…e un’ordinanza del Tribunale di Milano di segno contrario a quella di Roma, sempre sul 185 bis c.p.c.

Tribunale di Milano, sezione decima, ordinanza del 4.7.2013

Il Giudice A. Simonetti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2/07/2013, al fine di valutare se procedere, in applicazione dell’art. 185 bis cpc introdotto dal decreto legge 69/2013, formulando alle parti una proposta transattiva o conciliativa, osserva quanto segue; ritenuto che la citata disposizione sia applicabile in forza del principio tempus regit actum ai processi in corso e, quindi, al presente processo, pendente dal 22 maggio 2012; rilevato infatti che l’art. 77 del decreto legge 69/2013, che introduce la proposta di conciliazione del giudice, non contempla disposizioni transitorie e il suo regime di efficacia temporale discende dalla norma finale, art 86, per cui il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (21 giugno 2013 data di pubblicazione in GU)  “rilevato che la norma impone al giudice, a differenza dell’attività che svolge nell’ambito del più generale tentativo di conciliazione delle parti ex art. 185 cpc, che si estrinseca nell’attività del giudice di condurre le parti affinché si scambino, nell’ambito della loro autonomia privata, proposta e accettazione di accordi convenzionali transattivi o conciliativi, il potere dovere di porre in essere una specifica attività consistente nel farsi promotore del contenuto di una ipotesi conciliativa o transattiva; ritenuto che in considerazione di tale specifica attività richiesta al giudice, la norma debba essere intesa nel senso che l’ufficio è tenuto a tale adempimento nella fase della trattazione (prima udienza) o nella fase dell’istruzione, ma che, esaurita, chiusa l’istruttoria e, quindi, quando la causa sia matura per la decisione senza attività istruttoria o ulteriore attività e resti all’ufficio solo stabilire in quale forma ex art. 281 quinquies o sexies cpc essa debba essere decisa con sentenza, non sussiste più per il giudice il potere dovere di formulare una ipotesi conciliativa o transattiva ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 185 bis cpc; ritenuto che tale significato della norma sia imposto dalla sua interpretazione letterale, in quanto l’espressione “sino a quando è esaurita l’istruzione” indica esplicitamente come limite dell’attività del giudice di formulare i termini della transazione o della conciliazione quello della fase istruttoria; dall’interpretazione logico sistematica, in quanto stabilire il potere dovere del giudice di formulare, non potendo ciò avvenire se non in termini sufficientemente specifici e dettagliati, alle parti una ipotesi conciliativa o transattiva della controversia, in una fase in cui è già chiusa l’attività istruttoria e non resta che rimettere le parti alla decisione, significherebbe imporre al giudice di anticipare esplicitando il contenuto della ipotesi transattiva/conciliativa la sua probabile decisione finale, senza che agli atti possa sopravvenire alcun nuovo elemento istruttorio utilizzabile per la decisione; ritenuto che tale interpretazione dell’art. 185 bis cpc, che vede come momento preclusivo della proposta transattiva/conciliativa del giudice quello della fase istruttoria, si impone, come detto, in forza della specifica attività che si richiede al giudice – indicare alle parti il contenuto della transazione o conciliazione- tanto che lì ove il giudice non sia chiamato a farsi promotore del contenuto di una transazione/conciliazione da sottoporre all’accettazione delle parti, ma sia chiamato più semplicemente ad esperire il tentativo di conciliazione ex art 185 cpc, la legge non pone momenti preclusivi, stabilendo che la facoltà del giudice può essere esercitata in qualunque stato e grado del processo, ex art. 117 cpc e art. 185 comma 1 cpc; rilevato che nel caso di specie con il provvedimento con cui si è ritenuta ex art. 187 cpc la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova si sia già chiusa la fase istruttoria, sicché non vi è più spazio per procedere alla formulazione di ipotesi conciliativa o transattiva ex art. 185 bis cpc; ritenuto che nella presente controversia non sia utile esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185 cpc,

 P.Q.M.

rinvia per precisazione delle conclusioni all’udienza del 22.10.2014 ore 10,15.

Si comunichi.

Milano,

8.7.2013

Il Giudice

dott. A. Simonetti

 

 

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