grado di dimostrarlo.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: intelligenza artificiale, AI Act, responsabilità civile, danni da intelligenza artificiale, risarcimento danni, prova, algoritmi, imprese, assicurazione, d.lgs. 160/2026, diritto civile, Luca Tantalo, ADR Center

Qualcuno insulta nei commenti sotto il mio post: posso essere responsabile anche io?

Cassazione n. 22999/2026: chi gestisce un blog non deve controllare preventivamente ogni commento, ma se viene a conoscenza di contenuti diffamatori e non li rimuove tempestivamente può essere chiamato a risarcire il danno

Pubblichiamo un post su un blog o su una pagina professionale e qualcuno, nei commenti, attacca pesantemente una terza persona. Quel commento non lo abbiamo scritto noi. Possiamo semplicemente ignorarlo sostenendo che ciascuno risponde di ciò che pubblica personalmente? La risposta non è sempre affermativa. Con l’ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la responsabilità risarcitoria del gestore di un blog che, pur avendo acquisito conoscenza di commenti diffamatori pubblicati da terzi, non li aveva rimossi tempestivamente. La distinzione decisiva è questa: non esiste un obbligo generale di controllare preventivamente ogni messaggio degli utenti; ma, quando il gestore viene effettivamente a conoscenza di un contenuto lesivo e può intervenire, la sua inerzia può diventare fonte di responsabilità. (apps! avvocati)

È un principio particolarmente attuale. Nei giorni scorsi il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha richiamato l’attenzione degli iscritti proprio sui profili di responsabilità civile, penale e deontologica connessi alla mancata rimozione di commenti offensivi o diffamatori pubblicati da terzi su blog, pagine e profili social riconducibili all’attività professionale. Il richiamo è rivolto a quella categoria, ma il problema è evidentemente più ampio e interessa professionisti, imprese, associazioni e, più in generale, chiunque gestisca spazi online nei quali gli utenti possano pubblicare contenuti. (Ordine CDLNA)

Il caso: il commento lo scrivono gli altri, ma a pagare è anche il blogger

La controversia nasceva da una vicenda tra giornalisti. Un giornalista freelance aveva pubblicato sul proprio blog un post fortemente critico nei confronti di un articolo scritto da un collega, sostenendo sostanzialmente che la notizia pubblicata da quest’ultimo fosse falsa o non adeguatamente verificata. Sotto il post erano poi comparsi commenti di terzi dal contenuto pesantemente denigratorio nei confronti del giornalista criticato. Quest’ultimo aveva agito per il risarcimento dei danni e il Tribunale di Verona aveva ritenuto responsabile il gestore del blog proprio perché, pur essendo a conoscenza dei commenti, non li aveva rimossi tempestivamente. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione e la Cassazione ha infine rigettato il ricorso del blogger. Il risarcimento riconosciuto in sede di merito era stato quantificato in 23.000 euro, utilizzando in via equitativa i criteri delle Tabelle di Milano per il danno non patrimoniale da diffamazione. (Alessandro Del Ninno)

È importante capire su che cosa si fonda la responsabilità. La Cassazione non afferma che chi apre un blog diventi automaticamente garante di qualsiasi frase pubblicata da migliaia di lettori. Al contrario, esclude espressamente un dovere generale di selezione e controllo preventivo dei commenti dei terzi. Il problema nasce successivamente, quando il gestore viene a conoscenza del carattere diffamatorio del contenuto e, pur avendo la possibilità di eliminarlo, consente che rimanga online e continui a essere diffuso. In quel momento la sua condotta non è più completamente neutra. (apps! avvocati)

Non bisogna quindi leggere tutti i commenti prima che vengano pubblicati

No. Ed è forse la parte più importante della decisione per chi gestisce un sito o una pagina con molto traffico. La Cassazione distingue nettamente il controllo preventivo dal controllo successivo alla conoscenza dell’illecito. Sul normale gestore di un blog non grava l’obbligo di esaminare in anticipo ogni singolo messaggio lasciato dagli utenti. La responsabilità sorge invece quando venga dimostrato che egli conosceva i contenuti diffamatori e non si è attivato tempestivamente per rimuoverli. (Studio Legale Scarlino)

Nel caso concreto la conoscenza non era una semplice supposizione: i giudici avevano ritenuto provato che il gestore fosse consapevole dei commenti e che non li avesse eliminati se non dopo l’avvio del giudizio. La pronuncia, quindi, non introduce una responsabilità automatica fondata sul solo fatto di essere proprietari di un sito. Occorre accertare la conoscenza effettiva del contenuto e la successiva omissione. (apps! avvocati)

Da questo punto di vista è importante anche non costruire una regola inesistente del tipo “la responsabilità nasce soltanto dopo una diffida formale”. La Cassazione non individua una particolare forma attraverso la quale il gestore debba venire a conoscenza dell’offesa: ciò che rileva è che quella conoscenza risulti concretamente provata. Una segnalazione, una comunicazione ricevuta dal diretto interessato o le stesse attività compiute dal gestore sul proprio spazio online potranno assumere rilievo a seconda delle circostanze.

Perché non cancellare equivale a partecipare alla diffusione?

La spiegazione utilizzata dalla giurisprudenza è piuttosto severa. Quando il gestore sa che sul proprio spazio è presente un contenuto diffamatorio e decide di lasciarlo online, consente consapevolmente che l’offesa continui a essere accessibile e venga ulteriormente diffusa. La Cassazione richiama sul punto anche l’orientamento formatosi in sede penale, secondo il quale il blogger può concorrere nella diffusione del contenuto denigratorio quando, dopo averne avuto conoscenza, non provveda tempestivamente alla rimozione. L’ordinanza n. 22999/2026 è però una decisione civile: nel caso concreto ciò che viene confermato è l’obbligo di risarcire il danno, mentre i riferimenti alla responsabilità penale sono utilizzati dalla Corte per ricostruire il quadro giurisprudenziale. (apps! avvocati)

Questa precisazione è importante perché sarebbe improprio affermare che la Prima Sezione civile abbia “condannato penalmente” il blogger. Non è avvenuto questo. Ha confermato la responsabilità civile già riconosciuta dai giudici di merito e ha richiamato, a sostegno del proprio ragionamento, principi elaborati anche dalla giurisprudenza penale.

E la libertà di espressione?

Il blogger aveva invocato anche l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di espressione. La Cassazione ha però ricordato che tale libertà non è assoluta e deve essere bilanciata con il diritto alla reputazione altrui. La critica può essere aspra e anche fortemente soggettiva, ma la tutela si indebolisce quando il contenuto offensivo poggia sull’attribuzione di fatti non veri. Nel caso esaminato, i giudici avevano accertato la presenza di commenti lesivi della reputazione professionale fondati su fatti non veritieri e la conoscenza degli stessi da parte del gestore. (apps! avvocati)

Questo significa anche che non ogni commento sgradevole deve essere cancellato per timore di una causa. Un giudizio negativo, una critica severa o un’opinione antipatica non coincidono automaticamente con la diffamazione. Bisogna considerare il contenuto concreto, il contesto, la riconoscibilità della persona interessata, il linguaggio utilizzato e l’eventuale attribuzione di fatti determinati. La decisione della Cassazione non impone quindi di trasformare ogni spazio di discussione in un ambiente nel quale sia ammessa soltanto l’approvazione.

E se nel commento non compare il nome della persona offesa?

Anche questo particolare emerge dalla vicenda esaminata. Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante che il nome della persona non fosse espressamente riportato, perché il destinatario dell’offesa risultava comunque agevolmente identificabile. È un principio importante anche nella comunicazione sui social: evitare di scrivere il nome non garantisce automaticamente l’anonimato della persona presa di mira se dal contesto, dalla professione, dalle circostanze narrate o da altri elementi è possibile comprenderne chiaramente l’identità. (apps! avvocati)

Lo stesso vale, evidentemente, per formule come “quel medico del tale ospedale”, “l’amministratore del nostro condominio” oppure “l’avvocato che segue quella causa” quando il contesto rende immediatamente comprensibile a chi ci si riferisca. Ai fini della tutela della reputazione ciò che conta non è soltanto la presenza materiale del nome e cognome, ma la concreta identificabilità del destinatario.

La stessa regola vale automaticamente per Facebook e Instagram?

La prudenza qui è necessaria. L’ordinanza n. 22999/2026 decide un caso relativo a un blog, quindi non sarebbe corretto scrivere che la Cassazione, con questa specifica decisione, abbia disciplinato indistintamente Facebook, Instagram, LinkedIn, gruppi WhatsApp e qualsiasi altra piattaforma. Esistono inoltre discipline specifiche per i fornitori di servizi online e situazioni tecniche molto diverse tra loro.

Tuttavia il principio di fondo relativo al comportamento di chi gestisce direttamente uno spazio comunicativo dopo avere acquisito conoscenza di contenuti diffamatori presenta un evidente interesse anche per le pagine social. Non a caso il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, proprio richiamando questa ordinanza, ha invitato i professionisti a prestare attenzione ai commenti pubblicati su blog, pagine e profili social riferibili all’attività professionale. Anche Il Sole 24 Ore ha evidenziato che il problema può riguardare analogamente avvocati e studi professionali. (Consulenti Del Lavoro)

La conclusione corretta, quindi, non è “ogni titolare di una pagina Facebook risponde sempre di tutto ciò che scrivono gli utenti”, ma una molto più concreta: quando il titolare conosce un contenuto manifestamente lesivo pubblicato nel proprio spazio e dispone degli strumenti per rimuoverlo, ignorare deliberatamente il problema può esporlo a conseguenze giuridiche.

Cosa fare quando arriva una segnalazione?

Immaginiamo che sotto un post della pagina di un professionista compaia questo commento: “Il dottor Rossi falsifica i certificati e truffa i clienti”. Il titolare della pagina riceve un messaggio del dottor Rossi che gli segnala il commento e ne chiede la cancellazione. A quel punto sarebbe rischioso rispondere semplicemente: “Non l’ho scritto io, vedetevela con chi lo ha pubblicato” e lasciare il messaggio online per settimane.

Questo non significa nemmeno che ogni segnalazione debba determinare una cancellazione automatica. Può esistere una critica legittima, possono essere contestati fatti veri oppure il carattere illecito del contenuto può essere dubbio. Ma una segnalazione circostanziata impone quantomeno di esaminare rapidamente ciò che è stato pubblicato. Quanto più evidente è il carattere diffamatorio, tanto più pericolosa diventa l’inerzia.

In presenza di un contenuto chiaramente offensivo o dell’attribuzione gratuita di fatti gravemente lesivi, la scelta prudente è rimuoverlo tempestivamente, conservarne eventualmente copia ai fini probatori e, se necessario, bloccare ulteriori interventi dello stesso utente. La cancellazione del commento non significa riconoscere che la persona segnalante abbia ragione su ogni aspetto della vicenda; significa impedire che uno spazio sotto il proprio controllo continui a essere utilizzato per diffondere un contenuto potenzialmente illecito.

E chi ha scritto materialmente il commento?

Naturalmente rimane responsabile anche l’autore. La pronuncia non trasferisce la responsabilità dall’utente al gestore del blog. Introduce, piuttosto, la possibilità che si aggiunga una responsabilità del gestore per il proprio comportamento successivo alla conoscenza dell’illecito.

Si possono quindi avere due condotte distinte: quella di chi scrive e pubblica il messaggio diffamatorio e quella di chi, pur potendolo rimuovere e sapendo che è presente nel proprio spazio, ne consente consapevolmente l’ulteriore permanenza e diffusione. È quest’ultima situazione che interessa la Cassazione n. 22999/2026.

Il problema è ancora più delicato per una pagina professionale

Per un professionista può aggiungersi un ulteriore livello di attenzione. Una pagina utilizzata per l’attività professionale non è soltanto uno spazio personale: rappresenta pubblicamente lo studio, l’impresa o la categoria di appartenenza. Per questo una consapevole tolleranza di contenuti denigratori può assumere rilievo non soltanto sul piano civilistico ma, a seconda dell’ordinamento professionale interessato, anche sotto il profilo deontologico.

È proprio ciò che ha sottolineato il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro nella comunicazione diffusa a settembre: la tolleranza consapevole di commenti offensivi conosciuti e concretamente rimovibili può coinvolgere anche i doveri professionali di dignità, decoro, lealtà e correttezza. (Ordine CDLNA)

Non significa automaticamente che la stessa disciplina deontologica si applichi in modo identico a ogni professione; significa però che chi utilizza i social come strumento professionale dovrebbe considerarne la gestione dei commenti una parte dell’attività di comunicazione e non un elemento totalmente estraneo.

Quanto può costare non intervenire?

Nel caso deciso dalla Cassazione, il danno non patrimoniale riconosciuto dai giudici di merito era stato liquidato in 23.000 euro. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata anche la determinazione del quantum, effettuata mediante i criteri delle Tabelle di Milano in materia di diffamazione attraverso mezzi di comunicazione di massa. (Alessandro Del Ninno)

Naturalmente non esiste una tariffa fissa di 23.000 euro per ogni commento non cancellato. L’entità del danno dipende dalle circostanze concrete: gravità delle affermazioni, diffusione, posizione sociale e professionale della persona offesa, durata della permanenza online, numero e contenuto degli interventi e conseguenze effettivamente prodotte. Ma la vicenda mostra che considerare i commenti degli utenti come un problema del tutto estraneo al gestore può diventare economicamente molto costoso.

In conclusione

L’ordinanza della Corte di cassazione, Prima Sezione civile, n. 22999 del 10 luglio 2026 traccia una linea abbastanza chiara. Chi gestisce un blog non è obbligato a controllare preventivamente ogni parola scritta dai propri lettori. Ma quando viene a conoscenza di contenuti diffamatori pubblicati da terzi non può necessariamente rimanere passivo: se non si attiva tempestivamente per rimuoverli, può essere chiamato a rispondere civilmente del danno derivante dalla loro ulteriore diffusione. (apps! avvocati)

La decisione riguarda direttamente un blog e non deve essere trasformata in una regola automatica per qualsiasi piattaforma digitale. Il recente richiamo del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro dimostra però quanto il problema sia ormai concreto anche per chi utilizza Facebook, Instagram, LinkedIn o altri strumenti social nell’ambito della propria attività professionale. (Consulenti Del Lavoro)

La regola pratica è quindi semplice: non occorre vivere davanti allo schermo controllando ogni nuovo commento, ma quando si viene informati dell’esistenza di un contenuto potenzialmente diffamatorio è opportuno non ignorarlo. Bisogna leggerlo, valutarlo rapidamente e, quando il carattere lesivo sia evidente, intervenire. Dire “non l’ho scritto io” può non essere più sufficiente dopo che si è scelto consapevolmente di lasciarlo online.

Per informazioni e assistenza sull’argomento, info@studiotantalofornari.it e 0632609190 (anche Whatsapp).

Tag: diffamazione, commenti social, Facebook, Instagram, blog, responsabilità blogger, reputazione online, commenti offensivi, responsabilità civile, Cassazione 22999/2026, professionisti e social, Luca Tantalo, ADR Center

Titolo SEO: Commenti diffamatori su blog e social: quando risponde il gestore

Meta description: Cassazione n. 22999/2026: nessun obbligo di controllare preventivamente tutti i commenti, ma chi conosce un contenuto diffamatorio e non lo rimuove può rispondere dei danni.

Slug: commenti-diffamatori-blog-social-responsabilita-gestore

Strade pericolose e guard-rail mancanti: la Cassazione richiama ANAS ai suoi obblighi di custodia

Il proprietario della strada deve valutare concretamente i rischi per gli utenti. Non basta dire che non vi era una “insidia”

Con l’ordinanza n. 9580 del 15 aprile 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di grande rilievo pratico: la responsabilità dell’ente proprietario o gestore della strada per i danni subiti dagli utenti a causa delle condizioni della sede stradale o della mancata installazione di adeguate protezioni.

La decisione riguarda un grave sinistro verificatosi lungo una strada statale, nel quale l’autovettura condotta dalla danneggiata era uscita dalla sede stradale, finendo nei pressi di un fosso-canale e andando poi a collidere contro il basamento di un ponte. La domanda risarcitoria era stata proposta nei confronti di ANAS, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., lamentando, in particolare, l’assenza di barriere di contenimento a margine della carreggiata.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non dimostrato il nesso causale. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la decisione, valorizzando la condotta della danneggiata e ritenendo non provata una situazione oggettiva di pericolosità della strada. La Cassazione, invece, ha cassato la sentenza, accogliendo due motivi di ricorso e rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Il punto centrale: il gestore della strada deve valutare il rischio concreto

La parte più interessante dell’ordinanza riguarda il dovere dell’ente proprietario o gestore della strada.

Secondo la Cassazione, il proprietario della strada non può ritenersi esonerato da responsabilità solo perché non vi sia una specifica norma tecnica che imponga, in modo automatico, l’installazione di un guard-rail in quel determinato punto.

Il suo obbligo è più ampio.

L’ente proprietario deve comunque valutare, in concreto, se un determinato tratto stradale, per le sue caratteristiche oggettive, possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti. Tale valutazione discende dall’art. 14 del Codice della strada, che pone a carico degli enti proprietari l’obbligo di manutenzione, gestione e controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze.

La Corte ribadisce un principio importante: la colpa del proprietario può consistere non solo nella violazione di una specifica norma prescrittiva, ma anche nella violazione delle regole generali di prudenza, diligenza e perizia.

In altri termini, non basta chiedersi se una norma imponesse espressamente la barriera. Occorre chiedersi se, considerate le condizioni concrete del tratto stradale, l’omessa installazione di una protezione fosse prudente, ragionevole e compatibile con l’obbligo di garantire la sicurezza della circolazione.

Il superamento della vecchia nozione di “insidia”

Altro passaggio decisivo della pronuncia è il richiamo critico alla categoria dell’“insidia”.

La Corte d’Appello aveva fatto riferimento alla mancanza di una situazione imprevedibile e inevitabile, secondo una logica ancora legata alla vecchia impostazione dell’insidia o trabocchetto.

La Cassazione censura questo ragionamento.

Nella responsabilità da cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., il danneggiato non deve provare l’esistenza di una insidia, né deve dimostrare che la situazione di pericolo fosse occulta, imprevedibile o inevitabile. Deve invece provare il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso.

È poi il custode, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare il caso fortuito, eventualmente rappresentato anche dalla condotta del danneggiato, ove questa sia stata tale da interrompere il nesso causale.

La Cassazione, quindi, conferma ancora una volta il definitivo superamento della vecchia impostazione fondata sull’insidia. Quella categoria, a lungo utilizzata nel contenzioso relativo alle strade, non può più essere assunta come criterio decisivo quando si discute di responsabilità ex art. 2051 c.c.

Il danneggiato non deve provare una pericolosità “molto probabile o inevitabile”

Particolarmente importante è anche il passaggio in cui la Corte censura la sentenza d’appello per avere preteso dalla danneggiata una prova eccessivamente gravosa.

La Corte territoriale aveva ritenuto che spettasse alla danneggiata dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere il danno “molto probabile se non inevitabile”.

La Cassazione corregge questa impostazione.

Nel modello dell’art. 2051 c.c., il danneggiato non deve provare che il danno fosse quasi inevitabile. Deve provare il rapporto causale tra la cosa e l’evento. Una volta dimostrato tale collegamento, la responsabilità del custode opera secondo un criterio oggettivo, salvo che questi provi il caso fortuito.

Questa precisazione è molto rilevante perché impedisce di trasformare la responsabilità da cosa in custodia in una responsabilità sostanzialmente fondata sulla colpa del danneggiato o sulla eccezionalità del pericolo.

La condotta del danneggiato resta rilevante, ma va valutata correttamente

La Cassazione non afferma, naturalmente, che ANAS sia automaticamente responsabile.

La sentenza viene cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare il caso applicando i principi corretti.

Resta quindi possibile che la condotta della conducente abbia avuto un ruolo causale o concausale nella produzione del danno. In astratto, la condotta del danneggiato può anche integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode.

Ma questa valutazione non può essere compiuta saltando il passaggio essenziale: occorre prima verificare se la strada, per le sue caratteristiche concrete, fosse idonea a determinare o aggravare l’evento dannoso, e se l’omessa installazione della barriera di protezione abbia inciso causalmente sul sinistro.

La colpa del danneggiato, dunque, non può essere utilizzata come scorciatoia motivazionale per escludere ogni responsabilità dell’ente gestore, soprattutto quando vi siano elementi che impongono una seria verifica della sicurezza del tratto stradale.

Una pronuncia importante per il contenzioso contro gli enti proprietari delle strade

L’ordinanza n. 9580/2026 è importante perché riafferma alcuni principi ormai centrali nella responsabilità civile da cose in custodia:

  1. l’ente proprietario o gestore della strada è custode dell’infrastruttura;
  2. il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l’evento;
  3. non è necessario dimostrare una “insidia” occulta, imprevedibile o inevitabile;
  4. l’ente può liberarsi solo provando il caso fortuito;
  5. la mancanza di una specifica norma tecnica non esclude automaticamente la responsabilità, se il tratto stradale presentava comunque un rischio concreto per gli utenti.

Il punto, in definitiva, è che la sicurezza stradale non può essere ridotta a un adempimento meramente formale. L’ente proprietario deve verificare le condizioni reali della strada, le sue pertinenze, i margini laterali, la presenza di fossi, scarpate, ostacoli fissi, piloni, dislivelli e ogni altro elemento che possa trasformare una fuoriuscita di strada in un evento gravemente lesivo.

Conclusione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9580/2026, richiama gli enti proprietari delle strade a una responsabilità concreta e sostanziale.

Non basta sostenere che non vi fosse una “insidia”. Non basta affermare che l’utente avrebbe dovuto mantenere il controllo del veicolo. Non basta neppure invocare l’assenza di una prescrizione tecnica puntuale.

Quando le caratteristiche del tratto stradale rendono prevedibile un rischio grave per l’incolumità degli utenti, l’ente gestore deve adottare le misure necessarie per prevenirlo o ridurne le conseguenze.

La responsabilità da cosa in custodia non serve a trasformare il gestore della strada in un assicuratore universale di qualsiasi sinistro. Ma serve a ricordare che la strada è una cosa complessa, potenzialmente pericolosa, affidata alla cura di chi ha il potere e il dovere di controllarla.

Ed è proprio questo il cuore della decisione: la sicurezza degli utenti non può dipendere da formule astratte, ma da una valutazione concreta, tecnica e prudente delle condizioni effettive della strada.

Per consulenze e informazioni: info@studiotantalofornari.it