Condannato anche alle spese il molestatore che non riesce a dimostrare la natura non offensiva delle telefonate (Cassazione 3663/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 gennaio – 14 febbraio 2011, n. 3663
Presidente Finocchiaro – Relatore Massera

Osserva

È stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 14 gennaio 2010 L..V. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 27 giugno 2009 dal Tribunale di Gorizia, confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Monfalcone che lo aveva condannato a pagare Euro 500,00 in favore di M..I. ed D.E. a titolo di risarcimento danni per molestie telefoniche.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poiché la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Il primo motivo lamenta motivazione omessa ovvero insufficiente e contraddittoria circa la sussistenza del fatto – controverso – del carattere molesto o di disturbo delle telefonate ricevute da I. e D. .
Le argomentazioni a sostegno implicano apprezzamenti di merito. Manca un momento di sintesi formulato in armonia con il paradigma sopra enunciato e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria. Considerazioni identiche valgono per il secondo motivo, che lamenta ancora motivazione omessa ovvero insufficiente e contraddittoria circa il fatto – controverso – della riconducibilità al V. delle telefonate de quibus. Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 660 c.p., quanto all’elemento materiale della fattispecie di cui viene chiesto l’accertamento; conseguente violazione degli artt. 185 c.p.c. (rectius: c.p.p.) e 2059 c.c.
La censura, pur formalmente prospettata sotto il profilo della violazione di norme di diritto, in realtà poggia su argomentazioni che attengono al merito. Il quesito finale nella prima parte si rivela assolutamente generico e astratto, mentre nella seconda parte implica apprezzamenti di fatto e valutazioni di merito.
Il quarto motivo ipotizza ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p. sotto il diverso profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie, con conseguente violazione degli artt. 185 c.p.c. (rectius: c.p.p.) e 2059 c.c. Anche questa censura presuppone la lettura degli atti del processo, cui il ricorrente compie esplicito riferimento. Il quesito finale risulta generico e astratto.
4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Il ricorrente ha presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione, restando confermati il carattere sostanzialmente fattuale delle censure e il mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c..
5. – Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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