Consulenza legale e tributaria
Nel caso di notificazione dell’impugnazione di una sentenza a eredi di soggetto deceduto dopo l’udienza di discussione del precedente grado del processo, ma prima della ricezione della notifica, la notifica stessa, anche in sede rinnovatoria, deve essere effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio che il defunto aveva al tempo della morte ovvero può essere effettuata anche personalmente e individualmente a ciascun erede, purché nel luogo sopra indicato. La notifica dell’impugnazione effettuata presso il difensore costituito nel pregresso grado del giudizio e nel domicilio ivi eletto è nulla, ma se il destinatario si costituisce spontaneamente in giudizio il vizio di notifica viene sanato, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, inapplicabile al solo caso di notifica inesistente.
Cassazione civile sez. unite 18 giugno 2010, n. 14699
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