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Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 11 – 27 gennaio 2011, n. 1865
Presidente Vittoria – Relatore Tirelli
Fatto e diritto
rilevato che in data 8/3/2 00 6 la spa Rileno (oggi Equitalia) ha notificato alla srl M. un’intimazione di pagamento di Euro 94.722,65;
che la M. ha preposto opposizione davanti al Tribunale di Lecco;
che dopo aver qualificato l’azione come opposizione agli atti,esecutivi, quest’ultimo ha declinato la giurisdizione perché la causa rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie;
che la M. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo alla Suprema Corte di voler cassare l’impugnata sentenza ed accogliere l’opposizione con vittoria di spese ed onorari;
che la spa Equitalia, nel frattempo subentrata alla Rileno, non ha svolto attività difensiva;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che la ricorrente non ha contestato la natura tributaria del debito di cui le ora stato intimato il pagamento, osserva il Collegio che con sentenza n. 8279/2008 queste Sezioni Unite hanno già stabilito che “a norma dell’art. 2 del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 12 della legge 26 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata”, per cui “ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora o l’intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 602/1973 è devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie;
che tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che quella delle Commissioni Tributarie costituisce una giurisdizione di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all’atto impositivo (C. Cass. 2007/7388 e 2009/17943);
che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va dunque affermato che la controversia diretta all’annullamento di un’intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 602/1973, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario qualunque sia la natura dei vizi denunciati dal contribuente;
che il ricorso va, dunque, rigettato e le parti rimesse davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, cui spetterà di valutare anche la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla M. con riferimento alla idoneità della vigente normativa a “permettere al contribuente che avesse ricevuto, come nel caso di specie, la notifica di un’intimazione di pagamento senza aver preventivamente ricevuto anche la notifica di alcuna cartella esattoriale, di poter oggettivamente conoscere sia l’autorità davanti la quale proporre un’eventuale impugnazione sia il termine utile entro cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata”;
che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, rigetta il ricorso e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
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