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Cassazione – Sezione terza – sentenza 21 settembre – 6 ottobre 2010, n. 20759
Presidente Morelli – Relatore Filadoro
Svolgimento del processo
Con sentenza 24 marzo 2005 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto da U. I. (e quello incidentale di C. R.) avverso la decisione del locale giudice di pace del 13 novembre 2003, dichiarando che esclusivo responsabile dell’incidente occorso ad un pedone C. R., caduto in una buca della strada in omissis, via omissis (mentre si recava a depositare l’immondizia negli appositi cassonetti) doveva considerarsi il Comune di omissis.
Il Tribunale di Napoli escludeva la esistenza di un concorso di colpa del pedone (valutata invece nell’ordine del 30% dal primo giudice).
Il Tribunale condannava inoltre il titolare della impresa incaricata della manutenzione della strada, U. I. (condannato direttamente dal primo giudice e ritenuto responsabile dell’incidente al 70%) a rivalere il Comune di omissis per tutte le somme poste a suo carico con la stessa decisione.
Ha, infine, rigettato la domanda di garanzia proposta dalla Impresa X nei confronti della s.p.a. Assitalia, osservando che la copertura assicurativa non riguardava i danni derivati da omessa manutenzione della strada, ma solo i danni derivati a terzi dalla esecuzione dei lavori appaltati.
Avverso tale decisione, lo I. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro distinti motivi, illustrati da memoria.
Il Comune di omissis resiste con controricorso.
La Assitalia ha depositato procura speciale. Il suo difensore ha discusso la causa alla udienza odierna.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce travisamento delle risultanze processuali, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., concernenti norme di legge sul procedimento e sulla valutazione delle prove (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) nonché omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto la fondatezza della domanda di garanzia svolta dal Comune di omissis nei confronti della impresa X senza tener conto che dalla documentazione prodotta era emerso che la zona in cui si era verificato l’incidente era interessata da lavori di scavo della società Y, che eseguiva la sostituzione di una condotta dell’acqua.
La impresa X, pertanto, doveva considerarsi esente da qualsiasi responsabilità, considerato che la stessa era responsabile contrattualmente nei confronti del Comune, con esclusione delle strade o zone stradali interessate da lavori di manutenzione temporanea o permanente affidati ad altre imprese.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia travisamento delle risultanze processuali, insufficiente e incongrua motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1176 e 1218 c.c. e degli articoli 1362 e seguenti c.c. (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).
La giurisprudenza di questa Corte – in tema di manutenzione della rete stradale – è ferma nel ritenere che la diligenza del Comune debba essere valutata tenendo conto che la estensione della rete stradale esclude che sulla stessa possa essere esercitato un controllo completo e continuo, tale da dar luogo ad una custodia in senso tecnico.
Orbene, se l’obbligo di custodire la rete stradale viene considerato impossibile per il Comune di omissis, a maggior ragione tale impossibilità doveva essere ribadita anche per la impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade.
Pertanto, affermando che la sorveglianza e manutenzione della rete stradale urbana costituiva la essenza stessa della prestazione contrattuale assunta dalla impresa X, il giudice di appello aveva violato le norme che impongono di interpretare il contratto nel suo complesso, essendo del tutto evidente che la impresa interviene, soprattutto, su segnalazione e indicazione della parte committente, come risultava del resto dallo stesso Capitolato speciale.
Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto accogliere la domanda dell’appellante principale, intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità della clausola posta a fondamento della garanzia invocata dal Comune di omissis.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), travisamento delle risultanze processuali, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Decidendo su una analoga controversia, lo stesso Tribunale di Napoli aveva condannato la compagnia di assicurazione Assitalia, in solido con la società appaltatrice assicurata, al risarcimento dei danni per un incidente derivato da omessa manutenzione della strada.
Analoghe decisioni erano state rese dal giudice di pace napoletano.
Il giudice di appello non aveva tenuto conto di tali precedenti, così violando la disposizione di cui all’art. 2909 c.c., ritenendo infondata la eccezione di giudicate sollevata.
Con il quarto motivo si deduce, sotto altro profilo, travisamento delle risultanze processuali, insufficiente ed incongrua motivazione, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., concernenti norme di legge sul procedimento e sulla valutazione delle prove e degli articoli 1362 e seguenti del codice civile (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il giudice di appello aveva, ancora una volta erroneamente, ritenuto la non operatività della polizza alle ipotesi di sinistri verificatisi in conseguenza della violazione dell’obbligo di custodire e vigilare sulla rete stradale, ritenendo che la garanzia assicurativa riguardasse solo danni a terzi derivati dalla esecuzione dei lavori appaltati.
Osserva il Collegio:
i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Dopo aver rilevato che nel caso di specie non era emerso alcun comportamento dell’attore tale da poter configurare un suo concorso di colpa (in considerazione della scarsa visibilità dei luoghi e della presenza di una buca assai prossima ai cassonetti dei rifiuti, il giudice di appello ha ritenuto la esclusiva responsabilità del Comune di omissis, ritenendo sussistente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e non prevedibilità (elemento soggettivo) del pericolo, considerato come causa dell’evento occorso.
Con motivazione adeguata – che sfugge a qualsiasi censura – il Tribunale ha poi escluso che la zona nella quale si era verificato l’incidente fosse interessata da lavori o da cantieri aperti dalla impresa X o da terzi.
Quanto alla società Y, il Tribunale ha spiegato che con ogni probabilità i lavori svolti dalla stessa riguardavano altra parte della pubblica strada, sottolineando che, dalla documentazione fotografica esibita, non risultava traccia alcuna di tali lavori.
Poiché il contratto di appalto stipulato con il Comune obbligava lo I. a eseguire lavori di manutenzione ordinaria in alcune arterie pubbliche (fra le quali era compresa, appunto, la strada nella quale si era verificato l’incidente) con esonero esplicito del Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata custodia dei luoghi affidati, sarebbe stato preciso onere dello I. fornire la prova che la presenza della buca non era imputabile a proprio inadempimento.
Non poteva, comunque, invocarsi la nullità della clausola – o la eccessiva onerosità della stessa – che poneva l’obbligo di vigilanza in capo alla impresa X.
La clausola – ha precisato il giudice di appello – costituiva la essenza stessa della prestazione alla quale la impresa si era impegnata, caratterizzando in maniera rilevante il sinallagma contrattuale.
Quanto alla garanzia assicurativa, il Tribunale ha posto in evidenza che – tra i rischi assicurati presso la compagnia – non era ricompreso quello derivato a terzi dalla mancata esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade affidate dal Comune alla vigilanza dello I..
A fronte di tale, motivato, accertamento – basato anche, ma non solo, sul contenuto letterale del contratto – si infrangono tutte le censure di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione sollevate dal ricorrente.
Del tutto irrilevanti, infine, appaiono i riferimenti a decisioni di merito, che avrebbero affermato la responsabilità diretta della compagnia assicuratrice – condannata in solido con la appaltatrice – con la piena operatività della polizza anche nel caso in cui il danno fosse da porre in relazione non alla esecuzione dei lavori, ma – direttamente – dalla omessa manutenzione della strada.
La preclusione da giudicato opera nel caso di giudizi identici (per identità di soggetti, “causa petendi” e “petitum”).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale:
“Non è censurabile in sede di legittimità, per vizio di motivazione vertente su un punto decisivo della controversia, la circostanza che un giudice di merito si sia discostato da altro precedente di merito reso nei confronti di un differente soggetto, laddove non si sia prodotto nella specie un vincolo di giudicato e le motivazioni in fatto ed in diritto, addotte a sostegno della nuova decisione, reggano alla critica”. (Cass. 23 giugno 2008 n. 17026).
Ed ancora: “L’accertamento e la valutazione delle circostanze di fatto, come l’interpretazione degli atti negoziali, al pari dell’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, sono riservati al giudice di merito e censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
Stanti i suddetti limiti del sindacato della Corte di fissazione, non costituisce precedente in senso tecnico la sentenza che abbia accolto o rigettato un ricorso per la cassazione di una decisione di merito che abbia adottato una determinata valutazione di analoghi, o anche identici, elementi di fatto o di atti negoziali, dipendendo tale circostanza dal superamento o meno del suddetto limitato controllo”. (Cass. 13 novembre 2007 n. 23569, decisione – quest’ultima – resa in una controversia, cui non era applicabile la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 che ha aggiunto ai vari motivi di ricorso per cassazione, dopo la indicazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto anche la “violazione o falsa applicazione … dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro” consentendo dunque l’esame diretto da parte di questa Corte delle norme dei contratti collettivi di diritto comune).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese a favore del Comune di omissis e della compagnia di assicurazione, Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia, nella diversa misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00 (di cui euro 600,00 per onorari di avvocato) a favore del Comune di omissis e in euro 600,00 (di cui euro 400,00 per onorari di avvocato) a favore di Assitalia. Oltre spese generali ed accessori di legge.
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