Consulenza legale e tributaria
Giudice di Pace di Genova, sentenza 26 – 27 giugno 2012, n. 4486
Giudice Elisabetta di Palo
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, … evocava in giudizio:
– Comune di Genova – Direzione Polizia Municipale (GE), in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Genova, via G.;
– Equitalia Sestri S.p.A., nella qualità di agente della riscossione della Provincia di Genova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, via X. O.;
per sentire dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento indicate in parte I narrativa, per effetto della inesistenza della notificazione delle stesse.
Parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto, chiedendo a loro volta il rigetto dell’avversa domanda,
Esperita l’istruttoria dibattimentale, precisate le conclusioni all’udienza del 31 maggio 2012, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice di pace assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente questo Giudice di Pace, a fronte dell’eccezione mossa dal Comune di Genova, ritiene la propria competenza ratione materiae e per valore, anziché quella del Tribunale.
Quanto alla notificazione delle cartelle esattoriali opposte, argomento sul quale le parti si sono esercitate fornendo ciascuna una propria lettura ed interpretazione della normativa sul punto specifico, prendendo le mosse dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare riguardo alla disciplina di cui all’art. 26 di detto decreto, quale modificato ed integrato da successivi interventi legislativi.
U primo comma dell’articolo anzidetto, nella originaria stesura, prevedeva la notifica della cartella esattoriale a mezzo dei messi notificatori dell’esattoria o degli ufficiali esattoriali o degli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non erano sedi di pretura, dei messi comunali e dei messi di conciliazione.
L’art- 102 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 disponeva, relativamente alla nomina dei messi notificatori, con decorrenza 1-1-1990, che il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, potesse nominare uno o più messi notificatori, con richiesta nominativa all’ufficio di collocamento.
La Direzione delle Imposte Dirette, con risoluzione n. 1/3320-del 25 gennaio 1989, non mancava di ritenere l’illegittimità della notifica della cartella esattoriale a mezzo di terzi – incarico affidato in appalto dall’esattore – con riferimento sia all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e sia all’art. 102 del D.P.R. n. 43/1988.
Una prima discrasia della notifica della cartella di fermo del veicolo tg. … riguarda la mancata notifica del provvedimento a …, cointestatario con la ricorrente del predetto bene.
Tuttavia, punto centrale della presente controversia è e resta l’esistenza o l’inesistenza dell’atto della notificazione, operata direttamente da parte di Equitalia Nord S.p.A.
Ove si consideri che la notificazione delle cartelle esattoriali opposte sia inesistente, deve essere respinta l’eccezione secondo cui, avendo l’atto stesso,raggiunto lo scopo, il destinatario è stato comunque posto nella condizione di approntare la propria difesa, senza incidere suo tale suo diritto.
In caso contrario, ove si attribuisca valore al buon fine della notificazione, resterebbe aperto tutto il ventaglio di considerazioni e motivazioni sollevate dalle parti convenute, con conseguente valutazione della loro bontà giuridica.
L’evoluzione legislativa dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ha attribuito all’Agente della Riscossione di provvedere direttamente a mezzo dei servizio postale alla notifica della cartella esattoriale.
Restano, pertanto, in vigore il sistema notificatorio previsto dal predetto art. 26, che richiama una tassativa modalità di esecuzione della notifica delle cartelle esattoriali.
Questo giudicante, esaminata la giurisprudenza sul tema, ivi compresa la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009 della Commissione Provinciale di Lecce, ritiene che non di nullità ma di inesistenza della notificazione si versi nel caso di specie, sicché non può conseguire alcun effetto la costituzione in giudizio della ricorrente.
Ritenuto assorbente su tutti gli altri motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio quanto descritto in parte motiva, provvede come da dispositivo.
Rilevata la novità e complessità dell’argomento trattato, compensa interamente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di parte attrice.
Respinge le richieste delle parti convenute.
Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
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