E’ reato (di pericolo) vendere pesce mal congelato: condannato il ristorante cinese (Cassazione 11996/2011)

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 febbraio – 25 marzo 2011, n. 11996

Presidente Teresi – Relatore Mulliri

Osserva

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – L’odierna ricorrente è stata condannata dal G.u.p. alla pena di 600 e di ammenda per avere, in qualità di titolare del ristorante …, detenuto in deposito frigorifero, con finalità di vendita o comunque distribuzione, sostanze alimentari (prodotti ittici) in cattivo stato di conservazione.

Avverso tale decisione, l’imputata ha proposto ricorso personalmente deducendo contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.).

La critica si fonda sull’assunto secondo cui, proprio nella sentenza delle S.U. citata dal giudice di merito (19.12.01, Butti, Rv. 220716) è contenuta l’affermazione secondo la quale si sarebbe al cospetto di un reato di danno e non di pericolo perché diversamente verrebbero limitate le garanzie difensive. Orbene, poiché nella specie non si è registrato alcun danno igienico sanitario, non sarebbe configurabile alcun reato. In ogni caso, si fa notare che il giudicante avrebbe dovuto pronunciare giudizio di colpevolezza solo se essa fosse risultata “oltre ogni ragionevole dubbio”.

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato e deve essere respinto perché si fonda su una erronea lettura di pronunzie di questa S.C. ove è stato affermato un principio esattamente opposto a quello che qui si intende sostenere.

Proprio la sentenza a S.U. citata dalla ricorrente, infatti, ad una sua attenta disamina, mira a tutelare il consumatore di prodotti alimentari anche sulla base del semplice pericolo che una sua cattiva conservazione ne alteri o deteriori le proprietà organolettiche, e ciò, anche a prescindere dal verificarsi di tale eventualità.

In altri termini, la decisione evocata dalla ricorrente (19.12.01, Butti, Rv. 220716) affronta dettagliatamente il tema della corretta interpretazione della lettera della norma di cui sottolinea una innegabile “ambiguità”, in particolare, con riguardo al termine “conservazione”, del quale non si comprende se stia ad esprimere “l’effetto del conservare (vale a dire, il mantenimento delle caratteristiche iniziali)” ovvero l’atto e il modo di conservare (e cioè le attività dirette ad assicurare quel mantenimento)”. Parimenti ambigua, si dice, “è l’espressione “stato di conservazione”, con la quale si può indicare tanto il risultato dell’attività di mantenimento, quanto le condizioni presenti per ottenere il risultato stesso.

Dopo avere, quindi, evidenziato che l’ambiguità non si scioglie neppure prendendo in esame l’intera locuzione: “é vietato impiegare… vendere, detenere… distribuire… sostanze alimentari…in cattivo stato di conservazione”, (visto che quell’ “in cattivo ecc.” può intendersi, sia, come complemento predicativo dell’oggetto, e cioè delle sostanze alimentari, sia come complemento di modo, che indica la maniera in cui si compie l’azione espressa dal verbo), le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale, che aveva portato la questione dinanzi ad esse, riagganciandosi alla posizione assunta da altra propria decisione risalente nel tempo (s.u., 5.1.96, Timpanaro). Si afferma, cioè, che “per risolvere il contrasto giurisprudenziale, basta semplicemente ripetere…..che la necessità di riferire il reato in questione alla inosservanza delle regole di conservazione delle sostanze (opzione com’è s’è visto possibile sotto il profilo lessicale) deriva dal fatto che, altrimenti, nessuno spazio di operatività avrebbe la disposizione, a fronte delle lettere a), c), d), le quali – nell’arco che va dalla privazione degli elementi nutritivi all’alterazione degli stessi abbracciano tutti gli aspetti oggettivamente rilevabili di degenerazione delle caratteristiche intrinseche degli alimenti”.

Detto in altri termini, la lett. b) della norma in esame non può che comprendere anche le cattive forme di conservazione e non soltanto le ipotesi di alterazione del prodotto (con scadimento delle proprietà). Si tratta, perciò di un reato di pericolo e non di danno.

Ciò è tanto chiaro che, in seguito alla decisione evocata dalla ricorrente, altre sezioni semplici di questa Corte si sono espresse chiaramente nel senso che “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 5 lett. b) L 30 aprile 1962 n. 283, vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento” (sez. III, 9.1.07, Bestini, Rv. 236332). Ed ancora, assolutamente in termini, è la recentissima (Sez. III, 11.3.10, Greco, Rv. 245970) pronunzia del principio secondo cui integra il reato in discussione “anche il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza. Nella specie, la modalità di conservazione inappropriata era consistita nel congelamento “ordinario” di un quantitativo di carne (modalità ritenuta rischiosa in quanto, tecnicamente, l’unico procedimento idoneo a conservare la carne nel tempo, alternativo alla surgelazione, è il congelamento mediante ricorso ad abbattitori di temperature).

Del tutto coerente è, quindi, la presente affermazione di responsabilità per un episodio in cui è stato accertato che la cattiva congelazione dei prodotti ittici era argomentabile dal rilievo che essi erano già stati sottoposti a lavorazione “in quanto infarinati e depositati in un contenitore di cartone” ed il “cattivo stato di conservazione (dei pesce n.d.r.)… era desumibile dal fatto che lo stesso – per come anche evidenziato dalle allegate fotografie – fosse ricoperto di brina: circostanza, questa, che lasciava presumere fondatamente che il prodotto ittico fosse stato sottoposto più volte a processi di congelazione e successiva ricongelazione, con il conseguente mancato rispetto delle regole di conservazione esterna del prodotto”.

Infondato è anche l’ulteriore argomentazione difensiva secondo cui una siffatta interpretazione della norma limiterebbe le garanzie difensive perché, creandosi una ipotesi di pericolo presunto, all’imputato non sarebbe lasciata la possibilità di dimostrare la genuinità del prodotto.

Proprio questo aspetto, infatti, è stato già preso in considerazione dalle S.U. che, a riguardo ribattono che “la presunzione legislativa non è arbitraria in quanto la lettera b) ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di prevenzione e tutela delle sostanze alimentari, dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e a quello, rilevante, della loro conservazione”.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2 commenti su “E’ reato (di pericolo) vendere pesce mal congelato: condannato il ristorante cinese (Cassazione 11996/2011)

  1. Trova ulteriore conferma il prevalente orientamento giurisprudenziale , secondo il quale il reato contravvenzionale di cui alla lettera B della Legge 283/62 non e legato a fenomeni degenerativi o alterativi della sostanza alimentari (tutte fattispecie nelle ipotesi contravvenzionali , contemplate dalla succesiva Lettera D della stessa Legge 283/62) ma alle non corrette o impromprie modalità di conservazione dell’alimento .

    Il quale può nel caso di specie essere ancora perfettamente genuino e sano .

    ( Orientamento che condivido) , perche in caso contrario la lettera B dell’articolo 5 risulterebbe non avere un campo d’azione specifico e sarebbe da considerarsi inapplicabile se fosse connessa a stati di degenerazione della sostanza alimentare.

    Oltre alle suddette considerazioni, sono fortemente convinto come la tutela anche anticipata del consumatore sia un concetto
    del tutto appropriato .

    Ed il fatto che anche il congelamento effettuato in modo inadeguato.Il quale notoriamente porta ad una rilevante perdita (specie negli di origine animale) di principi nutrizionali affatto secondari .
    Dopo qualche sparuto pronunciamento .
    Negli ultimi tempi con sentenze nei tre gradi di giudizio sia stato confermato come uno dei casi in cui si configura l’ipotesi contravvenzionale della lettera B dell’articolo 5 .

    Con I Migliori Saluti

    Il Coordinatore dei Tecnici della prevenzione in ambito Veterinario

    Fabio Ratti. Azienda USL 1 di Massa e Carrara

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