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Il Tribunale di Ostia, in materia obbligatoria (locazioni), visto il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge, non solo ha dichiarato l’improcedibilità della domanda, ma ha condannato parte attrice al pagamento delle spese legali.
Il testo integrale:
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti,
osserva:
la A ha intimato al Comune di B sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;
il Comune di B si è costituito e si è opposto alla convalida;
alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;
con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);
all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di B, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;
visto l’art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale;
il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;
P.Q.M.
DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte della A;
DICHIARA improcedibile la domanda della A
CONDANNA la A in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona del suo Sindaco pro tempore in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP
Ostia lì 26.3.2012
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
Finalmente buone notizie.
Ci voleva proprio tanto per far capire che il tentativo di mediazione (almeno quello) è cosa seria ed alla qualne non ci si può sottrarre.
Domenico D’Ulisse
Considerato che casi simili ne esistono a iosa mi auguro che tale ordinanza non costituisca la classica ” rondine che non fa primavera”.
Vado a memoria… Sono ancora in udienza e non posso controllare o darvi dati piùprecisi, ma c”è un giudice di pace di Napoli che ha deciso che non è condizione di procedibilità (o perderebbe senso la stessa figura del GdP )
Si, è esatto. Ma….https://ltantalo.wordpress.com/2012/04/12/mediazione-la-risposta-del-ministero-allassurda-sentenza-del-gdp-di-napoli/ e https://ltantalo.wordpress.com/2012/04/02/mediazione-e-conciliazione-del-giudice-di-pace-due-istituti-differenti/
ecco … Appunto ;)
Gentilissimo Collega, intanto mi congratulo per l’utilissimo sito, molto interessante e ben costruito. Avrei una domanda da rivolgerle. Nel caso in cui il Giudice, in sede di mutamento del rito, non avesse dato i termini per esperire la mediazione obbligatoria e alle udienze successive non venisse rilevato da nessuna delle parti fino ad ottenere la sentenza, è possibile impugnare quest’ultima per improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio? e nel caso in cui lo sfratto venisse in ogni modo azionato da controparte sarebbe possibile rilevarlo in sede di opposizione all’esecuzione?
La ringrazio sin d’ora per la cortese risposta che vorrà darmi.