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Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 28 settembre – 27 ottobre 2010, n. 21975
Presidente Roselli – Relatore Napoletano
Ricorrente Biella scarpe s.p.a.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del licenziamento per motivo oggettivo intimato dalla società B.S. a S .G. in data 9 settembre 2003 con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e successive modifiche.
La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante che, avendo l’azienda deciso di accettare le dimissioni del S., era del tutto venuta meno l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione aziendale. Conseguentemente, riteneva la predetta Corte che il licenziamento non era la conseguenza della decisione aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal S., ma il contrario, in quanto l’azienda prima aveva espulso il lavoratore e, poi, aveva deciso di riorganizzarsi eliminando il posto di lavoro occupato dal S. ed attribuendo le sue mansioni all’Amministratore delegato della società.
Avverso tale sentenza la società ricorre in cassazione articolando due censure.
Resiste con controricorso la parte intimata che deposita anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2118 cc nonché vizio di motivazione, allega che la Corte di Appello ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, non tenendo conto della reale successione dei fatti. Richiama, altresì, la società gli orientamenti di questa Corte espressi in materia di licenziamento oggettivo riguardo tra l’altro all’insindacabilità delle scelte imprenditoriali e alla prova della diversa utilizzazione del lavoratore licenziato.
La censura è infondata.
Preliminarmente va rilevato, alla stregua anche di quanto osservato dalla parte resistente, che la società, pur deducendo il vizio di violazione di legge, non specifica in cosa sia consistito tale vizio, sicché la censura essendo generica è inammissibile.
Quanto al denunciato vizio di motivazione, va premesso che costituisce principio del tutto pacifico (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 13045/97) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (in tal senso Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 20499).
In tale ottica si è ribadito da questa Corte che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2007 n. 7972).
Né, si è ulteriormente rimarcato, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 20 aprile 2006 n. 9233).
Sulla base di tali principi non possono trovare ingresso in questa sede le censure in esame che, a fronte di una valutazione delle risultanze istruttorie sorretta da congrua motivazione, la quale dà conto del percorso logico seguito dai giudici di appello per addivenire alla conclusione che il licenziamento del Suardi non è una conseguenza della riorganizzazione aziendale bensì il contrario.
Le critiche, quindi, si risolvono, nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle prove che in quanto tale non è ammissibile in sede di legittimità.
Con la seconda censura la società, denunciando violazione dell’art. 1372 cc ed omessa motivazione, deduce che, nonostante la espressa trattazione nella memoria costituzione della questione relativa alle dimissioni del lavoratore prima del licenziamento, la Corte del merito si è limitata a “sostenere che la società avrebbe potuto considerare dimissionario il dipendente”.
La censura è infondata.
Lo è perché, sotto il profilo del difetto di motivazione, la Corte del merito, invece, affronta la questione accertando che la società ha accettato la revoca delle dimissioni del lavoratore e lo ha considerato ancora alle proprie dipendenze.
Lo è altresì, per quanto attiene l’allegata violazione di legge, in quanto difetta, anche in questo caso, la specifica deduzione del relativo vizio in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, in conclusione va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 17,00 oltre euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA.
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